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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8432 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22213/2025 promossa da: (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. COSENTINO CARMELITA, elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 19/A ALBIGNASEGO – PADOVA presso il difensore avv. COSENTINO CARMELITA ATTORI contro
(C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORGI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Via P.IVA_3 della Zecca n 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GIORGI GIOVANNI CONVENUTO CONCLUSIONI
Per + 3 Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale per tutti i motivi esposti in narrativa in pregiudiziale e preliminare preso atto della prove di pagamento delle parti odierne opponenti: sospendere la immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto anche inaudita altera parte. Nel merito: dichiarare nullo/inefficace/annullabile il decreto ingiuntivo n° 6103/2025 emesso in data 16/04/2025 anche in ragione dell'inadempimento contrattuale della parte che ha attivato il procedimento monitorio. Con condanna di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio. Per CP_2
In principalità, in via pregiudiziale Dichiararsi l'improcedibilità della domanda svolta da parte opponente per la mancata costituzione in giudizio nei termini e dichiararsi l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Sempre in via pregiudiziale Concedersi la provvisoria esecutività del menzionato decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per i motivi suesposti. In via principale, nel merito Respingersi le domande dell'attrice opponente per i motivi svolti in narrativa e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 6103/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2025 nell'ambito del proc. RG 12059/2025. In subordine, accertato il diritto di rivalsa in capo ad condannarsi gli attori CP_2 opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 46.995,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o della somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannarsi parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co. I e co. III c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 6103/2025 emesso da questo tribunale, a favore di CP_2
e nei confronti degli odierni attori opponenti (nei cui confronti è stata
[...] Parte_1 disposta l'immediata esecutività), e Parte_2 Parte_4 Parte_3
Gli opponenti si sono costituiti in termini, i.e. in data 4.6.2025, come risulta dalla tempistica emergente dalla consolle in uso al giudicante. Infondata quindi l'eccezione di tardività della costituzione (da effettuarsi, secondo parte convenuta opposta, al più tardi il giorno 6.4.2025). Così dalla consolle
Il riferimento al 13.6.2025, pure evincibile in sede di consolle dalla lettura del c.d. storico del procedimento, riguarda la data in cui il fascicolo è stato elaborato dalla cancelleria. Dunque, nessuna tardività.
Il ricorso monitorio ha posto a base l'avvenuta stipula a opera di di tre polizze CP_2 fideiussorie per cauzioni a favore dell' con la Controparte_3 società agricola soggetto garantito. Inoltre si è evidenziato che a garanzia di Parte_1
, in relazione alle singole polizze, si sono costituti fideiussori i seguenti soggetti: per la CP_2 polizza n. 065932815, tra gli altri, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 per la polizza n. 073932206, e;
per la Parte_2 Parte_3 Parte_4 polizza n. 073932619 Parte_2
La ricorrente ha allegato l'escussione della polizza da parte di e l'intervenuto pagamento CP_3 di un importo complessivo di € 93.703,63 (doc. 5). Ha precisato che in forza della polizza era tenuta a effettuare il pagamento all'ente garantito a prima e semplice richiesta, in modo automatico e incondizionato, senza alcuna possibilità di poter sollevare eccezioni di sorta (v. doc.ti 1, 2, 3, art. 6). Sempre ai sensi delle polizze (v. doc.ti 1, 2, 3, artt. 13, 14), il contraente era tenuta a rimborsare alla compagnia, a semplice richiesta, tutte le Parte_5 somme da questa versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.. inoltre basa la propria pretesa sulla surroga, nei limiti delle somme CP_2 pagate all'ente garantito, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il proprio contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. , pertanto, in forza delle polizze CP_2 menzionate, gode del diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato per quanto versato al beneficiario. Ha allegato infine che la società agricola aveva proposto ad un piano di Parte_1 CP_2 rientro rateale mediante il versamento di rate mensili di € 4.402,63 a partire dal mese di aprile 2022 (doc. 6), che però non ha rispettato in quanto avrebbe versato solo la complessiva somma di € 46.702,63 (doc. 7, registrati in acconto sulla polizza n. 65932815 (poiché debito più risalente), oltre € 5,00 (registrati in acconto sulla polizza n. 73932206: cfr. doc. 7 ultima pagina). Successivamente ha tentato di saldare la propria posizione debitoria Parte_1 mediante l'offerta di pagamento tramite una moneta non avente corso legale (doc. 8). pagina 2 di 12 Ora, le parti opponenti allegano che avrebbe simulato l'intervenuto pagamento CP_2 per ottenere, tramite il piano di rientro, la provvista necessaria all'adempimento del suo debito nei confronti di Ciò si desumerebbe dal fatto che dopo aver versato la (minore) CP_3 somma di cui al piano di rientro però, trasmetteva una prima richiesta di pagamento a CP_3 tutte le parti compresa e poi, inaspettatamente, due solleciti di pagamento. In altri CP_2 termini, il creditore avrebbe preteso egualmente l'adempimento. Le medesime parti eccepiscono inoltre l'irritualità del rifiuto del pagamento avvenuto con moneta scritturale “prodotta da Ente Sovranazionale munito di autorizzazioni per il circuito
“M1” che agisce nel nostro Paese con Statuto registrato per la produzione di strumenti di pagamento”. Allegano come non sia comprensibile la quantificazione della somma indicata nell'opposto decreto. Infine, allegano l'insussistenza del diritto di rivalsa, a fronte di un pagamento che non era stato eseguito nel momento in cui il diritto è stato esercitato. Nell'ordine. Il ricorso monitorio è stato emesso anche in considerazione del piano di rientro, di per sé sufficiente quale prova del relativo credito (quantomeno invertendo l'onere della prova: dallo stesso deriva in capo al debitore dimostrare l'insussistenza del suo debito). In ogni caso, nella documentazione allegata vi era anche il documento n. 5, rilasciato da soggetto diverso dall'odierna convenuta opposta (dunque non già bensì . Il CP_2 Controparte_4 pagamento, avvenuto a mezzo sistema pago p.a., risulta comprovato come avvenuto nel novembre 2021 (il 22.9.2021). Si allega parte del doc. 5, riferito a uno dei tre pagamenti effettuati.
pagina 3 di 12 Il sollecito di pagamento da parte di risulta invece arrivato nel 2022. CP_3
Certamente, il punto può avere sorpreso gli odierni attori opponenti. Tuttavia, allega parte convenuta che “i solleciti di pagamento inviati da ad e ad in data 30 CP_3 Pt_1 CP_2 maggio 2024 risultano unicamente frutto di errore contabile;
l'ente garantito non si era evidentemente avveduto dell'incasso ricevuto dalla comparente. Tant'è vero che non CP_3 ha dato corso ad alcuna azione di recupero, né nei confronti di né nei confronti CP_2 degli opponenti, obbligati in solido”. Il punto, in effetti, è che a fronte della specifica allegazione nel senso che non ha svolto CP_3 alcuna azione di recupero, appare invece verosimile l'ipotesi di parte convenuta di un mero errore contabile. Del resto, non si comprende come mai a questo punto parte opponente non abbia con immediatezza contestato l'inadempimento a parte opposta, benché avesse già pagato e abbia continuato a pagare quanto previsto dal piano di rientro (sul punto, del resto, lo stesso atto di citazione in opposizione non si sofferma sulla data in cui sarebbe stato pagina 4 di 12 ricevuto il sollecito). Quanto al fatto che la somma pretesa dalla società assicuratrice sarebbe di incerta quantificazione, si osserva che sul punto l'opposizione è del tutto generica, neppure evidenziando un conteggio alternativo. Osserva per contro che “Il credito ingiunto – di CP_2
€ 46.995,00 – si ritiene quindi precisamente dimostrato dai versamenti effettuati da in CP_2 favore dell'ente garantito per complessivi € 93.703,63 (v. ns. cit. doc. 05), dedotti gli CP_3 importi versati (con moneta reale e avente corso legale) da per € 46.707,63 (v. doc. Pt_1
07)”. Del resto, ai sensi di polizza, il pagamento deve essere effettuato a semplice richiesta e senza eccezioni. Al fine di bloccare il pagamento, sarebbe occorso una prova inoppugnabile, pronta e liquida, idonea a precludere l'operatività di una garanzia autonoma.
Per quanto concerne infine il mancato adempimento del piano di rientro, si è già evidenziato come il pagamento integrale sarebbe avvenuto (anche) tramite moneta scritturale “prodotta da Ente Sovranazionale munito di autorizzazioni per il circuito “M1” che agisce nel nostro Paese con Statuto registrato per la produzione di strumenti di pagamento”. Si riporta, di seguito, il relativo documento. Prima della relativa analisi, pare opportuno evidenziare che anzitutto la “moneta scritturale” invocata non equivale al bonifico bancario richiesto dagli accordi. Per “moneta scritturale”, poi, s'intende il fatto che che la banca (nonostante una diffusa vulgata la veda come mera intermediaria tra denaro dei risparmiatori e necessità di liquidità di imprese e privati) può creare moneta, tramite (nei fatti) scritture contabili (un mutuo bancario non viene erogato prima di valutare se in cassaforte ci sia liquidità. Il solo vincolo per le banche è dato dalle riserve obbligatorie e da quello, di natura economica, di evitare una leva finanziaria eccessiva). La moneta scritturale (meglio, bancaria) rappresenta circa il 90% della liquidità presente sul mercato mondiale (il contante rappresenta all'incirca il 10%). Ora, la moneta scritturale è possibile solo se opera di una banca, in ragione del fatto che viene creata per il tramite delle sue operazioni di finanziamento;
la moneta scritturale (ossia, né più né meno, la creazione di moneta) è quindi prerogativa delle banche, dunque dei soggetti autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385/1993. Si premette altresì che l'allegata qualifica di “ente sovranazionale”, quand'anche fosse rilevante, appare allegata e non suffragata, come del resto la richiamata autorizzazione. Conviene tuttavia riportare per intero il presunto pagamento:
pagina 5 di 12 pagina 6 di 12 pagina 7 di 12 pagina 8 di 12 pagina 9 di 12 pagina 10 di 12 Appare difficile comprendere il senso del “mastrino” (termine gergale dell'economia aziendale o, più semplicemente, della ragioneria). Lo stesso presuppone che in dare vi fosse una somma a credito dell'odierna attrice società agricola e che vi sia stata un'uscita, in Parte_1 avere (rappresentata “in avere”, ossia nella colonna di destra del mastrino) comprovante il pagamento in favore di . CP_2
Ma alla base, vi è denaro meramente scritturale, che non è stato creato, si ripete, da una banca (il richiamo al denaro scritturale e alla sua creazione è testuale nel c.d. mastrino)
A tacere da ogni ulteriore considerazione sulla portata del documento, tale che, in conformità alla buona fede (art. 1375 c.c.), un creditore potrebbe bene respingere come inidoneo ad attestare un pagamento, alla luce del tenore del documento medesimo, che appare richiamare concetti giuridici poco chiari (cfr. il riferimento che segue al contratto unilaterale)
o a fondare la possibilità di forma moneta scritturale sulla base di presupposti insufficienti.
Per meglio comprendere il concetto di “mastrino”, può essere utile ricorrere all'esperienza (forse, ormai, non più attuale) di quando si entra in un negozio, per es. di generi alimentari, del quale vi è diuturna frequentazione e in cui si gode di fiducia di affidabile pagatore. Si preleva la merce e il venditore, dopo avere fatto i conti chiede: “segno?” (più frequente: “me li segna”). E segna. E si crea un credito (per solito pagato nel giro di pochi giorni). Che però vale solo inter partes. Difficilmente chi segna potrebbe spenderlo, per es. per pagare le pagina 11 di 12 imposte, ovvero per effettuare un pagamento: in sintesi, vale solo nei confronti del debitore. Inoltre, impregiudicato il fondo del problema, ossia la validità o meno della suddetta forma di pagamento, la relativa disquisizione avrebbe richiesto un onere argomentativo che non pare sufficientemente esaurito dall'allegazione “prodotta da munito di Controparte_5 autorizzazioni per il circuito “M1” che agisce nel nostro Paese con Statuto registrato per la produzione di strumenti di pagamento” né dal mero richiamo alla sentenza (peraltro non prodotta) “29 settembre dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza Sentenza emessa nel fascicolo R.G. 000253/2025 dove i Giudici : Picuno Carlo ( Presidente) Rosati di Monteprandone Mauro ( relatore) e Genovese Giovanni con ampia dissertazione hanno indicato la piena validità e legitimità del bonifico contenente il mastrino e l'affidavit dell'equivalente in moneta scritturale e della moneta stessa utilizzata ampiamente in Europa dallo stesso Ente Sovranazionale GST Virtual Bank riconosciuto nel testo della sentenza come valido emittente di moneta di tipo bancario”. Breve: l'opposizione è respinta. Il decreto deve essere confermato. La difesa degli opponenti appare caratterizzata da colpa grave: si applicano gli artt. 96 cc. I e III c.p.c. Le spese sono quindi pari a € 6.700,00 (avuto riguardo al valore della causa e alla riduzione del 50% delle spese relative alla fase istruttoria, in ragione della sostanziale assenza della stessa), oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Ex art. 96 c. I c.p.c., pare equo calcolare la somma dovuta a titolo di risarcimento in € 1000,00; identica somma è dovuta in favore della cassa delle ammende ex art. 96 c. III c.p.c. Il tutto a carico degli opponenti, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6103/2025 emesso da questo tribunale e lo DICHIARA Esecutivo nei confronti di tutti gli opponenti NA
e in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 pagamento in favore di CP_2
• di € 6.700,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., nonché di € 1000,00 ex art. 96 c. I c.p.c. in favore della cassa delle ammende ex art. 96 c. III c.p.c.
• di € 1.000,00 Milano, 6 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22213/2025 promossa da: (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. COSENTINO CARMELITA, elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO 19/A ALBIGNASEGO – PADOVA presso il difensore avv. COSENTINO CARMELITA ATTORI contro
(C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORGI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Via P.IVA_3 della Zecca n 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GIORGI GIOVANNI CONVENUTO CONCLUSIONI
Per + 3 Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale per tutti i motivi esposti in narrativa in pregiudiziale e preliminare preso atto della prove di pagamento delle parti odierne opponenti: sospendere la immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto anche inaudita altera parte. Nel merito: dichiarare nullo/inefficace/annullabile il decreto ingiuntivo n° 6103/2025 emesso in data 16/04/2025 anche in ragione dell'inadempimento contrattuale della parte che ha attivato il procedimento monitorio. Con condanna di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio. Per CP_2
In principalità, in via pregiudiziale Dichiararsi l'improcedibilità della domanda svolta da parte opponente per la mancata costituzione in giudizio nei termini e dichiararsi l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Sempre in via pregiudiziale Concedersi la provvisoria esecutività del menzionato decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per i motivi suesposti. In via principale, nel merito Respingersi le domande dell'attrice opponente per i motivi svolti in narrativa e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 6103/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2025 nell'ambito del proc. RG 12059/2025. In subordine, accertato il diritto di rivalsa in capo ad condannarsi gli attori CP_2 opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 46.995,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o della somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannarsi parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co. I e co. III c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 6103/2025 emesso da questo tribunale, a favore di CP_2
e nei confronti degli odierni attori opponenti (nei cui confronti è stata
[...] Parte_1 disposta l'immediata esecutività), e Parte_2 Parte_4 Parte_3
Gli opponenti si sono costituiti in termini, i.e. in data 4.6.2025, come risulta dalla tempistica emergente dalla consolle in uso al giudicante. Infondata quindi l'eccezione di tardività della costituzione (da effettuarsi, secondo parte convenuta opposta, al più tardi il giorno 6.4.2025). Così dalla consolle
Il riferimento al 13.6.2025, pure evincibile in sede di consolle dalla lettura del c.d. storico del procedimento, riguarda la data in cui il fascicolo è stato elaborato dalla cancelleria. Dunque, nessuna tardività.
Il ricorso monitorio ha posto a base l'avvenuta stipula a opera di di tre polizze CP_2 fideiussorie per cauzioni a favore dell' con la Controparte_3 società agricola soggetto garantito. Inoltre si è evidenziato che a garanzia di Parte_1
, in relazione alle singole polizze, si sono costituti fideiussori i seguenti soggetti: per la CP_2 polizza n. 065932815, tra gli altri, e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 per la polizza n. 073932206, e;
per la Parte_2 Parte_3 Parte_4 polizza n. 073932619 Parte_2
La ricorrente ha allegato l'escussione della polizza da parte di e l'intervenuto pagamento CP_3 di un importo complessivo di € 93.703,63 (doc. 5). Ha precisato che in forza della polizza era tenuta a effettuare il pagamento all'ente garantito a prima e semplice richiesta, in modo automatico e incondizionato, senza alcuna possibilità di poter sollevare eccezioni di sorta (v. doc.ti 1, 2, 3, art. 6). Sempre ai sensi delle polizze (v. doc.ti 1, 2, 3, artt. 13, 14), il contraente era tenuta a rimborsare alla compagnia, a semplice richiesta, tutte le Parte_5 somme da questa versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.. inoltre basa la propria pretesa sulla surroga, nei limiti delle somme CP_2 pagate all'ente garantito, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il proprio contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. , pertanto, in forza delle polizze CP_2 menzionate, gode del diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato per quanto versato al beneficiario. Ha allegato infine che la società agricola aveva proposto ad un piano di Parte_1 CP_2 rientro rateale mediante il versamento di rate mensili di € 4.402,63 a partire dal mese di aprile 2022 (doc. 6), che però non ha rispettato in quanto avrebbe versato solo la complessiva somma di € 46.702,63 (doc. 7, registrati in acconto sulla polizza n. 65932815 (poiché debito più risalente), oltre € 5,00 (registrati in acconto sulla polizza n. 73932206: cfr. doc. 7 ultima pagina). Successivamente ha tentato di saldare la propria posizione debitoria Parte_1 mediante l'offerta di pagamento tramite una moneta non avente corso legale (doc. 8). pagina 2 di 12 Ora, le parti opponenti allegano che avrebbe simulato l'intervenuto pagamento CP_2 per ottenere, tramite il piano di rientro, la provvista necessaria all'adempimento del suo debito nei confronti di Ciò si desumerebbe dal fatto che dopo aver versato la (minore) CP_3 somma di cui al piano di rientro però, trasmetteva una prima richiesta di pagamento a CP_3 tutte le parti compresa e poi, inaspettatamente, due solleciti di pagamento. In altri CP_2 termini, il creditore avrebbe preteso egualmente l'adempimento. Le medesime parti eccepiscono inoltre l'irritualità del rifiuto del pagamento avvenuto con moneta scritturale “prodotta da Ente Sovranazionale munito di autorizzazioni per il circuito
“M1” che agisce nel nostro Paese con Statuto registrato per la produzione di strumenti di pagamento”. Allegano come non sia comprensibile la quantificazione della somma indicata nell'opposto decreto. Infine, allegano l'insussistenza del diritto di rivalsa, a fronte di un pagamento che non era stato eseguito nel momento in cui il diritto è stato esercitato. Nell'ordine. Il ricorso monitorio è stato emesso anche in considerazione del piano di rientro, di per sé sufficiente quale prova del relativo credito (quantomeno invertendo l'onere della prova: dallo stesso deriva in capo al debitore dimostrare l'insussistenza del suo debito). In ogni caso, nella documentazione allegata vi era anche il documento n. 5, rilasciato da soggetto diverso dall'odierna convenuta opposta (dunque non già bensì . Il CP_2 Controparte_4 pagamento, avvenuto a mezzo sistema pago p.a., risulta comprovato come avvenuto nel novembre 2021 (il 22.9.2021). Si allega parte del doc. 5, riferito a uno dei tre pagamenti effettuati.
pagina 3 di 12 Il sollecito di pagamento da parte di risulta invece arrivato nel 2022. CP_3
Certamente, il punto può avere sorpreso gli odierni attori opponenti. Tuttavia, allega parte convenuta che “i solleciti di pagamento inviati da ad e ad in data 30 CP_3 Pt_1 CP_2 maggio 2024 risultano unicamente frutto di errore contabile;
l'ente garantito non si era evidentemente avveduto dell'incasso ricevuto dalla comparente. Tant'è vero che non CP_3 ha dato corso ad alcuna azione di recupero, né nei confronti di né nei confronti CP_2 degli opponenti, obbligati in solido”. Il punto, in effetti, è che a fronte della specifica allegazione nel senso che non ha svolto CP_3 alcuna azione di recupero, appare invece verosimile l'ipotesi di parte convenuta di un mero errore contabile. Del resto, non si comprende come mai a questo punto parte opponente non abbia con immediatezza contestato l'inadempimento a parte opposta, benché avesse già pagato e abbia continuato a pagare quanto previsto dal piano di rientro (sul punto, del resto, lo stesso atto di citazione in opposizione non si sofferma sulla data in cui sarebbe stato pagina 4 di 12 ricevuto il sollecito). Quanto al fatto che la somma pretesa dalla società assicuratrice sarebbe di incerta quantificazione, si osserva che sul punto l'opposizione è del tutto generica, neppure evidenziando un conteggio alternativo. Osserva per contro che “Il credito ingiunto – di CP_2
€ 46.995,00 – si ritiene quindi precisamente dimostrato dai versamenti effettuati da in CP_2 favore dell'ente garantito per complessivi € 93.703,63 (v. ns. cit. doc. 05), dedotti gli CP_3 importi versati (con moneta reale e avente corso legale) da per € 46.707,63 (v. doc. Pt_1
07)”. Del resto, ai sensi di polizza, il pagamento deve essere effettuato a semplice richiesta e senza eccezioni. Al fine di bloccare il pagamento, sarebbe occorso una prova inoppugnabile, pronta e liquida, idonea a precludere l'operatività di una garanzia autonoma.
Per quanto concerne infine il mancato adempimento del piano di rientro, si è già evidenziato come il pagamento integrale sarebbe avvenuto (anche) tramite moneta scritturale “prodotta da Ente Sovranazionale munito di autorizzazioni per il circuito “M1” che agisce nel nostro Paese con Statuto registrato per la produzione di strumenti di pagamento”. Si riporta, di seguito, il relativo documento. Prima della relativa analisi, pare opportuno evidenziare che anzitutto la “moneta scritturale” invocata non equivale al bonifico bancario richiesto dagli accordi. Per “moneta scritturale”, poi, s'intende il fatto che che la banca (nonostante una diffusa vulgata la veda come mera intermediaria tra denaro dei risparmiatori e necessità di liquidità di imprese e privati) può creare moneta, tramite (nei fatti) scritture contabili (un mutuo bancario non viene erogato prima di valutare se in cassaforte ci sia liquidità. Il solo vincolo per le banche è dato dalle riserve obbligatorie e da quello, di natura economica, di evitare una leva finanziaria eccessiva). La moneta scritturale (meglio, bancaria) rappresenta circa il 90% della liquidità presente sul mercato mondiale (il contante rappresenta all'incirca il 10%). Ora, la moneta scritturale è possibile solo se opera di una banca, in ragione del fatto che viene creata per il tramite delle sue operazioni di finanziamento;
la moneta scritturale (ossia, né più né meno, la creazione di moneta) è quindi prerogativa delle banche, dunque dei soggetti autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385/1993. Si premette altresì che l'allegata qualifica di “ente sovranazionale”, quand'anche fosse rilevante, appare allegata e non suffragata, come del resto la richiamata autorizzazione. Conviene tuttavia riportare per intero il presunto pagamento:
pagina 5 di 12 pagina 6 di 12 pagina 7 di 12 pagina 8 di 12 pagina 9 di 12 pagina 10 di 12 Appare difficile comprendere il senso del “mastrino” (termine gergale dell'economia aziendale o, più semplicemente, della ragioneria). Lo stesso presuppone che in dare vi fosse una somma a credito dell'odierna attrice società agricola e che vi sia stata un'uscita, in Parte_1 avere (rappresentata “in avere”, ossia nella colonna di destra del mastrino) comprovante il pagamento in favore di . CP_2
Ma alla base, vi è denaro meramente scritturale, che non è stato creato, si ripete, da una banca (il richiamo al denaro scritturale e alla sua creazione è testuale nel c.d. mastrino)
A tacere da ogni ulteriore considerazione sulla portata del documento, tale che, in conformità alla buona fede (art. 1375 c.c.), un creditore potrebbe bene respingere come inidoneo ad attestare un pagamento, alla luce del tenore del documento medesimo, che appare richiamare concetti giuridici poco chiari (cfr. il riferimento che segue al contratto unilaterale)
o a fondare la possibilità di forma moneta scritturale sulla base di presupposti insufficienti.
Per meglio comprendere il concetto di “mastrino”, può essere utile ricorrere all'esperienza (forse, ormai, non più attuale) di quando si entra in un negozio, per es. di generi alimentari, del quale vi è diuturna frequentazione e in cui si gode di fiducia di affidabile pagatore. Si preleva la merce e il venditore, dopo avere fatto i conti chiede: “segno?” (più frequente: “me li segna”). E segna. E si crea un credito (per solito pagato nel giro di pochi giorni). Che però vale solo inter partes. Difficilmente chi segna potrebbe spenderlo, per es. per pagare le pagina 11 di 12 imposte, ovvero per effettuare un pagamento: in sintesi, vale solo nei confronti del debitore. Inoltre, impregiudicato il fondo del problema, ossia la validità o meno della suddetta forma di pagamento, la relativa disquisizione avrebbe richiesto un onere argomentativo che non pare sufficientemente esaurito dall'allegazione “prodotta da munito di Controparte_5 autorizzazioni per il circuito “M1” che agisce nel nostro Paese con Statuto registrato per la produzione di strumenti di pagamento” né dal mero richiamo alla sentenza (peraltro non prodotta) “29 settembre dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza Sentenza emessa nel fascicolo R.G. 000253/2025 dove i Giudici : Picuno Carlo ( Presidente) Rosati di Monteprandone Mauro ( relatore) e Genovese Giovanni con ampia dissertazione hanno indicato la piena validità e legitimità del bonifico contenente il mastrino e l'affidavit dell'equivalente in moneta scritturale e della moneta stessa utilizzata ampiamente in Europa dallo stesso Ente Sovranazionale GST Virtual Bank riconosciuto nel testo della sentenza come valido emittente di moneta di tipo bancario”. Breve: l'opposizione è respinta. Il decreto deve essere confermato. La difesa degli opponenti appare caratterizzata da colpa grave: si applicano gli artt. 96 cc. I e III c.p.c. Le spese sono quindi pari a € 6.700,00 (avuto riguardo al valore della causa e alla riduzione del 50% delle spese relative alla fase istruttoria, in ragione della sostanziale assenza della stessa), oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Ex art. 96 c. I c.p.c., pare equo calcolare la somma dovuta a titolo di risarcimento in € 1000,00; identica somma è dovuta in favore della cassa delle ammende ex art. 96 c. III c.p.c. Il tutto a carico degli opponenti, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6103/2025 emesso da questo tribunale e lo DICHIARA Esecutivo nei confronti di tutti gli opponenti NA
e in solido tra di loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 pagamento in favore di CP_2
• di € 6.700,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., nonché di € 1000,00 ex art. 96 c. I c.p.c. in favore della cassa delle ammende ex art. 96 c. III c.p.c.
• di € 1.000,00 Milano, 6 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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