Art. 2.
Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potra' nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichita' e belle arti o fra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini, ovvero sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, tra i cultori di studi archeologici, un assistente della Scuola, che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.
In ogni caso l'assistente dovra' essere fornito del diploma di perfezionamento della Scuola archeologica di Roma o della Scuola archeologica di Atene.
Il trattamento economico dell'assistente sara' quello degli insegnanti di pari grado delle Scuole medie italiane all'estero ovvero, se scelto fra i cultori di studi archeologici, quello degli insegnanti delle scuole predette di grado iniziale.
Su richiesta del direttore, il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa col Ministro per il tesoro, potra' inviare altresi' in missione temporanea presso la Scuola uno o piu' funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che possano coadiuvare il direttore nell'assistenza agli scavi promossi dalla Scuola e in altre mansioni di carattere scientifico e amministrativo, entro il limite dei fondi della Scuola stessa, annualmente previsti nel proprio bilancio.
Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potra' nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichita' e belle arti o fra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini, ovvero sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, tra i cultori di studi archeologici, un assistente della Scuola, che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.
In ogni caso l'assistente dovra' essere fornito del diploma di perfezionamento della Scuola archeologica di Roma o della Scuola archeologica di Atene.
Il trattamento economico dell'assistente sara' quello degli insegnanti di pari grado delle Scuole medie italiane all'estero ovvero, se scelto fra i cultori di studi archeologici, quello degli insegnanti delle scuole predette di grado iniziale.
Su richiesta del direttore, il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa col Ministro per il tesoro, potra' inviare altresi' in missione temporanea presso la Scuola uno o piu' funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che possano coadiuvare il direttore nell'assistenza agli scavi promossi dalla Scuola e in altre mansioni di carattere scientifico e amministrativo, entro il limite dei fondi della Scuola stessa, annualmente previsti nel proprio bilancio.