Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
Commentari • 73
- 1. Multato il Comune che discrimina alunni disabili.Avv. Francesca Picone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 31 marzo 2025
- 2. L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità al bivio dell’ineludibile armonizzazione tra il d.lgs. 62Di : Fabiola Lamberti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025
testo integrale con note e bibliografia 1. Premessa e contesto normativo. Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 rappresenta il più significativo intervento attuativo della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, in materia di disabilità. La riforma, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come parte della Missione 5 Inclusione e Coesione, ha introdotto rilevanti novità nel sistema di tutela delle persone con disabilità abbandonando definitivamente l'approccio medico-assistenziale per abbracciare il modello bio-psico-sociale sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, che riconosce la disabilità come risultato dell'interazione …
Leggi di più… - 3. Cassazione civile n. 25101/2019https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) La predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del …
Leggi di più… - 4. Alcune note sulla Legge delega n. 227 del 2021 che discrimina le persone disabili (parte I)Raffaello Belli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 5. Disabile licenziata per riorganizzazione aziendale ma la Cassazione interviene e annulla tutto! (Cass. 460/25)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 2 febbraio 2025
1.- La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha accolto solo parzialmente l'appello principale proposta da A.A., già dirigente della B.B. E Partners Spa, ed ha condannato la datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice la somma di Euro 52.446 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre accessori; ha accolto in parte l'appello incidentale proposto da B.B. E Partners S.p.A e per l'effetto ha rigettato l'originaria domanda di riconoscimento di differenze retributive eccetto che per gli aumenti retributivi contrattuali relativi agli anni 2017 e 2018 e alla loro incidenza sugli istituti retributivi e sul TFR. Ha …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2026, n. 12704Provvedimento: Numero registro generale 4283/2024 Oscuramento disposto Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 12704/2026 Data pubblicazione 05/05/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIURISDIZIONE Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente - Dott. MARIA ACIERNO - Presidente Sez.- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente Sez.- Ud. 13/01/2026 – PU Dott. MAURO DI MARZIO - Presidente Sez. - R.G.N. 4283/2024 Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente Sez. - Rep. Dott. ENZO VINCENTI - Presidente Sez. - Dott. IRENE TRICOMI - Presidente Sez. - Dott. EDUARDO …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2017, n. 9966Provvedimento: 9 9 66/ 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Renato RORDORF - Primo Presidente f.f. R.G. 29365/2014 Cron. 9966 Giovanni AMOROSO - Presidente di sezione Rep. - ConsigliereEnrica D'ANΤΟΝΙΟ Ud. 11/4/2017 Magda CRISTIANO - Consigliere Antonio MANNA - Consigliere Domenico CHINDEMI Consigliere giurisdizione Franco DE STEFANO - Consigliere - - Consigliere Rel. Alberto GIUSTI Antonietta SCRIMA - Consigliere In caso di diffusione del presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 SENTENZA d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio Da …Leggi di più...
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- 3. Trib. Salerno, sentenza 02/08/2025, n. 3389Provvedimento: R.G. N. 11194/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 11194/2018 R.G., avente ad oggetto: azione ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005, vertente TRA rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Alfonso Lerro e dall'avv. Giuseppina Lerro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano (NA), alla via Trentola 2^ n. 16/b; ATTRICE E “ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta …Leggi di più...
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- 4. Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025Provvedimento: R.g. n. 1961/2022 IL TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2025, letti gli atti di causa, lette le note di udienza, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni in ordine al difetto di giurisdizione sollevato da parte convenuta e definitivamente decidendo sul ricorso proposto da: (C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 (C.F. ), nata a Cosenza il [...], in [...] Parte_2 C.F._2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1 C.F._3 , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Cosenza, alla Via F. Acri n. 3, [...] presso lo studio dell'avv. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Prato, sentenza 30/07/2025, n. 463Provvedimento: Proc. Nr. 693/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies comma 3 cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 693/2024, promossa da: , in qualità di amministratore di sostegno di , con l'Avv. Parte_1 Parte_2 Alessandro Liverini, RICORRENTE contro , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 Controparte_2 , in persona del legale rappresentante protempore, [...] , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e , in …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 3 della Costituzione , promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., e' il seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , reca: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187. - Art. 2. (Nozione di discriminazione) 1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
- Art. 3. (Tutela giurisdizionale) (( 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . )) ((1)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."