Legge 1 marzo 2006, n. 67

Commentari68

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  • 1disabilità
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità al bivio dell’ineludibile armonizzazione tra il d.lgs. 62
    Di : Fabiola Lamberti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025

  • 3Multato il Comune che discrimina alunni disabili.
    Avv. Francesca Picone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 31 marzo 2025

  • 4discriminazioni e disabilità
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

    per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Rientrano nell'ambito della “discriminazione indiretta” ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67 del 2006, le barriere architettoniche ostacolanti l'accesso all'immobile comunale da parte del disabile, qualora abbiano determinato, come accertato nel caso di specie, una condizione di svantaggio per quest'ultimo, costituita dalla lesione del diritto a poter accedere ed a potersi spostarsi dall'abitazione, ove era domiciliato, in maniera dignitosa, rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità. Disabilità – Discriminazione indiretta – Eliminazione delle barriere architettoniche - Tutela della dignità umana; …

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  • 5Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2017, n. 9966
    Provvedimento: 9 9 66/ 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Renato RORDORF - Primo Presidente f.f. R.G. 29365/2014 Cron. 9966 Giovanni AMOROSO - Presidente di sezione Rep. - ConsigliereEnrica D'ANΤΟΝΙΟ Ud. 11/4/2017 Magda CRISTIANO - Consigliere Antonio MANNA - Consigliere Domenico CHINDEMI Consigliere giurisdizione Franco DE STEFANO - Consigliere - - Consigliere Rel. Alberto GIUSTI Antonietta SCRIMA - Consigliere In caso di diffusione del presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 SENTENZA d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio Da …
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    • sussistenza·
    • configurabilità·
    • condizioni·
    • scuola privata paritaria·
    • discriminazione indiretta·
    • alunno disabile·
    • obbligo di assicurare un sostegno scolastico analogo alla scuola statale·
    • inottemperanza dell’amministrazione statale all’obbligo di erogare le provvidenze previste·
    • diritto all'istruzione·
    • istruzione e scuole

  • 2Trib. Palermo, sentenza 23/08/2024, n. 4331
    Provvedimento: IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del G.O.P. dott.ssa Carmela Caranna, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15413/2023 R.G., riservata in decisione all'udienza del 18 luglio 2024, e vertente tra , nata a [...] in data [...], C.F. , in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne Persona_1 nato a [...] il [...], C.F. , residenti in [...] Belmonte Chiavelli, n. 48, elettivamente domiciliata in Via Oberdan, n.5, Palermo, presso lo studio dell'Avv. Impiduglia Giuseppe, che li rappresenta e difende per procura in atti; ricorrente e , in persona del legale …
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    • spese giudiziali·
    • risarcimento danni non patrimoniali·
    • art. 281 decies e undecies c.p.c.·
    • discriminazione disabilità·
    • interesse ad agire·
    • piano personalizzato·
    • cessazione della materia del contendere·
    • art. 3 L. 67/06·
    • art. 28 d.lgs. 150/11

  • 3Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2400
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 13688 dell'anno 2024 PROMOSSO DA , nata a Canicattì (AG) il [...], in [...] e n.q. di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] Persona_1 (AG) il 22/09/2007 (con l'avv. Impiduglia Giuseppe); – ricorrente – CONTRO Palermo, in persona del legale pro tempore; CP_1 -resistente - Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 06/05/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., …
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    • Piano Personalizzato·
    • discriminazione disabili·
    • art. 3 L. 67/2006·
    • laboratorio occupazionale·
    • art. 700 c.p.c.·
    • spese di lite·
    • cessazione materia del contendere·
    • soccombenza virtuale

  • 4Trib. Roma, sentenza 18/11/2024, n. 17528
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 C.P.C., 3 legge n. 67/2006 e 28 D.LGS. 150/2011 CP_1 nella causa civile di I grado iscritta al n. 16813 affari civili contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024, svoltasi con modalità cartolare, e vertente T R A (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_1 Parte_2 l'8.02.1969), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio nato a Persona_1 Roma il 22.12.2016, con gli Avv.ti Arcangelo Guzzo e Paola …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • discriminazione·
    • art. 3 legge n. 67/2006·
    • danno non patrimoniale·
    • risarcimento danni·
    • diritto all'istruzione·
    • insegnante di sostegno·
    • legittimazione passiva·
    • PEI·
    • danno patrimoniale

  • 5Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1006
    Provvedimento: Tribunale di Palermo - I Sezione Civile SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. All'odierna udienza svolta in modalità cartolare, nella causa R.G. 14760/2024, promossa da , nato a [...], l'[...], C.F. nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni , nato a [...], il 27 Persona_1 ottobre 2020, C.F. e , nata a [...], il 17 novembre CodiceFiscale_2 Parte_2 2021, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Impiduglia Giuseppe e CodiceFiscale_3 domiciliato presso il suo Studio in Palermo, Via Oberdan n.5 RICORRENTE E , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 RESISTENTE - Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., …
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    • piani personalizzati·
    • spese giudiziali·
    • risarcimento danni non patrimoniali·
    • art. 281 decies e undecies c.p.c.·
    • discriminazione disabilità·
    • art. 3 l. 67/06·
    • responsabilità genitoriale·
    • interesse ad agire·
    • cessazione materia del contendere·
    • art. 28 d.lgs. 150/11
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 3 della Costituzione , promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., e' il seguente:
    «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
    2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
    3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
    Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
    4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
    - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , reca: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187.
  • Art. 2. (Nozione di discriminazione) 1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
  • Art. 3. (Tutela giurisdizionale) (( 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . )) ((1)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
    2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."