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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, alla scadenza del termine del
20.5.2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 68/2023
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Claudio Bossi (C.F.: ) del foro di Novara ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata Email_1
- Attore -
E
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Di Controparte_1 C.F._3
Primio ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata pec Email_2
- Convenuta/attrice in riconvenzionale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 20.1.2023 ha esposto che: Parte_1
- con sentenza n. 710/2021 pubblicata il 01/12/2021, nell'ambito del giudizio RG n. 15/2016 del
Tribunale di Novara, resa esecutiva in data 13/06/2022, divenuta definitiva in data 01/06/2022, era stato accertato il debito del padre defunto nei propri confronti per l'importo di € 35.500,00; invero, la citata sentenza, nell'operare la riunione fittizia ai fini del calcolo della quota di legittima a sé spettante in relazione all'eredità morendo dismessa dal padre, aveva detratto l'importo € 35.500,00 del debito ereditario di questi nei propri confronti dal valore dell'immobile oggetto di domanda di riduzione, da sé proposta nei confronti della sorella convenuta, il predetto Controparte_1
pagina 1 di 14 importo doveva pertanto ritenersi definitivamente accertato, sia nei confronti della madre, che nei confronti della sorella, odierna convenuta;
infine, essendo nelle more deceduta la madre, si era accresciuta la quota della sorella, sicché l'importo complessivamente a debito della sorella convenuta era pari a € 26.625,00 (¾ di € 35.500,00);
- aveva sostenuto integralmente le spese funebri a seguito del decesso del padre e il debito grava per
¾ sulla sorella per l'importo di €4.000,00;
- aveva sostenuto integralmente le spese funebri a seguito del decesso della madre Controparte_2 imputabili per la quota di ½ alla sorella per l'importo di € 1.510,12;
- aveva integralmente sostenuto le spese per l'estinzione del conto corrente cointestato ai genitori, gravante per la quota di ½ sulla sorella per l'importo di € 725,43;
- infine, aveva integralmente sostenuto le spese per l'assicurazione dell'intero compendio immobiliare comprensivo dell'immobile identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub. 3 di proprietà della sorella, per cui questa era tenuta alla restituzione della metà dell'importo per € 2.370,00.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che la Signora quale erede di è tenuta al pagamento dei debiti Controparte_1 Persona_1 ereditari a favore del creditore nella misura di €26.625,00, oltre alle spese funebri per Parte_1
€4.000,00 e per l'effetto condannare la medesima al pagamento della complessiva somma di €30.625,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
accertare e dichiarare che la Signora quale erede di è tenuta pro quota Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi €2.235,55, condannare la medesima al pagamento della suddetta somma al ricorrente oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
accertare e dichiarare che la Signora in qualità di proprietaria dell'immobile sito Controparte_1 in Borgo Ticino, Via Sempione n. 53 è tenuta al rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell'immobile e la messa in sicurezza ai sensi dell'art. 1110 cc per complessivi €2.370,00 anticipate dal per l'effetto Parte_1 condannare la medesima al pagamento in favore del ricorrente della somma di €2.370,00 a tale titolo oltre interessi e rivalutazione come legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio”.
2. Si è costituita la convenuta che, preliminarmente, ha narrato che il de cuius aveva Persona_1 ceduto al fratello la proprietà indivisa del primo piano dell'immobile sito in Borgo Ticino, via CP_3
Sempione 91 (denominata Villa Mariù), il quale poi lo aveva trasferito a (odierno attore) Parte_1 verso l'apparente versamento di un assegno di Lire 60 milioni, realizzando in tal modo una donazione indiretta al figlio. pagina 2 di 14 Nel 2007 decideva di donarle alla figlia (odierna convenuta) il suo modesto Persona_1 appartamento, riservando a sé l'usufrutto e continuando a occuparlo fino alla morte.
Due mesi prima del decesso del padre, quando lo stesso era ormai sul punto di morte,
[...]
, volendo appropriarsi della proprietà donatagli dal padre, profittava della grave infermità di Pt_1 entrambi i genitori e modificava la serratura del cancello e della porta esterna di accesso all'abitazione occupata dai genitori.
Alla morte del padre, occorsa il 6.1.2013, nonostante l'usufrutto vitalizio si fosse estinto, il ricorrente si rifiutava di consegnarle le chiavi dell'abitazione e del cancello della Villa e, a fronte di reiterati solleciti, non le aveva consegnato l'immobile.
Nel 2016, permanendo l'occupazione sine titulo dell'abitazione della sorella, il ricorrente proponeva azione per la reintegrazione nella quota di legittima mediante riduzione della donazione disposta dal padre a favore della figlia e tuttavia all'esito del giudizio non riusciva ad ottenere la Per_1 proprietà dell'immobile.
Tanto premesso ha esposto:
- di non aver mai posto in essere atti di accettazione dell'eredità del padre e di aver rinunciato unitamente alle proprie figlie espressamente all'eredità morendo dismessa dal padre con dichiarazione resa avanti al notaio dr. di Arona in data 23.12.2022; Per_2
- che, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario materno, il ricorrente non ha allegato alcun documento a supporto del debito vantato nei confronti del padre, né può riconoscersi alcuna valenza alla sentenza del Tribunale di Novara, che aveva ad oggetto solo la reintegrazione della quota di legittima del ricorrente;
in ogni caso, la massa ereditaria della madre non era ancora stata stimata e, a norma dell'art. 752 c.c., è assorbito dalle poste attive dell'asse ereditario, salvo incapienza della massa ereditaria;
solo l'eventuale importo residuale del debito per incapienza della massa ereditaria potrebbe essere posto a carico degli eredi e, in particolare, nella fattispecie a carico di chi ha accettato l'eredità del de cuius, vale a dire lo stesso e Parte_1 la madre Controparte_2
- di aver saldato le spese per le onoranze funebri della madre a proprio carico e che il residuo, pari ad € 277,24, deve essere fatto rientrare nella massa ereditaria formatasi a seguito del decesso della madre;
- che la spesa per l'assicurazione non rientra tra le spese di conservazione previste dall'art. 1110
c.c. e che si tratta di spesa imputabile ad un'iniziativa autonoma del ricorrente.
In via riconvenzionale ha proposto domanda di rilascio del bene immobile sito al piano terra di
Villa Mariu' donatogli dal padre, già oggetto di domanda di riduzione, e al pagamento dell'indennità
pagina 3 di 14 per illegittima occupazione dal marzo del 2018, quantificata in € 250 per 61 mesi e, dunque, in complessivi € 15.000,00.
Ha concluso chiedendo:
“Accertato che:
- la sig.ra ha rinunciato alla eredità del padre Controparte_1 Persona_1
- il ricorrente non ha provato in alcun modo il credito vantato nei confronti del padre Per_1
- la mancata allegazione dei documenti probatori inibisce il rientro di detto asserito credito nelle poste passive della massa ereditaria della madre deceduta il 13.1.2021 Controparte_2
- in ogni caso i crediti fatti valere in causa dal ricorrente riconducibili alle spese e ai presunti debiti acquisiti dalla madre dei contendenti sig.ra (comprese le spese di conto bancario e le spese funebri ulteriori) non Controparte_2 gravano sugli eredi ma sulla massa ereditaria ex art. 52 c.c.
- le spese relative alla polizza assicurativa accesa su Villa Mariù nemmeno in minima parte possono essere imputabili alla resistente, in quanto contrariamene a quanto asserito da ctp non rientrano tra le spese di conservazione e mantenimento della integrità dell'immobile e delle sue pertinenze respingere le domande tutte formulate da controparte.
Con riserva di meglio eccepire e contestare i debiti di limitatamente ai pesi acquisiti iure Persona_1 hereditatis dalla moglie nella denegata ipotesi che venisse consentito di produrre la documentazione Controparte_2 probatoria relativa ai debiti del de cuius, cui ci si oppone qui fermamente.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato che a far tempo dal 2013 ha occupato sine titulo l'abitazione al piano terra di Parte_1
Villa Mariù della sorella e che la stessa dal 2013 intende rientrare in possesso della Controparte_1 propria abitazione si chiede l'immediato rilascio dell'immobile della resistente con consegna delle chiavi di accesso al cancello del compendio immobiliare e alla porta esterna di ingresso alla propria abitazione, oltre al pagamento delle indennità di occupazione a far tempo dal marzo 2018 per un importo complessivo di € 15.000 o della somma determinanda in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
3. All'udienza del 18.4.2023 è stata disposta la conversione del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
3.1. Nella memoria primo termine l'attore ha esposto di essere venuto a conoscenza della rinuncia della sorella all'eredità morendo dismessa dal padre solo dalla comparsa di costituzione e ha allegato che il peso ereditario relativo al de cuius grava pro quota sulla signora anche quale erede Persona_1 CP_1 della madre Controparte_2
pagina 4 di 14 Ha aggiunto che l'atto di rinuncia all'eredità del padre da parte della convenuta è viziato, avendo quest'ultima posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, nonché per violazione dell'art. 320 c.c. che prevede l'autorizzazione del Giudice tutelare in presenza di figli minori.
In merito alla domanda riconvenzionale, ha esposto che era stato il padre a chiedere all'elettricista di cambiare l'automazione del portone di ingresso e di non aver mai occupato l'immobile, che era stato abitato dalla di lui madre sino al decesso avvenuto in data 03/01/2021. Controparte_2
Al momento del decesso della madre, l'appartamento era stato pulito interamente e Controparte_2 chiuso dalla badante, posizionando le chiavi dello stesso sul tavolo della cucina ove attualmente si trovano.
Ha contestato, in ogni caso, il diritto all'indennità di occupazione, non avendo la convenuta provato che avrebbe venduto, ovvero locato l'immobile.
Ha modificato le proprie conclusioni chiedendo, in via subordinata, “per l'ipotesi in cui non fosse ritenuta inefficace la rinuncia all'eredità di da parte della convenuta, accertare e dichiarare che la Signora Persona_1
quale erede di è tenuta pro quota al pagamento dei debiti ereditari contratti dal Controparte_1 Controparte_2 de cuius per come accertati dal Tribunale di Novara con sentenza n. 710/2021, pari a €4.437,50 Persona_1
(ovvero 1/8 del debito complessivo), oltre pro quota al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi €2.235,55, condannare la medesima al pagamento della complessiva somma di € 6.673,05 oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio”.
3.2. Nella memoria secondo termine la convenuta ha contestato che la madre avesse accettato l'eredità morendo dismessa dal padre, anche in ragione del relativo quadro clinico essendo già stata sottoposta alla data del decesso del marito a numerose visite neurologiche, né la madre aveva acquistato il diritto di abitazione della casa familiare, trattandosi di immobile già donato dal padre alla figlia.
Ha aggiunto che l'accettazione dell'eredità materna non comporta l'accettazione di quella del de cuius, ma solo la trasmissione del diritto di accettarla e che, a differenza del fratello, che aveva esercitato tale diritto, non aveva proposto alcuna domanda volta alla reintegrazione della quota di riserva della madre. Ha esposto, pertanto, che risponderà solo per le poste ereditarie della madre, sue proprie e Controparte_1 non per quelle positive e negative trasmesse dall'eredità paterna.
Ha aggiunto che nell'ipotesi in cui, invece, si ritenesse che la madre avesse accettato l'eredità del marito dovrebbe essere formata la sua massa ereditaria, che comprenderebbe non solo le poste negative di ripartite con il figlio erede, ma anche il 50% del valore dei beni relitti del de cuius, Persona_1 comprensivi del garage, delle pertinenze di Villa Mariù e del sottotetto che non risulta essere mai stato ceduto ai due figli e di cui l'attore si era appropriato.
3.3. Ammessi i capitoli 9,10,11 di parte attrice, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 di parte convenuta e 18 di parte convenuta a prova contraria sul capitolo 9 di parte attrice, con il limite di due testimoni per parte, i testi pagina 5 di 14 sono stati escussi all'udienza del 26.3.2024 e all'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.3.2025 poi rinviata per esigenze di riorganizzazione del ruolo al 6.5.2025.
Quest'ultima udienza, su istanza delle parti, è stata differita al 20.5.2025 e sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
4. La domanda principale proposta da è una domanda di un pagamento di un Parte_1 debito ereditario dal medesimo vantato nei confronti del padre, alla cui eredità l'attore Persona_1 partecipa per la quota legittima di 1/4 in successione necessaria, sulla base di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Novara passata in giudicato (doc. 1 di parte attrice).
L'attore ha proposto domanda di pagamento del debito ereditario nei confronti della convenuta,
[...]
quale erede del padre, tenuta, sulla base di quanto dedotto dall'attore, a rispondere della CP_1 quota di ¾ del debito ereditario essendosi accresciuta, a seguito del decesso della madre, la quota ereditaria dell'attrice.
La domanda è infondata avendo la convenuta rinunciato all'eredità del padre con dichiarazione rilasciata avanti al notaio dr. di Arona in data 23.12.2022. Per_2
Non si ravvisano elementi per ritenere che sussistano profili di invalidità della rinuncia all'eredità sotto il profilo formale, dovendosi solo osservare che la mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 320 c.c. incide sulla validità della rinuncia all'eredità da parte dei minori e non degli ascendenti dei minori.
Non sono stati evidenziati elementi dai quali possa desumersi un'accettazione dell'eredità da parte della convenuta per fatti concludenti dell'eredità morendo dismessa dal padre – cui conseguirebbe l'inefficacia della preventiva o successiva rinuncia per il principio di irrevocabilità dell'accettazione di eredità riassunto dal brocardo “semel heres semper heres”), né tale accettazione può essere desunta dalla circostanza che la convenuta si sia difesa dalla domanda di riduzione proposta dall'attore innanzi al Tribunale di Novara, assumendo in quel giudizio, la convenuta, qualità di destinataria della donazione lesiva della quota di riserva dell'attore/ricorrente, non anche qualità di erede.
5. Con la domanda proposta in via subordinata, l'attore ha dedotto la responsabilità della convenuta per il debito ereditario in qualità di erede della madre, chiedendo: “per l'ipotesi in cui non fosse ritenuta inefficace la rinuncia all'eredità di da parte della convenuta, accertare e dichiarare che la Signora Persona_1 [...]
quale erede di è tenuta pro quota al pagamento dei debiti ereditari contratti dal de cuius CP_1 Controparte_2 per come accertati dal Tribunale di Novara con sentenza n. 710/2021, pari a €4.437,50 (ovvero 1/8 Persona_1 del debito complessivo), oltre pro quota al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi €2.235,55, condannare la medesima al pagamento della complessiva somma di €
6.673,05 oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio”. pagina 6 di 14 5.1. Trattandosi di domanda proposta solo nella memoria primo termine, occorre valutarne l'ammissibilità.
Sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite dalla Cassazione con sentenza n. 12310 del 15/06/2015 “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno
o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
Nell'atto introduttivo l'attore ha omesso qualsivoglia considerazione in ordine all'intervenuta accettazione dell'eredità paterna da parte della madre e degli effetti sulla individuazione delle quote del Controparte_2 debito ereditario derivanti dalla successione di entrambe le parti alla madre avendo solo Controparte_2 dedotto che la quota in capo alla convenuta è pari a ¾ per “accrescimento” a seguito del decesso della madre (facendo riferimento alla successione del solo padre).
Tuttavia, si ritiene che alla modificazione del titolo posto a fondamento della domanda (successione alla madre da parte della convenuta) consegua una mera modifica della domanda, venendo in rilievo una domanda connessa alle medesime vicende sostanziali già dedotte in giudizio dall'attore, ossia la successione delle parti in morte al padre e alla madre.
È, inoltre, incontestato che il ricorrente/attore abbia avuto conoscenza della rinuncia all'eredità paterna da parte della convenuta solo al momento della costituzione in giudizio, sicché la modifica della domanda è consequenziale ad una difesa della convenuta.
5.2. Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Come esposto al punto precedente, al momento della costituzione in giudizio della convenuta, l'attore non aveva ancora dedotto il titolo posto a fondamento della domanda subordinata (ossia l'accettazione dell'eredità paterna da parte della madre), per cui le difese della convenuta relative alla ricomprensione del debito ereditario nell'eredità materna di cui al punto 2 della comparsa di costituzione (Dall'esame delle carte processuali si evince tra l'altro che il ricorrente non ha provato in alcun modo il credito vantato nei confronti del padre. Ciò è di interesse solo al fine della determinazione della massa ereditaria della madre deceduta a gennaio del 2021, Controparte_2 posto che la resistente ha accettato la eredità della madre e quindi le istanze di rimborso fatte valere dal fratello ricorrente gravano sulla massa ereditaria, non sulla erede) non si considerano aventi valenza ai fini dell'accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità morendo dismessa dal marito da parte della essendo, CP_2 peraltro, contestata la comprensione del debito nell'eredità per mancanza di prova.
Non risultano dagli atti di causa elementi dai quali possa evincersi che la madre delle parti, signora avesse accettato l'eredità morendo dismessa dal marito. CP_2
Come già osservato nella sentenza del Tribunale di Novara, il diritto di proprietà dell'immobile costituente casa familiare era in capo alla convenuta, e non in capo al de cuius, per cui alcun rilievo può essere attribuito pagina 7 di 14 al possesso della casa familiare successivamente alla morte del padre, non venendo in rilievo il possesso di un bene rientrante nell'asse ereditario, essendo, con il decesso del padre, cessato l'usufrutto.
Ove pure volesse ritenersi coperta dal giudicato della sentenza del Tribunale di Novara la questione relativa alla sussistenza del diritto di uso e di abitazione sulla casa familiare in capo alla il possesso della CP_2 casa familiare da parte di quest'ultima sarebbe, in ogni caso, riconducibile ad un possesso in qualità di legatario “ex lege” e non costituirebbe manifestazione del possesso di beni ereditari (cfr. sul punto Cass. Per_ ordinanza 16 novembre 2015 n. 23406: “il fatto della permanenza, dopo il decesso del nella abitazione familiare da parte degli odierni ricorrenti appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art.540 cod.civ.)in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima
(cfr.Cass.S.U.n.4847/13; Sez.2 n.18354/13; Sez.5 n.1920/08), e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità; che pertanto sembra debba escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito agli odierni ricorrenti la qualità di possessori di beni ereditari per gli effetti previsti dall'art.485 cod.civ.: la contraria opinione, espressa da Cass.n.11018/08, pare in effetti conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi -3- Ric. 2012 n. 17489 sez. M1 - ud. 11-11-2014 smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sopra richiamata sentenza del 2013).
Sotto altro profilo, la sentenza del Tribunale di Novara ha accertato che era erede Controparte_2 pretermesso e che nel patrimonio del de cuius non vi erano altri beni, ulteriori a quelli a già considerati nel relictum ai fini della riunione fittizia e suscettibili di rientrare in una comunione ereditaria. Sulla base del principio consolidato: “qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere o a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 07/10/2005).
Nel caso di specie, l'azione di riduzione della donazione, per lesione della quota di riserva di Per_4 proposta da quale erede della stessa nel giudizio proposto davanti al
[...] Parte_1
Tribunale di Novara, è stata rigettata.
Discende che la non ha acquistato l'eredità del marito perché l'azione di riduzione proposta CP_2 dall'attore in quel giudizio è stata rigettata.
Quand'anche si ritenesse che sulla questione non si sia formato il giudicato, per essere la convenuta in quel giudizio parte in qualità di terzo donatario e non quale coerede in relazione all'eredità morendo dismessa dalla madre, non sono emersi nel presente giudizio elementi per discostarsi da quanto già osservato sul punto nella medesima sentenza, circa l'assenza di ulteriori beni. pagina 8 di 14 Per lo stesso motivo, ove volesse ritenersi che la sentenza sul punto non faccia stato tra le parti del presente giudizio, la domanda di pagamento fondata sul presupposto dell'acquisto da parte della CP_2 del debito ereditario, dovrebbe essere rigettata, avendo la convenuta contestato la valenza probatoria ai fini della ricostruzione dell'eredità materna dell'accertamento del debito contenuto nella sentenza del Tribunale di Novara, unico elemento posto dall'attore a fondamento della domanda.
5.3. Occorre a questo punto verificare se la convenuta, avendo accettato l'eredità materna (in cui, per quanto detto al punto precedente, non è compreso il debito facente parte dell'eredità paterna), sia comunque responsabile personalmente per il debito ereditario, per aver accettato l'eredità del padre quale trasmissario dalla madre.
L'art. 479 c.c. prevede che: Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti
i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
Anche sul punto la domanda è infondata e va rigettata.
È principio consolidato quello in forza del quale: “In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato”. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017 (Rv.
645153 – 01).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non vi sono elementi dai quali evincersi che la convenuta abbia implicitamente o espressamente accettato l'eredità paterna, né l'attore li ha espressamente allegati.
Incontestato che l'attore abbia accettato l'eredità della madre (avendo richiesto il pagamento della quota dei debiti ereditari gravanti sulla eredità della medesima) e che abbia anche esercitato il diritto attribuitogli dall'art. 479 c.c. di accettare l'eredità paterna, quantomeno rispetto al debito ereditario (come dedotto dalla convenuta nella memoria secondo termine, mai contestato dall'attore e come si evince implicitamente anche dalla quota a carico della convenuta indicata dall'attore nella domanda subordinata), l'esercizio di tale diritto da parte dell'attore non fa venire meno, né incide sull'analogo diritto della convenuta, in quanto il comma 2 della citata disposizione prevede chiaramente che “colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato”, con conseguente responsabilità personale dell'erede trasmissario, senza effetti sul patrimonio ereditario del trasmittente.
Alla luce di quanto sopra, tutte le domande proposte da relative al pagamento dei Controparte_4 debiti ereditari del padre vanno rigettate.
6. L'attore ha, inoltre, chiesto accertare e dichiarare che la Signora quale Controparte_1 erede di è tenuta pro quota al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per Controparte_2 chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi € 2.235,55 e condannare la medesima al pagina 9 di 14 pagamento della suddetta somma al ricorrente oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio.
6.1. La convenuta ha eccepito che nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 752 e 754 c.c.
(che prevede il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, con il conseguente diritto di rivalsa del coerede che ha pagato i creditori oltre la parte a lui spettante nei confronti degli altri coeredi), ma l'art. 725 c.c. (con diritto da parte dell'attore di prelevamento dell'importo proporzionale alla quota dalla massa ereditaria della madre).
L'eccezione non può essere accolta.
Dall'art. 725 c.c. non si evince alcuna preclusione per il coerede che abbia pagato il debito ereditario in misura eccedente la propria quota ad agire immediatamente nei confronti del coerede.
L'azione di ripetizione anche in pendenza della comunione ereditaria è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità , che ha affermato: “in tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso (Cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 28955 del 18/10/2023, che richiama il precedente conforme di Cass. n. 1498/1974).
6.2. Tanto premesso, l'attore ha domandato in primo luogo la ripetizione del 50% delle spese funebri sostenute a seguito del decesso della madre pari a € 1.510,12. Controparte_2
La domanda è infondata con riguardo alle spese delle onoranze funebri, non avendo l'attore documentato di aver corrisposto anche l'importo del 50% a carico della convenuta, pari a € 1.363,50 di cui alla fattura n.
21 del 16.2.2021 (doc.6 di parte convenuta) e avendo la convenuta documentato di aver pagato un acconto di € 700,00.
Con riguardo alle ulteriori spese di cui al dc. 2 c., di importo complessivo pari ad € 277,24 (doc. 2 c), ne risulta documentato il pagamento (come da ricevute allegate), sicché la domanda di ripetizione va accolta nella misura del 50% pari a € 138,62 oltre interessi al tasso di interesse legale dal pagamento alla data della notifica del ricorso in data 9.3.2023 (non risultando precedenti richieste di pagamento) e interessi legali maggiorati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal 10.3.2023 al saldo.
Con riguardo alla spesa per l'estinzione del conto corrente cointestato all'attore e alla madre, dall'unico documento in atti prodotto dall'attore (doc. 3) non si evince la prova del pagamento del debito e, in mancanza di prova del pagamento, la domanda di ripetizione va rigettata. pagina 10 di 14 7. L'attore ha chiesto inoltre condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo pari alla metà corrisposto per l'assicurazione dell'intero compendio immobiliare comprensivo dell'immobile identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub. 3 di proprietà della sorella, per l'importo per € 2.370,00.
La domanda va rigettata perché l'art. 1110 c.c. prevede il rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene comune da parte del comunista a fronte dell'inerzia dei partecipanti alla comunione. Le spese per la conservazione delle cose comuni sono solo quelle necessarie a mantenere l'integrità del bene (cfr. da ultimo Cass. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013), laddove nel caso dell'assicurazione, la spesa non è funzionale a garantire l'integrità del bene, ma solo a tutelare il contraente dal rischio economico derivante da possibili danni.
Discende che sul punto la domanda è infondata e va rigettata.
8. La convenuta in via riconvenzionale, ha proposto domanda di rilascio del bene immobile sito al piano terra di Villa Mariu' donatogli dal padre e al pagamento dell'indennità di illegittima occupazione dalla data di decesso del padre nel 2013, quantificata in € 250 per 61 mesi e, dunque, in complessivi € 15.000,00.
8.1. Con riguardo alla domanda di rilascio non è contestato il diritto della convenuta alla restituzione del bene, avendo l'attore nella memoria primo termine contestato esclusivamente che sia stato impedito alla convenuta l'accesso all'abitazione e di aver cambiato personalmente le chiavi dell'abitazione. In ogni caso, la convenuta ha prodotto l'atto di donazione e la precedente proprietà del bene in capo al padre dante causa non è contestata.
Non è contestato che la convenuta abbia richiesto all'attore la consegna delle chiavi dell'abitazione e che questi non le abbia consegnate.
Che l'attore non abbia sostituito le chiavi del cancello e che non abbia impedito alla convenuta l'accesso all'abitazione sono circostanze irrilevanti, in quanto l'attore non ha restituito, né si è dichiarato disponibile a restituire le chiavi alla convenuta, neppure nel corso del giudizio.
La circostanza che le chiavi dell'immobile fossero apposte sul tavolo della cucina non integra una collaborazione utile alla consegna delle chiavi, né è idonea a evidenziare un autonomo potere di disposizione in capo alla convenuta, in quanto è incontestato - a prescindere da chi le avesse sostituite - che la convenuta non avesse le chiavi del cancello esterno che si vede nell'ultima fotografia del doc. 5 di parte attrice.
Discende che l'attore va condannato alla consegna alla convenuta delle chiavi dell'immobile sito in Borgo
Ticino, Via Sempione n. 53 identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub 4.
8.2. Venendo alla domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, giova preliminarmente richiamare i principi affermati dalla Cassazione a Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, in forza dei pagina 11 di 14 quali: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Tanto premesso, la domanda va rigettata con riguardo al periodo che va dal 2018 al momento del decesso della madre delle parti, avvenuto il 3.1.2021, facendo stato tra le parti l'accertamento compiuto dalla sentenza del Tribunale di Novara in merito all'esistenza tra la convenuta e la madre di un accordo tacito in forza del quale la madre avrebbe continuato a vivere nell'immobile di proprietà della figlia, pur essendo cessato l'usufrutto in cambio della rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione.
Il citato accertamento ha efficacia di giudicato perché costituisce la premessa logica del rigetto della domanda di riduzione, promossa dall'attore in quel giudizio quale erede della madre, e rende irrilevanti le precedenti comunicazioni intercorse tra i legali di cui al doc. 3 di parte attrice. Si legge nella sentenza:
“Risulta, infatti, che la che all'epoca del decesso del coniuge aveva già 83 anni, si sia astenuta dall'assumere Per_4 iniziative per la reintegra della propria quota di riserva – della cui lesione ben la stessa deve aver avuto contezza, trattandosi di erede pretermesso – ciò per ben otto anni, fino al suo stesso decesso, nonostante l'iniziativa processuale assunta dal figlio, odierno attore, con cui la stessa di fatto coabitava e con cui l'attore medesimo ha allegato di aver avuto uno stretto rapporto. La scelta di non agire nei confronti della figlia per la tutela del proprio diritto ereditario, calata in tale contesto, non può ritenersi una mera “scelta attendista”, dal momento che l'anziana donna non può non avere avuto la consapevolezza che non intraprendere il giudizio, superati i 91 anni (tanti ne aveva la all'epoca del decesso), avrebbe ragionevolmente assunto Per_4 il carattere di una presa di posizione definitiva. Ciò tanto più in considerazione dell'iniziativa invece positivamente assunta dall'odierno attore, a fronte della quale sarebbe stato agevole intervenire nel processo (o addirittura sin dall'inizio intraprenderlo congiuntamente) senza doverne subire le difficoltà pratiche in prima persona. Deve poi aggiungersi che, come sottolineato dalla convenuta, la ha continuato a usufruire dell'immobile donato sebbene a rigore, per le ragioni sopra Per_4 esposte, non vi avesse titolo giuridico, non avendo la convenuta mai agito per la restituzione. A fronte di tale considerazione,
l'inerzia della rispetto alla tutela dei propri diritti assume ulteriormente significato di una precisa scelta di rinuncia,
Per_4 potendosi desumere dalla situazione venutasi a creare, perdurata sino al decesso della l'intervento di un sostanziale
Per_4 accordo tacito con l'odierna convenuta, nell'ambito del quale la ritenne, come era nella sua disponibilità, di
Per_4 accontentarsi del diritto di abitare nell'immobile - circostanza già di per sé idonea, di fatto, a ridurre le facoltà della figlia donataria – rinunciando al contempo alla reintegra della quota di legittima (per quantificare il quale, peraltro, questa volta si sarebbe dovuto tener conto del diritto di abitazione, acquisito dalla unitamente alla qualità di erede), così evitando
Per_4 con la figlia una regolamentazione in giudizio delle proprie reciproche posizioni. L'interveniente, deceduta la madre, ha dunque esercitato un diritto già estintosi per intervenuta rinuncia da parte della stessa, così che la domanda deve essere rigettata”.
pagina 12 di 14 Dall'esistenza del citato contratto di comodato discende che non sussiste il lamentato pregiudizio di carattere patrimoniale allegato dall'attrice, essendo provato che l'attrice ha di fatto utilizzato il bene indirettamente, mediante concessione in comodato gratuito alla madre.
Quanto al periodo successivo, non risultano in atti, né la convenuta ha dimostrato, di aver domandato la restituzione dell'immobile al convenuto sino alla data del 15.3.2023, della prima richiesta in atti in data (doc
4 ultima pagina).
Il danno patrimoniale patito dall'attrice è dimostrato dalle plurime richieste di restituzione in atti successive, dalle quali risulta che l'attrice abbia più volte rivendicato l'esercizio delle proprie prerogative di proprietaria, manifestando in tal modo la volontà di utilizzare l'immobile, né vi sono elementi dai quali possa desumersi che non lo avrebbe in alcun modo utilizzato direttamente, o indirettamente.
Al risarcimento del danno patito dalla convenuta non osta la circostanza che l'attore non abbia utilizzato l'immobile, dovendosi avere riguardo, ai fini del risarcimento del danno, alla posizione del danneggiato e non all'arricchimento conseguito dal danneggiante.
In punto di liquidazione, secondo le Sezioni Unite sopra citate “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
La convenuta ha prodotto perizia di parte da cui risulta un valore locatizio pari a € 250,00 mensili.
La perizia non è stata specificamente contestata dall'attore - che si è anche opposto all'espletamento della consulenza tecnica – e la stima si considera attendibile, tenuto conto delle caratteristiche del bene, e della rendita catastale del bene che risulta dalla sentenza del Tribunale di Novara (pari a € 255,00).
Discende che la domanda va accolta limitatamente a ventotto mensilità, dal 15.3.2023 alla data della presente decisione, sicché il risarcimento del danno in capo all'attrice è liquidato complessivamente in €
7.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
La domanda di pagamento del risarcimento del danno sino al rilascio non può essere accolta, trattandosi di fattispecie di condanna in futuro non espressamente prevista.
9. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza dell'attore sulle domande di cui ai punti 4,5,6.1,7,8 e che l'unico capo della domanda accolto (6.2) non incide sullo scaglione di riferimento, determinato sulla base del valore delle domande proposte dall'attore, sono poste integralmente a carico dell'attore e si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi per i giudizi di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 nei limiti di quanto risultante dalla nota spese, con pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando: pagina 13 di 14 1. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore di restituzione della quota del 50% delle spese funerarie già dal medesimo corrisposte in seguito al decesso della madre e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 138,62 oltre interessi al tasso di interesse legale dal pagamento alla data della notifica del ricorso in data 9.3.2023 e interessi legali maggiorati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal 10.3.2023 al saldo.
2. Rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore.
3. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna l'attore alla consegna alla convenuta delle chiavi dell'immobile sito in Borgo Ticino, Via Sempione n. 53 identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub 4.
4. Accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla convenuta per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui al punto precedente a far data dal 15.3.2023 e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 7.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
5. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 118,50 per spese vive (contributo unificato per la domanda riconvenzionale) ed € 5.811,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso cpa ed IVA come per legge, con pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 18.7.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, alla scadenza del termine del
20.5.2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 68/2023
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Claudio Bossi (C.F.: ) del foro di Novara ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata Email_1
- Attore -
E
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Di Controparte_1 C.F._3
Primio ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata pec Email_2
- Convenuta/attrice in riconvenzionale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 20.1.2023 ha esposto che: Parte_1
- con sentenza n. 710/2021 pubblicata il 01/12/2021, nell'ambito del giudizio RG n. 15/2016 del
Tribunale di Novara, resa esecutiva in data 13/06/2022, divenuta definitiva in data 01/06/2022, era stato accertato il debito del padre defunto nei propri confronti per l'importo di € 35.500,00; invero, la citata sentenza, nell'operare la riunione fittizia ai fini del calcolo della quota di legittima a sé spettante in relazione all'eredità morendo dismessa dal padre, aveva detratto l'importo € 35.500,00 del debito ereditario di questi nei propri confronti dal valore dell'immobile oggetto di domanda di riduzione, da sé proposta nei confronti della sorella convenuta, il predetto Controparte_1
pagina 1 di 14 importo doveva pertanto ritenersi definitivamente accertato, sia nei confronti della madre, che nei confronti della sorella, odierna convenuta;
infine, essendo nelle more deceduta la madre, si era accresciuta la quota della sorella, sicché l'importo complessivamente a debito della sorella convenuta era pari a € 26.625,00 (¾ di € 35.500,00);
- aveva sostenuto integralmente le spese funebri a seguito del decesso del padre e il debito grava per
¾ sulla sorella per l'importo di €4.000,00;
- aveva sostenuto integralmente le spese funebri a seguito del decesso della madre Controparte_2 imputabili per la quota di ½ alla sorella per l'importo di € 1.510,12;
- aveva integralmente sostenuto le spese per l'estinzione del conto corrente cointestato ai genitori, gravante per la quota di ½ sulla sorella per l'importo di € 725,43;
- infine, aveva integralmente sostenuto le spese per l'assicurazione dell'intero compendio immobiliare comprensivo dell'immobile identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub. 3 di proprietà della sorella, per cui questa era tenuta alla restituzione della metà dell'importo per € 2.370,00.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che la Signora quale erede di è tenuta al pagamento dei debiti Controparte_1 Persona_1 ereditari a favore del creditore nella misura di €26.625,00, oltre alle spese funebri per Parte_1
€4.000,00 e per l'effetto condannare la medesima al pagamento della complessiva somma di €30.625,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
accertare e dichiarare che la Signora quale erede di è tenuta pro quota Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi €2.235,55, condannare la medesima al pagamento della suddetta somma al ricorrente oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
accertare e dichiarare che la Signora in qualità di proprietaria dell'immobile sito Controparte_1 in Borgo Ticino, Via Sempione n. 53 è tenuta al rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell'immobile e la messa in sicurezza ai sensi dell'art. 1110 cc per complessivi €2.370,00 anticipate dal per l'effetto Parte_1 condannare la medesima al pagamento in favore del ricorrente della somma di €2.370,00 a tale titolo oltre interessi e rivalutazione come legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio”.
2. Si è costituita la convenuta che, preliminarmente, ha narrato che il de cuius aveva Persona_1 ceduto al fratello la proprietà indivisa del primo piano dell'immobile sito in Borgo Ticino, via CP_3
Sempione 91 (denominata Villa Mariù), il quale poi lo aveva trasferito a (odierno attore) Parte_1 verso l'apparente versamento di un assegno di Lire 60 milioni, realizzando in tal modo una donazione indiretta al figlio. pagina 2 di 14 Nel 2007 decideva di donarle alla figlia (odierna convenuta) il suo modesto Persona_1 appartamento, riservando a sé l'usufrutto e continuando a occuparlo fino alla morte.
Due mesi prima del decesso del padre, quando lo stesso era ormai sul punto di morte,
[...]
, volendo appropriarsi della proprietà donatagli dal padre, profittava della grave infermità di Pt_1 entrambi i genitori e modificava la serratura del cancello e della porta esterna di accesso all'abitazione occupata dai genitori.
Alla morte del padre, occorsa il 6.1.2013, nonostante l'usufrutto vitalizio si fosse estinto, il ricorrente si rifiutava di consegnarle le chiavi dell'abitazione e del cancello della Villa e, a fronte di reiterati solleciti, non le aveva consegnato l'immobile.
Nel 2016, permanendo l'occupazione sine titulo dell'abitazione della sorella, il ricorrente proponeva azione per la reintegrazione nella quota di legittima mediante riduzione della donazione disposta dal padre a favore della figlia e tuttavia all'esito del giudizio non riusciva ad ottenere la Per_1 proprietà dell'immobile.
Tanto premesso ha esposto:
- di non aver mai posto in essere atti di accettazione dell'eredità del padre e di aver rinunciato unitamente alle proprie figlie espressamente all'eredità morendo dismessa dal padre con dichiarazione resa avanti al notaio dr. di Arona in data 23.12.2022; Per_2
- che, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario materno, il ricorrente non ha allegato alcun documento a supporto del debito vantato nei confronti del padre, né può riconoscersi alcuna valenza alla sentenza del Tribunale di Novara, che aveva ad oggetto solo la reintegrazione della quota di legittima del ricorrente;
in ogni caso, la massa ereditaria della madre non era ancora stata stimata e, a norma dell'art. 752 c.c., è assorbito dalle poste attive dell'asse ereditario, salvo incapienza della massa ereditaria;
solo l'eventuale importo residuale del debito per incapienza della massa ereditaria potrebbe essere posto a carico degli eredi e, in particolare, nella fattispecie a carico di chi ha accettato l'eredità del de cuius, vale a dire lo stesso e Parte_1 la madre Controparte_2
- di aver saldato le spese per le onoranze funebri della madre a proprio carico e che il residuo, pari ad € 277,24, deve essere fatto rientrare nella massa ereditaria formatasi a seguito del decesso della madre;
- che la spesa per l'assicurazione non rientra tra le spese di conservazione previste dall'art. 1110
c.c. e che si tratta di spesa imputabile ad un'iniziativa autonoma del ricorrente.
In via riconvenzionale ha proposto domanda di rilascio del bene immobile sito al piano terra di
Villa Mariu' donatogli dal padre, già oggetto di domanda di riduzione, e al pagamento dell'indennità
pagina 3 di 14 per illegittima occupazione dal marzo del 2018, quantificata in € 250 per 61 mesi e, dunque, in complessivi € 15.000,00.
Ha concluso chiedendo:
“Accertato che:
- la sig.ra ha rinunciato alla eredità del padre Controparte_1 Persona_1
- il ricorrente non ha provato in alcun modo il credito vantato nei confronti del padre Per_1
- la mancata allegazione dei documenti probatori inibisce il rientro di detto asserito credito nelle poste passive della massa ereditaria della madre deceduta il 13.1.2021 Controparte_2
- in ogni caso i crediti fatti valere in causa dal ricorrente riconducibili alle spese e ai presunti debiti acquisiti dalla madre dei contendenti sig.ra (comprese le spese di conto bancario e le spese funebri ulteriori) non Controparte_2 gravano sugli eredi ma sulla massa ereditaria ex art. 52 c.c.
- le spese relative alla polizza assicurativa accesa su Villa Mariù nemmeno in minima parte possono essere imputabili alla resistente, in quanto contrariamene a quanto asserito da ctp non rientrano tra le spese di conservazione e mantenimento della integrità dell'immobile e delle sue pertinenze respingere le domande tutte formulate da controparte.
Con riserva di meglio eccepire e contestare i debiti di limitatamente ai pesi acquisiti iure Persona_1 hereditatis dalla moglie nella denegata ipotesi che venisse consentito di produrre la documentazione Controparte_2 probatoria relativa ai debiti del de cuius, cui ci si oppone qui fermamente.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato che a far tempo dal 2013 ha occupato sine titulo l'abitazione al piano terra di Parte_1
Villa Mariù della sorella e che la stessa dal 2013 intende rientrare in possesso della Controparte_1 propria abitazione si chiede l'immediato rilascio dell'immobile della resistente con consegna delle chiavi di accesso al cancello del compendio immobiliare e alla porta esterna di ingresso alla propria abitazione, oltre al pagamento delle indennità di occupazione a far tempo dal marzo 2018 per un importo complessivo di € 15.000 o della somma determinanda in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
3. All'udienza del 18.4.2023 è stata disposta la conversione del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
3.1. Nella memoria primo termine l'attore ha esposto di essere venuto a conoscenza della rinuncia della sorella all'eredità morendo dismessa dal padre solo dalla comparsa di costituzione e ha allegato che il peso ereditario relativo al de cuius grava pro quota sulla signora anche quale erede Persona_1 CP_1 della madre Controparte_2
pagina 4 di 14 Ha aggiunto che l'atto di rinuncia all'eredità del padre da parte della convenuta è viziato, avendo quest'ultima posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, nonché per violazione dell'art. 320 c.c. che prevede l'autorizzazione del Giudice tutelare in presenza di figli minori.
In merito alla domanda riconvenzionale, ha esposto che era stato il padre a chiedere all'elettricista di cambiare l'automazione del portone di ingresso e di non aver mai occupato l'immobile, che era stato abitato dalla di lui madre sino al decesso avvenuto in data 03/01/2021. Controparte_2
Al momento del decesso della madre, l'appartamento era stato pulito interamente e Controparte_2 chiuso dalla badante, posizionando le chiavi dello stesso sul tavolo della cucina ove attualmente si trovano.
Ha contestato, in ogni caso, il diritto all'indennità di occupazione, non avendo la convenuta provato che avrebbe venduto, ovvero locato l'immobile.
Ha modificato le proprie conclusioni chiedendo, in via subordinata, “per l'ipotesi in cui non fosse ritenuta inefficace la rinuncia all'eredità di da parte della convenuta, accertare e dichiarare che la Signora Persona_1
quale erede di è tenuta pro quota al pagamento dei debiti ereditari contratti dal Controparte_1 Controparte_2 de cuius per come accertati dal Tribunale di Novara con sentenza n. 710/2021, pari a €4.437,50 Persona_1
(ovvero 1/8 del debito complessivo), oltre pro quota al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi €2.235,55, condannare la medesima al pagamento della complessiva somma di € 6.673,05 oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio”.
3.2. Nella memoria secondo termine la convenuta ha contestato che la madre avesse accettato l'eredità morendo dismessa dal padre, anche in ragione del relativo quadro clinico essendo già stata sottoposta alla data del decesso del marito a numerose visite neurologiche, né la madre aveva acquistato il diritto di abitazione della casa familiare, trattandosi di immobile già donato dal padre alla figlia.
Ha aggiunto che l'accettazione dell'eredità materna non comporta l'accettazione di quella del de cuius, ma solo la trasmissione del diritto di accettarla e che, a differenza del fratello, che aveva esercitato tale diritto, non aveva proposto alcuna domanda volta alla reintegrazione della quota di riserva della madre. Ha esposto, pertanto, che risponderà solo per le poste ereditarie della madre, sue proprie e Controparte_1 non per quelle positive e negative trasmesse dall'eredità paterna.
Ha aggiunto che nell'ipotesi in cui, invece, si ritenesse che la madre avesse accettato l'eredità del marito dovrebbe essere formata la sua massa ereditaria, che comprenderebbe non solo le poste negative di ripartite con il figlio erede, ma anche il 50% del valore dei beni relitti del de cuius, Persona_1 comprensivi del garage, delle pertinenze di Villa Mariù e del sottotetto che non risulta essere mai stato ceduto ai due figli e di cui l'attore si era appropriato.
3.3. Ammessi i capitoli 9,10,11 di parte attrice, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 di parte convenuta e 18 di parte convenuta a prova contraria sul capitolo 9 di parte attrice, con il limite di due testimoni per parte, i testi pagina 5 di 14 sono stati escussi all'udienza del 26.3.2024 e all'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.3.2025 poi rinviata per esigenze di riorganizzazione del ruolo al 6.5.2025.
Quest'ultima udienza, su istanza delle parti, è stata differita al 20.5.2025 e sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
4. La domanda principale proposta da è una domanda di un pagamento di un Parte_1 debito ereditario dal medesimo vantato nei confronti del padre, alla cui eredità l'attore Persona_1 partecipa per la quota legittima di 1/4 in successione necessaria, sulla base di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Novara passata in giudicato (doc. 1 di parte attrice).
L'attore ha proposto domanda di pagamento del debito ereditario nei confronti della convenuta,
[...]
quale erede del padre, tenuta, sulla base di quanto dedotto dall'attore, a rispondere della CP_1 quota di ¾ del debito ereditario essendosi accresciuta, a seguito del decesso della madre, la quota ereditaria dell'attrice.
La domanda è infondata avendo la convenuta rinunciato all'eredità del padre con dichiarazione rilasciata avanti al notaio dr. di Arona in data 23.12.2022. Per_2
Non si ravvisano elementi per ritenere che sussistano profili di invalidità della rinuncia all'eredità sotto il profilo formale, dovendosi solo osservare che la mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 320 c.c. incide sulla validità della rinuncia all'eredità da parte dei minori e non degli ascendenti dei minori.
Non sono stati evidenziati elementi dai quali possa desumersi un'accettazione dell'eredità da parte della convenuta per fatti concludenti dell'eredità morendo dismessa dal padre – cui conseguirebbe l'inefficacia della preventiva o successiva rinuncia per il principio di irrevocabilità dell'accettazione di eredità riassunto dal brocardo “semel heres semper heres”), né tale accettazione può essere desunta dalla circostanza che la convenuta si sia difesa dalla domanda di riduzione proposta dall'attore innanzi al Tribunale di Novara, assumendo in quel giudizio, la convenuta, qualità di destinataria della donazione lesiva della quota di riserva dell'attore/ricorrente, non anche qualità di erede.
5. Con la domanda proposta in via subordinata, l'attore ha dedotto la responsabilità della convenuta per il debito ereditario in qualità di erede della madre, chiedendo: “per l'ipotesi in cui non fosse ritenuta inefficace la rinuncia all'eredità di da parte della convenuta, accertare e dichiarare che la Signora Persona_1 [...]
quale erede di è tenuta pro quota al pagamento dei debiti ereditari contratti dal de cuius CP_1 Controparte_2 per come accertati dal Tribunale di Novara con sentenza n. 710/2021, pari a €4.437,50 (ovvero 1/8 Persona_1 del debito complessivo), oltre pro quota al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi €2.235,55, condannare la medesima al pagamento della complessiva somma di €
6.673,05 oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio”. pagina 6 di 14 5.1. Trattandosi di domanda proposta solo nella memoria primo termine, occorre valutarne l'ammissibilità.
Sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite dalla Cassazione con sentenza n. 12310 del 15/06/2015 “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno
o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
Nell'atto introduttivo l'attore ha omesso qualsivoglia considerazione in ordine all'intervenuta accettazione dell'eredità paterna da parte della madre e degli effetti sulla individuazione delle quote del Controparte_2 debito ereditario derivanti dalla successione di entrambe le parti alla madre avendo solo Controparte_2 dedotto che la quota in capo alla convenuta è pari a ¾ per “accrescimento” a seguito del decesso della madre (facendo riferimento alla successione del solo padre).
Tuttavia, si ritiene che alla modificazione del titolo posto a fondamento della domanda (successione alla madre da parte della convenuta) consegua una mera modifica della domanda, venendo in rilievo una domanda connessa alle medesime vicende sostanziali già dedotte in giudizio dall'attore, ossia la successione delle parti in morte al padre e alla madre.
È, inoltre, incontestato che il ricorrente/attore abbia avuto conoscenza della rinuncia all'eredità paterna da parte della convenuta solo al momento della costituzione in giudizio, sicché la modifica della domanda è consequenziale ad una difesa della convenuta.
5.2. Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
Come esposto al punto precedente, al momento della costituzione in giudizio della convenuta, l'attore non aveva ancora dedotto il titolo posto a fondamento della domanda subordinata (ossia l'accettazione dell'eredità paterna da parte della madre), per cui le difese della convenuta relative alla ricomprensione del debito ereditario nell'eredità materna di cui al punto 2 della comparsa di costituzione (Dall'esame delle carte processuali si evince tra l'altro che il ricorrente non ha provato in alcun modo il credito vantato nei confronti del padre. Ciò è di interesse solo al fine della determinazione della massa ereditaria della madre deceduta a gennaio del 2021, Controparte_2 posto che la resistente ha accettato la eredità della madre e quindi le istanze di rimborso fatte valere dal fratello ricorrente gravano sulla massa ereditaria, non sulla erede) non si considerano aventi valenza ai fini dell'accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità morendo dismessa dal marito da parte della essendo, CP_2 peraltro, contestata la comprensione del debito nell'eredità per mancanza di prova.
Non risultano dagli atti di causa elementi dai quali possa evincersi che la madre delle parti, signora avesse accettato l'eredità morendo dismessa dal marito. CP_2
Come già osservato nella sentenza del Tribunale di Novara, il diritto di proprietà dell'immobile costituente casa familiare era in capo alla convenuta, e non in capo al de cuius, per cui alcun rilievo può essere attribuito pagina 7 di 14 al possesso della casa familiare successivamente alla morte del padre, non venendo in rilievo il possesso di un bene rientrante nell'asse ereditario, essendo, con il decesso del padre, cessato l'usufrutto.
Ove pure volesse ritenersi coperta dal giudicato della sentenza del Tribunale di Novara la questione relativa alla sussistenza del diritto di uso e di abitazione sulla casa familiare in capo alla il possesso della CP_2 casa familiare da parte di quest'ultima sarebbe, in ogni caso, riconducibile ad un possesso in qualità di legatario “ex lege” e non costituirebbe manifestazione del possesso di beni ereditari (cfr. sul punto Cass. Per_ ordinanza 16 novembre 2015 n. 23406: “il fatto della permanenza, dopo il decesso del nella abitazione familiare da parte degli odierni ricorrenti appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art.540 cod.civ.)in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima
(cfr.Cass.S.U.n.4847/13; Sez.2 n.18354/13; Sez.5 n.1920/08), e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità; che pertanto sembra debba escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito agli odierni ricorrenti la qualità di possessori di beni ereditari per gli effetti previsti dall'art.485 cod.civ.: la contraria opinione, espressa da Cass.n.11018/08, pare in effetti conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi -3- Ric. 2012 n. 17489 sez. M1 - ud. 11-11-2014 smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sopra richiamata sentenza del 2013).
Sotto altro profilo, la sentenza del Tribunale di Novara ha accertato che era erede Controparte_2 pretermesso e che nel patrimonio del de cuius non vi erano altri beni, ulteriori a quelli a già considerati nel relictum ai fini della riunione fittizia e suscettibili di rientrare in una comunione ereditaria. Sulla base del principio consolidato: “qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere o a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 07/10/2005).
Nel caso di specie, l'azione di riduzione della donazione, per lesione della quota di riserva di Per_4 proposta da quale erede della stessa nel giudizio proposto davanti al
[...] Parte_1
Tribunale di Novara, è stata rigettata.
Discende che la non ha acquistato l'eredità del marito perché l'azione di riduzione proposta CP_2 dall'attore in quel giudizio è stata rigettata.
Quand'anche si ritenesse che sulla questione non si sia formato il giudicato, per essere la convenuta in quel giudizio parte in qualità di terzo donatario e non quale coerede in relazione all'eredità morendo dismessa dalla madre, non sono emersi nel presente giudizio elementi per discostarsi da quanto già osservato sul punto nella medesima sentenza, circa l'assenza di ulteriori beni. pagina 8 di 14 Per lo stesso motivo, ove volesse ritenersi che la sentenza sul punto non faccia stato tra le parti del presente giudizio, la domanda di pagamento fondata sul presupposto dell'acquisto da parte della CP_2 del debito ereditario, dovrebbe essere rigettata, avendo la convenuta contestato la valenza probatoria ai fini della ricostruzione dell'eredità materna dell'accertamento del debito contenuto nella sentenza del Tribunale di Novara, unico elemento posto dall'attore a fondamento della domanda.
5.3. Occorre a questo punto verificare se la convenuta, avendo accettato l'eredità materna (in cui, per quanto detto al punto precedente, non è compreso il debito facente parte dell'eredità paterna), sia comunque responsabile personalmente per il debito ereditario, per aver accettato l'eredità del padre quale trasmissario dalla madre.
L'art. 479 c.c. prevede che: Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti
i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
Anche sul punto la domanda è infondata e va rigettata.
È principio consolidato quello in forza del quale: “In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato”. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19303 del 02/08/2017 (Rv.
645153 – 01).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non vi sono elementi dai quali evincersi che la convenuta abbia implicitamente o espressamente accettato l'eredità paterna, né l'attore li ha espressamente allegati.
Incontestato che l'attore abbia accettato l'eredità della madre (avendo richiesto il pagamento della quota dei debiti ereditari gravanti sulla eredità della medesima) e che abbia anche esercitato il diritto attribuitogli dall'art. 479 c.c. di accettare l'eredità paterna, quantomeno rispetto al debito ereditario (come dedotto dalla convenuta nella memoria secondo termine, mai contestato dall'attore e come si evince implicitamente anche dalla quota a carico della convenuta indicata dall'attore nella domanda subordinata), l'esercizio di tale diritto da parte dell'attore non fa venire meno, né incide sull'analogo diritto della convenuta, in quanto il comma 2 della citata disposizione prevede chiaramente che “colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato”, con conseguente responsabilità personale dell'erede trasmissario, senza effetti sul patrimonio ereditario del trasmittente.
Alla luce di quanto sopra, tutte le domande proposte da relative al pagamento dei Controparte_4 debiti ereditari del padre vanno rigettate.
6. L'attore ha, inoltre, chiesto accertare e dichiarare che la Signora quale Controparte_1 erede di è tenuta pro quota al pagamento delle spese sostenute dal coerede (funebri, per Controparte_2 chiusura conto corrente con saldo passivo, ecc) pari a complessivi € 2.235,55 e condannare la medesima al pagina 9 di 14 pagamento della suddetta somma al ricorrente oltre interessi e rivalutazione come per legge o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio.
6.1. La convenuta ha eccepito che nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 752 e 754 c.c.
(che prevede il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, con il conseguente diritto di rivalsa del coerede che ha pagato i creditori oltre la parte a lui spettante nei confronti degli altri coeredi), ma l'art. 725 c.c. (con diritto da parte dell'attore di prelevamento dell'importo proporzionale alla quota dalla massa ereditaria della madre).
L'eccezione non può essere accolta.
Dall'art. 725 c.c. non si evince alcuna preclusione per il coerede che abbia pagato il debito ereditario in misura eccedente la propria quota ad agire immediatamente nei confronti del coerede.
L'azione di ripetizione anche in pendenza della comunione ereditaria è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità , che ha affermato: “in tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso (Cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 28955 del 18/10/2023, che richiama il precedente conforme di Cass. n. 1498/1974).
6.2. Tanto premesso, l'attore ha domandato in primo luogo la ripetizione del 50% delle spese funebri sostenute a seguito del decesso della madre pari a € 1.510,12. Controparte_2
La domanda è infondata con riguardo alle spese delle onoranze funebri, non avendo l'attore documentato di aver corrisposto anche l'importo del 50% a carico della convenuta, pari a € 1.363,50 di cui alla fattura n.
21 del 16.2.2021 (doc.6 di parte convenuta) e avendo la convenuta documentato di aver pagato un acconto di € 700,00.
Con riguardo alle ulteriori spese di cui al dc. 2 c., di importo complessivo pari ad € 277,24 (doc. 2 c), ne risulta documentato il pagamento (come da ricevute allegate), sicché la domanda di ripetizione va accolta nella misura del 50% pari a € 138,62 oltre interessi al tasso di interesse legale dal pagamento alla data della notifica del ricorso in data 9.3.2023 (non risultando precedenti richieste di pagamento) e interessi legali maggiorati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal 10.3.2023 al saldo.
Con riguardo alla spesa per l'estinzione del conto corrente cointestato all'attore e alla madre, dall'unico documento in atti prodotto dall'attore (doc. 3) non si evince la prova del pagamento del debito e, in mancanza di prova del pagamento, la domanda di ripetizione va rigettata. pagina 10 di 14 7. L'attore ha chiesto inoltre condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo pari alla metà corrisposto per l'assicurazione dell'intero compendio immobiliare comprensivo dell'immobile identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub. 3 di proprietà della sorella, per l'importo per € 2.370,00.
La domanda va rigettata perché l'art. 1110 c.c. prevede il rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene comune da parte del comunista a fronte dell'inerzia dei partecipanti alla comunione. Le spese per la conservazione delle cose comuni sono solo quelle necessarie a mantenere l'integrità del bene (cfr. da ultimo Cass. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 253 del 08/01/2013), laddove nel caso dell'assicurazione, la spesa non è funzionale a garantire l'integrità del bene, ma solo a tutelare il contraente dal rischio economico derivante da possibili danni.
Discende che sul punto la domanda è infondata e va rigettata.
8. La convenuta in via riconvenzionale, ha proposto domanda di rilascio del bene immobile sito al piano terra di Villa Mariu' donatogli dal padre e al pagamento dell'indennità di illegittima occupazione dalla data di decesso del padre nel 2013, quantificata in € 250 per 61 mesi e, dunque, in complessivi € 15.000,00.
8.1. Con riguardo alla domanda di rilascio non è contestato il diritto della convenuta alla restituzione del bene, avendo l'attore nella memoria primo termine contestato esclusivamente che sia stato impedito alla convenuta l'accesso all'abitazione e di aver cambiato personalmente le chiavi dell'abitazione. In ogni caso, la convenuta ha prodotto l'atto di donazione e la precedente proprietà del bene in capo al padre dante causa non è contestata.
Non è contestato che la convenuta abbia richiesto all'attore la consegna delle chiavi dell'abitazione e che questi non le abbia consegnate.
Che l'attore non abbia sostituito le chiavi del cancello e che non abbia impedito alla convenuta l'accesso all'abitazione sono circostanze irrilevanti, in quanto l'attore non ha restituito, né si è dichiarato disponibile a restituire le chiavi alla convenuta, neppure nel corso del giudizio.
La circostanza che le chiavi dell'immobile fossero apposte sul tavolo della cucina non integra una collaborazione utile alla consegna delle chiavi, né è idonea a evidenziare un autonomo potere di disposizione in capo alla convenuta, in quanto è incontestato - a prescindere da chi le avesse sostituite - che la convenuta non avesse le chiavi del cancello esterno che si vede nell'ultima fotografia del doc. 5 di parte attrice.
Discende che l'attore va condannato alla consegna alla convenuta delle chiavi dell'immobile sito in Borgo
Ticino, Via Sempione n. 53 identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub 4.
8.2. Venendo alla domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, giova preliminarmente richiamare i principi affermati dalla Cassazione a Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, in forza dei pagina 11 di 14 quali: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Tanto premesso, la domanda va rigettata con riguardo al periodo che va dal 2018 al momento del decesso della madre delle parti, avvenuto il 3.1.2021, facendo stato tra le parti l'accertamento compiuto dalla sentenza del Tribunale di Novara in merito all'esistenza tra la convenuta e la madre di un accordo tacito in forza del quale la madre avrebbe continuato a vivere nell'immobile di proprietà della figlia, pur essendo cessato l'usufrutto in cambio della rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione.
Il citato accertamento ha efficacia di giudicato perché costituisce la premessa logica del rigetto della domanda di riduzione, promossa dall'attore in quel giudizio quale erede della madre, e rende irrilevanti le precedenti comunicazioni intercorse tra i legali di cui al doc. 3 di parte attrice. Si legge nella sentenza:
“Risulta, infatti, che la che all'epoca del decesso del coniuge aveva già 83 anni, si sia astenuta dall'assumere Per_4 iniziative per la reintegra della propria quota di riserva – della cui lesione ben la stessa deve aver avuto contezza, trattandosi di erede pretermesso – ciò per ben otto anni, fino al suo stesso decesso, nonostante l'iniziativa processuale assunta dal figlio, odierno attore, con cui la stessa di fatto coabitava e con cui l'attore medesimo ha allegato di aver avuto uno stretto rapporto. La scelta di non agire nei confronti della figlia per la tutela del proprio diritto ereditario, calata in tale contesto, non può ritenersi una mera “scelta attendista”, dal momento che l'anziana donna non può non avere avuto la consapevolezza che non intraprendere il giudizio, superati i 91 anni (tanti ne aveva la all'epoca del decesso), avrebbe ragionevolmente assunto Per_4 il carattere di una presa di posizione definitiva. Ciò tanto più in considerazione dell'iniziativa invece positivamente assunta dall'odierno attore, a fronte della quale sarebbe stato agevole intervenire nel processo (o addirittura sin dall'inizio intraprenderlo congiuntamente) senza doverne subire le difficoltà pratiche in prima persona. Deve poi aggiungersi che, come sottolineato dalla convenuta, la ha continuato a usufruire dell'immobile donato sebbene a rigore, per le ragioni sopra Per_4 esposte, non vi avesse titolo giuridico, non avendo la convenuta mai agito per la restituzione. A fronte di tale considerazione,
l'inerzia della rispetto alla tutela dei propri diritti assume ulteriormente significato di una precisa scelta di rinuncia,
Per_4 potendosi desumere dalla situazione venutasi a creare, perdurata sino al decesso della l'intervento di un sostanziale
Per_4 accordo tacito con l'odierna convenuta, nell'ambito del quale la ritenne, come era nella sua disponibilità, di
Per_4 accontentarsi del diritto di abitare nell'immobile - circostanza già di per sé idonea, di fatto, a ridurre le facoltà della figlia donataria – rinunciando al contempo alla reintegra della quota di legittima (per quantificare il quale, peraltro, questa volta si sarebbe dovuto tener conto del diritto di abitazione, acquisito dalla unitamente alla qualità di erede), così evitando
Per_4 con la figlia una regolamentazione in giudizio delle proprie reciproche posizioni. L'interveniente, deceduta la madre, ha dunque esercitato un diritto già estintosi per intervenuta rinuncia da parte della stessa, così che la domanda deve essere rigettata”.
pagina 12 di 14 Dall'esistenza del citato contratto di comodato discende che non sussiste il lamentato pregiudizio di carattere patrimoniale allegato dall'attrice, essendo provato che l'attrice ha di fatto utilizzato il bene indirettamente, mediante concessione in comodato gratuito alla madre.
Quanto al periodo successivo, non risultano in atti, né la convenuta ha dimostrato, di aver domandato la restituzione dell'immobile al convenuto sino alla data del 15.3.2023, della prima richiesta in atti in data (doc
4 ultima pagina).
Il danno patrimoniale patito dall'attrice è dimostrato dalle plurime richieste di restituzione in atti successive, dalle quali risulta che l'attrice abbia più volte rivendicato l'esercizio delle proprie prerogative di proprietaria, manifestando in tal modo la volontà di utilizzare l'immobile, né vi sono elementi dai quali possa desumersi che non lo avrebbe in alcun modo utilizzato direttamente, o indirettamente.
Al risarcimento del danno patito dalla convenuta non osta la circostanza che l'attore non abbia utilizzato l'immobile, dovendosi avere riguardo, ai fini del risarcimento del danno, alla posizione del danneggiato e non all'arricchimento conseguito dal danneggiante.
In punto di liquidazione, secondo le Sezioni Unite sopra citate “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
La convenuta ha prodotto perizia di parte da cui risulta un valore locatizio pari a € 250,00 mensili.
La perizia non è stata specificamente contestata dall'attore - che si è anche opposto all'espletamento della consulenza tecnica – e la stima si considera attendibile, tenuto conto delle caratteristiche del bene, e della rendita catastale del bene che risulta dalla sentenza del Tribunale di Novara (pari a € 255,00).
Discende che la domanda va accolta limitatamente a ventotto mensilità, dal 15.3.2023 alla data della presente decisione, sicché il risarcimento del danno in capo all'attrice è liquidato complessivamente in €
7.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
La domanda di pagamento del risarcimento del danno sino al rilascio non può essere accolta, trattandosi di fattispecie di condanna in futuro non espressamente prevista.
9. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza dell'attore sulle domande di cui ai punti 4,5,6.1,7,8 e che l'unico capo della domanda accolto (6.2) non incide sullo scaglione di riferimento, determinato sulla base del valore delle domande proposte dall'attore, sono poste integralmente a carico dell'attore e si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi per i giudizi di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 nei limiti di quanto risultante dalla nota spese, con pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando: pagina 13 di 14 1. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore di restituzione della quota del 50% delle spese funerarie già dal medesimo corrisposte in seguito al decesso della madre e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 138,62 oltre interessi al tasso di interesse legale dal pagamento alla data della notifica del ricorso in data 9.3.2023 e interessi legali maggiorati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal 10.3.2023 al saldo.
2. Rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore.
3. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna l'attore alla consegna alla convenuta delle chiavi dell'immobile sito in Borgo Ticino, Via Sempione n. 53 identificato al Catasto Fabbricato del suddetto Comune al foglio 10, part. 495, sub 4.
4. Accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla convenuta per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui al punto precedente a far data dal 15.3.2023 e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 7.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
5. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 118,50 per spese vive (contributo unificato per la domanda riconvenzionale) ed € 5.811,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso cpa ed IVA come per legge, con pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 18.7.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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