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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1639/2024 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1639 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi della sig.ra , elettivamente domiciliati in Aversa Persona_1
(CE) alla via S. D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'Avv. Antonio Vitale dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
OPPONENTI
E in p.l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dell'Avv. Alessandro Fastoso con il quale è elettivamente domiciliata in
Aversa alla Piazza Duomo n. 40 presso lo studio dell'Avv. Luca Iuliano, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio la proponendo Parte_4 Controparte_3 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 31.01.2024, avente ad oggetto l'intimazione a pagare l'importo complessivo di € 122.531,31, oltre interessi convenzionali fino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo n. 449 del 2006 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ex Sezione Distaccata di Aversa. Gli opponenti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, chiedevano accertarsi e dichiararsi: la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, in quanto non provata la titolarità del credito;
la nullità della procura conferita dalla Controparte_3 alla mandataria per indeterminatezza dell'oggetto e, dunque, la carenza di CP_2
legittimazione ad agire di quest'ultima; la nullità del mandato conferito alla mandataria, non essendo un soggetto iscritto all'elenco ex art. 106 TUB, con conseguente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento posta in essere.
2. La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle avverse istanze. Controparte_3
3. Con provvedimento del 7.09.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione e si rinviava per la decisione all'udienza del 1.04.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'opposta, si osserva che, al fine di dimostrare la titolarità del credito, risulta sufficiente che la cessionaria produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti “in blocco”.
A tal riguardo, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (cfr. Cassazione Civile,
Ordinanza n. 29872 del 20 novembre 2024).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
– e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (così Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021). In sintesi, la notificazione dell'intervenuta cessione del credito può essere effettuata anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mediante la notifica dell'atto di precetto o in corso del giudizio.
Nel caso di specie, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha indicato analiticamente gli atti di cessione dei crediti (già elencati nell'atto di precetto) ed ha prodotto i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, contenti l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali vi è la posizione debitoria degli opponenti.
Ulteriore elemento di prova della titolarità del credito oggetto delle cessioni anzidette è dato dalla disponibilità del titolo esecutivo da parte della costituito dal decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 449 del 2006, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex Sezione
Distaccata di Aversa, notificato in data 10.07.2006 agli ingiunti, non opposto e reso esecutivo in data 04.04.2008.
In particolare, dagli atti di causa, emerge che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto dalla in ragione del diritto di credito nascente da un contratto di conto Controparte_4 corrente, stipulato tra quest'ultima e la assistito da garanzia Controparte_5
fideiussoria prestata da , , e . Persona_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
L'opposta, inoltre, ha prodotto la sentenza n. 140/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi oggetto d'impugnazione definita con la sentenza n. 814/2020 della Corte d'Appello di Napoli;
tale pronuncia, passata in giudicato, confermava la sentenza di primo grado che dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., in pregiudizio della (già Controparte_6
cessionaria di già , dell'atto di iscrizione di Controparte_7 CP_6 CP_4
ipoteca in favore della e in danno della della quale e CP_8 CP_5 Parte_1
erano garanti. Persona_1
Dunque, in ragione dello stesso titolo, era stato instaurato un contenzioso (ormai definito) relativo ai rapporti tra parti del presente giudizio e, precisamente, tra i garanti e la cessionaria Parte_5
costituitasi nel giudizio d'appello tramite la mandataria Controparte_3 CP_2
in assenza di contestazioni circa il presunto difetto di legittimazione attiva e/o passiva.
[...] Tanto premesso, l'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta risulta priva di pregio.
Si osserva, infine, che la doglianza relativa alla nullità della procura e del mandato conferito dalla alla mandataria, proposta dagli opponenti ai sensi e nei termini di cui Controparte_3 all'art. 617 c.p.c., è del tutto infondata.
In riferimento all'indeterminatezza dell'oggetto della procura, si evidenzia che con l'atto stipulato dalla con (precedente denominazione della Controparte_3 CP_9 CP_2
è esplicitamente attribuito il potere di rappresentanza in capo a quest'ultima, e ,
[...]
segnatamente, il potere di porre in essere ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti.
Quanto all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione del credito, si osserva che l'omissione di tale formalità non comporta alcuna invalidità degli atti compiuti dal servicers non abilitati.
Giova ricordare, in merito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III,
Ordinanza n. 7243 del 18.03.2024).
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1639/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione al proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
; Pt_4 - condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_10
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 8.433,00 per compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 20.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1639 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi della sig.ra , elettivamente domiciliati in Aversa Persona_1
(CE) alla via S. D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'Avv. Antonio Vitale dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
OPPONENTI
E in p.l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dell'Avv. Alessandro Fastoso con il quale è elettivamente domiciliata in
Aversa alla Piazza Duomo n. 40 presso lo studio dell'Avv. Luca Iuliano, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio la proponendo Parte_4 Controparte_3 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 31.01.2024, avente ad oggetto l'intimazione a pagare l'importo complessivo di € 122.531,31, oltre interessi convenzionali fino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo n. 449 del 2006 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ex Sezione Distaccata di Aversa. Gli opponenti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, chiedevano accertarsi e dichiararsi: la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, in quanto non provata la titolarità del credito;
la nullità della procura conferita dalla Controparte_3 alla mandataria per indeterminatezza dell'oggetto e, dunque, la carenza di CP_2
legittimazione ad agire di quest'ultima; la nullità del mandato conferito alla mandataria, non essendo un soggetto iscritto all'elenco ex art. 106 TUB, con conseguente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento posta in essere.
2. La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle avverse istanze. Controparte_3
3. Con provvedimento del 7.09.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione e si rinviava per la decisione all'udienza del 1.04.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'opposta, si osserva che, al fine di dimostrare la titolarità del credito, risulta sufficiente che la cessionaria produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti “in blocco”.
A tal riguardo, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (cfr. Cassazione Civile,
Ordinanza n. 29872 del 20 novembre 2024).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
– e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (così Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021). In sintesi, la notificazione dell'intervenuta cessione del credito può essere effettuata anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mediante la notifica dell'atto di precetto o in corso del giudizio.
Nel caso di specie, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha indicato analiticamente gli atti di cessione dei crediti (già elencati nell'atto di precetto) ed ha prodotto i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, contenti l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali vi è la posizione debitoria degli opponenti.
Ulteriore elemento di prova della titolarità del credito oggetto delle cessioni anzidette è dato dalla disponibilità del titolo esecutivo da parte della costituito dal decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 449 del 2006, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex Sezione
Distaccata di Aversa, notificato in data 10.07.2006 agli ingiunti, non opposto e reso esecutivo in data 04.04.2008.
In particolare, dagli atti di causa, emerge che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto dalla in ragione del diritto di credito nascente da un contratto di conto Controparte_4 corrente, stipulato tra quest'ultima e la assistito da garanzia Controparte_5
fideiussoria prestata da , , e . Persona_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
L'opposta, inoltre, ha prodotto la sentenza n. 140/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi oggetto d'impugnazione definita con la sentenza n. 814/2020 della Corte d'Appello di Napoli;
tale pronuncia, passata in giudicato, confermava la sentenza di primo grado che dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., in pregiudizio della (già Controparte_6
cessionaria di già , dell'atto di iscrizione di Controparte_7 CP_6 CP_4
ipoteca in favore della e in danno della della quale e CP_8 CP_5 Parte_1
erano garanti. Persona_1
Dunque, in ragione dello stesso titolo, era stato instaurato un contenzioso (ormai definito) relativo ai rapporti tra parti del presente giudizio e, precisamente, tra i garanti e la cessionaria Parte_5
costituitasi nel giudizio d'appello tramite la mandataria Controparte_3 CP_2
in assenza di contestazioni circa il presunto difetto di legittimazione attiva e/o passiva.
[...] Tanto premesso, l'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta risulta priva di pregio.
Si osserva, infine, che la doglianza relativa alla nullità della procura e del mandato conferito dalla alla mandataria, proposta dagli opponenti ai sensi e nei termini di cui Controparte_3 all'art. 617 c.p.c., è del tutto infondata.
In riferimento all'indeterminatezza dell'oggetto della procura, si evidenzia che con l'atto stipulato dalla con (precedente denominazione della Controparte_3 CP_9 CP_2
è esplicitamente attribuito il potere di rappresentanza in capo a quest'ultima, e ,
[...]
segnatamente, il potere di porre in essere ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti.
Quanto all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione del credito, si osserva che l'omissione di tale formalità non comporta alcuna invalidità degli atti compiuti dal servicers non abilitati.
Giova ricordare, in merito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III,
Ordinanza n. 7243 del 18.03.2024).
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1639/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione al proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
; Pt_4 - condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_10
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 8.433,00 per compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 20.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo