TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9690/2024 R.G.L. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Camillo De Meis n. 177, CF: , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in atti dall'Avv. Daniela Incelli, con cui elettivamente domicilia in Frosinone alla Via Mola Vecchia n. 2/A (comunicazioni alla pec: ) Email_1
- ricorrente -
E
P.I. con sede in Napoli al Centro Controparte_1 P.IVA_1
Direzionale Isola E7, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Luca Peluso e Tommaso
Marano, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci 14 (comunicazioni alla pec: - Email_2 Email_3
E (C.F. , con sede legale in Roma alla via Reno n. 3/5, in CP_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Dott. , rappresentata e difesa giusta CP_4 procura in atti dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi, Raffaele Fabozzi e Paolo Eugenio Pedà, con cui elettivamente domicilia in Roma alla via Po n. 25/b (comunicazioni alla pec:
- - Email_4 Email_5
Email_6
- convenute -
OGGETTO: indennità di trasferta e indennità pasto
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della nonché della Controparte_5 CP_3 anche in via solidale, che non si sono in alcun modo premurate di garantire al ricorrente, in pendenza del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità dal
01/07/2022 al 29/03/2023, un corretto trattamento retributivo che compensasse a maggiore penosità e gravosità della prestazione resa ad oltre 72 Km di distanza dalla residenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 e la prestazione resa ad oltre 325 km di distanza dalla residenza nel periodo dal 01/01/2023 al 29/03/2023 e per l'effetto condannare le stesse al pagamento nei confronti del ricorrente delle differenze per rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute, costo carburante andata e ritorno, pedaggio autostradale per complessivi euro 2.694,30, indennità di trasferta per complessivi euro 8.271,42 e indennità pasto per complessivi euro € 2.226,42 oltre differenze su TFR e oltre interessi e rivalutazione per un totale di euro 15.276,71; Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. subiti a causa dell'omessa corresponsione dell'indennità pasto in € 11,97 per ogni giorno di servizio prestato presso la sede di ZA (CE) o di TO di ST (VT), nel caso di specie, tale danno, può essere commisurato al “costo del pasto” determinato in sostituzione del servizio mensa, pari a Euro 11,97, moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva presenza in servizio evincibili dalle buste paga per il periodo dal 01/07/2022 al 29/03/2023 pari a 188 giorni per complessivi euro 2.226,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria a carico delle società convenute anche in via solidale;
Condannare le società convenute, anche in via solidale, al risarcimento per tutte le causali sopra esposte per la somma di euro 15.276,71 (di cui euro 13.192,14 per spettanze retributive, euro 913,32 per differenze su TFR, euro 431,53 per rivalutazione monetaria ed euro 739,72 per interessi legali) come da conteggio allegato o di somma maggiore o minore ritenuta congrua di giustizia o che verrà accertata tramite CTU contabile;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per la convenuta Controparte_1
“1. Rigettare ogni domanda, così come proposta dal ricorrente, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nulla e, comunque, manifestamente infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto;
2. Condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori,
IVA e CPA come per legge, maggiorate in ragione del risarcimento del danno, nella misura che il Giudice stesso vorrà equitativamente determinare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
Per la convenuta CP_3
“In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel presente giudizio, all'esito della eventuale CTU disposta dall'Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con esclusione della domanda di rimborso delle spese non documentate (ivi incluse quelle qualificate come spese per viaggio nella misura indicata in ricorso) e scomputando quanto percepito dal ricorrente per i titoli oggetto di domanda e indicato nelle buste paga in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal giorno 01/07/2022 al Controparte_1
29/03/2022, dapprima presso la sede operativa della società utilizzatrice sita in CP_3
ZA Caserta (CE), nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 e, successivamente, presso la sede operativa della medesima utilizzatrice, sita in TO di ST (VT), nel periodo dal
01/01/2023 al 29/03/2023, con la qualifica di operaio saldatore di metalli speciali e leghe ed inquadramento nel livello C3 del CCNL Metalmeccanica Industria applicato dalla società utilizzatrice;
- che per il periodo lavorato presso la sede di ZA (CE), dal 01/07/2022 al 31/12/2022, ha percorso quotidianamente 146 Km per raggiungere la sede di lavoro dalla propria residenza in Napoli (73 Km all'andata e 73 km al ritorno), impiegando 1 ora per andare e 1 ora per rincasare, sostenendo i costi del carburante dell'auto di proprietà e i costi del pedaggio autostradale Napoli – Caianello di € 4,50 a tratta;
- che nel periodo dal 01/01/2023 al 29/03/2023 ha svolto le suddette mansioni presso la società utilizzatrice presso la sede di Monltalto di ST (VT), che dista oltre 325 Km dalla CP_3 propria residenza, con tempo di percorrenza di circa 3 ore e 15 minuti a tratta e un totale giornaliero di 650 Km (fra andata e ritorno), sostenendo i costi del carburante dell'auto di proprietà e i costi del pedaggio autostradale Napoli – Tarquinia di € 21.20 a tratta (all. 4);
- che nel corso del predetto rapporto ha sempre dovuto farsi carico del costo del pasto meridiano;
- che ha ottenuto il rimborso delle predette spese di viaggio per le sole mensilità dal settembre 2022 al marzo 2023 (vd. cedolini paga: all. 5);
- che non ha ricevuto la indennità di trasferta, la indennità pasto per ogni giornata lavorata, nonché il rimborso spese viaggio sostenute;
Tanto premesso, invocate le pertinenti disposizioni di legge e del CCNL Metalmeccanica Industria
e richiamati i conteggi allegati al ricorso, ha rassegnato le conclusioni innanzi riportate.
Si sono tempestivamente costituite le società convenute, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
La ha dedotto: di aver intrattenuto col Controparte_1 ricorrente un rapporto di somministrazione a termine da svolgersi presso lo stabilimento dell'azienda utilizzatrice sito in ZA (CE), ove effettivamente ha reso la prestazione di lavoro;
che al lavoratore sono stati corrisposti - su richiesta dell'utilizzatrice - cospicui rimborsi spese chilometrici per le prestazioni di lavoro che, presumibilmente, sono state rese al di fuori dello stabilimento di ZA (CE), nel primo periodo (dal 01/07/2022 al 31/12/2022), e per quelle che sono state rese in trasferta, presso TO di ST (VT), nel secondo periodo di lavoro (dal
01/01/2023 al 29/03/2023; che, dunque, il ricorrente ha ricevuto (e riconosciuto, senza mai sollevare doglianza al riguardo) circa il triplo in più rispetto a quanto asseritamente richiesto per ogni mese in cui ha prestato la propria attività di lavoro al di fuori dello stabilimento individuato in contratto. Indi ha eccepito l'infondatezza della domanda contestando altresì i conteggi e adducendo la temerarietà della lite.
La ha rappresentato che il ricorrente, per il periodo oggetto di contestazione, ha lavorato CP_3 presso la in virtù di un contratto di somministrazione, per tramite della CP_3 Controparte_1
per il periodo ivi indicato;
che solo dall'1.1.2023 il ricorrente è effettivamente stato inviato
[...] in trasferta presso un sito da quello di assunzione, e cioè presso il sito di TO di ST (VT) e per tali periodi, come documentato dalle buste paga allegate al ricorso, egli ha sempre percepito quanto di propria competenza;
che la indennità pasto è ontologicamente collegata alla indennità di trasferta (art. 7 CCNL) e quindi, in mancanza di prova della trasferta tale indennità non può essere riconosciuta. Ha quindi rassegnato le conclusioni esposte.
Disattese le richieste istruttorie della parte ricorrente, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note illustrative, e, da ultimo, per la decisione al 9.9.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda è parzialmente fondata, nei termini segnati dalla seguente motivazione.
In fatto, è documentato che il lavoratore, residente in [...], è stato assunto dalla agenzia
[...]
e che l'assunzione è stata effettuata in favore della società utilizzatrice Controparte_6 per lo svolgimento dell'attività lavorativa in ZA (Caserta) nel periodo CP_3 dall'1.7.2022 al 31.12.2022, e presso il sito di TO di ST (VT) per il periodo dall'1.1.2023 al 29.3.2023. Risulta altresì pacifico che sino al dicembre 2022 l'attività lavorativa è stata svolta dal ricorrente presso il sito di assunzione ZA (Caserta), e che solo a far data dall'1.1.2023 il CP_3 lavoratore è stato demandato ad eseguire la prestazione lavorativa in trasferta presso il cantiere della sito in TO di ST (VT) (vd. Contratti di assunzione e di proroga allegati da tutte CP_3 parti). Parte ricorrente invoca a sostegno della pretesa la previsione di cui all'art. 7 del CCNL metalmeccanica industria, applicato al contratto di lavoro.
La norma prevede: «A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento. Il rimborso per il pasto è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della Per_1 trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si darà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro;
in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza”. (…) Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall'azienda, saranno dalle stesse anticipate. Saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per l'espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione della retribuzione….”. Dall'esame della disposizione richiamata è evidente che l'erogazione di tutti i trattamenti ivi previsti presuppone che il lavoratore sia comandato a lavorare in trasferta.
Come condivisibilmente ritenuto da altri Giudici di codesto Tribunale in giudizi di identico petitum (vd. Sentenza giud. n. 6344/2025), ai fini della soluzione della controversia, occorre tenere Per_2 conto della nozione di trasferta sancita dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex multis Cass. n.
14380 del 08/07/2020), che ha affermato che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Ancor più chiaramente (cfr. Cass., n. 19236 del 14/09/07; Cass. n. 8004 del 14/08/1998) la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli.
Nella specie, rileva lo scrivente che, in relazione al primo periodo – dal'1.7.2022 al 31.12.2022 - vi
è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché il ricorrente non ha eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta del lavoratore da Napoli a ZA in quanto egli ha, piuttosto, lavorato sempre e solo a ZA, cioè nella stessa sede di lavoro per la quale è stato assunto.
Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore fossero diverse da quelle in cui si è svolta l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.
Ad analoghe conclusioni si perviene, con riferimento a tale periodo, anche in relazione al rimborso pasti.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. n.
22985 del 21/10/2020; Cass. n. 5547 del 01/03/2021). In tale senso, invero, le norme primarie (art. 3, co. 1, L. 334/1997 e art. 2, co. 11, L. 550/1995) si limitano, infatti, a rinviare, per le regole di attribuzione dei buoni pasto, ad appositi accordi collettivi. Nella specie la contrattazione collettiva lo prevede solo per l'ipotesi della trasferta, anche indipendentemente dalla distanza chilometrica, ma pur sempre laddove non ci sia coincidenza tra la sede di lavoro e quella di prestazione dell'attività lavorativa.
E il D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), all'articolo 8, si limita ad affermare il diritto del lavoratore a beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, senza nulla dire in merito ai costi dei pasti ovvero circa l'obbligo della mensa aziendale. In mancanza, quindi, dei presupposti della contrattazione collettiva o di altra fonte di normazione primaria, la relativa domanda, relativa al periodo 1.7.2022/31.12.2022, risulta priva di fondamento.
Diverso è a dirsi per il periodo successivo, dall'1.1.2023 al 29.3.2023, in cui l'assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella del luogo di assunzione (presso il sito di TO di ST-VT) risulta documentata e non contestata dalle parti convenute.
Per tale periodo, tenuto conto del tenore della disposizione dell'art. 7 CCNL richiamato, compete sia l'indennità di trasferta che la indennità pasto. Vi è però che, mentre la prima indennità risulta chiaramente erogata al lavoratore nella misura prevista dalla fonte collettiva (vd. Buste paga in atti) e pertanto null'altro compete a tale titolo, al contrario non risulta riconosciuta alcuna indennità pasto, né risulta documentato dalle parti convenute che il lavoratore abbia usufruito di servizi alternativi messi a disposizione dall'azienda
(quali convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro; art. 7 CCNL).
Tale indennità di pasto, come da richiamate disposizioni collettive, va quantificata nella misura di euro 11,97 per ciascun giorno di servizio prestato dall'1.1.2023 al 29.3.2023 come risultante dai cedolini paga in atti, ovvero per una media di n. 20 giorni mensili.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, risulta l'affermazione di un complessivo credito di euro 718,20 in favore della parte ricorrente a titolo di indennità pasto per il periodo dall'1.1.2023 al 29.3.2023. Su tali somme competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.. Al pagamento della suddetta somma vanno condannate in solido le parti convenute in persona dei l.r.p.t.. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di due terzi, con condanna in solido delle parti convenute alla refusione del residuo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così decide:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente alla indennità pasto nel periodo dall'1.1.2023 al 29.3.2023 e condanna per l'effetto e Controparte_1 in persona dei legali rapp.ti p.t., in solido al pagamento in favore del ricorrente della CP_3 complessiva soma di euro 718,20, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi, e condanna le società convenute alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 400,00 oltre I.VA., C.P.A. e rimborso spese generali, con distrazione;
Si comunichi.
Napoli,19.9.2025
Il Giudice dott. Federico Bile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9690/2024 R.G.L. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Camillo De Meis n. 177, CF: , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in atti dall'Avv. Daniela Incelli, con cui elettivamente domicilia in Frosinone alla Via Mola Vecchia n. 2/A (comunicazioni alla pec: ) Email_1
- ricorrente -
E
P.I. con sede in Napoli al Centro Controparte_1 P.IVA_1
Direzionale Isola E7, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Luca Peluso e Tommaso
Marano, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci 14 (comunicazioni alla pec: - Email_2 Email_3
E (C.F. , con sede legale in Roma alla via Reno n. 3/5, in CP_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Dott. , rappresentata e difesa giusta CP_4 procura in atti dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi, Raffaele Fabozzi e Paolo Eugenio Pedà, con cui elettivamente domicilia in Roma alla via Po n. 25/b (comunicazioni alla pec:
- - Email_4 Email_5
Email_6
- convenute -
OGGETTO: indennità di trasferta e indennità pasto
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della nonché della Controparte_5 CP_3 anche in via solidale, che non si sono in alcun modo premurate di garantire al ricorrente, in pendenza del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità dal
01/07/2022 al 29/03/2023, un corretto trattamento retributivo che compensasse a maggiore penosità e gravosità della prestazione resa ad oltre 72 Km di distanza dalla residenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 e la prestazione resa ad oltre 325 km di distanza dalla residenza nel periodo dal 01/01/2023 al 29/03/2023 e per l'effetto condannare le stesse al pagamento nei confronti del ricorrente delle differenze per rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute, costo carburante andata e ritorno, pedaggio autostradale per complessivi euro 2.694,30, indennità di trasferta per complessivi euro 8.271,42 e indennità pasto per complessivi euro € 2.226,42 oltre differenze su TFR e oltre interessi e rivalutazione per un totale di euro 15.276,71; Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. subiti a causa dell'omessa corresponsione dell'indennità pasto in € 11,97 per ogni giorno di servizio prestato presso la sede di ZA (CE) o di TO di ST (VT), nel caso di specie, tale danno, può essere commisurato al “costo del pasto” determinato in sostituzione del servizio mensa, pari a Euro 11,97, moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva presenza in servizio evincibili dalle buste paga per il periodo dal 01/07/2022 al 29/03/2023 pari a 188 giorni per complessivi euro 2.226,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria a carico delle società convenute anche in via solidale;
Condannare le società convenute, anche in via solidale, al risarcimento per tutte le causali sopra esposte per la somma di euro 15.276,71 (di cui euro 13.192,14 per spettanze retributive, euro 913,32 per differenze su TFR, euro 431,53 per rivalutazione monetaria ed euro 739,72 per interessi legali) come da conteggio allegato o di somma maggiore o minore ritenuta congrua di giustizia o che verrà accertata tramite CTU contabile;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per la convenuta Controparte_1
“1. Rigettare ogni domanda, così come proposta dal ricorrente, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nulla e, comunque, manifestamente infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui alla parte motiva del presente atto;
2. Condannare il ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori,
IVA e CPA come per legge, maggiorate in ragione del risarcimento del danno, nella misura che il Giudice stesso vorrà equitativamente determinare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”
Per la convenuta CP_3
“In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel presente giudizio, all'esito della eventuale CTU disposta dall'Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con esclusione della domanda di rimborso delle spese non documentate (ivi incluse quelle qualificate come spese per viaggio nella misura indicata in ricorso) e scomputando quanto percepito dal ricorrente per i titoli oggetto di domanda e indicato nelle buste paga in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal giorno 01/07/2022 al Controparte_1
29/03/2022, dapprima presso la sede operativa della società utilizzatrice sita in CP_3
ZA Caserta (CE), nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 e, successivamente, presso la sede operativa della medesima utilizzatrice, sita in TO di ST (VT), nel periodo dal
01/01/2023 al 29/03/2023, con la qualifica di operaio saldatore di metalli speciali e leghe ed inquadramento nel livello C3 del CCNL Metalmeccanica Industria applicato dalla società utilizzatrice;
- che per il periodo lavorato presso la sede di ZA (CE), dal 01/07/2022 al 31/12/2022, ha percorso quotidianamente 146 Km per raggiungere la sede di lavoro dalla propria residenza in Napoli (73 Km all'andata e 73 km al ritorno), impiegando 1 ora per andare e 1 ora per rincasare, sostenendo i costi del carburante dell'auto di proprietà e i costi del pedaggio autostradale Napoli – Caianello di € 4,50 a tratta;
- che nel periodo dal 01/01/2023 al 29/03/2023 ha svolto le suddette mansioni presso la società utilizzatrice presso la sede di Monltalto di ST (VT), che dista oltre 325 Km dalla CP_3 propria residenza, con tempo di percorrenza di circa 3 ore e 15 minuti a tratta e un totale giornaliero di 650 Km (fra andata e ritorno), sostenendo i costi del carburante dell'auto di proprietà e i costi del pedaggio autostradale Napoli – Tarquinia di € 21.20 a tratta (all. 4);
- che nel corso del predetto rapporto ha sempre dovuto farsi carico del costo del pasto meridiano;
- che ha ottenuto il rimborso delle predette spese di viaggio per le sole mensilità dal settembre 2022 al marzo 2023 (vd. cedolini paga: all. 5);
- che non ha ricevuto la indennità di trasferta, la indennità pasto per ogni giornata lavorata, nonché il rimborso spese viaggio sostenute;
Tanto premesso, invocate le pertinenti disposizioni di legge e del CCNL Metalmeccanica Industria
e richiamati i conteggi allegati al ricorso, ha rassegnato le conclusioni innanzi riportate.
Si sono tempestivamente costituite le società convenute, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
La ha dedotto: di aver intrattenuto col Controparte_1 ricorrente un rapporto di somministrazione a termine da svolgersi presso lo stabilimento dell'azienda utilizzatrice sito in ZA (CE), ove effettivamente ha reso la prestazione di lavoro;
che al lavoratore sono stati corrisposti - su richiesta dell'utilizzatrice - cospicui rimborsi spese chilometrici per le prestazioni di lavoro che, presumibilmente, sono state rese al di fuori dello stabilimento di ZA (CE), nel primo periodo (dal 01/07/2022 al 31/12/2022), e per quelle che sono state rese in trasferta, presso TO di ST (VT), nel secondo periodo di lavoro (dal
01/01/2023 al 29/03/2023; che, dunque, il ricorrente ha ricevuto (e riconosciuto, senza mai sollevare doglianza al riguardo) circa il triplo in più rispetto a quanto asseritamente richiesto per ogni mese in cui ha prestato la propria attività di lavoro al di fuori dello stabilimento individuato in contratto. Indi ha eccepito l'infondatezza della domanda contestando altresì i conteggi e adducendo la temerarietà della lite.
La ha rappresentato che il ricorrente, per il periodo oggetto di contestazione, ha lavorato CP_3 presso la in virtù di un contratto di somministrazione, per tramite della CP_3 Controparte_1
per il periodo ivi indicato;
che solo dall'1.1.2023 il ricorrente è effettivamente stato inviato
[...] in trasferta presso un sito da quello di assunzione, e cioè presso il sito di TO di ST (VT) e per tali periodi, come documentato dalle buste paga allegate al ricorso, egli ha sempre percepito quanto di propria competenza;
che la indennità pasto è ontologicamente collegata alla indennità di trasferta (art. 7 CCNL) e quindi, in mancanza di prova della trasferta tale indennità non può essere riconosciuta. Ha quindi rassegnato le conclusioni esposte.
Disattese le richieste istruttorie della parte ricorrente, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note illustrative, e, da ultimo, per la decisione al 9.9.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda è parzialmente fondata, nei termini segnati dalla seguente motivazione.
In fatto, è documentato che il lavoratore, residente in [...], è stato assunto dalla agenzia
[...]
e che l'assunzione è stata effettuata in favore della società utilizzatrice Controparte_6 per lo svolgimento dell'attività lavorativa in ZA (Caserta) nel periodo CP_3 dall'1.7.2022 al 31.12.2022, e presso il sito di TO di ST (VT) per il periodo dall'1.1.2023 al 29.3.2023. Risulta altresì pacifico che sino al dicembre 2022 l'attività lavorativa è stata svolta dal ricorrente presso il sito di assunzione ZA (Caserta), e che solo a far data dall'1.1.2023 il CP_3 lavoratore è stato demandato ad eseguire la prestazione lavorativa in trasferta presso il cantiere della sito in TO di ST (VT) (vd. Contratti di assunzione e di proroga allegati da tutte CP_3 parti). Parte ricorrente invoca a sostegno della pretesa la previsione di cui all'art. 7 del CCNL metalmeccanica industria, applicato al contratto di lavoro.
La norma prevede: «A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento. Il rimborso per il pasto è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della Per_1 trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si darà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro;
in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza”. (…) Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall'azienda, saranno dalle stesse anticipate. Saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per l'espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione della retribuzione….”. Dall'esame della disposizione richiamata è evidente che l'erogazione di tutti i trattamenti ivi previsti presuppone che il lavoratore sia comandato a lavorare in trasferta.
Come condivisibilmente ritenuto da altri Giudici di codesto Tribunale in giudizi di identico petitum (vd. Sentenza giud. n. 6344/2025), ai fini della soluzione della controversia, occorre tenere Per_2 conto della nozione di trasferta sancita dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex multis Cass. n.
14380 del 08/07/2020), che ha affermato che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Ancor più chiaramente (cfr. Cass., n. 19236 del 14/09/07; Cass. n. 8004 del 14/08/1998) la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli.
Nella specie, rileva lo scrivente che, in relazione al primo periodo – dal'1.7.2022 al 31.12.2022 - vi
è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché il ricorrente non ha eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta del lavoratore da Napoli a ZA in quanto egli ha, piuttosto, lavorato sempre e solo a ZA, cioè nella stessa sede di lavoro per la quale è stato assunto.
Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore fossero diverse da quelle in cui si è svolta l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.
Ad analoghe conclusioni si perviene, con riferimento a tale periodo, anche in relazione al rimborso pasti.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. n.
22985 del 21/10/2020; Cass. n. 5547 del 01/03/2021). In tale senso, invero, le norme primarie (art. 3, co. 1, L. 334/1997 e art. 2, co. 11, L. 550/1995) si limitano, infatti, a rinviare, per le regole di attribuzione dei buoni pasto, ad appositi accordi collettivi. Nella specie la contrattazione collettiva lo prevede solo per l'ipotesi della trasferta, anche indipendentemente dalla distanza chilometrica, ma pur sempre laddove non ci sia coincidenza tra la sede di lavoro e quella di prestazione dell'attività lavorativa.
E il D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), all'articolo 8, si limita ad affermare il diritto del lavoratore a beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, senza nulla dire in merito ai costi dei pasti ovvero circa l'obbligo della mensa aziendale. In mancanza, quindi, dei presupposti della contrattazione collettiva o di altra fonte di normazione primaria, la relativa domanda, relativa al periodo 1.7.2022/31.12.2022, risulta priva di fondamento.
Diverso è a dirsi per il periodo successivo, dall'1.1.2023 al 29.3.2023, in cui l'assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella del luogo di assunzione (presso il sito di TO di ST-VT) risulta documentata e non contestata dalle parti convenute.
Per tale periodo, tenuto conto del tenore della disposizione dell'art. 7 CCNL richiamato, compete sia l'indennità di trasferta che la indennità pasto. Vi è però che, mentre la prima indennità risulta chiaramente erogata al lavoratore nella misura prevista dalla fonte collettiva (vd. Buste paga in atti) e pertanto null'altro compete a tale titolo, al contrario non risulta riconosciuta alcuna indennità pasto, né risulta documentato dalle parti convenute che il lavoratore abbia usufruito di servizi alternativi messi a disposizione dall'azienda
(quali convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro; art. 7 CCNL).
Tale indennità di pasto, come da richiamate disposizioni collettive, va quantificata nella misura di euro 11,97 per ciascun giorno di servizio prestato dall'1.1.2023 al 29.3.2023 come risultante dai cedolini paga in atti, ovvero per una media di n. 20 giorni mensili.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, risulta l'affermazione di un complessivo credito di euro 718,20 in favore della parte ricorrente a titolo di indennità pasto per il periodo dall'1.1.2023 al 29.3.2023. Su tali somme competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c.. Al pagamento della suddetta somma vanno condannate in solido le parti convenute in persona dei l.r.p.t.. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di due terzi, con condanna in solido delle parti convenute alla refusione del residuo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così decide:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente alla indennità pasto nel periodo dall'1.1.2023 al 29.3.2023 e condanna per l'effetto e Controparte_1 in persona dei legali rapp.ti p.t., in solido al pagamento in favore del ricorrente della CP_3 complessiva soma di euro 718,20, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi, e condanna le società convenute alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 400,00 oltre I.VA., C.P.A. e rimborso spese generali, con distrazione;
Si comunichi.
Napoli,19.9.2025
Il Giudice dott. Federico Bile