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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 369/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIANO IDA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BALDINU FABIANO, elettivamente domiciliata in presso il difensore,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti innanzi al Giudice relatore hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del
3.4.2025.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c., iscritto in data 13.2.2024, , premesso che in data Parte_1
11.11.2021 era intervenuto il decreto del Tribunale di Sassari con il quale veniva regolamentata la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , rappresentato che il diritto di visita del Per_1
pagina 1 di 3 padre non collocatario era regolamento nel senso che il minore stava presso il padre, a settimane alternate, dal sabato pomeriggio sino alle ore 20 della domenica sera, dedotto l'inadempimento di
, la quale non aveva rispettato tali disposizioni e non aveva garantito le visite Controparte_1
con il minore, chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni, chiedendo l'intervento dei
Servizi sociali.
Con comparsa del 7.5.2024 si costituiva la quale, contestata la ricostruzione dei Controparte_1
fatti resa da parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo nonché chiedeva l'avvio delle visite presso lo Spazio Neutro.
Alla prima udienza del 20.6.2024 il Collegio sentiva personalmente le parti e proponeva alle stesse di regolamentare le visite a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera.
All'udienza del 3.4.2025 il Giudice relatore sentiva personalmente le parti, le quali riferivano la regolarità delle visite tra il minore e il padre, anche nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore.
Le parti trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come da verbale della medesima udienza che si riportano di seguito:
“1. Il padre terrà con sé a fine settimana alternati nel seguente modo: durante il periodo Per_1
scolastico, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera ore 19, quando lo riporterà a Sassari presso la madre;
al di fuori del periodo scolastico, dal venerdì sera dalle ore 17 sino alla domenica sera ore
20;
2. Le festività saranno regolate secondo il principio dell'alternanza;
3. Durante le vacanze estive il minore starà con il padre per due settimane, anche non consecutive;
4. Per il resto conferma del decreto del 11.11.2021”.
DIRITTO
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma per il resto i provvedimenti già adottati sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale;
pagina 2 di 3 2) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIANO IDA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BALDINU FABIANO, elettivamente domiciliata in presso il difensore,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti innanzi al Giudice relatore hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del
3.4.2025.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c., iscritto in data 13.2.2024, , premesso che in data Parte_1
11.11.2021 era intervenuto il decreto del Tribunale di Sassari con il quale veniva regolamentata la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , rappresentato che il diritto di visita del Per_1
pagina 1 di 3 padre non collocatario era regolamento nel senso che il minore stava presso il padre, a settimane alternate, dal sabato pomeriggio sino alle ore 20 della domenica sera, dedotto l'inadempimento di
, la quale non aveva rispettato tali disposizioni e non aveva garantito le visite Controparte_1
con il minore, chiedeva a questo Tribunale la modifica delle condizioni, chiedendo l'intervento dei
Servizi sociali.
Con comparsa del 7.5.2024 si costituiva la quale, contestata la ricostruzione dei Controparte_1
fatti resa da parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo nonché chiedeva l'avvio delle visite presso lo Spazio Neutro.
Alla prima udienza del 20.6.2024 il Collegio sentiva personalmente le parti e proponeva alle stesse di regolamentare le visite a fine settimana alternati, dal venerdì sera sino alla domenica sera.
All'udienza del 3.4.2025 il Giudice relatore sentiva personalmente le parti, le quali riferivano la regolarità delle visite tra il minore e il padre, anche nel rispetto dei tempi e delle esigenze del minore.
Le parti trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come da verbale della medesima udienza che si riportano di seguito:
“1. Il padre terrà con sé a fine settimana alternati nel seguente modo: durante il periodo Per_1
scolastico, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera ore 19, quando lo riporterà a Sassari presso la madre;
al di fuori del periodo scolastico, dal venerdì sera dalle ore 17 sino alla domenica sera ore
20;
2. Le festività saranno regolate secondo il principio dell'alternanza;
3. Durante le vacanze estive il minore starà con il padre per due settimane, anche non consecutive;
4. Per il resto conferma del decreto del 11.11.2021”.
DIRITTO
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma per il resto i provvedimenti già adottati sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale;
pagina 2 di 3 2) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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