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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 18.02.2025 al n. 852 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. SARA CENZIN. C.F._2
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 17/18.02.2025 per come modificato in data 19.02.2025 su invito del giudice relatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di aver celebrato matrimonio concordatario in data
29.09.1984 in Sesto Calende (VA), di essere separati in forza della sentenza n. 1403/2014 pubblicata da questo Tribunale in data 30.07.20141 a mezzo della quale, tra l'altro, è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla ricorrente “sino alla data del divorzio, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 1.000,00, indicizzata secondo Istat, quale contributo al mantenimento della stessa”, che, da allora, le condizioni economiche delle parti si sono mo- dificate “disponendo oggi la signora di propri mezzi economici idonei per provvedere Parte_2
autonomamente al proprio mantenimento anche grazie al fatto che a far data dal gennaio 2025 percepi- sce una rendita vitalizia di importo annuo lordo pari ad euro 20.424,34 con erogazione mensile (doc.3)” e hanno chiesto parzialmente modificare le condizioni della loro separazione come segue:
“la signora dichiara di essere economicamente autosufficiente e rinuncia a qualsivoglia Parte_2
contributo di mantenimento, ciò in modifica ed integrale sostituzione della condizione n. 5) a pag. 2 della
Sentenza di separazione giudiziale n.1403/14 Fam. nella procedura n. r. g. 4136/2014, in decisione
n. cronol. 8801/2014 del 18.07.2014, con relativa pedissequa correzione di errore materiale”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dai ricorrenti non presentano profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico e, per l'effetto, le domande congiuntamente formulate meritano essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra gli istanti per la parziale modifica delle condizioni della loro separazione di cui alla sentenza n. 1403/2014 pubblicata da questo
Tribunale e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
stato celebrato il matrimonio deve intendersi in sesto Calende, anziché Galliate”: v. doc. 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giusta correzione di errore materiale in data 14.10.2014 (giusta attestazione in data 28.10.2014) nel senso che “la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente deve intendersi indicata nel 1.07.14, anziché nel 29.10.14; la denominazione del Comune dove era
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 18.02.2025 al n. 852 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. SARA CENZIN. C.F._2
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 17/18.02.2025 per come modificato in data 19.02.2025 su invito del giudice relatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di aver celebrato matrimonio concordatario in data
29.09.1984 in Sesto Calende (VA), di essere separati in forza della sentenza n. 1403/2014 pubblicata da questo Tribunale in data 30.07.20141 a mezzo della quale, tra l'altro, è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla ricorrente “sino alla data del divorzio, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 1.000,00, indicizzata secondo Istat, quale contributo al mantenimento della stessa”, che, da allora, le condizioni economiche delle parti si sono mo- dificate “disponendo oggi la signora di propri mezzi economici idonei per provvedere Parte_2
autonomamente al proprio mantenimento anche grazie al fatto che a far data dal gennaio 2025 percepi- sce una rendita vitalizia di importo annuo lordo pari ad euro 20.424,34 con erogazione mensile (doc.3)” e hanno chiesto parzialmente modificare le condizioni della loro separazione come segue:
“la signora dichiara di essere economicamente autosufficiente e rinuncia a qualsivoglia Parte_2
contributo di mantenimento, ciò in modifica ed integrale sostituzione della condizione n. 5) a pag. 2 della
Sentenza di separazione giudiziale n.1403/14 Fam. nella procedura n. r. g. 4136/2014, in decisione
n. cronol. 8801/2014 del 18.07.2014, con relativa pedissequa correzione di errore materiale”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Le condizioni concordate dai ricorrenti non presentano profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico e, per l'effetto, le domande congiuntamente formulate meritano essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra gli istanti per la parziale modifica delle condizioni della loro separazione di cui alla sentenza n. 1403/2014 pubblicata da questo
Tribunale e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 20.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
stato celebrato il matrimonio deve intendersi in sesto Calende, anziché Galliate”: v. doc. 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giusta correzione di errore materiale in data 14.10.2014 (giusta attestazione in data 28.10.2014) nel senso che “la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente deve intendersi indicata nel 1.07.14, anziché nel 29.10.14; la denominazione del Comune dove era