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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere Rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 184 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli Avv.ti
Carmelo Russo e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar di Roma del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A N T E
E
Parte_2 elettivamente domiciliata in Catania in P.zza Buonarroti n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Orazio Stefano Esposito che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Danisa Duri per procura in calce del ricorso di primo grado
A P P E L L A T A
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Gela
CONCLUSIONI
Per l'Ente appellante: v. atto di appello
Per l'appellata: v. memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° giugno 2023, adiva il Tribunale di Gela, in Parte_2 funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220239001407092, notificata in data 15 maggio 2023, e basata sul precedente avviso di addebito n. 592 2017 0000669267 che la stessa intimazione indicava come notificato in data 30 ottobre 2017 e riguardante omessi contributi IVS della Gestione
Commercianti, relativi agli anni 2011 e 2016, per l'importo di € 28.058,86. La ricorrente eccepiva l'omessa o comunque invalida notifica dell'avviso di addebito, la prescrizione dei contributi e, ancor prima, l'insussistenza dell'obbligazione contributiva, per essere l'attività commerciale esercitata dalla ricorrente cessata già dal 2 marzo 2010.
Promuoveva pertanto azione di accertamento negativo del credito dell' , insussistente Pt_1 ab origine e comunque estinto per prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3- Pt_1 bis, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, conv. in L. 215 del 17 dicembre 2021, e comunque la sua infondatezza nel merito, dal momento che, attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito in data 30 ottobre 2017, il credito contributivo era ormai cristallizzato dalla mancata opposizione all'avviso stesso ed il termine quinquennale di prescrizione era stato tempestivamente interrotto visti i periodi di sospensione di cui all'art. 37, D.L. 18/20, conv. in L. 27/20 e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21.
Con sentenza n. 186/2024 del 25 settembre 2024, il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento, condannando l' Pt_1 alle spese di lite.
Il Tribunale, in base al criterio della ragione più liquida, rilevava che, premessa la notifica dell'avviso di addebito in data 30 ottobre 2017, la successiva notifica dell'intimazione di pagamento era avvenuta a prescrizione ormai maturata, anche tenendo conto dei periodi di sospensione indicati dall' . Pt_1
L'Istituto propone appello, rilevando l'erroneità e contraddittorietà della motivazione, dal momento che lo stesso primo giudice aveva evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 30 ottobre 2017 e prolungato per effetto della sopra richiamata normativa andava a scadere il 5 settembre 2023, mentre l'intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione era stata notificata il 15 maggio 2023, come pacifico per averne dato atto la stessa ricorrente e come rilevato dallo stesso Tribunale.
Del resto, il ricorso introduttivo era stato depositato il 1° giugno 2023. L' chiede Pt_1 pertanto la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria della sussistenza del proprio credito, frattanto ridottosi, per effetto di sgravi parziali, alla somma di € 6.892,46, oltre sanzioni civili (v. nota depositata il 21 novembre 2024. Pt_1
Pag. 2 di 6 si è qui costituita, chiedendo dichiararsi “cessata la materia del Parte_2 contendere a norma dell'art. 1 comma 222 a 230 della c.d. legge di bilancio” o, in subordine, il rigetto del gravame.
**********
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, vista la mancanza di concordanza di conclusioni delle parti sul punto, per cui non può che farsi riferimento, per quanto concerne la pretesa creditoria, a quanto precisato dall con la sopra Pt_1 menzionata nota depositata il 21 novembre 2024.
Benché la sopra descritta doglianza dell' sia manifestamente fondata, il dispositivo Pt_1 della sentenza di primo grado merita conferma, pur dovendosi chiaramente sostituire la motivazione.
Il Tribunale è incorso in evidente svista perché ha ritenuto il credito dell' estinto per Pt_1 prescrizione al 15 maggio 2023, data di notifica dell'atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 29220239001407092, per poi indicare come data di scadenza del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 30 ottobre 2017 – data di notifica dell'avviso di addebito – e prolungato per effetto delle sospensioni di legge, la data, successiva a quella sopra indicata, del 5 settembre 2023. La contraddittorietà fra premessa (scadenza del termine di prescrizione il 5 settembre 2023) e conclusione
(prescrizione già perfezionata alla data del 15 maggio 2023) è in termini.
Ma la prescrizione si è comunque maturata perché è nulla la notifica dell'avviso di addebito o, almeno, non vi è prova della sua regolarità.
Prima di proseguire su tale tema, appare opportuno soffermarsi sulla questione dell'inammissibilità della domanda sollevata dall' in primo grado, qui non riproposta, Pt_1 ma esaminabile d'ufficio.
L'eccezione si fondava sull'art.
3-bis, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 conv. in L. n. 215 del 2021, ai sensi del quale
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio” nelle fattispecie poi tassativamente elencate dalla stessa disposizione (che, per brevità, qui non si trascrivono).
La norma è inapplicabile al caso di specie, perché qui non è stato impugnato un estratto di ruolo, ma un avviso di addebito cui ha fatto seguito un'intimazione di pagamento. Non vi è una “mera” iscrizione a ruolo del credito dell'ente impositore, ma un'azione esecutiva dallo stesso intrapresa.
Tornando, quindi, alla questione della regolarità della notifica dell'avviso di addebito, si rileva che la stessa venne eseguita a mezzo del servizio postale.
Pag. 3 di 6 L' ha depositato copia della busta recante, vergata a penna, la dicitura (sembrerebbe) Pt_1
“avvisato” con la data 27/09/2017 e la sottoscrizione, illeggibile, dell'agente postale, nonché, a destra della prima, la dicitura stampigliata “per compiuta giacenza al mittente – data e firma”. La data vergata a penna è quella del 30 ottobre 2017, mentre la firma è assente.
Si deve escludere, innanzitutto, che la notifica sia stata effettuata ai sensi dell'art. 26
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (nel qual caso si applicherebbero le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. 11 aprile 2024 n. 9866,
Cass. 10 aprile 2019 n. 10037), sia perché alla notifica ha direttamente provveduto l' , Pt_1 ente impositore, e non un ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato dal concessionario, sia perché non è stata utilizzata una raccomandata con avviso di ricevimento (infatti non prodotto), ma una raccomandata semplice.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 8, co. 2 L. 20 novembre 1982 n. 890, nel testo vigente all'epoca della notifica,
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda
L'avviso deve poi contenere le indicazioni specificate nel prosieguo della norma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità,
Per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità
(relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8 comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'"avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito" (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2.
Cass. 11 luglio 2022 n. 21900
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di
Pag. 4 di 6 tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato
Cass. 13 giugno 2018 n. 15374
Alla stregua di norme ed elaborazioni giurisprudenziale richiamate, la notifica dell'avviso di addebito è da ritenersi nulla. La mera dicitura “avvisato” non dimostra il necessario invio della raccomandata informativa e manca il necessario avviso di ricevimento attestante la ricezione della raccomandata in questione.
La nullità della notifica comporta:
a) che non sia mai decorso il termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del
1999 per l'opposizione avverso l'avviso di addebito per cui, contrariamente a quanto affermato dall' , il credito non è mai divenuto irretrattabile ed Pt_1 incontroverso;
b) che non sia stato interrotto il termine di prescrizione, decorrente dalla data di esigibilità dei contributi oggetto di controversia, con conseguente estinzione del diritto dell' appunto per prescrizione. Pt_1
Quanto appena rilevato sub b) sarebbe comunque troncante, ma si vuol evidenziate, con riferimento alla notazione sub a), che, come rappresentato dalla nel ricorso Pt_2 introduttivo della lite, lo stesso Tribunale di Gela, con sentenza del 17 dicembre 2020
(numero illeggibile nel documento prodotto, r.g. 1245/2018) aveva dichiarato insussistente il diritto dell' per il periodo successivo al 2 marzo 2010, data di Pt_1 cessazione dell'attività commerciale della . E' verosimile, pur non essendo stata Pt_2 depositata una copia della sentenza munita della relativa attestazione della AN
(considerato il silenzio dell' – già in primo grado – su tale questione e considerato Pt_1 altresì che non risulta a questa Corte alcun altro procedimento – pendente o definito – fra le odierne parti), il passaggio in giudicato di tale sentenza, della cui statuizione l'accertamento della suddetta cessazione costituisce un antecedente logico – giuridico necessario, perciò anch'esso coperto dalla res iudicata. Ne conseguirebbe l'insussistenza stessa – e non la sola estinzione per prescrizione – del credito contributivo dell' . Pt_1
Il fatto che, come visto, il dispositivo di primo grado andrebbe in ogni caso confermato per essere maturata la prescrizione induce questa Corte ad astenersi da ulteriori indagini sull'effettivo passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Gela resa nel dicembre
2020.
Di qui il dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore della causa determinato dall'attuale pretesa creditoria dell' , come già notato ridotta a poco meno di settemila euro rispetto ai Pt_1
Pag. 5 di 6 ventottomila portati dall'avviso di addebito, e non considerando la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto dell'immediatezza della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 186/2024 del 25 settembre 2024 del Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro
C O N D A N N A
L' a rifondere a le spese del presente grado di giudizio che liquida Pt_1 Parte_2 in complessivi € 3.500,00, (€ 1.000,00 per studio, € 800,00 per introduttiva, € 1.700,00 per decisionale), oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Orazio Stefano Esposito
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto
Caltanissetta, 26 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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