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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Quarta Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IC AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23191/24 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Lussana ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio a Torino (TO) alla Via Morghen 32/G, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: di in persona del CP_1 Persona_1
titolare Sig. rappresentato e difeso Persona_1 dall'Avv. Valentino Brakus ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino (TO) alla Via
IE TI n. 15, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (in atto di citazione in opposizione):
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare non concedere,
l'esecuzione provvisoria del decreto opposto. Nel merito rigettare l'avversa pretesa creditoria e conseguentemente dichiarare che nulla deve a Parte_1 [...]
per le causali Controparte_2
dedotte in giudizio, mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In subordine, accertare la minor
pagina 1 di 8 somma dovuta. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 6043/2024 del 6/11/2024 (nella procedura n. 17430/2024 R.G.). Vinte competenze e spese di lite”
Per la parte convenuta opposta (in comparsa di costituzione e risposta):
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna;
in via preliminare anticipare l'udienza ex artt. 163-bis cpc e 645 cpc;
pronunciare la provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. dell'opposto decreto;
nel merito, in via principale respingere e disattendere l'interposta opposizione poiché non fondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il d.i. n. 6043/24 reso dal Tribunale Ordinario di Torino;
in via subordinata dichiarare tenuto e condannare
l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 22.151,64 a titolo di capitale, oltre interessi ex D.lgs.
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, oltre Euro 800,00 (al netto di iva) a titolo di costi sostenuti per il recupero stragiudiziale del credito ex D.Lgs. n. 231/02, oltre Euro 5,60 a titolo di costi sostenuti per visura storica CCIAA di Costruire e Ristrutturare. In ogni caso, con vittoria di compenso ex dm 55/14 della presente causa e del procedimento monitorio, oltre al riconoscimento delle spese generali di studio nella misura del 15%, in un con C.P.A. ed IVA di legge, oltre anticipazioni e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso del 09.10.2024, depositato da di CP_1 Persona_1 Persona_1
[...
il Tribunale di Torino, con decreto n. 6043/24 del 06.11.2024, ingiungeva a Per_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare in favore della parte Parte_1
ricorrente la somma di Euro 22.957,24, oltre interessi legali come da domanda, spese della procedura e successive occorrende.
La ricorrente chiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo sulla scorta di fatture emesse nei confronti della debitrice società operante nel campo dell'edilizia, in Parte_1
esecuzione di un contratto di noleggio ponteggi e attività correlate, fatture che allega essere rimaste impagate.
1.2. Con atto di citazione del 17.12.2024, ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il predetto decreto
[...] CP_1
ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale. In particolare, l'opponente, pur riconoscendo l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, contestava in punto quantum la congruità della pretesa creditoria avversaria, eccependo:
- l'inadempimento ex art. 1460 c.c. di rispetto all'attività di smontaggio dei ponteggi, CP_1
assumendone il ritardo e lo smontaggio parziale;
pagina 2 di 8 - l'applicazione in fattura di tariffe più elevate rispetto a quelle asseritamente concordate, nonché
l'addebito di una metratura superiore a quella concordata;
- l'inidoneità, in ogni caso, delle fatture prodotte a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
1.3. Si costituiva ritualmente e tempestivamente la parte convenuta opposta, contestando le allegazioni e le domande di parte attrice in opposizione, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, la convenuta opposta deduceva la piena conformità delle opere eseguite al preventivo accettato dall'opponente, nonché la perfetta corrispondenza tra gli importi e le metrature fatturate rispetto agli accordi intercorsi tra le parti, e in ogni caso evidenziava come l'avvenuto pagamento parziale delle fatture azionate, mai contestate stragiudizialmente dalla Parte_1
rendesse evidente la tardività e strumentalità dell'eccezione di inadempimento, mai sollevata prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. All'esito dell'udienza di prima comparizione, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, il precedente Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ammetteva le prove orali per testi richieste da entrambe le parti.
1.5. La causa veniva assegnata alla scrivente con decreto di Variazione tabellare del 13.10.2025 n.
108/25 del Presidente del Tribunale di Torino.
1.6. All'udienza del 07.11.2025, il Giudice, ritenendo le istanze di prova orale formulate dalla convenuta opposta irrilevanti ai fini della decisione, in quanto in parte documentali e in parte attinenti a circostanze che costituivano onere della prova della parte attrice opponente, a parziale modifica dell'Ordinanza istruttoria del 28.07.2025 limitava la prova per testi da escutersi ai soli capitoli di prova formulati da parte attrice opponente e dava corso all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del 5.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, riservando unitamente al merito l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla incapacità a testimoniare del teste di parte attrice , amministratore della alla Testimone_1 Parte_1
data del 24.05.24.
1.7. All'udienza del 5.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
***
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Come noto, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti,
pagina 3 di 8 mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
2.2. Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha azionato fatture inerenti il servizio di noleggio ponteggi e attività correlate concernenti due cantieri edili, in particolare il Cantiere di Chiusa San
MI e il cantiere di CO.
In riferimento al Cantiere di Chiusa San MI (TO), già in fase monitoria, ha CP_1
versato in atti il preventivo 24.04.2023 regolarmente sottoscritto tra le parti (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), da ritenersi accettato dall'opponente riguardo ai prezzi ivi riportati, nella specie pari a: € 15,00 al mq per attività di montaggio, € 2,00 al mq per il servizio di noleggio, da corrispondersi dalla mensilità successiva al montaggio (giugno 2023); il preventivo specificava in particolare che il canone per la prima mensilità era da ritenersi “offerto.
In relazione al suddetto cantiere, ha dedotto come la società debitrice abbia CP_1
regolarmente pagato le fatture emesse per le prestazioni di montaggio e per il servizio di noleggio del ponteggio sino al canone del dicembre 2023, risultando invece impagate le fatture relative ai canoni successivi dovuti sino al suo smontaggio, avvenuto a giugno 2024: in particolare, si tratterebbe della fattura 52/A del 20 maggio 2024 di € 7.320,00, e della fattura 81 del 15 luglio 2024 di € 1.830,00, per un totale di € 9.150,00.
In riferimento al Cantiere di CO (TO), la convenuta opposta ha versato nel presente giudizio di opposizione la relazione del progetto di cantiere datata 30.10.23, redatta dall'Ing. Persona_2
(doc. 25 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), da cui si evincono le metrature e l'estensione del ponteggio noleggiato. Rispetto a tale cantiere ha poi documentato come Costruire e Ristrutturare
pagina 4 di 8 abbia parzialmente pagato le fatture n. 118/A del 2 novembre 2023, (salvo il residuo di € 800,00 relativamente al montaggio) e n. 6/A del 22 gennaio 2024 (residuando l'ulteriore importo di €
2.000,00) in riferimento al noleggio fino al 21 dicembre 2023, mentre sarebbero insolute le fatture n.
29/A del 18 marzo 2024 di € 4.094,32, n. 51/A del 20 maggio 2024 di € 4.094,32, n. 79/A dell'8 luglio
2024 di € 2.013,00, relative al noleggio per il periodo dal 22 dicembre 2023 sino a giugno 2024, data di smontaggio del ponteggio, per un totale complessivo di € 13.001,64.
Nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione, non ha negato Parte_1
l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né ha contestato l'effettività delle prestazioni rese dalla creditrice opposta presso i cantieri suddetti.
Ne deriva che, anche in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio dalla convenuta opposta, deve ritenersi provata per entrambi i cantieri oggetto di fatturazione, mentre, come si vedrà ora, l'opponente non ha in alcun modo dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo del diritto di credito azionato dalla controparte.
2.3. Nell'opporsi al decreto ingiuntivo azionato da si è Controparte_3
limitata ad addurre alcuni ritardi della rispetto alle modalità e tempistiche di CP_1
smontaggio pattuite (smontaggio parziale dei ponteggi e ritardo nella rimozione), nonché a lamentare la fatturazione di importi non dovuti e, in relazione al solo cantiere di CO, l'applicazione di tariffe più elevate rispetto a quelle concordate.
Inoltre, l'opponente ha dedotto solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che gli importi versati alla società opposta per prestazioni eseguite presso altro cantiere (NO OR) sarebbero in eccesso rispetto a quanto dovuto, chiedendo pertanto compensarsi tali maggiori pagamenti con il credito azionato nel presente giudizio.
Nessuna delle suddette eccezioni e contestazioni si è tuttavia rivelata fondata.
In particolare, con riferimento al primo cantiere, quello di Chiusa San MI, l'opponente ha dedotto l'erroneità delle fatture azionate per applicazione del canone sin dal primo mese di noleggio, nonostante lo stesso da preventivo dovesse ritenersi “scontato”, e quindi non dovuto, e ha eccepito l'erronea fatturazione del servizio di smontaggio del ponteggio, a suo dire calcolato sull'intera metratura noleggiata, quando invece il ponteggio, al mese di giugno 2024, era già stato in parte rimosso.
Nessuna delle suddette contestazioni ha però trovato idoneo riscontro probatorio: da un lato, la fatturazione eseguita da per il servizio di noleggio chiaramente esclude il canone CP_1
dovuto per il mese di maggio 2023, primo mese dal montaggio del ponteggio (cfr. fatture n. 52/A e 81
pagina 5 di 8 del 2024, docc. 8 e 9 parte convenuta opposta), dall'altro, alcuna evidenza agli atti del processo, anche in seguito all'escussione dei testimoni attorei, può condurre a ritenere che nel giugno del 2024 il ponteggio insistente in Chiusa San MI fosse già stato in parte rimosso.
Con riferimento al secondo cantiere, quello di CO, l'opponente ha dedotto l'erroneità delle fatture azionate per applicazione di costi maggiori rispetto a quelli concordati tra le parti, il computo del canone sin dal primo mese di noleggio, nonostante lo stesso da preventivo dovesse ritenersi
“scontato”, nonché l'erronea fatturazione del servizio di “disegno ponteggio”, ritenuta attività non concordata tra le parti;
ha infine dedotto il ritardo della nello smontaggio del Controparte_1
ponteggio, a suo dire avvenuto con oltre un mese di ritardo, con conseguenti oneri e spese per occupazione sopportate da essa opponente.
Anche in questo caso, tutte le contestazioni mosse si sono rivelate infondate e/o prive di supporto probatorio.
In primis, la fatturazione eseguita da per il servizio di noleggio chiaramente esclude il CP_1
canone dovuto per il mese di gennaio 2024, primo mese dal montaggio del ponteggio (cfr. fattura n.
29/A del 2024, doc. 20 parte convenuta opposta).
Per quanto concerne i prezzi applicati dalla per i servizi di montaggio del ponteggio, si CP_1
deve osservare come risultino fatturati importi addirittura inferiori a quelli indicati dalla stessa parte attrice opponente (€ 15,00/mq indicati in fattura rispetto ai € 18,00/mq invocati da
[...]
, cfr. fattura n. 118/A, doc. 18 parte convenuta opposta). Parte_1
Per quanto riguarda l'attività di “disegno ponteggi”, la stessa risulta richiesta e pagata dalla stessa società odierna opponente (cfr. rel. Ing. doc. 25 convenuta opposta). Per_2
Per quanto, infine, riguarda il preteso ritardo della nello smontaggio del ponteggio, il CP_1
teste attoreo impiegato front office ufficio tributi del Comune di CO, ha riferito Testimone_2
come lo stesso cantiere, nel giugno del 2024, fosse ancora operativo (“Fino a giugno 2024 è stata presentata istanza di occupazione suolo pubblico. C'era il ponteggio e vedevo persone che lavoravano fino a giugno 2024… penso che i lavori fossero ancora in atto”, cfr. verbale ud. 7.11.2025). Non risultano inoltre provati i dedotti “numerosi” solleciti che la società odierna opponente avrebbe inviato alla per richiedere la rimozione del ponteggio entro i termini pattuiti. CP_1
Ne deriva che la circostanza che il ponteggio fosse ancora insistente sul cantiere di CO, nel giugno del 2024, non può di per sé addebitarsi a fatti e ritardi della convenuta opposta, essendo invece piuttosto verosimile ritenere che fosse la ad averne ancora bisogno per le Parte_1
attività di cantiere ancora in corso.
pagina 6 di 8 In merito alla deposizione del teste di parte opponente, , amministratore della società Testimone_1 opponente, seppur non può accogliersi l'eccezione sollevata da parte opposta circa il riconoscimento dell'incapacità a testimoniare ex art 246 c.p.c., deve darsi rilievo alla sua posizione di soggetto direttamente coinvolto nella gestione del rapporto contrattuale il che impone una valutazione rigorosa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese che, nel caso di specie, si risolvono in affermazioni generiche le quali, in assenza di riscontri oggettivi, non si ritengono idonee da sole a sovvertire il quadro probatorio documentale e non possono ritenersi sufficienti ad avvalorare l'inadempimento della società opposta né l'erroneità del quantum richiesto.
Per quanto infine attiene alla deduzione dei maggior importi corrisposti dall'opponente in relazione al cantiere di NO OR, che pretenderebbe di compensare con gli Parte_1
importi azionati dalla controparte in sede monitoria, basti osservare come il pagamento integrale delle fatture emesse dalla senza alcuna riserva circa l'importo indicato costituisca un CP_1
comportamento concludente incompatibile con la successiva contestazione dei prezzi, nonché riconoscimento implicito della congruità degli importi e dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
2.4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre l'opposizione svolta da si è rivelata del tutto Parte_1
priva di adeguato supporto probatorio e non idonea a scalfire la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
***
3. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55
(come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
3.1. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base dei parametri previsti dalla
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, con riduzione del 50% per le fasi istruttoria e decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
pagina 7 di 8 Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.387,00, (senza alcun aumento ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, stante la non funzionalità dei collegamenti ipertestuali presenti negli atti), oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 23191/2024 R.G. promossa dal Parte_1
(parte attrice opponente) contro di
[...] CP_1 Persona_1 Persona_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 6043/2024, del 06.11.2024 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 17430/2024 R.G., che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1 in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Euro 3.387,00, oltre al rimborso spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Torino, in data 23.12.2025
Minuta redatta con l'ausilio dell'AUPP, dott.ssa Ianira Accolti Gil.
IL GIUDICE
Dott.ssa IC AMBROSIO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Quarta Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IC AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23191/24 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Lussana ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio a Torino (TO) alla Via Morghen 32/G, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: di in persona del CP_1 Persona_1
titolare Sig. rappresentato e difeso Persona_1 dall'Avv. Valentino Brakus ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Torino (TO) alla Via
IE TI n. 15, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (in atto di citazione in opposizione):
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare non concedere,
l'esecuzione provvisoria del decreto opposto. Nel merito rigettare l'avversa pretesa creditoria e conseguentemente dichiarare che nulla deve a Parte_1 [...]
per le causali Controparte_2
dedotte in giudizio, mandandola assolta da ogni avversa pretesa. In subordine, accertare la minor
pagina 1 di 8 somma dovuta. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 6043/2024 del 6/11/2024 (nella procedura n. 17430/2024 R.G.). Vinte competenze e spese di lite”
Per la parte convenuta opposta (in comparsa di costituzione e risposta):
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna;
in via preliminare anticipare l'udienza ex artt. 163-bis cpc e 645 cpc;
pronunciare la provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. dell'opposto decreto;
nel merito, in via principale respingere e disattendere l'interposta opposizione poiché non fondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il d.i. n. 6043/24 reso dal Tribunale Ordinario di Torino;
in via subordinata dichiarare tenuto e condannare
l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 22.151,64 a titolo di capitale, oltre interessi ex D.lgs.
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, oltre Euro 800,00 (al netto di iva) a titolo di costi sostenuti per il recupero stragiudiziale del credito ex D.Lgs. n. 231/02, oltre Euro 5,60 a titolo di costi sostenuti per visura storica CCIAA di Costruire e Ristrutturare. In ogni caso, con vittoria di compenso ex dm 55/14 della presente causa e del procedimento monitorio, oltre al riconoscimento delle spese generali di studio nella misura del 15%, in un con C.P.A. ed IVA di legge, oltre anticipazioni e successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso del 09.10.2024, depositato da di CP_1 Persona_1 Persona_1
[...
il Tribunale di Torino, con decreto n. 6043/24 del 06.11.2024, ingiungeva a Per_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare in favore della parte Parte_1
ricorrente la somma di Euro 22.957,24, oltre interessi legali come da domanda, spese della procedura e successive occorrende.
La ricorrente chiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo sulla scorta di fatture emesse nei confronti della debitrice società operante nel campo dell'edilizia, in Parte_1
esecuzione di un contratto di noleggio ponteggi e attività correlate, fatture che allega essere rimaste impagate.
1.2. Con atto di citazione del 17.12.2024, ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il predetto decreto
[...] CP_1
ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale. In particolare, l'opponente, pur riconoscendo l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, contestava in punto quantum la congruità della pretesa creditoria avversaria, eccependo:
- l'inadempimento ex art. 1460 c.c. di rispetto all'attività di smontaggio dei ponteggi, CP_1
assumendone il ritardo e lo smontaggio parziale;
pagina 2 di 8 - l'applicazione in fattura di tariffe più elevate rispetto a quelle asseritamente concordate, nonché
l'addebito di una metratura superiore a quella concordata;
- l'inidoneità, in ogni caso, delle fatture prodotte a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria.
1.3. Si costituiva ritualmente e tempestivamente la parte convenuta opposta, contestando le allegazioni e le domande di parte attrice in opposizione, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, la convenuta opposta deduceva la piena conformità delle opere eseguite al preventivo accettato dall'opponente, nonché la perfetta corrispondenza tra gli importi e le metrature fatturate rispetto agli accordi intercorsi tra le parti, e in ogni caso evidenziava come l'avvenuto pagamento parziale delle fatture azionate, mai contestate stragiudizialmente dalla Parte_1
rendesse evidente la tardività e strumentalità dell'eccezione di inadempimento, mai sollevata prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. All'esito dell'udienza di prima comparizione, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, il precedente Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e ammetteva le prove orali per testi richieste da entrambe le parti.
1.5. La causa veniva assegnata alla scrivente con decreto di Variazione tabellare del 13.10.2025 n.
108/25 del Presidente del Tribunale di Torino.
1.6. All'udienza del 07.11.2025, il Giudice, ritenendo le istanze di prova orale formulate dalla convenuta opposta irrilevanti ai fini della decisione, in quanto in parte documentali e in parte attinenti a circostanze che costituivano onere della prova della parte attrice opponente, a parziale modifica dell'Ordinanza istruttoria del 28.07.2025 limitava la prova per testi da escutersi ai soli capitoli di prova formulati da parte attrice opponente e dava corso all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Esaurita l'istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del 5.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, riservando unitamente al merito l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla incapacità a testimoniare del teste di parte attrice , amministratore della alla Testimone_1 Parte_1
data del 24.05.24.
1.7. All'udienza del 5.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
***
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Come noto, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti,
pagina 3 di 8 mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
2.2. Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha azionato fatture inerenti il servizio di noleggio ponteggi e attività correlate concernenti due cantieri edili, in particolare il Cantiere di Chiusa San
MI e il cantiere di CO.
In riferimento al Cantiere di Chiusa San MI (TO), già in fase monitoria, ha CP_1
versato in atti il preventivo 24.04.2023 regolarmente sottoscritto tra le parti (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), da ritenersi accettato dall'opponente riguardo ai prezzi ivi riportati, nella specie pari a: € 15,00 al mq per attività di montaggio, € 2,00 al mq per il servizio di noleggio, da corrispondersi dalla mensilità successiva al montaggio (giugno 2023); il preventivo specificava in particolare che il canone per la prima mensilità era da ritenersi “offerto.
In relazione al suddetto cantiere, ha dedotto come la società debitrice abbia CP_1
regolarmente pagato le fatture emesse per le prestazioni di montaggio e per il servizio di noleggio del ponteggio sino al canone del dicembre 2023, risultando invece impagate le fatture relative ai canoni successivi dovuti sino al suo smontaggio, avvenuto a giugno 2024: in particolare, si tratterebbe della fattura 52/A del 20 maggio 2024 di € 7.320,00, e della fattura 81 del 15 luglio 2024 di € 1.830,00, per un totale di € 9.150,00.
In riferimento al Cantiere di CO (TO), la convenuta opposta ha versato nel presente giudizio di opposizione la relazione del progetto di cantiere datata 30.10.23, redatta dall'Ing. Persona_2
(doc. 25 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), da cui si evincono le metrature e l'estensione del ponteggio noleggiato. Rispetto a tale cantiere ha poi documentato come Costruire e Ristrutturare
pagina 4 di 8 abbia parzialmente pagato le fatture n. 118/A del 2 novembre 2023, (salvo il residuo di € 800,00 relativamente al montaggio) e n. 6/A del 22 gennaio 2024 (residuando l'ulteriore importo di €
2.000,00) in riferimento al noleggio fino al 21 dicembre 2023, mentre sarebbero insolute le fatture n.
29/A del 18 marzo 2024 di € 4.094,32, n. 51/A del 20 maggio 2024 di € 4.094,32, n. 79/A dell'8 luglio
2024 di € 2.013,00, relative al noleggio per il periodo dal 22 dicembre 2023 sino a giugno 2024, data di smontaggio del ponteggio, per un totale complessivo di € 13.001,64.
Nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione, non ha negato Parte_1
l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né ha contestato l'effettività delle prestazioni rese dalla creditrice opposta presso i cantieri suddetti.
Ne deriva che, anche in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio dalla convenuta opposta, deve ritenersi provata per entrambi i cantieri oggetto di fatturazione, mentre, come si vedrà ora, l'opponente non ha in alcun modo dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo del diritto di credito azionato dalla controparte.
2.3. Nell'opporsi al decreto ingiuntivo azionato da si è Controparte_3
limitata ad addurre alcuni ritardi della rispetto alle modalità e tempistiche di CP_1
smontaggio pattuite (smontaggio parziale dei ponteggi e ritardo nella rimozione), nonché a lamentare la fatturazione di importi non dovuti e, in relazione al solo cantiere di CO, l'applicazione di tariffe più elevate rispetto a quelle concordate.
Inoltre, l'opponente ha dedotto solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che gli importi versati alla società opposta per prestazioni eseguite presso altro cantiere (NO OR) sarebbero in eccesso rispetto a quanto dovuto, chiedendo pertanto compensarsi tali maggiori pagamenti con il credito azionato nel presente giudizio.
Nessuna delle suddette eccezioni e contestazioni si è tuttavia rivelata fondata.
In particolare, con riferimento al primo cantiere, quello di Chiusa San MI, l'opponente ha dedotto l'erroneità delle fatture azionate per applicazione del canone sin dal primo mese di noleggio, nonostante lo stesso da preventivo dovesse ritenersi “scontato”, e quindi non dovuto, e ha eccepito l'erronea fatturazione del servizio di smontaggio del ponteggio, a suo dire calcolato sull'intera metratura noleggiata, quando invece il ponteggio, al mese di giugno 2024, era già stato in parte rimosso.
Nessuna delle suddette contestazioni ha però trovato idoneo riscontro probatorio: da un lato, la fatturazione eseguita da per il servizio di noleggio chiaramente esclude il canone CP_1
dovuto per il mese di maggio 2023, primo mese dal montaggio del ponteggio (cfr. fatture n. 52/A e 81
pagina 5 di 8 del 2024, docc. 8 e 9 parte convenuta opposta), dall'altro, alcuna evidenza agli atti del processo, anche in seguito all'escussione dei testimoni attorei, può condurre a ritenere che nel giugno del 2024 il ponteggio insistente in Chiusa San MI fosse già stato in parte rimosso.
Con riferimento al secondo cantiere, quello di CO, l'opponente ha dedotto l'erroneità delle fatture azionate per applicazione di costi maggiori rispetto a quelli concordati tra le parti, il computo del canone sin dal primo mese di noleggio, nonostante lo stesso da preventivo dovesse ritenersi
“scontato”, nonché l'erronea fatturazione del servizio di “disegno ponteggio”, ritenuta attività non concordata tra le parti;
ha infine dedotto il ritardo della nello smontaggio del Controparte_1
ponteggio, a suo dire avvenuto con oltre un mese di ritardo, con conseguenti oneri e spese per occupazione sopportate da essa opponente.
Anche in questo caso, tutte le contestazioni mosse si sono rivelate infondate e/o prive di supporto probatorio.
In primis, la fatturazione eseguita da per il servizio di noleggio chiaramente esclude il CP_1
canone dovuto per il mese di gennaio 2024, primo mese dal montaggio del ponteggio (cfr. fattura n.
29/A del 2024, doc. 20 parte convenuta opposta).
Per quanto concerne i prezzi applicati dalla per i servizi di montaggio del ponteggio, si CP_1
deve osservare come risultino fatturati importi addirittura inferiori a quelli indicati dalla stessa parte attrice opponente (€ 15,00/mq indicati in fattura rispetto ai € 18,00/mq invocati da
[...]
, cfr. fattura n. 118/A, doc. 18 parte convenuta opposta). Parte_1
Per quanto riguarda l'attività di “disegno ponteggi”, la stessa risulta richiesta e pagata dalla stessa società odierna opponente (cfr. rel. Ing. doc. 25 convenuta opposta). Per_2
Per quanto, infine, riguarda il preteso ritardo della nello smontaggio del ponteggio, il CP_1
teste attoreo impiegato front office ufficio tributi del Comune di CO, ha riferito Testimone_2
come lo stesso cantiere, nel giugno del 2024, fosse ancora operativo (“Fino a giugno 2024 è stata presentata istanza di occupazione suolo pubblico. C'era il ponteggio e vedevo persone che lavoravano fino a giugno 2024… penso che i lavori fossero ancora in atto”, cfr. verbale ud. 7.11.2025). Non risultano inoltre provati i dedotti “numerosi” solleciti che la società odierna opponente avrebbe inviato alla per richiedere la rimozione del ponteggio entro i termini pattuiti. CP_1
Ne deriva che la circostanza che il ponteggio fosse ancora insistente sul cantiere di CO, nel giugno del 2024, non può di per sé addebitarsi a fatti e ritardi della convenuta opposta, essendo invece piuttosto verosimile ritenere che fosse la ad averne ancora bisogno per le Parte_1
attività di cantiere ancora in corso.
pagina 6 di 8 In merito alla deposizione del teste di parte opponente, , amministratore della società Testimone_1 opponente, seppur non può accogliersi l'eccezione sollevata da parte opposta circa il riconoscimento dell'incapacità a testimoniare ex art 246 c.p.c., deve darsi rilievo alla sua posizione di soggetto direttamente coinvolto nella gestione del rapporto contrattuale il che impone una valutazione rigorosa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese che, nel caso di specie, si risolvono in affermazioni generiche le quali, in assenza di riscontri oggettivi, non si ritengono idonee da sole a sovvertire il quadro probatorio documentale e non possono ritenersi sufficienti ad avvalorare l'inadempimento della società opposta né l'erroneità del quantum richiesto.
Per quanto infine attiene alla deduzione dei maggior importi corrisposti dall'opponente in relazione al cantiere di NO OR, che pretenderebbe di compensare con gli Parte_1
importi azionati dalla controparte in sede monitoria, basti osservare come il pagamento integrale delle fatture emesse dalla senza alcuna riserva circa l'importo indicato costituisca un CP_1
comportamento concludente incompatibile con la successiva contestazione dei prezzi, nonché riconoscimento implicito della congruità degli importi e dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
2.4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre l'opposizione svolta da si è rivelata del tutto Parte_1
priva di adeguato supporto probatorio e non idonea a scalfire la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
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3. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55
(come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
3.1. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base dei parametri previsti dalla
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, con riduzione del 50% per le fasi istruttoria e decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
pagina 7 di 8 Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.387,00, (senza alcun aumento ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, stante la non funzionalità dei collegamenti ipertestuali presenti negli atti), oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 23191/2024 R.G. promossa dal Parte_1
(parte attrice opponente) contro di
[...] CP_1 Persona_1 Persona_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 6043/2024, del 06.11.2024 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 17430/2024 R.G., che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente , Parte_1 in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Euro 3.387,00, oltre al rimborso spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 23.12.2025
Minuta redatta con l'ausilio dell'AUPP, dott.ssa Ianira Accolti Gil.
IL GIUDICE
Dott.ssa IC AMBROSIO
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