Sentenza breve 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 26/05/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2024, proposto da
CO TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, alla piazza G. Garibaldi n. 73;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1. Della Comunicazione del Comune di Napoli – Servizio Politiche per La Casa n. PG/2024/185819 del 27.02.2024, recante ad oggetto “Diffida finalizzata al recupero dell'alloggio di ERP di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli – Quartiere Poggioreale – in Via G. Buonocore n. 24, Is. 17, Sc. C, Piano 3, int. 307 – B.U. 9050170307 occupato senza titolo dalla sig.ra TI CO, nata a [...] il [...]” OS/10105, notificata in data 29.02.2024;
2. Di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il presente ricorso, viene impugnato l’atto con il quale il Comune di Napoli ha diffidato, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Regionale n. 11 del 2019 (riguardante “ Nuova disciplina per l’assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ”, l’odierna ricorrente “ unitamente al proprio nucleo familiare e a chiunque occupa abusivamente l’alloggio, a lasciare libero da persone e cose l’alloggio sito in Napoli – Quartiere Poggioreale – in via G. Buonocore n. 24, Is. 17, Sc. C, Piano 3, int. 307 – B.U. 9050170307, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica del presente atto ”;
- con avviso ex art. 73 co. 3 cpa, all’udienza di trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha rilevato profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, informando della possibilità della definizione della vertenza con sentenza in forma semplificataa, e il difensore presente nulla ha osservato;
Ritenuto di dover confermare il rilievo oggetto di avviso dato in sede di discussione, atteso che – secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – “ la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267) ” (ordinanza 15 gennaio 2021, n. 621);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, potendo la controversia essere riproposta dinanzi al Giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, tenuto conto della peculiarità della materia, di dover compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO