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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto PA all'esito dell'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 712/2024 promossa
DA
, C.F. nato il [...] in [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Luzi Fabio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), con sede legale a Campofilone (FM) al km 290.8 Controparte_1 P.IVA_1
lungo l'autostrada A14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Maggiore Francesco Paolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 premettendo di esser stato assunto dalla Parte_1
resistente, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di quaranta ore settimanali articolate su cinque giorni settimanali, dal 01.12.2010, con qualifica di operaio pompista ed inquadramento al IV livello 4 del c.c.n.l. del settore commercio presso l'unità di Campofilone, esponeva:
- di esser stato addetto alle trentadue pompe di rifornimento site presso l'area di servizio Piceno Est dell'A14 e distanziate tra loro, occupandosi di rifornimento agli automezzi, controllo olio, pressione gomme, pulizia vetri e riscossione dei pagamenti dagli utenti;
- di aver svolto la prestazione da solo, venendo affiancato solo nei periodi di maggior affluenza da un secondo dipendente addetto al servizio, e di aver accumulato patologie da stress, disturbi d'ansia e affaticamento psico fisico;
- che, con missiva 11 giugno 2024, il datore di lavoro gli aveva irrogato il licenziamento per giusta causa sulla base di ripetuti richiami bonari e disciplinari rimasti inesitati e delle gravi minacce rivolte ai colleghi di lavoro, di cui alla contestazione 7 maggio 2024;
- che, quanto ai primi addebiti, in quello del 10 febbraio 2021, peraltro risalente a più di due anni prima, non valorizzabile e privo di inflizione di sanzione, il datore di lavoro era a conoscenza dell'assenza e comunque la comunicazione era avvenuta lo stesso giorno pochi giorni prima dell'inizio del turno;
- che, quanto all'episodio del 6 maggio compendiato nella contestazione formalizzata il giorno seguente, era rimasto da solo a lavorare per lunghe ore, aveva significato la necessità di un'altra unità lavorativa al datore di lavoro per messaggio, avendo patito attacchi di ansia e panico, all'arrivo della collega verso le 16,45, le aveva chiesto di chiamare Persona_1
al 118 e, al rifiuto di costei, aveva allertato il 112 che poi aveva chiamato l'ambulanza e l'aveva condotto ad un vicino nosocomio e non aveva profferito minacce;
- che, quanto alla contestazione elevata l'8 maggio 2024 per aver comunicato in ritardo e dopo l'inizio del turno la propria assenza di servizio il giorno precedente ed aver interrotto un pubblico servizio, era stato dimesso alle 5 del mattino di quel giorno dall'ospedale, con diagnosi di stato d'ansia reattivo e prognosi di giorni due, ed il datore di lavoro e la dipendente erano a conoscenza del ricovero;
Per_1
- che, secondo l'art. 173 del c.c.n.l. di settore, solo con il decorso di un giorno l'assenza sarebbe stata ingiustificata, mentre egli l'aveva comunicata pochi minuti dopo l'inizio del turno.
Nel rilevare l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto e, comunque difetto di proporzionalità, invocava la tutela obbligatoria, pari quantomeno a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Con memoria difensiva depositata il 13 gennaio 2025 si costituiva l'impresa Controparte_1
deducendo: Contr
- di esser titolare della stazione di rifornimento a marchio ell'area di servizio CP_1
in cui erano presenti sedici pompe, di cui 6,5 in modalità servito;
- che il ricorrente aveva sempre serbato contegno ostile verso il datore di lavoro, chiedendo anche l'intervento dell'Ispettorato del lavoro, che non aveva poi accertato alcuna violazione;
- che il 6 maggio 2024 egli, gettati in aria gli oggetti della rivendita, aveva proferito gravi frasi minacciose all'indirizzo della responsabile “la pagherai …ti farò secca”, Persona_1
tanto da allarmare i presenti, ed aveva poi chiamato la Polizia per precostituirsi una prova atta a celare le sue omissioni;
- che il 10 febbraio 2021 il ricorrente aveva comunicato in ritardo l'assenza dal lavoro, che il medesimo il 6 maggio 2024 aveva rivolto minacce ed il giorno dopo aveva comunicato in ritardo l'assenza, non nota al datore di lavoro.
Nel ritenere la legittimità della sanzione espulsiva adottata, insisteva nel rigetto del ricorso.
La causa, istruita con le produzioni di parte e le prove testimoniali sui capitoli ammessi, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 13 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
A dipendente di a tempo indeterminato con orario a tempo Parte_1 Controparte_1
pieno, dal 01.12.2010, con qualifica di operaio pompista ed inquadramento al IV livello 4 del c.c.n.l. del settore commercio, sono state elevate, per quanto d'interesse nel presente giudizio, tre contestazioni disciplinari:
- il 23 febbraio 2021 per mancata tempestiva informativa della propria assenza dal lavoro il 10 febbraio, comunicata alle 13,57 a fronte dell'inizio del turno alle 14,00 e già nota dal giorno prima al dipendente, senza irrogazione di sanzione disciplinare;
- il 7 maggio 2024 per aver rivolto il giorno prima alle 16,15 gravi minacce alla dipendente
, esternando “te la faccio vedere io, te la faccio pagare, siete dei delinquenti Persona_1
e ve la faccio pagare”;
- l'8 maggio 2024 per aver comunicato il giorno prima in ritardo, solo alle 17,45, il certificato medico attestante l'assenza dal servizio nel turno con inizio alle 14,00.
Con missiva 11 giugno 2024 irrogava al dipendente il licenziamento per giusta causa, Controparte_1
con riguardo a tali contestazioni e quest'ultimo impugnava tempestivamente il recesso datoriale.
Quando al fatto del 10 febbraio 2021, il ricorrente ha comunicato solo quel giorno alle 13,57 il numero di certificato medico a giustificazione dell'assenza dal 9 febbraio al 10 marzo pochi minuti prima dell'inizio del turno.
Quanto all'episodio del 6 maggio 2024, l'istruttoria ha restituito un quadro secondo cui il ricorrente, prevalentemente da solo in turno salvi i periodi di maggior afflusso in cui era affiancato da latri colleghi, usualmente era addetto alla pompe ed agli incassi delle pompe con servizio di rifornimento e quelle self service, laddove l'utente non pagava in cassa, ed ai servizi complementari richiesti dai clienti, quali controllo pressione pneumatici e livello olio. E' emerso, dalla deposizione della che poco prima delle 16,00 essa aveva visto il ricorrente Per_1
litigare con un cliente, aveva cercato di placare il collega, che a quel aveva dapprima tentato di raggiungere l'avventore per poi desistere e le aveva poi detto di voler lasciare il posto di lavoro per rientrare a casa.
Costui era poi entrato in negozio e, alla sua domanda su che cosa fosse successo, aveva lanciato il suo cappello verso di lei senza riuscire a colpirla, aveva scagliato per terra oggetti in vendita ed aveva profferito “ti ammazzo, siete delinquenti, stavolta me la paghi”, ritenendo di subire trattamento vessatorio, così lei aveva chiamato un altro dipendente.
Anche altre volte, a detta della testimone, il ricorrente aveva profferito simili espressioni, ma quella volta ella aveva percepito un maggior effetto intimidatorio anche perché alcuni anni prima, tra il 2016 ed il 2017, l'aveva visto con una pistola in tasca.
Era poi arrivata la Polizia e l'ambulanza, che aveva condotto in ospedale il ricorrente.
Anche il dipendente , arrivato al lavoro dopo esser stato chiamato dalla Testimone_1 Per_1
ha confermato l'alterco tra costei e lo all'interno dell'ufficio, udendo le urla dell'uomo, e Pt_1
l'arrivo della Polizia e dell'ambulanza.
Tale azione, narrata con ricchezza di dettagli dalla che non aveva pregresse ragioni di Per_1
risentimento verso lo e confermata in parti significative dal teste appare un attacco Pt_1 Tes_1
gratuito alla dipendente preceduto da gesti di lancio di oggetti e connotato da carica Per_1
intimidatoria non trascurabile in virtù sia delle espressioni letterali, che delle modalità dell'azione e del tono usato.
Il gesto del dipendente non può esser ritenuto correlato ad un momento di particolare stress, posto che quel giorno dall'inizio del turno erano state effettuate quarantadue erogazioni in un numero non eccessivamente numeroso.
Quanto al terzo fatto, il datore di lavoro non era già a conoscenza dell'assenza, posto che il 6 maggio aveva avuto contezza del fatto che il dipendente era uscito in ambulanza dal luogo di lavoro, ma nulla sapeva della durata di degenza o malattia, mentre il dipendente, dimesso alle 5,00 del 7 maggio 2025 ben era a conoscenza dei due giorni di prognosi ed avrebbe dovuto avvisare senza indugio il datore sull'assenza senza attendere l'inizio del turno.
Com'è noto, la giusta causa di licenziamento consiste in fatto che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto, alla stregua di clausola generale.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di non saper gestire l'ordinario stress del lavoro e, dopo essersi alterato con un cliente, non ha saputo gestire l'emotività e si è rivoltato contro una collega di lavoro, scagliando oggetti per terra e rivolgendole minacce gratuite ed immotivate.
Per di più egli ha dimostrato indifferenza e scarsa attenzione per l'organizzazione datoriale, non comunicando tempestivamente il giorno seguente la propria assenza da lavoro, com'era già successo anni prima nel 2021, allorquando l'assenza era stata comunicata a ridosso dell'orario d'inizio della prestazione lavorativa.
Tale ultimo fatto, pur non sfociato nell'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare e pur risalente ad un arco temporale superiore al biennio a ritroso, può esser valorizzato alla stregua di circostanza confermativa della valenza di altri addebiti per la valutazione complessiva della gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità.
Non vale il richiamo alla previsione del c.c.n.l. in relazione alla configurabilità di assenza ingiustificata, ma il dovere di correttezza nei confronti del datore di lavoro nel comunicare tempestivamente le assenze al fine di consentire una modifica dei turni nell'ottica di garantire un adeguato servizio all'utenza.
E in tale quadro la condotta del dipendente, tanto sotto il profilo della intempestività della comunicazione di assenza, che del contegno intimidatorio tenuto verbalmente e con gesti assurge a giusta causa di licenziamento.
Ne discende la legittimità della sanzione espulsiva irrogata in tronco.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura giuslavoristica della controversia ed al suo valore, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a
[...]
con missiva 11 giugno 2024. Controparte_3
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna alla rifusione a delle spese di lite, Parte_1 CP_1 CP_1 liquidate in complessivi € 3.080,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto PA