CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN AR, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 298/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. A R.l. - 01587560010
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di Torino - Corso Racconigi 49 10139 Torino TO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1103/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2679 MU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Chiede che Codesta Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte, voglia in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la nullità della sentenza n. 1103/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Torino nel giudizio R.G.N. 911/2024, viziata da violazione del contraddittorio e comunque da carenza di motivazione con ogni conseguente provvedimento;
Per i motivi dedotti, dichiarare nulli e/o annullare e/o privi di ogni efficacia ed effetto giuridici l'Avviso di accertamento MU n. 2679 del 01/12/2023 relativo agli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022, notificato in data 27.02.2024 a mezzo P.E.C., nonché di ogni altro atto, rispetto agli stessi anche presupposto e/o collegato e/o conseguente, e per l'effetto ordinare alla P.A. per gli anni 2020 e 2021 oggetto dell'accertamento e per gli anni successivi la rideterminazione della base imponibile ai fini MU;
in ogni caso e nel merito:
- per le ragioni esposte, dichiarare la P.A. decaduta dall'accertamento relativo all'anno d'imposta 2018 e comunque dichiararne l'intervenuta prescrizione, con ogni conseguente provvedimento pro ricorrente;
- per tutti i motivi dedotti, annullare gli avvisi di accertamento nella parte in cui irrogano le sanzioni e comunque ordinare alla P.A. per gli anni 2020 e 2021 oggetto dell'accertamento e per gli anni successivi la rideterminazione della base imponibile ai fini MU;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, la C.P.A. al 4% e l'I.V.A. al 22% se dovuti per legge».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino così decidere: nel merito respingere l'appello, confermando la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di accertamento per i motivi sopra esposti.
In punto spese di giudizio condannare parte appellante alle spese di lite come da nota spese allegata».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 20 febbraio 2025 il
S.c. a r.l., propose appello per la riforma della sentenza n. 1103/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino depositata il 16 ottobre 2024 e non notificata. Il 20 marzo
2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver proposto il 22 maggio 2024 ricorso avverso l'avviso di accertamento MU n.
2679 del 1° dicembre 2023 (relativo agli anni 2018-2022, notificato via PEC il 27 febbraio 2024) chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto per nullità/inefficacia (violazione degli artt. 7
e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241), decadenza/prescrizione per il 2018, errata interpretazione della dichiarazione MU 2013, violazione dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e illegittimità delle sanzioni.
Inoltre che il Comune si costituì in giudizio chiedendone il rigetto. Poi che il 3 luglio 2024 si costituì il nuovo difensore e che all'udienza del 9 luglio 2024 fu rigettata l'istanza cautelare con ordinanza n. 855/2024 del 12 luglio 2024, senza indicazione di nuova udienza.
Quindi che l'avviso di trattazione dell'udienza del 24 settembre 2024 non fu trasmesso al difensore del ricorrente ex art. 31 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e che, nonostante ciò, la Corte procedette in sua assenza, respingendo il ricorso e condannandolo alle spese per euro 1.000.
Avverso la predetta decisione propose appello per i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 31 e 61 decr. n. 546 cit. ed artt. 24 e 111 Cost.. Denunciò la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione del 24 settembre 2024, ovvero un vizio determinante la nullità della decisione pronunciata (cfr. Cass. nn. 3272/2025, 30127/2023, 27837/2018 e 27162/2011).
In altri termini asserì come siffatta questione fosse assorbente imponendo pertanto a questa Corte di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con i conseguenti effetti e provvedimenti, inclusa l'eliminazione della condanna alle spese;
b) nullità della impugnata sentenza per omessa e carente motivazione su fatti decisivi della controversia con violazione degli artt. 132 e 360 c.p.c. e dall'art. 36 decr. n. 546 cit.. In particolare rimproverò il collegio provinciale di non aver valutato né motivato sulla violazione degli artt. 2, co.
5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della delibera comunale 28 giugno 2020 n. 69, né su quella del D.M. 30
Indirizzo_1ottobre 2012, della risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013 per gli immobili di e dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
c) nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza e comunque invalidità per violazione e/o errata applicazione degli artt. 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia in combinato disposto che in via autonoma. Espose che la Corte provinciale così si pronunciò: «Il quadro riassuntivo allegato al provvedimento notificato individua esattamente le unità immobiliari per cui è causa e descrive analiticamente i calcoli effettuati per la corretta liquidazione dell'imposta indicando la base imponibile, la percentuale, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata. La società contribuente, pertanto, è stata posta perfettamente in grado di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa» (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). In particolare asserì aver l'avviso di accertamento una motivazione intrinsecamente contraddittoria avendo il Comune privilegiato l'annotazione: «fabbricati costruiti per la vendita» limitandola arbitrariamente ai soli immobili sopra indicati nella pagina della dichiarazione, richiamando però giurisprudenza su casi privi di dichiarazione MU/ICI, nonostante quella del 2013 fosse stata regolarmente presentata. Asserì poi come tale incoerenza impedisse di cogliere il ragionamento logico-giuridico sotteso alla pretesa, violando il diritto alla certezza dei motivi impositivi (Cass. n. 13620/2023) e l'art. 10 della legge n.
212 cit.. Infine come l'accertamento emesso a dieci anni di distanza, senza contestazioni intermedie, generò legittimo affidamento nel Consorzio;
d) decadenza e prescrizione relativamente all'anno di imposta 2018. Espose che sul punto la
Corte provinciale così si espresse: «L'art. 67, co.1, del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La sospensione in oggetto riguarda anche i Comuni. L'anno 2018 era pertanto accertabile fino al 25/3/2024: l'atto è stato notificato il 27/2/2024 e, pertanto, pienamente nei termini». In particolare asserì come l'accertamento impugnato notificato via pec il 27 febbraio 2024 includesse l'anno 2018, maturando così decadenza e prescrizione ed a sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Caserta n. 394/2022; CGT Torino n. 890/6/22 e ss.) oltre che la risoluzione MEF n. 6/2020 e le note IFEL;
e) omessa motivazione e violazione dell'art. 2, co.
5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102, errata interpretazione della dichiarazione MU del 2013, violazione e/o errata applicazione dell'art. 10 della legge n. 212 cit., violazione e/o errata applicazione della legge 27 dicembre 2019, n.
160 e della delibera comunale 28 giugno 2020 n. 69. Contestò la sentenza di primo grado per mancanza di motivazione sul rigetto dell'impugnazione contro l'accertamento MU, centrando l'errore sull'interpretazione della dichiarazione tributaria del 2013, un modello inviato via pec il 25 giugno 2014. In particolare come l'annotazione: «fabbricati costruiti per la vendita», secondo i canoni interpretativi e il principio di buona fede (art. 10 legge n. 212 cit.), si applicasse a tutti gli immobili
Indirizzo_2 Indirizzo_1indicati (sia quelli in che in ). Ossia non solo a quelli di singole pagine, come invece sostennero il Giudice e il Comune. Denunciò l'illogicità di tale ermeneutica ripetendosi l'annotazione per gruppi di immobili allo stesso indirizzo (pagina 2 e 8 del doc. 3) e come le pagine intermedie ne fossero prive per vincoli del software. Inoltre come il Comune avesse ignorato tale fatto durante il contraddittorio precontenzioso e come per dieci anni nulla avesse eccepito in ordine alla dichiarazione presentata per il 2007. Asserì quindi applicarsi l'esenzione MU per il 2018, 2019 e 2022, in assenza di variazioni dichiarative, oltre alla corretta aliquota ridotta allo
0,25‰ per il 2020-2021 ex delibera comunale del 28 giugno 2020. Asserì poi come il richiamò fatto da controparte alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21465/2020 e 25774/2022) fosse fuorviante, riguardando casi in cui non fu presentata dichiarazione;
g) omessa motivazione e violazione dell'art. 13 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, del D.M. 30 ottobre 2012 e della risoluzione Mef 18 gennaio 2013 n. 2/df rispetto agli immobili siti in Indirizzo_1.
Lamentò l'omessa motivazione della sentenza di primo grado su una doglianza già dedotta in ricorso, relativo alle suddette norme le quali confermerebbero la validità delle dichiarazioni ICI ai fini MU (art. 13, co. 12-ter), limitando l'obbligo dichiarativo a variazioni rispetto a quanto già denunziato o non conoscibile dal Comune. Soggiunse di aver, con raccomandata del 4 settembre 2008 (doc. 4), comunicato l'ultimazione dei lavori al 19 gennaio 2007 e la parziale assegnazione degli immobili in
Indirizzo_1, attivando i presupposti per l'esenzione. In altri termini come in assenza di successive variazioni fosse decaduto ogni obbligo MU, rendendo errato e illegittimo l'accertamento.
1.2. – Con nota depositata il 22 dicembre 2025 sulla piattaforma del processo tributario telematico il Comune di Torino si costituì in giudizio.
Meglio espose i fatti di causa. Ossia di aver emesso il 27 febbraio 2024 avviso di accertamento MU n. 2679 recuperando l'imposta dovuta per gli anni 2018-2022 su unità immobiliari riferibili a controparte che in precedenza dichiarò variazioni MU nel 2008 (per immobili in Indirizzo_1, Fg.
1152 p. 65 subb. 6, 11, 12, 14, 16, 17, 51, 52, 54, 78, indicando l'ultimazione dei lavori) e nel 2014 (per immobili in entrambi i corsi, codificati come «fabbricati con rendita catastale» - codice 3 - e non
«beni merce» - codice 8, con annotazione «fabbricati costruiti per la vendita» unicamente per i subb. specifici: Fg. 206 p. 59 subb. 90-97, 96, 87-88 e Fg. 1152 p. 65 sub. 11) e che solo alcuni furono esclusi come beni merce. Quindi che in esito a richiesta di chiarimenti su immobili destinati alla vendita e invenduti la ricorrente fornì dati su unità assegnate a soci con residenza (esenzione MU) e che tuttavia, mancando dichiarazioni esplicite come beni merce, negò l'agevolazione, emettendo l'accertamento per euro 12.293,14. Infine che rigettò l'istanza di autotutela proposta da controparte il 7 marzo 2024 non avendo efficacia le denunce ICI 2007 per MU (in quanto normativa successiva).
Prese poi posizione sui motivi di ricorso di controparte. Ovvero:
a) relativamente all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 31 e 61 del decr. 546 cit. ed art. 24 e 111 della Costituzione. Precisò di aver ricevuto regolarmente l'avviso via pec il 17 luglio 2024 e si rimise alle verifiche della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado ogni responsabilità sulla comunicazione alla ricorrente (odierna appellante), da accertare in udienza sull'appello;
b) relativamente all'eccepita nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza e comunque invalidità per violazione e/o errata applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 cit. e art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia in combinato disposto che in via autonoma. Asseri essere l'atto motivato (cfr. art. 1, co. 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) portando il provvedimento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche con allegazione o riproduzione del contenuto essenziale di eventuali atti richiamati non noti al contribuente. In particolare che la motivazione concretizzò pienamente lo scopo di «provocatio ad opponendum», ponendo controparte in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria (an e quantum debeatur) e di contestarla efficacemente, come dimostrato dal ricorso tempestivamente presentato e motivato nel merito (cfr. Cass. nn.
5757/2005, 10646/2005, 22582/2007); c) sull'eccepita decadenza per l'anno 2018 richiamò l'art. 67, co. 1, decr. n. 18 cit. che sospese i termini di accertamento per 85 giorni (8 marzo - 31 maggio 2020), prorogandoli ope legis per tutti gli enti impositori inclusi i Comuni, come chiarito da risoluzione MEF 6/2020, note IFEL (20 giugno
2020 e 2 novembre 2021), circ. Agenzia delle entrate n. 8/E/2020 e giurisprudenza (Cass. 960/2025, 1630/2025, 21765/2025; CGT Torino nn. 810/6/22, 1250/03/2024, 84/2/2025, 379/01/2025). In altri termini come la notifica effettuata il 27 febbraio 2024 fosse in termini, come prorogati al 25 marzo
2024;
d) in ordine alla errata interpretazione della dichiarazione MU 2013 asserì come fosse richiesta la compilazione del modello specificamente per ogni immobile mentre controparte indicò: «fabbricati destinati alla vendita» solo nella sezione «annotazioni» in calce alle pagine 1 e 4, annotazione non estendibile a tutti i beni oggetti dell'accertamento (ed inseriti nelle pagine 2 e 3). Per meglio dire come l'esenzione per beni merce valesse stricti juris solo su fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, destinati alla vendita senza locazioni, e come, a pena di decadenza, dovesse essere presentata dichiarazione entro il 30 giugno successivo con identificativi catastali (art. 2, co.
5-bis, e art. 13, co. 12-ter, decr. n. 201 cit.). Nel caso specifico che, mancando tale adempimento puntuale per gli immobili in questione, controparte decadde dal beneficio, come confermato dalla giurisprudenza torinese (CTP nn. 1058/19, 1486/19, 739/20; CGT 776/22);
e) relativamente all'eccezione relativa agli immobili di Indirizzo_1, rimarcò che la denuncia
ICI del 2007 (mera variazione per nuovo accatastamento) fu proposta in precedenza all'entrata in vigore del D.L. n. 102/2013 che introdusse l'esenzione per beni merce, non potendo valere come dichiarazione specifica a pena di decadenza ex art. 2, co.
5-bis cit..
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello della contribuente non merita favore.
2.1. – Deve in primo luogo essere affrontata la questione del mancato invito al contraddittorio.
Orbene è fuor di dubbio che per una manchevolezza della segreteria della sezione di primo grado, peraltro non rilevata dal collegio giudicante, al patrocinante della contribuente non fu inviato l'avviso di trattazione dell'udienza del 24 settembre 2024. A tal proposito è ancor vero che «nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 546 del 1992,
[…], adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”
(Cass. n. 14874/2021, Cass. n. 18279/2018; conformi cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487). “Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa» (cfr. Cass. ord. 11 giugno 2025, n. 15619). Inoltre che: «Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio» (cfr. Cass. ord. 21 luglio 2022 n. 22890).
Dirimente tuttavia, nel caso in giudizio, è una questione di fatto. Orbene risulta dall'analisi dei documenti inseriti nella piattaforma del processo tributario che la segreteria inserì on line il predetto avviso di trattazione il 16 luglio 2024. Inoltre che il contribuente depositò sulla piattaforma ulteriori documenti ed atti il 12 agosto 2024 e quindi ben si accorse della presenza del suddetto avviso, ovvero del documento immediatamente antecedente al suo deposito e nella stessa pagina web. In altri termini che essendo il contribuente comunque a conoscenza (o nella possibilità di facilmente conoscere) ritiene questo Collegio di non rimettere alla Corte provinciale la controversia.
2.2. – Deve poi essere meglio definito il quadro normativo entro cui si sviluppa la controversia.
Ossia che con l'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il legislatore previde che: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Vale a dire una agevolazione concessa a condizione che: «il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma» (cfr. co.
5-bis art. cit.).
Inoltre che, ai sensi del co. 769 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160: «I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'MU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».
Tali norme sono state interpretate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che: «Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata [ovvero quelle appena richiamate] emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta» (cfr. Cass. ord. 17 febbraio
2022, n. 5190, ord. 29 marzo 2025, n. 8271)
Inoltre che: «L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio (Cass. n. 21465 del 2020). Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019,
6Datapubblicazione 2 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire,
è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati» (cfr. Cass. ord. 21 dicembre 2024, n. 33757).
2.3. – Prima di entrare nel merito della controversia occorre ancora rimarcare che il ricorrente denunciò vari vizi della impugnata decisione, in principale modo che il giudice di primo grado non esaminò alcuni motivi da egli proposti.
A tal proposito questo Collegio non può che richiamare il consolidatissimo principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. Ossia che: «In forza del principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame, nel giudizio di appello l'aspetto rescissorio ha la prevalenza su quello rescindente: ne consegue che, salvo che nei casi previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, il giudice di appello deve esercitare i suoi poteri di riesame della controversia e non può limitarsi ad annullare la sentenza impugnata, con sentenza meramente rescindente, rimettendo la causa al primo giudice» (cfr. Cass. sent. 6 maggio 1977 n. 1737).
In definitiva lo specifico motivo di annullamento dell'impugnata decisione non può trovare favore.
2.4. – È ora possibile esaminare nel merito i motivi di ricorso proposti dal contribuente.
Orbene con il terzo motivo parte appellante rimproverò la Corte provinciale di non aver considerato essere l'atto impositivo viziato perché basato su una motivazione internamente contraddittoria resa in pregiudizio al suo diritto di difesa. Vale a dire che, secondo la parte, il Comune di Torino sostenne contemporaneamente due tesi incompatibili: la prevalenza dell'annotazione
«fabbricati costruiti per la vendita» riferita solo ad alcuni immobili ed il richiamo a giurisprudenza su casi di totale assenza di dichiarazione MU/ICI.
Tale motivo (proposto al primo punto del ricorso introduttivo come: «Nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza e comunque invalidità per violazione e/o errata applicazione degli artt. 7
e 10 Legge n. 212/2000 e 3 Legge n. 241/1990, sia in combinato disposto che in via autonoma» e sul quale la Corte provinciale non pronunciò) non avrebbe comunque potuto avere favore.
Infatti occorre osservare che la contribuente non presentò tutte le dichiarazioni MU con tutti gli elementi richiesti dalla legge per gli anni accertati e quindi contravvenne al disposto del co.
5-bis sopra citato, non avendo chiaramente la norma co. 769 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 efficacia di norma interpretativa, quanto piuttosto di norma innovativa. Questo in quanto: «la disciplina prevista per la dichiarazione (con particolare riguardo all'eliminazione della espressa comminatoria della decadenza dall'esenzione in caso di omissione - in termini: Cass., Sez. 5, 8 maggio
2023, n. 12226; Cass., Sez. 5, 18 ottobre 2023, n. 28931) dall'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall'anno 2020, non può ritenersi applicabile per l'anno 2014, giacché il principio del favor rei vale soltanto per le sanzioni tributarie (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472) e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, considerando anche che si tratta di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (Cass.,
Sez. 5, 16 giugno 2010, n. 14530; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14795)» (cfr. Cass. ord. 21 aprile
2025, n. 10396).
L'errore semmai in cui incorse il Comune, non censurabile d'ufficio da questa Corte avendo questa giurisdizione solo facoltà di scrutinare degli atti impugnati, fu di applicare efficacia retroattiva alla predetta legge del 2019 e di comportarsi di conseguenza. Vale a dire ritenere comunque validamente presentata la dichiarazione MU per un solo anno (anziché per tutti i periodi di imposta) ancorché incompleta e rettificare quindi la base imponibile degli immobili per i quali non fu posta l'annotazione in calce (o ancora meglio indicare il corretto codice di status del singolo bene). E d'altra parte la giurisprudenza invocata dall'Ufficio deve essere letta nel senso che non è l'omessa indicazione di un immobile piuttosto che l'omessa presentazione della dichiarazione a determinare la decadenza, nel quadro dei generali principi che regolano il diritto tributario e l'imposta municipale in parola dovuta immobile per immobile. Per meglio dire il richiamo alla suddetta giurisprudenza non è per nulla in contrasto con quanto accertato dall'Ufficio.
Il motivo di appello quindi non può trovare favore.
2.5. – Strettamente connesso al precedente è il sesto motivo. Ossia che il collegio provinciale non si espresse sulla violazione dell'art. 13 D.L. 201 cit., del D.M. 30 ottobre 2012 e Res. MEF 2/DF/2013 per immobili Indirizzo_1 essendo le dichiarazioni ICI 2008 valide e pertanto non sussistente nessun obbligo MU. Orbene questa Corte non può che osservare come essendo quella in parola una norma agevolativa come detto sopra non può aver rilievo una denuncia presentata per l'anno 2008 quando la norma richiede una specifica dichiarazione. Insegna infatti la Suprema Corte che: «sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2019, n. 32635; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11337; Cass., Sez. 5, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5, 16 gennaio 2023, n. 1121; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2024, n. 15060), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e, altresì, di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire ex art. 13 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati (Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2023, n.
28806)»(cfr. Cass. ord. n. 10396 cit.). Vale a dire che ritiene questo collegio non equipollente la dichiarazione Ici 2008 alla dichiarazione espressamente richiesta dal legislatore. A ciò si aggiunga un elemento di fatto. Ossia che non è per nulla chiaro come un immobile in costruzione nel 2007 fosse ancora in corso di realizzazione o disponbile per la vendita negli anni oggetto di accertamento, quando per comune esperienza la costruzione degli immobili di abitazione richiede molto meno tempo e scopo di una cooperativa edilizia è quello di favorire l'accesso all'abitazione (e non certo di tenere gli immobili sfitti o non assegnati ai soci).
Tale censura di doglianza non può quindi essere accolta.
2.6. – Deve poi essere esaminato l'ulteriore motivo proposto dal contribuente secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe motivato sul rigetto delle violazioni normative dedotte interpretando erroneamente la dichiarazione MU 2013. Ossia essere quella in parola una dichiarazione unica (inviata con un'unica PEC), in cui l'annotazione «fabbricati costruiti per la vendita» inserita all'inizio di ogni gruppo di immobili valesse per tutti gli immobili dichiarati, non solo per quelli di una singola pagina. Inoltre asserì aver il Comune e il giudice provinciale illegittimamente suddiviso questo documento unitario, violando i principi di buona fede e i canoni interpretativi.
Tale critica all'accertamento prima ed alla sentenza però non considera per nulla il carattere reale dell'imposta. Vale a dire come la base imponibili del tributo altro non sia che la somma, in caso di proprietà di più beni, delle singole basi imponibili relativi ad ogni cespite. Cosicché lo status di ogni singolo cespite è indipendente l'uno dall'altro, essendo l'unico elemento comune il soggetto dichiarante che su siffatti cespiti vanta un diritto. Per ancora meglio dire un contribuente ben può essere proprietario al tempo stesso di immobili in costruzioni ed immobili terminati senza che la qualificazione di uno di essi in dichiarazione influenzi l'altro. Per essere ancora più espliciti non era per nulla detto che gli immobili per i quali il contribuente nulla espose in dichiarazione dovessero essere considerati in costruzione (status risultante dalle note a piè di pagina della prima e dell'ultima pagana del modello) e non realizzati essendo suo onere (e non certo eccessivo) per ottenere l'agevolazione indicare «gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica» (cfr. Cass. ord. n. 10396 cit.).
Di singolare perplessità è poi la critica che la dichiarazione fu così compilata «per impossibilità di “forzare” il software». Sia perché il software fu liberamente scelto dal dichiarante (e non imposto dall'ente locale) e poi soprattutto perché la dichiarazione MU fu compilata, stampata, sottoscritta il 25 giugno 2014 dalla legale rappresentante, presumibilmente convertita in file attraverso l'uso di uno
«scanner», e trasmessa per posta elettronica al Comune di Torino. Ben avrebbe potuto infatti il Consorzio far ricorso, per la compilazione del modulo, ad una vetusta (ma in questa ottica affidabile) macchina da scrivere (o addirittura a mano con caratteri leggibili, anche emendando le singole parti non compilate) senza incorrere nel rischio del presunto malfunzionamento del software.
Tale motivo di doglianza non può pertanto trovare favore.
2.7 – Deve poi essere esaminata la critica di violazione del legittimo affidamento. Insegna a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che: «i presupposti, che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne la relativa tutela, possono così individuarsi: 1) un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di “apparente” legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente;
2) la conformazione “in buona fede” (in senso soggettivo) - l'affidamento”, appunto - da parte di quest'ultimo alla situazione giuridica
“apparente”, purché nel contesto di una condotta dello stesso (“buona fede” in senso oggettivo) - anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'amministrazione - connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento
“legittimo”); 3) l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e “rilevanti”, idonee, cioè, a costituire altrettanti “indici” della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti...»
(cfr. Cass., 15 settembre 2022, n. 27242; Cass., 11 maggio 2021, n. 12372; Cass., 14 gennaio 2015, n. 537; Cass., 9 novembre 2011, n. 23309; Cass., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., 10 dicembre 2002,
n. 17576). Inoltre che: «Si è, peraltro, rimarcato (anche) che il mero silenzio, serbato su di una interlocuzione avviata dal Comune (con la richiesta di chiarimenti) nei confronti del contribuente, che aveva sostenuto la non debenza (per esenzione) del tributo, non risulta idoneo a giustificare un legittimo affidamento, non assumendo carattere univoco (così Cass., 15 settembre 2022, n. 27242). E, in più complessivi termini, le Sezioni Unite della Corte hanno osservato (sia pur nel contesto della dichiarazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale) che tra le situazioni tutelabili (ex L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2) “non può farsi rientrare la mera inerzia dell'amministrazione che sia incorsa in decadenza nell'accertare la dichiarazione di prima deduzione dell'elemento pluriennale.
Da questa circostanza il contribuente non può realisticamente trarre alcun convincimento tutelabile circa la correttezza del proprio operato e la legittimità della sua reiterazione nelle dichiarazioni successive;
reiterazione che di certo non potrebbe reputarsi “direttamente conseguente”, e men che meno causalmente determinata, dalla mancata sottoposizione a verifica di una annualità pregressa. Se in via generale deve escludersi che il solo decorso del tempo ed il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria siano suscettibili di produrre nel contribuente un affidamento tutelabile, a maggior ragione questa conclusione si impone nello specifico caso del mancato esercizio della potestà di rettifica» (Cfr. Cass. Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500).
Vale a dire che la tesi del contribuente del silenzio dell'Amministrazione comunale prolungatosi per più tempo non può trovare favore.
2.8. – Deve da ultimo essere affrontata la critica alla impugnata decisione in merito all'applicazione dell'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale sospese, a detta del contribuente, solo i termini di decadenza/prescrizione, non l'accertamento e che pertanto la notifica del 27 febbraio
2024 sarebbe tardiva (essendo la scadenza il 31 dicembre 2023), come da giurisprudenza (CTP
Caserta, CGT Torino ecc.) e prassi MEF/IFEL.
Tale tesi non tiene tuttavia conto del preciso insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui: «Questa Corte ha chiarito che detta normativa va interpretata nel senso che “(...) i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. Cass. n. 960/2025, in termini ribaditi dal decreto n. 1630/2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sulla questione concernente l'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. 18/2020 (vale a dire se applicabile o meno anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi, ma non in scadenza, nell'anno 2020). […] Alla luce di quanto precede, la sospensione per l'attività di accertamento prevista dalla regola generale dell'art. 67 D.L. n. 34/2020 ha determinato - come suol dirsi - “a pioggia” lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (di 85 giorni), con la conseguenza che ai termini di notifica già previsti dall'art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006, in termini ribaditi dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 (cinque anni) devono essere sempre aggiunti 85 giorni (anche se il termine di decadenza non scadeva nell'anno 2020), con un effetto, dunque, “a cascata” che comprende tutte le annualità in cui il termine decadenziale è decorso nella forbice temporale tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020» (cfr. Cass. sent. 23 dicembre 2025, n. 33752).
In altri termini spostandosi in avanti i suddetti termini nessun rimprovero può essere mosso al
Comune e l'impugnata decisione sul punto merita conferma.
2.9. - In definitiva l'appello del Consorzio non può trovare favore e la predetta decisione deve essere confermata.
2.10. - Alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano in euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 1.500,00.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN AR, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 298/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. A R.l. - 01587560010
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di Torino - Corso Racconigi 49 10139 Torino TO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1103/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2679 MU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Chiede che Codesta Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte, voglia in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la nullità della sentenza n. 1103/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Torino nel giudizio R.G.N. 911/2024, viziata da violazione del contraddittorio e comunque da carenza di motivazione con ogni conseguente provvedimento;
Per i motivi dedotti, dichiarare nulli e/o annullare e/o privi di ogni efficacia ed effetto giuridici l'Avviso di accertamento MU n. 2679 del 01/12/2023 relativo agli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022, notificato in data 27.02.2024 a mezzo P.E.C., nonché di ogni altro atto, rispetto agli stessi anche presupposto e/o collegato e/o conseguente, e per l'effetto ordinare alla P.A. per gli anni 2020 e 2021 oggetto dell'accertamento e per gli anni successivi la rideterminazione della base imponibile ai fini MU;
in ogni caso e nel merito:
- per le ragioni esposte, dichiarare la P.A. decaduta dall'accertamento relativo all'anno d'imposta 2018 e comunque dichiararne l'intervenuta prescrizione, con ogni conseguente provvedimento pro ricorrente;
- per tutti i motivi dedotti, annullare gli avvisi di accertamento nella parte in cui irrogano le sanzioni e comunque ordinare alla P.A. per gli anni 2020 e 2021 oggetto dell'accertamento e per gli anni successivi la rideterminazione della base imponibile ai fini MU;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, la C.P.A. al 4% e l'I.V.A. al 22% se dovuti per legge».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino così decidere: nel merito respingere l'appello, confermando la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di accertamento per i motivi sopra esposti.
In punto spese di giudizio condannare parte appellante alle spese di lite come da nota spese allegata».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 20 febbraio 2025 il
S.c. a r.l., propose appello per la riforma della sentenza n. 1103/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino depositata il 16 ottobre 2024 e non notificata. Il 20 marzo
2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose di aver proposto il 22 maggio 2024 ricorso avverso l'avviso di accertamento MU n.
2679 del 1° dicembre 2023 (relativo agli anni 2018-2022, notificato via PEC il 27 febbraio 2024) chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto per nullità/inefficacia (violazione degli artt. 7
e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241), decadenza/prescrizione per il 2018, errata interpretazione della dichiarazione MU 2013, violazione dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e illegittimità delle sanzioni.
Inoltre che il Comune si costituì in giudizio chiedendone il rigetto. Poi che il 3 luglio 2024 si costituì il nuovo difensore e che all'udienza del 9 luglio 2024 fu rigettata l'istanza cautelare con ordinanza n. 855/2024 del 12 luglio 2024, senza indicazione di nuova udienza.
Quindi che l'avviso di trattazione dell'udienza del 24 settembre 2024 non fu trasmesso al difensore del ricorrente ex art. 31 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e che, nonostante ciò, la Corte procedette in sua assenza, respingendo il ricorso e condannandolo alle spese per euro 1.000.
Avverso la predetta decisione propose appello per i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 31 e 61 decr. n. 546 cit. ed artt. 24 e 111 Cost.. Denunciò la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione del 24 settembre 2024, ovvero un vizio determinante la nullità della decisione pronunciata (cfr. Cass. nn. 3272/2025, 30127/2023, 27837/2018 e 27162/2011).
In altri termini asserì come siffatta questione fosse assorbente imponendo pertanto a questa Corte di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con i conseguenti effetti e provvedimenti, inclusa l'eliminazione della condanna alle spese;
b) nullità della impugnata sentenza per omessa e carente motivazione su fatti decisivi della controversia con violazione degli artt. 132 e 360 c.p.c. e dall'art. 36 decr. n. 546 cit.. In particolare rimproverò il collegio provinciale di non aver valutato né motivato sulla violazione degli artt. 2, co.
5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della delibera comunale 28 giugno 2020 n. 69, né su quella del D.M. 30
Indirizzo_1ottobre 2012, della risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013 per gli immobili di e dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
c) nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza e comunque invalidità per violazione e/o errata applicazione degli artt. 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia in combinato disposto che in via autonoma. Espose che la Corte provinciale così si pronunciò: «Il quadro riassuntivo allegato al provvedimento notificato individua esattamente le unità immobiliari per cui è causa e descrive analiticamente i calcoli effettuati per la corretta liquidazione dell'imposta indicando la base imponibile, la percentuale, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata. La società contribuente, pertanto, è stata posta perfettamente in grado di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa» (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). In particolare asserì aver l'avviso di accertamento una motivazione intrinsecamente contraddittoria avendo il Comune privilegiato l'annotazione: «fabbricati costruiti per la vendita» limitandola arbitrariamente ai soli immobili sopra indicati nella pagina della dichiarazione, richiamando però giurisprudenza su casi privi di dichiarazione MU/ICI, nonostante quella del 2013 fosse stata regolarmente presentata. Asserì poi come tale incoerenza impedisse di cogliere il ragionamento logico-giuridico sotteso alla pretesa, violando il diritto alla certezza dei motivi impositivi (Cass. n. 13620/2023) e l'art. 10 della legge n.
212 cit.. Infine come l'accertamento emesso a dieci anni di distanza, senza contestazioni intermedie, generò legittimo affidamento nel Consorzio;
d) decadenza e prescrizione relativamente all'anno di imposta 2018. Espose che sul punto la
Corte provinciale così si espresse: «L'art. 67, co.1, del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La sospensione in oggetto riguarda anche i Comuni. L'anno 2018 era pertanto accertabile fino al 25/3/2024: l'atto è stato notificato il 27/2/2024 e, pertanto, pienamente nei termini». In particolare asserì come l'accertamento impugnato notificato via pec il 27 febbraio 2024 includesse l'anno 2018, maturando così decadenza e prescrizione ed a sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Caserta n. 394/2022; CGT Torino n. 890/6/22 e ss.) oltre che la risoluzione MEF n. 6/2020 e le note IFEL;
e) omessa motivazione e violazione dell'art. 2, co.
5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102, errata interpretazione della dichiarazione MU del 2013, violazione e/o errata applicazione dell'art. 10 della legge n. 212 cit., violazione e/o errata applicazione della legge 27 dicembre 2019, n.
160 e della delibera comunale 28 giugno 2020 n. 69. Contestò la sentenza di primo grado per mancanza di motivazione sul rigetto dell'impugnazione contro l'accertamento MU, centrando l'errore sull'interpretazione della dichiarazione tributaria del 2013, un modello inviato via pec il 25 giugno 2014. In particolare come l'annotazione: «fabbricati costruiti per la vendita», secondo i canoni interpretativi e il principio di buona fede (art. 10 legge n. 212 cit.), si applicasse a tutti gli immobili
Indirizzo_2 Indirizzo_1indicati (sia quelli in che in ). Ossia non solo a quelli di singole pagine, come invece sostennero il Giudice e il Comune. Denunciò l'illogicità di tale ermeneutica ripetendosi l'annotazione per gruppi di immobili allo stesso indirizzo (pagina 2 e 8 del doc. 3) e come le pagine intermedie ne fossero prive per vincoli del software. Inoltre come il Comune avesse ignorato tale fatto durante il contraddittorio precontenzioso e come per dieci anni nulla avesse eccepito in ordine alla dichiarazione presentata per il 2007. Asserì quindi applicarsi l'esenzione MU per il 2018, 2019 e 2022, in assenza di variazioni dichiarative, oltre alla corretta aliquota ridotta allo
0,25‰ per il 2020-2021 ex delibera comunale del 28 giugno 2020. Asserì poi come il richiamò fatto da controparte alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21465/2020 e 25774/2022) fosse fuorviante, riguardando casi in cui non fu presentata dichiarazione;
g) omessa motivazione e violazione dell'art. 13 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, del D.M. 30 ottobre 2012 e della risoluzione Mef 18 gennaio 2013 n. 2/df rispetto agli immobili siti in Indirizzo_1.
Lamentò l'omessa motivazione della sentenza di primo grado su una doglianza già dedotta in ricorso, relativo alle suddette norme le quali confermerebbero la validità delle dichiarazioni ICI ai fini MU (art. 13, co. 12-ter), limitando l'obbligo dichiarativo a variazioni rispetto a quanto già denunziato o non conoscibile dal Comune. Soggiunse di aver, con raccomandata del 4 settembre 2008 (doc. 4), comunicato l'ultimazione dei lavori al 19 gennaio 2007 e la parziale assegnazione degli immobili in
Indirizzo_1, attivando i presupposti per l'esenzione. In altri termini come in assenza di successive variazioni fosse decaduto ogni obbligo MU, rendendo errato e illegittimo l'accertamento.
1.2. – Con nota depositata il 22 dicembre 2025 sulla piattaforma del processo tributario telematico il Comune di Torino si costituì in giudizio.
Meglio espose i fatti di causa. Ossia di aver emesso il 27 febbraio 2024 avviso di accertamento MU n. 2679 recuperando l'imposta dovuta per gli anni 2018-2022 su unità immobiliari riferibili a controparte che in precedenza dichiarò variazioni MU nel 2008 (per immobili in Indirizzo_1, Fg.
1152 p. 65 subb. 6, 11, 12, 14, 16, 17, 51, 52, 54, 78, indicando l'ultimazione dei lavori) e nel 2014 (per immobili in entrambi i corsi, codificati come «fabbricati con rendita catastale» - codice 3 - e non
«beni merce» - codice 8, con annotazione «fabbricati costruiti per la vendita» unicamente per i subb. specifici: Fg. 206 p. 59 subb. 90-97, 96, 87-88 e Fg. 1152 p. 65 sub. 11) e che solo alcuni furono esclusi come beni merce. Quindi che in esito a richiesta di chiarimenti su immobili destinati alla vendita e invenduti la ricorrente fornì dati su unità assegnate a soci con residenza (esenzione MU) e che tuttavia, mancando dichiarazioni esplicite come beni merce, negò l'agevolazione, emettendo l'accertamento per euro 12.293,14. Infine che rigettò l'istanza di autotutela proposta da controparte il 7 marzo 2024 non avendo efficacia le denunce ICI 2007 per MU (in quanto normativa successiva).
Prese poi posizione sui motivi di ricorso di controparte. Ovvero:
a) relativamente all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 31 e 61 del decr. 546 cit. ed art. 24 e 111 della Costituzione. Precisò di aver ricevuto regolarmente l'avviso via pec il 17 luglio 2024 e si rimise alle verifiche della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado ogni responsabilità sulla comunicazione alla ricorrente (odierna appellante), da accertare in udienza sull'appello;
b) relativamente all'eccepita nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza e comunque invalidità per violazione e/o errata applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212 cit. e art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia in combinato disposto che in via autonoma. Asseri essere l'atto motivato (cfr. art. 1, co. 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) portando il provvedimento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche con allegazione o riproduzione del contenuto essenziale di eventuali atti richiamati non noti al contribuente. In particolare che la motivazione concretizzò pienamente lo scopo di «provocatio ad opponendum», ponendo controparte in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria (an e quantum debeatur) e di contestarla efficacemente, come dimostrato dal ricorso tempestivamente presentato e motivato nel merito (cfr. Cass. nn.
5757/2005, 10646/2005, 22582/2007); c) sull'eccepita decadenza per l'anno 2018 richiamò l'art. 67, co. 1, decr. n. 18 cit. che sospese i termini di accertamento per 85 giorni (8 marzo - 31 maggio 2020), prorogandoli ope legis per tutti gli enti impositori inclusi i Comuni, come chiarito da risoluzione MEF 6/2020, note IFEL (20 giugno
2020 e 2 novembre 2021), circ. Agenzia delle entrate n. 8/E/2020 e giurisprudenza (Cass. 960/2025, 1630/2025, 21765/2025; CGT Torino nn. 810/6/22, 1250/03/2024, 84/2/2025, 379/01/2025). In altri termini come la notifica effettuata il 27 febbraio 2024 fosse in termini, come prorogati al 25 marzo
2024;
d) in ordine alla errata interpretazione della dichiarazione MU 2013 asserì come fosse richiesta la compilazione del modello specificamente per ogni immobile mentre controparte indicò: «fabbricati destinati alla vendita» solo nella sezione «annotazioni» in calce alle pagine 1 e 4, annotazione non estendibile a tutti i beni oggetti dell'accertamento (ed inseriti nelle pagine 2 e 3). Per meglio dire come l'esenzione per beni merce valesse stricti juris solo su fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, destinati alla vendita senza locazioni, e come, a pena di decadenza, dovesse essere presentata dichiarazione entro il 30 giugno successivo con identificativi catastali (art. 2, co.
5-bis, e art. 13, co. 12-ter, decr. n. 201 cit.). Nel caso specifico che, mancando tale adempimento puntuale per gli immobili in questione, controparte decadde dal beneficio, come confermato dalla giurisprudenza torinese (CTP nn. 1058/19, 1486/19, 739/20; CGT 776/22);
e) relativamente all'eccezione relativa agli immobili di Indirizzo_1, rimarcò che la denuncia
ICI del 2007 (mera variazione per nuovo accatastamento) fu proposta in precedenza all'entrata in vigore del D.L. n. 102/2013 che introdusse l'esenzione per beni merce, non potendo valere come dichiarazione specifica a pena di decadenza ex art. 2, co.
5-bis cit..
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello della contribuente non merita favore.
2.1. – Deve in primo luogo essere affrontata la questione del mancato invito al contraddittorio.
Orbene è fuor di dubbio che per una manchevolezza della segreteria della sezione di primo grado, peraltro non rilevata dal collegio giudicante, al patrocinante della contribuente non fu inviato l'avviso di trattazione dell'udienza del 24 settembre 2024. A tal proposito è ancor vero che «nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 546 del 1992,
[…], adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”
(Cass. n. 14874/2021, Cass. n. 18279/2018; conformi cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1/06, Cass. sez. 6-5, 14 maggio 2013, n. 11487). “Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell'udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell'udienza, dell'ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa» (cfr. Cass. ord. 11 giugno 2025, n. 15619). Inoltre che: «Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio» (cfr. Cass. ord. 21 luglio 2022 n. 22890).
Dirimente tuttavia, nel caso in giudizio, è una questione di fatto. Orbene risulta dall'analisi dei documenti inseriti nella piattaforma del processo tributario che la segreteria inserì on line il predetto avviso di trattazione il 16 luglio 2024. Inoltre che il contribuente depositò sulla piattaforma ulteriori documenti ed atti il 12 agosto 2024 e quindi ben si accorse della presenza del suddetto avviso, ovvero del documento immediatamente antecedente al suo deposito e nella stessa pagina web. In altri termini che essendo il contribuente comunque a conoscenza (o nella possibilità di facilmente conoscere) ritiene questo Collegio di non rimettere alla Corte provinciale la controversia.
2.2. – Deve poi essere meglio definito il quadro normativo entro cui si sviluppa la controversia.
Ossia che con l'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il legislatore previde che: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Vale a dire una agevolazione concessa a condizione che: «il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma» (cfr. co.
5-bis art. cit.).
Inoltre che, ai sensi del co. 769 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160: «I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'MU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».
Tali norme sono state interpretate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che: «Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata [ovvero quelle appena richiamate] emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta» (cfr. Cass. ord. 17 febbraio
2022, n. 5190, ord. 29 marzo 2025, n. 8271)
Inoltre che: «L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio (Cass. n. 21465 del 2020). Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019,
6Datapubblicazione 2 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire,
è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati» (cfr. Cass. ord. 21 dicembre 2024, n. 33757).
2.3. – Prima di entrare nel merito della controversia occorre ancora rimarcare che il ricorrente denunciò vari vizi della impugnata decisione, in principale modo che il giudice di primo grado non esaminò alcuni motivi da egli proposti.
A tal proposito questo Collegio non può che richiamare il consolidatissimo principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. Ossia che: «In forza del principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame, nel giudizio di appello l'aspetto rescissorio ha la prevalenza su quello rescindente: ne consegue che, salvo che nei casi previsti dagli artt 353 e 354 cod proc civ, il giudice di appello deve esercitare i suoi poteri di riesame della controversia e non può limitarsi ad annullare la sentenza impugnata, con sentenza meramente rescindente, rimettendo la causa al primo giudice» (cfr. Cass. sent. 6 maggio 1977 n. 1737).
In definitiva lo specifico motivo di annullamento dell'impugnata decisione non può trovare favore.
2.4. – È ora possibile esaminare nel merito i motivi di ricorso proposti dal contribuente.
Orbene con il terzo motivo parte appellante rimproverò la Corte provinciale di non aver considerato essere l'atto impositivo viziato perché basato su una motivazione internamente contraddittoria resa in pregiudizio al suo diritto di difesa. Vale a dire che, secondo la parte, il Comune di Torino sostenne contemporaneamente due tesi incompatibili: la prevalenza dell'annotazione
«fabbricati costruiti per la vendita» riferita solo ad alcuni immobili ed il richiamo a giurisprudenza su casi di totale assenza di dichiarazione MU/ICI.
Tale motivo (proposto al primo punto del ricorso introduttivo come: «Nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o infondatezza e comunque invalidità per violazione e/o errata applicazione degli artt. 7
e 10 Legge n. 212/2000 e 3 Legge n. 241/1990, sia in combinato disposto che in via autonoma» e sul quale la Corte provinciale non pronunciò) non avrebbe comunque potuto avere favore.
Infatti occorre osservare che la contribuente non presentò tutte le dichiarazioni MU con tutti gli elementi richiesti dalla legge per gli anni accertati e quindi contravvenne al disposto del co.
5-bis sopra citato, non avendo chiaramente la norma co. 769 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 efficacia di norma interpretativa, quanto piuttosto di norma innovativa. Questo in quanto: «la disciplina prevista per la dichiarazione (con particolare riguardo all'eliminazione della espressa comminatoria della decadenza dall'esenzione in caso di omissione - in termini: Cass., Sez. 5, 8 maggio
2023, n. 12226; Cass., Sez. 5, 18 ottobre 2023, n. 28931) dall'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall'anno 2020, non può ritenersi applicabile per l'anno 2014, giacché il principio del favor rei vale soltanto per le sanzioni tributarie (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472) e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, considerando anche che si tratta di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (Cass.,
Sez. 5, 16 giugno 2010, n. 14530; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14795)» (cfr. Cass. ord. 21 aprile
2025, n. 10396).
L'errore semmai in cui incorse il Comune, non censurabile d'ufficio da questa Corte avendo questa giurisdizione solo facoltà di scrutinare degli atti impugnati, fu di applicare efficacia retroattiva alla predetta legge del 2019 e di comportarsi di conseguenza. Vale a dire ritenere comunque validamente presentata la dichiarazione MU per un solo anno (anziché per tutti i periodi di imposta) ancorché incompleta e rettificare quindi la base imponibile degli immobili per i quali non fu posta l'annotazione in calce (o ancora meglio indicare il corretto codice di status del singolo bene). E d'altra parte la giurisprudenza invocata dall'Ufficio deve essere letta nel senso che non è l'omessa indicazione di un immobile piuttosto che l'omessa presentazione della dichiarazione a determinare la decadenza, nel quadro dei generali principi che regolano il diritto tributario e l'imposta municipale in parola dovuta immobile per immobile. Per meglio dire il richiamo alla suddetta giurisprudenza non è per nulla in contrasto con quanto accertato dall'Ufficio.
Il motivo di appello quindi non può trovare favore.
2.5. – Strettamente connesso al precedente è il sesto motivo. Ossia che il collegio provinciale non si espresse sulla violazione dell'art. 13 D.L. 201 cit., del D.M. 30 ottobre 2012 e Res. MEF 2/DF/2013 per immobili Indirizzo_1 essendo le dichiarazioni ICI 2008 valide e pertanto non sussistente nessun obbligo MU. Orbene questa Corte non può che osservare come essendo quella in parola una norma agevolativa come detto sopra non può aver rilievo una denuncia presentata per l'anno 2008 quando la norma richiede una specifica dichiarazione. Insegna infatti la Suprema Corte che: «sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2019, n. 32635; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11337; Cass., Sez. 5, 13 maggio 2021, n. 12852; Cass. Sez. 5, 16 gennaio 2023, n. 1121; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2024, n. 15060), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e, altresì, di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire ex art. 13 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati (Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2023, n.
28806)»(cfr. Cass. ord. n. 10396 cit.). Vale a dire che ritiene questo collegio non equipollente la dichiarazione Ici 2008 alla dichiarazione espressamente richiesta dal legislatore. A ciò si aggiunga un elemento di fatto. Ossia che non è per nulla chiaro come un immobile in costruzione nel 2007 fosse ancora in corso di realizzazione o disponbile per la vendita negli anni oggetto di accertamento, quando per comune esperienza la costruzione degli immobili di abitazione richiede molto meno tempo e scopo di una cooperativa edilizia è quello di favorire l'accesso all'abitazione (e non certo di tenere gli immobili sfitti o non assegnati ai soci).
Tale censura di doglianza non può quindi essere accolta.
2.6. – Deve poi essere esaminato l'ulteriore motivo proposto dal contribuente secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe motivato sul rigetto delle violazioni normative dedotte interpretando erroneamente la dichiarazione MU 2013. Ossia essere quella in parola una dichiarazione unica (inviata con un'unica PEC), in cui l'annotazione «fabbricati costruiti per la vendita» inserita all'inizio di ogni gruppo di immobili valesse per tutti gli immobili dichiarati, non solo per quelli di una singola pagina. Inoltre asserì aver il Comune e il giudice provinciale illegittimamente suddiviso questo documento unitario, violando i principi di buona fede e i canoni interpretativi.
Tale critica all'accertamento prima ed alla sentenza però non considera per nulla il carattere reale dell'imposta. Vale a dire come la base imponibili del tributo altro non sia che la somma, in caso di proprietà di più beni, delle singole basi imponibili relativi ad ogni cespite. Cosicché lo status di ogni singolo cespite è indipendente l'uno dall'altro, essendo l'unico elemento comune il soggetto dichiarante che su siffatti cespiti vanta un diritto. Per ancora meglio dire un contribuente ben può essere proprietario al tempo stesso di immobili in costruzioni ed immobili terminati senza che la qualificazione di uno di essi in dichiarazione influenzi l'altro. Per essere ancora più espliciti non era per nulla detto che gli immobili per i quali il contribuente nulla espose in dichiarazione dovessero essere considerati in costruzione (status risultante dalle note a piè di pagina della prima e dell'ultima pagana del modello) e non realizzati essendo suo onere (e non certo eccessivo) per ottenere l'agevolazione indicare «gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica» (cfr. Cass. ord. n. 10396 cit.).
Di singolare perplessità è poi la critica che la dichiarazione fu così compilata «per impossibilità di “forzare” il software». Sia perché il software fu liberamente scelto dal dichiarante (e non imposto dall'ente locale) e poi soprattutto perché la dichiarazione MU fu compilata, stampata, sottoscritta il 25 giugno 2014 dalla legale rappresentante, presumibilmente convertita in file attraverso l'uso di uno
«scanner», e trasmessa per posta elettronica al Comune di Torino. Ben avrebbe potuto infatti il Consorzio far ricorso, per la compilazione del modulo, ad una vetusta (ma in questa ottica affidabile) macchina da scrivere (o addirittura a mano con caratteri leggibili, anche emendando le singole parti non compilate) senza incorrere nel rischio del presunto malfunzionamento del software.
Tale motivo di doglianza non può pertanto trovare favore.
2.7 – Deve poi essere esaminata la critica di violazione del legittimo affidamento. Insegna a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che: «i presupposti, che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne la relativa tutela, possono così individuarsi: 1) un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di “apparente” legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente;
2) la conformazione “in buona fede” (in senso soggettivo) - l'affidamento”, appunto - da parte di quest'ultimo alla situazione giuridica
“apparente”, purché nel contesto di una condotta dello stesso (“buona fede” in senso oggettivo) - anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'amministrazione - connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento
“legittimo”); 3) l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e “rilevanti”, idonee, cioè, a costituire altrettanti “indici” della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti...»
(cfr. Cass., 15 settembre 2022, n. 27242; Cass., 11 maggio 2021, n. 12372; Cass., 14 gennaio 2015, n. 537; Cass., 9 novembre 2011, n. 23309; Cass., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., 10 dicembre 2002,
n. 17576). Inoltre che: «Si è, peraltro, rimarcato (anche) che il mero silenzio, serbato su di una interlocuzione avviata dal Comune (con la richiesta di chiarimenti) nei confronti del contribuente, che aveva sostenuto la non debenza (per esenzione) del tributo, non risulta idoneo a giustificare un legittimo affidamento, non assumendo carattere univoco (così Cass., 15 settembre 2022, n. 27242). E, in più complessivi termini, le Sezioni Unite della Corte hanno osservato (sia pur nel contesto della dichiarazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale) che tra le situazioni tutelabili (ex L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2) “non può farsi rientrare la mera inerzia dell'amministrazione che sia incorsa in decadenza nell'accertare la dichiarazione di prima deduzione dell'elemento pluriennale.
Da questa circostanza il contribuente non può realisticamente trarre alcun convincimento tutelabile circa la correttezza del proprio operato e la legittimità della sua reiterazione nelle dichiarazioni successive;
reiterazione che di certo non potrebbe reputarsi “direttamente conseguente”, e men che meno causalmente determinata, dalla mancata sottoposizione a verifica di una annualità pregressa. Se in via generale deve escludersi che il solo decorso del tempo ed il comportamento meramente passivo dell'amministrazione finanziaria siano suscettibili di produrre nel contribuente un affidamento tutelabile, a maggior ragione questa conclusione si impone nello specifico caso del mancato esercizio della potestà di rettifica» (Cfr. Cass. Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500).
Vale a dire che la tesi del contribuente del silenzio dell'Amministrazione comunale prolungatosi per più tempo non può trovare favore.
2.8. – Deve da ultimo essere affrontata la critica alla impugnata decisione in merito all'applicazione dell'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale sospese, a detta del contribuente, solo i termini di decadenza/prescrizione, non l'accertamento e che pertanto la notifica del 27 febbraio
2024 sarebbe tardiva (essendo la scadenza il 31 dicembre 2023), come da giurisprudenza (CTP
Caserta, CGT Torino ecc.) e prassi MEF/IFEL.
Tale tesi non tiene tuttavia conto del preciso insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui: «Questa Corte ha chiarito che detta normativa va interpretata nel senso che “(...) i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. Cass. n. 960/2025, in termini ribaditi dal decreto n. 1630/2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sulla questione concernente l'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. 18/2020 (vale a dire se applicabile o meno anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi, ma non in scadenza, nell'anno 2020). […] Alla luce di quanto precede, la sospensione per l'attività di accertamento prevista dalla regola generale dell'art. 67 D.L. n. 34/2020 ha determinato - come suol dirsi - “a pioggia” lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (di 85 giorni), con la conseguenza che ai termini di notifica già previsti dall'art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006, in termini ribaditi dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 (cinque anni) devono essere sempre aggiunti 85 giorni (anche se il termine di decadenza non scadeva nell'anno 2020), con un effetto, dunque, “a cascata” che comprende tutte le annualità in cui il termine decadenziale è decorso nella forbice temporale tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020» (cfr. Cass. sent. 23 dicembre 2025, n. 33752).
In altri termini spostandosi in avanti i suddetti termini nessun rimprovero può essere mosso al
Comune e l'impugnata decisione sul punto merita conferma.
2.9. - In definitiva l'appello del Consorzio non può trovare favore e la predetta decisione deve essere confermata.
2.10. - Alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano in euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 1.500,00.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu