Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 170
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza

    La Corte rileva che, sebbene vi sia stata una manchevolezza della segreteria di primo grado nell'invio dell'avviso, il contribuente era comunque a conoscenza o aveva la possibilità di conoscere l'avviso di trattazione, avendo depositato altri atti successivamente alla sua pubblicazione online.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e 10 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990

    La Corte ritiene che la contribuente non abbia presentato tutte le dichiarazioni MU richieste per gli anni accertati, contravvenendo al disposto normativo. La norma del 2019 non ha efficacia retroattiva. L'errore del Comune, se vi è stato, nell'applicare retroattivamente la legge del 2019 e nel considerare valida una dichiarazione incompleta non è censurabile d'ufficio da questa Corte.

  • Rigettato
    Omessa motivazione e violazione normativa per immobili in Indirizzo_1

    La Corte rileva che la norma agevolativa richiede una specifica dichiarazione, e una denuncia ICI del 2008 non è equipollente. Inoltre, non è chiaro come un immobile in costruzione nel 2007 fosse ancora in corso di realizzazione o disponibile per la vendita negli anni oggetto di accertamento.

  • Rigettato
    Errata interpretazione della dichiarazione MU 2013

    La Corte osserva che l'imposta ha carattere reale e la base imponibile è la somma delle singole basi imponibili di ogni cespite, il cui status è indipendente. Era onere del contribuente indicare gli identificativi catastali degli immobili per cui richiedeva l'agevolazione. La critica relativa al malfunzionamento del software non è fondata.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    La Corte richiama la giurisprudenza di Cassazione secondo cui il mero silenzio dell'amministrazione non è idoneo a giustificare un legittimo affidamento, né il decorso del tempo o il comportamento meramente passivo dell'amministrazione sono suscettibili di produrre un affidamento tutelabile.

  • Rigettato
    Tardività della notifica dell'accertamento per l'anno 2018

    La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che la sospensione dei termini di cui all'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si applica anche ai termini di accertamento, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni). Pertanto, la notifica del 27 febbraio 2024 è intervenuta nei termini prorogati.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte conferma la decisione di primo grado che ha rigettato l'appello, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento e, di conseguenza, le sanzioni applicate. Non sono state accolte le doglianze relative alla validità dell'accertamento.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    In conseguenza della soccombenza, l'appellante viene condannata alla rifusione delle spese di lite del grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 170
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 170
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo