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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di RM
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 1212/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to SOLIDORO Parte_1
SIRIO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
Controparte_1
,
[...]
ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dal funzionario DANIELA BRUNO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 30.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29.1.2024, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere attualmente inserita nelle seconde fasce delle GPS di e di aver CP_1
conseguito il titolo di Laurea AFAM oltre 24 CFU, deduceva l'illegittimità dell'operato del convenuto per non avere lo stesso, in spregio alla CP_1
normativa italiana e a quella europea, considerato il possesso congiunto dei suddetti titoli quale valido presupposto per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e domandava di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia CP_1
delle GPS, per la classa di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento”.
Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Il ricorso va respinto, ritenendo questo Giudice di recepire l'orientamento già espresso in fattispecie analoga da codesto Tribunale, in diversa composizione, e con le sentenze in atti, nonché quello espresso dalla locale Corte di appello, che si richiama anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att- c.p.c.
In particolare, con la sentenza n. 738/2022, la Corte di appello di RM , sez. lav., ha affermato “Va infatti data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (v. sent. n. 998/2021 pubbl. il 21/10/2021), non essendo state evidenziate ragioni che inducano ad un ripensamento, dovendosi, dunque, escludere che il possesso di laurea e di 24 CFU possa essere ritenuto titolo abilitante (anche) all'insegnamento, e tanto pur a seguito di quanto disposto dall'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, che ha inserito il titolo in parola tra quelli legittimanti la partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli (cfr. in particolare Corte d'Appello di
Milano, sent. del 27 agosto 2021).
A quelle argomentazioni ci si riporta integralmente, ex art. 118 disp att. c.p.c.: <<giova innanzi tutto richiamare il disposto di cui all'art. 1, c. 110, l. n. 107 2015, a mente del quale
“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal
2 comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
Il D.Lgs. n. 59 del 2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 107 cit., all'art. 5, rubricato “Requisiti di accesso”, prevede che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
3 pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, Controparte_2
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.”
Per accedere al concorso per docente, il candidato deve quindi possedere contemporaneamente il prescritto titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche.
Del tutto distinto e diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.M.
n. 374 del 2017, volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “ l. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente
4 graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016,
D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del n. 249/2010; …”. Controparte_3
Il Regolamento richiamato dal suddetto art. 2 D.M. n. 374, adottato con D.M. n. 131 del 2007, all'art. 5, rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I
Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferitala graduatoria di circolo e di istituto;
III
Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Mentre l'art. 1, comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione
5 funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.>>
Una volta acclarata l'insussistenza di una norma primaria a fondamento della pretesa di parte appellata, non paiono fondate le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento che, ad avviso del primo giudice,
l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe: come già evidenziato da questa Corte,
<<sussistono infatti differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento ed
CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei CFU. Né, ad avviso della Corte sussiste alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale… secondo cui l'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non integrerebbe requisito per lo svolgimento della professione di docente essendo mere procedure amministrative di reclutamento;
in realtà sembra innegabile che la previsione di esperienze didattiche e formative sia stata concepita in funzione formativa e non risulti pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione.
In altri termini, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero di 24
C.F.U. -in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa
(cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), - deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.>> (v. più di recente, in termini, Consiglio di Stato n. 585 del 7.02.2020).
<<nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del
10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse.
6 Dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di “percorsi” rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
Può quindi concludersi che i requisiti per partecipare al concorso debbano essere tenuti distinti dai requisiti per l'accesso alle graduatorie: si tratta di norme che non sono in contrasto tra di loro, essendo volte a disciplinare procedure diverse.
Come condivisibilmente statuito anche dal TAR Roma con la pronuncia n. 7152/2019,
“La partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione atteso che ad essa graduatoria la PA attinge per conferire incarichi di insegnamento;
viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunta e 24
CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso ai concorsi a cattedra, ma altresì superare tali concorsi. E' solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità di insegnare.
Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà non può essere equiparata a quella di un insegnante che è scritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;
docente che è, quindi, ex lege considerato dall' ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente”.>> (nel medesimo senso v. anche TAR Roma n. 1486/2021).
<<né può ritenersi violata la normativa eurounitaria, posto che nel caso di specie non viene in contestazione il diritto ad esercitare professione docente: i docenti possesso della laurea e dei 24 cfu sono esclusi dall'insegnamento, ma vi ammessi, sia pure una diversa posizione rispetto ai dotati dello specifico titolo abilitante”.
Alla luce delle dette argomentazioni, che si ritiene di condividere, il ricorso non può trovare accoglimento.
Alle medesime conclusioni è inoltre pervenuta la Suprema Corte, la quale ha affermato “Ciò palesa come non possa accogliersi la ricostruzione della corte
7 territoriale, che ha affermato l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr., per pertinenti affermazioni di principio in materia, Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre
2022; Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile 2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento).
L'abilitazione, almeno fino all'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del
2022, era ottenuta o superando il concorso pubblico, senza essere assunti perché non collocati in posizione idonea nella graduatoria finale, o dopo un apposito iter educativo, del tutto non comparabile con il semplice possesso di un titolo di studio e di 24 CFU.
Nel periodo dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 l'abilitazione, poi, era collegata al percorso FIT, che iniziava in seguito al superamento del concorso, e, dopo l'entrata in vigore dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, è conseguita al termine di una nuova procedura” (Cassazione civile sez. lav., 15/03/2024, n.7084).
L'esistenza di pronunce di merito di diverso avviso e la novità dell' indirizzo della Suprema Corte da ultimo richiamato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in RM il 03/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
8
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 1212/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to SOLIDORO Parte_1
SIRIO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
Controparte_1
,
[...]
ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dal funzionario DANIELA BRUNO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 30.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 29.1.2024, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere attualmente inserita nelle seconde fasce delle GPS di e di aver CP_1
conseguito il titolo di Laurea AFAM oltre 24 CFU, deduceva l'illegittimità dell'operato del convenuto per non avere lo stesso, in spregio alla CP_1
normativa italiana e a quella europea, considerato il possesso congiunto dei suddetti titoli quale valido presupposto per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e domandava di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia CP_1
delle GPS, per la classa di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere abilitata all'insegnamento”.
Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Il ricorso va respinto, ritenendo questo Giudice di recepire l'orientamento già espresso in fattispecie analoga da codesto Tribunale, in diversa composizione, e con le sentenze in atti, nonché quello espresso dalla locale Corte di appello, che si richiama anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att- c.p.c.
In particolare, con la sentenza n. 738/2022, la Corte di appello di RM , sez. lav., ha affermato “Va infatti data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (v. sent. n. 998/2021 pubbl. il 21/10/2021), non essendo state evidenziate ragioni che inducano ad un ripensamento, dovendosi, dunque, escludere che il possesso di laurea e di 24 CFU possa essere ritenuto titolo abilitante (anche) all'insegnamento, e tanto pur a seguito di quanto disposto dall'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, che ha inserito il titolo in parola tra quelli legittimanti la partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli (cfr. in particolare Corte d'Appello di
Milano, sent. del 27 agosto 2021).
A quelle argomentazioni ci si riporta integralmente, ex art. 118 disp att. c.p.c.: <<giova innanzi tutto richiamare il disposto di cui all'art. 1, c. 110, l. n. 107 2015, a mente del quale
“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal
2 comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
Il D.Lgs. n. 59 del 2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 107 cit., all'art. 5, rubricato “Requisiti di accesso”, prevede che “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
3 pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del , sono, altresì, Controparte_2
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.”
Per accedere al concorso per docente, il candidato deve quindi possedere contemporaneamente il prescritto titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche.
Del tutto distinto e diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.M.
n. 374 del 2017, volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “ l. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente
4 graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016,
D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi l e 1bis, del decreto del n. 249/2010; …”. Controparte_3
Il Regolamento richiamato dal suddetto art. 2 D.M. n. 374, adottato con D.M. n. 131 del 2007, all'art. 5, rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I
Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferitala graduatoria di circolo e di istituto;
III
Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Mentre l'art. 1, comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione
5 funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso.>>
Una volta acclarata l'insussistenza di una norma primaria a fondamento della pretesa di parte appellata, non paiono fondate le argomentazioni circa la irragionevole disparità di trattamento che, ad avviso del primo giudice,
l'interpretazione letterale delle norme comporterebbe: come già evidenziato da questa Corte,
<<sussistono infatti differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento ed
CFU, in quanto i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei CFU. Né, ad avviso della Corte sussiste alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale… secondo cui l'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non integrerebbe requisito per lo svolgimento della professione di docente essendo mere procedure amministrative di reclutamento;
in realtà sembra innegabile che la previsione di esperienze didattiche e formative sia stata concepita in funzione formativa e non risulti pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione.
In altri termini, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero di 24
C.F.U. -in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa
(cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), - deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.>> (v. più di recente, in termini, Consiglio di Stato n. 585 del 7.02.2020).
<<nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del
10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse.
6 Dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di “percorsi” rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
Può quindi concludersi che i requisiti per partecipare al concorso debbano essere tenuti distinti dai requisiti per l'accesso alle graduatorie: si tratta di norme che non sono in contrasto tra di loro, essendo volte a disciplinare procedure diverse.
Come condivisibilmente statuito anche dal TAR Roma con la pronuncia n. 7152/2019,
“La partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione atteso che ad essa graduatoria la PA attinge per conferire incarichi di insegnamento;
viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunta e 24
CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso ai concorsi a cattedra, ma altresì superare tali concorsi. E' solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità di insegnare.
Ragion per cui la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà non può essere equiparata a quella di un insegnante che è scritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica;
docente che è, quindi, ex lege considerato dall' ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente”.>> (nel medesimo senso v. anche TAR Roma n. 1486/2021).
<<né può ritenersi violata la normativa eurounitaria, posto che nel caso di specie non viene in contestazione il diritto ad esercitare professione docente: i docenti possesso della laurea e dei 24 cfu sono esclusi dall'insegnamento, ma vi ammessi, sia pure una diversa posizione rispetto ai dotati dello specifico titolo abilitante”.
Alla luce delle dette argomentazioni, che si ritiene di condividere, il ricorso non può trovare accoglimento.
Alle medesime conclusioni è inoltre pervenuta la Suprema Corte, la quale ha affermato “Ciò palesa come non possa accogliersi la ricostruzione della corte
7 territoriale, che ha affermato l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr., per pertinenti affermazioni di principio in materia, Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre
2022; Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile 2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento).
L'abilitazione, almeno fino all'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del
2022, era ottenuta o superando il concorso pubblico, senza essere assunti perché non collocati in posizione idonea nella graduatoria finale, o dopo un apposito iter educativo, del tutto non comparabile con il semplice possesso di un titolo di studio e di 24 CFU.
Nel periodo dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 l'abilitazione, poi, era collegata al percorso FIT, che iniziava in seguito al superamento del concorso, e, dopo l'entrata in vigore dell'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, è conseguita al termine di una nuova procedura” (Cassazione civile sez. lav., 15/03/2024, n.7084).
L'esistenza di pronunce di merito di diverso avviso e la novità dell' indirizzo della Suprema Corte da ultimo richiamato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in RM il 03/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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