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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 497/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 497/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/10/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 08/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06/03/20215, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 2 di 8 ritenuta dal Collegio la congruità dell'importo dell'assegno divorzile una tantum
riconosciuto dal SI. alla SI.ra ; Parte_1 Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
1 - la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
PESCARA il 02/10/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di PESCARA, nell'anno 1999 atto numero 303 parte II, serie A,
Uff. 1, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 08/05/2025:
2 - relativamente al figlio comune , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, nulla sarà dovuto dal padre a titolo di mantenimento ordinario e straordinario;
3 - relativamente alla SI.ra , il SI. verserà, a titolo di Controparte_1 Pt_1 assegno divorzile una tantum, l'importo complessivo di Euro 15.000,00 che corrisponderà nelle modalità che seguono:
- quanto ad Euro 5.000,00 alla firma del ricorso introduttivo;
- quanto ad Euro 5.000,00 entro la data del 31.07.2025;
- quanto al saldo di Euro 5.000,00 entro e non oltre la data del 31.12.2025;
4 - Il SI. è proprietario esclusivo, dell'immobile appartamento sito Parte_1
in Pescara, alla Via Montanara n. 29, censito al NCEU del Comune di Pescara, al fg.
4, sub. 49, cat. A/2, classe 3, vani 7, interno 16, sesto piano, r.c. Lire 1.960,00 (v. doc, 11),
pagina 3 di 8 4 bis - posto auto interrato, sup. mq. 14, censito al NCEU del Comune di Pescara, al fg. 4, sub. 72, cat. C/6, classe 2, mq. 14, rendita Lire 68.600, stesso indirizzo, immobili (4 e 4 bis) entrambi acquisiti per atto di compravendita Notar
[...]
in data 29.06.2001, reg. in Pescara il 16.07.2001, al n. 3214, Persona_2
trascritto in data 13.07.2001 ai nn. 8276- 5569 (v. doc. 12-13);
5 - sui predetti immobili, il cui prezzo di acquisto veniva concordato, alla stipula del contratto di compravendita in Lire 213.100.000, non grava alcun mutuo, né vincolo, né ipoteche e titoli pregiudizievoli;
6 – il SI. , come sopra meglio specificato, cede la nuda proprietà Parte_1
degli immobili costituenti la casa familiare, al proprio figlio , nato Parte_2
a Pescara il 21.10.2001 e ivi residente, alla Via Montanara n° 29, C.F.
, che accetta, formulando espressa rinuncia all'ipoteca legale. C.F._1
Detto trasferimento di nuda proprietà riguarderà gli immobili sopra menzionati (punti
4 e 4bis) e di seguito meglio specificati:
-Immobile sito in Pescara, alla Via Montanara n. 29, consistente in un appartamento facente parte di un edificio condominiale (già via da Den. n.364) ubicato al piano sesto, distinto con il numero interno 16, scala sud, di vani 4 ed accessori, confinante con vano scala ed appartamento di proprietà e , Persona_3 Controparte_2
con annesso locale al piano sottotetto, distinto con il n. 4 della scala sud, confinante con corridoio condominiale della scala B, da cui ha l'accesso, con locale n. 3 di proprietà e locale n. 5 di proprietà ; Detta proprietà Persona_4 Parte_3
immobiliare risulta così censita al NCEU del Comune di Pescara: fg. 4, mappale n.
382, sub. 49, categoria A/2, classe 3, vani 7, rcl Lire 1.960.000;
Il tutto pervenuto per atto di compravendita Notar in data Persona_2
29.06.2001, reg. in Pescara il 16.07.2001, al n. 3214, trascritto in data 13.07.2001 ai nn. 8276-5569;
pagina 4 di 8 - Posto macchina al piano interrato del medesimo fabbricato, della superficie di circa mq. 14, confinante con area di manovra, con aventi causa da e Persona_5
con terrapieno, salvo se altri;
Detta unità immobiliare risulta così censita al NCEU del Comune di Pescara al fg. 4, mappale n. 382, sub 72, categoria C/6, classe 2, metri quadri 14, rcl Lire 68.600;
7 - La certificazione energetica dell'appartamento (APE) allegata è stata rilasciata in data 11.12.24 ed indica la classe energetica “D” (v. doc. 14).
8 - Il SI. cede alla SI.ra , che accetta, il diritto di Parte_1 Controparte_1
usufrutto sugli stessi beni immobili, con tutti i diritti di Legge, formulando espressa rinuncia all'ipoteca legale;
9 - Il SI. esprime manifestazione di volontà, ex art. 1376 C.C., di Parte_1
procedere al trasferimento delle quote di nuda proprietà degli immobili descritti al punto 6 del predetto atto in capo al figlio , nonché all'accettazione Parte_2
da parte della SI.ra al diritto di usufrutto esclusivo degli immobili Controparte_1 di cui al punto 6, formulando espressa rinuncia all'ipoteca legale.
10 - Tale trasferimento di nuda proprietà ed attribuzione di usufrutto, ha una causa conciliativa per la definizione del contenzioso in essere tra le parti e viene ritenuto indispensabile ai fini della risoluzione del rapporto coniugale con riguardo agli interessi e la tutela del figlio comune, nonché a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorrenti tra le parti.
Alla luce della sentenza n. 21.761 dell'11.05.2021 della Cassazione S.U. il suddetto trasferimento di proprietà a favore del figlio e cessione di Parte_2
usufrutto a favore della è formalizzato con atto contenuto nel Controparte_1
verbale di accordo di divorzio congiunto.
11 - Il cedente, dichiara altresì, ai sensi dell'art. 19 co 14 DL 78/2010 convertito con legge 122/2010, che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, sopra indicati, sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra descritti e dichiara che pagina 5 di 8 le intestazioni catastali delle unità immobiliari in oggetto sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
12 - La parte cedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
28.12.2000 N° 445/2000 per le dichiarazioni mendaci per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21, secondo comma e 47 del predetto DPR n. 445/2000 che: le unità immobiliari di cui al punto 6 sono state realizzate in forza delle concessioni edilizie n° 0041/81 del
07.02.81, variante n. 0310/81 del 08.10.81, variante n° 0496/84 del 28.12.84 e n°
743/89 del 07.11.89, nonché dichiarato agibile con provvedimento del Comune di
Pescara del 14.01.1993 n. 54413/3 Urb. 3710 e che non sono state apportate alle unità immobiliari oggetto di trasferimento modifiche, opere abusive, variazioni essenziali o mutamento dello stato d'uso;
13 - Il SI. , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Parte_1
DPR 28.12.2000 N° 445/2000 per le dichiarazioni mendaci per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
21, secondo comma e 47 del predetto DPR n. 445/2000 che: le unità immobiliari di cui al punto 6, sono state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967;
14 - I coniugi hanno contratto matrimonio in data 02 Ottobre 1999 in Pescara ed hanno optato, sin da allora, per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
15 - Le predette cessioni avvengono a corpo, con tutti i diritti inerenti, accessori ed accessioni, pertinenze e dipendenze, annessi e connessi, nulla escluso, servitù attive a passive esistenti, con tutti i diritti di legge.
16 - Il cedente dichiara che sugli immobili sopra descritti, di cui al punto 6, non vi sono garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti, privilegi anche fiscali e trascrizioni pregiudizievoli in genere ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà e che gli importi di compravendita, sono stati interamente corrisposti.
pagina 6 di 8 17 - I SI.ri e , con la cessione di nuda proprietà Parte_1 Controparte_1
sopra descritta e la cessione del diritto di usufrutto, si obbligano in solido tra loro, a curare la trascrizione e voltura della sentenza di divorzio ai fini del trasferimento del diritto di nuda proprietà in capo al figlio comune e del diritto di Parte_2
usufrutto a favore della medesima sugli immobili di cui al punto 6) Controparte_1
come sopra individuati, presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
18 - le parti dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
19 - diritti ed oneri relativi al diritto di nuda proprietà di quanto trasferito CP_3
passano a favore e a carico del SI. con la pronuncia di divorzio Parte_2
delle parti da parte del Tribunale, e da pari data la SI.ra verrà Controparte_1
immessa nel pieno possesso delle proprietà sulle quali sono concessi il diritto di usufrutto con vantaggi, diritti ed oneri relativi al diritto costituito;
20 - Le attribuzioni patrimoniali concordate sono esenti da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art.19 della Legge n.74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999.
21 - Le parti dichiarano che il valore degli immobili di cui al punto 6 del presente atto è pari ad Euro 150.000,00 circa per quanto concerne l'appartamento ed Euro
15.000,00, per quanto riguarda il posto macchina interrato;
22 - Ai fini del trattamento tributario per il trasferimento delle unità immobiliari di cui al presente atto, si invocano quindi le esenzioni di cui all'art.19 della Legge
n.74/1987 e successive modifiche ed integrazioni.
23 - le spese legali e ogni altra spesa inerente il presente procedimento sono a carico del SI. . Parte_1
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 497/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/10/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 08/05/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva
all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso
introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio
letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c.,
visto il ricorso congiunto dei coniugi,
letto il parere favorevole del P.M.,
ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06/03/20215, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pagina 2 di 8 ritenuta dal Collegio la congruità dell'importo dell'assegno divorzile una tantum
riconosciuto dal SI. alla SI.ra ; Parte_1 Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA
1 - la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
PESCARA il 02/10/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di PESCARA, nell'anno 1999 atto numero 303 parte II, serie A,
Uff. 1, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 08/05/2025:
2 - relativamente al figlio comune , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, nulla sarà dovuto dal padre a titolo di mantenimento ordinario e straordinario;
3 - relativamente alla SI.ra , il SI. verserà, a titolo di Controparte_1 Pt_1 assegno divorzile una tantum, l'importo complessivo di Euro 15.000,00 che corrisponderà nelle modalità che seguono:
- quanto ad Euro 5.000,00 alla firma del ricorso introduttivo;
- quanto ad Euro 5.000,00 entro la data del 31.07.2025;
- quanto al saldo di Euro 5.000,00 entro e non oltre la data del 31.12.2025;
4 - Il SI. è proprietario esclusivo, dell'immobile appartamento sito Parte_1
in Pescara, alla Via Montanara n. 29, censito al NCEU del Comune di Pescara, al fg.
4, sub. 49, cat. A/2, classe 3, vani 7, interno 16, sesto piano, r.c. Lire 1.960,00 (v. doc, 11),
pagina 3 di 8 4 bis - posto auto interrato, sup. mq. 14, censito al NCEU del Comune di Pescara, al fg. 4, sub. 72, cat. C/6, classe 2, mq. 14, rendita Lire 68.600, stesso indirizzo, immobili (4 e 4 bis) entrambi acquisiti per atto di compravendita Notar
[...]
in data 29.06.2001, reg. in Pescara il 16.07.2001, al n. 3214, Persona_2
trascritto in data 13.07.2001 ai nn. 8276- 5569 (v. doc. 12-13);
5 - sui predetti immobili, il cui prezzo di acquisto veniva concordato, alla stipula del contratto di compravendita in Lire 213.100.000, non grava alcun mutuo, né vincolo, né ipoteche e titoli pregiudizievoli;
6 – il SI. , come sopra meglio specificato, cede la nuda proprietà Parte_1
degli immobili costituenti la casa familiare, al proprio figlio , nato Parte_2
a Pescara il 21.10.2001 e ivi residente, alla Via Montanara n° 29, C.F.
, che accetta, formulando espressa rinuncia all'ipoteca legale. C.F._1
Detto trasferimento di nuda proprietà riguarderà gli immobili sopra menzionati (punti
4 e 4bis) e di seguito meglio specificati:
-Immobile sito in Pescara, alla Via Montanara n. 29, consistente in un appartamento facente parte di un edificio condominiale (già via da Den. n.364) ubicato al piano sesto, distinto con il numero interno 16, scala sud, di vani 4 ed accessori, confinante con vano scala ed appartamento di proprietà e , Persona_3 Controparte_2
con annesso locale al piano sottotetto, distinto con il n. 4 della scala sud, confinante con corridoio condominiale della scala B, da cui ha l'accesso, con locale n. 3 di proprietà e locale n. 5 di proprietà ; Detta proprietà Persona_4 Parte_3
immobiliare risulta così censita al NCEU del Comune di Pescara: fg. 4, mappale n.
382, sub. 49, categoria A/2, classe 3, vani 7, rcl Lire 1.960.000;
Il tutto pervenuto per atto di compravendita Notar in data Persona_2
29.06.2001, reg. in Pescara il 16.07.2001, al n. 3214, trascritto in data 13.07.2001 ai nn. 8276-5569;
pagina 4 di 8 - Posto macchina al piano interrato del medesimo fabbricato, della superficie di circa mq. 14, confinante con area di manovra, con aventi causa da e Persona_5
con terrapieno, salvo se altri;
Detta unità immobiliare risulta così censita al NCEU del Comune di Pescara al fg. 4, mappale n. 382, sub 72, categoria C/6, classe 2, metri quadri 14, rcl Lire 68.600;
7 - La certificazione energetica dell'appartamento (APE) allegata è stata rilasciata in data 11.12.24 ed indica la classe energetica “D” (v. doc. 14).
8 - Il SI. cede alla SI.ra , che accetta, il diritto di Parte_1 Controparte_1
usufrutto sugli stessi beni immobili, con tutti i diritti di Legge, formulando espressa rinuncia all'ipoteca legale;
9 - Il SI. esprime manifestazione di volontà, ex art. 1376 C.C., di Parte_1
procedere al trasferimento delle quote di nuda proprietà degli immobili descritti al punto 6 del predetto atto in capo al figlio , nonché all'accettazione Parte_2
da parte della SI.ra al diritto di usufrutto esclusivo degli immobili Controparte_1 di cui al punto 6, formulando espressa rinuncia all'ipoteca legale.
10 - Tale trasferimento di nuda proprietà ed attribuzione di usufrutto, ha una causa conciliativa per la definizione del contenzioso in essere tra le parti e viene ritenuto indispensabile ai fini della risoluzione del rapporto coniugale con riguardo agli interessi e la tutela del figlio comune, nonché a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorrenti tra le parti.
Alla luce della sentenza n. 21.761 dell'11.05.2021 della Cassazione S.U. il suddetto trasferimento di proprietà a favore del figlio e cessione di Parte_2
usufrutto a favore della è formalizzato con atto contenuto nel Controparte_1
verbale di accordo di divorzio congiunto.
11 - Il cedente, dichiara altresì, ai sensi dell'art. 19 co 14 DL 78/2010 convertito con legge 122/2010, che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, sopra indicati, sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra descritti e dichiara che pagina 5 di 8 le intestazioni catastali delle unità immobiliari in oggetto sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
12 - La parte cedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
28.12.2000 N° 445/2000 per le dichiarazioni mendaci per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21, secondo comma e 47 del predetto DPR n. 445/2000 che: le unità immobiliari di cui al punto 6 sono state realizzate in forza delle concessioni edilizie n° 0041/81 del
07.02.81, variante n. 0310/81 del 08.10.81, variante n° 0496/84 del 28.12.84 e n°
743/89 del 07.11.89, nonché dichiarato agibile con provvedimento del Comune di
Pescara del 14.01.1993 n. 54413/3 Urb. 3710 e che non sono state apportate alle unità immobiliari oggetto di trasferimento modifiche, opere abusive, variazioni essenziali o mutamento dello stato d'uso;
13 - Il SI. , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Parte_1
DPR 28.12.2000 N° 445/2000 per le dichiarazioni mendaci per la formazione e per l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
21, secondo comma e 47 del predetto DPR n. 445/2000 che: le unità immobiliari di cui al punto 6, sono state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967;
14 - I coniugi hanno contratto matrimonio in data 02 Ottobre 1999 in Pescara ed hanno optato, sin da allora, per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
15 - Le predette cessioni avvengono a corpo, con tutti i diritti inerenti, accessori ed accessioni, pertinenze e dipendenze, annessi e connessi, nulla escluso, servitù attive a passive esistenti, con tutti i diritti di legge.
16 - Il cedente dichiara che sugli immobili sopra descritti, di cui al punto 6, non vi sono garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti, privilegi anche fiscali e trascrizioni pregiudizievoli in genere ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà e che gli importi di compravendita, sono stati interamente corrisposti.
pagina 6 di 8 17 - I SI.ri e , con la cessione di nuda proprietà Parte_1 Controparte_1
sopra descritta e la cessione del diritto di usufrutto, si obbligano in solido tra loro, a curare la trascrizione e voltura della sentenza di divorzio ai fini del trasferimento del diritto di nuda proprietà in capo al figlio comune e del diritto di Parte_2
usufrutto a favore della medesima sugli immobili di cui al punto 6) Controparte_1
come sopra individuati, presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
18 - le parti dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
19 - diritti ed oneri relativi al diritto di nuda proprietà di quanto trasferito CP_3
passano a favore e a carico del SI. con la pronuncia di divorzio Parte_2
delle parti da parte del Tribunale, e da pari data la SI.ra verrà Controparte_1
immessa nel pieno possesso delle proprietà sulle quali sono concessi il diritto di usufrutto con vantaggi, diritti ed oneri relativi al diritto costituito;
20 - Le attribuzioni patrimoniali concordate sono esenti da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'art.19 della Legge n.74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999.
21 - Le parti dichiarano che il valore degli immobili di cui al punto 6 del presente atto è pari ad Euro 150.000,00 circa per quanto concerne l'appartamento ed Euro
15.000,00, per quanto riguarda il posto macchina interrato;
22 - Ai fini del trattamento tributario per il trasferimento delle unità immobiliari di cui al presente atto, si invocano quindi le esenzioni di cui all'art.19 della Legge
n.74/1987 e successive modifiche ed integrazioni.
23 - le spese legali e ogni altra spesa inerente il presente procedimento sono a carico del SI. . Parte_1
pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 8 di 8