Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 536
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento n. 39310009/2021 sia stato ritualmente notificato in data 2 marzo 2022. Pertanto, i motivi di ricorso relativi a vizi della pretesa sussistenti al momento della notifica dell'accertamento sono stati ritenuti inammissibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del Dlgs 546/92, in quanto dovevano essere sollevati con l'impugnazione del predetto avviso. È stata invece ritenuta insussistente la prescrizione successiva alla notifica dell'accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto insussistente la prescrizione successiva alla notifica dell'accertamento, essendo stata la cartella impugnata notificata nel triennio da tale notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che per l'annualità 2021 la pretesa potesse essere richiesta fino al 31 dicembre 2024, pertanto non si è verificata alcuna prescrizione.

  • Accolto
    Legittimità dell'iscrizione a ruolo senza previa contestazione

    La Corte ha ritenuto che l'iscrizione a ruolo per l'annualità 2021 sia stata effettuata ai sensi della legge Reg. Cal. N. 56/2023, art. 6, il quale consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 536
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 536
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo