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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SE NG AN, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020935658000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020935658000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1
, nata a [...] il Data di nascita_1 residente in [...], (C. F.: CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Indirizzo_2, impugnava la cartella di pagamento n. 03420240020935658/00, relativa a tasse automobilistica – Ruolo n.2024/002417 annualità 2019; Ruolo n.
2024/002424 annualità 2021, per un valore complessivo pari ad € 1.487,31.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e per il resto la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata lo Studio del medesimo, sito in Indirizzo_4, Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente Dott. Nominativo_2, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui appresso;
la cartella in questione, per come risulta dalla sua lettura,
è stata emessa per la tassa auto 2019 sulla scorta dell'avviso di accertamento n. 39310009/2021, mentre per la tassa 2021 la stessa è stata richiesta con la sua diretta iscrizione a ruolo;
dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento n. 39310009/2021 è stato ritualmente notificato il 2 marzo 2022, a mezzo posta con consegna a mani della destinataria.
Per l'anno 2021 l'iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi della legge Reg Cal. N. 56/2023,il quale all'art. 6 dispone: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Ciò posto, occorre rilevare:
1) In relazione all'annualità 2019: stante la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento, tutti i motivi di ricorso relativi a vizi della pretesa sussistenti al momento di tale notifica, compresa la sua prescrizione, devono in questa sede ritenersi inammissibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
19 e 21 del Dlgs 546/92, applicabile ratione temporis, perché sollevabili solo con l'impugnazione del predetto avviso di accertamento;
deve, invece, ritenersi l'insussistenza della prescrizione successiva alla notifica dell'accertamento , essendo stata la cartella impugnata notificata nel triennio da tale notifica;
2) Per l'annualità 2021 la pretesa poteva essere richiesta fino al 31 dicembre 2024, dunque, anche in questo caso non si è verificata alcuna prescrizione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità delle questioni affrontate
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dott.Angelo NT Genise
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SE NG AN, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020935658000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020935658000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1
, nata a [...] il Data di nascita_1 residente in [...], (C. F.: CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Indirizzo_2, impugnava la cartella di pagamento n. 03420240020935658/00, relativa a tasse automobilistica – Ruolo n.2024/002417 annualità 2019; Ruolo n.
2024/002424 annualità 2021, per un valore complessivo pari ad € 1.487,31.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e per il resto la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata lo Studio del medesimo, sito in Indirizzo_4, Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente Dott. Nominativo_2, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui appresso;
la cartella in questione, per come risulta dalla sua lettura,
è stata emessa per la tassa auto 2019 sulla scorta dell'avviso di accertamento n. 39310009/2021, mentre per la tassa 2021 la stessa è stata richiesta con la sua diretta iscrizione a ruolo;
dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento n. 39310009/2021 è stato ritualmente notificato il 2 marzo 2022, a mezzo posta con consegna a mani della destinataria.
Per l'anno 2021 l'iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi della legge Reg Cal. N. 56/2023,il quale all'art. 6 dispone: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Ciò posto, occorre rilevare:
1) In relazione all'annualità 2019: stante la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento, tutti i motivi di ricorso relativi a vizi della pretesa sussistenti al momento di tale notifica, compresa la sua prescrizione, devono in questa sede ritenersi inammissibili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
19 e 21 del Dlgs 546/92, applicabile ratione temporis, perché sollevabili solo con l'impugnazione del predetto avviso di accertamento;
deve, invece, ritenersi l'insussistenza della prescrizione successiva alla notifica dell'accertamento , essendo stata la cartella impugnata notificata nel triennio da tale notifica;
2) Per l'annualità 2021 la pretesa poteva essere richiesta fino al 31 dicembre 2024, dunque, anche in questo caso non si è verificata alcuna prescrizione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità delle questioni affrontate
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dott.Angelo NT Genise