Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2667/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel.
Avv. Daniela Gesmundo Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2667/2022, decisa all'udienza del 4 giugno 2025 avente ad
OGGETTO: Comodato di immobile urbano
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 PA
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Luigi La Bella (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._3 in Orta di Atella alla Via S. Donato n.41.
PEC: Email_1
APPELLANTI
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso P_ C.F._4 dall'Avv. Caserini Angelo (C.F.: ) presso il cui Studio Legale in C.F._5
Orta di Atella (Ce) alla Via Chiesa n. 3 elegge domicilio.
PEC: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Parte appellata: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1703/2022 il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così ha provveduto: a) ha accolto la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, ha condannato e al rilascio immediato, in favore del PA Parte_1 ricorrente, dell'immobile sito in Orta di Atella alla Via Toscanini n. 20, foglio 11, particella
348 sub 11; b) ha condannato e , in solido tra loro, al PA Parte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 2738,00 per compensi ed € 290,00 per spese (comprese quelle di mediazione), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 9.5.2022, con ricorso depositato in data 16 giugno 2022 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data
29 giugno 2022, e hanno proposto appello, deducendo a Parte_1 PA sostegno tre motivi
2.1 Con il primo motivo di appello, la parte appellante ha osservato che vi sarebbe un errore di diritto, nonché un difetto di motivazione nella sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la stipula di un contratto di comodato tra e P_
, dante causa delle appellanti. Quest'ultime hanno, difatti, Persona_1 sostenuto che la formazione del contratto non sia stata dimostrata adeguatamente, fondandosi solo su una missiva unilaterale e su una testimonianza contraddittoria, senza considerare altre prove e circostanze.
2.2 Con il secondo motivo di gravame le appellanti si sono lamentate del fatto che il primo giudice, in accoglimento della domanda di risoluzione del comodato ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., ha qualificato la detenzione delle convenute come "occupazione sine titulo" e le ha condannate al rilascio immediato dell'immobile. Tale decisione è ritenuta contraddittoria e viziata, poiché il procedimento è stato incardinato come risoluzione di comodato, ma la pronuncia finale sembra riferirsi a un'occupazione senza titolo, creando incoerenza tra il rito adottato e la motivazione della sentenza.
2.3 Infine, e hanno impugnato la sentenza nella Parte_1 PA parte in cui non è stata accolta l'eccezione di usucapione sollevata dalle convenute. Esse hanno sostenuto che il possesso dell'immobile da parte di e dei Persona_1 suoi aventi causa è stato esercitato in modo continuativo e indisturbato per oltre vent'anni, configurando così i requisiti per l'usucapione. Il giudice di primo grado ha, dunque, erroneamente ritenuto che il rapporto fosse basato su un contratto di comodato, ignorando prove documentali e testimonianze che dimostrano il possesso ultraventennale e la natura del possesso "uti dominus".
3. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. P_
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con ricorso depositato in data 16 giugno 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 23 maggio 2022.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Pt_1
e non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
[...] PA
6. Con la prima doglianza, le appellanti hanno impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui, al capoverso 8, afferma: “Risulta provata dall'istruttoria la stipula di un contratto di comodato gratuito tra e (deceduto il 7/8/2016), come P_ Persona_1 riferito dal teste all'udienza del 23/9/2021. Dall'istruttoria è emerso che Testimone_1 [...]
a seguito del comodato occupava i locali prima per impiantarvi una fabbrica e, poi, fallita Persona_1
l'attività, per abitarvi unitamente alla seconda moglie e alla FI ”, PA CP_2 nonché, al capoverso 11, “Applicando il su esposto principio giurisprudenziale al caso in esame, può concludersi, che l'attore abbia adeguatamente assolto il proprio onere probatorio, provando il contratto di comodato e producendo la missiva con cui veniva richiesta la restituzione”.
Ed invero, a parere dell'appellante, la formazione del contratto di comodato non è stata dimostrata. Secondo e il Giudice di prime cure ha Parte_1 PA erroneamente ritenuto sufficiente per l'accertamento della sussistenza di un contratto di comodato la dichiarazione unilaterale espressa mediante il semplice invio di una missiva
(priva di riscontro) con la quale il sollecitava il rilascio dell'immobile e P_
l'affermazione (a suo dire, contraddittoria) di un solo teste.
Le appellanti hanno evidenziato, altresì, che non sono state tenute in dovuta considerazione tutte le altre deposizioni dei testi di segno contrario, né è stato approfondito in virtù di quale conoscenza specifica il teste alludesse al Testimone_1 comodato e se si trattasse soltanto di una sua personale “opinione”.
Le stesse si sono lamentate, inoltre, del fatto che non è stata approfondita la genesi della situazione possessoria di fatto che il ricorrente riconduce a suo piacimento ad un comodato, essendo stata tralasciata ogni valutazione circa la originaria proprietà comune e la formazione delle quote in capo ai quattro fratelli.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
6.1. Ed invero, occorre dare atto che, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, e hanno allegato una diversa relazione di fatto con Parte_1 PA
l'immobile sito in via Toscanini n. 20 in Orta di Atella, per cui è causa, rispetto a quella dedotta dall'appellato e recepita nella sentenza di prime cure.
In particolare, le appellanti hanno dedotto che non sarebbe mai sorto alcun rapporto di comodato con riferimento all'immobile in parola tra l'appellato P_ ed il dante causa delle appellanti, nonché germano del predetto, , Persona_1 in quanto l'immobile in questione sarebbe stato per un mero errore, verificatosi in sede di attribuzione delle quote formate a seguito della divisione del locale al piano terra, attribuito a . P_
Le appellanti, a riprova di quanto affermato, hanno rappresentato che, in occasione della divisione del 15.6.1988, sarebbe stata disposta la divisione del locale al piano terra tra i quattro proprietari in due quote, delle quali una era stata attribuita congiuntamente a
(genitrice di e ) e e Controparte_3 P_ Persona_1 Persona_2
l'altra congiuntamente a e;
che, successivamente, con altro P_ Testimone_1 atto di scioglimento della comunione del 26.07.2013, si sarebbe proceduto all'ulteriore scomposizione delle due quote;
che avrebbe sempre posseduto la Persona_1 quota a lui attribuita consensualmente, benché nei documenti e negli atti questa quota risultasse invece intestata al TE ed, alla stessa stregua, avrebbe P_ P_ sempre occupato la sua vera quota immobiliare che, invece, risultava intestata prima a e poi al TE . Controparte_3 Persona_1
In altri termini, secondo le appellanti, i RM e Persona_1 P_
avrebbero sempre posseduto le rispettive porzioni immobiliare consensualmente e
[...] pacificamente in forma invertita rispetto a come era descritto nel rogito: la quota realmente di risultava intestata a e viceversa, sicché l'esatta Persona_1 P_ assegnazione delle porzioni immobiliari sarebbe quella conforme alla situazione di fatto.
e hanno, poi, evidenziato che tali allegazioni Parte_1 PA troverebbero conferma nelle seguenti circostanze, trascurate dal giudice di prime cure.
In data 28.2.2012 i RM , , e Persona_1 Tes_1 Per_2 P_ hanno presentato al Comune di Orta di Atella l'integrazione della domanda di sanatoria edilizia richiesta in data 30.4.1986 (Prot. 3792-3793-3794-3795), producendo le planimetrie dello stato dell'immobile e, nella planimetria prodotta agli atti, sottoscritta anche da , le quote venivano individuate così come appartenevano di fatto. P_
Infatti, la porzione immobiliare a confine con quella di , oggetto Testimone_1 della presente causa, era quella contrassegnata così come quella adiacente a Persona_1 quella di era contrassegnata . Ossia erano individuate così Persona_2 P_ come effettivamente era stato stabilito fra i fratelli condividenti e com'erano possedute realmente e da sempre.
sarebbe sempre stato consapevole che la sua porzione era quella P_ effettivamente posseduta, benchè intestata al TE , tant'è che nel corso Persona_1 degli anni ne aveva goduto liberamente e provveduto pure a trasformarla aprendo un varco nel vano scale. Nel contempo aveva consentito pure al germano di Persona_1 realizzare nel vano terraneo la suddivisione in tramezzature ed il completamento delle opere interne senza nulla eccepire.
Le appellanti hanno precisato che, all'errore posto in essere in sede di scioglimento della comunione, si sarebbe dovuto rimediare con la stipula di un atto di rettifica così da rispettare l'originaria ed effettiva volontà dei condividenti e confermare il possesso in essere da parte di ciascuno dei fratelli.
Hanno, dunque, dedotto che il possesso della porzione immobiliare da parte delle convenute è stato ricondotto dal ricorrente capziosamente alla figura del comodato. Tale comodato sarebbe stato stipulato verbalmente con e ad oggi Persona_1 andava ricondotto agli eredi. Ma l'immobile in oggetto non è mai stato concesso in uso da a . Quest'ultimo l'aveva sempre posseduto sin da P_ Persona_1 prima della divisione del 1988 uti dominus e quindi ancor prima che quella porzione di immobile con la divisione venisse (erroneamente) attribuita a . P_
6.2. Ciò posto, con riferimento al presente motivo di appello, la Corte osserva che, nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure, pur essendo pervenuto ad una statuizione condivisibile quanto al merito per le ragioni che verranno di seguito illustrate, non ha, tuttavia, esaminato tali aspetti evidenziati dalle appellanti, essendosi limitato ad affermare la fondatezza della domanda formulata da , essendo risultata la P_ prova dell'esistenza di un contratto di comodato tra e P_ Persona_1
sulla scorta della deposizione resa dal teste all'udienza del
[...] Testimone_1
23.9.2021. Ragion per cui occorre integrare la decisione impugnata, formulando le ulteriori precisazioni in ordine alla motivazione che seguono.
6.3. A tal fine, giova premettere che la prova del possesso è prova dell'esercizio del potere sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o altro diritto reale. Tale prova, secondo la regola generale, incombe su chi vuoi farne valere gli effetti (art. 2697, comma 1, c.c.): si applica, dunque, la disciplina generale delle prove, integrata da alcune specifiche regole di presunzione.
La prima regola specifica sancisce la presunzione del possesso in capo a chi esercita il potere di fatto sulla cosa. La presunzione può essere vinta mediante la prova che il presunto possessore ha iniziato a disporre della cosa in nome altrui, ossia quale mero detentore (art. 1141, comma 1, c.c.). La presunzione legale di possesso può essere vinta dalla prova che colui che esercita il potere di fatto «ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione» (art. 1141, comma 1, c.c.): la relazione con la cosa si è instaurata per effetto di un atto inidoneo per sua natura a determinare nell'accipiens l'animus possidendi.
Ciò posto, con riferimento alla prova di una detenzione in ordine all'immobile per cui è causa incombente sull'appellato, si evidenzia che , dopo aver premesso P_ di essere proprietario, a seguito di atto di divisione per Notar del 15/6/1988 di Per_3 un complesso di immobili in Orta di Atella, nello stabile condominiale sito alla Via
Toscanini n. 20, composto da un appartamento al primo piano, una mansarda e la metà di un locale al piano terra, ha rappresentato che tale locale al piano terra, dopo l'atto di divisione del 1988, è stato assegnato indiviso per metà al ricorrente e per metà al TE
e, successivamente, è stato diviso tra gli stessi, prima materialmente con Testimone_1 la realizzazione di un muro divisorio e poi con atto di divisione per Notar del Per_3
2/5/2013 registrato in Caserta il 3/5/2013 al n. 3585 e trascritto in il 3/5/2013 al CP_4 n. 15281 e che, pertanto, in forza dell'atto di divisione, all'appellato è stato assegnato il laboratorio al piano terra di 63 mq, confinante con Via Toscanini, Via Migliaccio, particella 345 e il locale attribuito a , identificato al N.C.E.U. al foglio 11, Testimone_1
p.lla 348, sub 11, piano T, Categoria C/3, classe 1, di mq 63.
ha, poi, aggiunto che il terraneo a lui assegnato (particella 348 sub P_
11) è stato dallo stesso concesso a titolo di comodato, senza previsione della relativa durata, al TE , in virtù di accordo verbale, per realizzarvi una Persona_1 fabbrica di confezioni e che, cessata l'attività, aveva utilizzato Persona_1
l'immobile come abitazione unitamente alla seconda moglie ed alla FI PA
. Parte_1
A riprova dei suoi assunti, ha allegato agli atti missiva del 20.11.2018, P_ inviata alle appellanti, alla quale quest'ultime non hanno dato riscontro, nonché ha articolato prova testimoniale, ammessa ed espletata nel corso del procedimento di primo grado.
Ebbene, dalle deposizioni rese dai testi escussi è risultato che l'immobile per cui è causa è stato nella disponibilità a titolo gratuito di su concessione Persona_1 dei suoi familiari e, dunque anche di , in un primo momento per impiantarvi P_ una fabbrica di confezioni e, successivamente, come abitazione unitamente alla seconda moglie ed alla FI della coppia, , sicché può affermarsi PA Parte_1
l'esistenza nell'ambito familiare di un contratto di comodato precario ex art. 1810 c.c. conclusosi verbalmente.
Tanto è stato riferito dal teste , germano della parte appellata e del Persona_2 dante causa delle appellanti, il quale ha testualmente dichiarato: “…Mio TE PE aveva una fabbrica di confezioni nei locali terranei del nostro palazzo (4 locali di circa 50 mt) per 2 o tre anni. Questi locali erano di e (2 locali) e gli altri 2 erano di P_ Testimone_1 CP_3
e mio. Utilizzava questi immobili a titolo gratuito. Adr: Mio TE aveva
[...] PE smantellato la fabbrica 6 o 7 anni prima di morire e aveva liberato i locali. Si era tenuto un unico locale, quello di proprietà di , e lo utilizzava tipo deposito e poi è stato chiuso 4 o cinque anni P_ fa…La seconda moglie abita nel locale di prima utilizzato come PA P_ deposito da Abita lì da una decina di anni con la FI . Adr: Abita ancora PE Parte_1 lì” (cfr. verbale dell'11.3.2021 del primo grado). Le medesime circostanze sono state riferite dal teste , del pari germano della parte appellata e del dante causa Testimone_1 delle appellanti, il quale ha riferito altresì dell'esistenza di un comodato verbale tra P_
e : “Mio TE aveva una fabbrica di confezioni nei locali terranei
[...] Persona_1 PE del nostro palazzo e nel cantinato per 3 o 4 anni (tra l'85 e il 90). Poi è andato fuori ed è ritornato ha riaperto la fabbrica, poi l'ha richiusa e poi l'ha riaperta la compagna. Erano due locali da 120 e 120 mq, poi divisi e tutto il cantinato. Questi locali erano un blocco di e e un P_ Testimone_1 altro blocco di e Utilizzava questi immobili a titolo gratuito, con l'obbligo di Persona_1 Persona_2 farci dei lavori di completamento. Fece questi lavori e pagò anche lui il condono. Adr: I locali li ha tenuti tutti fino al 1990. I locali li ha lasciati e lasciò dei mobili in un unico locale, dove c'è adesso la compagna.
Il locale è di .Adr: La seconda moglie abita nel locale di Persona_4 PA P_ da circa 18, 19 anni. Abita lì con la FI . Adr: Abita ancora lì. Adr: Dopo Parte_1 PE
l'immobile è stato occupato dalla seconda moglie…Adr: Il comodato era stato verbale. Adr:
[...] P_ ha detto più volte alle signore di andarsene” (cfr. verbale del 23.9.2021 del primo grado).
Tali risultanze non risultano essere sconfessate dai testi introdotti dalle appellanti.
Difatti, , anch'essa sorella della parte appellata e del dante causa Persona_5 delle appellanti, ha solo genericamente, e peraltro in forma dubitativa, riferito di una occupazione invertita degli immobili da parte di e a causa di un P_ Persona_1 non meglio specificato errore nell'attribuzione delle quote: “Adr: Al piano terra ci sono 4 locali e sopra ci sono 4 appartamenti. Ogni TE ha avuto un appartamento e un locale.
[...] stava in un locale al piano terra dal 1985. Adr: è sempre stato lì e ha fatto anche Persona_1 PE dei lavori. Anche ha fatto dei lavori, anche di recente, nel 2019, nel locale da lui occupato. Ma c'è P_
Testi stato forse un errore negli atti notarili Riconosco nella planimetria che mi viene mostrata
(produzione di parte resistente) la situazione attuale dei locali, che è così dal 1985. Adr: Quando sono stati fatti gli atti di divisione c'è stato un errore nell'indicazione dei sub e se ne sono accorti dopo (cfr. verbale dell'11.3.2021 del primo grado), mentre il teste prima moglie Testimone_3 di , non ha riferito circostanze utili al riguardo (cfr. verbale del 23.9.2021 Persona_1 del primo grado).
In ogni caso, dalle deposizioni rese dai testi sopra evidenziate e tenuto conto della complessa ed intricata situazione patrimoniale degli immobili siti in Orta di Atella, si può dedurre che detenesse gratuitamente l'immobile in questione Persona_1 quanto meno in virtù di una tolleranza familiare, circostanza vieppiù confermata dal godimento invertito degli immobili in parola tra i fratelli. Difatti, è ben possibile che, avendo ottenuto in uso a titolo Persona_1 gratuito l'immobile sito al piano terra, divenuto di proprietà esclusiva del TE , P_
, a sua volta, abbia tollerato il godimento da parte di dell'immobile Persona_1 P_ di proprietà di poi devoluto allo stesso sulla scorta del testamento del Controparte_3
9.1.2014.
In altri termini, è ben possibile che si sia verificata un'inversione del godimento degli immobili alla luce della intricata vicenda patrimoniale e del rapporto stretto di parentela fra le parti, senza che, tuttavia, il dante causa delle appellanti avesse posseduto uti dominus l'immobile per cui è causa.
Deve, pertanto, escludersi l'esistenza di un possesso rilevante in capo a PE
in ordine all'immobile in questione, dovendo tale rapporto giustificarsi sulla scorta
[...] di un contratto di comodato precario ovvero quanto meno di una tolleranza familiare, riconducibile, comunque, ad una detenzione.
Difatti, è pur vero che gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Tuttavia, è anche vero che secondo la giurisprudenza consolidata, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito (Cassazione civile sez. II, 13/09/2004, n.18360 Cassazione civile sez.
II, 07/02/2024, n.3493 Cassazione civile sez. III, 02/08/2024, n.21807).
Dunque, nel caso in esame, il rapporto di stretta parentela tra le parti ed il godimento invertito degli immobili costituiscono idonei elementi a fondare la tolleranza ai sensi della citata norma.
Ed invero, non va sottaciuto che le appellanti hanno allegato che l'esatta assegnazione delle porzioni immobiliari sarebbe stata quella conforme alla situazione di fatto e che le parti avrebbero dovuto rimediare con la stipula di un atto di rettifica così da rispettare l'originaria ed effettiva volontà dei condividenti e confermare il possesso in essere da parte di ciascuno dei fratelli.
E però, tali affermazioni sono rimaste sfornite di prova, non potendosi ritenere a tal fine utili le prove testimoniali sopra riportate, in quanto generiche sul punto e, peraltro, smentite da tre atti di divisione e da un testamento che hanno confermato le dette attribuzioni.
Né la circostanza della esistenza di una planimetria sottoscritta dai RM P_ può costituire un elemento tale da intaccare la situazione risultante dagli atti pubblici, ben potendo la stessa rispecchiare la mera situazione di fatto.
Quanto ai dedotti lavori, dalle risultanze testimoniale non è risultata la esecuzione di rilevanti opere di manutenzione da parte dei RM , avendo il teste P_ [...]
genericamente riferito “ ha fatto dei lavori, anche di recente, nel 2019, nel Per_5 P_ locale”, mentre ha parlato della sola apertura di un varco. Testimone_3
Consegue da quanto innanzi che, pur dovendosi integrare la motivazione del giudice di primo grado sulla scorta di quanto sopra illustrato, il motivo di appello va in ogni caso disatteso, dovendo in ogni caso trovare accoglimento la domanda attorea con conseguente condanna al rilascio dell'immobile da parte delle appellanti.
7. La precisazione della motivazione nei termini sopra illustrati rende assorbito l'esame del secondo motivo di appello, fondato su di una asserita contraddittorietà della motivazione resa nella sentenza impugnata.
8. Il rigetto del primo motivo di gravame comporta il rigetto altresì del terzo motivo di gravame formulato nei confronti della parte della sentenza in cui è stata disattesa l'eccezione di usucapione formulata dalla parte appellante, essendo lo stesso fondato sul medesimo presupposto del primo motivo di appello.
Ed invero, affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili, è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati. In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019; Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 17881/2013). Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n.
9671/2014; Cass. n. 6989/1988). Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c. Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso.
Inoltre, qualora il potere di fatto sia inizialmente esercitato a titolo di detenzione, per il perfezionarsi dell'usucapione è richiesto un atto di interversione in opposizione al proprietario, tale da manifestare la volontà di esercitare un possesso pieno, escludendone il titolare. Occorre - in particolare - il compimento di attività materiali che - secondo l'apprezzamento del giudice di merito - rendano esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore aveva iniziato a possedere in modo esclusivo. L'interversione del possesso, peraltro, non può derivare dall'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione è stata costituita, verificandosi, in tal caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né da meri atti di esercizio del possesso, idonei solo a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass., n. 15576/2022).
Ebbene, la Corte rileva anzitutto che, come sopra evidenziato, non è emersa la prova di un possesso rilevante in capo a , essendo lo stesso un Persona_1 mero detentore sulla scorta di un contratto di comodato precario ovvero di una tolleranza familiare. Difatti, in tema di proprietà, nel caso dell'acquisto per usucapione, occorre un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa per tutto il periodo di tempo prescritto dalla legge l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario.
In ogni caso, gli atti compiuti con l'altrui tolleranza sono inidonei all'acquisto del possesso. Occorre poi precisare che la parte appellante non ha neppure allegato una interversione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c., sicchè anche sotto tale profilo il motivo di appello in parola appare infondato.
9. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (eccetto fase istruttoria e fase decisoria nei valori minimi).
9.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n 1703/2022, così provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e a pagare a favore di Parte_1 PA P_
le spese del presente grado che si liquidano in € 3.011,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Caserini dichiaratosi antistatario;
3- dà atto che le appellanti sono tenute in solido a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato