Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1196/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1196/2024 avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(c.f. ) , rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. PAROLA MICHELE
RICORRENTE
E
(c.f. , CP_1 C.F._2
CONVENUTA
La causa è stata assunta a decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del
18.12.2024 sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente
CONCLUSIONI Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare sottoscritto tra l'esponente e la Signora in data 09/03/2023 davanti al Notaio di CP_1 Persona_1
Fossano, Rogito Rep. N. 1.454, raccolta n. 1.166, successivamente trascritto in data 10.03.2023 al n. 2305 R.G. a al n. 1873 R.P.;
Ordinare conseguentemente la cancellazione ex art. 2688 c.c. della trascrizione del contratto preliminare.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione ove occorrendo, e senza inversione dell'onere probatorio, dei capi di prova per interpello e testi capitolati in premessa ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie ed indicazione di testi ex art. 281 duodecies c.p.c.
In ogni caso;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 28.05.2024 adiva il Tribunale Parte_1 di Cuneo concludendo come in premessa;
deduceva di avere stipulato con la convenuta
[...]
un contratto preliminare di compravendita relativo ad un immobile di sua proprietà sito CP_1 in Borgo San Dalmazzo, contratto che prevedeva il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'incasso della somma ivi prevista a titolo di caparra confirmatoria (fissata in euro
33.000,00) non fosse andato a buon fine;
lamentava che, in effetti, il titolo di credito consegnato non era stato incassato perché privo di provvista, sicché l'esponente aveva comunicato alla controparte di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Aggiungeva di avere provveduto a vendere l'immobile a terze persone con rogito notaio dell'11.04.2024 impegnandosi a Per_2 ottenere la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare.
Alla prima udienza di comparizione del 25.09.2024 parte ricorrente documentava che la notifica a mezzo UNEP del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza era tornata al mittente per irreperibilità del destinatario, che la notifica a mani era stata omessa perché all'indirizzo di residenza il nominativo risultava sconosciuto e la notifica ex art. 143 c.p.c. era andata a buon fine ma senza il rispetto del termine a comparire;
chiedeva pertanto termine per provvedere alla rinnovazione della notifica, che il Giudice autorizzava rinviando la comparizione al 18.12.2024. In quella sede nessuno si costituiva né compariva per parte convenuta;
il ricorrente documentava l'avvenuta notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionatasi il 2.10.2024 e insisteva nelle conclusioni e difese in atti e chiedeva che la causa fosse assunta in decisione;
in via subordinata, insisteva nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta contumace.
Con ordinanza 20.12.2024 il giudice dichiarava la contumacia di e assumeva la CP_1 causa in decisione riservando il deposito della sentenza entro il termine di legge.
In diritto.
In data 9.03.2023 le parti stipulavano contratto preliminare di compravendita (il sig. Parte_1 quale promittente venditore e la sig. quale promissaria acquirente) nel quale prevedevano CP_1 che il prezzo pattuito fosse di euro 439.212,00 di cui euro 33.000,00 corrisposti dalla parte promissaria acquirente alla controparte, contestualmente alla stipula, a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno bancario non trasferibile tratto sulla Banca D'Alba, con ulteriore previsione che Per le somme corrisposte in questo momento la parte promittente venditrice, con la sottoscrizione del presente contratto preliminare, rilascia alla controparte ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'assegno. Al riguardo, le parti espressamente convengono che in caso in cui detto incasso non vada a buon fine, la parte promittente venditrice avrà diritto a chiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del presente contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
Il contratto veniva registrato e trascritto a Cuneo il 10.02.2023
2 In data 20.04.2023 inviava alla controparte lettera raccomandata con la quale, Parte_1 premesso quanto sopra e rilevato che l'assegno versato era risultato scoperto, dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. VI del contratto preliminare. Con In data 11.04.2024 il sig. stipulava con i signori e contratto di Parte_1 Per_3 compravendita del medesimo immobile per il prezzo pattuito di euro 430.000,00; in detto rogito, premesso quanto sopra in ordine al precedente contratto preliminare, il sig. si Parte_1 impegnava a ottenere, esclusivamente a propria cura e spese entro e non oltre il giorno
11.04.2025, l'annotazione di idoneo atto o sentenza che accertasse l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare sopra citato o comunque la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare suddetto.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare risulta trascritto in data 10.03.2023 al n.
2305 R.G. a al n. 1873 R.P. ai sensi dell'art. 2645bis c.c. a mente del quale (primo comma) I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2),
3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Parallelamente alla previsione dell'obbligo di trascrivere il contratto preliminare, l'art. 2668 c.c. al comma 4 (inserito dall'art. 3 del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 poi convertito nella L. 28 febbraio
1997, n. 30) prevede che Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato
Nel caso di specie, il contratto preliminare stipulato con la convenuta è risolto per effetto della clausola risolutiva espressa pattuita per il caso di mancato incasso dell'assegno bancario rilasciato dalla promissaria acquirente a titolo di caparra, clausola di cui parte ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere mediante lettera raccomandata.
A seguito della risoluzione, va ordinava la cancellazione della trascrizione di tale contratto preliminare.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.906,00 di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva e euro 1.453,00 per la fase decisoria (valore indeterminato complessità bassa, minimi di tariffa vista la contumacia di parte convenuta e la istruttoria solo documentale), oltre CU e marca e oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica nella persona della dott. Roberta Bonaudi, definitivamente giudicando nella causa civile n. 1196/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinte, così decide: CP_1
3 1) Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare sottoscritto tra CP_3
e in data 09/03/2023 davanti al Notaio di Fossano, Rogito
[...] CP_1 Persona_1
Rep. N. 1.454, raccolta n. 1.166, trascritto in data 10.03.2023 al n. 2305 R.G. e al n. 1873 R.P.;
2) Ordinare conseguentemente la cancellazione ex art. 2668 c.c. della trascrizione del contratto preliminare;
3) condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compenso, oltre contributo unificato e marca, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
Così deciso in Cuneo il 31/12/2024
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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