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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2211/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
23.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. COMMISSO STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: reiscrizione elenco nominativo braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della , in qualità di CP_2 Parte_2 bracciante agricolo con contratto a tempo determinato, per un totale di 10 giornate lavorative nel 2015 e 52 giornate agricole nel 2016; dedotto che l' con lettere CP_1
raccomandate a.r. nn. 68977888749-8, 68977888750-0, 68977888751-1 tutte del
18.02.2021, gli comunicava la reiezione dell'indennità di malattia per il periodo che va dal 14.07.2016 al 12.11.2017 in quanto non iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli;
dedotto che con successivi provvedimenti protocollo nn.
.6700.25/05/2021.0240679 e .6700.25/05/2021.0240682, lo stesso ente gli CP_1 CP_1
comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato con la a CP_2
seguito di indagini ispettive;
allegato di aver presentato avverso i suddetti provvedimenti ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro;
lamentata l'illegittimità del disconoscimento e rivendicata l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo contestato;
concludeva chiedendo “In via principale:
1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_3
durante gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per n. 10 e 52 giornate;
2.
[...]
accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto di Parte_1
ottenere l'indennità di malattia nonché tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro e, per l'effetto 3. annullare i provvedimenti impugnati nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali;
4. condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Ciro il CP_1
Grande, Roma EUR, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Agenzia di CP_1
Locri (RC), via Matteotti e presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, CP_1
Via D. Romeo n. 15, ad iscrivere il lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Marina di Gioiosa Ionica relativi agli anni 2015 e 2016 rispettivamente per n. 10 e 52 giornate lavorative;
5. condannare l' a CP_1
corrispondere tutte le indennità previdenziali ed assistenziali connesse al rapporto di lavoro;
6. condannare l a restituire al ricorrente le somme indebitamente CP_1
trattenute;
7. condannare l' a regolarizzare la posizione contributiva del CP_1
lavoratore”, con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio l' di cui veniva dichiarata la contumacia, attesa la CP_1
regolare notifica del ricorso.
Istruito il giudizio con l'escussione di testi, a seguito dell'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha agito in giudizio lamentando l'illegittimità dei provvedimenti con cui l gli ha comunicato il rigetto delle indennità di malattia richieste per i CP_1
periodi dal 14.07.2016 al 5.9.2016, dal 14.7.2017 al 12.8.2017 e dal 23.10.2017 al
12.11.2017, in ragione della cancellazione delle giornate lavorative previamente riconosciute per l'anno 2016. Per tale motivo ha chiesto in primo luogo accertarsi l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo oggetto di disconoscimento, circostanza che costituisce antecedente logico necessario delle domande avanzate nel presente giudizio.
1.2 In via preliminare è necessario appurare se il ricorrente sia incorso nella decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70, trattandosi di ipotesi di decadenza di ordine pubblico e dunque rilevabile d'ufficio.
Con riferimento all'impugnativa dei provvedimenti con cui l' procede alla CP_1
cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nella fattispecie di causa, in mancanza di diverse deduzioni da parte dell'ente rimasto contumace, risulta che i provvedimenti di cancellazione del 25.5.2021 sono stati notificati al ricorrente a mezzo posta raccomandata e la parte ricorrente ha fornito piena prova di aver correttamente osservato l'iter amministrativo disciplinato ai fini dell'impugnazione.
Difatti, è provato che entro trenta giorni dalla notifica, il ricorrente ha presentato il ricorso amministrativo di prima istanza rivolto alla Commissione CISOA in data
5.6.2021 (cfr. doc 9 allegato al ricorso) ed ha proceduto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 21.7.2021.
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari
e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_1 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Ebbene mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il Tribunale come parte ricorrente abbia pienamente osservato il termine decadenziale dei 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, avendo proposto, a fronte della notifica dei provvedimenti di disconoscimento del 25.5.2021, ricorso amministrativo di prima istanza in data 5.6.2021 (cfr. doc 9 allegato al ricorso) ed avendo successivamente proceduto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 21.7.2021.
1.3 È possibile dunque procedere all'esame della domanda attinente alla rivendicazione dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda agricola per gli anni 2015 e 2016. CP_2
Al riguardo, si ritiene che la domanda sia infondata e debba essere rigettata.
Con riferimento all'onere di allegazione e prova gravante sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere una determinata prestazione previdenziale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che grava su quest'ultimo l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento.
Soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, SS. UU, n. 1133/2000).
È stato inoltre affermato che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. n. 13877/2012).
Ne consegue che l'onere assertivo e probatorio grava senz'altro sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo un'iniziale iscrizione, in quanto l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione delle prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (cfr Cass. n. 2739/2016; Cass. n.
18605/2017).
In tale prospettiva, si ritiene dunque che il lavoratore debba fornire, in maniera precisa e rigorosa, tutti gli elementi volti a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è rivendicata la genuinità.
Dunque, in assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr.
Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Appare evidente, dunque, che solo nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto la sussistenza del rapporto lavorativo e ne abbia fornito la prova, si renda necessaria l'analisi del verbale con cui il rapporto è stato disconosciuto, al fine di valutare l'attendibilità delle prove raccolte e la loro capacità di intaccare quanto accertato in sede ispettiva.
Nel caso di specie il ricorso risulta lacunoso e generico, non specificando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Di fatto, il ricorrente si è limitato ad allegare di aver lavorato alle “dipendenze” della per un totale di giornate. in determinati anni. CP_2
Tuttavia, su richiesta del ricorrente sono stati escussi due testimoni, atteso che, quantomeno nei capitoli di prova articolati in ricorso, si specificavano alcuni degli elementi su richiamati eventualmente valutabili al fine di accertare l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto.
La prima testimone escussa all'udienza del 3.5.2023, ha reso Testimone_1
dichiarazioni del tutto irrilevanti, avendo affermato “Sono amica del ricorrente.
Siamo compaesani e conosco il padre del ricorrente e per questo so che ha lavorato presso l'azienda agricola , ma in periodi diversi, da quelli in cui io CP_3
stessa ho lavorato per la medesima azienda e per tanto non ho mai avuto cognizione diretta dell'attività lavorativa svolta. Mi è stato riferito che ha lavorato negli anni
2015 e 2016, nei terreni nella zona Limina”.
Il secondo testimone, escusso all'udienza del 9.2.2024, ha dichiarato Tes_2
“Sono collega di lavoro del padre del ricorrente. Sono anche nipote di CP_3
, titolare dell'azienda, ma non ho mai lavorato per lei. Mi capitava tuttavia di
[...]
recarmi presso l'azienda. Nei periodi in cui non lavoravo, quindi a dicembre, agosto
o in caso di ferie poteva capitare anche che andassi due volte alla settimana a trovare mia zia vedova. Andavo presso l'azienda in quanto mia zia si recava lì tutte le mattine, da quanto so. Ricordo che il ricorrente fosse dipendente dell'azienda agricola in quanto mi capitava di vederlo lavorare. Questo avveniva all'incirca nel
2015/2016. Ricordo il 2016 in quanto c'è stata una nevicata importante e mi sono dovuto recare da mia zia per soccorrerla con la macchina e associo il lavoratore a quel periodo. I terreni si trovano in Contrada Abeto nel comune di Mammola. Il ricorrente puliva le stalle e rifaceva le recinzioni. Si occupava anche, quando necessario, di raccogliere gli animali all'interno delle stalle in occasione dei prelievi da parte dei veterinari e si occupava comunque della gestione del bestiame. Mia zia si occupava di dare direttamente le direttive ai lavoratori. Mia zia mi diceva che provvedeva alla retribuzione del lavoratore. Preciso che anche all'interno dell'azienda c'è un'abitazione e che prima della morte di mio zio loro erano sempre soliti pernottare lì, ma dopo la sua morte, essendo rimaste sole mia zia e mia cugina, ogni sera rientrano in paese”. È evidente che tali dichiarazioni sono estremamente generiche e quasi esclusivamente riguardanti circostanze apprese de relato e pertanto non possono fornire alcun utile riscontro probatorio relativamente all'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo rivendicato. Le stesse dichiarazioni appaiono inoltre scarsamente attendibili. Risulta innanzitutto poco verosimile che il testimone per “andare a trovare la zia” si recasse regolarmente presso l'azienda agricola. In secondo luogo, il teste ha dapprima dichiarato di recarvisi “nei periodi in cui non lavoravo”, poi ha specificato che ciò avveniva ad agosto e dicembre e che in caso di ferie poteva andare anche due volte a settimana. Al riguardo si specifica che il ricorrente avrebbe lavorato per l'azienda agricola dal 3.12.2015 al 15.12.2015 e dal 14.2.2016 al 23.4.2016. Pertanto, pur ammesso che il teste avesse fruito di ferie nel mese di dicembre 2015 in un periodo diverso da quello natalizio, lo stesso avrebbe avuto al più due occasioni per vedere il ricorrente presso l'azienda agricola e, nonostante ciò, avrebbe avuto percezione diretta di tutte le mansioni svolte dallo stesso, dettagliatamente descritte in occasione della deposizione.
È evidente dunque che, a fronte di tale quadro non si possa ritenere fondata la domanda sulla base della mera produzione documentale in atti, costituita dai contratti, dalle buste paga e dalle CU 2016 e 2017.
Non si ritiene che siffatto accertamento possa fondarsi esclusivamente sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera, così come su altra documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro, poiché la documentazione proveniente dall'azienda è funzionale, anzi indispensabile, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che, laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Per tutti i motivi evidenziati, non si ritiene dunque che il lavoratore abbia assolto all'onere di provare rigorosamente la sussistenza di un genuino rapporto lavorativo per gli atti oggetto di giudizio.
Da quanto sopra non può che conseguire il rigetto di tutte le domande azionate in questa sede, il cui indefettibile presupposto è l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto.
3. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2211/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
23.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. COMMISSO STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: reiscrizione elenco nominativo braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della , in qualità di CP_2 Parte_2 bracciante agricolo con contratto a tempo determinato, per un totale di 10 giornate lavorative nel 2015 e 52 giornate agricole nel 2016; dedotto che l' con lettere CP_1
raccomandate a.r. nn. 68977888749-8, 68977888750-0, 68977888751-1 tutte del
18.02.2021, gli comunicava la reiezione dell'indennità di malattia per il periodo che va dal 14.07.2016 al 12.11.2017 in quanto non iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli;
dedotto che con successivi provvedimenti protocollo nn.
.6700.25/05/2021.0240679 e .6700.25/05/2021.0240682, lo stesso ente gli CP_1 CP_1
comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro instaurato con la a CP_2
seguito di indagini ispettive;
allegato di aver presentato avverso i suddetti provvedimenti ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro;
lamentata l'illegittimità del disconoscimento e rivendicata l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo contestato;
concludeva chiedendo “In via principale:
1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_3
durante gli anni 2015 e 2016 rispettivamente per n. 10 e 52 giornate;
2.
[...]
accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto di Parte_1
ottenere l'indennità di malattia nonché tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro e, per l'effetto 3. annullare i provvedimenti impugnati nonché tutti gli atti prodromici e consequenziali;
4. condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Ciro il CP_1
Grande, Roma EUR, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Agenzia di CP_1
Locri (RC), via Matteotti e presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, CP_1
Via D. Romeo n. 15, ad iscrivere il lavoratore negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Marina di Gioiosa Ionica relativi agli anni 2015 e 2016 rispettivamente per n. 10 e 52 giornate lavorative;
5. condannare l' a CP_1
corrispondere tutte le indennità previdenziali ed assistenziali connesse al rapporto di lavoro;
6. condannare l a restituire al ricorrente le somme indebitamente CP_1
trattenute;
7. condannare l' a regolarizzare la posizione contributiva del CP_1
lavoratore”, con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio l' di cui veniva dichiarata la contumacia, attesa la CP_1
regolare notifica del ricorso.
Istruito il giudizio con l'escussione di testi, a seguito dell'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha agito in giudizio lamentando l'illegittimità dei provvedimenti con cui l gli ha comunicato il rigetto delle indennità di malattia richieste per i CP_1
periodi dal 14.07.2016 al 5.9.2016, dal 14.7.2017 al 12.8.2017 e dal 23.10.2017 al
12.11.2017, in ragione della cancellazione delle giornate lavorative previamente riconosciute per l'anno 2016. Per tale motivo ha chiesto in primo luogo accertarsi l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo oggetto di disconoscimento, circostanza che costituisce antecedente logico necessario delle domande avanzate nel presente giudizio.
1.2 In via preliminare è necessario appurare se il ricorrente sia incorso nella decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70, trattandosi di ipotesi di decadenza di ordine pubblico e dunque rilevabile d'ufficio.
Con riferimento all'impugnativa dei provvedimenti con cui l' procede alla CP_1
cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nella fattispecie di causa, in mancanza di diverse deduzioni da parte dell'ente rimasto contumace, risulta che i provvedimenti di cancellazione del 25.5.2021 sono stati notificati al ricorrente a mezzo posta raccomandata e la parte ricorrente ha fornito piena prova di aver correttamente osservato l'iter amministrativo disciplinato ai fini dell'impugnazione.
Difatti, è provato che entro trenta giorni dalla notifica, il ricorrente ha presentato il ricorso amministrativo di prima istanza rivolto alla Commissione CISOA in data
5.6.2021 (cfr. doc 9 allegato al ricorso) ed ha proceduto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 21.7.2021.
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari
e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_1 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N° 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Ebbene mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il Tribunale come parte ricorrente abbia pienamente osservato il termine decadenziale dei 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, avendo proposto, a fronte della notifica dei provvedimenti di disconoscimento del 25.5.2021, ricorso amministrativo di prima istanza in data 5.6.2021 (cfr. doc 9 allegato al ricorso) ed avendo successivamente proceduto al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 21.7.2021.
1.3 È possibile dunque procedere all'esame della domanda attinente alla rivendicazione dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda agricola per gli anni 2015 e 2016. CP_2
Al riguardo, si ritiene che la domanda sia infondata e debba essere rigettata.
Con riferimento all'onere di allegazione e prova gravante sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di ottenere una determinata prestazione previdenziale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che grava su quest'ultimo l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento.
Soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, SS. UU, n. 1133/2000).
È stato inoltre affermato che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. n. 13877/2012).
Ne consegue che l'onere assertivo e probatorio grava senz'altro sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo un'iniziale iscrizione, in quanto l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione delle prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (cfr Cass. n. 2739/2016; Cass. n.
18605/2017).
In tale prospettiva, si ritiene dunque che il lavoratore debba fornire, in maniera precisa e rigorosa, tutti gli elementi volti a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è rivendicata la genuinità.
Dunque, in assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr.
Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Appare evidente, dunque, che solo nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto la sussistenza del rapporto lavorativo e ne abbia fornito la prova, si renda necessaria l'analisi del verbale con cui il rapporto è stato disconosciuto, al fine di valutare l'attendibilità delle prove raccolte e la loro capacità di intaccare quanto accertato in sede ispettiva.
Nel caso di specie il ricorso risulta lacunoso e generico, non specificando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Di fatto, il ricorrente si è limitato ad allegare di aver lavorato alle “dipendenze” della per un totale di giornate. in determinati anni. CP_2
Tuttavia, su richiesta del ricorrente sono stati escussi due testimoni, atteso che, quantomeno nei capitoli di prova articolati in ricorso, si specificavano alcuni degli elementi su richiamati eventualmente valutabili al fine di accertare l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto.
La prima testimone escussa all'udienza del 3.5.2023, ha reso Testimone_1
dichiarazioni del tutto irrilevanti, avendo affermato “Sono amica del ricorrente.
Siamo compaesani e conosco il padre del ricorrente e per questo so che ha lavorato presso l'azienda agricola , ma in periodi diversi, da quelli in cui io CP_3
stessa ho lavorato per la medesima azienda e per tanto non ho mai avuto cognizione diretta dell'attività lavorativa svolta. Mi è stato riferito che ha lavorato negli anni
2015 e 2016, nei terreni nella zona Limina”.
Il secondo testimone, escusso all'udienza del 9.2.2024, ha dichiarato Tes_2
“Sono collega di lavoro del padre del ricorrente. Sono anche nipote di CP_3
, titolare dell'azienda, ma non ho mai lavorato per lei. Mi capitava tuttavia di
[...]
recarmi presso l'azienda. Nei periodi in cui non lavoravo, quindi a dicembre, agosto
o in caso di ferie poteva capitare anche che andassi due volte alla settimana a trovare mia zia vedova. Andavo presso l'azienda in quanto mia zia si recava lì tutte le mattine, da quanto so. Ricordo che il ricorrente fosse dipendente dell'azienda agricola in quanto mi capitava di vederlo lavorare. Questo avveniva all'incirca nel
2015/2016. Ricordo il 2016 in quanto c'è stata una nevicata importante e mi sono dovuto recare da mia zia per soccorrerla con la macchina e associo il lavoratore a quel periodo. I terreni si trovano in Contrada Abeto nel comune di Mammola. Il ricorrente puliva le stalle e rifaceva le recinzioni. Si occupava anche, quando necessario, di raccogliere gli animali all'interno delle stalle in occasione dei prelievi da parte dei veterinari e si occupava comunque della gestione del bestiame. Mia zia si occupava di dare direttamente le direttive ai lavoratori. Mia zia mi diceva che provvedeva alla retribuzione del lavoratore. Preciso che anche all'interno dell'azienda c'è un'abitazione e che prima della morte di mio zio loro erano sempre soliti pernottare lì, ma dopo la sua morte, essendo rimaste sole mia zia e mia cugina, ogni sera rientrano in paese”. È evidente che tali dichiarazioni sono estremamente generiche e quasi esclusivamente riguardanti circostanze apprese de relato e pertanto non possono fornire alcun utile riscontro probatorio relativamente all'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo rivendicato. Le stesse dichiarazioni appaiono inoltre scarsamente attendibili. Risulta innanzitutto poco verosimile che il testimone per “andare a trovare la zia” si recasse regolarmente presso l'azienda agricola. In secondo luogo, il teste ha dapprima dichiarato di recarvisi “nei periodi in cui non lavoravo”, poi ha specificato che ciò avveniva ad agosto e dicembre e che in caso di ferie poteva andare anche due volte a settimana. Al riguardo si specifica che il ricorrente avrebbe lavorato per l'azienda agricola dal 3.12.2015 al 15.12.2015 e dal 14.2.2016 al 23.4.2016. Pertanto, pur ammesso che il teste avesse fruito di ferie nel mese di dicembre 2015 in un periodo diverso da quello natalizio, lo stesso avrebbe avuto al più due occasioni per vedere il ricorrente presso l'azienda agricola e, nonostante ciò, avrebbe avuto percezione diretta di tutte le mansioni svolte dallo stesso, dettagliatamente descritte in occasione della deposizione.
È evidente dunque che, a fronte di tale quadro non si possa ritenere fondata la domanda sulla base della mera produzione documentale in atti, costituita dai contratti, dalle buste paga e dalle CU 2016 e 2017.
Non si ritiene che siffatto accertamento possa fondarsi esclusivamente sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera, così come su altra documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro, poiché la documentazione proveniente dall'azienda è funzionale, anzi indispensabile, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che, laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Per tutti i motivi evidenziati, non si ritiene dunque che il lavoratore abbia assolto all'onere di provare rigorosamente la sussistenza di un genuino rapporto lavorativo per gli atti oggetto di giudizio.
Da quanto sopra non può che conseguire il rigetto di tutte le domande azionate in questa sede, il cui indefettibile presupposto è l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto.
3. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi