Articolo 198 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 197Articolo 199
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 198.
(Caratteristiche costruttive e modalita' di controllo
dei ciclomotori)
1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
2. Il controllo sul ciclomotore ((, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico,)) consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta ((...)) In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm.
Il limite di velocita' massima e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto.
Le modalita' di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate ((o integrate)) dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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