CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
-dott.ssa Rita CAROSELLA Consigliere
-avv. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2021 R.G., avente per oggetto “pagamento buoni postali”
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Dora De Rose e Domenico Febbo, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, ( ) e , (C.F. , entrambi CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Fragasso, giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
§ 1 – In primo grado, e , Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenivano CP_1 CP_2
in giudizio per sentirla condannare al pagamento di differenze relative a 5 Controparte_3
buoni fruttiferi postali ordinari della serie “Q/P”, emessi in data tra il 1987 e il 1991.
Rilevavano che il timbro sovraimposto sul retro dei titoli, esplicitante le condizioni economiche proprie della serie “P/Q”, indicava la misura degli interessi dovuti soltanto per il primo ventennio,
1 non stabilendo alcunché sul proseguo del rapporto, per cui riteneva che l'applicazione riferita agli ultimi dieci anni di rendimento degli interessi era illegittima e che la liquidazione dei buoni, in relazione al periodo successivo al ventesimo anno, dovesse avvenire secondo i riferimenti originari del titolo stesso.
Costituendosi in giudizio, contestava la liquidazione dei buoni postali così come Controparte_3
richiesta da controparte, nella specie – trattandosi di buoni emessi nell'anno 1988 – invocava l'applicazione dell'art. 173 D.P.R. 156/1973 e del DM 13.06.1986, conseguentemente, confermava la correttezza degli importi già liquidati in favore di parte ricorrente, contestando la maggior somma richiesta.
Con l'ordinanza pubblicata in data 25.10.2021, resa nella causa RG. 1201/2021, il Tribunale di
Campobasso, in persona del accoglieva il ricorso e condannava la resistente al Parte_3
pagamento della somma di 6.204,64 oltre interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo e oltre le spese di lite.
§ 2 – Avverso tale ordinanza ha proposto appello chiedendo, in riforma di tale Controparte_3
ordinanza, accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento di parte ricorrente nei confronti di e, Controparte_3
conseguentemente respingere tutte le avverse domande;
con restituzione delle somme già percepite.
Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di CP_1 CP_2
spese.
§ 3 - L'appellante ha dedotto un lungo motivo (con numerosi riferimenti giurisprudenziali di merito), con il quale ha eccepito la violazione D.P.R. n. 156/73 art. 173 e violazione Decreto Ministeriale
13.6.1986.
In particolare ha impugnato l'ordinanza laddove ha accolto la domanda di parte ricorrente, ritenendo che la variazione dei tassi sarebbe limitata ai primi 20 anni di durata dei Buoni, mentre non risulterebbe variata la clausola relativa al rendimento della III decade di durata, né la clausola relativa al rendimento per bimestre previsto per gli ultimi 10 anni che, pertanto, andrebbe corrisposto nella misura indicata a tergo dai buoni.
Ritiene che il servizio relativo a Buoni Postali Fruttiferi svolto da per conto della CP_3 [...]
trova la sua disciplina nelle norme di cui agli artt. 171-182 del DPR 29.3.1973 n. Parte_4
2 In particolare, deduce che, ai sensi del DPR 156/73, art. 173, modificato con D.L. 30.9.1974 n. 460, convertito nella legge 25.11.1974 n. 588 “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste
e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.” I buoni, quindi, non avrebbero natura di titoli di credito e, conseguentemente, non sarebbero dotati dei requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza tipici di quelli e sono sottratti alla libertà contrattuale dei privati.
Ha richiamato, poi il D.M. 13.06.1986 che, all'art. 4, ha istituito una nuova serie di Buoni Fruttiferi
Postali, la serie “Q”, ed ha disposto che i tassi di interesse dei Buoni di questa nuova serie “sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Lo stesso Decreto, all'art. 5, ha stabilito che può utilizzare anche i moduli dei Buoni della precedente serie “P”, CP_3
“applicando due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” degli interessi. ha applicato sul titolo in CP_3
esame, sul davanti il timbro come stabilito dal Decreto indicante che è della “Serie Q/P” e, sul retro del titolo in esame, un altro timbro recante la misura degli interessi esattamente come stabilita dal
D.M.
Pertanto il è stato formato utilizzando il modulo della precedente serie “P”, con precisa Pt_5
applicazione dei timbri come disposto dal D.M. 13.06.1986 che ha previsto e voluto questa modalità di emissione al fine di non ritardare l'emissione dei Buoni del tempo necessario per la stampa dei
Buoni da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato e per la distribuzione in tutti gli Uffici Postali, il tutto con notevole risparmio per le casse dello Stato. Il rendimento della serie “Q” dei BFP, quindi,
è strutturato prevedendo un interesse (composto ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente che giunge fino al 12%) per i primi vent'anni e, dal ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, il mantenimento dello stesso interesse (questa volta semplice) del 12% raggiunto al ventesimo anno (che non cambia), espresso in un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno.
Pertanto, alla scadenza, ha calcolato il valore del buono esattamente secondo quanto CP_3
stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M..
L'operato di , quindi, sarebbe del tutto conforme a quanto previsto dalle norme di CP_3
riferimento.
3 § 3 - Sulla questione specifica degli interessi applicabili nel periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P, (oltre alle numerose sentenze di merito richiamate dall'appellante, tra le quali quella n. 136/2022 di questa Corte) è intervenuta la Corte di Cassazione con le pronunce n. 4384 del 10.2.2022 e 4748 del 14.2.2022 (le cui massime recitano, rispettivamente: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” e “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
Nel richiamare l'insegnamento consolidato, secondo cui i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. e nel ribadire che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, con soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali
4 volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, le pronunce richiamate hanno precisato che le Sezioni Unite n. 13979 del 2007 (rispetto alle quali è in continuità la più recente pronuncia n. 3963 dell'11.2.2019), sul cui insegnamento si fonda l'ordinanza impugnata, “non hanno affatto affermato … la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e … anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
In effetti il caso preso in esame nella sentenza nel 2007, sulla quale si fonda l'ordinanza impugnata, era del tutto diverso da quello oggetto della presente controversia si trattava di buoni postali che erano stati emessi dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla AA, si dovesse apporre su di essi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa (AB-AA) e con la menzione del diverso termine di scadenza;
tale stampigliatura in quel caso non era stata apposta, a differenza di quanto
è avvenuto nel caso oggi in esame (in cui sono presenti sia il timbro anteriore “Serie Q/P”, sia quello posteriore recante i nuovi tassi di interesse applicabili); pertanto il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie AA, dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta, senza che potesse porsi alcun problema di contrasto tra dato letterale e previsioni ministeriali. La giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni unite del 2007 e del 2019 e, nel solco di queste, le pronunce del 2022) è, quindi, costantemente nel senso dell'efficacia cogente dell'art. 173 del vecchio codice postale, applicabile nel caso in esame (dpr n. 156 del 1973) e, in dipendenza di questo, del decreto ministeriale che fissa la misura del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi.
Fatte queste premesse, al fine di ricostruire la volontà sottesa all'accordo nelle fattispecie al suo esame (identiche a quella oggetto del presente giudizio) la Corte di cassazione: 1) ha escluso la possibilità di utilizzare l'argomento delle Sezioni unite del 2007 volto a dare tutela all'affidamento incolpevole del sottoscrittore, dal momento che questo vale nel caso di “buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e
5 condizioni previste dalla normativa applicabile”, che è diverso da quello, riscontrabile nel caso in esame (e in quelli esaminati dalla Suprema corte), in cui “il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ― per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi ― recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente”; 2) ha ritenuto che “l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”, con la conseguenza che non solo difetta la volontà dell'ente di pattuire gli interessi nella misura richiesta dal sottoscrittore, ma neppure sussiste l'univoca dichiarazione invocata dal sottoscrittore, che viene fatta discendere “dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P»”;
3) ha ulteriormente argomentato circa l'impossibilità di una combinazione di parte della disciplina prevista per i buoni della serie Q con parte di quella prevista per i buoni della serie P in relazione a quanto previsto dall'art. 1342, comma 1 cod. civ. “il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
In conclusione, secondo la Cassazione, nessuna efficacia negoziale può essere attribuita alla parte a stampa, ancora visibile dopo la stampigliatura del timbro recante le nuove condizioni fino al ventesimo anno, del modulo della serie P utilizzato per i buoni della serie Q/P, dal momento che: 1)
l'articolo 173 del codice postale, all'epoca vigente, recava una disposizione cogente, con la consequenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi, fatto salvo il caso, contemplato dalla decisione del 2007 e non ricorrente nella specie, dell'impiego di titoli mancanti delle integrazioni a stampa di cui si è detto in precedenza;
2) in ogni caso, i buoni postali della serie Q/P non contengono una previsione di applicazione dei tassi di cui ai buoni della serie P.
3.3. Gli insegnamenti della Cassazione, fondati su una puntuale ricostruzione della normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale e su argomentazioni pienamente condivisibili, devono essere
6 applicati al caso che viene in esame nella presente controversia, in tutto corrispondente a quello che ha portato alle decisioni di legittimità.
§ 4 – L'appellante ha censurato la decisione impugnata anche relativamente alla statuizione sulle spese. Ritenendo la manifesta antigiuridicità della pronuncia impugnata emessa in evidente violazione di legge, ha chiesto che la Corte riformi integralmente la decisione anche con riferimento al capo delle spese legali riconosciute.
A tal proposito si ravvisa la sussistenza di gravi motivi, in relazione alle oscillazioni della giurisprudenza di merito, compreso quello diverso espresso da questa Corte prima dell'intervento chiarificatrice della Cassazione, con conseguente contrasto giurisprudenziale risolto solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, per cui va disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza pubblicata in data 25.10.2021, resa nella causa RG. 1201/2021 dal Tribunale di Campobasso, in persona del ed in Parte_3
riforma della stessa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da
[...]
e ; CP_1 CP_2
b) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria Grazia d'Errico
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
156 (anche detto “codice postale”) ed agli artt. 203-214 del DPR 10.6.1989 n. 256 (regolamento di esecuzione per i servizi di bancoposta).