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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
7TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8871/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pinca , mandato in atti Parte_1
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
: in persona il legale P.IVA_1 Controparte_1
rappresentante p-t. sede di Lecce Roma alla via Adriatica n. rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna mandato in atti
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona del Direttore p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. M.P.Azzone mandato in atti
Chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_2
giudizio l quale incaricato alla Controparte_3
riscossione al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento 2
cartella notificata ad istanza della di Lecce ed Parte_3
intimante il pagamento della complessiva somma di €.11.742,13 a titolo di sanzioni amministrative e relative maggiorazioni..
Eccepiva l'opponente la prescrizione delle somme portate dalla intimazione di pagamento..
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente eccepiva il la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa;
nel merito contestava quanto eccepito dall'
opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
A seguito delle difese della veniva Controparte_4
integrato il contraddittorio nei confronti dell in Controparte_2
quale si costituiva il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro;
la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito contestava quanto eccepito dall' opponente.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 29.01.2025,
ivi a seguito di discussione orale veniva decisa
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza del Giudice adito 3
atteso che la competenza a decidere dei procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dagli ispettorati territoriali del lavoro è del
Tribunale Civile Ordinario e non del Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con Sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021, a conferma del proprio precedente orientamento assunto sempre a Sezioni Unite con
Sentenza n. 63 del 30 marzo 2000, hanno escluso che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di competenza dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro rientrino tra le controversie previste dall'art. 409 e 442 c.
p. c. dovendosi fare riferimento al Giudice naturale delle controversie e non al rito applicato.
Parimenti va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall atteso che, nella specie in esame unico motivo di CP_5
opposizione riguarda l'intervenuta prescrizione del credito, stante il lungo lasso di tempo (oltre 11 anni) tra la notifica della cartella di pagamento risalente al febbraio 2012 e l'intimazione di pagamento datata 02.12.2023
In argomento, da ultimo, la Cassazione Civile n. 3870/2024, ha affermato che caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente 4
titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione.
Tornando al caso in esame dalla documentazione in atti si evince che l CP_5
si è limitata a versare in atti l'intimazione di pagamento in oggetto notificata nel dicembre del 2023 e l'avviso di ricevimento della raccomandata risalente al lontano febbraio 2012 con cui veniva inviata la cartella di pagamento precedente alla odierna intimazione.
Alla luce di quanto sopra, in mancanza di altri validi atti interruttivi a questo
Giudicante non rimane che dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme portate dalla intimazione di pagamento n.059 2023 9009707243/000
pervenuta in data 02.12.2023 e dalla prodromica cartella n.0592012
0001447234000
Ogni altra questione, pure prospettata dagli Enti resistenti resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Accoglie l'opposizione spiegata dalla sig.ra e per lo effetto Parte_4 5
annulla l'intimazione di pagamento n.059 2023 9009707243/000 pervenuta in data 02.12.2023 e dalla prodromica cartella n.0592012 0001447234000 per l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,29.01.2025
ll G.O. Avv. Marilena Caroppo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
059 2023 90097072 43/00 pervenuta a mezzo posta il 02.12.2023
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8871/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pinca , mandato in atti Parte_1
Opponente
Contro
Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
: in persona il legale P.IVA_1 Controparte_1
rappresentante p-t. sede di Lecce Roma alla via Adriatica n. rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna mandato in atti
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona del Direttore p.t. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. M.P.Azzone mandato in atti
Chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_2
giudizio l quale incaricato alla Controparte_3
riscossione al fine di ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento 2
cartella notificata ad istanza della di Lecce ed Parte_3
intimante il pagamento della complessiva somma di €.11.742,13 a titolo di sanzioni amministrative e relative maggiorazioni..
Eccepiva l'opponente la prescrizione delle somme portate dalla intimazione di pagamento..
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente eccepiva il la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa;
nel merito contestava quanto eccepito dall'
opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
A seguito delle difese della veniva Controparte_4
integrato il contraddittorio nei confronti dell in Controparte_2
quale si costituiva il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro;
la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito contestava quanto eccepito dall' opponente.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 29.01.2025,
ivi a seguito di discussione orale veniva decisa
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza del Giudice adito 3
atteso che la competenza a decidere dei procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dagli ispettorati territoriali del lavoro è del
Tribunale Civile Ordinario e non del Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con Sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021, a conferma del proprio precedente orientamento assunto sempre a Sezioni Unite con
Sentenza n. 63 del 30 marzo 2000, hanno escluso che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di competenza dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro rientrino tra le controversie previste dall'art. 409 e 442 c.
p. c. dovendosi fare riferimento al Giudice naturale delle controversie e non al rito applicato.
Parimenti va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall atteso che, nella specie in esame unico motivo di CP_5
opposizione riguarda l'intervenuta prescrizione del credito, stante il lungo lasso di tempo (oltre 11 anni) tra la notifica della cartella di pagamento risalente al febbraio 2012 e l'intimazione di pagamento datata 02.12.2023
In argomento, da ultimo, la Cassazione Civile n. 3870/2024, ha affermato che caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente 4
titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione.
Tornando al caso in esame dalla documentazione in atti si evince che l CP_5
si è limitata a versare in atti l'intimazione di pagamento in oggetto notificata nel dicembre del 2023 e l'avviso di ricevimento della raccomandata risalente al lontano febbraio 2012 con cui veniva inviata la cartella di pagamento precedente alla odierna intimazione.
Alla luce di quanto sopra, in mancanza di altri validi atti interruttivi a questo
Giudicante non rimane che dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme portate dalla intimazione di pagamento n.059 2023 9009707243/000
pervenuta in data 02.12.2023 e dalla prodromica cartella n.0592012
0001447234000
Ogni altra questione, pure prospettata dagli Enti resistenti resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Accoglie l'opposizione spiegata dalla sig.ra e per lo effetto Parte_4 5
annulla l'intimazione di pagamento n.059 2023 9009707243/000 pervenuta in data 02.12.2023 e dalla prodromica cartella n.0592012 0001447234000 per l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,29.01.2025
ll G.O. Avv. Marilena Caroppo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
059 2023 90097072 43/00 pervenuta a mezzo posta il 02.12.2023