Art. 7.
La Giunta esecutiva e' composta:
1) dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
2) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
La Giunta esecutiva e' composta:
1) dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
2) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.