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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3401 /2024 AL
RA
, rappresentato e difeso dall' avv.PARISI Parte_1
FRANCESCA
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
BONOFIGLIO GAETANO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di docente in forza Controparte_1 di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati
Co negli anni scolastici 2020/2021,2021/2022 ;che il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del
Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici di cui sopra;
per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del pro tempore, alla adozione di ogni CP_3 atto necessario per consentire il godimento della Carta
Docente relativamente a detti anni.
Il si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso relativamente all' anno
2020/2021 e aderendo nel resto alla domanda attorea.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c da parte del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di tali principi,provata da parte ricorrente la sussistenza attuale del rapporto di lavoro come docente, va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per l' anno scolastico 2021/2022 atteso che la stessa è stata destinataria in detto anno di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
Co 30.6,e che è attualmente in servizio;
il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
La domanda va altresì rigettata per l'anno 2020/2021.
Va osservato,infatti, che la ricorrente non è stata destinataria in detti anni scolastici di incarico annuale fino al 31.8, o di incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,ma di una serie di contratti a termine per supplenze brevi per come dedotto dalla ricorrente e provato dallo stato matricolare.
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami della ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto
5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal
“bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni sono giunti diversi giudici di merito nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023,
596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
A tal proposito, con decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che:
“7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”
La novità della questione affrontata,e l'intervento recente della Suprema Corte, nonché il rigetto parziale della domanda ,giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di
1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
1.100,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2021/2022 e condanna il
[...]
all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento;
condanna il in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in €
150,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.
Cosenza,11.3.2025
Il giudice Dott.ssa Silvana D.Ferrentino