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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2024, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 491/2023 r.g. vertente fra:
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
DIANA e dell'Avv. MARIOTTO ENRICO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. GIANGRANDI CP_1 C.F._2
SAVERIO;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 09/10/2024, alle ore 12:30, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP , CP_2 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono Per parte appellante, l'avv. Mariotti Enrico. Per parte appellate, l'avv. Francesca Gatti, in sostituzione dell'avv. Giangrandi. È presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
I difensori discutono la causa e si riportano agli atti. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE pagina 1 di 17 LA FUNZIONARIA
N. R.G. 491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 491/2023 promossa da:
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
IOTT PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. GIANGRANDI CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 238/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/01/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“si insiste per l'accoglimento delle conclusioni dispiegate nel proprio atto introduttivo e per il rigetto delle conclusioni avversarie, opponendosi, sotto il profilo istruttorio, alle istanze presentate dall'Appellata”.
Conclusioni dell'atto di citazione in appello:
“1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 2 di 17 2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 238/2023, emessa dal Tribunale Civile di Firenze, Sez. III, Dr. Massimo Maione Mannamo, nell'ambito e all'esito del giudizio Rg. n. 5386/2020, depositata in Cancelleria in data 26 gennaio 2023 e notificata dall'Avv. Saverio Giangrandi a mezzo pec il 27 gennaio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che ivi si riportano: “IN TESI: respingere le domande attrici poiché inammissibili/improponibili, in quanto relative a diritti transatti e rinunciati, nonché infondate nel merito;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio”, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate da controparte nel giudizio dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come di legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Nel merito
In via principale, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione, nel merito ed in via istruttoria, rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza impugnata;
In subordine, accogliere le conclusioni formulate in primo grado di seguito riportate:
In ipotesi
-accertata la nullità del contratto di compravendita del 3/7/2018 in quanto contratto simulato, accertata la sussistenza di un accordo dissimulato intercorso fra le parti avente ad oggetto mutuo o donazione, annullare tali atti dissimulati, in quanto viziati da dolo del convenuto ai danni dell'attrice
e/o -in ipotesi di donazione dissimulata- accertare la nullità dell'atto per difetto di forma e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione/pagamento/risarcimento della somma complessiva di € 414.235,00 o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della parte attrice, oltre interessi ex art. 1815 c.c. da ciascun versamento al saldo, oltre interessi moratori ex art. 1224, 1° co., c.c. e/o maggior danno ex art. 1224, 2°co. c.c., e rivalutazione monetaria, per le causali esposte in narrativa;
In ogni caso
- accertare la condotta fraudolenta perpetrata ai danni dell'attrice da parte del convenuto, costituente reato di truffa e condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura ritenuta di giustizia;
- vittoria di corrispettivi professionali, oltre spese generali, spese anticipate ed accessori di legge di ogni fase e grado del giudizio di merito e cautelare.
In Via istruttoria
In ipotesi, si insiste per l'ammissione dei i mezzi istruttori formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritti:
- interrogatorio formale del convenuto sui capitoli A, B 1-5, C, D, E
pagina 3 di 17 - prova per testi sui capitoli da 1 a 20 con testi indicati ( , Tes_1 Tes_2 CP_1
, Notaio dott.ssa Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Persona_2 Per_3
Francesco Lloyd Immobiliare)
Si chiede la integrale acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 5386/2020
5386/2020-1 Tribunale di Firenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10 aprile 2020, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1 al Tribunale di Firenze, impugnando l'atto di compravendita del 3 luglio Parte_1
2018, stipulato con quest'ultimo e chiedendo, in via principale, il suo annullamento per dolo e, in via subordinata, la declaratoria di simulazione, in quanto la suddetta compravendita dissimulerebbe una donazione o un mutuo anch'essi annullabili per dolo.
L'attrice, per quel che qui rileva, affermava di aver avuto una relazione con il dal Pt_1 settembre 2017 e, per aiutarlo a superare la difficile situazione economica in cui versava, in data 3 luglio 2018, aveva stipulato con lui un contratto di compravendita, in forza del quale aveva acquistato, per il prezzo di € 400.000, tre quadri che in realtà avevano un valore irrisorio. La relazione si era poi conclusa poco dopo, a fine estate 2018. La sosteneva CP_1 di essere stata ingannata dal convenuto, che, attraverso la promessa di una vita in comune, mirava esclusivamente ad ottenere vantaggi economici, così come poteva agevolmente desumersi dal contenuto della chat Whatsapp tra i due, prodotta in giudizio. L'attrice allegava, inoltre, una consulenza di parte, in cui i quadri oggetto della compravendita venivano valutati complessivamente € 500 (due quadri € 150 ed il terzo € 200).
La chiedeva pertanto l'annullamento del contratto di compravendita stipulato CP_1 con il in conseguenza dell'attività ingannevole posta in essere da questi. Pt_1
Il convenuto contestava quanto ex adverso dedotto, sottolineando che non vi era alcun riscontro probatorio della sussistenza dell'attività dolosa ed evidenziando che entrambe le parti avevano manifestato la propria piena e consapevole volontà di concludere il contratto di compravendita.
2. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 marzo 2022, sollevava d'ufficio la questione della possibile nullità del contratto “per difetto di causa in concreto data dalla esorbitante sproporzione tra prestazioni”, assegnando alle parti un termine di venti giorni, ai pagina 4 di 17 sensi dell'art. 101 c.p.c., per il deposito di memorie.
Il con la propria memoria, rilevava in particolare la carenza di prova circa la Pt_1 sproporzione tra le prestazioni e sottolineava che, in forza dell'autonomia contrattuale, ciascuno è libero di contrattare a condizioni a sé svantaggiose e vantaggiose per la controparte. La invece, faceva propria la prospettazione individuata dal Tribunale e CP_1 integrava le proprie conclusioni chiedendo altresì la dichiarazione di nullità del contratto.
Con la sentenza n. 238/2023, qui impugnata, il Tribunale affermava innanzitutto che i quadri oggetto di compravendita risultavano di valore di gran lunga inferiore rispetto al prezzo versato dall'acquirente In particolare, ciò si poteva desumere dalla relazione CP_1 di stima prodotta dall'attrice (dalla quale risulta che il valore complessivo dei quadri è di appena 500 €) e dalle conversazioni Whatsapp e Viber, dove è lo stesso a definire i suoi Pt_1 quadri “immondizia” e “croste senza valore”.
Ad avviso del giudice di prime cure, dunque, vi è stata una esorbitante sproporzione tra le due prestazioni: la infatti, aveva pagato € 400.000 al per tre quadri di CP_1 Pt_1 valore di poche centinaia di euro. A ben vedere, quindi, il contratto non esibiva la ragione reale per la quale si trasferiva ricchezza da un contraente all'altro, bensì la causa risultava
“opaca”, in quanto la causa tipica del contratto di compravendita (scambio di cosa contro prezzo) non corrispondeva alla reale causa del contratto stipulato fra le parti.
In definitiva, il Tribunale affermava che l'assenza di corrispettività, lo squilibrio sinallagmatico e la sproporzione tra prestazioni potevano rappresentare elementi di giudizio per ritenere, nella fattispecie specifica, l'assenza di causa in concreto del contratto. E così statuiva:
“dichiara la nullità del contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 03 luglio 2018, autenticata dal Notar di Firenze, registrato in pari data Persona_4
Serie IT, Numero 22973, stipulato tra , nata a [...] il [...], cod. CP_1 fisc. quale acquirente, e nato a [...] il 10 aprile C.F._2 Parte_1
1973, cod. fisc. quale venditore;
condanna a restituire C.F._1 Parte_1
a la somma di euro 400.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data CP_1 della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di , delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.214 CP_1 per esborsi, euro 18.292,60 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge”. pagina 5 di 17 3. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] due seguenti motivi d'appello:
a) “Riforma della sentenza in ordine alla dichiarata nullità del contratto di compravendita. Contratto pienamente valido e produttivo di effetti”;
b) “riforma della sentenza nella parte in cui ritiene che sussista opacità della causa contrattuale”.
È stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
5. Con istanza del 28 dicembre 2023, chiedeva la sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza di primo grado. La Corte, con ordinanza del 4.01.2024, aprendo un apposito sub procedimento (491-1/2023 R.G.), sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione, fissando l'udienza del 21.02.2024. In occasione di quest'ultima udienza, la Corte revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rigettava l'istanza di sospensione.
6. Il 15 aprile 2024, il presentava una nuova istanza di sospensione. Pt_1
La Corte, a seguito dell'udienza del 12 giugno 2024, dichiarava inammissibile l'istanza inibitoria reiterata dall'appellante e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., concedendo termine per note conclusionali. Entrambe le parti hanno depositato note, concludendo come in epigrafe.
La causa è oggi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione, come da retroesteso verbale.
***
pagina 6 di 17 L'appello risulta fondato limitatamente alla parte in cui censura la declaratoria di nullità del contratto di compravendita e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Tuttavia, merita accoglimento la riproposta domanda di annullamento per dolo.
7. L'appellante innanzitutto impugna la sentenza nella parte in cui afferma che vi è uno squilibrio tra le prestazioni dell'acquirente e dell'alienante. Tale squilibrio, infatti, si fonda non già su una CTU, ma sulla valutazione di un perito della e come tale opinabile e di CP_1 parte. Non è mai stata espletata una CTU sul valore effettivo dei quadri oggetto del contendere e, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il valore dei quadri in € 500. Inoltre, quando il ha definito i quadri stessi “immondizia”, non necessariamente si riferiva al Pt_1 valore dei beni, bensì al gusto e all'apprezzamento personale e, ad ogni modo, fu detto dall'appellante in un momento di rabbia e rivendicazioni tra i due ex partner e dunque non potrebbe assurgere ad elemento probatorio su cui fondare una dichiarazione giudiziale di nullità.
Il poi, sottolinea che, in tema di formazione del contratto, prevale il principio Pt_1 dell'autonomia contrattuale e quando la volontà delle parti si è formata liberamente, come nel caso di specie, non dovrebbe rilevare in alcun modo la non corrispondenza tra il prezzo pattuito ed il valore del bene. Egli, infatti, non avrebbe indotto in errore la circa un CP_1 presunto valore di mercato dei quadri;
anzi, avrebbe sempre affermato di non conoscerlo e la non avrebbe mai richiesto una perizia prima di determinarsi all'acquisto. L' appellata, CP_1 in sostanza, non sarebbe stata ingannata, bensì voleva aiutare il a cui era legata Pt_1 sentimentalmente.
7.1 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, ferma restando la mancanza di prova sulla sproporzione delle prestazioni e l'insindacabilità delle stesse da parte del giudice, ribadisce che la non è mai stata ingannata e la domanda da lei formulata in primo CP_1 grado avrebbe dovuto orientare il giudice di prime cure a rinvenire una causa tutt'altro che opaca, ma ben definita, ossia quella propria di un contratto misto (vendita e donazione). In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto indagare anche l'animus delle parti e ritenere il contratto valido.
L'appellante aggiunge, infine, che la anziché agire immediatamente, quando si CP_1 concluse la relazione con il inviò una diffida con lettera del 10 ottobre 2018, chiedendo Pt_1
pagina 7 di 17 l'esecuzione in forma specifica del contratto per ottenere i quadri non ancora consegnati, dimostrando così un reale interesse all'acquisto degli stessi.
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro.
7.2 Il gravame è da accogliere laddove evidenzia che la causa in concreto del contratto di compravendita è tutt'altro che assente. Infatti, nel caso di specie, la causa in concreto - intesa quale funzione economico-individuale, scopo pratico, ragione pratica del contratto - esiste, pur essendo “non trasparente”.
Occorre innanzitutto chiarire che con l'espressione “causa non trasparente” la dottrina si riferisce a quelle ipotesi in cui la causa concreta del contratto differisce dalla causa tipica di quello formalmente stipulato fra le parti. Vi è, dunque, una scissione tra lo scopo pratico e lo scopo solitamente ricollegato al negozio stipulato. Anche il Tribunale parla di causa “opaca”, però erroneamente la assimila ai casi di difetto di causa in concreto. Non sempre, infatti, nei contratti con causa “non trasparente” la causa è assente, bensì è semplicemente celata dietro la causa tipica del negozio stipulato, come accade, ad esempio, laddove le parti stipulino una compravendita (anche) per arricchire una delle due parti (negotium mixtum cum donatione).
Ciò è accaduto nel caso di specie.
A ben vedere, invero, nel caso in esame si ha una forma di donazione indiretta, o liberalità atipica, poiché le parti, per conseguire il risultato tipico della donazione contrattuale, ossia l'arricchimento del donatario e il depauperamento del donante, hanno fatto ricorso a uno strumento giuridico diverso dalla donazione, che ugualmente ha consentito di produrre in via mediata gli effetti economici di liberalità. In particolare, siamo dinanzi ad un negozio misto con donazione (che costituisce una donazione indiretta) in quanto, attraverso l'utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire una delle parti grazie alla differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo dei beni compravenduti (v. Cass.
n. 6411/1988; Cass. n. 1214/1997; Cass. n. 642/2000; Cass. n. 1955/2007; Cass. n.
23297/2009; Cass. n. 7681/2019).
Qui la odierna appellata, acquista tre quadri dal valore di poche centinaia di CP_1 euro al prezzo di € 400.000, arricchendo, di conseguenza, il odierno appellante, per la Pt_1 differenza. Come rilevato anche in primo grado, il modesto valore dei quadri si ricava agevolmente non solo e non tanto dalla relazione del perito della – che comunque va CP_1 tenuta in considerazione quale elemento indiziario – quanto piuttosto dalle conversazioni pagina 8 di 17 intercorse tra le due parti (e non disconosciute dal . Analizzando specificamente Pt_1
l'allegato 4 all'atto di citazione in primo grado (contenente le conversazioni Whatsapp e
Viber) infatti, si evince chiaramente che il valore dei quadri compravenduti è irrisorio e che lo scopo pratico del contratto di compravendita era in realtà quello di aiutare il che Pt_1 versava, a suo dire, in una difficile situazione economica. Sul punto si vedano in particolare i messaggi del 23/10/2018, quando il affermava: “ la storia non mi preoccupa Pt_1 CP_1 perché le condizioni sono state rispettate nella vendita. Tu sii corretta hai comprato immondizia per aiutarmi. Se cerchi solo di tornare indietro 1 non hai credibilità 2 non vinci perché ho rispettato gli accordi di vendita” e ancora: “I regali son regali” “E i quadri... croste senza valore”. Peraltro, egli non ha mai neppure prodotto una relazione di stima che attestasse un diverso valore dei quadri, come controprova di quella allegata dalla CP_1
Dalle medesime conversazioni, si evince altresì l'animus donandi della e la CP_1 volontà, di entrambe le parti, di arricchire, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive e per puro spirito di liberalità, quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, ossia il (v. Cass. n. 1955/2007: “Nel cosiddetto "negotium mixtun cum Pt_1 donatione" la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore”).
7.3 Occorre precisare, inoltre, che non si tratta di donazione simulata. Mentre, infatti, la donazione indiretta è un atto unico reale ed effettivo, da cui deriva come conseguenza ulteriore e mediata, un vantaggio per qualcuno, la donazione simulata consiste in due atti distinti uno reale uno fittizio. Nella donazione indiretta le parti dichiarano il prezzo che il compratore si obbliga a pagare e il bene che l'alienante si obbliga a cedere e tali prestazioni, che corrispondono alla volontà effettiva dei contraenti, vengono effettivamente poste in essere. Nella donazione simulata, invece, le prestazioni non vengono adempiute (ad esempio il prezzo, seppur irrisorio, non viene corrisposto) in quanto vi è una controdichiarazione delle parti che lo impedisce. (v. da ultimo Cass. n. 19230/2024: “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto
pagina 9 di 17 apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito”).
Ebbene, come accennato, nel caso oggetto di causa, non ci sono elementi sufficienti per ritenere che vi sia stata persino una donazione simulata (ossia che il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito) poiché le prestazioni (pagamento del prezzo e consegna dei quadri) risultano comunque volute dalle parti e non esiste alcuna controdichiarazione tra le parti che ne impediva l'adempimento. In particolare, la consegna dei quadri veniva richiesta dalla anche CP_1 tramite diffida e la stessa afferma di aver firmato una dichiarazione scritta della consegna (v.
p. 18 comparsa di costituzione in appello).
Insomma, il contratto stipulato dalla e dal risulta un negozio misto con CP_1 Pt_1 donazione che, attraverso l'utilizzazione della compravendita, realizza il fine di arricchire il
Non si tratta, dunque, di un contratto senza causa in concreto. Ne deriva che la Pt_1 sentenza impugnata, la quale ha dichiarato la nullità del contratto per difetto di causa in concreto, deve essere riformata.
8. L'accoglimento dell'appello limitatamente a quanto suddetto, impone l'esame della domanda di annullamento per dolo, assorbita e non trattata in prime cure, che la parte vittoriosa in primo grado ( ha riproposto in questa sede. CP_1
La riproposizione delle domande ex art. 346 c.p.c. richiede non già un generico richiamo, ma una specifica deduzione (v. ex plurimis Cass. n. 33649/2023) che nel presente caso, alla luce della trattazione puntuale contenuta nella comparsa di costituzione in appello (v. pp. 17 e ss.) è senz'altro presente. A dispetto dell'ambiguità delle conclusioni, infatti, è inequivocabile la volontà dell'odierna appellata di riproporre la domanda di annullamento per dolo laddove afferma: “si insiste per la declaratoria di annullabilità del contratto per vizio della volontà
(dolo per truffa sentimentale) o accertamento della simulazione del contratto di compravendita dissimulante un contratto di donazione/mutuo, annullabile/nullo anche esso per vizio della volontà (dolo per truffa sentimentale) e per mancanza di forma. La Sig.ra
infatti, è stata vittima del Dott. il quale con artifici e raggiri l'ha indotta in CP_1 Pt_1 errore determinandola a concludere un negozio che, altrimenti, non avrebbe mai concluso e che ha cagionato un evidente danno patrimoniale alla attrice ed un profitto ingiusto al Dott.
” (v. p. 17 della comparsa di costituzione in appello). Pt_1
pagina 10 di 17 8.1 Premesso quanto sopra, la Corte ritiene di dover accogliere la domanda di annullamento del contratto per dolo, ex artt. 1427 e 1439 c.c.
Al negozio misto con donazione, così come a tutti i contratti, salvo espressa deroga, sono applicabili le regole sulla invalidità negoziale. In particolare, se il consenso alla stipulazione del contratto è stato carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.), il contratto è annullabile.
Ebbene, nel caso di specie, gli artifizi e raggiri sono stati posti in essere dal e si Pt_1 sono concretizzati nel manifestare un falso progetto di vita comune. La condotta del è Pt_1 consistita nel simulare sentimenti d'amore e nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, le minacce di suicidio, asseriti debiti da ripagare) idonei, insieme ad essa, a trarre in errore la CP_1
Anche la giurisprudenza di legittimità ormai riconosce la cd. “truffa sentimentale”, sostenendo che “Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati” (v. Cass. pen.
n. 25165/2019).
Dalle conversazioni tra le parti presenti in atti e dalle Sommarie Informazioni
Testimoniali di colleghi del (v. allegati 14 e 15 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. Pt_1
si può ragionevolmente dedurre che il abbia ingannato la per ottenere CP_1 Pt_1 CP_1 vantaggi economici. Egli ha posto in essere comportamenti illeciti, sfruttando la situazione di debolezza della vittima, nella specie coinvolta in una relazione sentimentale, e creando falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale della disponente.
8.2 Da quanto suddetto discende l'annullabilità del contratto di compravendita oggetto di causa, per dolo determinante.
Occorre precisare che, a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sul consenso della parte ingannata. pagina 11 di 17 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito” (v. Sez. 1, Sentenza n. 20231 del 23/06/2022 (Rv. 664980 - 01) e Sez. 3, Sentenza n.
12892 del 23/06/2015 (Rv. 635929 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, il ha raggirato la promettendo con inganno Pt_1 CP_1 una vita insieme e sollecitandola ripetutamente a dargli del denaro, senza il quale (a suo dire) la loro relazione non avrebbe potuto procedere serenamente o addirittura minacciando di suicidarsi se non avesse trovato del denaro. Si veda ad esempio le seguenti conversazioni:
- 8/8/2018: “Cmq....appena deposito l assegno Ci dovrebbe essere 1 Pt_1 miglioramento e nn possono piu fare neanche quel pignoramento Cmq se ricordi poi nn se ne è piu parlato.... Ti avevo chiesto 410 e tu avevi accettato x chiudere queste cose. Sicurissimo di questo” … “Piu volte te lo ho chiesto e tu hai detto piu volte si. Certo. Sicurissimo” - IA: “Ma ce la faremo lo so Solo che nn vorrei alla fine rimanere senza io. Un po di soldi me li vorrei mettere da parte
Spero tu capisca”- “Certo. E vorrei parlarti anche di questo.” – Pt_1 CP_1
“Ora sono sola e devo farcela da sola e nn sara facile” – “Amore nn 6 Pt_1 sola. Ci sono io!!!” … “ Nn sono 1 sanguisuga” – “E se poi mi lasci ?”- CP_1
”E 1 volta chiuse queste cose. Ne parliamo serenamente. E se mi lasci tu? Pt_1
È importante ora chiudere con gli assegni prox sett. Fondamentale. Sennò pignorano.... Poi lo sbloccano ma son penali in piu da pagare. E i tempi si allungano. Vanno chiuse Io sono sicuro. E lo sarò ancor di piu Pt_1 quando si chiude sta storia degli assegni”;
- 16/08/2018: “E ...se ricordi ti avevo chiesto 410. E ora mi devo occupare di Pt_1 trovare quei 10... E di trovare i soldi x pagare la ristrutturazione
Quelli la meta me li rende lo stato im 10 anni...
Ma la ditta sollecita pagamenti e nn vorrei ricominciare da capo” […] “Si CP_1 ma se ti ho dato 400” “Cosi si va a zero. Tra saldo creditori Pt_1
Avvocati Avevo gia previsto che quanto dato fosse tipo acconto
Quanto ti ho chiesto era x arrivare a 0
Nn per avere fondi extra che avrei tenuto”; pagina 12 di 17 - 3/09/2018: “Io invece dovrei trovare altri soldi cosi Pt_1
Circa 80/100 e sarebbero quelli che mi permettono di fermarmi
E super sarebbe poterli tenere cosi che.coi bonus mi ripago i mutui e allora si posso lavorare il giusto”;
- Sempre a settembre 2018 il affermava di essere “in una crisi spaziale” e di star Pt_1
“di nuovo sprofondando”;
- 6/09/2018: “Io mn posso ora e nn potrò mai renderteli Pt_1
Se affronti l'argomento mi umili E nn ho soluzioni E mi fa paura che ritocchi
l.argomento Visto che lo hai fatto spesso. Ripartiamo da 0”;
- 9/09/2018 “Raggirata ancora??? Mi stavo ammazzando e mi hai salvato” Pt_1
“Dunque finito qui? Spiegami Vuoi stare con me o l'amore è gia finito? È CP_1 molto semplice”. “Finito qui cosa???? La mia risposta nn cambia, Amore e Pt_1 soldi nn sono correlati. Se nn lo hai capito. Nn so piu come dirlo”;
- 22/10/18 “COMINCIO LO SCIOPERO DELLA FAME Vediamo se ci tieni”; Pt_1
“DEVI METTERCI 1 E anche io la metterò sul passato che nn mi è Persona_5 piaciuto Vuoi mettere 1 pietra sopra e cominciare da 0?” “Mi puoi far CP_1 vedere dove sono finiti i 200 + 200?” IA “Corde x impiccagioni. Quindi nn vuoi riniziare 1 rapporto nuovo. Va bene Evidentemente x te son queste le.cose piu importanti e nn il nostro rapporto” “Mi avevi detto che i soldi servivano CP_1 per restituirli agli avvocati Basta che tu mi faccia vedere che hai fatto a loro il bonifico”;
- 26/20/2018:“Come detto nn ne voglio altri Ma non deve esserci Pt_1 più dubbi sui quadri Sennò mi chiudo a riccio Lo sai … erano più importanti della mia vita”…”Io ho bisogno di mettere una pietra tombale sui quadri Far conto che ciò che ho avuto nn esiste Ti chiedo solo questo per ripartire” …”Te la ho chiesta ieri la.linea del.tuo avvocato. Hai minimizzato. Hai detto.che nn avresti fatto nulla” “STA STORIA. DEVE ESSERE CHIUSA TOMBALE”.
Da questi estratti e dalle ulteriori conversazioni in atti, si evince che il una volta Pt_1 ottenuta l'ingente somma di denaro, rallenta la relazione con la vedendola poco ma CP_1 provando comunque a chiederle ulteriore denaro (€ 90.000) che lei rifiuta di dargli. Alle domande sulla circa l'utilizzo dei soldi risponde sempre aggressivamente, CP_1 minacciando di non stare più con lei, facendo riferimento anche ad azioni suicide e a profonde crisi e, comunque, senza mai dimostrare come ha impiegato i € 400.000,00. Neppure in sede pagina 13 di 17 giudiziale, peraltro, ha dimostrato di essere nella situazione economica disastrosa che sosteneva.
Inoltre, le menzogne sul progetto di vita in comune, sugli asseriti debiti con dei legali e sulle minacce alla propria vita hanno ingenerato un errore essenziale sulla qualità della persona dell'altro contraente (ex art. 1429, n. 3, c.c.) e hanno avuto un'efficienza causale sul consenso della È evidente, infatti, che la non avrebbe contrattato se non CP_1 CP_1 avesse creduto di essere in una relazione amorosa sincera col e di poter vivere una vita Pt_1 insieme a lui (il stesso parlava di coltivare zucchine, vivere insieme, smettere col suo Pt_1 lavoro per stare insieme). Ella ha acconsentito a donargli (o prestargli) del denaro poiché, a causa dei raggiri ed artifizi del aveva creduto che quel denaro fosse necessario per Pt_1 iniziare una vita insieme. Si tratta proprio di quel dolo, vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, che, incidendo sul processo formativo del consenso e dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, ha determinato la a CP_1 concludere il contratto. (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 5734 del 27/02/2019 (Rv. 653145 - 02) e
Cass. n. 27406/2019).
In sostanza, per tutte le ragioni sopraesposte, risulta che il ha raggirato la Pt_1 CP_1 al fine di ottenere l'ingente somma di denaro per cui è causa e, dunque, il contratto di compravendita deve essere annullato per un vizio del consenso, ossia per il cd. “dolo determinante”.
Anche l'annullamento, così come la nullità erroneamente dichiarata in primo grado, determina la restituzione del prezzo pagato dalla Pertanto, il dovrà restituire CP_1 Pt_1 alla quanto da essa pacificamente ricevuto, ossia € 400.000,00. CP_1
9. L'attrice, odierna appellata, ha chiesto in primo grado e riproposto in questa sede anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (su quest'ultimo v. § 10) derivanti dalla stipulazione del contratto invalido.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, esso viene individuato dalla nelle CP_1 somme spese inutilmente per l'atto di compravendita, pari ad € 14.235,00. Tale somma, corrispondente al compenso del Notaio per l'atto di compravendita qui annullato, è stata pacificamente pagata dalla Infatti, il stesso non contesta mai che il pagamento CP_1 Pt_1 sia stato effettuato dall'odierna appellata e, ad ogni modo, l'avvenuto pagamento da parte della risulta dalla fattura allegata all'atto di citazione in primo grado (v. doc. 3 CP_1 allegato all'atto di citazione in primo grado); e, per finire, è perfettamente coerente col pagina 14 di 17 contesto emerso, caratterizzato dal fatto che, all'interno della coppia, l'unica che pagava era la
CP_1
Pertanto, il deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale Pt_1 provato in fattura e pari ad € 14.235,46.
10. Con riguardo al danno non patrimoniale, invece, la non ha provato CP_1
l'esistenza del suo diritto. In altri termini, la Corte ritiene che il danno non patrimoniale non possa essere riconosciuto nel caso di specie, in quanto, fermi gli astratti presupposti, esso è stato allegato in modo insufficiente e assolutamente generico.
Sul punto, invero, la si è limitata ad affermare (sia nell'atto di citazione in primo CP_1 grado che nella comparsa di costituzione e risposta in appello): “si evidenzia la rilevanza penale della truffa e dunque il diritto al risarcimento del danno da fatto-reato, che il Giudice civile è tenuto ad accertare ai fini della risarcibilità”. Ebbene, pur adottando un metro di valutazione ampio (trattandosi di un fatto integrante reato), non può ritenersi l'attrice esentata dall'onere di allegare il nocumento non patrimoniale, magari anche solo in forma stringata;
ma nel caso presente, non essendo stata sostenuta neppure una qualche forma di sofferenza morale soggettiva, la domanda risulta del tutto generica e priva di prova. Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto.
11. La revisione delle statuizioni di merito impone alla Corte di rivedere il regime delle spese.
L'accoglimento dell'appello non modifica la soccombenza. Il infatti, risulta Pt_1 comunque soccombente, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di annullamento per dolo proposta dalla CP_1
Pertanto, soccombente, deve rimborsare alla controparte le spese Parte_1 processuali dei due gradi di giudizio.
Per il primo grado, si ritiene ragionevole la condanna alle spese già prevista in primo grado dal Tribunale di Firenze, perciò, esse si liquidano in € 1.214 per esborsi ed € 18.292,60 per compenso, oltre accessori di legge.
Per il presente grado, in difetto di nota, le spese si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa pari alla somma controversa (scaglione da € 260.001 a € 520.000).
pagina 15 di 17 Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2, € 5.880 fase 3 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 20.119,00, oltre accessori di legge.
Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n. 238/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/01/2023:
a) revoca la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 3 luglio 2018, autenticata dal Notar da Firenze, registrato in Persona_4 pari data, Serie IT, Numero 22973, stipulato tra , nata a [...] l'8 giugno CP_1
1967, cod. fisc. quale acquirente, e , nato a [...] C.F._2 Parte_1 il 10 aprile 1973, cod. fisc. quale venditore;
C.F._1
b) annulla per dolo ex artt. 1427 e 1439 c.c. il contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 3 luglio 2018, autenticata dal Notar da Firenze, Persona_4 registrato in pari data, Serie IT, Numero 22973, stipulato tra , nata a CP_1
Firenze l'8 giugno 1967, cod. fisc. quale acquirente, e C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. quale venditore Pt_1 C.F._1
e, per l'effetto, condanna alla restituzione del prezzo pattuito e Parte_1 corrisposto, pari ad € 400.000,00, in favore di oltre interessi nella misura CP_1 legale dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
2. condanna al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € Parte_1
14.235,46 a favore di oltre interessi nella misura legale dalla data della CP_1 domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 CP_1 di primo grado, che liquida in complessivi € 1.214 per esborsi ed € 18.292,60 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 16 di 17 4. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 20.119,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 9 ottobre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 491/2023 r.g. vertente fra:
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
DIANA e dell'Avv. MARIOTTO ENRICO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. GIANGRANDI CP_1 C.F._2
SAVERIO;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 09/10/2024, alle ore 12:30, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP , CP_2 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono Per parte appellante, l'avv. Mariotti Enrico. Per parte appellate, l'avv. Francesca Gatti, in sostituzione dell'avv. Giangrandi. È presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
I difensori discutono la causa e si riportano agli atti. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE pagina 1 di 17 LA FUNZIONARIA
N. R.G. 491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 491/2023 promossa da:
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. RONDONI Parte_1 C.F._1
IOTT PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. GIANGRANDI CP_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 238/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/01/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“si insiste per l'accoglimento delle conclusioni dispiegate nel proprio atto introduttivo e per il rigetto delle conclusioni avversarie, opponendosi, sotto il profilo istruttorio, alle istanze presentate dall'Appellata”.
Conclusioni dell'atto di citazione in appello:
“1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 2 di 17 2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 238/2023, emessa dal Tribunale Civile di Firenze, Sez. III, Dr. Massimo Maione Mannamo, nell'ambito e all'esito del giudizio Rg. n. 5386/2020, depositata in Cancelleria in data 26 gennaio 2023 e notificata dall'Avv. Saverio Giangrandi a mezzo pec il 27 gennaio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che ivi si riportano: “IN TESI: respingere le domande attrici poiché inammissibili/improponibili, in quanto relative a diritti transatti e rinunciati, nonché infondate nel merito;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio”, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate da controparte nel giudizio dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come di legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Nel merito
In via principale, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed allegazione, nel merito ed in via istruttoria, rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza impugnata;
In subordine, accogliere le conclusioni formulate in primo grado di seguito riportate:
In ipotesi
-accertata la nullità del contratto di compravendita del 3/7/2018 in quanto contratto simulato, accertata la sussistenza di un accordo dissimulato intercorso fra le parti avente ad oggetto mutuo o donazione, annullare tali atti dissimulati, in quanto viziati da dolo del convenuto ai danni dell'attrice
e/o -in ipotesi di donazione dissimulata- accertare la nullità dell'atto per difetto di forma e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione/pagamento/risarcimento della somma complessiva di € 414.235,00 o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore della parte attrice, oltre interessi ex art. 1815 c.c. da ciascun versamento al saldo, oltre interessi moratori ex art. 1224, 1° co., c.c. e/o maggior danno ex art. 1224, 2°co. c.c., e rivalutazione monetaria, per le causali esposte in narrativa;
In ogni caso
- accertare la condotta fraudolenta perpetrata ai danni dell'attrice da parte del convenuto, costituente reato di truffa e condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura ritenuta di giustizia;
- vittoria di corrispettivi professionali, oltre spese generali, spese anticipate ed accessori di legge di ogni fase e grado del giudizio di merito e cautelare.
In Via istruttoria
In ipotesi, si insiste per l'ammissione dei i mezzi istruttori formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritti:
- interrogatorio formale del convenuto sui capitoli A, B 1-5, C, D, E
pagina 3 di 17 - prova per testi sui capitoli da 1 a 20 con testi indicati ( , Tes_1 Tes_2 CP_1
, Notaio dott.ssa Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Persona_2 Per_3
Francesco Lloyd Immobiliare)
Si chiede la integrale acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 5386/2020
5386/2020-1 Tribunale di Firenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10 aprile 2020, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1 al Tribunale di Firenze, impugnando l'atto di compravendita del 3 luglio Parte_1
2018, stipulato con quest'ultimo e chiedendo, in via principale, il suo annullamento per dolo e, in via subordinata, la declaratoria di simulazione, in quanto la suddetta compravendita dissimulerebbe una donazione o un mutuo anch'essi annullabili per dolo.
L'attrice, per quel che qui rileva, affermava di aver avuto una relazione con il dal Pt_1 settembre 2017 e, per aiutarlo a superare la difficile situazione economica in cui versava, in data 3 luglio 2018, aveva stipulato con lui un contratto di compravendita, in forza del quale aveva acquistato, per il prezzo di € 400.000, tre quadri che in realtà avevano un valore irrisorio. La relazione si era poi conclusa poco dopo, a fine estate 2018. La sosteneva CP_1 di essere stata ingannata dal convenuto, che, attraverso la promessa di una vita in comune, mirava esclusivamente ad ottenere vantaggi economici, così come poteva agevolmente desumersi dal contenuto della chat Whatsapp tra i due, prodotta in giudizio. L'attrice allegava, inoltre, una consulenza di parte, in cui i quadri oggetto della compravendita venivano valutati complessivamente € 500 (due quadri € 150 ed il terzo € 200).
La chiedeva pertanto l'annullamento del contratto di compravendita stipulato CP_1 con il in conseguenza dell'attività ingannevole posta in essere da questi. Pt_1
Il convenuto contestava quanto ex adverso dedotto, sottolineando che non vi era alcun riscontro probatorio della sussistenza dell'attività dolosa ed evidenziando che entrambe le parti avevano manifestato la propria piena e consapevole volontà di concludere il contratto di compravendita.
2. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 marzo 2022, sollevava d'ufficio la questione della possibile nullità del contratto “per difetto di causa in concreto data dalla esorbitante sproporzione tra prestazioni”, assegnando alle parti un termine di venti giorni, ai pagina 4 di 17 sensi dell'art. 101 c.p.c., per il deposito di memorie.
Il con la propria memoria, rilevava in particolare la carenza di prova circa la Pt_1 sproporzione tra le prestazioni e sottolineava che, in forza dell'autonomia contrattuale, ciascuno è libero di contrattare a condizioni a sé svantaggiose e vantaggiose per la controparte. La invece, faceva propria la prospettazione individuata dal Tribunale e CP_1 integrava le proprie conclusioni chiedendo altresì la dichiarazione di nullità del contratto.
Con la sentenza n. 238/2023, qui impugnata, il Tribunale affermava innanzitutto che i quadri oggetto di compravendita risultavano di valore di gran lunga inferiore rispetto al prezzo versato dall'acquirente In particolare, ciò si poteva desumere dalla relazione CP_1 di stima prodotta dall'attrice (dalla quale risulta che il valore complessivo dei quadri è di appena 500 €) e dalle conversazioni Whatsapp e Viber, dove è lo stesso a definire i suoi Pt_1 quadri “immondizia” e “croste senza valore”.
Ad avviso del giudice di prime cure, dunque, vi è stata una esorbitante sproporzione tra le due prestazioni: la infatti, aveva pagato € 400.000 al per tre quadri di CP_1 Pt_1 valore di poche centinaia di euro. A ben vedere, quindi, il contratto non esibiva la ragione reale per la quale si trasferiva ricchezza da un contraente all'altro, bensì la causa risultava
“opaca”, in quanto la causa tipica del contratto di compravendita (scambio di cosa contro prezzo) non corrispondeva alla reale causa del contratto stipulato fra le parti.
In definitiva, il Tribunale affermava che l'assenza di corrispettività, lo squilibrio sinallagmatico e la sproporzione tra prestazioni potevano rappresentare elementi di giudizio per ritenere, nella fattispecie specifica, l'assenza di causa in concreto del contratto. E così statuiva:
“dichiara la nullità del contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 03 luglio 2018, autenticata dal Notar di Firenze, registrato in pari data Persona_4
Serie IT, Numero 22973, stipulato tra , nata a [...] il [...], cod. CP_1 fisc. quale acquirente, e nato a [...] il 10 aprile C.F._2 Parte_1
1973, cod. fisc. quale venditore;
condanna a restituire C.F._1 Parte_1
a la somma di euro 400.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data CP_1 della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di , delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.214 CP_1 per esborsi, euro 18.292,60 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge”. pagina 5 di 17 3. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] due seguenti motivi d'appello:
a) “Riforma della sentenza in ordine alla dichiarata nullità del contratto di compravendita. Contratto pienamente valido e produttivo di effetti”;
b) “riforma della sentenza nella parte in cui ritiene che sussista opacità della causa contrattuale”.
È stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
5. Con istanza del 28 dicembre 2023, chiedeva la sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza di primo grado. La Corte, con ordinanza del 4.01.2024, aprendo un apposito sub procedimento (491-1/2023 R.G.), sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione, fissando l'udienza del 21.02.2024. In occasione di quest'ultima udienza, la Corte revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rigettava l'istanza di sospensione.
6. Il 15 aprile 2024, il presentava una nuova istanza di sospensione. Pt_1
La Corte, a seguito dell'udienza del 12 giugno 2024, dichiarava inammissibile l'istanza inibitoria reiterata dall'appellante e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., concedendo termine per note conclusionali. Entrambe le parti hanno depositato note, concludendo come in epigrafe.
La causa è oggi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione, come da retroesteso verbale.
***
pagina 6 di 17 L'appello risulta fondato limitatamente alla parte in cui censura la declaratoria di nullità del contratto di compravendita e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Tuttavia, merita accoglimento la riproposta domanda di annullamento per dolo.
7. L'appellante innanzitutto impugna la sentenza nella parte in cui afferma che vi è uno squilibrio tra le prestazioni dell'acquirente e dell'alienante. Tale squilibrio, infatti, si fonda non già su una CTU, ma sulla valutazione di un perito della e come tale opinabile e di CP_1 parte. Non è mai stata espletata una CTU sul valore effettivo dei quadri oggetto del contendere e, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il valore dei quadri in € 500. Inoltre, quando il ha definito i quadri stessi “immondizia”, non necessariamente si riferiva al Pt_1 valore dei beni, bensì al gusto e all'apprezzamento personale e, ad ogni modo, fu detto dall'appellante in un momento di rabbia e rivendicazioni tra i due ex partner e dunque non potrebbe assurgere ad elemento probatorio su cui fondare una dichiarazione giudiziale di nullità.
Il poi, sottolinea che, in tema di formazione del contratto, prevale il principio Pt_1 dell'autonomia contrattuale e quando la volontà delle parti si è formata liberamente, come nel caso di specie, non dovrebbe rilevare in alcun modo la non corrispondenza tra il prezzo pattuito ed il valore del bene. Egli, infatti, non avrebbe indotto in errore la circa un CP_1 presunto valore di mercato dei quadri;
anzi, avrebbe sempre affermato di non conoscerlo e la non avrebbe mai richiesto una perizia prima di determinarsi all'acquisto. L' appellata, CP_1 in sostanza, non sarebbe stata ingannata, bensì voleva aiutare il a cui era legata Pt_1 sentimentalmente.
7.1 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, ferma restando la mancanza di prova sulla sproporzione delle prestazioni e l'insindacabilità delle stesse da parte del giudice, ribadisce che la non è mai stata ingannata e la domanda da lei formulata in primo CP_1 grado avrebbe dovuto orientare il giudice di prime cure a rinvenire una causa tutt'altro che opaca, ma ben definita, ossia quella propria di un contratto misto (vendita e donazione). In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto indagare anche l'animus delle parti e ritenere il contratto valido.
L'appellante aggiunge, infine, che la anziché agire immediatamente, quando si CP_1 concluse la relazione con il inviò una diffida con lettera del 10 ottobre 2018, chiedendo Pt_1
pagina 7 di 17 l'esecuzione in forma specifica del contratto per ottenere i quadri non ancora consegnati, dimostrando così un reale interesse all'acquisto degli stessi.
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro.
7.2 Il gravame è da accogliere laddove evidenzia che la causa in concreto del contratto di compravendita è tutt'altro che assente. Infatti, nel caso di specie, la causa in concreto - intesa quale funzione economico-individuale, scopo pratico, ragione pratica del contratto - esiste, pur essendo “non trasparente”.
Occorre innanzitutto chiarire che con l'espressione “causa non trasparente” la dottrina si riferisce a quelle ipotesi in cui la causa concreta del contratto differisce dalla causa tipica di quello formalmente stipulato fra le parti. Vi è, dunque, una scissione tra lo scopo pratico e lo scopo solitamente ricollegato al negozio stipulato. Anche il Tribunale parla di causa “opaca”, però erroneamente la assimila ai casi di difetto di causa in concreto. Non sempre, infatti, nei contratti con causa “non trasparente” la causa è assente, bensì è semplicemente celata dietro la causa tipica del negozio stipulato, come accade, ad esempio, laddove le parti stipulino una compravendita (anche) per arricchire una delle due parti (negotium mixtum cum donatione).
Ciò è accaduto nel caso di specie.
A ben vedere, invero, nel caso in esame si ha una forma di donazione indiretta, o liberalità atipica, poiché le parti, per conseguire il risultato tipico della donazione contrattuale, ossia l'arricchimento del donatario e il depauperamento del donante, hanno fatto ricorso a uno strumento giuridico diverso dalla donazione, che ugualmente ha consentito di produrre in via mediata gli effetti economici di liberalità. In particolare, siamo dinanzi ad un negozio misto con donazione (che costituisce una donazione indiretta) in quanto, attraverso l'utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire una delle parti grazie alla differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo dei beni compravenduti (v. Cass.
n. 6411/1988; Cass. n. 1214/1997; Cass. n. 642/2000; Cass. n. 1955/2007; Cass. n.
23297/2009; Cass. n. 7681/2019).
Qui la odierna appellata, acquista tre quadri dal valore di poche centinaia di CP_1 euro al prezzo di € 400.000, arricchendo, di conseguenza, il odierno appellante, per la Pt_1 differenza. Come rilevato anche in primo grado, il modesto valore dei quadri si ricava agevolmente non solo e non tanto dalla relazione del perito della – che comunque va CP_1 tenuta in considerazione quale elemento indiziario – quanto piuttosto dalle conversazioni pagina 8 di 17 intercorse tra le due parti (e non disconosciute dal . Analizzando specificamente Pt_1
l'allegato 4 all'atto di citazione in primo grado (contenente le conversazioni Whatsapp e
Viber) infatti, si evince chiaramente che il valore dei quadri compravenduti è irrisorio e che lo scopo pratico del contratto di compravendita era in realtà quello di aiutare il che Pt_1 versava, a suo dire, in una difficile situazione economica. Sul punto si vedano in particolare i messaggi del 23/10/2018, quando il affermava: “ la storia non mi preoccupa Pt_1 CP_1 perché le condizioni sono state rispettate nella vendita. Tu sii corretta hai comprato immondizia per aiutarmi. Se cerchi solo di tornare indietro 1 non hai credibilità 2 non vinci perché ho rispettato gli accordi di vendita” e ancora: “I regali son regali” “E i quadri... croste senza valore”. Peraltro, egli non ha mai neppure prodotto una relazione di stima che attestasse un diverso valore dei quadri, come controprova di quella allegata dalla CP_1
Dalle medesime conversazioni, si evince altresì l'animus donandi della e la CP_1 volontà, di entrambe le parti, di arricchire, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive e per puro spirito di liberalità, quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, ossia il (v. Cass. n. 1955/2007: “Nel cosiddetto "negotium mixtun cum Pt_1 donatione" la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore”).
7.3 Occorre precisare, inoltre, che non si tratta di donazione simulata. Mentre, infatti, la donazione indiretta è un atto unico reale ed effettivo, da cui deriva come conseguenza ulteriore e mediata, un vantaggio per qualcuno, la donazione simulata consiste in due atti distinti uno reale uno fittizio. Nella donazione indiretta le parti dichiarano il prezzo che il compratore si obbliga a pagare e il bene che l'alienante si obbliga a cedere e tali prestazioni, che corrispondono alla volontà effettiva dei contraenti, vengono effettivamente poste in essere. Nella donazione simulata, invece, le prestazioni non vengono adempiute (ad esempio il prezzo, seppur irrisorio, non viene corrisposto) in quanto vi è una controdichiarazione delle parti che lo impedisce. (v. da ultimo Cass. n. 19230/2024: “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto
pagina 9 di 17 apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito”).
Ebbene, come accennato, nel caso oggetto di causa, non ci sono elementi sufficienti per ritenere che vi sia stata persino una donazione simulata (ossia che il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito) poiché le prestazioni (pagamento del prezzo e consegna dei quadri) risultano comunque volute dalle parti e non esiste alcuna controdichiarazione tra le parti che ne impediva l'adempimento. In particolare, la consegna dei quadri veniva richiesta dalla anche CP_1 tramite diffida e la stessa afferma di aver firmato una dichiarazione scritta della consegna (v.
p. 18 comparsa di costituzione in appello).
Insomma, il contratto stipulato dalla e dal risulta un negozio misto con CP_1 Pt_1 donazione che, attraverso l'utilizzazione della compravendita, realizza il fine di arricchire il
Non si tratta, dunque, di un contratto senza causa in concreto. Ne deriva che la Pt_1 sentenza impugnata, la quale ha dichiarato la nullità del contratto per difetto di causa in concreto, deve essere riformata.
8. L'accoglimento dell'appello limitatamente a quanto suddetto, impone l'esame della domanda di annullamento per dolo, assorbita e non trattata in prime cure, che la parte vittoriosa in primo grado ( ha riproposto in questa sede. CP_1
La riproposizione delle domande ex art. 346 c.p.c. richiede non già un generico richiamo, ma una specifica deduzione (v. ex plurimis Cass. n. 33649/2023) che nel presente caso, alla luce della trattazione puntuale contenuta nella comparsa di costituzione in appello (v. pp. 17 e ss.) è senz'altro presente. A dispetto dell'ambiguità delle conclusioni, infatti, è inequivocabile la volontà dell'odierna appellata di riproporre la domanda di annullamento per dolo laddove afferma: “si insiste per la declaratoria di annullabilità del contratto per vizio della volontà
(dolo per truffa sentimentale) o accertamento della simulazione del contratto di compravendita dissimulante un contratto di donazione/mutuo, annullabile/nullo anche esso per vizio della volontà (dolo per truffa sentimentale) e per mancanza di forma. La Sig.ra
infatti, è stata vittima del Dott. il quale con artifici e raggiri l'ha indotta in CP_1 Pt_1 errore determinandola a concludere un negozio che, altrimenti, non avrebbe mai concluso e che ha cagionato un evidente danno patrimoniale alla attrice ed un profitto ingiusto al Dott.
” (v. p. 17 della comparsa di costituzione in appello). Pt_1
pagina 10 di 17 8.1 Premesso quanto sopra, la Corte ritiene di dover accogliere la domanda di annullamento del contratto per dolo, ex artt. 1427 e 1439 c.c.
Al negozio misto con donazione, così come a tutti i contratti, salvo espressa deroga, sono applicabili le regole sulla invalidità negoziale. In particolare, se il consenso alla stipulazione del contratto è stato carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 c.c.), il contratto è annullabile.
Ebbene, nel caso di specie, gli artifizi e raggiri sono stati posti in essere dal e si Pt_1 sono concretizzati nel manifestare un falso progetto di vita comune. La condotta del è Pt_1 consistita nel simulare sentimenti d'amore e nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, le minacce di suicidio, asseriti debiti da ripagare) idonei, insieme ad essa, a trarre in errore la CP_1
Anche la giurisprudenza di legittimità ormai riconosce la cd. “truffa sentimentale”, sostenendo che “Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati” (v. Cass. pen.
n. 25165/2019).
Dalle conversazioni tra le parti presenti in atti e dalle Sommarie Informazioni
Testimoniali di colleghi del (v. allegati 14 e 15 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. Pt_1
si può ragionevolmente dedurre che il abbia ingannato la per ottenere CP_1 Pt_1 CP_1 vantaggi economici. Egli ha posto in essere comportamenti illeciti, sfruttando la situazione di debolezza della vittima, nella specie coinvolta in una relazione sentimentale, e creando falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale della disponente.
8.2 Da quanto suddetto discende l'annullabilità del contratto di compravendita oggetto di causa, per dolo determinante.
Occorre precisare che, a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sul consenso della parte ingannata. pagina 11 di 17 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito” (v. Sez. 1, Sentenza n. 20231 del 23/06/2022 (Rv. 664980 - 01) e Sez. 3, Sentenza n.
12892 del 23/06/2015 (Rv. 635929 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, il ha raggirato la promettendo con inganno Pt_1 CP_1 una vita insieme e sollecitandola ripetutamente a dargli del denaro, senza il quale (a suo dire) la loro relazione non avrebbe potuto procedere serenamente o addirittura minacciando di suicidarsi se non avesse trovato del denaro. Si veda ad esempio le seguenti conversazioni:
- 8/8/2018: “Cmq....appena deposito l assegno Ci dovrebbe essere 1 Pt_1 miglioramento e nn possono piu fare neanche quel pignoramento Cmq se ricordi poi nn se ne è piu parlato.... Ti avevo chiesto 410 e tu avevi accettato x chiudere queste cose. Sicurissimo di questo” … “Piu volte te lo ho chiesto e tu hai detto piu volte si. Certo. Sicurissimo” - IA: “Ma ce la faremo lo so Solo che nn vorrei alla fine rimanere senza io. Un po di soldi me li vorrei mettere da parte
Spero tu capisca”- “Certo. E vorrei parlarti anche di questo.” – Pt_1 CP_1
“Ora sono sola e devo farcela da sola e nn sara facile” – “Amore nn 6 Pt_1 sola. Ci sono io!!!” … “ Nn sono 1 sanguisuga” – “E se poi mi lasci ?”- CP_1
”E 1 volta chiuse queste cose. Ne parliamo serenamente. E se mi lasci tu? Pt_1
È importante ora chiudere con gli assegni prox sett. Fondamentale. Sennò pignorano.... Poi lo sbloccano ma son penali in piu da pagare. E i tempi si allungano. Vanno chiuse Io sono sicuro. E lo sarò ancor di piu Pt_1 quando si chiude sta storia degli assegni”;
- 16/08/2018: “E ...se ricordi ti avevo chiesto 410. E ora mi devo occupare di Pt_1 trovare quei 10... E di trovare i soldi x pagare la ristrutturazione
Quelli la meta me li rende lo stato im 10 anni...
Ma la ditta sollecita pagamenti e nn vorrei ricominciare da capo” […] “Si CP_1 ma se ti ho dato 400” “Cosi si va a zero. Tra saldo creditori Pt_1
Avvocati Avevo gia previsto che quanto dato fosse tipo acconto
Quanto ti ho chiesto era x arrivare a 0
Nn per avere fondi extra che avrei tenuto”; pagina 12 di 17 - 3/09/2018: “Io invece dovrei trovare altri soldi cosi Pt_1
Circa 80/100 e sarebbero quelli che mi permettono di fermarmi
E super sarebbe poterli tenere cosi che.coi bonus mi ripago i mutui e allora si posso lavorare il giusto”;
- Sempre a settembre 2018 il affermava di essere “in una crisi spaziale” e di star Pt_1
“di nuovo sprofondando”;
- 6/09/2018: “Io mn posso ora e nn potrò mai renderteli Pt_1
Se affronti l'argomento mi umili E nn ho soluzioni E mi fa paura che ritocchi
l.argomento Visto che lo hai fatto spesso. Ripartiamo da 0”;
- 9/09/2018 “Raggirata ancora??? Mi stavo ammazzando e mi hai salvato” Pt_1
“Dunque finito qui? Spiegami Vuoi stare con me o l'amore è gia finito? È CP_1 molto semplice”. “Finito qui cosa???? La mia risposta nn cambia, Amore e Pt_1 soldi nn sono correlati. Se nn lo hai capito. Nn so piu come dirlo”;
- 22/10/18 “COMINCIO LO SCIOPERO DELLA FAME Vediamo se ci tieni”; Pt_1
“DEVI METTERCI 1 E anche io la metterò sul passato che nn mi è Persona_5 piaciuto Vuoi mettere 1 pietra sopra e cominciare da 0?” “Mi puoi far CP_1 vedere dove sono finiti i 200 + 200?” IA “Corde x impiccagioni. Quindi nn vuoi riniziare 1 rapporto nuovo. Va bene Evidentemente x te son queste le.cose piu importanti e nn il nostro rapporto” “Mi avevi detto che i soldi servivano CP_1 per restituirli agli avvocati Basta che tu mi faccia vedere che hai fatto a loro il bonifico”;
- 26/20/2018:“Come detto nn ne voglio altri Ma non deve esserci Pt_1 più dubbi sui quadri Sennò mi chiudo a riccio Lo sai … erano più importanti della mia vita”…”Io ho bisogno di mettere una pietra tombale sui quadri Far conto che ciò che ho avuto nn esiste Ti chiedo solo questo per ripartire” …”Te la ho chiesta ieri la.linea del.tuo avvocato. Hai minimizzato. Hai detto.che nn avresti fatto nulla” “STA STORIA. DEVE ESSERE CHIUSA TOMBALE”.
Da questi estratti e dalle ulteriori conversazioni in atti, si evince che il una volta Pt_1 ottenuta l'ingente somma di denaro, rallenta la relazione con la vedendola poco ma CP_1 provando comunque a chiederle ulteriore denaro (€ 90.000) che lei rifiuta di dargli. Alle domande sulla circa l'utilizzo dei soldi risponde sempre aggressivamente, CP_1 minacciando di non stare più con lei, facendo riferimento anche ad azioni suicide e a profonde crisi e, comunque, senza mai dimostrare come ha impiegato i € 400.000,00. Neppure in sede pagina 13 di 17 giudiziale, peraltro, ha dimostrato di essere nella situazione economica disastrosa che sosteneva.
Inoltre, le menzogne sul progetto di vita in comune, sugli asseriti debiti con dei legali e sulle minacce alla propria vita hanno ingenerato un errore essenziale sulla qualità della persona dell'altro contraente (ex art. 1429, n. 3, c.c.) e hanno avuto un'efficienza causale sul consenso della È evidente, infatti, che la non avrebbe contrattato se non CP_1 CP_1 avesse creduto di essere in una relazione amorosa sincera col e di poter vivere una vita Pt_1 insieme a lui (il stesso parlava di coltivare zucchine, vivere insieme, smettere col suo Pt_1 lavoro per stare insieme). Ella ha acconsentito a donargli (o prestargli) del denaro poiché, a causa dei raggiri ed artifizi del aveva creduto che quel denaro fosse necessario per Pt_1 iniziare una vita insieme. Si tratta proprio di quel dolo, vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, che, incidendo sul processo formativo del consenso e dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, ha determinato la a CP_1 concludere il contratto. (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 5734 del 27/02/2019 (Rv. 653145 - 02) e
Cass. n. 27406/2019).
In sostanza, per tutte le ragioni sopraesposte, risulta che il ha raggirato la Pt_1 CP_1 al fine di ottenere l'ingente somma di denaro per cui è causa e, dunque, il contratto di compravendita deve essere annullato per un vizio del consenso, ossia per il cd. “dolo determinante”.
Anche l'annullamento, così come la nullità erroneamente dichiarata in primo grado, determina la restituzione del prezzo pagato dalla Pertanto, il dovrà restituire CP_1 Pt_1 alla quanto da essa pacificamente ricevuto, ossia € 400.000,00. CP_1
9. L'attrice, odierna appellata, ha chiesto in primo grado e riproposto in questa sede anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (su quest'ultimo v. § 10) derivanti dalla stipulazione del contratto invalido.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, esso viene individuato dalla nelle CP_1 somme spese inutilmente per l'atto di compravendita, pari ad € 14.235,00. Tale somma, corrispondente al compenso del Notaio per l'atto di compravendita qui annullato, è stata pacificamente pagata dalla Infatti, il stesso non contesta mai che il pagamento CP_1 Pt_1 sia stato effettuato dall'odierna appellata e, ad ogni modo, l'avvenuto pagamento da parte della risulta dalla fattura allegata all'atto di citazione in primo grado (v. doc. 3 CP_1 allegato all'atto di citazione in primo grado); e, per finire, è perfettamente coerente col pagina 14 di 17 contesto emerso, caratterizzato dal fatto che, all'interno della coppia, l'unica che pagava era la
CP_1
Pertanto, il deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale Pt_1 provato in fattura e pari ad € 14.235,46.
10. Con riguardo al danno non patrimoniale, invece, la non ha provato CP_1
l'esistenza del suo diritto. In altri termini, la Corte ritiene che il danno non patrimoniale non possa essere riconosciuto nel caso di specie, in quanto, fermi gli astratti presupposti, esso è stato allegato in modo insufficiente e assolutamente generico.
Sul punto, invero, la si è limitata ad affermare (sia nell'atto di citazione in primo CP_1 grado che nella comparsa di costituzione e risposta in appello): “si evidenzia la rilevanza penale della truffa e dunque il diritto al risarcimento del danno da fatto-reato, che il Giudice civile è tenuto ad accertare ai fini della risarcibilità”. Ebbene, pur adottando un metro di valutazione ampio (trattandosi di un fatto integrante reato), non può ritenersi l'attrice esentata dall'onere di allegare il nocumento non patrimoniale, magari anche solo in forma stringata;
ma nel caso presente, non essendo stata sostenuta neppure una qualche forma di sofferenza morale soggettiva, la domanda risulta del tutto generica e priva di prova. Ne deriva che il risarcimento del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto.
11. La revisione delle statuizioni di merito impone alla Corte di rivedere il regime delle spese.
L'accoglimento dell'appello non modifica la soccombenza. Il infatti, risulta Pt_1 comunque soccombente, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di annullamento per dolo proposta dalla CP_1
Pertanto, soccombente, deve rimborsare alla controparte le spese Parte_1 processuali dei due gradi di giudizio.
Per il primo grado, si ritiene ragionevole la condanna alle spese già prevista in primo grado dal Tribunale di Firenze, perciò, esse si liquidano in € 1.214 per esborsi ed € 18.292,60 per compenso, oltre accessori di legge.
Per il presente grado, in difetto di nota, le spese si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa pari alla somma controversa (scaglione da € 260.001 a € 520.000).
pagina 15 di 17 Pertanto: € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2, € 5.880 fase 3 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 20.119,00, oltre accessori di legge.
Non sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n. 238/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26/01/2023:
a) revoca la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 3 luglio 2018, autenticata dal Notar da Firenze, registrato in Persona_4 pari data, Serie IT, Numero 22973, stipulato tra , nata a [...] l'8 giugno CP_1
1967, cod. fisc. quale acquirente, e , nato a [...] C.F._2 Parte_1 il 10 aprile 1973, cod. fisc. quale venditore;
C.F._1
b) annulla per dolo ex artt. 1427 e 1439 c.c. il contratto di compravendita di cui alla scrittura privata del 3 luglio 2018, autenticata dal Notar da Firenze, Persona_4 registrato in pari data, Serie IT, Numero 22973, stipulato tra , nata a CP_1
Firenze l'8 giugno 1967, cod. fisc. quale acquirente, e C.F._2 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. quale venditore Pt_1 C.F._1
e, per l'effetto, condanna alla restituzione del prezzo pattuito e Parte_1 corrisposto, pari ad € 400.000,00, in favore di oltre interessi nella misura CP_1 legale dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
2. condanna al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € Parte_1
14.235,46 a favore di oltre interessi nella misura legale dalla data della CP_1 domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 CP_1 di primo grado, che liquida in complessivi € 1.214 per esborsi ed € 18.292,60 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 16 di 17 4. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 20.119,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 9 ottobre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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