Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4840 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...] -CS-), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BERARDI FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, Via Barletta, 29, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso l'Agenzia dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave a causa delle pluripatologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle dette provvidenze ponendo a base dei motivi di opposizione tenuto la
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta la rinnovazione della ctu con la Dott.ssa all'esito delle operazioni peritali, veniva Persona_1 depositata la relazione.
La causa è matura per la decisione.
1. Risultano destituite di fondamento le eccezioni di parte resistente relative alla mancata osservanza di termini posti a pena di decadenza a carico della Parte ricorrente.
Infatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 21.11.2023 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 24.11.2023 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 20.12.2023.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' atteso che le visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 10.08.2022 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 09.11.2022.
Alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano decidersi la causa.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP precedentemente introdotta avente
RG 5245/22, accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave in suo favore.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
A sua volta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della perizianda e Per_1 della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento dei benefici richiesti;
ciò con valutazione sovrapponibile a quella compiuta dal
Consulente nominato nella pregressa fase processuale.
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo, peraltro, le Parti mosso la benché minima contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
Il ricorso, va, pertanto, rigettato. 3. Nulla sulle spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) stante la dichiarazione di non soccombenza resa dalla Parte;
quelle di ctu, per la medesima ragione restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 5245/22 RG) e sulla domanda da questa proposta nei confronti CP_ dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda proposta, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo alla sig.ra : Parte_1
a) del presupposto sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
b) del presupposto sanitario afferente all'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3°, L.
104/92;
- Nulla sulle spese di lite;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 27 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo