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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 607/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel.
nella causa di appello avverso la sentenza n. 542/2023 del Tribunale di Monza, est.
Lojacono, promossa da
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luana Sinicco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Calco
(LC), Largo Pomeo n. 5
Appellante contro
Controparte_1
Appellata contumace in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalla parte appellante:
“Voglia la ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie e statuizioni del caso, in parziale riforma della sentenza impugnata:
IN VIA PRELIMINARE:
Revocare e/o riformare parzialmente la sentenza n. 542/2023 del 07.12.2023 emessa dal Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – G.L. Dott.ssa Claudia Lojacono, in data 11.12.2023 a definizione del procedimento RG n. 1914/2020 e comunicata in data
11.12.2023; Conseguentemente e, in ogni caso, fermo l'accoglimento integrale della domanda formulata dal sig. nella sentenza di primo grado. Pt_1
Rigettare integralmente la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1
nel giudizio di primo grado e relativa alla richiesta di danni dalla stessa lamentati in seguito al sinistro del 24.04.2020.
Condannare , in persona dell'AU pro tempore, sig. Controparte_1 CP_2
, al pagamento di spese, oltre spese generali nella misura del 15%,
[...]
competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, con sentenza n. 542/2023 il Tribunale di Monza ha accolto l'impugnazione proposta da avverso il licenziamento intimatogli Parte_1
da del 14.5.2020, liquidando al dipendente una indennità Controparte_1
risarcitoria di euro 5.371,50. Il primo giudice ha altresì accolto la domanda di accertamento della sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo per euro
12.515,66 (di cui euro 3.890,67 per spettanze di fine rapporto). In accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal datore di lavoro nei confronti dell'ex dipendente, il Tribunale ha anche acclarato l'esistenza di un credito risarcitorio dell'azienda nei confronti dell'ex dipendente per euro 15.381,91.
A tal riguardo, per quel che qui ancora interessa, il primo giudice ha reputato sussistente, in capo a la responsabilità risarcitoria per i danni da quest'ultimo Pt_1
arrecati al datore di lavoro in occasione di un sinistro stradale, sinistro che il medesimo aveva provocato guidando un mezzo di proprietà datoriale, non per ragioni di Pt_1 servizio, fuori dall'orario di lavoro, in stato di alterazione alcolica e positivo alla cocaina.
A causa dello scontro verificatosi con altro veicolo, il conducente dell'altra vettura coinvolta nel sinistro era deceduto.
Il Tribunale di Monza, sulla scorta delle risultanze della consulenza cinematica svolta su incarico della nell'ambito del procedimento penale a carico di Parte_2
ha ritenuto provata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione Pt_1 dell'incidente ed ha accertato un debito risarcitorio di euro 15.381,91 per i danni pag. 2/12 patrimoniali derivati dalla distruzione del mezzo aziendale (riconoscendo a
: euro 33,00 per l'imposta di bollo inutilmente pagata durante il periodo CP_3
in cui il veicolo era stato sottoposto a sequestro;
euro 621,44 per le rate di finanziamento onorate per l'acquisto del mezzo dal giorno del sinistro a quello del deposito del ricorso;
euro 8.827,47, per l'estinzione anticipata del finanziamento;
euro
5.900,00 per l'acquisto di un mezzo usato analogo).
Effettuata la compensazione parziale tra le reciproche poste obbligatorie, il primo giudice ha quindi condannato la società al pagamento a beneficio dell'ex dipendente della somma di euro 2.505,25, con compensazione integrale delle spese di lite del grado.
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 ha proposto appello avverso la Pt_1
menzionata sentenza.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui essa gli ha attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro, reputando a torto che – sulla scorta della sola consulenza disposta dalla Procura della Repubblica ed in assenza di ulteriori indagini- fosse possibile superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
A supporto delle proprie censure l'appellante ha depositato una relazione cinematica di parte, elaborata nell'ambito del procedimento penale a confutazione delle conclusioni cui era pervenuto il consulente della Procura.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha criticato la sentenza gravata per avere erroneamente determinato il quantum del credito risarcitorio spettante al datore di lavoro.
Nella prospettiva del gravame, a tutto voler concedere, l'unica posta risarcitoria spettante all'appellata poteva al più essere individuata in quella pari al valore residuo del veicolo incidentato al momento del sinistro, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
Quale conseguenza dell'auspicata riforma parziale della sentenza impugnata, ha Pt_1 anche chiesto l'integrale riconoscimento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_4
pag. 3/12 All'udienza dell'8.10.2024 la difesa dell'appellante ha prodotto sentenza del Tribunale di Monza con la quale, in data 24.7.2024, la società appellata era stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale;
di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ritualmente notificato alla procedura concorsuale in data 29.10.2024, ha riassunto il giudizio, chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
è rimasta contumace. Controparte_5
All'udienza del 14.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Preliminarmente, ai fini della procedibilità del giudizio pur a seguito della ammissione dell'appellata alla procedura di liquidazione giudiziale, va evidenziato che all'udienza del 14.1.2025 la difesa dall'appellante ha documentato di avere richiesto l'ammissione al passivo dei crediti retributivi oggetto di causa, ottenendo l'ammissione con riserva per l'intero importo.
Circostanza, questa, rilevante ai fini della ritenuta procedibilità del giudizio di impugnazione, in adesione all'insegnamento giurisprudenziale di cui alle pronunce
Cass. n. 7025/2012 e Cass. n. 7676/ 2020.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza Cass.
8.5.2012 n. 7025: “La L. Fall., art. 96, nel testo introdotto dalla riforma, prevede che, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'art. 55, u.c.; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. La disciplina dettata dal n. 3 della disposizione sostituisce quella di cui al previgente L. Fall., art. 95, comma 3, in forza della quale, in sede di accertamento del passivo, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito medesimo. Il nuovo L. Fall., art. 113-bis, introdotto dalla riforma, prevede che quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con
pag. 4/12 riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la norma della L. Fall., art.
95, comma 3 - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 80 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato;
tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione della L.
Fall., art. 96, comma 2, n.
3. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado (Sez. 1, Sentenza n.
26041 del 23/12/2010). Tali conclusioni, cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in epoca anteriore alle recenti modifiche della legge fallimentare, trovano oggi ulteriore conforto, oltre che nel canone di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, (nel testo introdotto dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) , il quale impone di privilegiare soluzioni idonee ad evitare inutili duplicazioni di attività processuali, anche nella nuova formulazione della L. Fall., art.
96, che al comma 2, n. 3, prevede espressamente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, imponendo nel contempo al curatore di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, in motivazione). Il principio sopra enunciato, pertanto, è applicabile anche alla luce del nuovo L. Fall., art. 96. 4.- Il rapporto tra la norma di cui alla L. Fall., art. 96, n. 3, e la
L. Fall., art. 113 bis, sarebbe stravolto qualora il giudice del gravame, la cui decisione
è considerata alla stregua di una condizione al cui verificarsi è collegato lo
pag. 5/12 scioglimento della riserva, dovesse sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. ovvero ritenesse la continenza con il procedimento di verifica del passivo che, in relazione al credito oggetto del giudizio di gravame, si è, in realtà, già concluso con un provvedimento di ammissione condizionato, ossia l'ammissione con riserva. La disciplina dettata dalla L. Fall., art. 96, per contro, è proprio nel senso di favorire la continuazione del giudizio ordinario già pendente nel quale sia stata pronunciata già una sentenza, di accoglimento o di rigetto della pretesa del creditore della parte poi dichiarata fallita” (nello stesso senso anche Cass. n. 7676/2020: «Si discuteva dell'applicazione della norma in esame (e del pregresso art.95) al caso di sentenza che avesse negato o accertato solo in parte il credito. Tuttavia, la regola è stata ritenuta da questo giudice di legittimità coerente col principio di ragionevole durata del processo e pertanto estesa all'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto
(anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, eventualmente anche interrottosi per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, stante la necessità dell'impugnazione in sede ordinaria della sentenza di rigetto o di accoglimento parziale del credito, proprio al fine di evitare che, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, si formi automaticamente il giudicato sull'accertamento di inesistenza o parziale esistenza del credito (Cass. 23 dicembre 2010, n. 26041; Cass. 7025/2012; Cass. 22 luglio 2013, n.
17784; Cass 17834/2013: «in tema di rapporti tra accertamento del passivo e giudizi pendenti innanzi ad altro giudice, la norma dettata dall'art. 95, comma terzo, legge fall.
(nel testo applicabile "ratione temporis"), secondo cui è necessaria l'impugnazione se non, secondo cui è necessaria l'impugnazione se non intervenuta successivamente a statuizione di primo o secondo grado, che «la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma
è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma
2, n. 3, I. fa/I. (nel testo nove/lato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007),
pag. 6/12 applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999»).
Il principio è, ad avviso del Collegio, applicabile anche in materia di liquidazione giudiziale, considerato che il tenore dell'art. 204 del nuovo codice della crisi (d.lgs.
14/2019) è, per quanto qui interessa, sovrapponibile a quello dell'art. 96 legge fallimentare esaminato dalle due pronunce di legittimità sopra richiamate (“art. 204 -
Formazione ed esecutività dello stato passivo:
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (…)”).
Ritenuta la procedibilità dell'appello, il primo motivo di impugnazione deve essere nondimeno respinto.
In uno con il primo giudice, anche la Corte ritiene che la valutazione unitaria delle risultanze istruttorie consenta di superare la presunzione di pari responsabilità dettata dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e di affermare l'esclusiva responsabilità di Pt_1
nella causazione del sinistro verificatosi in data 24.4.2020.
Secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma
2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che
pag. 7/12 l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)” (così ad esempio Cass.
19/12/2024 n. 33483).
Applicato detto principio, va in primo luogo rilevato che dal rapporto di incidente stradale elaborato dai Carabinieri (doc. 5 fascicolo ) emerge che CP_3 Pt_1 sia risultato positivo al test alcolemico e per l'uso di sostanze stupefacenti;
il conducente dell'altro veicolo, poi deceduto, risultava invece negativo ai medesimi test.
Inoltre, sulla scorta dei rilievi effettuati dai Carabinieri sul luogo e nell'immediatezza del fatto, della verifica diretta dello stato dei luoghi, delle dichiarazioni rese agli operanti dalle persone presenti al sinistro, dei filmati delle telecamere disponibili e delle condizioni dei veicoli dopo l'urto, il consulente nominato dalla Procura della
Repubblica, con un elaborato ampiamente, logicamente ed esaustivamente motivato, ha concluso che al momento del sinistro viaggiasse a velocità sensibilmente Pt_1
superiore ai limiti (88km/h anziché 70km/h); che lo stesso abbia invaso repentinamente, in tratto di strada leggermente curvilineo, la corsia di marcia opposta, in un segmento viario con linea continua di mezzeria, mentre in direzione opposta sopraggiungeva un'altra vettura;
che lo stesso non abbia nemmeno tentato di frenare (non essendo state rinvenute tracce sull'asfalto); che l'urto sia dipeso dalla scarsa tenuta di strada del mezzo condotto da (a causa della velocità eccessiva e non adeguata alle Pt_1
condizioni della strada, oltre che dello stato di alterazione di , senza che per le Pt_1 modalità del sinistro e per le condizioni del tratto viario il conducente dell'altro veicolo potesse eseguire alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto o ridurne le conseguenze dannose (stante anche l'assenza di corsia di emergenza).
Il conducente del mezzo deceduto, infatti, viaggiava a velocità sostanzialmente in linea con il limite vigente per quel tratto di strada (78km/h anziché 70km/h), all'interno della propria corsia di marcia, in un segmento di strada curvilineo (privo di corsia di emergenza) percorrendo il quale egli non era nelle condizioni di evitare che Pt_1
proveniva dalla direzione opposta a velocità elevata e che, come già detto, ha repentinamente invaso l'opposta corsia di marcia.
pag. 8/12 Dette conclusioni – che inducono il Collegio a reputare superata la presunzione di pari e concorrente responsabilità dei due conducenti ed a condividere la valutazione già effettuata dal primo giudice circa l'esclusiva responsabilità di -sono state Pt_1
formulate dal CTU prendendo le mosse da elementi fattuali oggettivi, esaminati nell'ambito di accurate analisi cinematiche in contraddittorio con i periti di parte;
per questo il Collegio non reputa che esse possano essere superate dalla consulenza elaborata da tecnico di fiducia di (consulenza peraltro tardivamente prodotta solo Pt_1
in grado di appello, pur trattandosi di elaborato risalente al 2020).
Il giudizio di attribuzione di esclusiva responsabilità a nella causazione del Pt_1
sinistro è poi anche corroborato dalla circostanza che il procedimento penale avviato, a carico dell'appellante, si sia concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta;
sentenza che, pur non essendo vincolante in questa sede, in uno con gli altri elementi probatori sinora esaminati, costituisce comunque elemento valutabile e significativo nella formulazione del giudizio a carico dell'appellante (Cass. 7/11/2023 n.
31010: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”).
E' invece parzialmente fondato il secondo motivo di appello.
E' corretto il rilievo dell'appellante circa la non debenza del c.d. bollo per i mezzi sottoposti a sequestro giudiziario, come è stato per il veicolo Fiat LÒ di proprietà dell'appellata e condotto da Pt_1
Non è contestato – ed è comunque confermato dalle più che eloquenti fotografie allegate alla consulenza sub. doc. 5 appellata- che all'esito del sinistro il veicolo Fiat
LÒ fosse in condizioni tali da non essere riparabile.
pag. 9/12 Tuttavia, come eccepito dall'appellante, nel caso di veicolo non riparabile a seguito di sinistro stradale, il danno risarcibile è costituito dal valore residuo del veicolo incidentato al tempo del sinistro, valore che non può certo dirsi pari alla somma delle voci considerate dal primo giudice (rate di finanziamento già pagate per l'acquisto del mezzo, estinzione anticipata del finanziamento, prezzo di acquisto di un mezzo sostitutivo analogo).
Solo per completezza, si osserva che- nell'interpretazione della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado- la società aveva chiaramente dedotto la non riparabilità del mezzo (non riparabilità, come si è visto, pacifica, oltre che provata), chiedendo il ristoro di tutte le voci di danni da ciò conseguenti;
per questo il Collegio reputa che la richiesta di risarcimento per equivalente, tramite liquidazione equitativa di una somma parametrata al valore residuo del mezzo al momento del sinistro, debba e possa essere vagliata in questa sede, in ragione della domanda effettuata dallo stesso appellante con il secondo motivo di appello.
Provato l'an del pregiudizio, e risultando oltremodo difficile – oltre che antieconomica-
l'esatta determinazione del quantum del risarcimento per il tramite di una CTU (anche in ragione del tempo decorso dall'epoca del sinistro), il Collegio reputa di poter procedere ex art. 1226 c.c.
Valutati elementi quali: il prezzo “a nuovo” del mezzo incidentato al momento dell'acquisto (euro 14.700 alla data del 23.10.2017); il lasso di tempo decorso dall'acquisto al sinistro (verificatosi in data 24.4.2020); il fisiologico deprezzamento del mezzo in detto periodo;
procedendo ex art. 1226 c.c., in parziale accoglimento del secondo motivo di appello il Collegio ridetermina in euro 5.000,00 il danno risarcibile all'appellata, stimando in detto importo il valore residuo del veicolo Fiat LÒ.
Per questi motivi
, in parziale riforma della sentenza n. 542/2023 del Tribunale di
Monza, ridotto ad euro 5.000,00 l'ammontare del credito risarcitorio spettante a
, effettuata la Controparte_1 parziale compensazione tra reciproche poste creditorie, l'ammontare delle spettanze retributive residue dovute a va rideterminato in euro 12.887,16; le Parte_1
ulteriori statuizioni di merito vengono confermate.
pag. 10/12 Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Visto l'esito del giudizio, che ha visto dichiarata l'illegittimità del recesso aziendale e riconosciuto a un credito nei confronti del datore di lavoro inferiore- quanto ad Pt_1
ammontare- rispetto a quello rivendicato, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellata contumace nella misura dei 2/3, con compensazione del residuo.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado, esse vengono complessivamente determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro
4800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.600,00 per il secondo, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
L'appellata deve pertanto essere condanna a rifondere a l'importo Parte_1
di euro 5.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali, pari ai 2/3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.
Va dato atto che solo per errore materiale, che qui si deve intendere emendato, nel dispositivo riprodotto in calce è stata disposta la distrazione degli esborsi a favore del procuratore antistatario, posto che in grado d'appello la relativa richiesta- originariamente formulata nel giudizio di primo grado- non è stata reiterata, come del resto desumibile dalle conclusioni trascritte in epigrafe.
PQM
pag. 11/12 In parziale riforma della sentenza n. 542/2023 del Tribunale di Monza, limita ad euro
5.000,00 l'ammontare del credito risarcitorio spettante a
[...]
GIUDIZIALE e per l'effetto ridetermina in euro 12.887,16 Controparte_1
l'ammontare delle spettanze retributive liquidate a Parte_1
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a Controparte_1 rifondere a l'importo di euro 5.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso Parte_1
forfettario spese generali, pari ai 2/3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Milano, 14/01/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 607/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel.
nella causa di appello avverso la sentenza n. 542/2023 del Tribunale di Monza, est.
Lojacono, promossa da
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luana Sinicco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Calco
(LC), Largo Pomeo n. 5
Appellante contro
Controparte_1
Appellata contumace in data 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalla parte appellante:
“Voglia la ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie e statuizioni del caso, in parziale riforma della sentenza impugnata:
IN VIA PRELIMINARE:
Revocare e/o riformare parzialmente la sentenza n. 542/2023 del 07.12.2023 emessa dal Tribunale di Monza – Sez. Lavoro – G.L. Dott.ssa Claudia Lojacono, in data 11.12.2023 a definizione del procedimento RG n. 1914/2020 e comunicata in data
11.12.2023; Conseguentemente e, in ogni caso, fermo l'accoglimento integrale della domanda formulata dal sig. nella sentenza di primo grado. Pt_1
Rigettare integralmente la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1
nel giudizio di primo grado e relativa alla richiesta di danni dalla stessa lamentati in seguito al sinistro del 24.04.2020.
Condannare , in persona dell'AU pro tempore, sig. Controparte_1 CP_2
, al pagamento di spese, oltre spese generali nella misura del 15%,
[...]
competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, con sentenza n. 542/2023 il Tribunale di Monza ha accolto l'impugnazione proposta da avverso il licenziamento intimatogli Parte_1
da del 14.5.2020, liquidando al dipendente una indennità Controparte_1
risarcitoria di euro 5.371,50. Il primo giudice ha altresì accolto la domanda di accertamento della sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo per euro
12.515,66 (di cui euro 3.890,67 per spettanze di fine rapporto). In accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal datore di lavoro nei confronti dell'ex dipendente, il Tribunale ha anche acclarato l'esistenza di un credito risarcitorio dell'azienda nei confronti dell'ex dipendente per euro 15.381,91.
A tal riguardo, per quel che qui ancora interessa, il primo giudice ha reputato sussistente, in capo a la responsabilità risarcitoria per i danni da quest'ultimo Pt_1
arrecati al datore di lavoro in occasione di un sinistro stradale, sinistro che il medesimo aveva provocato guidando un mezzo di proprietà datoriale, non per ragioni di Pt_1 servizio, fuori dall'orario di lavoro, in stato di alterazione alcolica e positivo alla cocaina.
A causa dello scontro verificatosi con altro veicolo, il conducente dell'altra vettura coinvolta nel sinistro era deceduto.
Il Tribunale di Monza, sulla scorta delle risultanze della consulenza cinematica svolta su incarico della nell'ambito del procedimento penale a carico di Parte_2
ha ritenuto provata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione Pt_1 dell'incidente ed ha accertato un debito risarcitorio di euro 15.381,91 per i danni pag. 2/12 patrimoniali derivati dalla distruzione del mezzo aziendale (riconoscendo a
: euro 33,00 per l'imposta di bollo inutilmente pagata durante il periodo CP_3
in cui il veicolo era stato sottoposto a sequestro;
euro 621,44 per le rate di finanziamento onorate per l'acquisto del mezzo dal giorno del sinistro a quello del deposito del ricorso;
euro 8.827,47, per l'estinzione anticipata del finanziamento;
euro
5.900,00 per l'acquisto di un mezzo usato analogo).
Effettuata la compensazione parziale tra le reciproche poste obbligatorie, il primo giudice ha quindi condannato la società al pagamento a beneficio dell'ex dipendente della somma di euro 2.505,25, con compensazione integrale delle spese di lite del grado.
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 ha proposto appello avverso la Pt_1
menzionata sentenza.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la decisione di prime cure nella parte in cui essa gli ha attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro, reputando a torto che – sulla scorta della sola consulenza disposta dalla Procura della Repubblica ed in assenza di ulteriori indagini- fosse possibile superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
A supporto delle proprie censure l'appellante ha depositato una relazione cinematica di parte, elaborata nell'ambito del procedimento penale a confutazione delle conclusioni cui era pervenuto il consulente della Procura.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha criticato la sentenza gravata per avere erroneamente determinato il quantum del credito risarcitorio spettante al datore di lavoro.
Nella prospettiva del gravame, a tutto voler concedere, l'unica posta risarcitoria spettante all'appellata poteva al più essere individuata in quella pari al valore residuo del veicolo incidentato al momento del sinistro, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
Quale conseguenza dell'auspicata riforma parziale della sentenza impugnata, ha Pt_1 anche chiesto l'integrale riconoscimento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
è rimasta contumace. Controparte_4
pag. 3/12 All'udienza dell'8.10.2024 la difesa dell'appellante ha prodotto sentenza del Tribunale di Monza con la quale, in data 24.7.2024, la società appellata era stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale;
di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ritualmente notificato alla procedura concorsuale in data 29.10.2024, ha riassunto il giudizio, chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
è rimasta contumace. Controparte_5
All'udienza del 14.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Preliminarmente, ai fini della procedibilità del giudizio pur a seguito della ammissione dell'appellata alla procedura di liquidazione giudiziale, va evidenziato che all'udienza del 14.1.2025 la difesa dall'appellante ha documentato di avere richiesto l'ammissione al passivo dei crediti retributivi oggetto di causa, ottenendo l'ammissione con riserva per l'intero importo.
Circostanza, questa, rilevante ai fini della ritenuta procedibilità del giudizio di impugnazione, in adesione all'insegnamento giurisprudenziale di cui alle pronunce
Cass. n. 7025/2012 e Cass. n. 7676/ 2020.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza Cass.
8.5.2012 n. 7025: “La L. Fall., art. 96, nel testo introdotto dalla riforma, prevede che, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'art. 55, u.c.; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. La disciplina dettata dal n. 3 della disposizione sostituisce quella di cui al previgente L. Fall., art. 95, comma 3, in forza della quale, in sede di accertamento del passivo, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito medesimo. Il nuovo L. Fall., art. 113-bis, introdotto dalla riforma, prevede che quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con
pag. 4/12 riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la norma della L. Fall., art.
95, comma 3 - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 80 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato;
tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione della L.
Fall., art. 96, comma 2, n.
3. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado (Sez. 1, Sentenza n.
26041 del 23/12/2010). Tali conclusioni, cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in epoca anteriore alle recenti modifiche della legge fallimentare, trovano oggi ulteriore conforto, oltre che nel canone di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, (nel testo introdotto dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) , il quale impone di privilegiare soluzioni idonee ad evitare inutili duplicazioni di attività processuali, anche nella nuova formulazione della L. Fall., art.
96, che al comma 2, n. 3, prevede espressamente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, imponendo nel contempo al curatore di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, in motivazione). Il principio sopra enunciato, pertanto, è applicabile anche alla luce del nuovo L. Fall., art. 96. 4.- Il rapporto tra la norma di cui alla L. Fall., art. 96, n. 3, e la
L. Fall., art. 113 bis, sarebbe stravolto qualora il giudice del gravame, la cui decisione
è considerata alla stregua di una condizione al cui verificarsi è collegato lo
pag. 5/12 scioglimento della riserva, dovesse sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. ovvero ritenesse la continenza con il procedimento di verifica del passivo che, in relazione al credito oggetto del giudizio di gravame, si è, in realtà, già concluso con un provvedimento di ammissione condizionato, ossia l'ammissione con riserva. La disciplina dettata dalla L. Fall., art. 96, per contro, è proprio nel senso di favorire la continuazione del giudizio ordinario già pendente nel quale sia stata pronunciata già una sentenza, di accoglimento o di rigetto della pretesa del creditore della parte poi dichiarata fallita” (nello stesso senso anche Cass. n. 7676/2020: «Si discuteva dell'applicazione della norma in esame (e del pregresso art.95) al caso di sentenza che avesse negato o accertato solo in parte il credito. Tuttavia, la regola è stata ritenuta da questo giudice di legittimità coerente col principio di ragionevole durata del processo e pertanto estesa all'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto
(anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, eventualmente anche interrottosi per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, stante la necessità dell'impugnazione in sede ordinaria della sentenza di rigetto o di accoglimento parziale del credito, proprio al fine di evitare che, per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, si formi automaticamente il giudicato sull'accertamento di inesistenza o parziale esistenza del credito (Cass. 23 dicembre 2010, n. 26041; Cass. 7025/2012; Cass. 22 luglio 2013, n.
17784; Cass 17834/2013: «in tema di rapporti tra accertamento del passivo e giudizi pendenti innanzi ad altro giudice, la norma dettata dall'art. 95, comma terzo, legge fall.
(nel testo applicabile "ratione temporis"), secondo cui è necessaria l'impugnazione se non, secondo cui è necessaria l'impugnazione se non intervenuta successivamente a statuizione di primo o secondo grado, che «la sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma
è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma
2, n. 3, I. fa/I. (nel testo nove/lato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007),
pag. 6/12 applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999»).
Il principio è, ad avviso del Collegio, applicabile anche in materia di liquidazione giudiziale, considerato che il tenore dell'art. 204 del nuovo codice della crisi (d.lgs.
14/2019) è, per quanto qui interessa, sovrapponibile a quello dell'art. 96 legge fallimentare esaminato dalle due pronunce di legittimità sopra richiamate (“art. 204 -
Formazione ed esecutività dello stato passivo:
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (…)”).
Ritenuta la procedibilità dell'appello, il primo motivo di impugnazione deve essere nondimeno respinto.
In uno con il primo giudice, anche la Corte ritiene che la valutazione unitaria delle risultanze istruttorie consenta di superare la presunzione di pari responsabilità dettata dall'art. 2054, secondo comma, c.c. e di affermare l'esclusiva responsabilità di Pt_1
nella causazione del sinistro verificatosi in data 24.4.2020.
Secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma
2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che
pag. 7/12 l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)” (così ad esempio Cass.
19/12/2024 n. 33483).
Applicato detto principio, va in primo luogo rilevato che dal rapporto di incidente stradale elaborato dai Carabinieri (doc. 5 fascicolo ) emerge che CP_3 Pt_1 sia risultato positivo al test alcolemico e per l'uso di sostanze stupefacenti;
il conducente dell'altro veicolo, poi deceduto, risultava invece negativo ai medesimi test.
Inoltre, sulla scorta dei rilievi effettuati dai Carabinieri sul luogo e nell'immediatezza del fatto, della verifica diretta dello stato dei luoghi, delle dichiarazioni rese agli operanti dalle persone presenti al sinistro, dei filmati delle telecamere disponibili e delle condizioni dei veicoli dopo l'urto, il consulente nominato dalla Procura della
Repubblica, con un elaborato ampiamente, logicamente ed esaustivamente motivato, ha concluso che al momento del sinistro viaggiasse a velocità sensibilmente Pt_1
superiore ai limiti (88km/h anziché 70km/h); che lo stesso abbia invaso repentinamente, in tratto di strada leggermente curvilineo, la corsia di marcia opposta, in un segmento viario con linea continua di mezzeria, mentre in direzione opposta sopraggiungeva un'altra vettura;
che lo stesso non abbia nemmeno tentato di frenare (non essendo state rinvenute tracce sull'asfalto); che l'urto sia dipeso dalla scarsa tenuta di strada del mezzo condotto da (a causa della velocità eccessiva e non adeguata alle Pt_1
condizioni della strada, oltre che dello stato di alterazione di , senza che per le Pt_1 modalità del sinistro e per le condizioni del tratto viario il conducente dell'altro veicolo potesse eseguire alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto o ridurne le conseguenze dannose (stante anche l'assenza di corsia di emergenza).
Il conducente del mezzo deceduto, infatti, viaggiava a velocità sostanzialmente in linea con il limite vigente per quel tratto di strada (78km/h anziché 70km/h), all'interno della propria corsia di marcia, in un segmento di strada curvilineo (privo di corsia di emergenza) percorrendo il quale egli non era nelle condizioni di evitare che Pt_1
proveniva dalla direzione opposta a velocità elevata e che, come già detto, ha repentinamente invaso l'opposta corsia di marcia.
pag. 8/12 Dette conclusioni – che inducono il Collegio a reputare superata la presunzione di pari e concorrente responsabilità dei due conducenti ed a condividere la valutazione già effettuata dal primo giudice circa l'esclusiva responsabilità di -sono state Pt_1
formulate dal CTU prendendo le mosse da elementi fattuali oggettivi, esaminati nell'ambito di accurate analisi cinematiche in contraddittorio con i periti di parte;
per questo il Collegio non reputa che esse possano essere superate dalla consulenza elaborata da tecnico di fiducia di (consulenza peraltro tardivamente prodotta solo Pt_1
in grado di appello, pur trattandosi di elaborato risalente al 2020).
Il giudizio di attribuzione di esclusiva responsabilità a nella causazione del Pt_1
sinistro è poi anche corroborato dalla circostanza che il procedimento penale avviato, a carico dell'appellante, si sia concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta;
sentenza che, pur non essendo vincolante in questa sede, in uno con gli altri elementi probatori sinora esaminati, costituisce comunque elemento valutabile e significativo nella formulazione del giudizio a carico dell'appellante (Cass. 7/11/2023 n.
31010: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”).
E' invece parzialmente fondato il secondo motivo di appello.
E' corretto il rilievo dell'appellante circa la non debenza del c.d. bollo per i mezzi sottoposti a sequestro giudiziario, come è stato per il veicolo Fiat LÒ di proprietà dell'appellata e condotto da Pt_1
Non è contestato – ed è comunque confermato dalle più che eloquenti fotografie allegate alla consulenza sub. doc. 5 appellata- che all'esito del sinistro il veicolo Fiat
LÒ fosse in condizioni tali da non essere riparabile.
pag. 9/12 Tuttavia, come eccepito dall'appellante, nel caso di veicolo non riparabile a seguito di sinistro stradale, il danno risarcibile è costituito dal valore residuo del veicolo incidentato al tempo del sinistro, valore che non può certo dirsi pari alla somma delle voci considerate dal primo giudice (rate di finanziamento già pagate per l'acquisto del mezzo, estinzione anticipata del finanziamento, prezzo di acquisto di un mezzo sostitutivo analogo).
Solo per completezza, si osserva che- nell'interpretazione della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado- la società aveva chiaramente dedotto la non riparabilità del mezzo (non riparabilità, come si è visto, pacifica, oltre che provata), chiedendo il ristoro di tutte le voci di danni da ciò conseguenti;
per questo il Collegio reputa che la richiesta di risarcimento per equivalente, tramite liquidazione equitativa di una somma parametrata al valore residuo del mezzo al momento del sinistro, debba e possa essere vagliata in questa sede, in ragione della domanda effettuata dallo stesso appellante con il secondo motivo di appello.
Provato l'an del pregiudizio, e risultando oltremodo difficile – oltre che antieconomica-
l'esatta determinazione del quantum del risarcimento per il tramite di una CTU (anche in ragione del tempo decorso dall'epoca del sinistro), il Collegio reputa di poter procedere ex art. 1226 c.c.
Valutati elementi quali: il prezzo “a nuovo” del mezzo incidentato al momento dell'acquisto (euro 14.700 alla data del 23.10.2017); il lasso di tempo decorso dall'acquisto al sinistro (verificatosi in data 24.4.2020); il fisiologico deprezzamento del mezzo in detto periodo;
procedendo ex art. 1226 c.c., in parziale accoglimento del secondo motivo di appello il Collegio ridetermina in euro 5.000,00 il danno risarcibile all'appellata, stimando in detto importo il valore residuo del veicolo Fiat LÒ.
Per questi motivi
, in parziale riforma della sentenza n. 542/2023 del Tribunale di
Monza, ridotto ad euro 5.000,00 l'ammontare del credito risarcitorio spettante a
, effettuata la Controparte_1 parziale compensazione tra reciproche poste creditorie, l'ammontare delle spettanze retributive residue dovute a va rideterminato in euro 12.887,16; le Parte_1
ulteriori statuizioni di merito vengono confermate.
pag. 10/12 Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Visto l'esito del giudizio, che ha visto dichiarata l'illegittimità del recesso aziendale e riconosciuto a un credito nei confronti del datore di lavoro inferiore- quanto ad Pt_1
ammontare- rispetto a quello rivendicato, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellata contumace nella misura dei 2/3, con compensazione del residuo.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado, esse vengono complessivamente determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro
4800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.600,00 per il secondo, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
L'appellata deve pertanto essere condanna a rifondere a l'importo Parte_1
di euro 5.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali, pari ai 2/3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.
Va dato atto che solo per errore materiale, che qui si deve intendere emendato, nel dispositivo riprodotto in calce è stata disposta la distrazione degli esborsi a favore del procuratore antistatario, posto che in grado d'appello la relativa richiesta- originariamente formulata nel giudizio di primo grado- non è stata reiterata, come del resto desumibile dalle conclusioni trascritte in epigrafe.
PQM
pag. 11/12 In parziale riforma della sentenza n. 542/2023 del Tribunale di Monza, limita ad euro
5.000,00 l'ammontare del credito risarcitorio spettante a
[...]
GIUDIZIALE e per l'effetto ridetermina in euro 12.887,16 Controparte_1
l'ammontare delle spettanze retributive liquidate a Parte_1
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a Controparte_1 rifondere a l'importo di euro 5.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso Parte_1
forfettario spese generali, pari ai 2/3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Milano, 14/01/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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