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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/09/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1198/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PASCHETTI NICOLETTA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2 con l'Avv. PASCHETTI NICOLETTA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26 agosto 1990; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alessandria al n. 160,
1 Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1990 e in data 29-05-1995 dove hanno scelto il regime della separazione dei beni;
- ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 4 1) Le figlie sono maggiorenni, entrambe laureate e autonome economicamente, e pertanto è venuto meno il loro diritto a percepire l'assegno di mantenimento da parte del padre;
2) La casa familiare, sita in
Bosio (AL), già assegnata alla SI.ra in quanto affidataria delle figlie minori, CP_1
Part individuata nella sua consistenza nella Sentenza n. 676/2015 8-9/7/2015 CP_2 rientrerà nell'esclusiva disponibilità del proprietario Dott.
[...] Parte_1
entro e non oltre la data del 01-09-2025; 3) Nulla sarà più dovuto a titolo di assegno divorzile alla
SI.ra essendo entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, in possesso di beni CP_1
immobili ed autonomi economicamente;
4) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di una tantum la somma di € 5.000,00 al momento della sottoscrizione degli accordi davanti al Tribunale e viene corrisposta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 maggio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 26 agosto 1990 in Alessandria (AL), optando in data 29 maggio 1995 per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano due figlie: Per_1
Per_ nata ad [...] il [...] ed , nata a [...] in data [...].
Nel 2012 il SI. depositava ricorso per separazione giudiziale (R.G. 77/2012) e in data 14 Pt_1
giugno 2017 veniva pubblicata la sentenza n. 616/2017. La SI.ra proponeva causa di CP_1 opposizione all'esecuzione (R.G. 4033/2013), definita con sentenza n. 676/2015. Il SI. Pt_1
proponeva opposizione (R.G. 1852/2017) avverso la sentenza n. 676/2015, definita con sentenza n.
1291/2017 che respingeva l'appello. La SI.ra proponeva appello (R.G. 17/2018), chiedendo CP_1
la riforma della sentenza di separazione n. 616/2017 che accoglieva l'appello con riforma parziale in punto spese.
Le parti rappresentavano che dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra loro e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
pertanto, sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2 La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che le parti addivennero a separazione giudiziale con Sentenza non definitiva n. 733/2015, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 22 luglio 2015, R.G.N.
77/2012, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 maggio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio ad Alessandria, il 26 agosto 1990 (Anno 1990 Parte II Serie A N. 160);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
le figlie sono maggiorenni, entrambe laureate e autonome economicamente, e pertanto è venuto meno il loro diritto a percepire l'assegno di mantenimento da parte del padre;
dà atto che la casa familiare, sita in Bosio (AL), già assegnata alla SI.ra in quanto CP_1
affidataria delle figlie minori, individuata nella sua consistenza nella Sentenza n. 676/2015 8-
9/7/2015 rientrerà nell'esclusiva disponibilità del proprietario Parte_3
Dott. entro e non oltre la data dell'1 settembre 2025; Parte_1
si obbliga a versare a a titolo di una tantum, la somma di € 5.000,00 Parte_1 CP_1
che verrà corrisposta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
3 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1198/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PASCHETTI NICOLETTA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2 con l'Avv. PASCHETTI NICOLETTA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 26 agosto 1990; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alessandria al n. 160,
1 Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1990 e in data 29-05-1995 dove hanno scelto il regime della separazione dei beni;
- ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 4 1) Le figlie sono maggiorenni, entrambe laureate e autonome economicamente, e pertanto è venuto meno il loro diritto a percepire l'assegno di mantenimento da parte del padre;
2) La casa familiare, sita in
Bosio (AL), già assegnata alla SI.ra in quanto affidataria delle figlie minori, CP_1
Part individuata nella sua consistenza nella Sentenza n. 676/2015 8-9/7/2015 CP_2 rientrerà nell'esclusiva disponibilità del proprietario Dott.
[...] Parte_1
entro e non oltre la data del 01-09-2025; 3) Nulla sarà più dovuto a titolo di assegno divorzile alla
SI.ra essendo entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, in possesso di beni CP_1
immobili ed autonomi economicamente;
4) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di una tantum la somma di € 5.000,00 al momento della sottoscrizione degli accordi davanti al Tribunale e viene corrisposta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 maggio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 26 agosto 1990 in Alessandria (AL), optando in data 29 maggio 1995 per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano due figlie: Per_1
Per_ nata ad [...] il [...] ed , nata a [...] in data [...].
Nel 2012 il SI. depositava ricorso per separazione giudiziale (R.G. 77/2012) e in data 14 Pt_1
giugno 2017 veniva pubblicata la sentenza n. 616/2017. La SI.ra proponeva causa di CP_1 opposizione all'esecuzione (R.G. 4033/2013), definita con sentenza n. 676/2015. Il SI. Pt_1
proponeva opposizione (R.G. 1852/2017) avverso la sentenza n. 676/2015, definita con sentenza n.
1291/2017 che respingeva l'appello. La SI.ra proponeva appello (R.G. 17/2018), chiedendo CP_1
la riforma della sentenza di separazione n. 616/2017 che accoglieva l'appello con riforma parziale in punto spese.
Le parti rappresentavano che dalla data della separazione a oggi non vi era stata riconciliazione tra loro e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno;
pertanto, sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2 La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che le parti addivennero a separazione giudiziale con Sentenza non definitiva n. 733/2015, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 22 luglio 2015, R.G.N.
77/2012, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 maggio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio ad Alessandria, il 26 agosto 1990 (Anno 1990 Parte II Serie A N. 160);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
le figlie sono maggiorenni, entrambe laureate e autonome economicamente, e pertanto è venuto meno il loro diritto a percepire l'assegno di mantenimento da parte del padre;
dà atto che la casa familiare, sita in Bosio (AL), già assegnata alla SI.ra in quanto CP_1
affidataria delle figlie minori, individuata nella sua consistenza nella Sentenza n. 676/2015 8-
9/7/2015 rientrerà nell'esclusiva disponibilità del proprietario Parte_3
Dott. entro e non oltre la data dell'1 settembre 2025; Parte_1
si obbliga a versare a a titolo di una tantum, la somma di € 5.000,00 Parte_1 CP_1
che verrà corrisposta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
3 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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