Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3586/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Bellotta Federica); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Bellotta Federica); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni Pubblico Ministero: nulla ha opposto in data 02/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 25/07/2024, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori (nato a [...]
Palermo l'08/10/2012) e (nata a [...] il [...]), fosse Persona_2
regolato sulla base dell'accordo di cui al ricorso come modificato con note scritte per l'udienza cartolare del 07/01/2025.
1
“1. affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con fissazione del domicilio prevalente presso la madre;
2. il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la CP_1 madre e compatibilmente con l'età e le esigenze di entrambi i figli minori.
In caso di disaccordo prevedono sin d'ora che il sig. avrà facoltà di prendere e CP_1 tenere con sé i figli, e il martedì dall'uscita da scuola continuativamente Per_1 Per_2
e con pernottamento siano alle ore 20.00 del mercoledì quando avrà cura di riaccompagnarli dalla madre. Nei fine settimana, alternativamente, i figli staranno con la madre o con il padre.
Durante l'estate il sig. rimarrà con i figli 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni CP_1 nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori.
In ogni caso, stante la tenera età della minore i genitori concordano che al Per_2 pernottamento si addiverrà gradualmente e nel rispetto delle esigenze della minore.
Ciascun genitore trascorrerà con i figli ad anni alterni, le festività civili e religiose;
La sig.ra si impegna ad effettuare giornalmente videochiamate tra i figli ed il Pt_1 padre, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 15.00 e le ore 16.00 ed altresì ad inviare almeno 1 fotografia della minore Per_2
3. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per i figli minori l'importo di CP_1 complessivi di € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT.
Le spese straordinarie, d'istruzione e mediche non coperte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli minori saranno preventivamente concordate dai genitori e tra loro suddivise nella misura del 50% ciascuno con rimborsi mensili alla parte che le ha sostenute, previa esibizione di scontrini, fatture o ricevute fiscali.
A tal specifico fine le parti faranno riferimento al protocollo adottato da codesto Tribunale.
La sig.ra percepirà per intero l'Assegno Unico. Pt_1
4 Con la sottoscrizione della presente i genitori manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di riconoscimento e dei passaporti dei minori (o per l'inserimento del minore su entrambi i passaporti dei genitori) dichiarandosi disposti a qualsiasi altro ed
2 eventuale adempimento.
I genitori convengono espressamente che comunque ogni viaggio all'estero dei minori dovrà essere preventivamente autorizzato da entrambi i genitori” (cfr. ricorso congiunto e note scritte per l'udienza cartolare del 07/01/2025).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse dei minori.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
- prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
25/07/2024 come modificato con note scritte per l'udienza cartolare del
07/01/2024, intervenuto fra e , in ordine al Parte_1 Controparte_1
regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori Persona_1
(nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]). Persona_2
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo in data 09/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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