Art. 7. Accesso alle categorie
Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie a far tempo dal 1 gennaio 1982 e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie a far tempo dal 1 gennaio 1982 e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.