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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
28/2020 del 28.1.2020, emesso in pari data dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 52/2020 r.g.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Folliero Parte_1 CodiceFiscale_1
Rodolfo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, in Corso
Luigi Fera n. 115, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositato in data 5.3.2025
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., sig. _1 [...]
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Mandato ed _1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via Milelli n. 19, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.25, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec, presso il difensore costituito, in data 21.06.2020, come da ricevute di accettazione e consegna allegate, il sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28/2020 del 28.01.2020, emesso dal
[...]
Tribunale di Paola, in pari data, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 52/2020 r.g.a.c.,
1 con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della , in _1
p.l.r.p.t., della somma di € 23.944,01, oltre interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Fabio
Mandato.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. deduceva che: in data 27.3.2020 Parte_1
veniva notificato all'opponente il decreto ingiuntivo n. 28/2020 (R.G.A.C. 52/2020 del 28.01.2020 emesso dal Tribunale di Paola) con in quale, ad istanza della in persona del _1
legale rappresentante pro tempore, sig. di , veniva ingiunto al sig. _1 Pt_1 il pagamento della somma di € 23.944,01, oltre agli interessi legali maturati ed alle spese di
[...]
procedimento; l'opponente non risulta essere debitore delle somme delle quali si ingiunge il pagamento, né è possibile ritenere valida ed efficace l'ingiunzione medesima;
deve evidenziarsi l'assoluta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, notificato in dispregio delle norme disciplinanti la notificazione negli stati extra UE di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale;
l'atto opposto è stato notificato (peraltro, non appare identificabile nella copia la data di passaggio agli ufficiali giudiziari, né la sottoscrizione ovvero la firma leggibile dell'ufficiale giudiziario procedente) al Consolato Italiano negli Stati Uniti, ma il sig. è cittadino Parte_1
statunitense e non ha cittadinanza italiana;
non vi è alcuna certezza sull'obbligazione sorta tra le parti, né sulla somma di danaro pretesa;
la ditta ingiungente assume di aver svolto dei lavori edili in favore del sig. e, per questo, di essere creditrice dell'importo di cui in fattura;
come si evince Parte_1
dalla allegata documentazione, la , nel lontano 2003 ha stipulato un contratto di _1
permuta soggetta ad IVA con il sig. e per tale permuta il sig. ha concesso il Parte_1 Pt_1
terreno di cui al contratto ove la ha costruito un complesso di villette tra cui quelle _1
destinate al sig. ; tali opere edilizie (peraltro, non correttamente realizzate, come già contestato Pt_1
al sig. con missiva e con richiesta di negoziazione assistita mai riscontrata) _1
erano ricomprese nello svantaggioso atto di permuta;
nessun altro contratto o atto o negozio giuridico
è stato validamente stipulato tra le parti;
in mancanza della certezza del credito, della possibilità di individuazione dell'obbligazione effettivamente ascrivibile al convenuto quale avente per oggetto una somma di danaro (comma 3 art. 1182 c.c. che individua quale competente in tali casi il domicilio del creditore), di un contratto tra le parti che appalti i reclamati lavori del locale magazzino (della cui qualità e quantità non vi è traccia) come ulteriori e diversi rispetto alla costruzione oggetto di corrispettivo della permuta è evidente il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
deve eccepirsi l'assoluta inutilizzabilità, quale prova della sussistenza del credito, delle emesse fatture, peraltro illegittimamente assoggettate ad IVA, pur trattandosi di presunto fornitore straniero, in quanto documentazione unilaterale proveniente dalla parte e ritualmente contestata;
l'unico rapporto
2 negoziale validamente stipulato tra le parti è risalente al 2004; pertanto, ogni e qualsiasi pretesa mai azionata per più di 10 anni, deve ritenersi prescritta;
è evidente la sussistenza dell'ipotesi di abuso del diritto per l'evidente violazione, da parte dell'ingiungente, della clausola generale di buona fede;
si richiede riconoscere un risarcimento dei danni determinandone la quantificazione anche in via equitativa, nonché valutare tali comportamenti anche ex art. 96 c.p.c.
Parte opponente, pertanto, domandava revocarsi e porsi nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite e con il riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 29.11.2020, si costituiva in giudizio la ditta in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, preliminarmente, dichiararsi Controparte_2 nullo, improcedibile e senza effetto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto privo di valida procura alle liti, con conseguente declaratoria di passaggio in giudicato del medesimo decreto ingiuntivo;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare, volere – previa emissione della provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo - dichiararsi nullo l'atto di citazione del sig. per violazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c.; nel merito, dichiararsi Parte_1 infondata e illegittima in diritto e in fatto l'opposizione proposta e confermare il medesimo decreto ingiuntivo, con condanna del sig. ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite, da Parte_1
distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Fabio Mandato.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, assunta la prova orale e rigettata la chiesta CTU, siccome esplorativa, con atto di costituzione in sostituzione di precedente difensore, depositato in data 5.3.2025, si costituiva in giudizio, per parte opponente e in sostituzione del precedente avv. Roberta Marzullo, l'avv. Folliero Rodolfo, il quale, nel riportarsi integralmente a quanto esposto, dedotto ed eccepito e prodotto dal precedente difensore e, in particolare, a tutti gli atti versati nel fascicolo e ai verbali di causa che faceva propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi e allegati già agli atti nonché a verbale, da ritenersi tutti ritrascritti e riproposti, concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni formulate negli atti a firma del precedente difensore.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'analisi degli atti di causa, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data
17.01.2020, la ditta , , impresa individuale, in p.l.r.p.t., _1 _1
ricorreva al Tribunale di Paola affinché ingiungesse al sig. di pagare, in suo favore, la Parte_1 somma di € 23.944,01, oltre interessi di mora, dalle singole scadenze all'effettivo saldo, oltre spese e
3 competenze legali, domandando la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Fabio Mandato.
A fondamento del proposto ricorso monitorio, la ditta assumeva: di aver eseguito _1
lavori di completamento di un garage precedentemente rustico, ricadente su un piano seminterrato di un terreno edificabile, sito nel Comune di Longobardi, alla località Acquavona, riportato nel catasto urbano del Comune di Fiumefreddo Bruzio, al Foglio n. 42, p.lla 1169 sub. 6, di proprietà del sig.
per i suddetti lavori, eseguiti a regola d'arte, con precisione e professionalità, la ditta Parte_1
ricorrente emetteva regolare fattura n. 10 del 30.11.2018 di € 23.944,01; detta fattura è stata regolarmente annotata sul Registro IVA della ditta;
nonostante i ripetuti solleciti, il sig. Pt_1
non provvedeva a corrispondere la somma dovuta alla ditta .
[...] _1
Il Tribunale di Paola, in data 28.01.2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 28/2020, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 52/2020, con il quale veniva ingiunto al sig. Parte_1 di pagare, in favore della ditta , la somma di € 23.944,01, oltre interessi legali dalla _1 scadenza sino al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50, per spese, ed € 540,00 per onorari di difesa, oltre Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv. Fabio Mandato.
L'Ufficiale Giudiziario in servizio presso il Tribunale di Paola, come si evince dalla relata di notifica, certificava di aver inviato a mezzo raccomandata due copie del decreto ingiuntivo, unitamente al prescritto modello di trasmissione, al in 4000 Ponce de Leon Blvd #590, Parte_2
Coral Gables, FL 33146 – STATI UNITI, affinché provvedesse a notificarlo al destinatario Pt_1
residente in 136 Rotunda Drive Jupiter Florida 33477 – USA, a norma di legge.
[...]
Dalla relata di notifica, allegata dalla parte opposta, si evince il nominativo dell'Ufficiale Giudiziario che ha provveduto ad apporre sua sottoscrizione, nonché la data in cui il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati portati alla notifica, ossia il 2.3.2020, e spediti a mezzo raccomandata, i cui estremi sono stati all'uopo indicati nella citata relata.
Il Consolato Generale d'Italia – Miami attestava, al prot. n. 3170, di aver provveduto alla notifica in data 27.03.2020 nei confronti di all'indirizzo richiesto in relata. In detto documento Parte_1
inoltre, rappresentato di rimettere, su richiesta delle competenti autorità italiane, l'allegato documento, si informava che la trasmissione aveva valore di notifica in base alle leggi attualmente in vigore in Italia e che per informazioni su detto documento, bisognava contattare direttamente l'ufficio che lo aveva rilasciato.
La procura alle liti, rilasciata all'avv. Marzullo Roberta e apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è datata 19.9.2020, mentre l'atto di citazione è datato 20.6.2020,
4 notificato a parte avversa il 21.6.2020, e pur recando la sottoscrizione del sig. è priva Parte_1
di sottoscrizione autografa del difensore per autentica, il quale ha, tuttavia, in luogo della stessa, apposto la propria firma digitale. Parimenti, la procura allegata nella pec di notificazione. Indi, tanto quella utilizzata al momento della notifica, quanto quella depositata nel fascicolo al momento dell'iscrizione a ruolo, sono prive di autentica autografa del difensore, che ha, tuttavia, apposto la sua firma digitale, tanto in quella spedita ai fini della notifica a mezzo pec, quanto in quella depositata all'atto dell'iscrizione.
In data 24.3.2004, veniva stipulato contratto di permuta soggetta ad Iva, rep. 10830, racc. 4024, a rogito Notar , del 24.03.2004, registrato in Paola il 1° aprile 2004 al n. 191 serie Persona_1
1V, Trascritto in Cosenza il 6 aprile 2004 ai nn. 10017 R.G. e 7592 R.P. In particolare, detto atto veniva stipulato tra , che interveniva non in proprio, ma quale rappresentante Parte_3
volontario di e di (fratelli), entrambi coniugati in regime di Parte_1 Persona_2
separazione dei beni, e , nella qualità di titolare della ditta individuale _1
denominata . Nelle premesse di detto atto si rappresentava che e _1 Parte_1
proprietari di un appezzamento di terreno edificatorio, sito in Comune di Persona_2
Longobardi (Cs), Località "Acquavona", pervenuto loro per successione in morte del padre sig.
, intendevano alienare parte del terreno, e precisamente quell'appezzamento distinto Persona_3
dalla particella n. 1065 di mq. 2035 e dalla particella n. 832 di mq. 130, al sig. _1
titolare dell' , il quale avrebbe potuto costruire due fabbricati
[...] Controparte_2
destinati ad abitazioni e locali accessori, e riceverne in corrispettivo la costruzione di un fabbricato costituito da un piano seminterrato, un piano terra ed un primo piano, sul terreno di loro proprietà, individuato dalla particella n. 1066. Le parti contraenti, dunque, convenivano e stipulavano che i signori e cedevano e trasferivano, a titolo di permuta, al signor Parte_1 Persona_2
, che accettava ed acquistava, allo stesso titolo, nella sopra spiegata qualità _1
di titolare della predetta ditta individuale, la piena proprietà del predetto bene immobile.
Il signor , allo stesso titolo di permuta, cedeva e trasferiva ai signori _1 Pt_1
e , che al medesimo titolo accettavano, un fabbricato sul terreno di loro
[...] Persona_2
proprietà sito in Comune di Longobardi, Località Acquavona, distinto dalla particella n. 1066, fabbricato che sarebbe dovuto essere composto del piano seminterrato destinato a garage al rustico per una superficie di mq. 100 circa, del primo piano composto di una abitazione di mq. 100 circa con portico di mq. 40 circa, del secondo piano composto da abitazione di mq. 100 circa con portico di mq. 40 circa. Si conveniva che la costruzione del fabbricato dei signori e Parte_1 [...]
sarebbe dovuta iniziare dopo la vendita delle unità immobiliari facenti parte di uno Persona_2
dei due fabbricati che avrebbe costruito il sig. e sarebbe stato consegnato _1
5 completo ed abitabile entro e non oltre il 31 marzo 2009, in conformità al progetto da depositare presso il Comune di Longobardi. Si pattuiva che la costruzione del fabbricato, ceduto in permuta, sarebbe dovuta avvenire a totali cura e spese del signor e le caratteristiche _1
tecniche e le finiture (impianti idraulici, elettrici, igienici, termici, intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi e quant'altro previsto nel computo metrico), avrebbero dovuto essere di pari qualità a quelle dei fabbricati previsti sul restante terreno, ossia per civile abitazione. Come previsto dall'art. 4 di detto atto, la permuta veniva effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il terreno ceduto e si sarebbero trovate le porzioni di fabbricato al momento della consegna, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi e comunioni, servitù attive e passive esistenti. Per quanto riguarda il regime fiscale dell'atto, le parti, a fini fiscali, dichiaravano di attribuire ai beni dati e ricevuti in permuta il valore di euro 30.000,00, e che trattandosi di valori uguali non si dava luogo ad alcun conguaglio.
Dichiaravano, altresì, che la cessione effettuata dal signor era soggetta ad _1
Iva, trattandosi di cessione di fabbricato effettuata da impresa costruttrice, mentre per la cessione del terreno le parti chiedevano l'applicazione del regime tributario previsto dall'art. 33, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Tra i documenti allegati all'atto pubblico di permuta vi è la procura speciale rilasciata dai sig.ri e munita di apostille e recante l'attestazione di assistenza di apposito Parte_1 Parte_4
traduttore.
Con missiva, datata 21.06.2019, l'avv. Marzullo, su incarico del sig. che agiva iure Parte_1
CP_ proprio e in favore della di lui sorella, invitava la a Parte_5 _1
concludere convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. n. 132/2014, conv. in l. n.
162/2014. Nella missiva si specifica che detto invito era finalizzato alla risoluzione, in via amichevole, della controversia, stabilendo modalità ovvero importi di denaro che, congruamente valutati, potevano ritenersi satisfattivi della controversia in corso. La missiva è sottoscritta solo da ma non reca la sottoscrizione del difensore, né vi è prova dell'avvenuta ricezione da Parte_1 parte della ditta destinataria dell'invito.
Con missiva, datata 09.09.2019, avente ad oggetto “Riscontro richiesta pagamento. Contestazione fatture. Eccezione inadempimento. Mancato riscontro invito alla negoziazione assistita”, indirizzata alla società opposta, ma priva di prova di avvenuta ricezione, i signori , per il tramite del Pt_1
proprio difensore, contestavano formalmente la richiesta di pagamento pervenuta loro da parte della ditta in data 30.07.2019. Rappresentato che con missiva del 5.7.2019, ritenuta _1
ritualmente notificata per compiuta giacenza si era provveduto a instaurare la procedura di negoziazione assistita, finalizzata a dirimere l'insorta controversia relativa alla scrittura privata intercorsa tra la ditta e i propri assistiti e che tale invito era rimasto inevaso, con riguardo alle emesse
6 fatture recanti il n. 10 ed il n. 11 del 2018, intestate rispettivamente al sig. e Parte_1 [...]
si contestava la debenza di ogni somma ivi riportata, nonché la quantità e qualità dei Parte_5
presunti lavori edili eseguiti, rimarcando che, a quella data, la sig.ra non Parte_5
aveva nemmeno ottenuto la consegna del proprio immobile, del quale giammai aveva goduto e nel quale neppure aveva avuto accesso. Sicché si contestava l'inadempimento della scrittura privata redatta in data 23/08/2002, l'emissione e la contabilizzazione delle indicate fatture, inviate con missiva datata 30 luglio 2019. Detta missiva reca la sottoscrizione dell'avv. Marzullo. Segue una pagina in cui è ripotato il nominativo della ditta opposta, con un timbro di spedizione del 9.10.2019
e la firma di tale che non è dato sapere a cosa si riferisca. Persona_4
Si precisa che, stando alle deduzioni della parte opposta, il decreto ingiuntivo n. 28/2020 riguardava opere ulteriori per la cui realizzazione la ditta era stata commissionata da parte del _1
sig. quali quelle del completamento del garage precedentemente a rustico posto sul Parte_1
piano seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi alla località Acquavona, riportato nel catasto urbano del comune di Fiumefreddo Bruzio al foglio n. 42 p.lla 1169 sub 5, di proprietà dell'odierno opponente.
Come risulta dal computo metrico versato in atti da parte opposta (ma non sottoscritto dall'opponente), datato 27.11.2020 (indi, redatto successivamente alla notifica sia del decreto ingiuntivo opposto, che del successivo atto di opposizione), i lavori a misura asseritamente eseguiti dalla ditta sarebbero consistiti nelle seguenti attività: muratura o tramezzatura di _1
blocchi forati in calcestruzzo;
tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta;
intonaco civile;
tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire;
pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta;
infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante;
porta interna di legno di abete;
serranda avvolgibile visiva. Detto computo riporta un parziale lavori a misura per un totale di € 19.337,37, il quale, aggiunta l'IVA al 22%, sarebbe pari al complessivo importo di €
23.944,01, ossia corrispondente a quello di cui alla fattura n. 10 del 30.11.2018, avente ad oggetto
“Saldo lavori eseguiti presso la vostra abitazione sita all'indirizzo”. Detta fattura risulta emessa dalla nei confronti del sig. c.da Acquanova in Longobardi. A detta fattura _1 Parte_1
segue estratto autentico notarile, rep. n. 4748 del 28.11.2019, con il quale il Notaio rogante certifica che la copia esibitagli dal sig. , composta da n. 1 facciate è conforme alla _1 pagina n. 2018/10 reg. 1 del documento denominato “Registro Iva delle Fatture (art. 23), della
[...]
, non vidimato e non bollato inizialmente in quanto _1 numerato e tenuto ai sensi dell'art. 8 della l. 18.10.2001 n. 383, tenuto mediante tabulati e macchine elettrocontabili. In detto estratto del registro IVA è riportata la fattura n. 10 del 30.11.2018, relativa a ricavi per lavori eseguiti ed emessa nei confronti di recante l'importo sopra indicato. Parte_1
7 Con mail del 7.5.2019, il sig. inoltrava al sig. e alla sorella del medesimo, CP_1 Parte_1
presso i loro indirizzi mail, dette fatture. Il predetto, tenuto conto del fatto che gli accordi presi a luglio 2017 non erano stati onorati, chiedeva di corrispondere il saldo indicato nelle modalità illustrate nelle fatture allegate.
La ditta ha sostenuto che il costo applicato per le lavorazioni effettuate fosse inferiore _1
al massimo previsto dal prezziario regionale relativo ai tipo di lavori realizzati nel caso di specie, del quale allegava uno stralcio del listino opere civili- prezziario 2017.
È prodotta scrittura privata del 23.08.2002, intercorsa tra il sig. intervenuto anche in Parte_1
nome e per conto della sorella, la sig.ra , ed il sig. , Parte_5 _1
con la quale si pattuiva e conveniva che il sig. siccome proprietario, unitamente alla Parte_1
sorella, ciascuno per ½, di un quoziente di terreno edificatorio, sito nel Parte_5
Comune di Longobardi, alla Località Acquavona, al foglio n. 42, p.lle n. 831 di mq 2.735 e n. 832 di mq 130, avendo intenzione di sfruttare le potenzialità edificatorie del suddetto lotto, affidava a
[...]
, titolare dell' , che accettava, la costruzione dei fabbricati, _1 CP_2 _1
a destinazione residenziale-turistica, per il potenziale volumetrico del lotto, alle seguenti condizioni:
a) il lotto di terreno in parola veniva posto dal proprietario a disposizione dell'intervento edilizio, con l'obbligo di perfezionare successivamente, presso notaio di fiducia, la stipula della cessione (previa permuta di cosa presente con cosa futura oppure vendita del diritto di superficie, ecc.) all'Impresa della parte di terreno, necessaria alle costruzioni, in modo che la stessa Impresa potesse intestarsi la concessione edilizia per edificare e si trovasse nelle condizioni di effettuare le vendite dirette delle unità abitative costruite, mentre restava tutelata la parte proprietaria;
b) un quoziente di terreno dell'estensione di mq. 700 veniva riservato dal proprietario per la costruzione di un suo fabbricato, per uso familiare, predisponendo il relativo frazionamento da far redigere a tecnico di fiducia;
c) il restante terreno, per una superficie di mq. 2.165, cui corrispondeva un valore di mercato di € 61,97/mq e un valore totale di €134.175 era invece destinato, nello spirito dell'accordo, alla costruzione di almeno n. 2 corpi di fabbrica, destinati ad abitazioni e locali accessori, da effettuarsi a cura e spesa dell'Impresa, sino al raggiungimento della somma suddetta corrispondente al valore del terreno, assodato che il costo di costruzione dei fabbricati era di comune accordo fissato in € 309,87/mq., nel mentre il prezzo di vendita degli appartamenti, riferito alla superficie chiusa e quindi strettamente connessa alla volumetria, veniva fissato in un minimo di € 619,74; d) una volta che l'impresa avrebbe, con gli stati d'avanzamento delle costruzioni, raggiunto l'importo pari ad € 134.175, ovvero il valore del terreno del proprietario, le somme necessarie al completamento degli edifici previsti dovevano ricavarsi dalla vendita degli appartamenti che nel frattempo sarebbero stati ultimati;
con i ricavi si sarebbe dovuto procedere alla ultimazione di altre unità, che di conseguenza sarebbero state immesse
8 sul mercato e con gli introiti si sarebbe proceduto alla continuazione del programma edilizio, sino al completamento;
il guadagno netto derivante dal prezzo di vendita, una volta dedotto il valore del terreno ed il costo di costruzione, sarebbe stato suddiviso tra le parti al 50% ciascuna;
in riferimento alla costruzione del fabbricato bifamiliare, che il proprietario aveva previsto di costruire per conto proprio sul lotto di mq. 700 che si era riservato, il medesimo affidava all' che accettava, la CP_2
costruzione completa del suddetto fabbricato, mettendo a disposizione le somme risultanti dal guadagno della costruzione degli appartamenti (secondo i due previsti edifici); veniva altresì precisato che il fabbricato in oggetto avrebbe dovuto essere composto del Piano seminterrato destinato a garage al rustico (mq. 100 circa), del 1° piano con porticato (mq. 40 circa) ed abitazione (mq. 100 circa) e del 2° piano con porticato (mq. 40 circa) ed abitazione (mq. 100 circa); anche per tale fabbricato veniva preso a riferimento il costo di costruzione di € 309,87, per un importo complessivo presunto di circa € 103.291, salvo particolari scelte di materiale e rifinitura da parte del proprietario, da definire e contabilizzare al momento dei lavori che, una volta iniziati, dopo l'ultimazione del primo fabbricato, avrebbero dovuto essere ultimati entro un anno. Fa parte integrante della scrittura privata, sottoscritta da entrambe le parti, uno stralcio planimetrico del foglio catastale n. 42, con indicate le particelle interessate e distinti il lotto da mq. 700 (A) dal restante terreno (B). Detta scrittura è stata redatta presso lo studio dell'arch. . Persona_5
È allegata missiva dell'architetto datata 16.05.2003, indirizzata a Persona_5 Parte_1
avente ad oggetto “atto notarile di cessione terreno in Longobardi, finalizzato alla permuta di fabbricato di civile abitazione”, nella quale lo stesso rappresentava di essere appena entrato in possesso dell'esemplare di atto notarile per la permuta con , nonché della procura _1
alle liti da rilasciare in favore della sig. delle piante e di un prospetto del fabbricato che il Pt_3
sig. si era impegnato a realizza in permuta. Comunicava che si impegnava alla spedizione CP_1
di detti atti affinché il sig. ne potesse prendere visione ed apportare eventuali modifiche. Pt_1
Precisava di allegare le piante ed un prospetto del fabbricato che si impegnava a realizzare CP_1
nel lotto di mq 700, non appena avrebbe venduto il fabbricato previsto nel restante terreno.
Il teste, sig. , indifferente, conferma che nel 2014 il sig. aveva Testimone_1 Parte_1
CP_ affidato al sig. , nella sua qualità di titolare della individuale _1 CP_1
, i lavori di completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano
[...]
seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi alla Località Acquavona, di proprietà del sig.
. Precisava di essere a conoscenza dei fatti perché aveva acquistato un immobile sul terreno Pt_1
dei fatti di causa nel 2007 ed aveva visto che i lavori erano stati realizzati dopo. Il medesimo, inoltre, conferma parimenti che il sig. , nella sua qualità, aveva fornito al sig. _1 Pt_1
ogni informazione sui lavori che sarebbero stati realizzati, precisando che quando il sig.
[...]
9 era venuto d'estate, lui era presente all'incontro nel quale concordavano la realizzazione dei Pt_1
lavori; circostanza nella quale dichiara di aver sentito che discutevano dei lavori del garage, precisando di non aver partecipato alla discussione. Il teste precisa, altresì, di essere a conoscenza che tra le parti vi fosse una permuta relativa ai lavori dei piani superiori e che i lavori dei piani inferiori fossero stati oggetto di lavoro aggiuntivo secondo un nuovo accordo. Il teste conferma la circostanza che il sig. aveva comunicato al sig. una scontistica di circa CP_1 _1 Parte_1
€ 3.400,00, precisando di non ricordare se glielo avesse riferito lo stesso o se l'avesse sentito, CP_1
precisando, anzi, di aver sentito il sig. dirlo al sig. durante un incontro al quale non CP_1 Pt_1
aveva partecipato, ma a cui era presente. Riferisce che detto incontro sarebbe risalito al 2014/2015, precisando di non ricordare precisamente il periodo, ma riferendo che certamente era primavera/estate. Il teste conferma, poi, che i lavori fossero consistiti in tampognatura esterna, tramezzature interne, camera d'aria, parete esterna, tramezzatura bagno, intonaco esterno e pitturazione, intonaco interno tradizionale, posa di pavimento in gres porcellanato, scarichi bagni, bagno, impianto elettrico, apposizione finestre con grate, porte pedonali, porta tipo serranda con motore, rifinitura scala con granito e che il garage constava di 100 metri quadri. Il medesimo poi conferma che i costi erano stati i seguenti: tampognatura esterna (mq 32 x € 24,00= € 768,00), tramezzature interne a 21 fori (mq 40 x € 24,00= 960€), camera d'aria parete esterna (mq 55 x €
20,00= € 1.100,00), tramezzatura bagno (mq 20 x €20,00= € 400,00), intonaco esterno e pitturazione
(mq 32 x € 25,00= 800,00), intonaco interno tradizionale (mq 250 x € 18= 4.500,00), pavimento in gres porcellanato (mq 80 x 50= € 4.000,00), scarichi bagni (€ 400,00), bagno (€ 3.500,00), impianto elettrico (n. 20 punti € 600), finestre con grate (n. 6 finestre per € 400= € 2,400,00), porte pedonali
(n. 5 porte x € 300,00= € 1.500,00), porta tipo serranda con motore (€ 700,00), rifinitura scala con granito (€ 1.400,00), dichiarando di conoscere detti prezzi e precisando di conoscere i prezzi in generale, di aver acquistato dal sig. e di sapere, quindi, quello che si spendeva. Il teste CP_1
conferma che il sig. , nella sua qualità, aveva eseguito i lavori concordati, _1
che tali lavori erano avvenuti dal settembre 2014 al maggio 2015 e che il garage, unitamente alle chiavi, era stato consegnato nel mese di luglio 2015 al sig. il quale, al momento della Parte_1 consegna, visionava il garage accettando l'opera. Riferisce, infine, di essere stato presente al momento della consegna delle chiavi del garage e di avervi assistito.
Il teste, sig. , riferito di essere vicino di casa del sig. e di conoscere il Testimone_2 Parte_1
legale rappresentante di , conferma che il sig. si era impegnato a _1 _1 consegnare ai fratelli per loro esclusivo uso immobili da realizzarsi secondo l'art. 2 Pt_1 dell'allegata scrittura privata che gli veniva mostrata, precisando di aver visto solo in quel momento l'art. 2 di tale scrittura privata poiché non era presente alla stipula, in quanto era stata presente la
10 sorella, . Riferisce di non conoscere il contenuto della permuta sottoscritta da Parte_3 Parte_3
e prodotta in atti, confermando che era stato consegnato il solo immobile del sig.
[...] Pt_1
Alla domanda se fosse vero che il sig. avesse realizzato lavori edificatori a
[...] Parte_1 propria cura e spese al fine di rendere fruibile l'appartamento di sua proprietà, il teste dichiara di non saper rispondere, né di saper descrivere lo stato dell'opera consegnata. Parimenti, alla domanda se fosse vero che il sig. avrebbe dovuto coprire eventuali costi di realizzazione _1
degli appartamenti privati dei signori con i ricavi delle vendite ottenute dai restanti otto Pt_1
appartamenti realizzati sui terreni oggetto di permuta, il teste riferisce anche in queto caso di non saper rispondere. Infine, il teste conferma di conoscere la circostanza per cui fosse vero che, una volta dedotto il costo del terreno ed i costi di costruzione delle opere, il guadagno netto derivante dal prezzo di vendita degli appartamenti realizzati dovesse suddividersi al 50% tra i contraenti, precisando che ciò fosse quanto detto da Il teste riferisce di non essere a conoscenza dei lavori del Parte_1
garage.
Il teste sig. , riferito, inizialmente, di essere indifferente, per poi affermare di avere Testimone_3
rapporti professionali e di amicizia con ed il suo titolare, dichiara di avere un'azienda _1
di movimento terra e che tutti i lavori di movimentazione terra che aveva effettuato la CP_1
li aveva fatti lui. Il teste conferma che nel 2014 il sig. aveva affidato al sig.
[...] Parte_1 [...]
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale , i lavori di _1 _1
completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi, alla località Acquavona, di proprietà del sig. e che il sig. Pt_1
, nella sua qualità, aveva fornito al sig. ogni informazione _1 Parte_1
sui lavori che sarebbero stati realizzati. Conferma che il prezzo finale era stato concordato tra le parti in € 19.626,23 oltre IVA e che il sig. aveva comunicato al sig. una scontistica CP_1 Parte_1 di € 3.400,00. Conferma, altresì, come i lavori fossero consistiti in tampognatura esterna, tramezzature interne, camera d'aria, parete esterna, tramezzatura bagno, intonaco esterno e pitturazione, intonaco interno tradizionale, posa di pavimento in gres porcellanato, scarichi bagni, bagno, impianto elettrico, apposizione finestre con grate, porte pedonali, porta tipo serranda con motore, rifinitura scala con granito e che il garage constava di 100 metri quadri e che i costi fossero stati i seguenti: tampognatura esterna (mq 32 x € 24,00= € 768,00), tramezzature interne a 21 fori
(mq 40 x € 24,00= 960€), camera d'aria parete esterna (mq 55 x € 20,00= € 1.100,00), tramezzatura bagno (mq 20 x €20,00= € 400,00), intonaco esterno e pitturazione (mq 32 x € 25,00= 800,00), intonaco interno tradizionale (mq 250 x € 18= 4.500,00), pavimento in gres porcellanato (mq 80 x
50= € 4.000,00), scarichi bagni (€ 400,00), bagno (€ 3.500,00), impianto elettrico (n. 20 punti € 600), finestre con grate (n. 6 finestre per € 400= € 2,400,00), porte pedonali (n. 5 porte x € 300,00= €
11 1.500,00), porta tipo serranda con motore (€ 700,00), rifinitura scala con granito (€ 1.400,00). Il medesimo conferma, altresì, che il sig. , nella sua qualità, aveva eseguito i _1
lavori concordati, i quali erano avvenuti dal settembre 2014 al maggio 2015 e che il garage, unitamente alle chiavi, era stato consegnato al sig. nel mese di luglio 2015, momento Parte_1 in cui quest'ultimo aveva visionato il garage, accettando l'opera. Il teste riferisce di essere a conoscenza di tali circostanze in quanto aveva contribuito lui stesso a creare quelle realtà abitative, eseguendo i lavori di sbancamento per iniziare i lavori di costruzione, per poi occuparsi della realizzazione dei seguenti servizi: pavimentazione, scavi per illuminazione, lavori esterni, rete idrica, rete fognaria, nonché tutti i lavori in pietra.
Il teste ing. riferito di avere rapporti di conoscenza con il sig. Testimone_4 Parte_1
confermava che il sig. si era impegnato a consegnare ai fratelli , per loro _1 Pt_1 esclusivo uso, immobili da realizzarsi secondo l'art. 2 dell'allegata scrittura privata che gli veniva mostrata e che riconosceva in quanto fattagli visionare dal sig. nel 2015, poiché non Parte_1
conosceva la lingua italiana e, a seguito del fatto che gli aveva raccontato, ossia il fatto relativo alla costruzione della sua casa e di quella della sorella in , secondo gli accordi che aveva preso con Pt_2
il sig. . Riferisce che gli aveva mostrato detto documento chiedendogli di tradurlo o di CP_1
riportarne il contenuto perché lui lamentava, rispetto agli accordi intrapresi, un forte ritardo sia nell'avvio che nell'esecuzione dei lavori della sua unità immobiliare sia per non aver ricevuto comunicazione in merito ai profitti delle vendite delle prime costruzioni. Il teste dichiara che, in quella occasione, gli confermava che quanto riportato nella scrittura privata avvalorava il suo racconto iniziale, traducendoglielo in inglese. Il teste precisa ulteriormente che il sig. non Parte_1
parlava, né comprendeva la lingua italiana. Riferisce di non essere a conoscenza di atti successivi rispetto a quello dai lui tradotto, confermando che era stato consegnato il solo immobile del sig.
e che quest'ultimo aveva realizzato lavori edificatori a propria cura e spese al fine di Parte_1 rendere fruibile l'appartamento di sua proprietà. Rispetto al capitolo n. 5, in cui si chiedeva al teste di descrivere lo stato dell'opera consegnata, questi riferisce che il sig. gli fece Parte_1 visionare l'appartamento in tale frangente, cioè nell'estate 2015, allorché stava eseguendo alcuni lavori di completamento, in particolare stava sistemando l'impianto elettrico (c'erano alcuni fili che sporgevano dalle cassette dell'impianto), stava installando alcuni punti luce, doveva montare un box doccia da lui già ordinato, stava installando impianti di climatizzazione e gli faceva notare che mancava l'impianto di riscaldamento, ed, in effetti, il teste notava la mancanza di termosifoni.
Dichiara che il sig. gli precisò che questa circostanza del riscaldamento fosse importante Pt_1 perché voleva recarsi nell'appartamento anche d'inverno. Il teste conferma che il sig.
[...]
avrebbe dovuto coprire eventuali costi di realizzazione degli appartamenti privati _1
12 dei signori con i ricavi delle vendite ottenute dai restanti otto appartamenti realizzati sui Pt_1
terreni oggetto di permuta, precisando come per il sig. questa costruzione fosse importante Pt_1
perché rappresentava un riferimento storico per la sua famiglia. Il teste afferma che, una volta dedotto il costo del terreno ed i costi di costruzione delle opere, il guadagno netto derivante dal prezzo di vendita degli appartamenti realizzati doveva suddividersi al 50% tra i contraenti, precisando come l'idea fosse quella di realizzare alcune costruzioni prima sul terreno che aveva dato in permuta e poi realizzare dei profitti.
Con la sua parte dei profitti, dedotti i costi di terreno e costruzione, il sig. chiedeva al sig. Pt_1
le unità immobiliari sua e di sua sorella, secondo quanto pattuito. Il teste precisa che, essendo CP_1 un ingegnere gestionale e parlando in maniera fluida l'inglese, con il sig. aveva discusso Pt_1
anche del valore che potessero avere le unità immobiliari costruite e che erano state vendute e per le quali lui non aveva ricevuto alcuna comunicazione e/o informazione. Il teste riferisce di avergli detto che le suddette unità immobiliari potevano valere all'incirca 100.000 € ciascuna, secondo la sua stima e precisava di aver conosciuto il sig. nel 2015. Quest'ultimo gli aveva raccontato di Parte_1 mancare dall' da almeno un paio di anni. Infine, il teste afferma che, parlando in maniera fluida Pt_2
l'inglese, essendo anche di origine canadese, si era creato con il sig. un rapporto di Parte_1
fiducia ed una sorta di consulenza.
La testimonianza resa dal sig. è stata oggetto di querela di falso da parte del sig. Testimone_1
il quale ne ha contestato la veridicità, con atto di denuncia/querela del 20.07.2022, Parte_1
versata in atti. Dalla certificazione ex art. 335 c.p.p., versata in atti, del 3.7.2023, risultava procedimento penale a carico del predetto per i fatti criminosi del 24.11.2021 – c.p.c. art. 372.
Preliminarmente, si rileva come sia priva di plauso l'eccezione di nullità assoluta della notificazione del decreto ingiuntivo sollevata dalla parte opponente, siccome avvenuta in spregio delle norme disciplinanti la notificazione degli atti, giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, negli stati extra UE.
Detto opponente, nella specie, nel premettere di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n.
28/2020 emesso dal Tribunale di Paola, evidenziato, all'uopo, che il sig. era cittadino Pt_1
statunitense e non italiano, ha, nella specie, dedotto che la notificazione, anziché avvenire per il tramite del Consolato Italiano in USA, ai sensi degli artt. 30 e 75 d.p.r. 200 del 1967 (come difatti sarebbe, tuttavia, avvenuto), in realtà, avrebbe dovuto compiersi nel rispetto degli art. 5, lett. A) o art. 10, lett. A), della Convenzione dell'Aja del 1965.
In base alla disposizione di cui all'art. 142 c.p.c., “salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 , l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per
13 mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli
30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200” (norme queste ultime abrogate per effetto del D.lgs. n. 71 del
3.2.2011, sostituiti dagli artt. 37 e 77 di detto decreto che disciplina la notifica consolare).
Dunque, la citata disposizione codicistica, proprio al secondo comma, rinvia espressamente ai modi,
c.d. ordinari, cui avvalersi per le notificazioni nei confronti dei cittadini esteri, prospettando al primo comma una forma di notificazione eccezionale applicabile solo qualora non siano esperibili quelli di cui alle convenzioni e agli articoli citati al secondo comma.
È pacifico che il sig. sia cittadino statunitense, per come evincibile dal medesimo atto di Pt_1
opposizione (dichiarazione dati anagrafici), ma anche per come emerso nel corso della prova orale, sicché nei suoi confronti, avendo gli Stati Uniti aderito alla Convenzione dell'Aja, la notificazione dell'atto avrebbe dovuto compiersi nel rispetto degli art. 5, lett. A) o art. 10, lett. A), della predetta
Convenzione (modalità cui gli USA, peraltro, non si sono opposti).
Si rileva, in ogni caso, che il successivo art. 8 della citata Convenzione dispone che “ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà nel suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente”.
Nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni normative di cui alla citata Convenzione dell'Aja.
Inquadrata la disciplina applicabile alla fattispecie de qua, giova peraltro ricordare che il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ai sensi dell'art. 641 c.p.c. dev'essere notificato unitamente al ricorso, in forma di copia autentica, al debitore entro il termine di sessanta giorni, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, o di novanta negli altri casi, a pena di inefficacia dello stesso (art. 644
c.p.c.), inefficacia che “non è rilevabile d'ufficio” (Cass. civ. n. 7764/2005). L'eventuale nullità della notifica può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione al decreto ex art. 645 c.p.c. o con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650, sussistendone i presupposti e fornendo la dimostrazione che non si è avuta la tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in conseguenza della nullità della notifica. A tal riguardo, dunque, è opportuno distinguere tra nullità della notifica del decreto ingiuntivo e inesistenza della stessa. In particolare, l'inesistenza della notifica si ha quando il vizio della notifica sia talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali (ad esempio, quando sia compiuta da soggetto non legittimato, oppure in caso di
14 mancanza totale della notifica o effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione, risultando a costui del tutto estranea, o ancora il caso di mancanza totale di prova della notificazione – cfr. Cass. Civ., sez. 1, n. 5392 del 17.03.2004, ma anche Corte d'Appello Palermo, sent. del 18.05.2007, Cass. Civ., sez. 5, n. 8970 del 29.12.2009;
Civ., sez. 3, n. 19358 del 18.09.2007), mentre in tutti gli altri casi (ad esempio, consegna in un luogo diverso da quelli individuati dalla legge, ma comunque ricollegabile alla persona del destinatario – cfr. Cass. Civ., sez. 1, n. 322 dell'11.01.2007, Cass. Civ., sez. 1, n. 1079 del 22.01.2004, conf., di recente, Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 6565 del 9.03.2020, Cass. Civ., sez. 3, n. 16402 del 17.07.2014;
Cass. Civ. sez. 2, n. 7514 del 27.03.2007; Cass. Civ., sez. 2, n. 25350 del 2.12.2009), si deve discorrere di nullità, da far valere solo in sede di opposizione. Infatti, le cause di nullità della notifica integrano ipotesi in cui l'attività posta in essere dal creditore, pur irregolare, vale come manifestazione dell'intenzione di quest'ultimo di far valere il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal giudice.
Poiché la notificazione è un atto tipico dell'ufficiale giudiziario, il cui principale scopo-effetto è quello di determinare la legale conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, consentendo il contraddittorio, con riguardo ad essa vale il principio generale della congruità delle forme allo scopo, in virtù del quale l'inosservanza delle forme previste comporta la nullità della notificazione, salvo che questa abbia raggiunto lo scopo cui è destinata, ossia la legale conoscenza dell'atto notificato al suo destinatario.
Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la notificazione è nulla se non vengono osservate “le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia di un atto o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”. L'art. 156 c.p.c., nel dettare la disciplina relativa alla nullità, prevede che la stessa non possa essere pronunciata se l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Sebbene il citato art. 156 c.p.c., sulla rilevanza della nullità, preveda come questa possa essere pronunciata solo se comminata dalla legge e quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, al contempo, sancisce come la stessa mai possa invece declararsi se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (l'art. 156 c.p.c., III co., stabilisce che la nullità “non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”).
A tale riguardo, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, “l'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini
15 della produzione di effetti processuali” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6194 del 29 marzo
2004).
Deve, peraltro, aggiungersi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l'irregolarità formale dell'atto in sé considerata, come rilevato in questo caso, ma debba altresì tassativamente indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subito a causa della lamentata irregolarità a pena dell'inammissibilità della proposta opposizione. La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina, infatti, tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. La Suprema Corte ha chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio, pertanto, qualsiasi denuncia di un vizio formale dell'atto o di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3967 del
12/02/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016).
Pertanto, la parte che intende far valere la nullità dell'atto deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto dell'eccepita nullità.
Venendo al caso di specie, sebbene dalle deduzioni di parte opposta e dal compendio probatorio in atti (relata di notifica e attestazione di avvenuta notificazione dell'ufficio notifiche del Consolato
Generale d'Italia – Miami – cfr. all. fascicolo di parte opposta), risulti come la procedura sia avvenuta per via consolare, indi, diversamente dall'iter notificatorio previsto dalla citata Convenzione, tuttavia,
è indubbio che l'atto de quo (ossia il provvedimento monitorio) abbia comunque raggiunto lo scopo, giungendo nella sfera di conoscibilità e conoscenza del sig. , il quale, proprio in ragione di Pt_1
tanto, ha spiegato la presente opposizione.
Per le medesime ragioni, siccome vizio di carattere formale, alcuna rilevanza assume la doglianza circa l'omessa traduzione in inglese del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, seppur ciò risponda al vero, tuttavia, dall'atto di ratifica della querela allegato in atti, proposta dal sig. contro un Pt_1
teste di parte opposta, lo stesso dichiara di non parlare o scrivere correttamente in italiano, ma di essersi avvalso in ciò dell'aiuto di sua moglie Parte_6
In ogni caso, la proposizione dell'opposizione sana anche il predetto vizio. Giova all'uopo rilevare, altresì, che gli atti allegati in giudizio e sottoscritti dal medesimo opponente sono comunque redatti in italiano. Peraltro, l'opponente ha mosso specifiche contestazioni avverso il decreto, palesando così essere stato tutelato il suo diritto di difesa.
16 Nel caso di specie, peraltro, il sig. non ha allegato e dimostrato quale sarebbe stato il Pt_1
pregiudizio di natura sostanziale che avrebbe sofferto in ragione della lamentata violazione formale, dimostrando, semmai, di aver compiutamente compreso il tenore del decreto notificatogli, spiegando opposizione con contestazioni sia in rito sia di merito, di talché ogni profilo di nullità deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo.
Sempre in via preliminare, si ritiene doversi rigettare anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, sollevata dall'opposto, sull'assunto per il quale il mandato alle liti rilasciato all'avv.
Marzullo, difensore precedentemente costituito e poi sostituito nelle more del giudizio, sia privo di legalizzazione e di c.d. “Apostilla” e/o asseverazione notarile.
A detta dell'opposto non sarebbe allegato in atti il documento originale della procura alle liti che, per come lo stesso deduce, sarebbe stata, peraltro, rilasciata in data successiva alla notificazione dell'atto, siccome datata 19.9.2020.
Orbene, generalmente, il rilascio della procura deve precedere il compimento degli atti processuali.
Tuttavia, il codice prevede che l'attore possa rilasciare la procura al difensore anche successivamente alla notificazione dell'atto, essendo sufficiente per sanare l'originario difetto di rappresentanza, che la procura venga conferita anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (cfr. art. 125, II comma c.p.c.).
Sebbene, per come evincibile dagli atti, detta procura rechi una data successiva a quella della costituzione in giudizio di parte attrice, sulla base di presunzioni, precise e concordati, desumibili dall'esame del compendio probatorio in atti si può ritenere che, essendo la medesima allegata alla pec di notificazione dell'opposizione avvenuta, anche per stessa ammissione dell'opposto, il 21.6.2020, unitamente all'atto di citazione e alla correlativa relata, di detta procura il difensore di parte opponente, dunque, era, comunque, munito già alla data di notificazione (indi prima della costituzione in giudizio).
Si rileva, peraltro, l'apposizione dell'attestazione di autenticità da parte del procuratore con firma digitale (i file relativi alla procura alle liti risultano firmati in. p7m).
Sul punto si è espressa la Suprema Corte con sentenza n.19203 del 28 settembre 2015.
Secondo la Corte di legittimità, “al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato ad litem nella forma prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., dovendosi presumere la presenza di esso nello Stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall'attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'avvenuto rilascio della procura non in e, in caso di mancata risposta, il Pt_2
giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la
17 residenza dell'estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in di detta procura”. Pt_2
Con riferimento al caso di specie, la parte opposta, nel sollevare la predetta eccezione, non assolve all'onere probatorio sulla stessa gravante, atteso che la procura potrebbe essere stata rilasciata dal sig.
al proprio difensore quando questi si trovava in Italia, non rinvenendosi in atti alcuna prova Pt_1
di segno contrario.
Peraltro, giusto quanto evincibile dagli atti del fascicolo telematico, in data 5.3.2025, con atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore, si è costituito per l'opponente, in luogo dell'avv.
Marzullo, l'avv. Rodolfo Folliero, munito di apposita procura alle liti, corredata da c.d. Apostille e da relativa attestazione notarile (cfr. mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore).
Parimenti, si appalesa infondata anche l'ulteriore eccezione, sollevata dalla parte opposta, di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.
L'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. La parte opposta, in realtà, con le spiegate difese, eccezioni e contestazioni, dimostra di aver ben compreso il tenore delle deduzioni, difese ed eccezioni della parte opponente.
Si appalesa privo di plauso anche l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevato dall'opponente, sull'assunto per il quale quest'ultimo sarebbe convenuto residente all'estero.
L'opposizione si propone di fronte allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo. Pertanto, tale competenza viene determinata di riflesso da quella del giudice che ha pronunciato il decreto: si tratta di una competenza funzionale e inderogabile.
Si richiama anche recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel procedimento per il recupero dei compensi nei confronti di soggetto residente all'estero (cfr. Cass. Sez. II, ord., 25 ottobre 2023, n.
29575).
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso richiamando la decisione a Sezioni Unite, ordinanza n.
18299 del 25/06/2021, secondo cui “in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27
18 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione” (la citazione in giudizio in di un convenuto domiciliato in uno Stato non europeo è giustificata, Pt_2
dunque, non in forza di applicabilità diretta della Convenzione, ma in virtù del rinvio che la legge italiana fa ad essa – cfr. Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).
Tenuto conto che il debitore ingiunto, convenuto in senso sostanziale, non era domiciliato né residente in , la giurisdizione doveva essere verificata secondo i criteri di cui all'art. 7 Reg. UE 1215/2012, Pt_2
per le controversie in materia contrattuale, cioè individuando la giurisdizione sulla base del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (“tale luogo, salvo diversa convenzione, nel caso della compravendita di beni, consiste nel luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi, si identifica col luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto ... la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, ovvero dalla causa petendi e dal petitum individuati dall'attore ed eventualmente precisati prima del maturare delle preclusioni assertive” – cfr. Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).
Sicché, nel caso di specie, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una prestazione d'opera verso un corrispettivo, il luogo di esecuzione della prestazione si identifica in quello in cui la prestazione doveva essere resa in relazione all'accordo intercorso. Ergo, trattandosi di obbligazione relativa all'esecuzione di lavori edili su immobile sito in , indi, da eseguirsi nel predetto Stato, nel caso Pt_2
in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss.
c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di
19 provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
Il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Tanto chiarito, l'opposizione è infondata, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, va evidenziato che dal complessivo esame delle allegazioni in fatto delle parti, alla luce del materiale probatorio dalle medesime prodotto ed acquisito nel corso dell'espletata istruttoria, i rapporti negoziali intercorsi tra le stesse , siccome aventi ad oggetto la realizzazione di lavori edili su un immobile (nel caso in esame, garage posto al piano seminterrato del fabbricato), non possono che
20 inquadrarsi nella tipologia contrattuale del contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., secondo cui
“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
Individuato, dunque, il quadro normativo e probatorio di riferimento, non v'è dubbio alcuno come la parte opposta abbia, nel caso de quo, pienamente dimostrato di aver eseguito i lavori dedotti in atti, inerenti al completamento del garage a rustico di 100 mq.
Dall'esame tanto della scrittura privata del 23.08.2002, quanto del contratto di permuta soggetta ad
Iva del 24.3.2004, a rogito Notar risulta che le parti contraenti convenivano che i sig.ri Per_1
e cedessero e trasferissero, a titolo di permuta, al sig. Parte_1 Parte_5 [...]
, che accettava e acquistava allo stesso titolo, appezzamento di terreno, sito in _1
Longobardi, località Aquavona catastalmente identificato alle particelle nn. 1065 e 832. Il sig.
, titolare della ditta opposta, si impegnava a costruire e di conseguenza a cedere e trasferire ai CP_1
sig.ri , un fabbricato su particella di loro proprietà, n. 1066, sita in Longobardi, località Pt_1
Aquavona, così composto: “piano seminterrato destinato a garage al rustico per una superficie di mq.100 (cento) circa, del primo piano composto di una abitazione di mq.100 (cento) circa con portico di mq.40 (quaranta) circa, del secondo piano composto da abitazione di mq.100 (cento) circa con portico di mq.40 (quaranta) circa” (cfr. contratto di permuta). In detto atto si specifica, poi, che “la costruzione del fabbricato dei signori e dovrà essere iniziata Parte_1 Persona_2
dopo la vendita delle unità immobiliari facenti parte di uno dei due fabbricati che costruirà il sig.
e dovrà essere consegnato completo ed abitabile entro e non oltre il 31 _1
marzo 2009, in conformità al progetto che sarà depositato presso il Comune di Longobardi. La costruzione del fabbricato ceduto in permuta dovrà avvenire a totali cura e spese del signor
[...]
. Le caratteristiche tecniche e le finiture (impianti idraulici, elettrici, igienici, termici, _1
intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi e quant'altro previsto nel computo metrico) dovranno essere di pari qualità a quelle dei fabbricati previsti sul restante terreno, ossia per civile abitazione” (cfr. contratto di permuta).
Dalle pattuizioni ivi contenute, è lapalissiano che, sebbene fosse stato convenuto che il fabbricato dovesse essere consegnato completo e abitabile, con specifica menzione delle caratteristiche tecniche e delle finiture che il medesimo avrebbe dovuto avere, ciò riguardava, tuttavia, i soli piani primo e secondo, siccome composti da abitazioni e portico, ma non il piano seminterrato destinato a garage per il quale si specifica espressamente che lo stato in cui doveva avvenire la consegna era “al rustico”.
È indubbio, pertanto, che rispetto a tale garage, tanto la scrittura, quanto il successivo atto pubblico, non avessero previsto alcun lavoro edile di completamento a carico della ditta opposta.
21 Ne consegue, dunque, che detti atti alcun rilievo probatorio assumono con riguardo, invece, ai diversi e ulteriori lavori edili che l' deduce di aver eseguito in favore del committente, sig. _1
, e rispetto ai quali ha emesso poi la fattura n. 10 del 30.11.2018, posta a fondamento Pt_1 dell'azionato procedimento monitorio per il tramite del quale è stato richiesto ingiungersi al predetto committente il pagamento della summenzionata somma.
Appare opportuno, all'uopo, osservare, peraltro, che, nell'azione contrattuale di adempimento, prevista dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., in base al criterio di riparto dell'onere probatorio e dal principio di vicinanza della prova, incombe sul preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Il tutto, fermo restando il rispetto del principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Nella fattispecie si ritiene sia stata fornita dall'opposta prova del titolo dell'obbligazione.
Sebbene il contratto d'opera, per come anche enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, non abbia bisogno di forma scritta, ciononostante dalla produzione in atti emergono elementi, anche indiziari, tali da far ritenere che le parti in causa abbiano effettivamente convenuto l'esecuzione da parte della ditta di lavori edili diversi ed ulteriori, finalizzati al completamento del locale “garage _1 al rustico”, di proprietà del sig. , facente parte di quel fabbricato costruito per effetto Pt_1 dell'intervenuta permuta tra le parti;
accordo verbale che, per come deduce la ditta opposta, sarebbe rimasto inadempiuto, in quanto, a fronte della realizzazione dei lavori commissionati realizzati a regola d'arte, non vi sarebbe stato da parte del sig. il pagamento del corrispettivo dovuto. Pt_1
L'espletata prova orale ha pienamente comprovato l'esistenza di un contratto d'opera intervenuto tra le parti e i vincoli obbligatori dallo stesso derivanti.
Fermo restando che la fattura commerciale, per costante giurisprudenza di legittimità “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”
(in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; 13/06/2006 n°
22 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass.
17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462), l'escussione testimoniale ha concorso a corroborare, suffragandola sotto il profilo probatorio, la pretesa creditoria del convenuto opposto, smentendo, così, a contrario, le deduzioni di parte opponente che, in ogni caso, sebbene contesti l'esistenza di un contratto/accordo tra le parti avente ad oggetto lavori edili ulteriori e diversi rispetto a quelli concordati nell'atto di permuta, tuttavia, al contempo ne denuncia e lamenta vizi e difformità, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
Nel caso di specie, solo con missiva datata 9.9.2019 l'opponente contestava la qualità e quantità dei lavori edili, senza null'altro precisare.
Poiché dalla prova orale risulta che la commissione di detti lavori sia avvenuta nel 2014 con completamento degli stessi nel maggio 2015 e consegna poi a luglio del medesimo anno, la contestazione, peraltro del tutto generica, di tali lavori da parte dei sig. non può dirsi essere Pt_1
avvenuta tempestivamente, atteso che, dal complessivo esame del compendio probatorio in atti, risulta in realtà come detti lavori fossero stati all'epoca accettati e non immediatamente contestati alla consegna.
Le circostanze che i lavori per cui è causa fossero stati commissionati dal sig. alla ditta Pt_1 CP_1
e fossero lavori diversi e ultronei rispetto a quelli contemplati nel contratto di permuta sono
[...]
chiaramente emerse dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Si rammenta che in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., sez. II, 23/09/2024, 25410). Costituisce dunque onere dell'appaltatore indicare in modo dettagliato le opere contrattualmente pattuite ed eseguite, per le quali è richiesto il pagamento del corrispettivo.
In particolare, i testi di parte opposta, sig.ri e , con Testimone_1 Testimone_3
dichiarazioni precise e concordanti, scevre da contraddizioni e illogicità, hanno pienamente confermato la committenza da parte del sig. , nei confronti della , di lavori Pt_1 _1
edili per il completamento del garage a rustico di proprietà di detto committente, facente parte del complesso immobiliare che lo stesso aveva ricevuto per effetto dell'intervenuta permuta tra le parti.
Detti testi non si sono solo limitati a confermare l'avvenuta committenza, ma con dichiarazioni circostanziate, hanno riferito anche in ordine ai tempi della committenza e in ordine alla qualità e tipologia dei lavori svolti, nonché in ordine alle misura/ quantità degli stessi, consentendo, così, anche un chiaro raffronto e riscontro di quanto dichiarato con quanto riportato nella summenzionata fattura in relazione al quantum.
23 Innanzitutto, in ordine all'esistenza dell'accordo tra le parti, si rileva come il teste Testimone_1
abbia confermato che nel 2014 il sig. aveva affidato al sig. , Parte_1 _1
nella sua qualità di titolare della ditta individuale Elettra Edil Sud, i lavori di completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano seminterrato del terreno edificabile sito in
Longobardi alla Località Acquavona, di proprietà del sig. , precisando, al contempo, di essere Pt_1
a conoscenza di detti fatti perché aveva acquistato un immobile sul quel terreno nel 2007 e si era avveduto come i lavori fossero stati realizzati dopo. Il teste, peraltro, aggiunge di essere a conoscenza che tra le parti vi fosse una permuta relativa ai lavori dei piani superiori, precisando, tuttavia, che, comunque, i lavori dei piani inferiori erano stati oggetto di lavoro aggiuntivo secondo un nuovo accordo;
accordo di cui aveva sentito discutere le parti, ma a cui non aveva preso parte (il teste riferisce, infatti, che il sig. era venuto d'estate, lui era presente all'incontro nel quale Pt_1
concordavano la realizzazione dei lavori;
circostanza nella quale dichiara di aver sentito che discutevano dei lavori del garage, ma precisando di non aver partecipato alla discussione).
Parimenti, il teste , titolare di un'azienda di movimento terra, avendo egli Testimone_3
compiuto tutti i lavori di movimento terra per la Elettro Edil Sud, conferma che nel 2014 l'opponente aveva affidato al sig. , nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_1 _1
, i lavori di completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano _1
seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi, alla località Acquavona, di proprietà del sig.
. Pt_1
I medesimi testi, poi, hanno comprovato, con le loro dichiarazioni, sia che il sig. aveva Pt_1
ricevuto dal sig. tutte le informazioni inerenti ai lavori da realizzare sia che, all'atto poi della CP_1
consegna delle chiavi, alcuna contestazione era stata mossa dal committente che, invece, accettava l'opera (il teste e il teste confermano, entrambi, che il sig. Tes_1 Tes_3 _1
, nella sua qualità, aveva fornito al sig. ogni informazione sui lavori che
[...] Parte_1
sarebbero stati realizzati).
I testi escussi hanno, con precisione, confermato sia la tipologia dei lavori, sia il costo unitario e la quantità degli stessi realizzati, corroborando, a livello probatorio, in relazione al quantum, l'importo totale riportato in fattura. I testi e infatti, dichiarano, entrambi, che i lavori erano Tes_1 Tes_3
consistiti in “tampognatura” esterna, tramezzature interne, camera d'aria, parete esterna, tramezzatura bagno, intonaco esterno e pitturazione, intonaco interno tradizionale, posa di pavimento in gres porcellanato, scarichi bagni, bagno, impianto elettrico, apposizione finestre con grate, porte pedonali, porta tipo serranda con motore, rifinitura scala con granito e che il garage constava di 100 metri quadri. Parimenti, entrambi, confermano che i costi erano stati i seguenti: “tampognatura” esterna
(mq 32 x € 24,00= € 768,00), tramezzature interne a 21 fori (mq 40 x € 24,00= 960€), camera d'aria
24 parete esterna (mq 55 x € 20,00= € 1.100,00), tramezzatura bagno (mq 20 x €20,00= € 400,00), intonaco esterno e pitturazione (mq 32 x € 25,00= 800,00), intonaco interno tradizionale (mq 250 x €
18= 4.500,00), pavimento in gres porcellanato (mq 80 x 50= € 4.000,00), scarichi bagni (€ 400,00), bagno (€ 3.500,00), impianto elettrico (n. 20 punti € 600), finestre con grate (n. 6 finestre per € 400=
€ 2,400,00), porte pedonali (n. 5 porte x € 300,00= € 1.500,00), porta tipo serranda con motore (€
700,00), rifinitura scala con granito (€ 1.400,00). Il teste dichiara di conoscere detti prezzi Tes_1
in generale, ma anche perché aveva acquistato dal sig. e, quindi, di sapere quello che si CP_1
spendeva, mentre il teste riferisce di esserne a conoscenza in quanto aveva contribuito lui Tes_3
stesso a creare quelle realtà abitative, eseguendo i lavori di sbancamento per iniziare i lavori di costruzione, per poi occuparsi della realizzazione dei seguenti servizi: pavimentazione, scavi per illuminazione, lavori esterni, rete idrica, rete fognaria, nonché tutti i lavori in pietra. Ne confermano, inoltre (il teste in particolare) l'ammontare complessivo e la scontistica praticata dalla ditta Tes_3
(conferma che il prezzo finale era stato concordato tra le parti in € 19.626,23 oltre IVA e che il sig.
aveva comunicato al sig. una scontistica di € 3.400,00). CP_1 Parte_1
In sintesi, sottraendo dalla somma degli importi sopra riportati dei lavori realizzati, pari ad euro
23.028,00, la scontistica cui fanno riferimento i testi, si perviene all'importo di € 19.628,00, indi a quello che i testi confermano e che risulta in fattura, cui aggiungere il computo dell'IVA.
I medesimi, inoltre, non lasciano dubbi sul fatto che i lavori fossero stati commissionati nel settembre
2014, completati nel maggio 2015, per poi essere consegnati nel luglio 2015, occasione nella quale il sig. avrebbe visionato il garage e accettato l'opera, senza muovere alcuna contestazione. Pt_1
Le dichiarazioni rese da detti testi non sono scalfite da quanto dichiarato dai testi di parte opponente, le cui deposizioni si appalesano scarsamente circostanziate, generiche e con pochi riferimenti certi e precisi rispetto a quanto allegato in fatto dall'opponente.
Il teste , pur confermando l'art. 2 della scrittura privata menzionata, precisa al Testimone_2
contempo, di aver avuto contezza della stessa solo in sede testimoniale, non avendo partecipato alla redazione della medesima, avendovi, invece, preso parte sorella, riferendo soltanto che la ditta si era impegnata a consegnare ai fratelli degli immobili, per loro uso. Anche la testimonianza resa Pt_1 dall'ing. sebbene appaia più precisa rispetto a quella del teste tuttavia non fa Testimone_4 Pt_3
che riferirsi al contenuto della sola scrittura privata e alla circostanza relativa alla consegna degli immobili ai sig. da parte della ditta, senza null'altro precisare con riferimento al garage. Privo Pt_1
di rilevanza risulta, ai fini del decidere, il fatto che i testi fossero a conoscenza che i profitti derivanti dalla vendita degli immobili dovessero essere divisi al 50% tra l'opponente e l'opposto, essendo un fatto diverso da quello di cui si discute. Infine, non è chiaro se i lavori a cui il teste fa Tes_4
riferimento, di cui riferisce si stava occupando a proprie spese il sig. , fossero inerenti al Pt_1
25 garage. Dal tenore complessivo della dichiarazione sembra che quanto riferito riguardi le unità abitative, ma non il piano seminterrato destinato a garage.
Va rilevato che la dichiarazione del teste secondo cui il sig. gli aveva Testimone_4 Parte_1 raccontato di mancare dall' da almeno un paio di anni è “de relato ex parte” e tali dichiarazioni Pt_2
di per sé non hanno valore probatorio, nemmeno indiziario (cfr. Cass. n. 10297 del 17/10/1998 e n.
2815 del 08/02/2006).
Si appalesa, inoltre, del tutto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Stando a quanto dichiarato dai testi escussi e i lavori sono stati commissionati a Tes_1 Tes_3
settembre 2014, completati a maggio 2015, per poi essere consegnati a luglio 2015 al sig. il Pt_1
quale, visionato il garage, ha accettato l'opera. Non v'è dubbio, pertanto, che alcun termine prescrizionale sia affatto decorso nel caso di specie, trovando applicazione il termine prescrizionale decennale.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che il termine di prescrizione decennale dell'azione per il pagamento del prezzo decorre dal giorno dell'accettazione dell'opera da parte del committente (cfr.
Corte di Cassazione, sez. 2, sent. n. 23556 del 27/10/2020).
In ogni caso, è la parte che eccepisce la prescrizione ad avere l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine (Cass., sez. III, 18/07/2016, n. 14662).
“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass. n. 14135 del 2019).
Nel caso in esame emerge, comunque, dalla prova orale assunta il momento in cui i lavori sono stati consegnati ed accettati dal committente, ossia luglio 2015.
Peraltro, nelle more, detto termine risulta essere stato interrotto dalla mail di invio del 7.5.2019, con la quale l'opposto ha provveduto a trasmettere fattura al sig. , chiedendone il pagamento;
Pt_1
circostanza che la stessa parte opponente conferma di conoscere, atteso che nella sua missiva del
9.9.2019, la medesima fa riferimento alla missiva con la quale sarebbe stata inviata la precitata fattura.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto opinato dalla parte opponente, legittimamente si è nel caso in esame proceduto al computo dell'IVA in fattura. Infatti, per come normativamente previsto dall'art. 7 del T.U. IVA, D.P.R. n. 633/1972, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti
26 esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla _1
nei confronti del sig. essa va rigettata.
[...] Parte_1
Tale responsabilità presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza della controparte e quello soggettivo, di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova dell'an e del quantum, del danno subito: è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza
(Cass. Sez. 3, sent. n. 13355 del 19/07/2004, Cass. Sez. 1, sent. n. 16525 del 05/08/2005).
L'istante non ha assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. U, ordinanza n. 7583 del 20/04/2004; Cass. Sez. U., ordinanza n. 1140 del 19/01/2007).
“La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Non risulta, comunque, provato il presupposto soggettivo (mala fede o colpa grave) comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
Alla luce di tutto quanto esposto ed argomentato, l'opposizione proposta dal sig. non Parte_1
è meritevole di accoglimento, siccome infondata, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 28/2020 del 28.1.2020, emesso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 52/2020 R.G.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate secondo i valori medi di riferimento di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (scaglione da 5.201 – 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 687/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
27 1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
2) per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 28/2020 del 28.1.2020, emesso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio n. 52/2020 R.G.;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, Parte_1
, in p.l.r.p.t., che si liquidano in euro 5.077,00, _1
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fabio Mandato.
Paola lì, 14.06.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
28/2020 del 28.1.2020, emesso in pari data dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 52/2020 r.g.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Folliero Parte_1 CodiceFiscale_1
Rodolfo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, in Corso
Luigi Fera n. 115, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositato in data 5.3.2025
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., sig. _1 [...]
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Mandato ed _1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via Milelli n. 19, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.25, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec, presso il difensore costituito, in data 21.06.2020, come da ricevute di accettazione e consegna allegate, il sig. Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28/2020 del 28.01.2020, emesso dal
[...]
Tribunale di Paola, in pari data, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 52/2020 r.g.a.c.,
1 con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della , in _1
p.l.r.p.t., della somma di € 23.944,01, oltre interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Fabio
Mandato.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. deduceva che: in data 27.3.2020 Parte_1
veniva notificato all'opponente il decreto ingiuntivo n. 28/2020 (R.G.A.C. 52/2020 del 28.01.2020 emesso dal Tribunale di Paola) con in quale, ad istanza della in persona del _1
legale rappresentante pro tempore, sig. di , veniva ingiunto al sig. _1 Pt_1 il pagamento della somma di € 23.944,01, oltre agli interessi legali maturati ed alle spese di
[...]
procedimento; l'opponente non risulta essere debitore delle somme delle quali si ingiunge il pagamento, né è possibile ritenere valida ed efficace l'ingiunzione medesima;
deve evidenziarsi l'assoluta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, notificato in dispregio delle norme disciplinanti la notificazione negli stati extra UE di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale;
l'atto opposto è stato notificato (peraltro, non appare identificabile nella copia la data di passaggio agli ufficiali giudiziari, né la sottoscrizione ovvero la firma leggibile dell'ufficiale giudiziario procedente) al Consolato Italiano negli Stati Uniti, ma il sig. è cittadino Parte_1
statunitense e non ha cittadinanza italiana;
non vi è alcuna certezza sull'obbligazione sorta tra le parti, né sulla somma di danaro pretesa;
la ditta ingiungente assume di aver svolto dei lavori edili in favore del sig. e, per questo, di essere creditrice dell'importo di cui in fattura;
come si evince Parte_1
dalla allegata documentazione, la , nel lontano 2003 ha stipulato un contratto di _1
permuta soggetta ad IVA con il sig. e per tale permuta il sig. ha concesso il Parte_1 Pt_1
terreno di cui al contratto ove la ha costruito un complesso di villette tra cui quelle _1
destinate al sig. ; tali opere edilizie (peraltro, non correttamente realizzate, come già contestato Pt_1
al sig. con missiva e con richiesta di negoziazione assistita mai riscontrata) _1
erano ricomprese nello svantaggioso atto di permuta;
nessun altro contratto o atto o negozio giuridico
è stato validamente stipulato tra le parti;
in mancanza della certezza del credito, della possibilità di individuazione dell'obbligazione effettivamente ascrivibile al convenuto quale avente per oggetto una somma di danaro (comma 3 art. 1182 c.c. che individua quale competente in tali casi il domicilio del creditore), di un contratto tra le parti che appalti i reclamati lavori del locale magazzino (della cui qualità e quantità non vi è traccia) come ulteriori e diversi rispetto alla costruzione oggetto di corrispettivo della permuta è evidente il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
deve eccepirsi l'assoluta inutilizzabilità, quale prova della sussistenza del credito, delle emesse fatture, peraltro illegittimamente assoggettate ad IVA, pur trattandosi di presunto fornitore straniero, in quanto documentazione unilaterale proveniente dalla parte e ritualmente contestata;
l'unico rapporto
2 negoziale validamente stipulato tra le parti è risalente al 2004; pertanto, ogni e qualsiasi pretesa mai azionata per più di 10 anni, deve ritenersi prescritta;
è evidente la sussistenza dell'ipotesi di abuso del diritto per l'evidente violazione, da parte dell'ingiungente, della clausola generale di buona fede;
si richiede riconoscere un risarcimento dei danni determinandone la quantificazione anche in via equitativa, nonché valutare tali comportamenti anche ex art. 96 c.p.c.
Parte opponente, pertanto, domandava revocarsi e porsi nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite e con il riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 29.11.2020, si costituiva in giudizio la ditta in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, preliminarmente, dichiararsi Controparte_2 nullo, improcedibile e senza effetto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto privo di valida procura alle liti, con conseguente declaratoria di passaggio in giudicato del medesimo decreto ingiuntivo;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare, volere – previa emissione della provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo - dichiararsi nullo l'atto di citazione del sig. per violazione dell'art. 164 comma 4 c.p.c.; nel merito, dichiararsi Parte_1 infondata e illegittima in diritto e in fatto l'opposizione proposta e confermare il medesimo decreto ingiuntivo, con condanna del sig. ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite, da Parte_1
distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Fabio Mandato.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta, assunta la prova orale e rigettata la chiesta CTU, siccome esplorativa, con atto di costituzione in sostituzione di precedente difensore, depositato in data 5.3.2025, si costituiva in giudizio, per parte opponente e in sostituzione del precedente avv. Roberta Marzullo, l'avv. Folliero Rodolfo, il quale, nel riportarsi integralmente a quanto esposto, dedotto ed eccepito e prodotto dal precedente difensore e, in particolare, a tutti gli atti versati nel fascicolo e ai verbali di causa che faceva propri, così come ogni altro argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata negli scritti difensivi e allegati già agli atti nonché a verbale, da ritenersi tutti ritrascritti e riproposti, concludeva riportandosi integralmente alle conclusioni formulate negli atti a firma del precedente difensore.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'analisi degli atti di causa, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data
17.01.2020, la ditta , , impresa individuale, in p.l.r.p.t., _1 _1
ricorreva al Tribunale di Paola affinché ingiungesse al sig. di pagare, in suo favore, la Parte_1 somma di € 23.944,01, oltre interessi di mora, dalle singole scadenze all'effettivo saldo, oltre spese e
3 competenze legali, domandando la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Fabio Mandato.
A fondamento del proposto ricorso monitorio, la ditta assumeva: di aver eseguito _1
lavori di completamento di un garage precedentemente rustico, ricadente su un piano seminterrato di un terreno edificabile, sito nel Comune di Longobardi, alla località Acquavona, riportato nel catasto urbano del Comune di Fiumefreddo Bruzio, al Foglio n. 42, p.lla 1169 sub. 6, di proprietà del sig.
per i suddetti lavori, eseguiti a regola d'arte, con precisione e professionalità, la ditta Parte_1
ricorrente emetteva regolare fattura n. 10 del 30.11.2018 di € 23.944,01; detta fattura è stata regolarmente annotata sul Registro IVA della ditta;
nonostante i ripetuti solleciti, il sig. Pt_1
non provvedeva a corrispondere la somma dovuta alla ditta .
[...] _1
Il Tribunale di Paola, in data 28.01.2020, emetteva il decreto ingiuntivo n. 28/2020, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 52/2020, con il quale veniva ingiunto al sig. Parte_1 di pagare, in favore della ditta , la somma di € 23.944,01, oltre interessi legali dalla _1 scadenza sino al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50, per spese, ed € 540,00 per onorari di difesa, oltre Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv. Fabio Mandato.
L'Ufficiale Giudiziario in servizio presso il Tribunale di Paola, come si evince dalla relata di notifica, certificava di aver inviato a mezzo raccomandata due copie del decreto ingiuntivo, unitamente al prescritto modello di trasmissione, al in 4000 Ponce de Leon Blvd #590, Parte_2
Coral Gables, FL 33146 – STATI UNITI, affinché provvedesse a notificarlo al destinatario Pt_1
residente in 136 Rotunda Drive Jupiter Florida 33477 – USA, a norma di legge.
[...]
Dalla relata di notifica, allegata dalla parte opposta, si evince il nominativo dell'Ufficiale Giudiziario che ha provveduto ad apporre sua sottoscrizione, nonché la data in cui il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati portati alla notifica, ossia il 2.3.2020, e spediti a mezzo raccomandata, i cui estremi sono stati all'uopo indicati nella citata relata.
Il Consolato Generale d'Italia – Miami attestava, al prot. n. 3170, di aver provveduto alla notifica in data 27.03.2020 nei confronti di all'indirizzo richiesto in relata. In detto documento Parte_1
inoltre, rappresentato di rimettere, su richiesta delle competenti autorità italiane, l'allegato documento, si informava che la trasmissione aveva valore di notifica in base alle leggi attualmente in vigore in Italia e che per informazioni su detto documento, bisognava contattare direttamente l'ufficio che lo aveva rilasciato.
La procura alle liti, rilasciata all'avv. Marzullo Roberta e apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è datata 19.9.2020, mentre l'atto di citazione è datato 20.6.2020,
4 notificato a parte avversa il 21.6.2020, e pur recando la sottoscrizione del sig. è priva Parte_1
di sottoscrizione autografa del difensore per autentica, il quale ha, tuttavia, in luogo della stessa, apposto la propria firma digitale. Parimenti, la procura allegata nella pec di notificazione. Indi, tanto quella utilizzata al momento della notifica, quanto quella depositata nel fascicolo al momento dell'iscrizione a ruolo, sono prive di autentica autografa del difensore, che ha, tuttavia, apposto la sua firma digitale, tanto in quella spedita ai fini della notifica a mezzo pec, quanto in quella depositata all'atto dell'iscrizione.
In data 24.3.2004, veniva stipulato contratto di permuta soggetta ad Iva, rep. 10830, racc. 4024, a rogito Notar , del 24.03.2004, registrato in Paola il 1° aprile 2004 al n. 191 serie Persona_1
1V, Trascritto in Cosenza il 6 aprile 2004 ai nn. 10017 R.G. e 7592 R.P. In particolare, detto atto veniva stipulato tra , che interveniva non in proprio, ma quale rappresentante Parte_3
volontario di e di (fratelli), entrambi coniugati in regime di Parte_1 Persona_2
separazione dei beni, e , nella qualità di titolare della ditta individuale _1
denominata . Nelle premesse di detto atto si rappresentava che e _1 Parte_1
proprietari di un appezzamento di terreno edificatorio, sito in Comune di Persona_2
Longobardi (Cs), Località "Acquavona", pervenuto loro per successione in morte del padre sig.
, intendevano alienare parte del terreno, e precisamente quell'appezzamento distinto Persona_3
dalla particella n. 1065 di mq. 2035 e dalla particella n. 832 di mq. 130, al sig. _1
titolare dell' , il quale avrebbe potuto costruire due fabbricati
[...] Controparte_2
destinati ad abitazioni e locali accessori, e riceverne in corrispettivo la costruzione di un fabbricato costituito da un piano seminterrato, un piano terra ed un primo piano, sul terreno di loro proprietà, individuato dalla particella n. 1066. Le parti contraenti, dunque, convenivano e stipulavano che i signori e cedevano e trasferivano, a titolo di permuta, al signor Parte_1 Persona_2
, che accettava ed acquistava, allo stesso titolo, nella sopra spiegata qualità _1
di titolare della predetta ditta individuale, la piena proprietà del predetto bene immobile.
Il signor , allo stesso titolo di permuta, cedeva e trasferiva ai signori _1 Pt_1
e , che al medesimo titolo accettavano, un fabbricato sul terreno di loro
[...] Persona_2
proprietà sito in Comune di Longobardi, Località Acquavona, distinto dalla particella n. 1066, fabbricato che sarebbe dovuto essere composto del piano seminterrato destinato a garage al rustico per una superficie di mq. 100 circa, del primo piano composto di una abitazione di mq. 100 circa con portico di mq. 40 circa, del secondo piano composto da abitazione di mq. 100 circa con portico di mq. 40 circa. Si conveniva che la costruzione del fabbricato dei signori e Parte_1 [...]
sarebbe dovuta iniziare dopo la vendita delle unità immobiliari facenti parte di uno Persona_2
dei due fabbricati che avrebbe costruito il sig. e sarebbe stato consegnato _1
5 completo ed abitabile entro e non oltre il 31 marzo 2009, in conformità al progetto da depositare presso il Comune di Longobardi. Si pattuiva che la costruzione del fabbricato, ceduto in permuta, sarebbe dovuta avvenire a totali cura e spese del signor e le caratteristiche _1
tecniche e le finiture (impianti idraulici, elettrici, igienici, termici, intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi e quant'altro previsto nel computo metrico), avrebbero dovuto essere di pari qualità a quelle dei fabbricati previsti sul restante terreno, ossia per civile abitazione. Come previsto dall'art. 4 di detto atto, la permuta veniva effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il terreno ceduto e si sarebbero trovate le porzioni di fabbricato al momento della consegna, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi e comunioni, servitù attive e passive esistenti. Per quanto riguarda il regime fiscale dell'atto, le parti, a fini fiscali, dichiaravano di attribuire ai beni dati e ricevuti in permuta il valore di euro 30.000,00, e che trattandosi di valori uguali non si dava luogo ad alcun conguaglio.
Dichiaravano, altresì, che la cessione effettuata dal signor era soggetta ad _1
Iva, trattandosi di cessione di fabbricato effettuata da impresa costruttrice, mentre per la cessione del terreno le parti chiedevano l'applicazione del regime tributario previsto dall'art. 33, Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Tra i documenti allegati all'atto pubblico di permuta vi è la procura speciale rilasciata dai sig.ri e munita di apostille e recante l'attestazione di assistenza di apposito Parte_1 Parte_4
traduttore.
Con missiva, datata 21.06.2019, l'avv. Marzullo, su incarico del sig. che agiva iure Parte_1
CP_ proprio e in favore della di lui sorella, invitava la a Parte_5 _1
concludere convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. n. 132/2014, conv. in l. n.
162/2014. Nella missiva si specifica che detto invito era finalizzato alla risoluzione, in via amichevole, della controversia, stabilendo modalità ovvero importi di denaro che, congruamente valutati, potevano ritenersi satisfattivi della controversia in corso. La missiva è sottoscritta solo da ma non reca la sottoscrizione del difensore, né vi è prova dell'avvenuta ricezione da Parte_1 parte della ditta destinataria dell'invito.
Con missiva, datata 09.09.2019, avente ad oggetto “Riscontro richiesta pagamento. Contestazione fatture. Eccezione inadempimento. Mancato riscontro invito alla negoziazione assistita”, indirizzata alla società opposta, ma priva di prova di avvenuta ricezione, i signori , per il tramite del Pt_1
proprio difensore, contestavano formalmente la richiesta di pagamento pervenuta loro da parte della ditta in data 30.07.2019. Rappresentato che con missiva del 5.7.2019, ritenuta _1
ritualmente notificata per compiuta giacenza si era provveduto a instaurare la procedura di negoziazione assistita, finalizzata a dirimere l'insorta controversia relativa alla scrittura privata intercorsa tra la ditta e i propri assistiti e che tale invito era rimasto inevaso, con riguardo alle emesse
6 fatture recanti il n. 10 ed il n. 11 del 2018, intestate rispettivamente al sig. e Parte_1 [...]
si contestava la debenza di ogni somma ivi riportata, nonché la quantità e qualità dei Parte_5
presunti lavori edili eseguiti, rimarcando che, a quella data, la sig.ra non Parte_5
aveva nemmeno ottenuto la consegna del proprio immobile, del quale giammai aveva goduto e nel quale neppure aveva avuto accesso. Sicché si contestava l'inadempimento della scrittura privata redatta in data 23/08/2002, l'emissione e la contabilizzazione delle indicate fatture, inviate con missiva datata 30 luglio 2019. Detta missiva reca la sottoscrizione dell'avv. Marzullo. Segue una pagina in cui è ripotato il nominativo della ditta opposta, con un timbro di spedizione del 9.10.2019
e la firma di tale che non è dato sapere a cosa si riferisca. Persona_4
Si precisa che, stando alle deduzioni della parte opposta, il decreto ingiuntivo n. 28/2020 riguardava opere ulteriori per la cui realizzazione la ditta era stata commissionata da parte del _1
sig. quali quelle del completamento del garage precedentemente a rustico posto sul Parte_1
piano seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi alla località Acquavona, riportato nel catasto urbano del comune di Fiumefreddo Bruzio al foglio n. 42 p.lla 1169 sub 5, di proprietà dell'odierno opponente.
Come risulta dal computo metrico versato in atti da parte opposta (ma non sottoscritto dall'opponente), datato 27.11.2020 (indi, redatto successivamente alla notifica sia del decreto ingiuntivo opposto, che del successivo atto di opposizione), i lavori a misura asseritamente eseguiti dalla ditta sarebbero consistiti nelle seguenti attività: muratura o tramezzatura di _1
blocchi forati in calcestruzzo;
tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta;
intonaco civile;
tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire;
pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta;
infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante;
porta interna di legno di abete;
serranda avvolgibile visiva. Detto computo riporta un parziale lavori a misura per un totale di € 19.337,37, il quale, aggiunta l'IVA al 22%, sarebbe pari al complessivo importo di €
23.944,01, ossia corrispondente a quello di cui alla fattura n. 10 del 30.11.2018, avente ad oggetto
“Saldo lavori eseguiti presso la vostra abitazione sita all'indirizzo”. Detta fattura risulta emessa dalla nei confronti del sig. c.da Acquanova in Longobardi. A detta fattura _1 Parte_1
segue estratto autentico notarile, rep. n. 4748 del 28.11.2019, con il quale il Notaio rogante certifica che la copia esibitagli dal sig. , composta da n. 1 facciate è conforme alla _1 pagina n. 2018/10 reg. 1 del documento denominato “Registro Iva delle Fatture (art. 23), della
[...]
, non vidimato e non bollato inizialmente in quanto _1 numerato e tenuto ai sensi dell'art. 8 della l. 18.10.2001 n. 383, tenuto mediante tabulati e macchine elettrocontabili. In detto estratto del registro IVA è riportata la fattura n. 10 del 30.11.2018, relativa a ricavi per lavori eseguiti ed emessa nei confronti di recante l'importo sopra indicato. Parte_1
7 Con mail del 7.5.2019, il sig. inoltrava al sig. e alla sorella del medesimo, CP_1 Parte_1
presso i loro indirizzi mail, dette fatture. Il predetto, tenuto conto del fatto che gli accordi presi a luglio 2017 non erano stati onorati, chiedeva di corrispondere il saldo indicato nelle modalità illustrate nelle fatture allegate.
La ditta ha sostenuto che il costo applicato per le lavorazioni effettuate fosse inferiore _1
al massimo previsto dal prezziario regionale relativo ai tipo di lavori realizzati nel caso di specie, del quale allegava uno stralcio del listino opere civili- prezziario 2017.
È prodotta scrittura privata del 23.08.2002, intercorsa tra il sig. intervenuto anche in Parte_1
nome e per conto della sorella, la sig.ra , ed il sig. , Parte_5 _1
con la quale si pattuiva e conveniva che il sig. siccome proprietario, unitamente alla Parte_1
sorella, ciascuno per ½, di un quoziente di terreno edificatorio, sito nel Parte_5
Comune di Longobardi, alla Località Acquavona, al foglio n. 42, p.lle n. 831 di mq 2.735 e n. 832 di mq 130, avendo intenzione di sfruttare le potenzialità edificatorie del suddetto lotto, affidava a
[...]
, titolare dell' , che accettava, la costruzione dei fabbricati, _1 CP_2 _1
a destinazione residenziale-turistica, per il potenziale volumetrico del lotto, alle seguenti condizioni:
a) il lotto di terreno in parola veniva posto dal proprietario a disposizione dell'intervento edilizio, con l'obbligo di perfezionare successivamente, presso notaio di fiducia, la stipula della cessione (previa permuta di cosa presente con cosa futura oppure vendita del diritto di superficie, ecc.) all'Impresa della parte di terreno, necessaria alle costruzioni, in modo che la stessa Impresa potesse intestarsi la concessione edilizia per edificare e si trovasse nelle condizioni di effettuare le vendite dirette delle unità abitative costruite, mentre restava tutelata la parte proprietaria;
b) un quoziente di terreno dell'estensione di mq. 700 veniva riservato dal proprietario per la costruzione di un suo fabbricato, per uso familiare, predisponendo il relativo frazionamento da far redigere a tecnico di fiducia;
c) il restante terreno, per una superficie di mq. 2.165, cui corrispondeva un valore di mercato di € 61,97/mq e un valore totale di €134.175 era invece destinato, nello spirito dell'accordo, alla costruzione di almeno n. 2 corpi di fabbrica, destinati ad abitazioni e locali accessori, da effettuarsi a cura e spesa dell'Impresa, sino al raggiungimento della somma suddetta corrispondente al valore del terreno, assodato che il costo di costruzione dei fabbricati era di comune accordo fissato in € 309,87/mq., nel mentre il prezzo di vendita degli appartamenti, riferito alla superficie chiusa e quindi strettamente connessa alla volumetria, veniva fissato in un minimo di € 619,74; d) una volta che l'impresa avrebbe, con gli stati d'avanzamento delle costruzioni, raggiunto l'importo pari ad € 134.175, ovvero il valore del terreno del proprietario, le somme necessarie al completamento degli edifici previsti dovevano ricavarsi dalla vendita degli appartamenti che nel frattempo sarebbero stati ultimati;
con i ricavi si sarebbe dovuto procedere alla ultimazione di altre unità, che di conseguenza sarebbero state immesse
8 sul mercato e con gli introiti si sarebbe proceduto alla continuazione del programma edilizio, sino al completamento;
il guadagno netto derivante dal prezzo di vendita, una volta dedotto il valore del terreno ed il costo di costruzione, sarebbe stato suddiviso tra le parti al 50% ciascuna;
in riferimento alla costruzione del fabbricato bifamiliare, che il proprietario aveva previsto di costruire per conto proprio sul lotto di mq. 700 che si era riservato, il medesimo affidava all' che accettava, la CP_2
costruzione completa del suddetto fabbricato, mettendo a disposizione le somme risultanti dal guadagno della costruzione degli appartamenti (secondo i due previsti edifici); veniva altresì precisato che il fabbricato in oggetto avrebbe dovuto essere composto del Piano seminterrato destinato a garage al rustico (mq. 100 circa), del 1° piano con porticato (mq. 40 circa) ed abitazione (mq. 100 circa) e del 2° piano con porticato (mq. 40 circa) ed abitazione (mq. 100 circa); anche per tale fabbricato veniva preso a riferimento il costo di costruzione di € 309,87, per un importo complessivo presunto di circa € 103.291, salvo particolari scelte di materiale e rifinitura da parte del proprietario, da definire e contabilizzare al momento dei lavori che, una volta iniziati, dopo l'ultimazione del primo fabbricato, avrebbero dovuto essere ultimati entro un anno. Fa parte integrante della scrittura privata, sottoscritta da entrambe le parti, uno stralcio planimetrico del foglio catastale n. 42, con indicate le particelle interessate e distinti il lotto da mq. 700 (A) dal restante terreno (B). Detta scrittura è stata redatta presso lo studio dell'arch. . Persona_5
È allegata missiva dell'architetto datata 16.05.2003, indirizzata a Persona_5 Parte_1
avente ad oggetto “atto notarile di cessione terreno in Longobardi, finalizzato alla permuta di fabbricato di civile abitazione”, nella quale lo stesso rappresentava di essere appena entrato in possesso dell'esemplare di atto notarile per la permuta con , nonché della procura _1
alle liti da rilasciare in favore della sig. delle piante e di un prospetto del fabbricato che il Pt_3
sig. si era impegnato a realizza in permuta. Comunicava che si impegnava alla spedizione CP_1
di detti atti affinché il sig. ne potesse prendere visione ed apportare eventuali modifiche. Pt_1
Precisava di allegare le piante ed un prospetto del fabbricato che si impegnava a realizzare CP_1
nel lotto di mq 700, non appena avrebbe venduto il fabbricato previsto nel restante terreno.
Il teste, sig. , indifferente, conferma che nel 2014 il sig. aveva Testimone_1 Parte_1
CP_ affidato al sig. , nella sua qualità di titolare della individuale _1 CP_1
, i lavori di completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano
[...]
seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi alla Località Acquavona, di proprietà del sig.
. Precisava di essere a conoscenza dei fatti perché aveva acquistato un immobile sul terreno Pt_1
dei fatti di causa nel 2007 ed aveva visto che i lavori erano stati realizzati dopo. Il medesimo, inoltre, conferma parimenti che il sig. , nella sua qualità, aveva fornito al sig. _1 Pt_1
ogni informazione sui lavori che sarebbero stati realizzati, precisando che quando il sig.
[...]
9 era venuto d'estate, lui era presente all'incontro nel quale concordavano la realizzazione dei Pt_1
lavori; circostanza nella quale dichiara di aver sentito che discutevano dei lavori del garage, precisando di non aver partecipato alla discussione. Il teste precisa, altresì, di essere a conoscenza che tra le parti vi fosse una permuta relativa ai lavori dei piani superiori e che i lavori dei piani inferiori fossero stati oggetto di lavoro aggiuntivo secondo un nuovo accordo. Il teste conferma la circostanza che il sig. aveva comunicato al sig. una scontistica di circa CP_1 _1 Parte_1
€ 3.400,00, precisando di non ricordare se glielo avesse riferito lo stesso o se l'avesse sentito, CP_1
precisando, anzi, di aver sentito il sig. dirlo al sig. durante un incontro al quale non CP_1 Pt_1
aveva partecipato, ma a cui era presente. Riferisce che detto incontro sarebbe risalito al 2014/2015, precisando di non ricordare precisamente il periodo, ma riferendo che certamente era primavera/estate. Il teste conferma, poi, che i lavori fossero consistiti in tampognatura esterna, tramezzature interne, camera d'aria, parete esterna, tramezzatura bagno, intonaco esterno e pitturazione, intonaco interno tradizionale, posa di pavimento in gres porcellanato, scarichi bagni, bagno, impianto elettrico, apposizione finestre con grate, porte pedonali, porta tipo serranda con motore, rifinitura scala con granito e che il garage constava di 100 metri quadri. Il medesimo poi conferma che i costi erano stati i seguenti: tampognatura esterna (mq 32 x € 24,00= € 768,00), tramezzature interne a 21 fori (mq 40 x € 24,00= 960€), camera d'aria parete esterna (mq 55 x €
20,00= € 1.100,00), tramezzatura bagno (mq 20 x €20,00= € 400,00), intonaco esterno e pitturazione
(mq 32 x € 25,00= 800,00), intonaco interno tradizionale (mq 250 x € 18= 4.500,00), pavimento in gres porcellanato (mq 80 x 50= € 4.000,00), scarichi bagni (€ 400,00), bagno (€ 3.500,00), impianto elettrico (n. 20 punti € 600), finestre con grate (n. 6 finestre per € 400= € 2,400,00), porte pedonali
(n. 5 porte x € 300,00= € 1.500,00), porta tipo serranda con motore (€ 700,00), rifinitura scala con granito (€ 1.400,00), dichiarando di conoscere detti prezzi e precisando di conoscere i prezzi in generale, di aver acquistato dal sig. e di sapere, quindi, quello che si spendeva. Il teste CP_1
conferma che il sig. , nella sua qualità, aveva eseguito i lavori concordati, _1
che tali lavori erano avvenuti dal settembre 2014 al maggio 2015 e che il garage, unitamente alle chiavi, era stato consegnato nel mese di luglio 2015 al sig. il quale, al momento della Parte_1 consegna, visionava il garage accettando l'opera. Riferisce, infine, di essere stato presente al momento della consegna delle chiavi del garage e di avervi assistito.
Il teste, sig. , riferito di essere vicino di casa del sig. e di conoscere il Testimone_2 Parte_1
legale rappresentante di , conferma che il sig. si era impegnato a _1 _1 consegnare ai fratelli per loro esclusivo uso immobili da realizzarsi secondo l'art. 2 Pt_1 dell'allegata scrittura privata che gli veniva mostrata, precisando di aver visto solo in quel momento l'art. 2 di tale scrittura privata poiché non era presente alla stipula, in quanto era stata presente la
10 sorella, . Riferisce di non conoscere il contenuto della permuta sottoscritta da Parte_3 Parte_3
e prodotta in atti, confermando che era stato consegnato il solo immobile del sig.
[...] Pt_1
Alla domanda se fosse vero che il sig. avesse realizzato lavori edificatori a
[...] Parte_1 propria cura e spese al fine di rendere fruibile l'appartamento di sua proprietà, il teste dichiara di non saper rispondere, né di saper descrivere lo stato dell'opera consegnata. Parimenti, alla domanda se fosse vero che il sig. avrebbe dovuto coprire eventuali costi di realizzazione _1
degli appartamenti privati dei signori con i ricavi delle vendite ottenute dai restanti otto Pt_1
appartamenti realizzati sui terreni oggetto di permuta, il teste riferisce anche in queto caso di non saper rispondere. Infine, il teste conferma di conoscere la circostanza per cui fosse vero che, una volta dedotto il costo del terreno ed i costi di costruzione delle opere, il guadagno netto derivante dal prezzo di vendita degli appartamenti realizzati dovesse suddividersi al 50% tra i contraenti, precisando che ciò fosse quanto detto da Il teste riferisce di non essere a conoscenza dei lavori del Parte_1
garage.
Il teste sig. , riferito, inizialmente, di essere indifferente, per poi affermare di avere Testimone_3
rapporti professionali e di amicizia con ed il suo titolare, dichiara di avere un'azienda _1
di movimento terra e che tutti i lavori di movimentazione terra che aveva effettuato la CP_1
li aveva fatti lui. Il teste conferma che nel 2014 il sig. aveva affidato al sig.
[...] Parte_1 [...]
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale , i lavori di _1 _1
completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi, alla località Acquavona, di proprietà del sig. e che il sig. Pt_1
, nella sua qualità, aveva fornito al sig. ogni informazione _1 Parte_1
sui lavori che sarebbero stati realizzati. Conferma che il prezzo finale era stato concordato tra le parti in € 19.626,23 oltre IVA e che il sig. aveva comunicato al sig. una scontistica CP_1 Parte_1 di € 3.400,00. Conferma, altresì, come i lavori fossero consistiti in tampognatura esterna, tramezzature interne, camera d'aria, parete esterna, tramezzatura bagno, intonaco esterno e pitturazione, intonaco interno tradizionale, posa di pavimento in gres porcellanato, scarichi bagni, bagno, impianto elettrico, apposizione finestre con grate, porte pedonali, porta tipo serranda con motore, rifinitura scala con granito e che il garage constava di 100 metri quadri e che i costi fossero stati i seguenti: tampognatura esterna (mq 32 x € 24,00= € 768,00), tramezzature interne a 21 fori
(mq 40 x € 24,00= 960€), camera d'aria parete esterna (mq 55 x € 20,00= € 1.100,00), tramezzatura bagno (mq 20 x €20,00= € 400,00), intonaco esterno e pitturazione (mq 32 x € 25,00= 800,00), intonaco interno tradizionale (mq 250 x € 18= 4.500,00), pavimento in gres porcellanato (mq 80 x
50= € 4.000,00), scarichi bagni (€ 400,00), bagno (€ 3.500,00), impianto elettrico (n. 20 punti € 600), finestre con grate (n. 6 finestre per € 400= € 2,400,00), porte pedonali (n. 5 porte x € 300,00= €
11 1.500,00), porta tipo serranda con motore (€ 700,00), rifinitura scala con granito (€ 1.400,00). Il medesimo conferma, altresì, che il sig. , nella sua qualità, aveva eseguito i _1
lavori concordati, i quali erano avvenuti dal settembre 2014 al maggio 2015 e che il garage, unitamente alle chiavi, era stato consegnato al sig. nel mese di luglio 2015, momento Parte_1 in cui quest'ultimo aveva visionato il garage, accettando l'opera. Il teste riferisce di essere a conoscenza di tali circostanze in quanto aveva contribuito lui stesso a creare quelle realtà abitative, eseguendo i lavori di sbancamento per iniziare i lavori di costruzione, per poi occuparsi della realizzazione dei seguenti servizi: pavimentazione, scavi per illuminazione, lavori esterni, rete idrica, rete fognaria, nonché tutti i lavori in pietra.
Il teste ing. riferito di avere rapporti di conoscenza con il sig. Testimone_4 Parte_1
confermava che il sig. si era impegnato a consegnare ai fratelli , per loro _1 Pt_1 esclusivo uso, immobili da realizzarsi secondo l'art. 2 dell'allegata scrittura privata che gli veniva mostrata e che riconosceva in quanto fattagli visionare dal sig. nel 2015, poiché non Parte_1
conosceva la lingua italiana e, a seguito del fatto che gli aveva raccontato, ossia il fatto relativo alla costruzione della sua casa e di quella della sorella in , secondo gli accordi che aveva preso con Pt_2
il sig. . Riferisce che gli aveva mostrato detto documento chiedendogli di tradurlo o di CP_1
riportarne il contenuto perché lui lamentava, rispetto agli accordi intrapresi, un forte ritardo sia nell'avvio che nell'esecuzione dei lavori della sua unità immobiliare sia per non aver ricevuto comunicazione in merito ai profitti delle vendite delle prime costruzioni. Il teste dichiara che, in quella occasione, gli confermava che quanto riportato nella scrittura privata avvalorava il suo racconto iniziale, traducendoglielo in inglese. Il teste precisa ulteriormente che il sig. non Parte_1
parlava, né comprendeva la lingua italiana. Riferisce di non essere a conoscenza di atti successivi rispetto a quello dai lui tradotto, confermando che era stato consegnato il solo immobile del sig.
e che quest'ultimo aveva realizzato lavori edificatori a propria cura e spese al fine di Parte_1 rendere fruibile l'appartamento di sua proprietà. Rispetto al capitolo n. 5, in cui si chiedeva al teste di descrivere lo stato dell'opera consegnata, questi riferisce che il sig. gli fece Parte_1 visionare l'appartamento in tale frangente, cioè nell'estate 2015, allorché stava eseguendo alcuni lavori di completamento, in particolare stava sistemando l'impianto elettrico (c'erano alcuni fili che sporgevano dalle cassette dell'impianto), stava installando alcuni punti luce, doveva montare un box doccia da lui già ordinato, stava installando impianti di climatizzazione e gli faceva notare che mancava l'impianto di riscaldamento, ed, in effetti, il teste notava la mancanza di termosifoni.
Dichiara che il sig. gli precisò che questa circostanza del riscaldamento fosse importante Pt_1 perché voleva recarsi nell'appartamento anche d'inverno. Il teste conferma che il sig.
[...]
avrebbe dovuto coprire eventuali costi di realizzazione degli appartamenti privati _1
12 dei signori con i ricavi delle vendite ottenute dai restanti otto appartamenti realizzati sui Pt_1
terreni oggetto di permuta, precisando come per il sig. questa costruzione fosse importante Pt_1
perché rappresentava un riferimento storico per la sua famiglia. Il teste afferma che, una volta dedotto il costo del terreno ed i costi di costruzione delle opere, il guadagno netto derivante dal prezzo di vendita degli appartamenti realizzati doveva suddividersi al 50% tra i contraenti, precisando come l'idea fosse quella di realizzare alcune costruzioni prima sul terreno che aveva dato in permuta e poi realizzare dei profitti.
Con la sua parte dei profitti, dedotti i costi di terreno e costruzione, il sig. chiedeva al sig. Pt_1
le unità immobiliari sua e di sua sorella, secondo quanto pattuito. Il teste precisa che, essendo CP_1 un ingegnere gestionale e parlando in maniera fluida l'inglese, con il sig. aveva discusso Pt_1
anche del valore che potessero avere le unità immobiliari costruite e che erano state vendute e per le quali lui non aveva ricevuto alcuna comunicazione e/o informazione. Il teste riferisce di avergli detto che le suddette unità immobiliari potevano valere all'incirca 100.000 € ciascuna, secondo la sua stima e precisava di aver conosciuto il sig. nel 2015. Quest'ultimo gli aveva raccontato di Parte_1 mancare dall' da almeno un paio di anni. Infine, il teste afferma che, parlando in maniera fluida Pt_2
l'inglese, essendo anche di origine canadese, si era creato con il sig. un rapporto di Parte_1
fiducia ed una sorta di consulenza.
La testimonianza resa dal sig. è stata oggetto di querela di falso da parte del sig. Testimone_1
il quale ne ha contestato la veridicità, con atto di denuncia/querela del 20.07.2022, Parte_1
versata in atti. Dalla certificazione ex art. 335 c.p.p., versata in atti, del 3.7.2023, risultava procedimento penale a carico del predetto per i fatti criminosi del 24.11.2021 – c.p.c. art. 372.
Preliminarmente, si rileva come sia priva di plauso l'eccezione di nullità assoluta della notificazione del decreto ingiuntivo sollevata dalla parte opponente, siccome avvenuta in spregio delle norme disciplinanti la notificazione degli atti, giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, negli stati extra UE.
Detto opponente, nella specie, nel premettere di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n.
28/2020 emesso dal Tribunale di Paola, evidenziato, all'uopo, che il sig. era cittadino Pt_1
statunitense e non italiano, ha, nella specie, dedotto che la notificazione, anziché avvenire per il tramite del Consolato Italiano in USA, ai sensi degli artt. 30 e 75 d.p.r. 200 del 1967 (come difatti sarebbe, tuttavia, avvenuto), in realtà, avrebbe dovuto compiersi nel rispetto degli art. 5, lett. A) o art. 10, lett. A), della Convenzione dell'Aja del 1965.
In base alla disposizione di cui all'art. 142 c.p.c., “salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 , l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per
13 mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli
30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200” (norme queste ultime abrogate per effetto del D.lgs. n. 71 del
3.2.2011, sostituiti dagli artt. 37 e 77 di detto decreto che disciplina la notifica consolare).
Dunque, la citata disposizione codicistica, proprio al secondo comma, rinvia espressamente ai modi,
c.d. ordinari, cui avvalersi per le notificazioni nei confronti dei cittadini esteri, prospettando al primo comma una forma di notificazione eccezionale applicabile solo qualora non siano esperibili quelli di cui alle convenzioni e agli articoli citati al secondo comma.
È pacifico che il sig. sia cittadino statunitense, per come evincibile dal medesimo atto di Pt_1
opposizione (dichiarazione dati anagrafici), ma anche per come emerso nel corso della prova orale, sicché nei suoi confronti, avendo gli Stati Uniti aderito alla Convenzione dell'Aja, la notificazione dell'atto avrebbe dovuto compiersi nel rispetto degli art. 5, lett. A) o art. 10, lett. A), della predetta
Convenzione (modalità cui gli USA, peraltro, non si sono opposti).
Si rileva, in ogni caso, che il successivo art. 8 della citata Convenzione dispone che “ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà nel suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente”.
Nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni normative di cui alla citata Convenzione dell'Aja.
Inquadrata la disciplina applicabile alla fattispecie de qua, giova peraltro ricordare che il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ai sensi dell'art. 641 c.p.c. dev'essere notificato unitamente al ricorso, in forma di copia autentica, al debitore entro il termine di sessanta giorni, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, o di novanta negli altri casi, a pena di inefficacia dello stesso (art. 644
c.p.c.), inefficacia che “non è rilevabile d'ufficio” (Cass. civ. n. 7764/2005). L'eventuale nullità della notifica può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione al decreto ex art. 645 c.p.c. o con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650, sussistendone i presupposti e fornendo la dimostrazione che non si è avuta la tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in conseguenza della nullità della notifica. A tal riguardo, dunque, è opportuno distinguere tra nullità della notifica del decreto ingiuntivo e inesistenza della stessa. In particolare, l'inesistenza della notifica si ha quando il vizio della notifica sia talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali (ad esempio, quando sia compiuta da soggetto non legittimato, oppure in caso di
14 mancanza totale della notifica o effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione, risultando a costui del tutto estranea, o ancora il caso di mancanza totale di prova della notificazione – cfr. Cass. Civ., sez. 1, n. 5392 del 17.03.2004, ma anche Corte d'Appello Palermo, sent. del 18.05.2007, Cass. Civ., sez. 5, n. 8970 del 29.12.2009;
Civ., sez. 3, n. 19358 del 18.09.2007), mentre in tutti gli altri casi (ad esempio, consegna in un luogo diverso da quelli individuati dalla legge, ma comunque ricollegabile alla persona del destinatario – cfr. Cass. Civ., sez. 1, n. 322 dell'11.01.2007, Cass. Civ., sez. 1, n. 1079 del 22.01.2004, conf., di recente, Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 6565 del 9.03.2020, Cass. Civ., sez. 3, n. 16402 del 17.07.2014;
Cass. Civ. sez. 2, n. 7514 del 27.03.2007; Cass. Civ., sez. 2, n. 25350 del 2.12.2009), si deve discorrere di nullità, da far valere solo in sede di opposizione. Infatti, le cause di nullità della notifica integrano ipotesi in cui l'attività posta in essere dal creditore, pur irregolare, vale come manifestazione dell'intenzione di quest'ultimo di far valere il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dal giudice.
Poiché la notificazione è un atto tipico dell'ufficiale giudiziario, il cui principale scopo-effetto è quello di determinare la legale conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, consentendo il contraddittorio, con riguardo ad essa vale il principio generale della congruità delle forme allo scopo, in virtù del quale l'inosservanza delle forme previste comporta la nullità della notificazione, salvo che questa abbia raggiunto lo scopo cui è destinata, ossia la legale conoscenza dell'atto notificato al suo destinatario.
Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la notificazione è nulla se non vengono osservate “le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia di un atto o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”. L'art. 156 c.p.c., nel dettare la disciplina relativa alla nullità, prevede che la stessa non possa essere pronunciata se l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Sebbene il citato art. 156 c.p.c., sulla rilevanza della nullità, preveda come questa possa essere pronunciata solo se comminata dalla legge e quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, al contempo, sancisce come la stessa mai possa invece declararsi se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (l'art. 156 c.p.c., III co., stabilisce che la nullità “non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”).
A tale riguardo, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, “l'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini
15 della produzione di effetti processuali” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6194 del 29 marzo
2004).
Deve, peraltro, aggiungersi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l'irregolarità formale dell'atto in sé considerata, come rilevato in questo caso, ma debba altresì tassativamente indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subito a causa della lamentata irregolarità a pena dell'inammissibilità della proposta opposizione. La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina, infatti, tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. La Suprema Corte ha chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio, pertanto, qualsiasi denuncia di un vizio formale dell'atto o di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3967 del
12/02/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016).
Pertanto, la parte che intende far valere la nullità dell'atto deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto dell'eccepita nullità.
Venendo al caso di specie, sebbene dalle deduzioni di parte opposta e dal compendio probatorio in atti (relata di notifica e attestazione di avvenuta notificazione dell'ufficio notifiche del Consolato
Generale d'Italia – Miami – cfr. all. fascicolo di parte opposta), risulti come la procedura sia avvenuta per via consolare, indi, diversamente dall'iter notificatorio previsto dalla citata Convenzione, tuttavia,
è indubbio che l'atto de quo (ossia il provvedimento monitorio) abbia comunque raggiunto lo scopo, giungendo nella sfera di conoscibilità e conoscenza del sig. , il quale, proprio in ragione di Pt_1
tanto, ha spiegato la presente opposizione.
Per le medesime ragioni, siccome vizio di carattere formale, alcuna rilevanza assume la doglianza circa l'omessa traduzione in inglese del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, seppur ciò risponda al vero, tuttavia, dall'atto di ratifica della querela allegato in atti, proposta dal sig. contro un Pt_1
teste di parte opposta, lo stesso dichiara di non parlare o scrivere correttamente in italiano, ma di essersi avvalso in ciò dell'aiuto di sua moglie Parte_6
In ogni caso, la proposizione dell'opposizione sana anche il predetto vizio. Giova all'uopo rilevare, altresì, che gli atti allegati in giudizio e sottoscritti dal medesimo opponente sono comunque redatti in italiano. Peraltro, l'opponente ha mosso specifiche contestazioni avverso il decreto, palesando così essere stato tutelato il suo diritto di difesa.
16 Nel caso di specie, peraltro, il sig. non ha allegato e dimostrato quale sarebbe stato il Pt_1
pregiudizio di natura sostanziale che avrebbe sofferto in ragione della lamentata violazione formale, dimostrando, semmai, di aver compiutamente compreso il tenore del decreto notificatogli, spiegando opposizione con contestazioni sia in rito sia di merito, di talché ogni profilo di nullità deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo.
Sempre in via preliminare, si ritiene doversi rigettare anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, sollevata dall'opposto, sull'assunto per il quale il mandato alle liti rilasciato all'avv.
Marzullo, difensore precedentemente costituito e poi sostituito nelle more del giudizio, sia privo di legalizzazione e di c.d. “Apostilla” e/o asseverazione notarile.
A detta dell'opposto non sarebbe allegato in atti il documento originale della procura alle liti che, per come lo stesso deduce, sarebbe stata, peraltro, rilasciata in data successiva alla notificazione dell'atto, siccome datata 19.9.2020.
Orbene, generalmente, il rilascio della procura deve precedere il compimento degli atti processuali.
Tuttavia, il codice prevede che l'attore possa rilasciare la procura al difensore anche successivamente alla notificazione dell'atto, essendo sufficiente per sanare l'originario difetto di rappresentanza, che la procura venga conferita anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (cfr. art. 125, II comma c.p.c.).
Sebbene, per come evincibile dagli atti, detta procura rechi una data successiva a quella della costituzione in giudizio di parte attrice, sulla base di presunzioni, precise e concordati, desumibili dall'esame del compendio probatorio in atti si può ritenere che, essendo la medesima allegata alla pec di notificazione dell'opposizione avvenuta, anche per stessa ammissione dell'opposto, il 21.6.2020, unitamente all'atto di citazione e alla correlativa relata, di detta procura il difensore di parte opponente, dunque, era, comunque, munito già alla data di notificazione (indi prima della costituzione in giudizio).
Si rileva, peraltro, l'apposizione dell'attestazione di autenticità da parte del procuratore con firma digitale (i file relativi alla procura alle liti risultano firmati in. p7m).
Sul punto si è espressa la Suprema Corte con sentenza n.19203 del 28 settembre 2015.
Secondo la Corte di legittimità, “al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato ad litem nella forma prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., dovendosi presumere la presenza di esso nello Stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall'attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'avvenuto rilascio della procura non in e, in caso di mancata risposta, il Pt_2
giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la
17 residenza dell'estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in di detta procura”. Pt_2
Con riferimento al caso di specie, la parte opposta, nel sollevare la predetta eccezione, non assolve all'onere probatorio sulla stessa gravante, atteso che la procura potrebbe essere stata rilasciata dal sig.
al proprio difensore quando questi si trovava in Italia, non rinvenendosi in atti alcuna prova Pt_1
di segno contrario.
Peraltro, giusto quanto evincibile dagli atti del fascicolo telematico, in data 5.3.2025, con atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore, si è costituito per l'opponente, in luogo dell'avv.
Marzullo, l'avv. Rodolfo Folliero, munito di apposita procura alle liti, corredata da c.d. Apostille e da relativa attestazione notarile (cfr. mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore).
Parimenti, si appalesa infondata anche l'ulteriore eccezione, sollevata dalla parte opposta, di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.
L'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. La parte opposta, in realtà, con le spiegate difese, eccezioni e contestazioni, dimostra di aver ben compreso il tenore delle deduzioni, difese ed eccezioni della parte opponente.
Si appalesa privo di plauso anche l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevato dall'opponente, sull'assunto per il quale quest'ultimo sarebbe convenuto residente all'estero.
L'opposizione si propone di fronte allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo. Pertanto, tale competenza viene determinata di riflesso da quella del giudice che ha pronunciato il decreto: si tratta di una competenza funzionale e inderogabile.
Si richiama anche recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel procedimento per il recupero dei compensi nei confronti di soggetto residente all'estero (cfr. Cass. Sez. II, ord., 25 ottobre 2023, n.
29575).
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso richiamando la decisione a Sezioni Unite, ordinanza n.
18299 del 25/06/2021, secondo cui “in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27
18 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione” (la citazione in giudizio in di un convenuto domiciliato in uno Stato non europeo è giustificata, Pt_2
dunque, non in forza di applicabilità diretta della Convenzione, ma in virtù del rinvio che la legge italiana fa ad essa – cfr. Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).
Tenuto conto che il debitore ingiunto, convenuto in senso sostanziale, non era domiciliato né residente in , la giurisdizione doveva essere verificata secondo i criteri di cui all'art. 7 Reg. UE 1215/2012, Pt_2
per le controversie in materia contrattuale, cioè individuando la giurisdizione sulla base del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (“tale luogo, salvo diversa convenzione, nel caso della compravendita di beni, consiste nel luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi, si identifica col luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto ... la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, ovvero dalla causa petendi e dal petitum individuati dall'attore ed eventualmente precisati prima del maturare delle preclusioni assertive” – cfr. Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).
Sicché, nel caso di specie, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una prestazione d'opera verso un corrispettivo, il luogo di esecuzione della prestazione si identifica in quello in cui la prestazione doveva essere resa in relazione all'accordo intercorso. Ergo, trattandosi di obbligazione relativa all'esecuzione di lavori edili su immobile sito in , indi, da eseguirsi nel predetto Stato, nel caso Pt_2
in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss.
c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di
19 provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
Il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Tanto chiarito, l'opposizione è infondata, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, va evidenziato che dal complessivo esame delle allegazioni in fatto delle parti, alla luce del materiale probatorio dalle medesime prodotto ed acquisito nel corso dell'espletata istruttoria, i rapporti negoziali intercorsi tra le stesse , siccome aventi ad oggetto la realizzazione di lavori edili su un immobile (nel caso in esame, garage posto al piano seminterrato del fabbricato), non possono che
20 inquadrarsi nella tipologia contrattuale del contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., secondo cui
“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
Individuato, dunque, il quadro normativo e probatorio di riferimento, non v'è dubbio alcuno come la parte opposta abbia, nel caso de quo, pienamente dimostrato di aver eseguito i lavori dedotti in atti, inerenti al completamento del garage a rustico di 100 mq.
Dall'esame tanto della scrittura privata del 23.08.2002, quanto del contratto di permuta soggetta ad
Iva del 24.3.2004, a rogito Notar risulta che le parti contraenti convenivano che i sig.ri Per_1
e cedessero e trasferissero, a titolo di permuta, al sig. Parte_1 Parte_5 [...]
, che accettava e acquistava allo stesso titolo, appezzamento di terreno, sito in _1
Longobardi, località Aquavona catastalmente identificato alle particelle nn. 1065 e 832. Il sig.
, titolare della ditta opposta, si impegnava a costruire e di conseguenza a cedere e trasferire ai CP_1
sig.ri , un fabbricato su particella di loro proprietà, n. 1066, sita in Longobardi, località Pt_1
Aquavona, così composto: “piano seminterrato destinato a garage al rustico per una superficie di mq.100 (cento) circa, del primo piano composto di una abitazione di mq.100 (cento) circa con portico di mq.40 (quaranta) circa, del secondo piano composto da abitazione di mq.100 (cento) circa con portico di mq.40 (quaranta) circa” (cfr. contratto di permuta). In detto atto si specifica, poi, che “la costruzione del fabbricato dei signori e dovrà essere iniziata Parte_1 Persona_2
dopo la vendita delle unità immobiliari facenti parte di uno dei due fabbricati che costruirà il sig.
e dovrà essere consegnato completo ed abitabile entro e non oltre il 31 _1
marzo 2009, in conformità al progetto che sarà depositato presso il Comune di Longobardi. La costruzione del fabbricato ceduto in permuta dovrà avvenire a totali cura e spese del signor
[...]
. Le caratteristiche tecniche e le finiture (impianti idraulici, elettrici, igienici, termici, _1
intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi e quant'altro previsto nel computo metrico) dovranno essere di pari qualità a quelle dei fabbricati previsti sul restante terreno, ossia per civile abitazione” (cfr. contratto di permuta).
Dalle pattuizioni ivi contenute, è lapalissiano che, sebbene fosse stato convenuto che il fabbricato dovesse essere consegnato completo e abitabile, con specifica menzione delle caratteristiche tecniche e delle finiture che il medesimo avrebbe dovuto avere, ciò riguardava, tuttavia, i soli piani primo e secondo, siccome composti da abitazioni e portico, ma non il piano seminterrato destinato a garage per il quale si specifica espressamente che lo stato in cui doveva avvenire la consegna era “al rustico”.
È indubbio, pertanto, che rispetto a tale garage, tanto la scrittura, quanto il successivo atto pubblico, non avessero previsto alcun lavoro edile di completamento a carico della ditta opposta.
21 Ne consegue, dunque, che detti atti alcun rilievo probatorio assumono con riguardo, invece, ai diversi e ulteriori lavori edili che l' deduce di aver eseguito in favore del committente, sig. _1
, e rispetto ai quali ha emesso poi la fattura n. 10 del 30.11.2018, posta a fondamento Pt_1 dell'azionato procedimento monitorio per il tramite del quale è stato richiesto ingiungersi al predetto committente il pagamento della summenzionata somma.
Appare opportuno, all'uopo, osservare, peraltro, che, nell'azione contrattuale di adempimento, prevista dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., in base al criterio di riparto dell'onere probatorio e dal principio di vicinanza della prova, incombe sul preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, mentre spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Il tutto, fermo restando il rispetto del principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Nella fattispecie si ritiene sia stata fornita dall'opposta prova del titolo dell'obbligazione.
Sebbene il contratto d'opera, per come anche enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, non abbia bisogno di forma scritta, ciononostante dalla produzione in atti emergono elementi, anche indiziari, tali da far ritenere che le parti in causa abbiano effettivamente convenuto l'esecuzione da parte della ditta di lavori edili diversi ed ulteriori, finalizzati al completamento del locale “garage _1 al rustico”, di proprietà del sig. , facente parte di quel fabbricato costruito per effetto Pt_1 dell'intervenuta permuta tra le parti;
accordo verbale che, per come deduce la ditta opposta, sarebbe rimasto inadempiuto, in quanto, a fronte della realizzazione dei lavori commissionati realizzati a regola d'arte, non vi sarebbe stato da parte del sig. il pagamento del corrispettivo dovuto. Pt_1
L'espletata prova orale ha pienamente comprovato l'esistenza di un contratto d'opera intervenuto tra le parti e i vincoli obbligatori dallo stesso derivanti.
Fermo restando che la fattura commerciale, per costante giurisprudenza di legittimità “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”
(in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; 13/06/2006 n°
22 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass.
17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462), l'escussione testimoniale ha concorso a corroborare, suffragandola sotto il profilo probatorio, la pretesa creditoria del convenuto opposto, smentendo, così, a contrario, le deduzioni di parte opponente che, in ogni caso, sebbene contesti l'esistenza di un contratto/accordo tra le parti avente ad oggetto lavori edili ulteriori e diversi rispetto a quelli concordati nell'atto di permuta, tuttavia, al contempo ne denuncia e lamenta vizi e difformità, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
Nel caso di specie, solo con missiva datata 9.9.2019 l'opponente contestava la qualità e quantità dei lavori edili, senza null'altro precisare.
Poiché dalla prova orale risulta che la commissione di detti lavori sia avvenuta nel 2014 con completamento degli stessi nel maggio 2015 e consegna poi a luglio del medesimo anno, la contestazione, peraltro del tutto generica, di tali lavori da parte dei sig. non può dirsi essere Pt_1
avvenuta tempestivamente, atteso che, dal complessivo esame del compendio probatorio in atti, risulta in realtà come detti lavori fossero stati all'epoca accettati e non immediatamente contestati alla consegna.
Le circostanze che i lavori per cui è causa fossero stati commissionati dal sig. alla ditta Pt_1 CP_1
e fossero lavori diversi e ultronei rispetto a quelli contemplati nel contratto di permuta sono
[...]
chiaramente emerse dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Si rammenta che in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., sez. II, 23/09/2024, 25410). Costituisce dunque onere dell'appaltatore indicare in modo dettagliato le opere contrattualmente pattuite ed eseguite, per le quali è richiesto il pagamento del corrispettivo.
In particolare, i testi di parte opposta, sig.ri e , con Testimone_1 Testimone_3
dichiarazioni precise e concordanti, scevre da contraddizioni e illogicità, hanno pienamente confermato la committenza da parte del sig. , nei confronti della , di lavori Pt_1 _1
edili per il completamento del garage a rustico di proprietà di detto committente, facente parte del complesso immobiliare che lo stesso aveva ricevuto per effetto dell'intervenuta permuta tra le parti.
Detti testi non si sono solo limitati a confermare l'avvenuta committenza, ma con dichiarazioni circostanziate, hanno riferito anche in ordine ai tempi della committenza e in ordine alla qualità e tipologia dei lavori svolti, nonché in ordine alle misura/ quantità degli stessi, consentendo, così, anche un chiaro raffronto e riscontro di quanto dichiarato con quanto riportato nella summenzionata fattura in relazione al quantum.
23 Innanzitutto, in ordine all'esistenza dell'accordo tra le parti, si rileva come il teste Testimone_1
abbia confermato che nel 2014 il sig. aveva affidato al sig. , Parte_1 _1
nella sua qualità di titolare della ditta individuale Elettra Edil Sud, i lavori di completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano seminterrato del terreno edificabile sito in
Longobardi alla Località Acquavona, di proprietà del sig. , precisando, al contempo, di essere Pt_1
a conoscenza di detti fatti perché aveva acquistato un immobile sul quel terreno nel 2007 e si era avveduto come i lavori fossero stati realizzati dopo. Il teste, peraltro, aggiunge di essere a conoscenza che tra le parti vi fosse una permuta relativa ai lavori dei piani superiori, precisando, tuttavia, che, comunque, i lavori dei piani inferiori erano stati oggetto di lavoro aggiuntivo secondo un nuovo accordo;
accordo di cui aveva sentito discutere le parti, ma a cui non aveva preso parte (il teste riferisce, infatti, che il sig. era venuto d'estate, lui era presente all'incontro nel quale Pt_1
concordavano la realizzazione dei lavori;
circostanza nella quale dichiara di aver sentito che discutevano dei lavori del garage, ma precisando di non aver partecipato alla discussione).
Parimenti, il teste , titolare di un'azienda di movimento terra, avendo egli Testimone_3
compiuto tutti i lavori di movimento terra per la Elettro Edil Sud, conferma che nel 2014 l'opponente aveva affidato al sig. , nella sua qualità di titolare della ditta individuale CP_1 _1
, i lavori di completamento del garage precedentemente a rustico ricadente su piano _1
seminterrato del terreno edificabile sito in Longobardi, alla località Acquavona, di proprietà del sig.
. Pt_1
I medesimi testi, poi, hanno comprovato, con le loro dichiarazioni, sia che il sig. aveva Pt_1
ricevuto dal sig. tutte le informazioni inerenti ai lavori da realizzare sia che, all'atto poi della CP_1
consegna delle chiavi, alcuna contestazione era stata mossa dal committente che, invece, accettava l'opera (il teste e il teste confermano, entrambi, che il sig. Tes_1 Tes_3 _1
, nella sua qualità, aveva fornito al sig. ogni informazione sui lavori che
[...] Parte_1
sarebbero stati realizzati).
I testi escussi hanno, con precisione, confermato sia la tipologia dei lavori, sia il costo unitario e la quantità degli stessi realizzati, corroborando, a livello probatorio, in relazione al quantum, l'importo totale riportato in fattura. I testi e infatti, dichiarano, entrambi, che i lavori erano Tes_1 Tes_3
consistiti in “tampognatura” esterna, tramezzature interne, camera d'aria, parete esterna, tramezzatura bagno, intonaco esterno e pitturazione, intonaco interno tradizionale, posa di pavimento in gres porcellanato, scarichi bagni, bagno, impianto elettrico, apposizione finestre con grate, porte pedonali, porta tipo serranda con motore, rifinitura scala con granito e che il garage constava di 100 metri quadri. Parimenti, entrambi, confermano che i costi erano stati i seguenti: “tampognatura” esterna
(mq 32 x € 24,00= € 768,00), tramezzature interne a 21 fori (mq 40 x € 24,00= 960€), camera d'aria
24 parete esterna (mq 55 x € 20,00= € 1.100,00), tramezzatura bagno (mq 20 x €20,00= € 400,00), intonaco esterno e pitturazione (mq 32 x € 25,00= 800,00), intonaco interno tradizionale (mq 250 x €
18= 4.500,00), pavimento in gres porcellanato (mq 80 x 50= € 4.000,00), scarichi bagni (€ 400,00), bagno (€ 3.500,00), impianto elettrico (n. 20 punti € 600), finestre con grate (n. 6 finestre per € 400=
€ 2,400,00), porte pedonali (n. 5 porte x € 300,00= € 1.500,00), porta tipo serranda con motore (€
700,00), rifinitura scala con granito (€ 1.400,00). Il teste dichiara di conoscere detti prezzi Tes_1
in generale, ma anche perché aveva acquistato dal sig. e, quindi, di sapere quello che si CP_1
spendeva, mentre il teste riferisce di esserne a conoscenza in quanto aveva contribuito lui Tes_3
stesso a creare quelle realtà abitative, eseguendo i lavori di sbancamento per iniziare i lavori di costruzione, per poi occuparsi della realizzazione dei seguenti servizi: pavimentazione, scavi per illuminazione, lavori esterni, rete idrica, rete fognaria, nonché tutti i lavori in pietra. Ne confermano, inoltre (il teste in particolare) l'ammontare complessivo e la scontistica praticata dalla ditta Tes_3
(conferma che il prezzo finale era stato concordato tra le parti in € 19.626,23 oltre IVA e che il sig.
aveva comunicato al sig. una scontistica di € 3.400,00). CP_1 Parte_1
In sintesi, sottraendo dalla somma degli importi sopra riportati dei lavori realizzati, pari ad euro
23.028,00, la scontistica cui fanno riferimento i testi, si perviene all'importo di € 19.628,00, indi a quello che i testi confermano e che risulta in fattura, cui aggiungere il computo dell'IVA.
I medesimi, inoltre, non lasciano dubbi sul fatto che i lavori fossero stati commissionati nel settembre
2014, completati nel maggio 2015, per poi essere consegnati nel luglio 2015, occasione nella quale il sig. avrebbe visionato il garage e accettato l'opera, senza muovere alcuna contestazione. Pt_1
Le dichiarazioni rese da detti testi non sono scalfite da quanto dichiarato dai testi di parte opponente, le cui deposizioni si appalesano scarsamente circostanziate, generiche e con pochi riferimenti certi e precisi rispetto a quanto allegato in fatto dall'opponente.
Il teste , pur confermando l'art. 2 della scrittura privata menzionata, precisa al Testimone_2
contempo, di aver avuto contezza della stessa solo in sede testimoniale, non avendo partecipato alla redazione della medesima, avendovi, invece, preso parte sorella, riferendo soltanto che la ditta si era impegnata a consegnare ai fratelli degli immobili, per loro uso. Anche la testimonianza resa Pt_1 dall'ing. sebbene appaia più precisa rispetto a quella del teste tuttavia non fa Testimone_4 Pt_3
che riferirsi al contenuto della sola scrittura privata e alla circostanza relativa alla consegna degli immobili ai sig. da parte della ditta, senza null'altro precisare con riferimento al garage. Privo Pt_1
di rilevanza risulta, ai fini del decidere, il fatto che i testi fossero a conoscenza che i profitti derivanti dalla vendita degli immobili dovessero essere divisi al 50% tra l'opponente e l'opposto, essendo un fatto diverso da quello di cui si discute. Infine, non è chiaro se i lavori a cui il teste fa Tes_4
riferimento, di cui riferisce si stava occupando a proprie spese il sig. , fossero inerenti al Pt_1
25 garage. Dal tenore complessivo della dichiarazione sembra che quanto riferito riguardi le unità abitative, ma non il piano seminterrato destinato a garage.
Va rilevato che la dichiarazione del teste secondo cui il sig. gli aveva Testimone_4 Parte_1 raccontato di mancare dall' da almeno un paio di anni è “de relato ex parte” e tali dichiarazioni Pt_2
di per sé non hanno valore probatorio, nemmeno indiziario (cfr. Cass. n. 10297 del 17/10/1998 e n.
2815 del 08/02/2006).
Si appalesa, inoltre, del tutto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Stando a quanto dichiarato dai testi escussi e i lavori sono stati commissionati a Tes_1 Tes_3
settembre 2014, completati a maggio 2015, per poi essere consegnati a luglio 2015 al sig. il Pt_1
quale, visionato il garage, ha accettato l'opera. Non v'è dubbio, pertanto, che alcun termine prescrizionale sia affatto decorso nel caso di specie, trovando applicazione il termine prescrizionale decennale.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che il termine di prescrizione decennale dell'azione per il pagamento del prezzo decorre dal giorno dell'accettazione dell'opera da parte del committente (cfr.
Corte di Cassazione, sez. 2, sent. n. 23556 del 27/10/2020).
In ogni caso, è la parte che eccepisce la prescrizione ad avere l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine (Cass., sez. III, 18/07/2016, n. 14662).
“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass. n. 14135 del 2019).
Nel caso in esame emerge, comunque, dalla prova orale assunta il momento in cui i lavori sono stati consegnati ed accettati dal committente, ossia luglio 2015.
Peraltro, nelle more, detto termine risulta essere stato interrotto dalla mail di invio del 7.5.2019, con la quale l'opposto ha provveduto a trasmettere fattura al sig. , chiedendone il pagamento;
Pt_1
circostanza che la stessa parte opponente conferma di conoscere, atteso che nella sua missiva del
9.9.2019, la medesima fa riferimento alla missiva con la quale sarebbe stata inviata la precitata fattura.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto opinato dalla parte opponente, legittimamente si è nel caso in esame proceduto al computo dell'IVA in fattura. Infatti, per come normativamente previsto dall'art. 7 del T.U. IVA, D.P.R. n. 633/1972, “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti
26 esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla _1
nei confronti del sig. essa va rigettata.
[...] Parte_1
Tale responsabilità presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza della controparte e quello soggettivo, di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova dell'an e del quantum, del danno subito: è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza
(Cass. Sez. 3, sent. n. 13355 del 19/07/2004, Cass. Sez. 1, sent. n. 16525 del 05/08/2005).
L'istante non ha assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. U, ordinanza n. 7583 del 20/04/2004; Cass. Sez. U., ordinanza n. 1140 del 19/01/2007).
“La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
Non risulta, comunque, provato il presupposto soggettivo (mala fede o colpa grave) comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
Alla luce di tutto quanto esposto ed argomentato, l'opposizione proposta dal sig. non Parte_1
è meritevole di accoglimento, siccome infondata, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 28/2020 del 28.1.2020, emesso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 52/2020 R.G.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate secondo i valori medi di riferimento di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (scaglione da 5.201 – 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 687/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
27 1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
2) per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 28/2020 del 28.1.2020, emesso dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento monitorio n. 52/2020 R.G.;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, Parte_1
, in p.l.r.p.t., che si liquidano in euro 5.077,00, _1
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fabio Mandato.
Paola lì, 14.06.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
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