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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Chiara Ilaria Bitozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa sopradetta promossa da:
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Giarin Maria Elisa
[...]
-attore-
contro
con l'avv. Sabbion Alice, Controparte_1
-convenuta-
e
on l'avv. Sternini Lorenzo Controparte_2
-intervenuta-
Conclusioni 2
Per l'attore, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
9.9.2024: “Nel merito:
Disporsi lo scioglimento della comunione esistente fra le parti, e conseguentemente ordinarsi la divisione dell'immobile così catastalmente descritto
NCEU Comune di Veggiano, Fg. 5
-Mapp. N. 349, sub. 2, Sguazzina n. 3; P1 S-T, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7,5, sc. Mq
180, RC Euro 697,22;
-Mapp. N. 349, sub. 3, Sguazzina n. 3, P-T, Cat. C/6, Cl. 3, mq 29, sc mq 22, RC
Euro 59,91; beni eretti su NCT Comune di Veggiano, Fg. 5,
Mapp. 349 E.U are 2,75 (sedime); Mapp. 789 Via Sguazzina 3 piano T Area
Urbana;
NCT Veggiano, Fg. 5
Mapp. N. 444, Semin. Arb., Cl. 2, are 02.70, rd euro 2,43, RA Euro 1,39;
Mapp. N. 793, Semin. Arb., Cl. 2 are 00.32, RD Euro 0,29, RA Euro 0,19 in relazione alle singole quote, e per l'effetto quantificarsi e/o attribuirsi a ciascuno dei condividenti una porzione dello stesso corrispondente alla rispettiva
quota di proprietà, salva ogni pronuncia di legge in ipotesi di indivisibilità dell'immobile in oggetto, ai sensi degli artt. 720 e 788 c.c., 1116 c.c. e 576 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite.”
Per la convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.9.2024:
“Il sottoscritto Avv. Alice Sabbion nell'interesse di precisa le Controparte_1
conclusioni, chiedendo che venga disposto lo scioglimento della comunione
esistente tra le parti e ordinarsi la divisione dei beni per cui è causa, in relazione alle singole quote e per l'effetto attribuirsi alla condividente una porzione dello stesso corrispondente alla rispettiva quota di proprietà e/o quantificarsi ed
attribuirsi alla stessa le somme di spettanza in ipotesi di indivisibilità e conseguente vendita dell'immobile.”
2 3
Per l'intervenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 3.9.2024:
“Nel merito:
Accertate la proprietà e le quote di titolarità dei beni relativamente agli immobili
descritti in fatto, e dato atto della non comoda divisibilità degli stessi ex art. 720
c.c., in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, procedersi allo
scioglimento della comunione ai sensi del Libro Quarto – Titolo Quinto c.p.c. dei
beni sopra descritti, con fissazione delle vendite al prezzo di stima e
l'assegnazione in favore di delle somme di spettanza della Controparte_2
signora , in virtù del diritto di credito vantato nei confronti Controparte_1
della medesima e dalla medesima garantito con ipoteca
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite. Per mero tuziorismo si
riproduce nuovamente la nota di iscrizione ipotecaria (doc. n.4 della comparsa di
costituzione e risposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Con atto di citazione, depositato in data 16.1.2018, il
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che:
[...]
-in data 12.12.12, il Tribunale di Padova con sentenza n. 190/2012 dichiarava il fallimento della società e del Parte_1
socio in proprio e successivamente estendeva il fallimento al Parte_1
socio CP_3
3 4
-quest'ultimo era proprietario per la quota indivisa del 50% di un immobile sito in
Veggiano, in Via Sguazzina n. 3 di cui moglie di Controparte_1 CP_3
era proprietaria per il restante 50%;
[...]
-il CTU nominato nella procedura concorsuale, con perizia del 14.3.16, aveva stimato il valore della quota del fallito in euro 83.000,00;
-nell'ambito della vendita senza incanto della quota immobiliare di CP_3
la comproprietaria era stata invitata ad effettuare un'offerta di Controparte_1
acquisto per euro 6.2250,00 pari al 75% del prezzo di stima, ma non vi era alcun riscontro;
-l'immobile era costituito da un appartamento, parte di una bifamiliare, rispetto al quale la quota del fallito risulta non divisibile;
-in data 13.10.17, il G.d. autorizzava il Curatore a promuovere il presente giudizio.
In data 15.5.2018, si costituiva esponendo che: Controparte_1
-era la moglie di a cui era stato esteso il fallimento della società CP_3
; Parte_1
-si costituiva nella procedura di scioglimento della comunione esistente tra le parti e conseguente divisione giudiziale al fine di assistere alle operazioni relative allo scioglimento della comunione legale e di divisione dell'immobile.
All'udienza del 16.5.2018 il giudice, rilevato che era necessario notificare l'atto di citazione ai creditori iscritti ex art. 1113 c.c., disponeva la notifica nei loro confronti.
4 5
Alla successiva udienza del 23.5.2019, le parti chiedevano concordemente i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il giudice, preso atto della regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia dei terzi chiamati, concedeva i termini richiesti.
Nelle memorie n. 1 e n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore chiedeva il disporsi della CTU per la descrizione del compendio immobiliare.
A scioglimento della riserva istruttoria assunta con ordinanza del 20.12.2019, il giudice disponeva CTU, nominando all'uopo il geom. sulla Persona_1
scorta del seguente quesito: “Il C.T.U. esaminati gli atti ed i documenti
disponibili, ispezionato il bene immobile in comunione, effettuate le visure presso
il Catasto e la Conservatoria dei RRII, assunta ogni necessaria informazione
anche presso i pubblici uffici : -descriva anche fotograficamente il bene di causa;
-accerti la sussistenza di eventuali diritti reali di terzi esistenti sui beni;
- accerti
la regolarità urbanistica ed edilizia del bene e la sussistenza delle condizioni di
libera commerciabilità, indicando, laddove risultassero irregolarità o
problematiche, il quantum necessario per la sanatoria;
-stimi il valore
commerciale ed il valore locativo dei beni;
- valuti la divisibilità del bene secondo
le quote dei comproprietari;
- rediga il corrispondente progetto di riparto anche
articolato in diverse ipotesi tenendo conto della situazione di fatto e delle
preferenze eventualmente espresse dalle parti, indicando eventuali conguagli in
denaro”.
All'udienza del 18.5.2021, depositato l'elaborato in data 17.5.2021, i difensori delle parti non contestavano la perizia e chiedevano termini per verificare la
5 6
possibilità della sanatoria richiesta dal CTU. Nella successiva udienza del
18.11.2021, il procuratore di parte attrice dava atto di aver incaricato per l'espletamento delle pratiche di sanatoria lo stesso CTU il quale, in data
24.10.2023, depositava la pratica di sanatoria presentata al Comune di Veggiano,
la relativa pratica di DOCFA di aggiornamento catastale, la visura e la planimetria catastale aggiornata.
In data 17.11.2023, mediante atto di intervento volontario, a mezzo del CP_2
proprio procuratore interveniva nel presente giudizio esponendo Parte_2
che:
- in data 18.12.2008, si fondeva per Controparte_4
incorporazione in la quale, a Controparte_5
decorrere dal 1.4.2009, assumeva la nuova denominazione di
[...]
Controparte_6
-quest'ultima con effetti dal 1.11.2010 si fondeva per incorporazione in CP_4
[...]
-la società aveva acquistato pro soluto da Controparte_2 Controparte_4
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1.1.950 e il 28.2.2022 i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” dalla Banca d'Italia;
-aveva acquistato unitamente ai crediti, anche gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei crediti, emessi da uno dei debitori
6 7
ceduti, sottoscritti dal cedente il 24.7.2014 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione;
- inoltre, aveva incaricato doNext S.p.A. di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e di responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;
-a sua volta, doNext S.p.A aveva delegato a talune attività relative Parte_2
al recupero giudiziale e all'escussione delle relative garanzie;
-tra i crediti ceduti da a era compreso anche Controparte_4 Controparte_2
quello oggetto della presente procedura;
-con atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca, l'allora CP_4 Controparte_4
– e per essa - concedeva a titolo di mutuo la somma di euro
[...] Controparte_2
170.000,00 ai coniugi e in regime di comunione CP_3 Controparte_1
legale dei beni;
-i mutuatari concedevano a favore della parte mutuante, a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo e per il complessivo importo di euro
255.000,00, ipoteca sugli immobili di loro proprietà, per la quota di 1/2 di piena proprietà ciascuno;
-nelle more del presente giudizio il credito era stato oggetto di cessione;
7 8
- in data 09.08-11.08.2023, aveva notificato ai debitori formale Controparte_2
atto di precetto il quale era andato perento data la trascrizione della sentenza dichiarativa del Fallimento di CP_3
Con decreto dell'11.9.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Intervento di Controparte_2
L'atto di intervento di configurando un intervento volontario Controparte_2
adesivo autonomo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., deve inerire all'oggetto o dipendere dal titolo già dedotto dalle parti. In altri termini, deve sussistere una connessione sotto il profilo del petitum e della causa petendi con la domanda originaria dell'attore.
Nel caso di specie, sia la domanda attorea che quella dell'interveniente mirano ad ottenere la medesima modificazione giuridica: lo scioglimento della comunione.
Vi è, pertanto, identità di petitum.
Al contrario, i titoli posti a fondamento della domanda attrice e di quella dell'interveniente non coincidono, neppure parzialmente. Infatti, la domanda proposta dal si Parte_1
inserisce all'interno della più ampia procedura di liquidazione dei beni del fallito mentre agisce in forza dell'ipoteca concessa a CP_3 Controparte_2
garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo stipulato dal fallito e dalla convenuta Controparte_1
Di conseguenza, l'atto di intervento è ammissibile;
tuttavia, la domanda proposta da non può essere accolta per i motivi che si esporranno di Controparte_2
seguito.
3. Scioglimento della comunione e divisione
8 9
Il fallimento della società ha Parte_1
intrapreso il presente giudizio per addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria esistente fra e la convenuta CP_3 Controparte_1
sull'immobile sito in Veggiano, Via Sguazzina n. 3.
Tale comunione ordinaria è venuta a crearsi poiché, ai sensi dell'art. 191 c.c., la pronuncia del Tribunale di Padova -che in data 15.1.2013 ha esteso il fallimento anche a ha dato luogo alla cessazione del regime di comunione CP_3
legale dei beni esistente fra i due coniugi.
Ebbene, le parti chiedono concordemente lo scioglimento della comunione e la divisione del bene immobile per cui è causa.
Il bene immobile di cui si chiede la divisione, come indicato nella CTU, il cui giudizio in merito appare congruamente motivato e pienamente condivisibile (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del CTU, circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282)
è composto da una porzione di bifamiliare costituita da un'unità abitativa, il relativo garage e uno scoperto di proprietà esclusiva (pag. 3 c.t.u.) la quale “non è
divisibile secondo le quote dei comproprietari, di conseguenza non è possibile
alcuna ipotesi di progetto divisionale se non la divisione mediante il conguaglio
in denaro;
considerando che la quota di proprietà è al 50% tra i due intestatari, il
valore pro-capite è di 96.500 €” (pag. 18 CTU).
Di conseguenza, accertata l'indivisibilità del bene in comproprietà, è necessario procedere alla vendita dello stesso a mente dell'art. 720 c.c. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c.) il quale configura la vendita all'incanto come rimedio residuale
9 10
quando nessuno dei comproprietari ha ne ha chiesto l'attribuzione, come nel caso di specie.
Pertanto, con contestuale separata ordinanza si dispone la vendita all'incanto del bene sito in Veggiano, via Sguazzina n.
3. Il prezzo di vendita dell'immobile dev'essere stabilito in € 193.000, in ragione della intervenuta regolarizzazione edilizia, con spese interamente sostenute da parte attrice che avrà diritto alla rifusione di tali spese in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile.
Quanto, invece alla domanda di assegnazione delle somme spettanti alla convenuta in favore di essa deve essere rigettata poichè le pretese Controparte_2
del creditore ipotecario ex art. 2825, comma quarto, c.c., non possono trovare soddisfazione nell'ambito del giudizio di cognizione, ma debbono essere fatte valere mediante l'attivazione di apposito procedimento di espropriazione forzata volta ad ottenere l'assegnazione dei beni attribuiti al proprio debitore.
Difatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza, “è invero indubitabile che i
creditori iscritti e gli aventi causa, intervenendo nel suddetto giudizio, potranno
vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale con il richiamo al
rispetto delle norme di legge, o potranno proporre opposizione alla divisione non
ancora eseguita a seguito di un giudizio cui non hanno partecipato (art. 1113,
comma 1 c.c.), ma è altresì certo che essi non hanno alcun potere dispositivo
proprio perché non sono condividenti;
pertanto la loro mancata evocazione nel
giudizio di divisione comporterà che la divisione non avrà effetto nei loro confronti, come espressamente prevede l'art. 1113, comma 3 c.c..” (cfr. Cass.
civ., sez. II, sent. 19529 del 9.11.2012; conformi Cass. n. 6228/2023; Cass. n.
15994/2020; Cass. n. 10067/2020). Ai sensi del terzo comma dell'art. 1113 c.c.,
peraltro, la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei comunisti
è un onere che i compartecipi debbono assolvere affinché la relativa decisione faccia stato nei loro confronti, ma i creditori intervenuti non assumono la veste di parti del procedimento, rimanendo meri “vigilanti” del buon andamento del
10 11
procedimento divisorio (sulla posizione di vigilanza, cfr. anche Cass. n.
6228/2023).
Deve essere pertanto rigettata la domanda di assegnazione svolta da CP_2 poiché esula dall'oggetto del presente giudizio di cognizione.
4. Spese di lite
Per quanto riguarda infine le spese di lite, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel giudizio di divisione, le spese debbono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote, salvo per quelle relative alle vicende processuali che, invece, “pur essendo inserite nel giudizio di divisione, sono state rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali conseguenti a determinati conflitti di interesse insorti fra i condividenti”.
Nel procedimento in esame non sussistono “controversie incidentali” tra i condividenti, stante la natura della controversia e la piena adesione alla domanda di divisione della convenuta;
le spese di lite, pertanto, dovranno essere compensate tra le parti.
Con riferimento, invece, alle spese della C.T.U. svolta in corso di causa e liquidata come da separato decreto ( pari a: €.
2.000 per onorari ed euro 228,20 per spese, oltre accessori di legge), considerata la natura della causa e la necessità di procedere alle operazioni effettuate nell'interesse di tutte le parti, le stesse vanno definitivamente poste a carico delle parti in ragione delle rispettive quote
(1/2 ciascuna) ed in via solidale tra loro, con eventuale diritto di parte attrice di ripetere dalla convenuta le eventuali somme già versate in eccedenza rispetto alla quota di competenza.
Quanto alla domanda di condanna alle spese di lite formulata dalla creditrice
[...]
si osserva – in base alla giurisprudenza sopra richiamata - che ai sensi CP_2 dell'art. 1113 c.c. il creditore può intervenire in giudizio “a proprie spese”, non essendo parte del giudizio (essendo parti solo i titolari del rapporto in comunione).
CP_ Ne consegue che nulla può essere liquidato in favore di a titolo di spese di lite del presente giudizio.
11 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda o eccezione, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento della comunione esistente fra e CP_3
sull'immobile così catastalmente descritto: NCEU Comune di Controparte_1
Veggiano, Fg. 5
-Mapp. N. 349, sub. 2, Sguazzina n. 3; P1 S-T, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7,5, sc. Mq
180, RC Euro 697,22;
-Mapp. N. 349, sub. 3, Sguazzina n. 3, P-T, Cat. C/6, Cl. 3, mq 29, sc mq 22, RC
Euro 59,91; beni eretti su NCT Comune di Veggiano, Fg. 5,
Mapp. 349 E.U are 2,75 (sedime); Mapp. 789 Via Sguazzina 3 piano T Area
Urbana;
NCT Veggiano, Fg. 5
Mapp. N. 444, Semin. Arb., Cl. 2, are 02.70, rd euro 2,43, RA Euro 1,39;
Mapp. N. 793, Semin. Arb., Cl. 2 are 00.32, RD Euro 0,29, RA Euro 0,19;
2. dichiara la non comoda divisibilità del compendio immobiliare e, per l'effetto, ne dispone la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c., con delega a Notaio ex art 591
bis c.p.c., come da separata ordinanza;
3. compensa integralmente le spese di lite tra i condividenti costituiti;
4. nulla sulle spese sostenute dalla creditrice intervenuta;
5. pone definitivamente le spese della C.T.U., come liquidate con separato decreto in pari data, a carico dei condividenti della comunione in egual misura (1/2 ciascuno) ed in via solidale tra loro, con diritto dell'attrice di ripetere dalla convenuta contumaci le eventuali somme già versate in eccedenza rispetto alla quota di competenza.
Padova, 7.01.25
Il Giudice Dott.ssa. Chiara Ilaria Bitozzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Chiara Ilaria Bitozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa sopradetta promossa da:
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Giarin Maria Elisa
[...]
-attore-
contro
con l'avv. Sabbion Alice, Controparte_1
-convenuta-
e
on l'avv. Sternini Lorenzo Controparte_2
-intervenuta-
Conclusioni 2
Per l'attore, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
9.9.2024: “Nel merito:
Disporsi lo scioglimento della comunione esistente fra le parti, e conseguentemente ordinarsi la divisione dell'immobile così catastalmente descritto
NCEU Comune di Veggiano, Fg. 5
-Mapp. N. 349, sub. 2, Sguazzina n. 3; P1 S-T, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7,5, sc. Mq
180, RC Euro 697,22;
-Mapp. N. 349, sub. 3, Sguazzina n. 3, P-T, Cat. C/6, Cl. 3, mq 29, sc mq 22, RC
Euro 59,91; beni eretti su NCT Comune di Veggiano, Fg. 5,
Mapp. 349 E.U are 2,75 (sedime); Mapp. 789 Via Sguazzina 3 piano T Area
Urbana;
NCT Veggiano, Fg. 5
Mapp. N. 444, Semin. Arb., Cl. 2, are 02.70, rd euro 2,43, RA Euro 1,39;
Mapp. N. 793, Semin. Arb., Cl. 2 are 00.32, RD Euro 0,29, RA Euro 0,19 in relazione alle singole quote, e per l'effetto quantificarsi e/o attribuirsi a ciascuno dei condividenti una porzione dello stesso corrispondente alla rispettiva
quota di proprietà, salva ogni pronuncia di legge in ipotesi di indivisibilità dell'immobile in oggetto, ai sensi degli artt. 720 e 788 c.c., 1116 c.c. e 576 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite.”
Per la convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.9.2024:
“Il sottoscritto Avv. Alice Sabbion nell'interesse di precisa le Controparte_1
conclusioni, chiedendo che venga disposto lo scioglimento della comunione
esistente tra le parti e ordinarsi la divisione dei beni per cui è causa, in relazione alle singole quote e per l'effetto attribuirsi alla condividente una porzione dello stesso corrispondente alla rispettiva quota di proprietà e/o quantificarsi ed
attribuirsi alla stessa le somme di spettanza in ipotesi di indivisibilità e conseguente vendita dell'immobile.”
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Per l'intervenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 3.9.2024:
“Nel merito:
Accertate la proprietà e le quote di titolarità dei beni relativamente agli immobili
descritti in fatto, e dato atto della non comoda divisibilità degli stessi ex art. 720
c.c., in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, procedersi allo
scioglimento della comunione ai sensi del Libro Quarto – Titolo Quinto c.p.c. dei
beni sopra descritti, con fissazione delle vendite al prezzo di stima e
l'assegnazione in favore di delle somme di spettanza della Controparte_2
signora , in virtù del diritto di credito vantato nei confronti Controparte_1
della medesima e dalla medesima garantito con ipoteca
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite. Per mero tuziorismo si
riproduce nuovamente la nota di iscrizione ipotecaria (doc. n.4 della comparsa di
costituzione e risposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Con atto di citazione, depositato in data 16.1.2018, il
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che:
[...]
-in data 12.12.12, il Tribunale di Padova con sentenza n. 190/2012 dichiarava il fallimento della società e del Parte_1
socio in proprio e successivamente estendeva il fallimento al Parte_1
socio CP_3
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-quest'ultimo era proprietario per la quota indivisa del 50% di un immobile sito in
Veggiano, in Via Sguazzina n. 3 di cui moglie di Controparte_1 CP_3
era proprietaria per il restante 50%;
[...]
-il CTU nominato nella procedura concorsuale, con perizia del 14.3.16, aveva stimato il valore della quota del fallito in euro 83.000,00;
-nell'ambito della vendita senza incanto della quota immobiliare di CP_3
la comproprietaria era stata invitata ad effettuare un'offerta di Controparte_1
acquisto per euro 6.2250,00 pari al 75% del prezzo di stima, ma non vi era alcun riscontro;
-l'immobile era costituito da un appartamento, parte di una bifamiliare, rispetto al quale la quota del fallito risulta non divisibile;
-in data 13.10.17, il G.d. autorizzava il Curatore a promuovere il presente giudizio.
In data 15.5.2018, si costituiva esponendo che: Controparte_1
-era la moglie di a cui era stato esteso il fallimento della società CP_3
; Parte_1
-si costituiva nella procedura di scioglimento della comunione esistente tra le parti e conseguente divisione giudiziale al fine di assistere alle operazioni relative allo scioglimento della comunione legale e di divisione dell'immobile.
All'udienza del 16.5.2018 il giudice, rilevato che era necessario notificare l'atto di citazione ai creditori iscritti ex art. 1113 c.c., disponeva la notifica nei loro confronti.
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Alla successiva udienza del 23.5.2019, le parti chiedevano concordemente i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il giudice, preso atto della regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia dei terzi chiamati, concedeva i termini richiesti.
Nelle memorie n. 1 e n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore chiedeva il disporsi della CTU per la descrizione del compendio immobiliare.
A scioglimento della riserva istruttoria assunta con ordinanza del 20.12.2019, il giudice disponeva CTU, nominando all'uopo il geom. sulla Persona_1
scorta del seguente quesito: “Il C.T.U. esaminati gli atti ed i documenti
disponibili, ispezionato il bene immobile in comunione, effettuate le visure presso
il Catasto e la Conservatoria dei RRII, assunta ogni necessaria informazione
anche presso i pubblici uffici : -descriva anche fotograficamente il bene di causa;
-accerti la sussistenza di eventuali diritti reali di terzi esistenti sui beni;
- accerti
la regolarità urbanistica ed edilizia del bene e la sussistenza delle condizioni di
libera commerciabilità, indicando, laddove risultassero irregolarità o
problematiche, il quantum necessario per la sanatoria;
-stimi il valore
commerciale ed il valore locativo dei beni;
- valuti la divisibilità del bene secondo
le quote dei comproprietari;
- rediga il corrispondente progetto di riparto anche
articolato in diverse ipotesi tenendo conto della situazione di fatto e delle
preferenze eventualmente espresse dalle parti, indicando eventuali conguagli in
denaro”.
All'udienza del 18.5.2021, depositato l'elaborato in data 17.5.2021, i difensori delle parti non contestavano la perizia e chiedevano termini per verificare la
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possibilità della sanatoria richiesta dal CTU. Nella successiva udienza del
18.11.2021, il procuratore di parte attrice dava atto di aver incaricato per l'espletamento delle pratiche di sanatoria lo stesso CTU il quale, in data
24.10.2023, depositava la pratica di sanatoria presentata al Comune di Veggiano,
la relativa pratica di DOCFA di aggiornamento catastale, la visura e la planimetria catastale aggiornata.
In data 17.11.2023, mediante atto di intervento volontario, a mezzo del CP_2
proprio procuratore interveniva nel presente giudizio esponendo Parte_2
che:
- in data 18.12.2008, si fondeva per Controparte_4
incorporazione in la quale, a Controparte_5
decorrere dal 1.4.2009, assumeva la nuova denominazione di
[...]
Controparte_6
-quest'ultima con effetti dal 1.11.2010 si fondeva per incorporazione in CP_4
[...]
-la società aveva acquistato pro soluto da Controparte_2 Controparte_4
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1.1.950 e il 28.2.2022 i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” dalla Banca d'Italia;
-aveva acquistato unitamente ai crediti, anche gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei crediti, emessi da uno dei debitori
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ceduti, sottoscritti dal cedente il 24.7.2014 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione;
- inoltre, aveva incaricato doNext S.p.A. di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e di responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;
-a sua volta, doNext S.p.A aveva delegato a talune attività relative Parte_2
al recupero giudiziale e all'escussione delle relative garanzie;
-tra i crediti ceduti da a era compreso anche Controparte_4 Controparte_2
quello oggetto della presente procedura;
-con atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo ipotecario erogabile in unica soluzione e di costituzione di ipoteca, l'allora CP_4 Controparte_4
– e per essa - concedeva a titolo di mutuo la somma di euro
[...] Controparte_2
170.000,00 ai coniugi e in regime di comunione CP_3 Controparte_1
legale dei beni;
-i mutuatari concedevano a favore della parte mutuante, a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo e per il complessivo importo di euro
255.000,00, ipoteca sugli immobili di loro proprietà, per la quota di 1/2 di piena proprietà ciascuno;
-nelle more del presente giudizio il credito era stato oggetto di cessione;
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- in data 09.08-11.08.2023, aveva notificato ai debitori formale Controparte_2
atto di precetto il quale era andato perento data la trascrizione della sentenza dichiarativa del Fallimento di CP_3
Con decreto dell'11.9.2024, il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Intervento di Controparte_2
L'atto di intervento di configurando un intervento volontario Controparte_2
adesivo autonomo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., deve inerire all'oggetto o dipendere dal titolo già dedotto dalle parti. In altri termini, deve sussistere una connessione sotto il profilo del petitum e della causa petendi con la domanda originaria dell'attore.
Nel caso di specie, sia la domanda attorea che quella dell'interveniente mirano ad ottenere la medesima modificazione giuridica: lo scioglimento della comunione.
Vi è, pertanto, identità di petitum.
Al contrario, i titoli posti a fondamento della domanda attrice e di quella dell'interveniente non coincidono, neppure parzialmente. Infatti, la domanda proposta dal si Parte_1
inserisce all'interno della più ampia procedura di liquidazione dei beni del fallito mentre agisce in forza dell'ipoteca concessa a CP_3 Controparte_2
garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo stipulato dal fallito e dalla convenuta Controparte_1
Di conseguenza, l'atto di intervento è ammissibile;
tuttavia, la domanda proposta da non può essere accolta per i motivi che si esporranno di Controparte_2
seguito.
3. Scioglimento della comunione e divisione
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Il fallimento della società ha Parte_1
intrapreso il presente giudizio per addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria esistente fra e la convenuta CP_3 Controparte_1
sull'immobile sito in Veggiano, Via Sguazzina n. 3.
Tale comunione ordinaria è venuta a crearsi poiché, ai sensi dell'art. 191 c.c., la pronuncia del Tribunale di Padova -che in data 15.1.2013 ha esteso il fallimento anche a ha dato luogo alla cessazione del regime di comunione CP_3
legale dei beni esistente fra i due coniugi.
Ebbene, le parti chiedono concordemente lo scioglimento della comunione e la divisione del bene immobile per cui è causa.
Il bene immobile di cui si chiede la divisione, come indicato nella CTU, il cui giudizio in merito appare congruamente motivato e pienamente condivisibile (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del CTU, circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282)
è composto da una porzione di bifamiliare costituita da un'unità abitativa, il relativo garage e uno scoperto di proprietà esclusiva (pag. 3 c.t.u.) la quale “non è
divisibile secondo le quote dei comproprietari, di conseguenza non è possibile
alcuna ipotesi di progetto divisionale se non la divisione mediante il conguaglio
in denaro;
considerando che la quota di proprietà è al 50% tra i due intestatari, il
valore pro-capite è di 96.500 €” (pag. 18 CTU).
Di conseguenza, accertata l'indivisibilità del bene in comproprietà, è necessario procedere alla vendita dello stesso a mente dell'art. 720 c.c. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c.) il quale configura la vendita all'incanto come rimedio residuale
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quando nessuno dei comproprietari ha ne ha chiesto l'attribuzione, come nel caso di specie.
Pertanto, con contestuale separata ordinanza si dispone la vendita all'incanto del bene sito in Veggiano, via Sguazzina n.
3. Il prezzo di vendita dell'immobile dev'essere stabilito in € 193.000, in ragione della intervenuta regolarizzazione edilizia, con spese interamente sostenute da parte attrice che avrà diritto alla rifusione di tali spese in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile.
Quanto, invece alla domanda di assegnazione delle somme spettanti alla convenuta in favore di essa deve essere rigettata poichè le pretese Controparte_2
del creditore ipotecario ex art. 2825, comma quarto, c.c., non possono trovare soddisfazione nell'ambito del giudizio di cognizione, ma debbono essere fatte valere mediante l'attivazione di apposito procedimento di espropriazione forzata volta ad ottenere l'assegnazione dei beni attribuiti al proprio debitore.
Difatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza, “è invero indubitabile che i
creditori iscritti e gli aventi causa, intervenendo nel suddetto giudizio, potranno
vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale con il richiamo al
rispetto delle norme di legge, o potranno proporre opposizione alla divisione non
ancora eseguita a seguito di un giudizio cui non hanno partecipato (art. 1113,
comma 1 c.c.), ma è altresì certo che essi non hanno alcun potere dispositivo
proprio perché non sono condividenti;
pertanto la loro mancata evocazione nel
giudizio di divisione comporterà che la divisione non avrà effetto nei loro confronti, come espressamente prevede l'art. 1113, comma 3 c.c..” (cfr. Cass.
civ., sez. II, sent. 19529 del 9.11.2012; conformi Cass. n. 6228/2023; Cass. n.
15994/2020; Cass. n. 10067/2020). Ai sensi del terzo comma dell'art. 1113 c.c.,
peraltro, la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei comunisti
è un onere che i compartecipi debbono assolvere affinché la relativa decisione faccia stato nei loro confronti, ma i creditori intervenuti non assumono la veste di parti del procedimento, rimanendo meri “vigilanti” del buon andamento del
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procedimento divisorio (sulla posizione di vigilanza, cfr. anche Cass. n.
6228/2023).
Deve essere pertanto rigettata la domanda di assegnazione svolta da CP_2 poiché esula dall'oggetto del presente giudizio di cognizione.
4. Spese di lite
Per quanto riguarda infine le spese di lite, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel giudizio di divisione, le spese debbono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote, salvo per quelle relative alle vicende processuali che, invece, “pur essendo inserite nel giudizio di divisione, sono state rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali conseguenti a determinati conflitti di interesse insorti fra i condividenti”.
Nel procedimento in esame non sussistono “controversie incidentali” tra i condividenti, stante la natura della controversia e la piena adesione alla domanda di divisione della convenuta;
le spese di lite, pertanto, dovranno essere compensate tra le parti.
Con riferimento, invece, alle spese della C.T.U. svolta in corso di causa e liquidata come da separato decreto ( pari a: €.
2.000 per onorari ed euro 228,20 per spese, oltre accessori di legge), considerata la natura della causa e la necessità di procedere alle operazioni effettuate nell'interesse di tutte le parti, le stesse vanno definitivamente poste a carico delle parti in ragione delle rispettive quote
(1/2 ciascuna) ed in via solidale tra loro, con eventuale diritto di parte attrice di ripetere dalla convenuta le eventuali somme già versate in eccedenza rispetto alla quota di competenza.
Quanto alla domanda di condanna alle spese di lite formulata dalla creditrice
[...]
si osserva – in base alla giurisprudenza sopra richiamata - che ai sensi CP_2 dell'art. 1113 c.c. il creditore può intervenire in giudizio “a proprie spese”, non essendo parte del giudizio (essendo parti solo i titolari del rapporto in comunione).
CP_ Ne consegue che nulla può essere liquidato in favore di a titolo di spese di lite del presente giudizio.
11 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda o eccezione, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento della comunione esistente fra e CP_3
sull'immobile così catastalmente descritto: NCEU Comune di Controparte_1
Veggiano, Fg. 5
-Mapp. N. 349, sub. 2, Sguazzina n. 3; P1 S-T, Cat. A/2, Cl. 2, vani 7,5, sc. Mq
180, RC Euro 697,22;
-Mapp. N. 349, sub. 3, Sguazzina n. 3, P-T, Cat. C/6, Cl. 3, mq 29, sc mq 22, RC
Euro 59,91; beni eretti su NCT Comune di Veggiano, Fg. 5,
Mapp. 349 E.U are 2,75 (sedime); Mapp. 789 Via Sguazzina 3 piano T Area
Urbana;
NCT Veggiano, Fg. 5
Mapp. N. 444, Semin. Arb., Cl. 2, are 02.70, rd euro 2,43, RA Euro 1,39;
Mapp. N. 793, Semin. Arb., Cl. 2 are 00.32, RD Euro 0,29, RA Euro 0,19;
2. dichiara la non comoda divisibilità del compendio immobiliare e, per l'effetto, ne dispone la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c., con delega a Notaio ex art 591
bis c.p.c., come da separata ordinanza;
3. compensa integralmente le spese di lite tra i condividenti costituiti;
4. nulla sulle spese sostenute dalla creditrice intervenuta;
5. pone definitivamente le spese della C.T.U., come liquidate con separato decreto in pari data, a carico dei condividenti della comunione in egual misura (1/2 ciascuno) ed in via solidale tra loro, con diritto dell'attrice di ripetere dalla convenuta contumaci le eventuali somme già versate in eccedenza rispetto alla quota di competenza.
Padova, 7.01.25
Il Giudice Dott.ssa. Chiara Ilaria Bitozzi
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