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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI OL sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 06/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 498/2025 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato in ROMA Parte_2
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO CP_1
DI OL e con la stessa elettivamente domiciliato in OL VIA ARMANDO DIAZ 11 Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 14/03/2025 impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 302/2025 del 13/03/2025 con la quale era stata accolta la propria domanda e, per l'effetto, condannato il CP_2 all'assegnazione in suo favore della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di importo pari a € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, ma erano state compensate per intero le spese di lite.
L'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza impugnata, contestando la mancata applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc per procedere alla compensazione delle spese. Domandava, pertanto, la condanna al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
1 Ricostituito il contraddittorio, il si costituiva ed, Controparte_3 invocando la giurisprudenza di segno contrario all'avverso motivo di gravame, ne chiedeva il rigetto.
La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
***
1. Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
2. La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la
“motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
In particolare, si è detto che continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere
2 censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
3. Nel caso di specie, le spese sono state compensate, non correttamente, in ragione dello “stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento”.
Tale motivazione non trova conforto testuale e non risulta pertinente.
Come si legge nella pronunzia, il Tribunale ha fatto applicazione, a fini decisori, della giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 29961/23), che era intervenuta su plurimi aspetti, oggetto di contrastanti tesi interpretative, dirimenti per la decisione: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa
Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, l'intervento nomofilattico citato (Ord. n. 29961/23 del 27.10.23) era certamente dirimente ai fini decisori, ma era intervenuto in data di gran lunga antecedente a quella di instaurazione del giudizio (il 21.04.2024); la domanda azionata, inoltre, concerneva il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/24 ovverosia un diritto negato dalla PA nonostante il formarsi, proprio nell'anno di interesse, dell'orientamento decisivo di legittimità; pertanto, non è pertinente, quanto piuttosto apparente, la motivazione del Tribunale di Avellino che invoca “lo stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento” ai fini della compensazione delle spese.
L'esistenza di un innegabile dibattito giurisprudenziale e di diversi orientamenti interpretativi pregressi non ha avuto alcuna incidenza sulla posizione delle parti né sulla decisione.
Alla data di instaurazione del giudizio, infatti, (21.04.2024) la giurisprudenza si era consolidata e la posizione ostativa del al riconoscimento del diritto per l'annualità 2023/2024 non CP_3 poteva più dirsi giustificata dal contrasto, ormai superato, della giurisprudenza di merito e, dunque, dall'obiettiva incertezza sul diritto controverso nelle sue varie implicazioni.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della
Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra
l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. Ordinanza n. 6901 del 15/03/2025)
3 4. Non ricorrendo, nella specie, neanche le ulteriori ipotesi che giustifichino la compensazione,
l'appello va accolto e le spese liquidate secondo soccombenza.
Alla presente fattispecie va applicato il D.M. 55/2014 nel testo modificato dal DM 147/2022, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, determina nuove modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti.
Il sistema dei compensi ivi previsto è:
1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012. Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
- di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c..
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
- delle condizioni soggettive del cliente;
4 - dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle.
L'indicazione è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il
Giudice deve iniziare la valutazione complessiva.
Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo.
L'aumento potrà arrivare fino all'80%, mentre la diminuzione fino al 50%.
Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).
Va anche detto che dette soglie numeriche indicate a mezzo percentuale, nei massimi, non sono vincolanti, come si desume dall'art. 4, comma 1, che utilizza la locuzione “di regola”. Invece - per effetto delle modifiche introdotte con il Decreto 8 marzo 2018, n. 37, applicabile alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018 - la diminuzione non può scendere “in ogni caso” al di sotto delle soglie percentuali prestabilite dal DM, sicchè non è consentito al giudice scendere al di sotto dei minimi.
5. Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile alle cause “fino a
1.100,00”; pertanto, corretta è la liquidazione per fasi operata in ricorso, sicchè, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda come formulata;
le spese legali relative al giudizio di I grado vanno liquidate in euro 258,00, secondo i minimi, attesa la serialità del contenzioso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
6. Le spese del presente grado (il cui valore è limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti- parametro “fino a 1.100,00”), seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, liquidata secondo i minimi tabellari, attesa la semplicità, la serialità del contenzioso e l'assenza di novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
• accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto Cont conferma, condanna il al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio che liquida in euro € 258,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione;
5 • condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 337,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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