Sentenza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/06/2022, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00992/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da
ET ZE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo ZE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Leverano, via della Libertà n. 28;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a e 22 ss. l. 241/1990:
- del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
- e per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. G. ZE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in data 18.1.2022 ha inoltrato all'INPS, sede provinciale di Nardò, formale richiesta d’accesso al provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola n. 2021885404767 da lei presentata in data 29.3.2021. Ciò al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Tale istanza non è stata evasa dall’Amministrazione.
Con la proposizione dell’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto pertanto l’ostensione della chiesta documentazione, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza camerale del 15.6.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se , indipendentemente cioè dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (C.d.S, AA.PP. nn. 5 e 6/2005).
2.2. Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr, ex plurimis : Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegata alla documentazione cui si chiede di accedere.
2.3. Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
2.4. Il punto è stato di recente ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “ L'avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull'attualità dell'interesse all'accesso; non spetta all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l'eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l'ostensione del documento ” (C.d.S, V, 27.6.2018, n. 3953).
3. Orbene, nella specie, reputa il Collegio senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, strettamente correlata al godimento di un proprio diritto patrimoniale.
4. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va ordinato all’INPS, sede di Nardò, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola n. 2021885404767 da lei presentata in data 29.3.2021.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto all’INPS, sede di Nardò, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, la documentazione indicata al punto n. 4 della parte motivazionale.
Condanna l’INPS, sede di Nardò, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 700 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv. G. ZE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO