Articolo 3 del Decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475
Articolo 2Articolo 4
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4 luglio 1957
Art. 3.
Per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati nel periodo compreso tra la data del 1 novembre 1956, prevista per il riconoscimento del maggior onere alla importazione nello art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415 , e la data di entrata in vigore del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, il rimborso puo' essere concesso agli stabilimenti di lavorazione, anche se questi non risultano intestatari delle relative bollette di importazione.
La liquidazione e' in tal caso subordinata alla dimostrazione mediante certificato rilasciato dal competente ufficio finanziario, che i quantitativi per i quali e' chiesto il rimborso siano stati inviati per la lavorazione allo stabilimento richiedente.
Nel caso di lavorazioni effettuate da stabilimenti per conto di committente nazionale nel periodo dal 1 novembre 1956 al 31 gennaio 1957, il rimborso del maggior onere puo' essere effettuato a favore del committente quando da contratto di lavorazione, stipulato anteriormente al 1 novembre 1956, risulti che la merce e' di proprieta' del committente stesso, ancorche' la bolletta d'importazione sia intestata alla raffineria che ha effettuato la lavorazione.
Entrata in vigore il 4 luglio 1957