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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1420/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv.ti Paolo Savi e Iacopo Maria Savi di Milano presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Russo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in località Comignano (NO) il 26/07/2009
(anno 2009 atto n. 23 reg. parte II serie A) in separazione dei beni. con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano in Via Lagrange n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente.
3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Il figlio esta collocato prevalentemente presso l'abitazione materna; il padre potrà tenere Per_1 con sé il figlio minore secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
oltreché una sera della settimana per cena, tendenzialmente il mercoledì; nella circostanza il padre provvederà l'indomani mattina a riaccompagnare il figlio a scuola. Il sig. che ha lasciato la Pt_2 casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà, a partire dal mese di marzo si è trasferito a vivere in Milano alla Via Savona n. 140 e sostiene un costo mensile pari ad € 1.100,00 a titolo di affitto e spese condominiali;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza. Per quest'anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre tre settimane, di cui solo due consecutive;
il periodo relativo sarà da concordare tra le parti entro il 1° aprile di ogni anno.
5) verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, l'importo di € 500,00, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito del presente ricorso.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le linee guida extra assegno del Tribunale di Milano, che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese dovranno essere documentate e verranno rifuse al genitore che le ha anticipate, dall'altro genitore, nel medesimo termine di pagamento dell'importo di mantenimento, ovvero entro il giorno
15 di ogni mese, a fronte della richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Il sig. si impegna comunque a pagare Pt_2
“le bollette” di energia elettrica e gas, nonché la TARI relative all'abitazione sita in Milano alla via
Lagrange 8, maturate fino a tutto il periodo in cui comunque è proseguita la convivenza, e in ogni caso relative all'anno 2024.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio di carta d'identità, passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio ed a sottoscrivere quanto necessario per consentire all'altro l'ottenimento di detti documenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in località Comignago (NO) il 26/07/2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG