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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza di discussione del 10.04.2025 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso, _1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. VERDONE ELIANA e dall'avv. GAUDINO CONCETTA e presso il loro studio elettivamente domiciliato , attore
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. CIANO ANNA IRENE e presso il loro studio elettivamente domiciliato , convenuta
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 10.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato, il IG _1 citava la IG.ra e così concludeva: Parte_2
“- in via principale, accertare la natura fittizia e simulata dell'intestazione dell'immobile sito in Formia alla I traversa Colagrosso n. 10 scala C in catasto fabbricati del Comune di Formia sez For, al fg 12 mappale 230 sub 13, z.c. 1, cat A/2, cl 4 piano secondo vani catastali 7 R.C. €
1 849,57 in capo alla , ex moglie del e, quindi, conseguentemente, Parte_2 _1 riconoscere e dichiarare l'immobile -come sopra meglio indicato -di esclusiva proprietà del
con ordine al Conservatore dei registri Immobiliari di Latina di trascrivere nei _1 suoi atti la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannarsi la IG.ra , a mente dell'art 2041 cc, alla restituzione, in Parte_2 favore di delle somme da questi versate per l'acquisto dell'immobile per cui è _1 causa, pari ad € 270.000,00 o nella diversa, anche minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
- In ogni caso, con condanna della convenuta alle spese e competenze professionali e accessori di legge, Iva e Cpa oltre che alla sanzione di cui all'art 8, comma 4 bis d.lgs.26/2010” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
-Si costituiva in giudizio la convenuta che così concludeva:
“propone procedimento di querela di falso e insiste per il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” (v. comparsa di costituzione del convenuto e relativa conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c., in data
02.03.2021 la IG.ra , presente personalmente, rinunciava a proporre querela di falso Pt_2
e alle istanze istruttorie, per cui la causa, dopo una serie di rinvii determinati dalla rimessione della causa sul ruolo anche al fine del bonario componimento della lite, viene ora per la decisione, previo termine per il deposito di memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che la domanda attorea è fondata e, pertanto, merita pieno accoglimento.
E invero, l'attore con il presente giudizio ha agito al fine di accertare la natura fittizia e simulata dell'intestazione dell'immobile sito in Formia, alla I traversa Colagrosso n. 10 scala C in catasto fabbricati del Comune di Formia sez For, al fg 12 mappale 230 sub 13, alla IG.ra fornendo la prova documentale della simulazione dell'atto di Parte_2 acquisto del bene immobile e del carattere fittizio della intestazione a favore della convenuta.
Di contro la convenuta, IG.ra , nulla ha dimostrato, né provato, a supporto Pt_2 della propria tesi difensiva, anzi essa stessa, in udienza, dichiarava di rinunciare ad ogni strumento di prova teso a confutare la tesi attorea. Il invece, depositava la dichiarazione cd. “contro scrittura o _1 controdichiarazione”, sottoscritta dalla , la cui firma è autografa in quanto neanche Pt_2 da questa disconosciuta, scrittura redatta a seguito dell'atto pubblico di acquisto, nonché depositava una serie di elementi indiziari e concordanti (quali il preliminare di
2 compravendita a suo nome e il mutuo per l'acquisto della casa anche a questi intestato) che permettono, nel loro insieme , di affermare che l'attore, all'epoca dei fatti coniugato con la , sia il reale contraente, acquirente, dell'immobile sito in Formia alla I traversa Pt_2 Colagosso n. 10, laddove la moglie, peraltro priva di redditi, era mera “prestanome”. Sul punto, con l'azione di simulazione per interposizione fittizia di persona si mira proprio ad identificare il vero contraente celato dall'interposto. Infatti, la parte può provare la simulazione con la mera allegazione di una dichiarazione, come quella prodotta dal IG. dalla quale si evinca il carattere _1 simulato del contratto concluso;
nel caso di specie, con la scrittura depositata agli atti , recante la data del 19.01.2006 ( contestuale all'atto pubblico ), a firma della IG.ra Pt_2
dove si legge testualmente:
[...]
“ con riferimento all'unità ubicata in Formia Via I Trav Colagrosso n°10 piano secondo scala C, distinto nel NCEU Sez. FOR F.12, p.lla 230,sub 13 , acquistato con atto di compravendita stipulato in data 19/01/06 al prezzo di € 250.000, dichiara che il suddetto appartamento è stato realmente acquistato da mio marito con il suo _1 denaro e pertanto è di sua legittima ed esclusiva proprietà” datato e firmato . Parte_2
Ebbene, al riguardo,
“la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art 2702 cc, a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta…” (cfr. ex plurimus Cass., sez VI, n 13634 del 2.07.2015; Cass. Sez. II, n 2992 del 31.01.2019; Cass. N. 1302/2022).
Ne discende che l'ammissione o non contestazione dell'autenticità e paternità della sottoscrizione, comporta la presunzione relativa di paternità o, perlomeno, la volontà sul contenuto dell'atto. E ancora, in tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può anche non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione ( cfr. Cass civ, Sez II, n
6357 del 05.03.2019; C.d.A. Milano, sez IV, n 85 del 14.01.2016).
Orbene, sulla scorta di tali fondanti elementi, la dichiarazione sottoscritta dalla va interpretata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., nel senso che essa, una volta Pt_2 riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso, ove ritualmente proposta (Cass., Sez.
Lav., sent. n. 4689 del 11-07-1983). Nel caso di specie, la convenuta , che riconosceva -non contestandola, Parte_2 né disconoscendola- la sottoscrizione, avrebbe dovuto pertanto dimostrare l'eventuale riempimento successivo e/o abusivo della contro scrittura, ovvero la falsità materiale del documento, attraverso lo strumento della querela di falso che pero' mai veniva formalizzata, anzi dalla stessa rinunciata in udienza;
la Suprema Corte ha, infatti, precisato che quando
“la sottoscrizione è stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito (il sottoscrittore) ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto abusque pactis” (Cass 18.02.2004
3 n 3155), ossia che il riempimento è stato successivo ed è stato abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso.
Questa prova non è stata in nessun modo fornita dalla che, anzi, rinunciava Pt_2 alla querela di falso, neanche ritualmente proposta, e alle istanze istruttorie.
Agli atti del giudizio, oltre alla controscrittura firmata dalla , vi sono Parte_2 le ulteriori prove fornite dal prove documentali a sostegno della propria pretesa: il _1 preliminare di compravendita dell'immobile per il prezzo di € 270.000,00 sottoscritto da egli stesso in qualità di promissario acquirente e il successivo atto pubblico di acquisto del
19-1-2006 nel quale la stessa dinanzi al Notaio rogante dichiarava, quanto alla Pt_2 somma da corrispondere, che “ verrà pagata alla parte venditrice da ai _1 sensi dell'art. 1180 c.c., a mezzo del netto ricavo di un mutuo che sarà dallo stesso stipulato in data odierna …..”; e, ancora, risulta che i ratei del mutuo, intestato al , _1 per l'acquisto dell'immobile solo fittiziamente intestato alla convenuta, sono stati interamente pagati dal che ha provato di sopportarne ancora ancora oggi il peso. _1
Dunque è plausibile che, per motivi fiscali, il bene venisse intestato alla in Pt_2 regime di separazione dei beni.
Né tale circostanza -pure affermata dal veniva contestata e smentita dalla _1 convenuta.
Tali elementi indiziari, globalmente considerati e valutati, non contraddetti da risultanze diverse, in uno con la scrittura cd. “controdichiarazione”, indispensabile ai fini della prova della simulazione relativa soggettiva, imposta ad substantiam dall'art. 1414 secondo co. c.c. in relazione all'art. 1350 c.c., integrano la prova della simulazione dell'atto di acquisto del bene immobile e del carattere fittizio della intestazione in capo alla Pt_2
, prova che deve essere documentale, come fornita dall'attore.
[...]
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam, "la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell' articolo 1414 c.c. , comma 2, e dell'articolo 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto" (v. Cass. 3.11.2021, n. 31243 e Tribunale Torino, Sez. II,
Sent., 18/03/2022, n. 1215).
Tanto ricorre nel caso di specie determinando l'accoglimento della domanda. Va, inoltre, accolta in questa sede anche la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Dal compendio degli atti a disposizione di questo Giudice, emerge che la convenuta,
, ha indebitamente resistito alla domanda, di fatto ostacolando il diritto della Parte_2 controparte all'accertamento della verità sostanziale attraverso condotte dilatorie ed ostruzionistiche, nella consapevolezza della verità oggettiva tanto da rinunciare ad ogni mezzo istruttorio, come meglio documentato nelle produzioni in atti. Anche con riguardo all'ingiustificata assenza in fase di mediazione obbligatoria sia omettendo ogni riscontro alla proposta conciliativa avanzata dal mediatore, in atti, e accettata dal così costringendo quest'ultimo all'azione. _1 L'ingiustificata mancanza di partecipazione della parte chiamata alla mediazione obbligatoria, la mancata valutazione e riscontro alla proposta conciliativa, l'assenza ingiustificata della alle procedure descritte e le mancate risposte ad ogni iniziativa Pt_2
4 pre-processuale volta ad evitare il contenzioso, sono aspetti che questo giudice valuta sia ai fini della fondatezza del merito che per la condanna alle spese per responsabilità aggravata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività espletata limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di _1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
b) accerta la natura fittizia e simulata dell'intestazione dell'immobile sito i Formia alla I trav Colagrosso n.10 scala C in catasto fabbricati del Comune di Formia sez. FOR , al foglio 12 mappale 230 sub 13 , z.c. 1 , cat. A/2 , CL .4 piano secondo, vani catastali 7 R.C.
Euro 849,57 in capo alla IG.ra ; Parte_2
c) dichiara che l'immobile sopra descritto è di proprietà esclusiva di _1
;
[...]
d) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di trascrivere la presente sentenza, a cura di parte attrice, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità;
e) condanna, altresì, ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c., la parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria, danno quantificato in via equitativa in € 3.000,00, in favore di;
_1
f) condanna la convenuta , a rifondere all'attore le Parte_2 _1 spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 8.433,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di mediazione documentate pari ad €
58,80 ed € 172,67 per la proposta conciliativa.
Così deciso in Cassino il 10/04/2025 Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza di discussione del 10.04.2025 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso, _1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. VERDONE ELIANA e dall'avv. GAUDINO CONCETTA e presso il loro studio elettivamente domiciliato , attore
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. CIANO ANNA IRENE e presso il loro studio elettivamente domiciliato , convenuta
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 10.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato, il IG _1 citava la IG.ra e così concludeva: Parte_2
“- in via principale, accertare la natura fittizia e simulata dell'intestazione dell'immobile sito in Formia alla I traversa Colagrosso n. 10 scala C in catasto fabbricati del Comune di Formia sez For, al fg 12 mappale 230 sub 13, z.c. 1, cat A/2, cl 4 piano secondo vani catastali 7 R.C. €
1 849,57 in capo alla , ex moglie del e, quindi, conseguentemente, Parte_2 _1 riconoscere e dichiarare l'immobile -come sopra meglio indicato -di esclusiva proprietà del
con ordine al Conservatore dei registri Immobiliari di Latina di trascrivere nei _1 suoi atti la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannarsi la IG.ra , a mente dell'art 2041 cc, alla restituzione, in Parte_2 favore di delle somme da questi versate per l'acquisto dell'immobile per cui è _1 causa, pari ad € 270.000,00 o nella diversa, anche minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
- In ogni caso, con condanna della convenuta alle spese e competenze professionali e accessori di legge, Iva e Cpa oltre che alla sanzione di cui all'art 8, comma 4 bis d.lgs.26/2010” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
-Si costituiva in giudizio la convenuta che così concludeva:
“propone procedimento di querela di falso e insiste per il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” (v. comparsa di costituzione del convenuto e relativa conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c., in data
02.03.2021 la IG.ra , presente personalmente, rinunciava a proporre querela di falso Pt_2
e alle istanze istruttorie, per cui la causa, dopo una serie di rinvii determinati dalla rimessione della causa sul ruolo anche al fine del bonario componimento della lite, viene ora per la decisione, previo termine per il deposito di memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che la domanda attorea è fondata e, pertanto, merita pieno accoglimento.
E invero, l'attore con il presente giudizio ha agito al fine di accertare la natura fittizia e simulata dell'intestazione dell'immobile sito in Formia, alla I traversa Colagrosso n. 10 scala C in catasto fabbricati del Comune di Formia sez For, al fg 12 mappale 230 sub 13, alla IG.ra fornendo la prova documentale della simulazione dell'atto di Parte_2 acquisto del bene immobile e del carattere fittizio della intestazione a favore della convenuta.
Di contro la convenuta, IG.ra , nulla ha dimostrato, né provato, a supporto Pt_2 della propria tesi difensiva, anzi essa stessa, in udienza, dichiarava di rinunciare ad ogni strumento di prova teso a confutare la tesi attorea. Il invece, depositava la dichiarazione cd. “contro scrittura o _1 controdichiarazione”, sottoscritta dalla , la cui firma è autografa in quanto neanche Pt_2 da questa disconosciuta, scrittura redatta a seguito dell'atto pubblico di acquisto, nonché depositava una serie di elementi indiziari e concordanti (quali il preliminare di
2 compravendita a suo nome e il mutuo per l'acquisto della casa anche a questi intestato) che permettono, nel loro insieme , di affermare che l'attore, all'epoca dei fatti coniugato con la , sia il reale contraente, acquirente, dell'immobile sito in Formia alla I traversa Pt_2 Colagosso n. 10, laddove la moglie, peraltro priva di redditi, era mera “prestanome”. Sul punto, con l'azione di simulazione per interposizione fittizia di persona si mira proprio ad identificare il vero contraente celato dall'interposto. Infatti, la parte può provare la simulazione con la mera allegazione di una dichiarazione, come quella prodotta dal IG. dalla quale si evinca il carattere _1 simulato del contratto concluso;
nel caso di specie, con la scrittura depositata agli atti , recante la data del 19.01.2006 ( contestuale all'atto pubblico ), a firma della IG.ra Pt_2
dove si legge testualmente:
[...]
“ con riferimento all'unità ubicata in Formia Via I Trav Colagrosso n°10 piano secondo scala C, distinto nel NCEU Sez. FOR F.12, p.lla 230,sub 13 , acquistato con atto di compravendita stipulato in data 19/01/06 al prezzo di € 250.000, dichiara che il suddetto appartamento è stato realmente acquistato da mio marito con il suo _1 denaro e pertanto è di sua legittima ed esclusiva proprietà” datato e firmato . Parte_2
Ebbene, al riguardo,
“la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art 2702 cc, a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta…” (cfr. ex plurimus Cass., sez VI, n 13634 del 2.07.2015; Cass. Sez. II, n 2992 del 31.01.2019; Cass. N. 1302/2022).
Ne discende che l'ammissione o non contestazione dell'autenticità e paternità della sottoscrizione, comporta la presunzione relativa di paternità o, perlomeno, la volontà sul contenuto dell'atto. E ancora, in tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può anche non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione ( cfr. Cass civ, Sez II, n
6357 del 05.03.2019; C.d.A. Milano, sez IV, n 85 del 14.01.2016).
Orbene, sulla scorta di tali fondanti elementi, la dichiarazione sottoscritta dalla va interpretata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., nel senso che essa, una volta Pt_2 riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso, ove ritualmente proposta (Cass., Sez.
Lav., sent. n. 4689 del 11-07-1983). Nel caso di specie, la convenuta , che riconosceva -non contestandola, Parte_2 né disconoscendola- la sottoscrizione, avrebbe dovuto pertanto dimostrare l'eventuale riempimento successivo e/o abusivo della contro scrittura, ovvero la falsità materiale del documento, attraverso lo strumento della querela di falso che pero' mai veniva formalizzata, anzi dalla stessa rinunciata in udienza;
la Suprema Corte ha, infatti, precisato che quando
“la sottoscrizione è stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito (il sottoscrittore) ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto abusque pactis” (Cass 18.02.2004
3 n 3155), ossia che il riempimento è stato successivo ed è stato abusivo, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso.
Questa prova non è stata in nessun modo fornita dalla che, anzi, rinunciava Pt_2 alla querela di falso, neanche ritualmente proposta, e alle istanze istruttorie.
Agli atti del giudizio, oltre alla controscrittura firmata dalla , vi sono Parte_2 le ulteriori prove fornite dal prove documentali a sostegno della propria pretesa: il _1 preliminare di compravendita dell'immobile per il prezzo di € 270.000,00 sottoscritto da egli stesso in qualità di promissario acquirente e il successivo atto pubblico di acquisto del
19-1-2006 nel quale la stessa dinanzi al Notaio rogante dichiarava, quanto alla Pt_2 somma da corrispondere, che “ verrà pagata alla parte venditrice da ai _1 sensi dell'art. 1180 c.c., a mezzo del netto ricavo di un mutuo che sarà dallo stesso stipulato in data odierna …..”; e, ancora, risulta che i ratei del mutuo, intestato al , _1 per l'acquisto dell'immobile solo fittiziamente intestato alla convenuta, sono stati interamente pagati dal che ha provato di sopportarne ancora ancora oggi il peso. _1
Dunque è plausibile che, per motivi fiscali, il bene venisse intestato alla in Pt_2 regime di separazione dei beni.
Né tale circostanza -pure affermata dal veniva contestata e smentita dalla _1 convenuta.
Tali elementi indiziari, globalmente considerati e valutati, non contraddetti da risultanze diverse, in uno con la scrittura cd. “controdichiarazione”, indispensabile ai fini della prova della simulazione relativa soggettiva, imposta ad substantiam dall'art. 1414 secondo co. c.c. in relazione all'art. 1350 c.c., integrano la prova della simulazione dell'atto di acquisto del bene immobile e del carattere fittizio della intestazione in capo alla Pt_2
, prova che deve essere documentale, come fornita dall'attore.
[...]
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam, "la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell' articolo 1414 c.c. , comma 2, e dell'articolo 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto" (v. Cass. 3.11.2021, n. 31243 e Tribunale Torino, Sez. II,
Sent., 18/03/2022, n. 1215).
Tanto ricorre nel caso di specie determinando l'accoglimento della domanda. Va, inoltre, accolta in questa sede anche la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Dal compendio degli atti a disposizione di questo Giudice, emerge che la convenuta,
, ha indebitamente resistito alla domanda, di fatto ostacolando il diritto della Parte_2 controparte all'accertamento della verità sostanziale attraverso condotte dilatorie ed ostruzionistiche, nella consapevolezza della verità oggettiva tanto da rinunciare ad ogni mezzo istruttorio, come meglio documentato nelle produzioni in atti. Anche con riguardo all'ingiustificata assenza in fase di mediazione obbligatoria sia omettendo ogni riscontro alla proposta conciliativa avanzata dal mediatore, in atti, e accettata dal così costringendo quest'ultimo all'azione. _1 L'ingiustificata mancanza di partecipazione della parte chiamata alla mediazione obbligatoria, la mancata valutazione e riscontro alla proposta conciliativa, l'assenza ingiustificata della alle procedure descritte e le mancate risposte ad ogni iniziativa Pt_2
4 pre-processuale volta ad evitare il contenzioso, sono aspetti che questo giudice valuta sia ai fini della fondatezza del merito che per la condanna alle spese per responsabilità aggravata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività espletata limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di _1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
b) accerta la natura fittizia e simulata dell'intestazione dell'immobile sito i Formia alla I trav Colagrosso n.10 scala C in catasto fabbricati del Comune di Formia sez. FOR , al foglio 12 mappale 230 sub 13 , z.c. 1 , cat. A/2 , CL .4 piano secondo, vani catastali 7 R.C.
Euro 849,57 in capo alla IG.ra ; Parte_2
c) dichiara che l'immobile sopra descritto è di proprietà esclusiva di _1
;
[...]
d) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di trascrivere la presente sentenza, a cura di parte attrice, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità;
e) condanna, altresì, ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c., la parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria, danno quantificato in via equitativa in € 3.000,00, in favore di;
_1
f) condanna la convenuta , a rifondere all'attore le Parte_2 _1 spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 8.433,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di mediazione documentate pari ad €
58,80 ed € 172,67 per la proposta conciliativa.
Così deciso in Cassino il 10/04/2025 Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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