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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 5356/2025
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
NC GN, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Colonna Romano, elettivamente domiciliato come in atti
NONCHÈ in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv.to Paola Forgione, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2025, il ricorrente in epigrafe ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 071 28 2024 00001869 000, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella n. 071 2008 0250253086 000, asseritamente notificata il
07/03/2009, per contributi IVS gestione artigiani anno 2002, per complessivi € 10.252,59.
1 In particolare, ha eccepito la prescrizione di crediti contributivi ex art. 3 L. 335/95 sia derivante dall'omessa notifica della cartella, sia successiva all'eventuale notifica, ove provata.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa contributiva, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti eccependo l'infondatezza del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c. a tutte le parti costituite, lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è solo in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica della cartella, avendo l' fornito prova della regolare notifica della stessa Controparte_1
nelle mani del destinatario (cfr. relata in atti), e non avendo parte ricorrente in alcun modo contestato la documentazione prodotta.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica della predetta intimazione, come disposto dall'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, tra cui senza dubbio rientra la prescrizione.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto, occorre rilevare quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del
2019).
Nel caso di specie, pur non essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ma di un mero sollecito di pagamento, deve ritenersi che l'ente impositore con
2 esso abbia manifestato la volontà di procedere alla riscossione, con conseguente sussistenza dell'interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione
III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di CP_ un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell'
l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
L'eccezione va accolta.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_2
2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del
2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
3 Ebbene, nel caso di specie la cartella risulta notificata in data 07.03.2009 (cfr. relata in atti).
ha dedotto e provato di aver inoltrato al ricorrente i seguenti atti Controparte_1
interruttivi: Proposta di compensazione n. 071 28 2014 00000051 000, notificata il
07.08.2014; Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071 76 2015 00009802 000, notificata il 10.11.2015; Avviso di Intimazione n. 071 2021 9008069321 000, notificato il
02.03.2022; Avviso di Intimazione n. 071 2023 9045546057 000, notificato il 28.11.2023.
Ne discende che al momento della ricezione del primo atto interruttivo (07.08.2014) la prescrizione quinquennale era già maturata, e ciò sia tenuto conto della notifica della cartella
(07.03.2009), che della rateizzazione di cui all'allegato (19.06.2009). CP_2
La domanda attorea va, pertanto, accolta in parte qua.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà stante l'accoglimento della sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica e per la restante parte si liquidano come da dispositivo a carico dei resistenti in solido, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella n. 071 2008 0250253086 000 in quanto prescritte, limitatamente ai crediti di natura previdenziale in essa indicati;
b) Compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna i resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, liquidata in € 1.350,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 5356/2025
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
NC GN, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Colonna Romano, elettivamente domiciliato come in atti
NONCHÈ in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv.to Paola Forgione, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2025, il ricorrente in epigrafe ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 071 28 2024 00001869 000, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella n. 071 2008 0250253086 000, asseritamente notificata il
07/03/2009, per contributi IVS gestione artigiani anno 2002, per complessivi € 10.252,59.
1 In particolare, ha eccepito la prescrizione di crediti contributivi ex art. 3 L. 335/95 sia derivante dall'omessa notifica della cartella, sia successiva all'eventuale notifica, ove provata.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa contributiva, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Si sono costituiti i resistenti eccependo l'infondatezza del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c. a tutte le parti costituite, lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è solo in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica della cartella, avendo l' fornito prova della regolare notifica della stessa Controparte_1
nelle mani del destinatario (cfr. relata in atti), e non avendo parte ricorrente in alcun modo contestato la documentazione prodotta.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica della predetta intimazione, come disposto dall'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, tra cui senza dubbio rientra la prescrizione.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto, occorre rilevare quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del
2019).
Nel caso di specie, pur non essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ma di un mero sollecito di pagamento, deve ritenersi che l'ente impositore con
2 esso abbia manifestato la volontà di procedere alla riscossione, con conseguente sussistenza dell'interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione
III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di CP_ un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell'
l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
L'eccezione va accolta.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_2
2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del
2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
3 Ebbene, nel caso di specie la cartella risulta notificata in data 07.03.2009 (cfr. relata in atti).
ha dedotto e provato di aver inoltrato al ricorrente i seguenti atti Controparte_1
interruttivi: Proposta di compensazione n. 071 28 2014 00000051 000, notificata il
07.08.2014; Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071 76 2015 00009802 000, notificata il 10.11.2015; Avviso di Intimazione n. 071 2021 9008069321 000, notificato il
02.03.2022; Avviso di Intimazione n. 071 2023 9045546057 000, notificato il 28.11.2023.
Ne discende che al momento della ricezione del primo atto interruttivo (07.08.2014) la prescrizione quinquennale era già maturata, e ciò sia tenuto conto della notifica della cartella
(07.03.2009), che della rateizzazione di cui all'allegato (19.06.2009). CP_2
La domanda attorea va, pertanto, accolta in parte qua.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà stante l'accoglimento della sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica e per la restante parte si liquidano come da dispositivo a carico dei resistenti in solido, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui alla cartella n. 071 2008 0250253086 000 in quanto prescritte, limitatamente ai crediti di natura previdenziale in essa indicati;
b) Compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna i resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, liquidata in € 1.350,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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