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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11403 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6092/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come novellato dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6092/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.1.1968 e residente in [...], Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in C.F._2
Milano alla in Via Nicola Romeo, 3 e (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Milanese (MI) alla via Leonardo da Vinci 18 tutti quali eredi della sig.
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Per_1 C.F._4 deceduta in data 26.8.2025, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Turriziani (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._5 sito in Napoli alla via Carducci n. 6, in virtù di procura alle liti in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
C.F. , dom.ta come in atti
[...] P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Napoli Controparte_2 in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , giusta C.F._6 procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. Persona_2 rep.22594 del 15.09.2022.
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, la de cuis degli appellanti in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli 23695/2024 resa il 3.12.2024, non notificata, con cui quest'ultimo rigettava la sua opposizione proposta avverso l'omessa notifica, da parte dell'amministrazione comunale, del verbale presupposto n. 20180887954 – BB17140329314 del 3.10.2018 notificato il 6.10.2018.
Con il presente gravame, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) Errata valutazione delle ragioni poste a fondamento della proposta opposizione;
2) Omesso esame e/o errata valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente relativa ad un fatto decisivo per il giudizio.
La non si costituiva né in primo grado né nella presente Controparte_1 sede.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Nel corso del giudizio a seguito del decesso di si costituivano Persona_1 gli appellanti in epigrafe, quali eredi della predetta, i quali dato atto del decesso della di loro de cuis chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Il Giudice, autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa per la discussione del ricorso all'udienza del 4/12/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Così riassunti i termini della controversia, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va infatti, rilevato che “In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all'entità della sanzione applicata” (Cass. 07/04/2016, n.
- 2 - 6737; sez. lav., 10/03/2011, n. 5717; 29/10/2010, n. 22199). Al riguardo, si è altresì precisato che il principio dell'intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa è corollario del carattere personale che contraddistingue (quantomeno a far data dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689/1981), oltre che la responsabilità penale, anche la responsabilità amministrativa dell'agente, di tal che lo stesso principio deve ritenersi di applicazione indistinta e generalizzata, senza cioè che sia necessaria una espressa previsione in tal senso nell'ambito della particolare disciplina normativa di settore (cfr. Consiglio di Stato 28/01/2014, n. 423; Cass. 23/03/2004 n. 5743).
Ne deriva che la morte della sigra destinataria delle sanzioni Persona_1 opposte, ha certamente comportato la cessazione della materia del contendere. In definitiva, per le ragioni fin qui espresse, la sentenza appellata deve essere riformata con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ne consegue che la morte della de cuis degli appellanti ha comportato di per sé l'inefficacia dei verbali emessi in suo danno anche nei confronti degli eredi.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate integralmente non potendosi individuare, alla luce della particolarità della vicenda processuale, una parte soccombente nemmeno virtualmente.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 4/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come novellato dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6092/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.1.1968 e residente in [...], Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in C.F._2
Milano alla in Via Nicola Romeo, 3 e (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Milanese (MI) alla via Leonardo da Vinci 18 tutti quali eredi della sig.
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Per_1 C.F._4 deceduta in data 26.8.2025, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Turriziani (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._5 sito in Napoli alla via Carducci n. 6, in virtù di procura alle liti in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
C.F. , dom.ta come in atti
[...] P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Napoli Controparte_2 in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , giusta C.F._6 procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. Persona_2 rep.22594 del 15.09.2022.
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato, la de cuis degli appellanti in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli 23695/2024 resa il 3.12.2024, non notificata, con cui quest'ultimo rigettava la sua opposizione proposta avverso l'omessa notifica, da parte dell'amministrazione comunale, del verbale presupposto n. 20180887954 – BB17140329314 del 3.10.2018 notificato il 6.10.2018.
Con il presente gravame, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) Errata valutazione delle ragioni poste a fondamento della proposta opposizione;
2) Omesso esame e/o errata valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente relativa ad un fatto decisivo per il giudizio.
La non si costituiva né in primo grado né nella presente Controparte_1 sede.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Nel corso del giudizio a seguito del decesso di si costituivano Persona_1 gli appellanti in epigrafe, quali eredi della predetta, i quali dato atto del decesso della di loro de cuis chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Il Giudice, autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa per la discussione del ricorso all'udienza del 4/12/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Così riassunti i termini della controversia, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va infatti, rilevato che “In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all'entità della sanzione applicata” (Cass. 07/04/2016, n.
- 2 - 6737; sez. lav., 10/03/2011, n. 5717; 29/10/2010, n. 22199). Al riguardo, si è altresì precisato che il principio dell'intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa è corollario del carattere personale che contraddistingue (quantomeno a far data dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689/1981), oltre che la responsabilità penale, anche la responsabilità amministrativa dell'agente, di tal che lo stesso principio deve ritenersi di applicazione indistinta e generalizzata, senza cioè che sia necessaria una espressa previsione in tal senso nell'ambito della particolare disciplina normativa di settore (cfr. Consiglio di Stato 28/01/2014, n. 423; Cass. 23/03/2004 n. 5743).
Ne deriva che la morte della sigra destinataria delle sanzioni Persona_1 opposte, ha certamente comportato la cessazione della materia del contendere. In definitiva, per le ragioni fin qui espresse, la sentenza appellata deve essere riformata con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ne consegue che la morte della de cuis degli appellanti ha comportato di per sé l'inefficacia dei verbali emessi in suo danno anche nei confronti degli eredi.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate integralmente non potendosi individuare, alla luce della particolarità della vicenda processuale, una parte soccombente nemmeno virtualmente.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 4/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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