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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
CE IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASTROVITO Parte_1 C.F._1
EL e dell'Avv. Michele Carlo Floro , elettivamente domiciliata in VIA CRISANZIO n. 17, BARI, presso i difensori Avv. MASTROVITO EL e Avv. MICHELE CARLO FLORO, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. DI VIRGILIO GIOVANNI MAURO , elettivamente domiciliato in VIALE M. GANDHI n.7 ,
FOGGIA, presso il difensore Avv. DI VIRGILIO GIOVANNI MAURO, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 16.09.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 27.09.2024, con provvedimento del 12.12.2024 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di precetto notificato in data 24.01.2013 la a mezzo della propria mandataria con procura CP_1 [...]
intimava a , quale unica erede del sig. già Controparte_2 Parte_1 Persona_1 fideiussore della società il pagamento della somma di euro 330.605,14, oltre spese e competenze, a titolo Parte_2 di interessi di ammortamento e di mora maturati in dipendenza di un contratto di finanziamento del 16.04.1992 e del correlato atto di quietanza per erogazione a saldo del 27.10.1992, entrambi a rogito del notaio spediti in forma Per_2 esecutiva il 17.01.2007 e notificati all'opponente anche ai sensi dell'art. 477 c.p.c. in data 07.12.2012.
Con atto di citazione notificato il 20.03.2013 proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il Pt_1 precetto, deducendo, in sintesi: l'inefficacia ed inidoneità dei contratti richiamati a fondare un titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c.; l'omessa o scorretta imputazione da parte del creditore della somma di euro 526.667,81 incassata nel fallimento della pagina 1 di 14 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., terza datrice di ipoteca;
l'inefficacia della cessione del credito dal CP_3 alla e la conseguente carenza di legittimazione attiva;
l'inesistenza o comunque l'indeterminatezza del
[...] CP_1 credito per incertezza assoluta dei criteri di calcolo degli interessi, asseritamente indicizzati a parametri ignoti o rimesse a pattuizioni “di volta in volta”; la nullità delle clausole sugli interessi anche per dedotte prassi anatocistiche e per violazione della normativa antiusura.
L'opponente chiedeva inoltre che fosse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, venisse dichiarata l'inidoneità dei contratti allegati al precetto ad integrare titolo esecutivo, ovvero l'inesistenza del credito, con vittoria di spese.
Si costituiva per il tramite della mandataria eccependo l'infondatezza CP_1 Controparte_2 dell'opposizione, evidenziando come il proprio diritto di credito trovasse fondamento in un contratto di mutuo (contratto di finanziamento) ed in un successivo atto di quietanza rogati da notaio, contenenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 474
c.p.c. per la configurabilità di un titolo esecutivo, e come la somma di euro 526.667,81 fosse stata puntualmente imputata, dapprima a capitale ed interessi e, successivamente, principalmente a capitale e per il residuo a interessi, con cristallizzazione del debito residuo alla data del 17.11.2006, senza ulteriore maturazione di interessi dopo tale data, come da prospetto contabile allegato alla lettera del 22.09.2012.
All'udienza di prima comparizione del 10.07.2013 il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., riservandosi sulla richiesta di sospensione. Con ordinanza del 26.08.2013, ravvisati gravi motivi, il giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale l'opposta aveva preannunciato l'azione esecutiva.
La convenuta, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., insisteva per la revoca dell'ordinanza, illustrando, anche mediante produzione di relazione integrativa del proprio consulente di parte del 05.09.2013, i criteri di Pt_3 determinazione dei tassi variabili e la ricostruzione contabile del credito;
l'istanza di revoca veniva tuttavia rigettata con ordinanza del 14.02.2014, con contestuale fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il processo proseguiva con varie udienze, durante le quali la convenuta reiterava la richiesta di revoca del provvedimento sospensivo;
la causa veniva poi inserita nel ruolo per decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con trattazione orale sostituita da trattazione scritta e deposito di note, quindi rinviata a più riprese sino all'udienza del 27.09.2024, nella quale le parti precisavano le conclusioni. L'attrice insisteva per la conferma dell'ordinanza del 26.08.2013, sostenendone l'efficacia
“anticipatoria del merito” anche alla luce di Cass. Sez. Un. 19889/2019; la convenuta chiedeva la revoca del medesimo provvedimento e il rigetto integrale dell'opposizione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Occorre anzitutto delimitare con precisione l'oggetto del presente giudizio. Si è in presenza di un'opposizione a precetto proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.; il petitum immediato dell'attrice è costituito dall'accertamento negativo del diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei suoi confronti, mentre il petitum mediato investe, sul piano sostanziale, l'esistenza, l'entità e la stessa validità del credito dedotto, nonché l'idoneità dei titoli richiamati nel precetto a integrare un titolo esecutivo.
In questa prospettiva, l'indagine del giudice non si limita al controllo formale del precetto, che è oggetto tipico dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma investe il rapporto giuridico sostanziale sottostante al titolo, secondo la nota ricostruzione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. come azione di accertamento (in prevalenza negativo) del diritto di credito fatto valere in via esecutiva. Ne consegue che il thema decidendum si articola su due piani: da un lato, il profilo “esteriore” del titolo, ossia la sua idoneità strutturale a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; dall'altro, il pagina 2 di 14 profilo “interiore”, relativo all'esistenza e alla misura del credito risultante da quel titolo, alla luce delle vicende del rapporto (pagamenti, imputazioni, interessi, cessione del credito).
Più in dettaglio, nel presente giudizio l'attrice/opponente ha: a) contestato che il contratto di finanziamento del 16.04.1992 ed il correlato atto di quietanza del 27.10.1992 possano qualificarsi come titolo esecutivo, reputandoli mutuo “condizionato”
o “di scopo” privo dei requisiti dell'art. 474 c.p.c.; b) dedotto la radicale indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, con conseguente nullità delle relative clausole e inesistenza o indeterminabilità del credito per interessi;
c) sostenuto che il pagamento di euro 526.667,81 effettuato nel fallimento della terza datrice di ipoteca avrebbe estinto integralmente ogni residua pretesa creditoria, con particolare riguardo agli interessi;
d) eccepito la nullità o inefficacia della cessione del credito a favore di e la correlata carenza di legittimazione attiva dell'odierna convenuta, nonché la non riconducibilità CP_1 del credito azionato alla posizione di erede del fideiussore.
L'oggetto del giudizio è dunque circoscritto alla verifica: i) dell'idoneità del contratto di finanziamento e del relativo atto di quietanza, quali atti pubblici recanti l'assunzione di obbligazioni di pagamento, a integrare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 2, c.p.c.; ii) della determinabilità del credito azionato, con particolare riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, alla luce delle clausole contrattuali e delle pattuizioni in atti;
iii) della corretta imputazione del pagamento ricevuto da in sede concorsuale e dell'eventuale residuo credito;
iv) della validità ed efficacia della cessione del credito CP_1 dal a e della conseguente legittimazione attiva della convenuta-mandataria. Restano, per Controparte_3 CP_1 converso, al di fuori del perimetro del presente giudizio l'eventuale revisione complessiva dei rapporti tra il creditore e gli altri coobbligati o soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali, così come qualsiasi sindacato sulla validità o correttezza delle determinazioni assunte dal giudice fallimentare, che spiegano efficacia solo endo–concorsuale.
In definitiva, in quanto giudizio di opposizione pre-esecutiva, la presente causa ha ad oggetto l'accertamento se, alla luce del titolo in forma di atto pubblico e delle vicende successive del rapporto, (per il tramite della propria CP_1 mandataria sia o meno titolare, nei confronti dell'attrice, di un credito certo, Controparte_2 liquido ed esigibile, idoneo a sorreggere il precetto intimato.
In via preliminare va esaminata e disattesa la tesi dell'opponente secondo cui l'ordinanza resa in data 26.08.2013 – con cui il giudice del precetto ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'atto di precetto – sarebbe divenuta “cosa giudicata” nel presente processo, producendovi effetti irretrattabili e vincolando il giudice di merito quanto alla ritenuta insussistenza, o comunque indeterminatezza, del credito azionato. L'attrice ha, in particolare, sostenuto che, poiché il provvedimento di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.
e l'opposta non ha proposto reclamo, l'ordinanza avrebbe assunto un'efficacia anticipatoria del merito non più superabile in questa fase, richiamando – a fondamento di tale conclusione – Cass. civ. Sez. Unite n. 19889/2019, nonché altre pronunce di legittimità che, tuttavia, si limitano a qualificare il rimedio esperibile avverso tali provvedimenti.
Questa ricostruzione non è condivisibile. Innanzitutto, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall'attrice, lungi dal riconoscere natura decisoria e definitiva all'ordinanza che provvede sulla sospensione, ribadisce che si tratta di un provvedimento sommario, latu sensu cautelare, privo di idoneità al giudicato e, proprio per questo, sempre suscettibile di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. Così Cass. n. 1228/2016 – citata dall'attrice – evidenzia che l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione o del titolo, tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. come modificato dalla L. n. 52/2006 quanto nel regime successivo introdotto dalla L. n. 69/2009, è soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c., ma non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., proprio perché non definitiva e non idonea a passare in giudicato, essendo destinata a essere assorbita e superata dalla decisione di merito sull'opposizione. Lo stesso principio è ribadito dalle pronunce ivi ricordate (Cass. nn. 24044/2014, 9371/2014, 1176/2015), che qualificano tali pagina 3 di 14 ordinanze come provvedimenti provvisori, a efficacia limitata al tempo necessario per la definizione del giudizio, privi di stabilità sostanziale.
Le Sezioni Unite n. 19889/2019, a loro volta, non affermano affatto la possibilità che sul provvedimento di sospensione si formi un giudicato sostanziale “anticipato” sul merito;
esse si limitano a chiarire che l'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione (tanto pre-esecutiva quanto endo-esecutiva) conceda o neghi la sospensione dell'esecuzione o del titolo è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c. e non ricorribile ex art. 111 Cost., in quanto si tratta di un atto non definitivo e destinato a essere riesaminato nella sentenza che definisce il giudizio di opposizione. L'“anticipazione” cui la Cassazione fa riferimento attiene alla funzione del provvedimento – che inibisce temporaneamente gli effetti del titolo o dell'esecuzione in base a una delibazione sommaria di fondatezza dell'opposizione – ma non si traduce in una stabilizzazione definitiva e irretrattabile dell'accertamento compiuto, né in preclusioni per il giudice di merito, il quale resta tenuto a rivalutare integralmente la vicenda alla luce del contraddittorio pieno e dell'intero materiale istruttorio.
Sotto altro profilo, va condiviso quanto rilevato dalla convenuta, che ha espressamente richiamato il consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti endoprocessuali di sospensione dell'esecuzione, pronunciati nell'ambito delle opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., hanno natura cautelare, sommaria e deformalizzata e, come tali, sono per definizione inidonei a formare giudicato: Cass. n. 15903/2011, nonché Cass. n. 11243/2010, Cass. n. 7609/2006 e, in epoca successiva alle Sezioni Unite, Cass. n. 14542/2022, affermano in maniera univoca che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c., sia essa di accoglimento, rigetto o revoca della sospensione, non ha natura né decisoria né definitiva e, pertanto, non è suscettibile di passare in giudicato.
L'omesso esperimento del reclamo da parte dell'odierna convenuta, dunque, ha avuto soltanto l'effetto di consolidare, sul piano processuale, l'efficacia provvisoria dell'ordinanza del 26.08.2013 sino alla definizione del giudizio, ma non può convertirla in una pronuncia irrevocabile sul merito delle questioni oggetto di opposizione. L'eventuale natura
“anticipatoria” del provvedimento sospensivo – nel senso che esso prefigura l'esito del giudizio sulla base di una delibazione sommaria – non muta la sua struttura cautelare né lo rende insuscettibile di essere superato dalla sentenza;
la stessa giurisprudenza invocata dall'attrice riconosce che il provvedimento mantiene efficacia solo “per il tempo necessario alla definizione del giudizio di opposizione” e che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in altro processo
(art. 669-octies, commi 7 e 8, c.p.c.), a maggior ragione non potendo precludere il pieno riesame della vicenda da parte del giudice della cognizione.
Ne consegue che l'ordinanza del 26.08.2013, con cui fu disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, conserva natura meramente cautelare e provvisoria: essa ha regolato, in via interinale, i rapporti tra le parti nella fase iniziale della lite, ma non vincola il presente giudizio di merito, nel quale il tribunale deve rivalutare con pienezza di cognizione – alla luce di tutti gli atti e documenti depositati nel corso del processo, nonché delle ulteriori deduzioni difensive svolte dalle parti – la sussistenza del diritto dell'opposta a procedere in executivis e la fondatezza delle censure sollevate con l'opposizione.
Passando al merito, il primo nodo riguarda la qualificazione giuridica e l'idoneità del titolo azionato ai sensi dell'art. 474
c.p.c. L'attrice ha sostenuto, sin dall'atto introduttivo e poi nelle difese conclusive, che il contratto del 16.04.1992 non sarebbe un ordinario contratto di mutuo, bensì un “mutuo condizionato e di scopo”, strutturato in modo tale da subordinare l'erogazione delle somme alla realizzazione di un programma industriale e, per di più, con un iter di erogazione che – a suo dire – si porrebbe in linea con la fattispecie scrutinata dalla Cassazione in tema di mutuo condizionato e “di scopo”, in cui la somma mutuata viene immediatamente retrocessa all'ente finanziatore e resa disponibile solo al verificarsi di determinate condizioni. In questa prospettiva, la difesa dell'opponente richiama, oltre a Cass. 9838/2021, anche la sentenza n. pagina 4 di 14 12007/2024, per sostenere che un simile schema non sarebbe annoverabile tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. e che, conseguentemente, il contratto in esame non potrebbe sorreggere il precetto.
La convenuta ha, per contro, qualificato il rapporto come ordinario contratto di finanziamento/ mutuo industriale, stipulato in forma di atto pubblico in data 16.04.1992, cui ha fatto seguito un atto pubblico di erogazione e quietanza del 27.10.1992, entrambi rogati dal notaio (rep. 85244 e rep. 89796), prodotti come docc. 8 e 9, spediti in forma esecutiva il Per_2
17.01.2007 e notificati all'odierna opponente anche ai sensi dell'art. 477 c.p.c. Secondo tale impostazione, i due atti integrano un “titolo complesso” in forma di atto pubblico: nel contratto di finanziamento vengono individuati i soggetti
(Banco di Napoli S.p.A., terza datrice di ipoteca 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., fideiussore Parte_2
, la causa del finanziamento, l'ammontare massimo originariamente previsto, la durata, le modalità di Persona_1 rimborso, le garanzie;
nell'atto di quietanza, invece, è documentata l'effettiva erogazione della somma finanziata – rideterminata in lire 800.000.000 – e l'assunzione dell'obbligo di restituzione da parte della mutuataria, alle condizioni ivi pattuite.
In punto di diritto, l'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c. annovera tra i titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, in conformità delle norme che ne regolano la funzione, in cui è contenuta l'obbligazione di pagare una somma di denaro determinata o determinabile”. Ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.,
l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Ne discende che, una volta che in un atto pubblico sia consacrata la dichiarazione del debitore di aver ricevuto una certa somma (quietanza) e di obbligarsi alla sua restituzione, la sussistenza dell'obbligazione di pagamento è assistita da una speciale forza probatoria che è tipicamente idonea a sorreggere un titolo esecutivo, salvo le sole contestazioni proponibili con la querela di falso o con eccezioni attinenti a vicende successive estintive o modificative del credito. In tal senso si è consolidata anche la giurisprudenza di legittimità, che riconosce natura di titolo esecutivo agli atti notarili di mutuo e ai correlati atti di quietanza, quando in essi risultino determinati i soggetti, l'importo erogato, l'obbligo di restituzione e le modalità di pagamento.
Nel caso di specie, l'atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992 contiene una dichiarazione chiara e inequivoca della società la quale “riconosce e dichiara di aver ricevuto dalla Cassa del Banco di Napoli S.p.A., filiale di Parte_2
Avellino, la somma di lire 800.000.000, ammontare del finanziamento di cui al più volte citato contratto del 16/04/1992, e ne rilascia ampia e definitiva quietanza”, assumendo l'obbligo di restituzione alle condizioni indicate nello stesso atto. La circostanza che in una fase precedente fosse stata contemplata la possibilità di un'erogazione in valuta estera per un importo massimo di lire 1.500.000.000 non incide sulla natura del rapporto, giacché l'atto successivo ha rideterminato l'ammontare del finanziamento in lire, per l'importo effettivamente erogato, e ne ha cristallizzato il contenuto obbligatorio. Proprio questo secondo atto, in quanto atto pubblico di quietanza e contestuale assunzione di obbligo di restituzione, costituisce il fulcro del titolo esecutivo.
Non è persuasivo, quindi, il tentativo dell'attrice di ricondurre la fattispecie nel paradigma del “mutuo condizionato e di scopo” che la giurisprudenza – anche con la richiamata Cass. n. 12007/2024 – ha ritenuto non idoneo a costituire titolo esecutivo in ipotesi del tutto peculiari, nelle quali: a) la somma mutuata viene contabilmente erogata alla mutuataria e immediatamente retrocessa alla banca;
b) il denaro è destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva dell'ente finanziatore sino al verificarsi di determinate condizioni;
c) manca, in concreto, una effettiva traditio della somma al mutuatario, sicché difetta uno degli elementi essenziali del mutuo ex art. 1813 c.c.
La fattispecie oggetto del presente giudizio è diversa sotto plurimi profili:
pagina 5 di 14 – innanzitutto, l'atto di quietanza attesta espressamente l'avvenuta consegna alla della somma di lire Parte_2
800.000.000, con dichiarazione che, in quanto resa in atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso;
– in secondo luogo, non vi è alcuna pattuizione che preveda una immediata retrocessione dell'importo al Controparte_3 né che subordini la concreta disponibilità delle somme al verificarsi di condizioni ulteriori rispetto a quelle già realizzate al momento della quietanza;
– in terzo luogo, proprio la riduzione da 1,5 miliardi a 800 milioni e il passaggio dalla valuta estera alla valuta nazionale dimostrano che le parti hanno rinegoziato l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento, portando a compimento il programma negoziale, non già lasciandolo in una fase “sospesa” o meramente potenziale.
Non assume rilievo, ai fini della idoneità del titolo, neppure il fatto che nelle lettere di diffida la banca – per mero refuso – abbia talvolta qualificato il contratto come “mutuo fondiario” piuttosto che “mutuo industriale”: si tratta di una improprietà terminologica che non incide sulla struttura sostanziale del rapporto, come emerge dalla costante indicazione, in tutti gli atti, del medesimo contratto del 16.04.1992 e del correlato atto di quietanza del 27.10.1992, con puntuale individuazione delle parti, dell'importo finanziato e delle condizioni di rimborso.
Quanto all'ulteriore tesi dell'attrice, secondo cui il contratto sarebbe assimilabile ad una “apertura di credito in conto corrente” e, quindi, non riconducibile alla categoria dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., va osservato che la documentazione contrattuale, per come analiticamente descritta e trascritta dalla convenuta, esclude questa qualificazione: non risulta, infatti, un affidamento in conto corrente con possibilità di utilizzi e ripristini ad iniziativa del cliente, ma un finanziamento per un importo predeterminato, erogato in un'unica soluzione (sia pure all'esito di un procedimento) e destinato ad essere rimborsato secondo un piano di ammortamento. La struttura è dunque quella tipica del mutuo di finanziamento, non già quella dell'apertura di credito;
la diversità rispetto alle fattispecie esaminate da talune decisioni di merito invocate dall'attrice (Trib. Asti 1.3.2013, Trib. Frosinone 14.11.2008, 15.11.2008) è esplicitamente sottolineata dalla convenuta e appare condivisibile alla luce del tenore letterale degli atti.
In definitiva, alla luce del combinato disposto degli artt. 474 c.p.c., 2699 e 2700 c.c. e della concreta struttura del rapporto negoziale risultante dal contratto di finanziamento del 16.04.1992 e dall'atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992, deve ritenersi che il complesso documentale prodotto dalla convenuta integri un titolo esecutivo idoneo: in esso sono presenti, in forma di atto pubblico, l'individuazione delle parti, l'indicazione dell'importo effettivamente erogato, la dichiarazione di quietanza e l'assunzione dell'obbligo di restituzione in favore della banca mutuante (oggi cessionaria , con CP_1 conseguente sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.
Non sussiste, pertanto, il dedotto difetto di idoneità del titolo sul piano strutturale, restando le ulteriori doglianze dell'attrice confinate al diverso terreno dell'esistenza e della quantificazione del credito (interessi, imputazione dei pagamenti, vicende concorsuali), che formano oggetto dei successivi passaggi motivazionali.
Quanto alla determinabilità del credito e, in particolare, degli interessi, l'attrice ha dedotto che il credito azionato in via esecutiva sarebbe, in radice, privo dei requisiti della certezza e liquidità richiesti dall'art. 474 c.p.c., sul duplice versante: a) dell'indicizzazione del capitale e degli interessi ad una “ignota valuta estera” ed a “ignoti valori di cambio e/o al controvalore in lire”; b) della pretesa assoluta indeterminatezza del tasso, che sarebbe rimesso a pattuizioni da convenirsi di volta in volta tra banca e cliente. In questa prospettiva, la difesa dell'opponente ha valorizzato il fatto che l'originario finanziamento era stato concepito in valuta estera, per lire 1.500.000.000 equivalenti, e che solo in un momento successivo
– nell'ottobre 1992 – si sarebbe proceduto ad erogare alla mutuataria un importo inferiore (lire 800.000.000), assumendo che, comunque, il meccanismo di indicizzazione e la misura degli interessi fossero rimasti ancorati a parametri non identificabili, sì da rendere il credito strutturalmente indeterminabile;
a conforto di tale tesi, l'attrice ha richiamato, tra pagina 6 di 14 l'altro, Cass. 9838/2021, in tema di mutui “indicizzati” o “di scopo” con rinvio a elementi estranei e non oggettivamente verificabili.
La convenuta ha contestato puntualmente tali affermazioni, richiamando il tenore letterale degli artt. 3 e 4 del contratto di finanziamento del 16.04.1992 e, soprattutto, dell'art. 5 dell'atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992 (docc. 8 e 9), nei quali le parti hanno espressamente convenuto che “gli interessi da corrispondere vengono stabiliti e regolati di comune accordo tra le parti, per ogni trimestralità, in misura pari alla media aritmetica semplice tra e Parte_4 [...]
, lettera, a tre mesi, maggiorata dello spread di uno virgola cinque. I predetti parametri saranno rilevati CP_4 dal Sole 24 Ore il primo giorno lavorativo del trimestre di maturazione degli interessi”. È pacifico in atti che il riferimento alla Lira Interbancaria lettera a tre mesi si è poi “tecnicamente” tradotto, nel corso del tempo, nell'uso dei tassi RIBOR e, successivamente, EURIBOR, per effetto della evoluzione del mercato interbancario, mentre il riferimento al “Rendistato” attiene a tassi ufficiali sui titoli di Stato;
ed è parimenti documentato che i dati di tali parametri erano, e sono, reperibili sulla stampa economica specializzata, segnatamente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, indicato nel testo contrattuale.
In punto di diritto, occorre rammentare che l'art. 1284, comma 3, c.c. richiede la forma scritta ad substantiam per la pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso legale, ma non esige che il tasso ultralegale sia indicato numericamente nel contratto;
alla luce dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che il tasso sia determinato o determinabile sulla base di criteri obiettivi, ancorché estrinseci al documento. La giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalla convenuta, è consolidata nel senso che “il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali non postula, necessariamente, che la convenzione medesima contenga un'indicazione in cifre del tasso, ben potendo essere soddisfatto per relationem, mediante il richiamo a elementi estrinseci al contratto, purché oggettivamente individuabili e idonei a consentire la concreta determinazione del saggio attraverso una mera operazione aritmetica” (Cass. 19.02.2014, n. 3968;
Cass. 20555/2020). In applicazione di tali principi, è stata ritenuta valida la clausola che rinvia a parametri ufficiali quali l'Euribor o indici similari, con calcolo del tasso per via matematica, pur richiedendo l'uso di formule di matematica finanziaria.
Se si guarda alla concreta formulazione dell'art. 5 dell'atto di quietanza, risulta che le parti hanno ancorato il tasso a due grandezze oggettive (Rendistato e Lira Interbancaria/Ribor/Euribor), reperibili su una specifica fonte (Il Sole 24 Ore) in un preciso giorno (il primo giorno lavorativo del trimestre di maturazione), prevedendo poi l'applicazione di uno spread fisso di 1,50 punti percentuali. La formula che ne deriva – media aritmetica semplice dei due tassi così rilevati, maggiorata dello spread – consente di individuare per ciascun trimestre un tasso univoco, determinabile attraverso un normalissimo calcolo matematico.
In questo contesto, l'inciso richiamato dall'attrice (“da concordarsi di volta in volta”) non può essere isolato e assunto come indice di una totale rimessione all'arbitrio della banca. Letto secondo buona fede e in coerenza con le clausole circostanti, esso rinvia al fatto che, ad ogni trimestre, il tasso concreto applicabile viene individuato facendo operare il meccanismo oggettivo già descritto (media dei due parametri pubblici maggiorata dello spread), e non anche a una rinegoziazione libera e discrezionale del saggio. La “concorde” applicazione del criterio predeterminato sostituisce la necessità di stabilire ex novo il tasso, non già lo integra.
Anche volendo seguire, in via meramente subordinata, la lettura suggerita dall'attrice e ritenere invalida la clausola nella parte in cui sembra evocare una pattuizione discrezionale “di volta in volta”, non se ne potrebbe desumere l'azzeramento del costo per interessi, bensì soltanto la caducazione del tasso ultralegale, con sopravvivenza del diritto del creditore agli interessi nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c. Ne deriva che, comunque, il credito per interessi non verrebbe pagina 7 di 14 meno, ma sarebbe al più rideterminabile in senso meno oneroso per il debitore, opzione che in concreto non è stata neppure specificamente illustrata dall'attrice mediante conteggi alternativi.
Né può condividersi l'assunto dell'attrice secondo cui il rinvio a una “valuta estera ignota” renderebbe di per sé indeterminabile il credito. Come già rilevato nella parte dedicata alla qualificazione del titolo, l'originaria previsione di un finanziamento in valuta estera per un importo massimo di lire 1,5 miliardi è stata superata dall'atto di quietanza del
27.10.1992, che ha rideterminato il finanziamento in lire 800.000.000, attestando l'effettiva erogazione alla Parte_2
e fissando le condizioni di restituzione e di remunerazione del credito. Da quel momento, il rapporto obbligatorio si è
[...] stabilizzato in valuta nazionale, mentre il richiamo a parametri finanziari (Rendistato, tassi interbancari) rileva soltanto ai fini della misura del tasso, non già della moneta di conto. L'argomento tratto dalla sentenza Cass. 9838/2021, che riguarda ipotesi di indicizzazione a parametri non obiettivamente verificabili, non è dunque pertinente al caso concreto, caratterizzato dal rinvio a indici ufficiali e pubblici.
Sul piano della concreta quantificazione del credito, la convenuta ha dimostrato di avere proceduto al computo degli interessi secondo il criterio pattizio, depositando il prospetto contabile allegato alla lettera del 22.09.2012 (doc. 10), trasmesso all'attrice in epoca anteriore alla notifica del precetto, nonché la consulenza tecnica di parte del dott. del Pt_3
23.05.2013 e la successiva relazione integrativa del 05.09.2013, entrambe versate in atti con memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. Da tali documenti emerge che il credito è stato ricostruito attraverso una mera operazione di calcolo, applicando ai trimestri di preammortamento e ammortamento i tassi risultanti dai parametri indicati all'art. 5 dell'atto di quietanza;
l'attrice, a fronte di ciò, non ha offerto una confutazione tecnica specifica, né ha prodotto una perizia di parte, limitandosi ad affermazioni generiche sulla pretesa incomprensibilità del criterio. In un simile quadro, il difetto di contestazione specifica sulle modalità di calcolo e sulle singole poste porta a ritenere raggiunta la prova della determinabilità e della determinazione, in concreto, del credito per interessi.
Quanto alle censure in tema di anatocismo e di usura, l'attrice si è limitata ad evocare genericamente la violazione del divieto di anatocismo e della disciplina di cui alla L. 108/1996, senza però indicare – né nell'atto introduttivo né negli scritti conclusivi – in quali periodi, con quali tassi effettivi e rispetto a quali soglie trimestrali ministeriali si sarebbe verificato un superamento del tasso soglia, né ha articolato conteggi autonomi o prodotto una perizia di parte. Sul versante opposto, la convenuta ha assolto il proprio onere di allegazione e prova del quantum, depositando il prospetto contabile allegato alla lettera del 22.09.2012 e le relazioni tecniche del dott. che illustrano modalità di calcolo degli interessi e assenza di Pt_3 capitalizzazione periodica in conto capitale. A fronte di tali elementi, l'attrice non ha formulato contestazioni specifiche sulle singole poste o sui periodi considerati, sicché – alla luce dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione – deve ritenersi che la determinazione del credito per interessi, come esposta dalla convenuta, non sia stata efficacemente smentita.
In mancanza di una dimostrazione puntuale di fenomeni anatocistici o di applicazioni di tassi usurari, non vi sono, dunque, i presupposti per dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi.
Va aggiunto che, anche ove in ipotesi si ritenesse invalida la clausola di determinazione convenzionale degli interessi – il che, per quanto detto, non si ravvisa nel caso concreto –, non potrebbe farsi luogo all'“azzeramento” del debito auspicato dall'attrice: la giurisprudenza, in linea con il disposto dell'art. 1284, comma 1, c.c., riconosce infatti che, caduta la pattuizione di interessi ultralegali, residua pur sempre il diritto del creditore agli interessi al tasso legale;
in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito richiamata dalla convenuta (Trib. Foggia, sent. n. 360/2025), proprio con riferimento a contratti nei quali il rinvio a parametri esterni non fosse più attuale per mutamento dei mercati. In ogni caso, dunque, la pretesa di vedere integralmente espunto il costo per interessi, sino a trasformare il mutuo in un finanziamento gratuito, trascende il perimetro di tutela che l'ordinamento riconosce al debitore. pagina 8 di 14 In definitiva, alla luce delle clausole contrattuali, della documentazione prodotta e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di determinatezza e determinabilità del tasso di interesse nei mutui a tasso variabile, deve ritenersi che: a) il criterio convenzionale di calcolo degli interessi, ancorato a parametri oggettivi e verificabili, soddisfa i requisiti degli artt. 1284, comma 3, e 1346 c.c.; b) il credito per interessi è determinabile e, nella specie, è stato determinato mediante una mera operazione aritmetica, come risulta dal prospetto contabile e dalle relazioni tecniche di parte;
c) non è stato provato alcun fenomeno anatocistico o usurario idoneo a comportare la nullità delle clausole sugli interessi.
Ne consegue che la dedotta indeterminatezza del credito, sul versante degli interessi, non può essere accolta.
Con riguardo all'eccezione di inesistenza del credito per effetto del pagamento di euro 526.667,81, eseguito nell'ambito del fallimento della 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., la tesi dell'attrice muove da un duplice presupposto: da un lato, che il versamento effettuato dalla curatela fallimentare, in favore della abbia integralmente soddisfatto ogni CP_1 residua ragione creditoria nascente dal contratto di finanziamento del 16 aprile 1992, con conseguente estinzione del debito anche nei confronti della e dei garanti;
dall'altro, che la sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia Parte_2
(prodotta quale doc. 11) abbia “cristallizzato” il credito in misura definitivamente satisfatta dal pagamento concorsuale, con efficacia erga omnes e non già limitata al solo ambito della procedura. In quest'ottica, l'attrice – richiamando anche la propria qualità di garante – sostiene che, una volta riscossa la somma di € 526.667,81 nel passivo del fallimento 3M, nulla residuerebbe da pretendere nei suoi confronti, dovendosi considerare integralmente definito il rapporto obbligatorio oggetto del precetto.
Questa ricostruzione non può essere condivisa. Innanzitutto, il contenuto della sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia
– alla quale l'attrice attribuisce un effetto di definitiva liquidazione “universale” del credito – va correttamente inquadrato nel sistema della legge fallimentare: il provvedimento che decide sull'opposizione allo stato passivo o, comunque, accerta l'ammontare del credito ai fini dell'insinuazione esplica, per costante ricostruzione, efficacia vincolante “agli effetti del concorso”, ossia all'interno della procedura e nel limitato contesto dei rapporti tra massa e singolo creditore, ma non si traduce in un accertamento costitutivo idoneo a regolare, in via definitiva, i rapporti esterni con i coobbligati solidali e i garanti rimasti estranei al fallimento. In altri termini, la pronuncia concorsuale definisce il credito ai soli fini della partecipazione al riparto fallimentare, ma non implica né l'estinzione integrale del debito originario verso tutti gli obbligati, né la rinuncia del creditore alla parte non soddisfatta nei confronti di soggetti diversi dal fallito.
In secondo luogo, la disciplina positiva conferma che la procedura concorsuale incide in modo solo relativo sugli accessori del credito. L'art. 55 legge fallimentare prevede che «la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento», clausola che, già sul piano letterale, circoscrive l'operatività della sospensione “agli effetti del concorso”, vale a dire nella sola dinamica interna della procedura.
Proprio tale inciso è stato valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità per affermare che la regola non si estende ai rapporti tra creditore e coobbligati rimasti in bonis: è quindi ammissibile che il creditore continui a pretendere, nei confronti dei garanti e degli altri condebitori non falliti, gli interessi convenzionali maturati anche per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, pur non potendo insinuarli nel passivo oltre la data di apertura della procedura. In tal senso si è espressa, tra le altre, Cass. civ., 14 marzo 2008, n. 6953, che ha chiarito come il fallimento del debitore principale non comporti, ex se, la liberazione del fideiussore dagli interessi convenzionali maturati dopo la dichiarazione di fallimento, proprio perché l'art. 55 l.fall. regola esclusivamente il profilo concorsuale.
Trasposti tali principi al caso concreto, la qualità di garante dell'attrice – che non è mai stata coinvolta quale soggetto fallito
– esclude che il pagamento concorsuale effettuato dalla curatela della 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A. possa avere determinato l'estinzione totale dell'obbligazione a suo carico. L'effetto del versamento di € 526.667,81 è stato quello pagina 9 di 14 fisiologico proprio del pagamento parziale effettuato da un coobbligato: estinzione del debito soltanto fino alla concorrenza del pagato e persistenza, per la parte residua, del credito verso gli altri obbligati, ivi compresi i garanti, secondo il meccanismo generale di cui agli artt. 1181, 1292 e ss. c.c. Nulla, né nella sentenza n. 220/2001, né nella condotta successiva della consente di inferire una rinuncia alla porzione di credito rimasta insoddisfatta, né un accordo transattivo CP_1 che abbia circoscritto in via definitiva l'originaria ragione creditoria al solo importo realizzato in sede fallimentare.
Va poi considerato il profilo, squisitamente contabile, dell'imputazione del pagamento. La documentazione prodotta dalla convenuta – in particolare la lettera del 22 settembre 2012 e il relativo prospetto contabile allegato (doc. 10 del fascicolo convenuta) – mostra che il pagamento di € 526.667,81, incassato da in data 17 novembre 2006 nell'ambito del CP_1 fallimento 3M, è stato oggetto di una duplice operazione: dapprima imputato congiuntamente a capitale e interessi, quindi, in sede di rielaborazione complessiva del rapporto, imputato prioritariamente a capitale e, solo per l'eventuale residuo, ad interessi. Tale scelta – espressamente ricondotta dall'istituto all'art. 1194 c.c. – risulta, peraltro, favorevole al debitore e alla garante, in quanto la riduzione del capitale comporta una corrispondente contrazione della base di calcolo degli interessi successivi, evitando la maturazione di ulteriori accessori su un capitale non più esistente. È la stessa difesa della convenuta a chiarire che proprio in forza di questa imputazione il credito residuo è stato “cristallizzato” alla data del 17 novembre 2006, risultando da allora invariato sino alla formazione del precetto oggetto di opposizione.
L'attrice, per converso, si è limitata ad affermare, in chiave meramente assertiva, che il pagamento concorsuale avrebbe
“liquidato ogni ragione creditizia della banca mutuante”, senza tuttavia accompagnare tale assunto con una ricostruzione alternativa della vicenda contabile e giuridica del rapporto, fondata su conteggi propri o su elementi oggettivi idonei a contestare il prospetto depositato da controparte. Né sono stati allegati elementi da cui possa desumersi che la CP_1 abbia imputato il pagamento in modo difforme dalle regole di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., ovvero che, per effetto della pronuncia resa nel fallimento 3M, il credito sia stato definitivamente estinto anche nei confronti dei coobbligati in bonis.
In mancanza di una prova positiva dell'estinzione integrale dell'obbligazione, non è possibile convertire un pagamento parziale – peraltro imputato secondo criteri legali e in senso non pregiudizievole per il debitore – in un fatto generatore di inesistenza del credito residuo. Se, come sostiene l'attrice, la sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia avesse realmente
“cristallizzato” il credito in misura integralmente soddisfatta dal pagamento di € 526.667,81, ci si sarebbe attesi una puntuale illustrazione di come, dai dati lì considerati, si pervenga ad un saldo pari a zero anche nei confronti dei coobbligati in bonis;
ciò non è avvenuto. Al contrario, la ricostruzione contabile depositata da mostra che il versamento CP_1 concorsuale ha inciso in modo significativo ma non totale sull'esposizione, lasciando un residuo che è stato poi oggetto del precetto. In mancanza di un'alternativa ricostruzione numerica, suffragata da documenti o da elaborazioni tecniche di segno opposto, la tesi dell'estinzione integrale del credito resta sul piano della mera affermazione difensiva e non può essere accolta.
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di inesistenza del credito per effetto del pagamento di € 526.667,81 va disattesa.
Quel pagamento ha determinato una riduzione – significativa ma non totale – del debito scaturente dal contratto di mutuo e dal relativo atto di quietanza, come documentato dai conteggi prodotti dalla convenuta e non efficacemente confutati dall'attrice; il credito residuo, risultante dal prospetto allegato alla lettera del 22 settembre 2012 e poi riprodotto nell'atto di precetto, permane pertanto esigibile nei confronti della garante, anche per gli interessi convenzionali maturati oltre la dichiarazione di fallimento del debitore principale, stante la limitata operatività dell'art. 55 l.fall. e la non estensibilità automatica, ai coobbligati non falliti, degli effetti satisfattivi del pagamento concorsuale.
Neppure merita accoglimento l'eccezione relativa alla cessione del credito e alla legittimazione attiva di In CP_1 citazione e poi nelle difese conclusive, l'attrice ha sostenuto di non avere “contezza” di chi sia, oggi, il suo effettivo pagina 10 di 14 creditore;
ha affermato che il credito sarebbe stato oggetto di molteplici cessioni mai portate a sua conoscenza e ha paventato una sorta di “sdoppiamento” tra il soggetto indicato come creditore ( e il soggetto che ha conferito la CP_1 procura alle liti ( , insinuando che tale assetto renderebbe incerta la titolarità del Controparte_2 credito e, quindi, insussistente la legittimazione attiva dell'ente cessionario.
La ricostruzione difensiva della convenuta, sorretta da puntuale documentazione, consente invece di chiarire con nettezza la catena di legittimazione. Dalla comparsa conclusionale e dai documenti in atti risulta che Controparte_5
è cessionaria del credito oggetto di causa in forza di un unico contratto di cessione dei crediti, stipulato tra
[...]
Banco di Napoli S.p.A. e con scrittura privata autenticata dal notaio di in data CP_1 Persona_3 CP_3
31.12.1996, rep. 45847 (doc. 1 fasc. convenuta); di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.01.1997, foglio delle inserzioni n. 12, come risulta dalle ultime pagine dello stesso documento.
La cessione è intervenuta nell'ambito della disciplina speciale dettata dal D.L. 24.09.1996, n. 497, convertito con modificazioni dalla L. 19.11.1996, n. 588, e dal D.M. del Ministero del Tesoro 14.10.1996: in particolare, l'art. 3 di tale decreto ministeriale prevede che, per le cessioni in blocco dei crediti del alla la pubblicazione Controparte_3 CP_1 in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione esonera dall'adozione delle ordinarie formalità previste dal codice civile
(annotazioni, notifiche individuali) e vale come forma di pubblicità-notizia nei confronti dei debitori ceduti. La stessa SGA ha ricordato, nelle proprie difese, che “della avvenuta cessione dei crediti, fra l'altro, non c'è bisogno di alcuna formalità e/o annotazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro del 14/10/96, né c'è bisogno di alcuna comunicazione e/o notificazione, atteso che del contratto di cessione si è dato notizia a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale …”
(Conclusionale, p. 10).
Tale disciplina speciale – pienamente compatibile con il sistema generale degli artt. 1260 ss. c.c. e, per certi versi, analoga a quella oggi vigente per le cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. – comporta che la cessione è perfetta ed efficace tra le parti sin dalla stipula del contratto e diviene opponibile ai debitori ceduti per effetto della sola pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, senza necessità di notifica individuale. L'eventuale difetto di notifica al debitore, peraltro, avrebbe rilievo solo ai fini della liberazione del debitore che paghi in buona fede al cedente ex art. 1264 c.c., ma non incide sulla titolarità sostanziale del credito, che si trasferisce al cessionario per effetto del contratto. In questo senso, la giurisprudenza – richiamata dalla stessa convenuta – ha riconosciuto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione dei crediti bancari alla ha efficacia di pubblicità-notizia e rende opponibile la cessione ai debitori, escludendo che CP_1 costoro possano dolersi dell'assenza di una notifica individuale (Tribunale di Avezzano, sent. 03.07.2020; Corte d'Appello di Ancona, sent. n. 623/2020; Cass. civ., 17.03.2006, n. 5997).
Nel caso di specie, la circostanza dell'intervenuta cessione dal Banco di Napoli S.p.A. a è stata espressamente CP_1 indicata nell'atto di precetto impugnato, che richiama il contratto del 31.12.1996 e la relativa pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e risulta documentalmente corroborata dal doc. 1 prodotto dalla convenuta. Ne consegue che l'eccezione di
“molteplici cessioni” è destituita di fondamento: la cessione rilevante è unica, ha ad oggetto il portafoglio di crediti delle procedure ed è stata regolarmente portata a conoscenza dei debitori secondo la lex specialis. L'attrice, a Controparte_3 fronte di tali elementi, non ha indicato né prodotto alcun atto ulteriore che provi l'esistenza di successive cessioni del medesimo credito a soggetti terzi.
Quanto al profilo della legittimazione processuale, la documentazione in atti dimostra in modo altrettanto chiaro la qualità di quale mandataria con procura di La convenuta ha infatti prodotto la Controparte_2 CP_1 procura generale conferita da a per atto del notaio del CP_1 Controparte_2 Persona_4 pagina 11 di 14 10.10.2012, rep. 53253, nonché l'atto individuativo per notaio di Torino del 7.11.2012, rep. 115409, racc. Persona_5
19585 (doc. 5 fasc. convenuta), nel quale sono nominativamente indicati i dirigenti e funzionari – tra cui il dott. CP_6
– abilitati a rappresentare la mandataria quando agisce in nome e per conto di
[...] CP_1
Sotto il profilo propriamente processuale, dagli atti difensivi e dalle relative sottoscrizioni emerge che l'azione è stata introdotta e coltivata in giudizio dall'Avv. Di Virgilio, il quale si è costituito dichiarando di rappresentare
[...]
nella sua qualità di mandataria con procura di Tale indicazione soggettiva, contenuta Controparte_2 CP_1 nell'epigrafe della comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2013 e ribadita negli scritti successivi, si coordina con i Con poteri risultanti dall'atto di procura generale e dall'atto individuativo sopra richiamati: , quale cessionaria del credito, ha conferito a un mandato con rappresentanza per la gestione e il recupero dei crediti Controparte_2 acquisiti;
la mandataria, a sua volta, ha individuato nel dott. il soggetto legittimato a spendere in nome e per CP_6 conto suo, e quindi di SGA, il potere di conferire la rappresentanza defensionale al professionista prescelto. In altri termini,
l'avvocato che compare in giudizio agisce come difensore del creditore cessionario ( , per il tramite della società CP_1 mandataria ( , in virtù di un segmento rappresentativo che risulta integralmente Controparte_2 documentato in atti;
ciò è sufficiente, sul piano processuale, a radicare la legittimazione ad agire dell'ente cessionario nel presente giudizio di opposizione.
È irrilevante, ai fini della validità del precetto e della legittimazione attiva, che la procura alle liti non sia stata sottoscritta direttamente da bensì dalla sua mandataria con procura: il mandato conferito a CP_1 Controparte_2
è un mandato con rappresentanza, ex artt. 1703 ss. c.c., che abilita la mandataria ad agire in giudizio in nome del
[...] mandante;
i poteri del rappresentante risultano da atti pubblici prodotti in causa e non contestati in modo specifico dall'attrice, se non con generici rilievi sulla “incomprensibilità” della catena di legittimazione. Parimenti infondata è la pretesa che tali documenti dovessero essere allegati già all'atto di precetto: come correttamente osserva la convenuta, il precetto è atto di diffida stragiudiziale, che non richiede la produzione documentale a pena di nullità, ferma restando la possibilità (poi esercitata) di produrre in giudizio, con la costituzione, i titoli e le procure a sostegno della pretesa.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che: a) è legittima titolare del credito per cui è causa, per effetto CP_1 della cessione dal Banco di Napoli S.p.A. regolarmente perfezionata e pubblicata ai sensi del D.L. n. 497/1996, L. n.
588/1996 e D.M. 14.10.1996, art. 3; b) ha correttamente agito quale mandataria con Controparte_2 procura di in forza di valida procura notarile e di atto individuativo dei propri rappresentanti;
c) la lamentata CP_1
“incomprensibilità” della catena di legittimazione non incide né sulla titolarità sostanziale del credito né sulla legittimazione processuale dell'odierna convenuta, risolvendosi in una mera contestazione formale, non sorretta da specifiche allegazioni o prove contrarie.
Alla luce dell'intero percorso ricostruttivo svolto, il quadro che emerge è sufficientemente netto. Il rapporto contrattuale tra
Banco di Napoli S.p.A., 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A. e il fideiussore come Parte_2 Persona_1 documentato dal contratto di finanziamento del 16.04.1992 e dal successivo atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992, si configura come un ordinario mutuo di finanziamento industriale, perfezionato con effettiva erogazione della somma di lire 800.000.000 alla mutuataria, e come tale è stato formalizzato in atti pubblici contenenti una chiara obbligazione di pagamento, idonei a integrare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.
Le clausole relative agli interessi, pur strutturate in forma variabile, risultano ancorate a parametri oggettivi e ufficiali
(Rendistato e tassi interbancari a tre mesi), rilevati su una fonte determinata (“Il Sole 24 Ore”) in un preciso momento temporale, con applicazione di uno spread fisso. In un simile contesto, la pattuizione soddisfa i requisiti degli artt. 1284, comma 3, e 1346 c.c., giacché il tasso è determinabile attraverso un mero calcolo aritmetico;
non sono emersi, inoltre, pagina 12 di 14 elementi idonei a dimostrare né la pratica di anatocismo, né l'applicazione di tassi usurari, non essendo stata fornita dall'attrice una contestazione tecnica specifica ai conteggi depositati dalla convenuta.
Il pagamento di euro 526.667,81, eseguito in sede di fallimento della 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., ha inciso in termini estintivi solo parziali sulla complessiva esposizione debitoria: la somma è stata imputata secondo criteri conformi agli artt. 1193 e 1194 c.c., prioritariamente a capitale e, per la parte residua, a interessi, con conseguente riduzione del capitale e cristallizzazione del debito residuo alla data del 17.11.2006. Né la sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia, resa ai soli fini del concorso fallimentare, né la disciplina dell'art. 55 l. fall. consentono di ritenere che il pagamento concorsuale abbia estinto integralmente il credito anche nei confronti dei coobbligati in bonis e del garante: la sospensione degli interessi opera “agli effetti del concorso” e non priva il creditore della facoltà di pretendere, nei confronti del fideiussore, gli interessi convenzionali maturati oltre la dichiarazione di fallimento del debitore principale.
Sul piano soggettivo, la titolarità del credito risulta trasferita da Banco di Napoli S.p.A. a Controparte_5 in forza del contratto di cessione del 31.12.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.01.1997 in
[...] conformità al D.L. n. 497/1996, alla L. n. 588/1996 e al D.M. 14.10.1996, art. 3, che attribuiscono a tale pubblicazione valore di pubblicità-notizia sufficiente a rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti. La successiva procura notarile del
10.10.2012 e l'atto individuativo del 7.11.2012 attestano, poi, che agisce quale Controparte_2 mandataria con procura di per il tramite del dott. e ha validamente conferito mandato alle liti all'avv. CP_1 CP_6
Di Virgilio. La catena di legittimazione – dalla banca originaria alla cessionaria, dalla cessionaria alla mandataria e da questa al difensore – risulta quindi lineare e documentata, sicché le perplessità prospettate dall'attrice non trovano riscontro negli atti.
In questo contesto, l'opposizione a precetto proposta da non coglie nel segno. Le censure che Parte_1 mirano a negare l'idoneità del titolo esecutivo, la determinatezza del credito per capitale e interessi, l'efficacia residua del rapporto dopo il pagamento concorsuale e la legittimazione attiva di non trovano conforto né nel dato CP_1 normativo né nella documentazione prodotta, mentre la ricostruzione offerta dalla convenuta risulta coerente con le regole del diritto sostanziale e processuale richiamate nel corso della motivazione. Deve pertanto escludersi che l'odierna attrice sia estranea al debito in qualità di erede del fideiussore, o che il credito azionato difetti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'azione esecutiva.
Da ciò discende, in via consequenziale, il rigetto dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dall'attrice e la conferma del diritto di per il tramite della propria mandataria a CP_1 Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata in forza dei titoli in atti per l'importo precettato. Il venir meno dei presupposti di fumus boni iuris che avevano giustificato, in via interinale, la sospensione del titolo impone, inoltre, la revoca dell'ordinanza del
26.08.2013, con conseguente ripristino dell'efficacia esecutiva dei contratti notarili posti a fondamento del precetto.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza integrale dell'attrice non consente deroghe al principio di cui all'art. 91 c.p.c. Non ricorrono, infatti, i presupposti – né di ordine oggettivo né soggettivo – per una compensazione, totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto che le questioni sollevate, pur articolate, trovano solido riscontro in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e non pongono problemi interpretativi di particolare novità.
Ai fini della quantificazione, si deve avere riguardo al valore della controversia, pari all'importo precettato (euro
330.605,14), alla natura e complessità delle questioni trattate (mutuo di finanziamento a tasso variabile, cessione in blocco di crediti bancari, rapporti tra procedura fallimentare e coobbligati in bonis, disciplina degli interessi) e alla durata ultradecennale del processo, caratterizzato, oltre che da udienze in presenza, anche dalla redazione delle tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonché di comparse conclusionali e memorie di replica da parte della convenuta. In applicazione dei pagina 13 di 14 parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, la liquidazione secondo i valori medi delle singole fasi condurrebbe, in astratto, a compensi sensibilmente superiori a quelli indicati dal difensore di parte convenuta.
Tuttavia, deve tenersi conto che il procuratore della convenuta ha depositato in data 30 novembre 2020 specifica nota spese, redatta sul valore di causa di euro 330.605,14, nella quale ha espressamente quantificato, a titolo di compensi, la somma di euro 6.500,00, aggiungendo che “si rimette in ogni caso all'Ill.mo Giudice circa la variazione percentuale da apportare ai parametri di riferimento innanzi specificati”. Tale formula, tuttavia, non elide il dato che la parte ha indicato in modo preciso la somma domandata a titolo di compensi;
la rimessione al giudice attiene soltanto alla modulazione degli importi tabellari (in aumento o in diminuzione) all'interno del quadro parametrico, ma non vale a trasformare la richiesta in una domanda “aperta” per qualsiasi importo. In applicazione dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e del principio di cui all'art. 112 c.p.c., va dunque ritenuto che la nota spese delimiti in concreto il potere di liquidazione, nel senso che il giudice non può riconoscere compensi in misura superiore a quella indicata, pur in presenza di parametri che giustificherebbero importi maggiori.
Le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell'attrice e liquidate, nei limiti della richiesta Parte_1 della difesa convenuta, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_1 nei confronti di quale mandataria con procura di Controparte_2 Controparte_5
così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione proposta da ex art. 615, comma 1, c.p.c.; Parte_1
2. revoca l'ordinanza del 26.08.2013 con cui era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'atto di precetto opposto;
3. condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria con procura di in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida, nei limiti della relativa nota spese, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 1 dicembre 2025
Il giudice onorario
Avv. CE IC
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
CE IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASTROVITO Parte_1 C.F._1
EL e dell'Avv. Michele Carlo Floro , elettivamente domiciliata in VIA CRISANZIO n. 17, BARI, presso i difensori Avv. MASTROVITO EL e Avv. MICHELE CARLO FLORO, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'Avv. DI VIRGILIO GIOVANNI MAURO , elettivamente domiciliato in VIALE M. GANDHI n.7 ,
FOGGIA, presso il difensore Avv. DI VIRGILIO GIOVANNI MAURO, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 16.09.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 27.09.2024, con provvedimento del 12.12.2024 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di precetto notificato in data 24.01.2013 la a mezzo della propria mandataria con procura CP_1 [...]
intimava a , quale unica erede del sig. già Controparte_2 Parte_1 Persona_1 fideiussore della società il pagamento della somma di euro 330.605,14, oltre spese e competenze, a titolo Parte_2 di interessi di ammortamento e di mora maturati in dipendenza di un contratto di finanziamento del 16.04.1992 e del correlato atto di quietanza per erogazione a saldo del 27.10.1992, entrambi a rogito del notaio spediti in forma Per_2 esecutiva il 17.01.2007 e notificati all'opponente anche ai sensi dell'art. 477 c.p.c. in data 07.12.2012.
Con atto di citazione notificato il 20.03.2013 proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il Pt_1 precetto, deducendo, in sintesi: l'inefficacia ed inidoneità dei contratti richiamati a fondare un titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c.; l'omessa o scorretta imputazione da parte del creditore della somma di euro 526.667,81 incassata nel fallimento della pagina 1 di 14 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., terza datrice di ipoteca;
l'inefficacia della cessione del credito dal CP_3 alla e la conseguente carenza di legittimazione attiva;
l'inesistenza o comunque l'indeterminatezza del
[...] CP_1 credito per incertezza assoluta dei criteri di calcolo degli interessi, asseritamente indicizzati a parametri ignoti o rimesse a pattuizioni “di volta in volta”; la nullità delle clausole sugli interessi anche per dedotte prassi anatocistiche e per violazione della normativa antiusura.
L'opponente chiedeva inoltre che fosse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, venisse dichiarata l'inidoneità dei contratti allegati al precetto ad integrare titolo esecutivo, ovvero l'inesistenza del credito, con vittoria di spese.
Si costituiva per il tramite della mandataria eccependo l'infondatezza CP_1 Controparte_2 dell'opposizione, evidenziando come il proprio diritto di credito trovasse fondamento in un contratto di mutuo (contratto di finanziamento) ed in un successivo atto di quietanza rogati da notaio, contenenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 474
c.p.c. per la configurabilità di un titolo esecutivo, e come la somma di euro 526.667,81 fosse stata puntualmente imputata, dapprima a capitale ed interessi e, successivamente, principalmente a capitale e per il residuo a interessi, con cristallizzazione del debito residuo alla data del 17.11.2006, senza ulteriore maturazione di interessi dopo tale data, come da prospetto contabile allegato alla lettera del 22.09.2012.
All'udienza di prima comparizione del 10.07.2013 il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., riservandosi sulla richiesta di sospensione. Con ordinanza del 26.08.2013, ravvisati gravi motivi, il giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale l'opposta aveva preannunciato l'azione esecutiva.
La convenuta, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., insisteva per la revoca dell'ordinanza, illustrando, anche mediante produzione di relazione integrativa del proprio consulente di parte del 05.09.2013, i criteri di Pt_3 determinazione dei tassi variabili e la ricostruzione contabile del credito;
l'istanza di revoca veniva tuttavia rigettata con ordinanza del 14.02.2014, con contestuale fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il processo proseguiva con varie udienze, durante le quali la convenuta reiterava la richiesta di revoca del provvedimento sospensivo;
la causa veniva poi inserita nel ruolo per decisione ex art. 281-sexies c.p.c., con trattazione orale sostituita da trattazione scritta e deposito di note, quindi rinviata a più riprese sino all'udienza del 27.09.2024, nella quale le parti precisavano le conclusioni. L'attrice insisteva per la conferma dell'ordinanza del 26.08.2013, sostenendone l'efficacia
“anticipatoria del merito” anche alla luce di Cass. Sez. Un. 19889/2019; la convenuta chiedeva la revoca del medesimo provvedimento e il rigetto integrale dell'opposizione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Occorre anzitutto delimitare con precisione l'oggetto del presente giudizio. Si è in presenza di un'opposizione a precetto proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.; il petitum immediato dell'attrice è costituito dall'accertamento negativo del diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei suoi confronti, mentre il petitum mediato investe, sul piano sostanziale, l'esistenza, l'entità e la stessa validità del credito dedotto, nonché l'idoneità dei titoli richiamati nel precetto a integrare un titolo esecutivo.
In questa prospettiva, l'indagine del giudice non si limita al controllo formale del precetto, che è oggetto tipico dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma investe il rapporto giuridico sostanziale sottostante al titolo, secondo la nota ricostruzione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. come azione di accertamento (in prevalenza negativo) del diritto di credito fatto valere in via esecutiva. Ne consegue che il thema decidendum si articola su due piani: da un lato, il profilo “esteriore” del titolo, ossia la sua idoneità strutturale a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; dall'altro, il pagina 2 di 14 profilo “interiore”, relativo all'esistenza e alla misura del credito risultante da quel titolo, alla luce delle vicende del rapporto (pagamenti, imputazioni, interessi, cessione del credito).
Più in dettaglio, nel presente giudizio l'attrice/opponente ha: a) contestato che il contratto di finanziamento del 16.04.1992 ed il correlato atto di quietanza del 27.10.1992 possano qualificarsi come titolo esecutivo, reputandoli mutuo “condizionato”
o “di scopo” privo dei requisiti dell'art. 474 c.p.c.; b) dedotto la radicale indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, con conseguente nullità delle relative clausole e inesistenza o indeterminabilità del credito per interessi;
c) sostenuto che il pagamento di euro 526.667,81 effettuato nel fallimento della terza datrice di ipoteca avrebbe estinto integralmente ogni residua pretesa creditoria, con particolare riguardo agli interessi;
d) eccepito la nullità o inefficacia della cessione del credito a favore di e la correlata carenza di legittimazione attiva dell'odierna convenuta, nonché la non riconducibilità CP_1 del credito azionato alla posizione di erede del fideiussore.
L'oggetto del giudizio è dunque circoscritto alla verifica: i) dell'idoneità del contratto di finanziamento e del relativo atto di quietanza, quali atti pubblici recanti l'assunzione di obbligazioni di pagamento, a integrare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 2, c.p.c.; ii) della determinabilità del credito azionato, con particolare riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, alla luce delle clausole contrattuali e delle pattuizioni in atti;
iii) della corretta imputazione del pagamento ricevuto da in sede concorsuale e dell'eventuale residuo credito;
iv) della validità ed efficacia della cessione del credito CP_1 dal a e della conseguente legittimazione attiva della convenuta-mandataria. Restano, per Controparte_3 CP_1 converso, al di fuori del perimetro del presente giudizio l'eventuale revisione complessiva dei rapporti tra il creditore e gli altri coobbligati o soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali, così come qualsiasi sindacato sulla validità o correttezza delle determinazioni assunte dal giudice fallimentare, che spiegano efficacia solo endo–concorsuale.
In definitiva, in quanto giudizio di opposizione pre-esecutiva, la presente causa ha ad oggetto l'accertamento se, alla luce del titolo in forma di atto pubblico e delle vicende successive del rapporto, (per il tramite della propria CP_1 mandataria sia o meno titolare, nei confronti dell'attrice, di un credito certo, Controparte_2 liquido ed esigibile, idoneo a sorreggere il precetto intimato.
In via preliminare va esaminata e disattesa la tesi dell'opponente secondo cui l'ordinanza resa in data 26.08.2013 – con cui il giudice del precetto ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'atto di precetto – sarebbe divenuta “cosa giudicata” nel presente processo, producendovi effetti irretrattabili e vincolando il giudice di merito quanto alla ritenuta insussistenza, o comunque indeterminatezza, del credito azionato. L'attrice ha, in particolare, sostenuto che, poiché il provvedimento di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.
e l'opposta non ha proposto reclamo, l'ordinanza avrebbe assunto un'efficacia anticipatoria del merito non più superabile in questa fase, richiamando – a fondamento di tale conclusione – Cass. civ. Sez. Unite n. 19889/2019, nonché altre pronunce di legittimità che, tuttavia, si limitano a qualificare il rimedio esperibile avverso tali provvedimenti.
Questa ricostruzione non è condivisibile. Innanzitutto, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall'attrice, lungi dal riconoscere natura decisoria e definitiva all'ordinanza che provvede sulla sospensione, ribadisce che si tratta di un provvedimento sommario, latu sensu cautelare, privo di idoneità al giudicato e, proprio per questo, sempre suscettibile di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. Così Cass. n. 1228/2016 – citata dall'attrice – evidenzia che l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione o del titolo, tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. come modificato dalla L. n. 52/2006 quanto nel regime successivo introdotto dalla L. n. 69/2009, è soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c., ma non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., proprio perché non definitiva e non idonea a passare in giudicato, essendo destinata a essere assorbita e superata dalla decisione di merito sull'opposizione. Lo stesso principio è ribadito dalle pronunce ivi ricordate (Cass. nn. 24044/2014, 9371/2014, 1176/2015), che qualificano tali pagina 3 di 14 ordinanze come provvedimenti provvisori, a efficacia limitata al tempo necessario per la definizione del giudizio, privi di stabilità sostanziale.
Le Sezioni Unite n. 19889/2019, a loro volta, non affermano affatto la possibilità che sul provvedimento di sospensione si formi un giudicato sostanziale “anticipato” sul merito;
esse si limitano a chiarire che l'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione (tanto pre-esecutiva quanto endo-esecutiva) conceda o neghi la sospensione dell'esecuzione o del titolo è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c. e non ricorribile ex art. 111 Cost., in quanto si tratta di un atto non definitivo e destinato a essere riesaminato nella sentenza che definisce il giudizio di opposizione. L'“anticipazione” cui la Cassazione fa riferimento attiene alla funzione del provvedimento – che inibisce temporaneamente gli effetti del titolo o dell'esecuzione in base a una delibazione sommaria di fondatezza dell'opposizione – ma non si traduce in una stabilizzazione definitiva e irretrattabile dell'accertamento compiuto, né in preclusioni per il giudice di merito, il quale resta tenuto a rivalutare integralmente la vicenda alla luce del contraddittorio pieno e dell'intero materiale istruttorio.
Sotto altro profilo, va condiviso quanto rilevato dalla convenuta, che ha espressamente richiamato il consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti endoprocessuali di sospensione dell'esecuzione, pronunciati nell'ambito delle opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., hanno natura cautelare, sommaria e deformalizzata e, come tali, sono per definizione inidonei a formare giudicato: Cass. n. 15903/2011, nonché Cass. n. 11243/2010, Cass. n. 7609/2006 e, in epoca successiva alle Sezioni Unite, Cass. n. 14542/2022, affermano in maniera univoca che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c., sia essa di accoglimento, rigetto o revoca della sospensione, non ha natura né decisoria né definitiva e, pertanto, non è suscettibile di passare in giudicato.
L'omesso esperimento del reclamo da parte dell'odierna convenuta, dunque, ha avuto soltanto l'effetto di consolidare, sul piano processuale, l'efficacia provvisoria dell'ordinanza del 26.08.2013 sino alla definizione del giudizio, ma non può convertirla in una pronuncia irrevocabile sul merito delle questioni oggetto di opposizione. L'eventuale natura
“anticipatoria” del provvedimento sospensivo – nel senso che esso prefigura l'esito del giudizio sulla base di una delibazione sommaria – non muta la sua struttura cautelare né lo rende insuscettibile di essere superato dalla sentenza;
la stessa giurisprudenza invocata dall'attrice riconosce che il provvedimento mantiene efficacia solo “per il tempo necessario alla definizione del giudizio di opposizione” e che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in altro processo
(art. 669-octies, commi 7 e 8, c.p.c.), a maggior ragione non potendo precludere il pieno riesame della vicenda da parte del giudice della cognizione.
Ne consegue che l'ordinanza del 26.08.2013, con cui fu disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, conserva natura meramente cautelare e provvisoria: essa ha regolato, in via interinale, i rapporti tra le parti nella fase iniziale della lite, ma non vincola il presente giudizio di merito, nel quale il tribunale deve rivalutare con pienezza di cognizione – alla luce di tutti gli atti e documenti depositati nel corso del processo, nonché delle ulteriori deduzioni difensive svolte dalle parti – la sussistenza del diritto dell'opposta a procedere in executivis e la fondatezza delle censure sollevate con l'opposizione.
Passando al merito, il primo nodo riguarda la qualificazione giuridica e l'idoneità del titolo azionato ai sensi dell'art. 474
c.p.c. L'attrice ha sostenuto, sin dall'atto introduttivo e poi nelle difese conclusive, che il contratto del 16.04.1992 non sarebbe un ordinario contratto di mutuo, bensì un “mutuo condizionato e di scopo”, strutturato in modo tale da subordinare l'erogazione delle somme alla realizzazione di un programma industriale e, per di più, con un iter di erogazione che – a suo dire – si porrebbe in linea con la fattispecie scrutinata dalla Cassazione in tema di mutuo condizionato e “di scopo”, in cui la somma mutuata viene immediatamente retrocessa all'ente finanziatore e resa disponibile solo al verificarsi di determinate condizioni. In questa prospettiva, la difesa dell'opponente richiama, oltre a Cass. 9838/2021, anche la sentenza n. pagina 4 di 14 12007/2024, per sostenere che un simile schema non sarebbe annoverabile tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. e che, conseguentemente, il contratto in esame non potrebbe sorreggere il precetto.
La convenuta ha, per contro, qualificato il rapporto come ordinario contratto di finanziamento/ mutuo industriale, stipulato in forma di atto pubblico in data 16.04.1992, cui ha fatto seguito un atto pubblico di erogazione e quietanza del 27.10.1992, entrambi rogati dal notaio (rep. 85244 e rep. 89796), prodotti come docc. 8 e 9, spediti in forma esecutiva il Per_2
17.01.2007 e notificati all'odierna opponente anche ai sensi dell'art. 477 c.p.c. Secondo tale impostazione, i due atti integrano un “titolo complesso” in forma di atto pubblico: nel contratto di finanziamento vengono individuati i soggetti
(Banco di Napoli S.p.A., terza datrice di ipoteca 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., fideiussore Parte_2
, la causa del finanziamento, l'ammontare massimo originariamente previsto, la durata, le modalità di Persona_1 rimborso, le garanzie;
nell'atto di quietanza, invece, è documentata l'effettiva erogazione della somma finanziata – rideterminata in lire 800.000.000 – e l'assunzione dell'obbligo di restituzione da parte della mutuataria, alle condizioni ivi pattuite.
In punto di diritto, l'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c. annovera tra i titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, in conformità delle norme che ne regolano la funzione, in cui è contenuta l'obbligazione di pagare una somma di denaro determinata o determinabile”. Ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.,
l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Ne discende che, una volta che in un atto pubblico sia consacrata la dichiarazione del debitore di aver ricevuto una certa somma (quietanza) e di obbligarsi alla sua restituzione, la sussistenza dell'obbligazione di pagamento è assistita da una speciale forza probatoria che è tipicamente idonea a sorreggere un titolo esecutivo, salvo le sole contestazioni proponibili con la querela di falso o con eccezioni attinenti a vicende successive estintive o modificative del credito. In tal senso si è consolidata anche la giurisprudenza di legittimità, che riconosce natura di titolo esecutivo agli atti notarili di mutuo e ai correlati atti di quietanza, quando in essi risultino determinati i soggetti, l'importo erogato, l'obbligo di restituzione e le modalità di pagamento.
Nel caso di specie, l'atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992 contiene una dichiarazione chiara e inequivoca della società la quale “riconosce e dichiara di aver ricevuto dalla Cassa del Banco di Napoli S.p.A., filiale di Parte_2
Avellino, la somma di lire 800.000.000, ammontare del finanziamento di cui al più volte citato contratto del 16/04/1992, e ne rilascia ampia e definitiva quietanza”, assumendo l'obbligo di restituzione alle condizioni indicate nello stesso atto. La circostanza che in una fase precedente fosse stata contemplata la possibilità di un'erogazione in valuta estera per un importo massimo di lire 1.500.000.000 non incide sulla natura del rapporto, giacché l'atto successivo ha rideterminato l'ammontare del finanziamento in lire, per l'importo effettivamente erogato, e ne ha cristallizzato il contenuto obbligatorio. Proprio questo secondo atto, in quanto atto pubblico di quietanza e contestuale assunzione di obbligo di restituzione, costituisce il fulcro del titolo esecutivo.
Non è persuasivo, quindi, il tentativo dell'attrice di ricondurre la fattispecie nel paradigma del “mutuo condizionato e di scopo” che la giurisprudenza – anche con la richiamata Cass. n. 12007/2024 – ha ritenuto non idoneo a costituire titolo esecutivo in ipotesi del tutto peculiari, nelle quali: a) la somma mutuata viene contabilmente erogata alla mutuataria e immediatamente retrocessa alla banca;
b) il denaro è destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva dell'ente finanziatore sino al verificarsi di determinate condizioni;
c) manca, in concreto, una effettiva traditio della somma al mutuatario, sicché difetta uno degli elementi essenziali del mutuo ex art. 1813 c.c.
La fattispecie oggetto del presente giudizio è diversa sotto plurimi profili:
pagina 5 di 14 – innanzitutto, l'atto di quietanza attesta espressamente l'avvenuta consegna alla della somma di lire Parte_2
800.000.000, con dichiarazione che, in quanto resa in atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso;
– in secondo luogo, non vi è alcuna pattuizione che preveda una immediata retrocessione dell'importo al Controparte_3 né che subordini la concreta disponibilità delle somme al verificarsi di condizioni ulteriori rispetto a quelle già realizzate al momento della quietanza;
– in terzo luogo, proprio la riduzione da 1,5 miliardi a 800 milioni e il passaggio dalla valuta estera alla valuta nazionale dimostrano che le parti hanno rinegoziato l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento, portando a compimento il programma negoziale, non già lasciandolo in una fase “sospesa” o meramente potenziale.
Non assume rilievo, ai fini della idoneità del titolo, neppure il fatto che nelle lettere di diffida la banca – per mero refuso – abbia talvolta qualificato il contratto come “mutuo fondiario” piuttosto che “mutuo industriale”: si tratta di una improprietà terminologica che non incide sulla struttura sostanziale del rapporto, come emerge dalla costante indicazione, in tutti gli atti, del medesimo contratto del 16.04.1992 e del correlato atto di quietanza del 27.10.1992, con puntuale individuazione delle parti, dell'importo finanziato e delle condizioni di rimborso.
Quanto all'ulteriore tesi dell'attrice, secondo cui il contratto sarebbe assimilabile ad una “apertura di credito in conto corrente” e, quindi, non riconducibile alla categoria dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., va osservato che la documentazione contrattuale, per come analiticamente descritta e trascritta dalla convenuta, esclude questa qualificazione: non risulta, infatti, un affidamento in conto corrente con possibilità di utilizzi e ripristini ad iniziativa del cliente, ma un finanziamento per un importo predeterminato, erogato in un'unica soluzione (sia pure all'esito di un procedimento) e destinato ad essere rimborsato secondo un piano di ammortamento. La struttura è dunque quella tipica del mutuo di finanziamento, non già quella dell'apertura di credito;
la diversità rispetto alle fattispecie esaminate da talune decisioni di merito invocate dall'attrice (Trib. Asti 1.3.2013, Trib. Frosinone 14.11.2008, 15.11.2008) è esplicitamente sottolineata dalla convenuta e appare condivisibile alla luce del tenore letterale degli atti.
In definitiva, alla luce del combinato disposto degli artt. 474 c.p.c., 2699 e 2700 c.c. e della concreta struttura del rapporto negoziale risultante dal contratto di finanziamento del 16.04.1992 e dall'atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992, deve ritenersi che il complesso documentale prodotto dalla convenuta integri un titolo esecutivo idoneo: in esso sono presenti, in forma di atto pubblico, l'individuazione delle parti, l'indicazione dell'importo effettivamente erogato, la dichiarazione di quietanza e l'assunzione dell'obbligo di restituzione in favore della banca mutuante (oggi cessionaria , con CP_1 conseguente sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.
Non sussiste, pertanto, il dedotto difetto di idoneità del titolo sul piano strutturale, restando le ulteriori doglianze dell'attrice confinate al diverso terreno dell'esistenza e della quantificazione del credito (interessi, imputazione dei pagamenti, vicende concorsuali), che formano oggetto dei successivi passaggi motivazionali.
Quanto alla determinabilità del credito e, in particolare, degli interessi, l'attrice ha dedotto che il credito azionato in via esecutiva sarebbe, in radice, privo dei requisiti della certezza e liquidità richiesti dall'art. 474 c.p.c., sul duplice versante: a) dell'indicizzazione del capitale e degli interessi ad una “ignota valuta estera” ed a “ignoti valori di cambio e/o al controvalore in lire”; b) della pretesa assoluta indeterminatezza del tasso, che sarebbe rimesso a pattuizioni da convenirsi di volta in volta tra banca e cliente. In questa prospettiva, la difesa dell'opponente ha valorizzato il fatto che l'originario finanziamento era stato concepito in valuta estera, per lire 1.500.000.000 equivalenti, e che solo in un momento successivo
– nell'ottobre 1992 – si sarebbe proceduto ad erogare alla mutuataria un importo inferiore (lire 800.000.000), assumendo che, comunque, il meccanismo di indicizzazione e la misura degli interessi fossero rimasti ancorati a parametri non identificabili, sì da rendere il credito strutturalmente indeterminabile;
a conforto di tale tesi, l'attrice ha richiamato, tra pagina 6 di 14 l'altro, Cass. 9838/2021, in tema di mutui “indicizzati” o “di scopo” con rinvio a elementi estranei e non oggettivamente verificabili.
La convenuta ha contestato puntualmente tali affermazioni, richiamando il tenore letterale degli artt. 3 e 4 del contratto di finanziamento del 16.04.1992 e, soprattutto, dell'art. 5 dell'atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992 (docc. 8 e 9), nei quali le parti hanno espressamente convenuto che “gli interessi da corrispondere vengono stabiliti e regolati di comune accordo tra le parti, per ogni trimestralità, in misura pari alla media aritmetica semplice tra e Parte_4 [...]
, lettera, a tre mesi, maggiorata dello spread di uno virgola cinque. I predetti parametri saranno rilevati CP_4 dal Sole 24 Ore il primo giorno lavorativo del trimestre di maturazione degli interessi”. È pacifico in atti che il riferimento alla Lira Interbancaria lettera a tre mesi si è poi “tecnicamente” tradotto, nel corso del tempo, nell'uso dei tassi RIBOR e, successivamente, EURIBOR, per effetto della evoluzione del mercato interbancario, mentre il riferimento al “Rendistato” attiene a tassi ufficiali sui titoli di Stato;
ed è parimenti documentato che i dati di tali parametri erano, e sono, reperibili sulla stampa economica specializzata, segnatamente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, indicato nel testo contrattuale.
In punto di diritto, occorre rammentare che l'art. 1284, comma 3, c.c. richiede la forma scritta ad substantiam per la pattuizione degli interessi in misura superiore al tasso legale, ma non esige che il tasso ultralegale sia indicato numericamente nel contratto;
alla luce dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che il tasso sia determinato o determinabile sulla base di criteri obiettivi, ancorché estrinseci al documento. La giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalla convenuta, è consolidata nel senso che “il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali non postula, necessariamente, che la convenzione medesima contenga un'indicazione in cifre del tasso, ben potendo essere soddisfatto per relationem, mediante il richiamo a elementi estrinseci al contratto, purché oggettivamente individuabili e idonei a consentire la concreta determinazione del saggio attraverso una mera operazione aritmetica” (Cass. 19.02.2014, n. 3968;
Cass. 20555/2020). In applicazione di tali principi, è stata ritenuta valida la clausola che rinvia a parametri ufficiali quali l'Euribor o indici similari, con calcolo del tasso per via matematica, pur richiedendo l'uso di formule di matematica finanziaria.
Se si guarda alla concreta formulazione dell'art. 5 dell'atto di quietanza, risulta che le parti hanno ancorato il tasso a due grandezze oggettive (Rendistato e Lira Interbancaria/Ribor/Euribor), reperibili su una specifica fonte (Il Sole 24 Ore) in un preciso giorno (il primo giorno lavorativo del trimestre di maturazione), prevedendo poi l'applicazione di uno spread fisso di 1,50 punti percentuali. La formula che ne deriva – media aritmetica semplice dei due tassi così rilevati, maggiorata dello spread – consente di individuare per ciascun trimestre un tasso univoco, determinabile attraverso un normalissimo calcolo matematico.
In questo contesto, l'inciso richiamato dall'attrice (“da concordarsi di volta in volta”) non può essere isolato e assunto come indice di una totale rimessione all'arbitrio della banca. Letto secondo buona fede e in coerenza con le clausole circostanti, esso rinvia al fatto che, ad ogni trimestre, il tasso concreto applicabile viene individuato facendo operare il meccanismo oggettivo già descritto (media dei due parametri pubblici maggiorata dello spread), e non anche a una rinegoziazione libera e discrezionale del saggio. La “concorde” applicazione del criterio predeterminato sostituisce la necessità di stabilire ex novo il tasso, non già lo integra.
Anche volendo seguire, in via meramente subordinata, la lettura suggerita dall'attrice e ritenere invalida la clausola nella parte in cui sembra evocare una pattuizione discrezionale “di volta in volta”, non se ne potrebbe desumere l'azzeramento del costo per interessi, bensì soltanto la caducazione del tasso ultralegale, con sopravvivenza del diritto del creditore agli interessi nella misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c. Ne deriva che, comunque, il credito per interessi non verrebbe pagina 7 di 14 meno, ma sarebbe al più rideterminabile in senso meno oneroso per il debitore, opzione che in concreto non è stata neppure specificamente illustrata dall'attrice mediante conteggi alternativi.
Né può condividersi l'assunto dell'attrice secondo cui il rinvio a una “valuta estera ignota” renderebbe di per sé indeterminabile il credito. Come già rilevato nella parte dedicata alla qualificazione del titolo, l'originaria previsione di un finanziamento in valuta estera per un importo massimo di lire 1,5 miliardi è stata superata dall'atto di quietanza del
27.10.1992, che ha rideterminato il finanziamento in lire 800.000.000, attestando l'effettiva erogazione alla Parte_2
e fissando le condizioni di restituzione e di remunerazione del credito. Da quel momento, il rapporto obbligatorio si è
[...] stabilizzato in valuta nazionale, mentre il richiamo a parametri finanziari (Rendistato, tassi interbancari) rileva soltanto ai fini della misura del tasso, non già della moneta di conto. L'argomento tratto dalla sentenza Cass. 9838/2021, che riguarda ipotesi di indicizzazione a parametri non obiettivamente verificabili, non è dunque pertinente al caso concreto, caratterizzato dal rinvio a indici ufficiali e pubblici.
Sul piano della concreta quantificazione del credito, la convenuta ha dimostrato di avere proceduto al computo degli interessi secondo il criterio pattizio, depositando il prospetto contabile allegato alla lettera del 22.09.2012 (doc. 10), trasmesso all'attrice in epoca anteriore alla notifica del precetto, nonché la consulenza tecnica di parte del dott. del Pt_3
23.05.2013 e la successiva relazione integrativa del 05.09.2013, entrambe versate in atti con memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. Da tali documenti emerge che il credito è stato ricostruito attraverso una mera operazione di calcolo, applicando ai trimestri di preammortamento e ammortamento i tassi risultanti dai parametri indicati all'art. 5 dell'atto di quietanza;
l'attrice, a fronte di ciò, non ha offerto una confutazione tecnica specifica, né ha prodotto una perizia di parte, limitandosi ad affermazioni generiche sulla pretesa incomprensibilità del criterio. In un simile quadro, il difetto di contestazione specifica sulle modalità di calcolo e sulle singole poste porta a ritenere raggiunta la prova della determinabilità e della determinazione, in concreto, del credito per interessi.
Quanto alle censure in tema di anatocismo e di usura, l'attrice si è limitata ad evocare genericamente la violazione del divieto di anatocismo e della disciplina di cui alla L. 108/1996, senza però indicare – né nell'atto introduttivo né negli scritti conclusivi – in quali periodi, con quali tassi effettivi e rispetto a quali soglie trimestrali ministeriali si sarebbe verificato un superamento del tasso soglia, né ha articolato conteggi autonomi o prodotto una perizia di parte. Sul versante opposto, la convenuta ha assolto il proprio onere di allegazione e prova del quantum, depositando il prospetto contabile allegato alla lettera del 22.09.2012 e le relazioni tecniche del dott. che illustrano modalità di calcolo degli interessi e assenza di Pt_3 capitalizzazione periodica in conto capitale. A fronte di tali elementi, l'attrice non ha formulato contestazioni specifiche sulle singole poste o sui periodi considerati, sicché – alla luce dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione – deve ritenersi che la determinazione del credito per interessi, come esposta dalla convenuta, non sia stata efficacemente smentita.
In mancanza di una dimostrazione puntuale di fenomeni anatocistici o di applicazioni di tassi usurari, non vi sono, dunque, i presupposti per dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi.
Va aggiunto che, anche ove in ipotesi si ritenesse invalida la clausola di determinazione convenzionale degli interessi – il che, per quanto detto, non si ravvisa nel caso concreto –, non potrebbe farsi luogo all'“azzeramento” del debito auspicato dall'attrice: la giurisprudenza, in linea con il disposto dell'art. 1284, comma 1, c.c., riconosce infatti che, caduta la pattuizione di interessi ultralegali, residua pur sempre il diritto del creditore agli interessi al tasso legale;
in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito richiamata dalla convenuta (Trib. Foggia, sent. n. 360/2025), proprio con riferimento a contratti nei quali il rinvio a parametri esterni non fosse più attuale per mutamento dei mercati. In ogni caso, dunque, la pretesa di vedere integralmente espunto il costo per interessi, sino a trasformare il mutuo in un finanziamento gratuito, trascende il perimetro di tutela che l'ordinamento riconosce al debitore. pagina 8 di 14 In definitiva, alla luce delle clausole contrattuali, della documentazione prodotta e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di determinatezza e determinabilità del tasso di interesse nei mutui a tasso variabile, deve ritenersi che: a) il criterio convenzionale di calcolo degli interessi, ancorato a parametri oggettivi e verificabili, soddisfa i requisiti degli artt. 1284, comma 3, e 1346 c.c.; b) il credito per interessi è determinabile e, nella specie, è stato determinato mediante una mera operazione aritmetica, come risulta dal prospetto contabile e dalle relazioni tecniche di parte;
c) non è stato provato alcun fenomeno anatocistico o usurario idoneo a comportare la nullità delle clausole sugli interessi.
Ne consegue che la dedotta indeterminatezza del credito, sul versante degli interessi, non può essere accolta.
Con riguardo all'eccezione di inesistenza del credito per effetto del pagamento di euro 526.667,81, eseguito nell'ambito del fallimento della 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., la tesi dell'attrice muove da un duplice presupposto: da un lato, che il versamento effettuato dalla curatela fallimentare, in favore della abbia integralmente soddisfatto ogni CP_1 residua ragione creditoria nascente dal contratto di finanziamento del 16 aprile 1992, con conseguente estinzione del debito anche nei confronti della e dei garanti;
dall'altro, che la sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia Parte_2
(prodotta quale doc. 11) abbia “cristallizzato” il credito in misura definitivamente satisfatta dal pagamento concorsuale, con efficacia erga omnes e non già limitata al solo ambito della procedura. In quest'ottica, l'attrice – richiamando anche la propria qualità di garante – sostiene che, una volta riscossa la somma di € 526.667,81 nel passivo del fallimento 3M, nulla residuerebbe da pretendere nei suoi confronti, dovendosi considerare integralmente definito il rapporto obbligatorio oggetto del precetto.
Questa ricostruzione non può essere condivisa. Innanzitutto, il contenuto della sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia
– alla quale l'attrice attribuisce un effetto di definitiva liquidazione “universale” del credito – va correttamente inquadrato nel sistema della legge fallimentare: il provvedimento che decide sull'opposizione allo stato passivo o, comunque, accerta l'ammontare del credito ai fini dell'insinuazione esplica, per costante ricostruzione, efficacia vincolante “agli effetti del concorso”, ossia all'interno della procedura e nel limitato contesto dei rapporti tra massa e singolo creditore, ma non si traduce in un accertamento costitutivo idoneo a regolare, in via definitiva, i rapporti esterni con i coobbligati solidali e i garanti rimasti estranei al fallimento. In altri termini, la pronuncia concorsuale definisce il credito ai soli fini della partecipazione al riparto fallimentare, ma non implica né l'estinzione integrale del debito originario verso tutti gli obbligati, né la rinuncia del creditore alla parte non soddisfatta nei confronti di soggetti diversi dal fallito.
In secondo luogo, la disciplina positiva conferma che la procedura concorsuale incide in modo solo relativo sugli accessori del credito. L'art. 55 legge fallimentare prevede che «la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento», clausola che, già sul piano letterale, circoscrive l'operatività della sospensione “agli effetti del concorso”, vale a dire nella sola dinamica interna della procedura.
Proprio tale inciso è stato valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità per affermare che la regola non si estende ai rapporti tra creditore e coobbligati rimasti in bonis: è quindi ammissibile che il creditore continui a pretendere, nei confronti dei garanti e degli altri condebitori non falliti, gli interessi convenzionali maturati anche per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, pur non potendo insinuarli nel passivo oltre la data di apertura della procedura. In tal senso si è espressa, tra le altre, Cass. civ., 14 marzo 2008, n. 6953, che ha chiarito come il fallimento del debitore principale non comporti, ex se, la liberazione del fideiussore dagli interessi convenzionali maturati dopo la dichiarazione di fallimento, proprio perché l'art. 55 l.fall. regola esclusivamente il profilo concorsuale.
Trasposti tali principi al caso concreto, la qualità di garante dell'attrice – che non è mai stata coinvolta quale soggetto fallito
– esclude che il pagamento concorsuale effettuato dalla curatela della 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A. possa avere determinato l'estinzione totale dell'obbligazione a suo carico. L'effetto del versamento di € 526.667,81 è stato quello pagina 9 di 14 fisiologico proprio del pagamento parziale effettuato da un coobbligato: estinzione del debito soltanto fino alla concorrenza del pagato e persistenza, per la parte residua, del credito verso gli altri obbligati, ivi compresi i garanti, secondo il meccanismo generale di cui agli artt. 1181, 1292 e ss. c.c. Nulla, né nella sentenza n. 220/2001, né nella condotta successiva della consente di inferire una rinuncia alla porzione di credito rimasta insoddisfatta, né un accordo transattivo CP_1 che abbia circoscritto in via definitiva l'originaria ragione creditoria al solo importo realizzato in sede fallimentare.
Va poi considerato il profilo, squisitamente contabile, dell'imputazione del pagamento. La documentazione prodotta dalla convenuta – in particolare la lettera del 22 settembre 2012 e il relativo prospetto contabile allegato (doc. 10 del fascicolo convenuta) – mostra che il pagamento di € 526.667,81, incassato da in data 17 novembre 2006 nell'ambito del CP_1 fallimento 3M, è stato oggetto di una duplice operazione: dapprima imputato congiuntamente a capitale e interessi, quindi, in sede di rielaborazione complessiva del rapporto, imputato prioritariamente a capitale e, solo per l'eventuale residuo, ad interessi. Tale scelta – espressamente ricondotta dall'istituto all'art. 1194 c.c. – risulta, peraltro, favorevole al debitore e alla garante, in quanto la riduzione del capitale comporta una corrispondente contrazione della base di calcolo degli interessi successivi, evitando la maturazione di ulteriori accessori su un capitale non più esistente. È la stessa difesa della convenuta a chiarire che proprio in forza di questa imputazione il credito residuo è stato “cristallizzato” alla data del 17 novembre 2006, risultando da allora invariato sino alla formazione del precetto oggetto di opposizione.
L'attrice, per converso, si è limitata ad affermare, in chiave meramente assertiva, che il pagamento concorsuale avrebbe
“liquidato ogni ragione creditizia della banca mutuante”, senza tuttavia accompagnare tale assunto con una ricostruzione alternativa della vicenda contabile e giuridica del rapporto, fondata su conteggi propri o su elementi oggettivi idonei a contestare il prospetto depositato da controparte. Né sono stati allegati elementi da cui possa desumersi che la CP_1 abbia imputato il pagamento in modo difforme dalle regole di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., ovvero che, per effetto della pronuncia resa nel fallimento 3M, il credito sia stato definitivamente estinto anche nei confronti dei coobbligati in bonis.
In mancanza di una prova positiva dell'estinzione integrale dell'obbligazione, non è possibile convertire un pagamento parziale – peraltro imputato secondo criteri legali e in senso non pregiudizievole per il debitore – in un fatto generatore di inesistenza del credito residuo. Se, come sostiene l'attrice, la sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia avesse realmente
“cristallizzato” il credito in misura integralmente soddisfatta dal pagamento di € 526.667,81, ci si sarebbe attesi una puntuale illustrazione di come, dai dati lì considerati, si pervenga ad un saldo pari a zero anche nei confronti dei coobbligati in bonis;
ciò non è avvenuto. Al contrario, la ricostruzione contabile depositata da mostra che il versamento CP_1 concorsuale ha inciso in modo significativo ma non totale sull'esposizione, lasciando un residuo che è stato poi oggetto del precetto. In mancanza di un'alternativa ricostruzione numerica, suffragata da documenti o da elaborazioni tecniche di segno opposto, la tesi dell'estinzione integrale del credito resta sul piano della mera affermazione difensiva e non può essere accolta.
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di inesistenza del credito per effetto del pagamento di € 526.667,81 va disattesa.
Quel pagamento ha determinato una riduzione – significativa ma non totale – del debito scaturente dal contratto di mutuo e dal relativo atto di quietanza, come documentato dai conteggi prodotti dalla convenuta e non efficacemente confutati dall'attrice; il credito residuo, risultante dal prospetto allegato alla lettera del 22 settembre 2012 e poi riprodotto nell'atto di precetto, permane pertanto esigibile nei confronti della garante, anche per gli interessi convenzionali maturati oltre la dichiarazione di fallimento del debitore principale, stante la limitata operatività dell'art. 55 l.fall. e la non estensibilità automatica, ai coobbligati non falliti, degli effetti satisfattivi del pagamento concorsuale.
Neppure merita accoglimento l'eccezione relativa alla cessione del credito e alla legittimazione attiva di In CP_1 citazione e poi nelle difese conclusive, l'attrice ha sostenuto di non avere “contezza” di chi sia, oggi, il suo effettivo pagina 10 di 14 creditore;
ha affermato che il credito sarebbe stato oggetto di molteplici cessioni mai portate a sua conoscenza e ha paventato una sorta di “sdoppiamento” tra il soggetto indicato come creditore ( e il soggetto che ha conferito la CP_1 procura alle liti ( , insinuando che tale assetto renderebbe incerta la titolarità del Controparte_2 credito e, quindi, insussistente la legittimazione attiva dell'ente cessionario.
La ricostruzione difensiva della convenuta, sorretta da puntuale documentazione, consente invece di chiarire con nettezza la catena di legittimazione. Dalla comparsa conclusionale e dai documenti in atti risulta che Controparte_5
è cessionaria del credito oggetto di causa in forza di un unico contratto di cessione dei crediti, stipulato tra
[...]
Banco di Napoli S.p.A. e con scrittura privata autenticata dal notaio di in data CP_1 Persona_3 CP_3
31.12.1996, rep. 45847 (doc. 1 fasc. convenuta); di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.01.1997, foglio delle inserzioni n. 12, come risulta dalle ultime pagine dello stesso documento.
La cessione è intervenuta nell'ambito della disciplina speciale dettata dal D.L. 24.09.1996, n. 497, convertito con modificazioni dalla L. 19.11.1996, n. 588, e dal D.M. del Ministero del Tesoro 14.10.1996: in particolare, l'art. 3 di tale decreto ministeriale prevede che, per le cessioni in blocco dei crediti del alla la pubblicazione Controparte_3 CP_1 in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione esonera dall'adozione delle ordinarie formalità previste dal codice civile
(annotazioni, notifiche individuali) e vale come forma di pubblicità-notizia nei confronti dei debitori ceduti. La stessa SGA ha ricordato, nelle proprie difese, che “della avvenuta cessione dei crediti, fra l'altro, non c'è bisogno di alcuna formalità e/o annotazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro del 14/10/96, né c'è bisogno di alcuna comunicazione e/o notificazione, atteso che del contratto di cessione si è dato notizia a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale …”
(Conclusionale, p. 10).
Tale disciplina speciale – pienamente compatibile con il sistema generale degli artt. 1260 ss. c.c. e, per certi versi, analoga a quella oggi vigente per le cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. – comporta che la cessione è perfetta ed efficace tra le parti sin dalla stipula del contratto e diviene opponibile ai debitori ceduti per effetto della sola pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, senza necessità di notifica individuale. L'eventuale difetto di notifica al debitore, peraltro, avrebbe rilievo solo ai fini della liberazione del debitore che paghi in buona fede al cedente ex art. 1264 c.c., ma non incide sulla titolarità sostanziale del credito, che si trasferisce al cessionario per effetto del contratto. In questo senso, la giurisprudenza – richiamata dalla stessa convenuta – ha riconosciuto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione dei crediti bancari alla ha efficacia di pubblicità-notizia e rende opponibile la cessione ai debitori, escludendo che CP_1 costoro possano dolersi dell'assenza di una notifica individuale (Tribunale di Avezzano, sent. 03.07.2020; Corte d'Appello di Ancona, sent. n. 623/2020; Cass. civ., 17.03.2006, n. 5997).
Nel caso di specie, la circostanza dell'intervenuta cessione dal Banco di Napoli S.p.A. a è stata espressamente CP_1 indicata nell'atto di precetto impugnato, che richiama il contratto del 31.12.1996 e la relativa pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e risulta documentalmente corroborata dal doc. 1 prodotto dalla convenuta. Ne consegue che l'eccezione di
“molteplici cessioni” è destituita di fondamento: la cessione rilevante è unica, ha ad oggetto il portafoglio di crediti delle procedure ed è stata regolarmente portata a conoscenza dei debitori secondo la lex specialis. L'attrice, a Controparte_3 fronte di tali elementi, non ha indicato né prodotto alcun atto ulteriore che provi l'esistenza di successive cessioni del medesimo credito a soggetti terzi.
Quanto al profilo della legittimazione processuale, la documentazione in atti dimostra in modo altrettanto chiaro la qualità di quale mandataria con procura di La convenuta ha infatti prodotto la Controparte_2 CP_1 procura generale conferita da a per atto del notaio del CP_1 Controparte_2 Persona_4 pagina 11 di 14 10.10.2012, rep. 53253, nonché l'atto individuativo per notaio di Torino del 7.11.2012, rep. 115409, racc. Persona_5
19585 (doc. 5 fasc. convenuta), nel quale sono nominativamente indicati i dirigenti e funzionari – tra cui il dott. CP_6
– abilitati a rappresentare la mandataria quando agisce in nome e per conto di
[...] CP_1
Sotto il profilo propriamente processuale, dagli atti difensivi e dalle relative sottoscrizioni emerge che l'azione è stata introdotta e coltivata in giudizio dall'Avv. Di Virgilio, il quale si è costituito dichiarando di rappresentare
[...]
nella sua qualità di mandataria con procura di Tale indicazione soggettiva, contenuta Controparte_2 CP_1 nell'epigrafe della comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2013 e ribadita negli scritti successivi, si coordina con i Con poteri risultanti dall'atto di procura generale e dall'atto individuativo sopra richiamati: , quale cessionaria del credito, ha conferito a un mandato con rappresentanza per la gestione e il recupero dei crediti Controparte_2 acquisiti;
la mandataria, a sua volta, ha individuato nel dott. il soggetto legittimato a spendere in nome e per CP_6 conto suo, e quindi di SGA, il potere di conferire la rappresentanza defensionale al professionista prescelto. In altri termini,
l'avvocato che compare in giudizio agisce come difensore del creditore cessionario ( , per il tramite della società CP_1 mandataria ( , in virtù di un segmento rappresentativo che risulta integralmente Controparte_2 documentato in atti;
ciò è sufficiente, sul piano processuale, a radicare la legittimazione ad agire dell'ente cessionario nel presente giudizio di opposizione.
È irrilevante, ai fini della validità del precetto e della legittimazione attiva, che la procura alle liti non sia stata sottoscritta direttamente da bensì dalla sua mandataria con procura: il mandato conferito a CP_1 Controparte_2
è un mandato con rappresentanza, ex artt. 1703 ss. c.c., che abilita la mandataria ad agire in giudizio in nome del
[...] mandante;
i poteri del rappresentante risultano da atti pubblici prodotti in causa e non contestati in modo specifico dall'attrice, se non con generici rilievi sulla “incomprensibilità” della catena di legittimazione. Parimenti infondata è la pretesa che tali documenti dovessero essere allegati già all'atto di precetto: come correttamente osserva la convenuta, il precetto è atto di diffida stragiudiziale, che non richiede la produzione documentale a pena di nullità, ferma restando la possibilità (poi esercitata) di produrre in giudizio, con la costituzione, i titoli e le procure a sostegno della pretesa.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che: a) è legittima titolare del credito per cui è causa, per effetto CP_1 della cessione dal Banco di Napoli S.p.A. regolarmente perfezionata e pubblicata ai sensi del D.L. n. 497/1996, L. n.
588/1996 e D.M. 14.10.1996, art. 3; b) ha correttamente agito quale mandataria con Controparte_2 procura di in forza di valida procura notarile e di atto individuativo dei propri rappresentanti;
c) la lamentata CP_1
“incomprensibilità” della catena di legittimazione non incide né sulla titolarità sostanziale del credito né sulla legittimazione processuale dell'odierna convenuta, risolvendosi in una mera contestazione formale, non sorretta da specifiche allegazioni o prove contrarie.
Alla luce dell'intero percorso ricostruttivo svolto, il quadro che emerge è sufficientemente netto. Il rapporto contrattuale tra
Banco di Napoli S.p.A., 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A. e il fideiussore come Parte_2 Persona_1 documentato dal contratto di finanziamento del 16.04.1992 e dal successivo atto di erogazione e quietanza del 27.10.1992, si configura come un ordinario mutuo di finanziamento industriale, perfezionato con effettiva erogazione della somma di lire 800.000.000 alla mutuataria, e come tale è stato formalizzato in atti pubblici contenenti una chiara obbligazione di pagamento, idonei a integrare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.
Le clausole relative agli interessi, pur strutturate in forma variabile, risultano ancorate a parametri oggettivi e ufficiali
(Rendistato e tassi interbancari a tre mesi), rilevati su una fonte determinata (“Il Sole 24 Ore”) in un preciso momento temporale, con applicazione di uno spread fisso. In un simile contesto, la pattuizione soddisfa i requisiti degli artt. 1284, comma 3, e 1346 c.c., giacché il tasso è determinabile attraverso un mero calcolo aritmetico;
non sono emersi, inoltre, pagina 12 di 14 elementi idonei a dimostrare né la pratica di anatocismo, né l'applicazione di tassi usurari, non essendo stata fornita dall'attrice una contestazione tecnica specifica ai conteggi depositati dalla convenuta.
Il pagamento di euro 526.667,81, eseguito in sede di fallimento della 3M Metal Meccanica Meridionale S.p.A., ha inciso in termini estintivi solo parziali sulla complessiva esposizione debitoria: la somma è stata imputata secondo criteri conformi agli artt. 1193 e 1194 c.c., prioritariamente a capitale e, per la parte residua, a interessi, con conseguente riduzione del capitale e cristallizzazione del debito residuo alla data del 17.11.2006. Né la sentenza n. 220/2001 del Tribunale di Foggia, resa ai soli fini del concorso fallimentare, né la disciplina dell'art. 55 l. fall. consentono di ritenere che il pagamento concorsuale abbia estinto integralmente il credito anche nei confronti dei coobbligati in bonis e del garante: la sospensione degli interessi opera “agli effetti del concorso” e non priva il creditore della facoltà di pretendere, nei confronti del fideiussore, gli interessi convenzionali maturati oltre la dichiarazione di fallimento del debitore principale.
Sul piano soggettivo, la titolarità del credito risulta trasferita da Banco di Napoli S.p.A. a Controparte_5 in forza del contratto di cessione del 31.12.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.01.1997 in
[...] conformità al D.L. n. 497/1996, alla L. n. 588/1996 e al D.M. 14.10.1996, art. 3, che attribuiscono a tale pubblicazione valore di pubblicità-notizia sufficiente a rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti. La successiva procura notarile del
10.10.2012 e l'atto individuativo del 7.11.2012 attestano, poi, che agisce quale Controparte_2 mandataria con procura di per il tramite del dott. e ha validamente conferito mandato alle liti all'avv. CP_1 CP_6
Di Virgilio. La catena di legittimazione – dalla banca originaria alla cessionaria, dalla cessionaria alla mandataria e da questa al difensore – risulta quindi lineare e documentata, sicché le perplessità prospettate dall'attrice non trovano riscontro negli atti.
In questo contesto, l'opposizione a precetto proposta da non coglie nel segno. Le censure che Parte_1 mirano a negare l'idoneità del titolo esecutivo, la determinatezza del credito per capitale e interessi, l'efficacia residua del rapporto dopo il pagamento concorsuale e la legittimazione attiva di non trovano conforto né nel dato CP_1 normativo né nella documentazione prodotta, mentre la ricostruzione offerta dalla convenuta risulta coerente con le regole del diritto sostanziale e processuale richiamate nel corso della motivazione. Deve pertanto escludersi che l'odierna attrice sia estranea al debito in qualità di erede del fideiussore, o che il credito azionato difetti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per l'azione esecutiva.
Da ciò discende, in via consequenziale, il rigetto dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dall'attrice e la conferma del diritto di per il tramite della propria mandataria a CP_1 Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata in forza dei titoli in atti per l'importo precettato. Il venir meno dei presupposti di fumus boni iuris che avevano giustificato, in via interinale, la sospensione del titolo impone, inoltre, la revoca dell'ordinanza del
26.08.2013, con conseguente ripristino dell'efficacia esecutiva dei contratti notarili posti a fondamento del precetto.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza integrale dell'attrice non consente deroghe al principio di cui all'art. 91 c.p.c. Non ricorrono, infatti, i presupposti – né di ordine oggettivo né soggettivo – per una compensazione, totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto che le questioni sollevate, pur articolate, trovano solido riscontro in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e non pongono problemi interpretativi di particolare novità.
Ai fini della quantificazione, si deve avere riguardo al valore della controversia, pari all'importo precettato (euro
330.605,14), alla natura e complessità delle questioni trattate (mutuo di finanziamento a tasso variabile, cessione in blocco di crediti bancari, rapporti tra procedura fallimentare e coobbligati in bonis, disciplina degli interessi) e alla durata ultradecennale del processo, caratterizzato, oltre che da udienze in presenza, anche dalla redazione delle tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonché di comparse conclusionali e memorie di replica da parte della convenuta. In applicazione dei pagina 13 di 14 parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, la liquidazione secondo i valori medi delle singole fasi condurrebbe, in astratto, a compensi sensibilmente superiori a quelli indicati dal difensore di parte convenuta.
Tuttavia, deve tenersi conto che il procuratore della convenuta ha depositato in data 30 novembre 2020 specifica nota spese, redatta sul valore di causa di euro 330.605,14, nella quale ha espressamente quantificato, a titolo di compensi, la somma di euro 6.500,00, aggiungendo che “si rimette in ogni caso all'Ill.mo Giudice circa la variazione percentuale da apportare ai parametri di riferimento innanzi specificati”. Tale formula, tuttavia, non elide il dato che la parte ha indicato in modo preciso la somma domandata a titolo di compensi;
la rimessione al giudice attiene soltanto alla modulazione degli importi tabellari (in aumento o in diminuzione) all'interno del quadro parametrico, ma non vale a trasformare la richiesta in una domanda “aperta” per qualsiasi importo. In applicazione dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e del principio di cui all'art. 112 c.p.c., va dunque ritenuto che la nota spese delimiti in concreto il potere di liquidazione, nel senso che il giudice non può riconoscere compensi in misura superiore a quella indicata, pur in presenza di parametri che giustificherebbero importi maggiori.
Le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell'attrice e liquidate, nei limiti della richiesta Parte_1 della difesa convenuta, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_1 nei confronti di quale mandataria con procura di Controparte_2 Controparte_5
così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione proposta da ex art. 615, comma 1, c.p.c.; Parte_1
2. revoca l'ordinanza del 26.08.2013 con cui era stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'atto di precetto opposto;
3. condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria con procura di in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida, nei limiti della relativa nota spese, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 1 dicembre 2025
Il giudice onorario
Avv. CE IC
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