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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8938 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 53214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 53214 / 2023 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. VARONE DENISE
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. GIARRUSSO NICOLA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate in data 06.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “
1. Le parti si danno reciprocamente atto di non avanzare richiesta di assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti;
2. Le parti dichiarano che, se correttamente ottemperate le condizioni relative alla separazione, con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 3.
Ordinare all'Ufficio dello stato civile competente l'annotazione della sentenza;
4. Le spese della presente procedura sono a carico della sig.ra ; Pt_2 rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.07.2020 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 357, parte 2, serie
A02, anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 53214 / 2023 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. VARONE DENISE
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. GIARRUSSO NICOLA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate in data 06.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “
1. Le parti si danno reciprocamente atto di non avanzare richiesta di assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti;
2. Le parti dichiarano che, se correttamente ottemperate le condizioni relative alla separazione, con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 3.
Ordinare all'Ufficio dello stato civile competente l'annotazione della sentenza;
4. Le spese della presente procedura sono a carico della sig.ra ; Pt_2 rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.07.2020 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 357, parte 2, serie
A02, anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi