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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/09/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4351/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Reggio Emilia in persona del GOP Avv. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. R.G. 4351/2022, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANELLI ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Reggio Emilia in Viale Isonzo 52 in virtù di procura in atti;
- ATTORE CONTRO (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. PIZZETTI PATRIZIA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il difensore a Reggio Emilia, via F.lli Cervi n. 132/1, in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 in giudizio la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_1
Tribunale Ill.mo, contraris reiectis, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €. 14.000,00 quale
[...] doppio della caparra a favore dell'istante e in via subordinata e in alternativa, dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto con restituzione della somma versata a titolo di caparra e risarcimento del danno conseguente 'inadempimento, secondo liquidazione in via equitativa, allo stato indicata in € 20.000,00. Con gli interessi da l dì della sottoscrizione del contratto di compravendita e con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa.”.
1 Nello specifico Parte attrice ha assunto di avere sottoscritto nell'ottobre 2021 con la con sede in Reggio Emilia, un contratto per l'acquisto Controparte_3 di un Ford Transit Connect Van Trend 1.5Tdci 100cv per il prezzo di €. 21.450,00; di avere versato a titolo di caparra la somma di €. 7.000,00 mediante permuta del veicolo usato Fiat
Ducato 35 2.3 MJT PM Cabinato Tg. DR378DJ consegnato al momento della sottoscrizione del contratto;
che la consegna del nuovo mezzo doveva avvenire nel mese di marzo 2022; che il mezzo non è mai stato consegnato;
con PEC 04/07/2022 (doc. nr. 2) il Signor
, a mezzo dell'avv.to Roberto Giovanelli, di avere comunicato alla Parte_1 convenuta inadempienza del contratto e invito a versare la somma di €. 14.000,00 pari al doppio della caparra versata;
di avere promosso la Mediazione (doc. nr. 3) davanti all'Organismo di Mediazione che ha dato esito negativo. CP_4
Con il presente giudizio, pertanto, chiede l'accertamento del proprio Parte_1 recesso dal contratto di vendita e la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra e, in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore oltre al risarcimento del danno per non aver potuto fruire del mezzo ai fini dell'esercizio dell'attività aziendale.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata il 13/2/2023 con la quale contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, la convenuta ha contestato l'esistenza di un termine essenziale per la consegna del veicolo ordinato richiamando all'uopo il contenuto dell'art. 5 (Messa a disposizione del veicolo nuovo e pagamento del saldo) del contratto inter partes (“Il FordPartner, in linea di massima, prevede di mettere il veicolo a disposizione del Cliente nel mese di marzo 20”) ritenendolo termine di massima;
ha rilevato inoltre che in ogni caso l'asserito ritardo non sarebbe imputabile ad inadempimento della convenuta bensì a problemi inerenti il processo produttivo di pertinenza della casa produttrice e determinato da cause alla stessa non CP_1 riferibili, afferenti la “sfortunata” congiuntura economica mondiale a causa della pandemia che ha determinato ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime e dei componenti d'assemblaggio, come pure il materiale elettronico (tra cui le schede madri), necessari per la produzione, all'uopo richiamando il paragrafo 7 del contratto inter partes (Diritto di recesso); ha altresì rilevato che, ove anche si volesse ritenere la data di marzo 2021, termine essenziale, il sig. non avrebbe agito per la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 7 del Parte_1 contratto inter partes in quanto diversamente da quanto previsto dalla suddetta clausola, la
2 prima PEC di messa in mora dal predetto azionata è datata 04/07/2022 a firma dell'Avv.
Giovanelli ben oltre il termine convenuto dalle parti in contratto;
ha infine rilevato che alla data del 13/07/2021 l'autovettura ordinata era disponibile presso la concessionaria per la consegna e, ciò nonostante, parte attrice non ha provveduto a ritirarla.
Quanto alla restituzione del doppio della caparra ha eccepito l'insussistenza di un inadempimento grave imputabile alla venditrice e di un valido recesso dell'attore; in merito al quantum della caparra ne ha contestato l'ammontare rilevando che il valore del veicolo usato di proprietà del sig. dato in permuta a titolo di caparra confirmatoria era pari ad € Parte_1
4.000,00 e non ad € 7.000,00 come riferito dall'attore, atteso che era stata calcolata a titolo di caparra, in aggiunta al valore dell'usato, la somma di € 3.000,00 corrispondente alla scontistica applicata dalla concessionaria sul prezzo del veicolo nuovo, peraltro mai incassata dalla non essendosi mai perfezionata la vendita dell'auto nuova;
ha Controparte_1 quindi eccepito l'inadempimento di agli obblighi contrattuali per non Parte_1 aver ritirato il veicolo e contestato la pretesa risarcitoria dell'attore per difetto di allegazione e prova.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6, la causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del 21/01/2025, con successiva ordinanza riservata è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISONE
La domanda non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Va premesso che l'istituto della caparra confirmatoria è disciplinato dall'art. 1385 c.c., il cui secondo comma stabilisce che «se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra».
Tale istituto costituisce un'ipotesi speciale di risoluzione del contratto, affiancata ad un particolare strumento (la caparra) che funge da liquidazione anticipata del danno.
In particolare, tale recesso può essere validamente esercitato soltanto laddove l'inadempimento della controparte presenti i caratteri della non scarsa importanza delineata dall'art. 1455 c.c., da valutarsi alla stregua di un duplice criterio: oggettivo – attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio
3 effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale – e soggettivo, valutando i comportamenti di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr. Cass. 3954/2008).
L'applicazione di tali principi al caso per cui si procede impone di valutare se il recesso sia stato effettivamente esercitato da in presenza di un inadempimento grave Parte_1 della società convenuta.
Va rilevato che l'istruttoria ha confermato la sottoscrizione del contratto tra le parti, nel quale era destinato a titolo di caparra il valore commerciale del veicolo usato del sig.
, ovvero il Fiat Ducato targato DR378DJ, quantificato in € 4.000,00; nonché la Parte_1 circostanza che le parti si accordavano sul riconoscimento di una scontistica di € 3.000,00 applicata da per l'acquisto del veicolo nuovo ordinato che veniva Controparte_1 destinata dall'acquirente a titolo di caparra, unitamente al valore commerciale di € 4.000,00 riconosciuto dalla concessionaria al suo Fiat Ducato usato;
che le parti non avevano previsto alcun termine essenziale per la consegna del veicolo, non potendosi infatti intendersi tale il richiamo riportato all'art. 5 del contratto ove è indicato il mese di marzo e le prime due cifre dell'anno “20”, lasciando le parti in bianco le ultime due cifre dell'anno, verosimilmente per l'incertezza della consegna attese peraltro le note vicende relative alla pandemia richiamate dalla convenuta (cfr. doc. 2 convenuta).
Tanto premesso non è stata fornita la prova dell'inadempimento della convenuta mancando un termine essenziale per la consegna.
Ed invero l'attore ha invocato quale causa di inadempimento: il ritardo della convenuta rispetto al termine del marzo 2022; tuttavia rileva questo giudice che la data indicata in contratto è incompleta in quanto riporta solo l'indicazione del mese di marzo e delle prime due cifre dell'anno (“20”), ne consegue che tale termine non possa essere ritenuto
“essenziale” per la consegna del veicolo e pertanto debba conseguentemente escludersi che la condotta della convenuta integri un'ipotesi di inadempimento grave.
A tacer del fatto che parte convenuta, per il tramite del proprio legale, ha informato l'attore che l'auto era pronta per la consegna (doc. 4 convenuta) e, ciò nonostante, l'attore non ha provveduto al ritiro, circostanza che legittima la convenuta a trattenere la caparra versata dall'acquirente.
4 Neppure è stata fornita prova del recesso di parte attrice a norma delle condizioni contrattuali formalizzate al paragrafo 7 del contratto inter partes in quanto solo con comunicazione pec datata 04/07/2022 a firma del proprio legale, il sig. per la Parte_1 prima volta ha lamentato la mancata consegna dell'autovettura ordinata, richiedendo contestualmente la restituzione del doppio della caparra, per € 14.000,00 (doc. 3 convenuta) senza peraltro indicare alla concessionaria venditrice un termine per l'adempimento.
In mancanza della prova del grave inadempimento della convenuta neppure può trovare accoglimento la domanda subordinata formulata dall'attore rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 919.00), introduttiva (€ 777,00), istruttoria (€ 1.680,00) e decisionale (€
1.701,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00
(decisum).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°4351/2022 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- RESPINGE la domanda attorea;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Reggio Emilia, lì 03/09/2025
IL GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Reggio Emilia in persona del GOP Avv. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. R.G. 4351/2022, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANELLI ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Reggio Emilia in Viale Isonzo 52 in virtù di procura in atti;
- ATTORE CONTRO (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. PIZZETTI PATRIZIA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il difensore a Reggio Emilia, via F.lli Cervi n. 132/1, in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 in giudizio la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_1
Tribunale Ill.mo, contraris reiectis, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €. 14.000,00 quale
[...] doppio della caparra a favore dell'istante e in via subordinata e in alternativa, dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto con restituzione della somma versata a titolo di caparra e risarcimento del danno conseguente 'inadempimento, secondo liquidazione in via equitativa, allo stato indicata in € 20.000,00. Con gli interessi da l dì della sottoscrizione del contratto di compravendita e con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa.”.
1 Nello specifico Parte attrice ha assunto di avere sottoscritto nell'ottobre 2021 con la con sede in Reggio Emilia, un contratto per l'acquisto Controparte_3 di un Ford Transit Connect Van Trend 1.5Tdci 100cv per il prezzo di €. 21.450,00; di avere versato a titolo di caparra la somma di €. 7.000,00 mediante permuta del veicolo usato Fiat
Ducato 35 2.3 MJT PM Cabinato Tg. DR378DJ consegnato al momento della sottoscrizione del contratto;
che la consegna del nuovo mezzo doveva avvenire nel mese di marzo 2022; che il mezzo non è mai stato consegnato;
con PEC 04/07/2022 (doc. nr. 2) il Signor
, a mezzo dell'avv.to Roberto Giovanelli, di avere comunicato alla Parte_1 convenuta inadempienza del contratto e invito a versare la somma di €. 14.000,00 pari al doppio della caparra versata;
di avere promosso la Mediazione (doc. nr. 3) davanti all'Organismo di Mediazione che ha dato esito negativo. CP_4
Con il presente giudizio, pertanto, chiede l'accertamento del proprio Parte_1 recesso dal contratto di vendita e la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra e, in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore oltre al risarcimento del danno per non aver potuto fruire del mezzo ai fini dell'esercizio dell'attività aziendale.
Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa depositata il 13/2/2023 con la quale contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, la convenuta ha contestato l'esistenza di un termine essenziale per la consegna del veicolo ordinato richiamando all'uopo il contenuto dell'art. 5 (Messa a disposizione del veicolo nuovo e pagamento del saldo) del contratto inter partes (“Il FordPartner, in linea di massima, prevede di mettere il veicolo a disposizione del Cliente nel mese di marzo 20”) ritenendolo termine di massima;
ha rilevato inoltre che in ogni caso l'asserito ritardo non sarebbe imputabile ad inadempimento della convenuta bensì a problemi inerenti il processo produttivo di pertinenza della casa produttrice e determinato da cause alla stessa non CP_1 riferibili, afferenti la “sfortunata” congiuntura economica mondiale a causa della pandemia che ha determinato ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime e dei componenti d'assemblaggio, come pure il materiale elettronico (tra cui le schede madri), necessari per la produzione, all'uopo richiamando il paragrafo 7 del contratto inter partes (Diritto di recesso); ha altresì rilevato che, ove anche si volesse ritenere la data di marzo 2021, termine essenziale, il sig. non avrebbe agito per la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 7 del Parte_1 contratto inter partes in quanto diversamente da quanto previsto dalla suddetta clausola, la
2 prima PEC di messa in mora dal predetto azionata è datata 04/07/2022 a firma dell'Avv.
Giovanelli ben oltre il termine convenuto dalle parti in contratto;
ha infine rilevato che alla data del 13/07/2021 l'autovettura ordinata era disponibile presso la concessionaria per la consegna e, ciò nonostante, parte attrice non ha provveduto a ritirarla.
Quanto alla restituzione del doppio della caparra ha eccepito l'insussistenza di un inadempimento grave imputabile alla venditrice e di un valido recesso dell'attore; in merito al quantum della caparra ne ha contestato l'ammontare rilevando che il valore del veicolo usato di proprietà del sig. dato in permuta a titolo di caparra confirmatoria era pari ad € Parte_1
4.000,00 e non ad € 7.000,00 come riferito dall'attore, atteso che era stata calcolata a titolo di caparra, in aggiunta al valore dell'usato, la somma di € 3.000,00 corrispondente alla scontistica applicata dalla concessionaria sul prezzo del veicolo nuovo, peraltro mai incassata dalla non essendosi mai perfezionata la vendita dell'auto nuova;
ha Controparte_1 quindi eccepito l'inadempimento di agli obblighi contrattuali per non Parte_1 aver ritirato il veicolo e contestato la pretesa risarcitoria dell'attore per difetto di allegazione e prova.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6, la causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del 21/01/2025, con successiva ordinanza riservata è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISONE
La domanda non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
Va premesso che l'istituto della caparra confirmatoria è disciplinato dall'art. 1385 c.c., il cui secondo comma stabilisce che «se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra».
Tale istituto costituisce un'ipotesi speciale di risoluzione del contratto, affiancata ad un particolare strumento (la caparra) che funge da liquidazione anticipata del danno.
In particolare, tale recesso può essere validamente esercitato soltanto laddove l'inadempimento della controparte presenti i caratteri della non scarsa importanza delineata dall'art. 1455 c.c., da valutarsi alla stregua di un duplice criterio: oggettivo – attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio
3 effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale – e soggettivo, valutando i comportamenti di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr. Cass. 3954/2008).
L'applicazione di tali principi al caso per cui si procede impone di valutare se il recesso sia stato effettivamente esercitato da in presenza di un inadempimento grave Parte_1 della società convenuta.
Va rilevato che l'istruttoria ha confermato la sottoscrizione del contratto tra le parti, nel quale era destinato a titolo di caparra il valore commerciale del veicolo usato del sig.
, ovvero il Fiat Ducato targato DR378DJ, quantificato in € 4.000,00; nonché la Parte_1 circostanza che le parti si accordavano sul riconoscimento di una scontistica di € 3.000,00 applicata da per l'acquisto del veicolo nuovo ordinato che veniva Controparte_1 destinata dall'acquirente a titolo di caparra, unitamente al valore commerciale di € 4.000,00 riconosciuto dalla concessionaria al suo Fiat Ducato usato;
che le parti non avevano previsto alcun termine essenziale per la consegna del veicolo, non potendosi infatti intendersi tale il richiamo riportato all'art. 5 del contratto ove è indicato il mese di marzo e le prime due cifre dell'anno “20”, lasciando le parti in bianco le ultime due cifre dell'anno, verosimilmente per l'incertezza della consegna attese peraltro le note vicende relative alla pandemia richiamate dalla convenuta (cfr. doc. 2 convenuta).
Tanto premesso non è stata fornita la prova dell'inadempimento della convenuta mancando un termine essenziale per la consegna.
Ed invero l'attore ha invocato quale causa di inadempimento: il ritardo della convenuta rispetto al termine del marzo 2022; tuttavia rileva questo giudice che la data indicata in contratto è incompleta in quanto riporta solo l'indicazione del mese di marzo e delle prime due cifre dell'anno (“20”), ne consegue che tale termine non possa essere ritenuto
“essenziale” per la consegna del veicolo e pertanto debba conseguentemente escludersi che la condotta della convenuta integri un'ipotesi di inadempimento grave.
A tacer del fatto che parte convenuta, per il tramite del proprio legale, ha informato l'attore che l'auto era pronta per la consegna (doc. 4 convenuta) e, ciò nonostante, l'attore non ha provveduto al ritiro, circostanza che legittima la convenuta a trattenere la caparra versata dall'acquirente.
4 Neppure è stata fornita prova del recesso di parte attrice a norma delle condizioni contrattuali formalizzate al paragrafo 7 del contratto inter partes in quanto solo con comunicazione pec datata 04/07/2022 a firma del proprio legale, il sig. per la Parte_1 prima volta ha lamentato la mancata consegna dell'autovettura ordinata, richiedendo contestualmente la restituzione del doppio della caparra, per € 14.000,00 (doc. 3 convenuta) senza peraltro indicare alla concessionaria venditrice un termine per l'adempimento.
In mancanza della prova del grave inadempimento della convenuta neppure può trovare accoglimento la domanda subordinata formulata dall'attore rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 919.00), introduttiva (€ 777,00), istruttoria (€ 1.680,00) e decisionale (€
1.701,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00
(decisum).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°4351/2022 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- RESPINGE la domanda attorea;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Reggio Emilia, lì 03/09/2025
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