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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1357/24 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Leonardo Papaleo Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1357 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
c.f. elett.te dom.ta in Morcone (BN) alla Parte_1 C.F._1
via Piana n. 345, presso lo studio dell'avv. Gabriele Bettini, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti;
E
c.f. , elett.te dom.to in Nizza di Sicilia (ME) alla via Controparte_1 C.F._2
Umberto I n. 453, presso lo studio dell'avv. Giovanni Antonino Orazio Camminiti Interdonato, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONGIUNTI
NONCHÉ
PUBBLICO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
05.11.2024, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve darsi atto che, a seguito di omologazione della separazione consensuale con decreto n.
10247/2016 e del ricorso congiunto depositato da entrambi i coniugi il 6.06.2024 per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 2002, le parti sono addivenute a richiedere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione.
In particolare, le parti si sono accordate nel senso che, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio:
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e pacifica collaborazione nelle scelte riguardanti i bisogni economici del figlio Per_1
economicamente non autosufficiente;
2) il padre continuerà a versare ogni mese al figlio economicamente non autosufficiente, a mezzo bonifico, l'importo di euro 600,00 entro il 27 del mese, alle seguenti coordinate bancarie intestate a: :[...]EM001935814, per il sostentamento Testimone_1 alimentare e quotidiano, per l'affitto mensile della stanza universitaria (escluse utenze e condominio), ricarica telefonica, uscite con amici, trasporto pubblico urbano, biblioteche, cinema, attività extra-universitarie, non potendo contare su alcuna diversa entrata economica;
3) la madre continuerà ad aiutare economicamente il figlio quando sarà con lei, nei limiti delle proprie ridotte capacità di reddito;
4) la solleva il da qualsivoglia onere economico nei suoi confronti;
Parte_1 CP_1
5) i genitori contribuiranno al 50% per le spese riguardanti materiale didattico/cancelleria, testi universitari- eventuali master e/o corsi privati e/o viaggi di formazione in Italia e/o all'estero
(previa decisione concorde di entrambi i genitori, nei limiti delle capacità economiche reciproche)-palestra, sport, trasporto extra urbano e tasse universitarie;
6) tutte le spese necessarie, straordinarie e/o non prevedibili riguardanti il benessere e la salute fisica e psichica del figlio saranno ripartite al 50%;
7) durante il ciclo di studi di (laurea triennale+specialistica e/o laurea magistrale e Per_1
formazione post universitaria, come ad es. master, tirocini, corsi di formazione, etc, etc ), non sarà onerato di reperire un lavoro e il continuerà a versare al figlio il già Per_1 CP_1
detto contributo economico, fintanto che non riuscirà a reperire un lavoro, dignitosamente remunerato, in linea con le proprie inclinazioni e attitudini di vita e con la propria formazione universitaria, tale da renderlo economicamente autosufficiente;
8) terminati gli studi e completata la formazione post-universitaria, l'obbligo economico del padre nei confronti del figlio, di cui al punto 3) cesserà solo in caso di reperimento del già menzionato lavoro, dignitoso, in linea con gli studi fatti o in caso di mancato e concreto impegno di nella relativa ricerca;
Per_1 Considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno pertanto recepite nella presente sentenza.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 23.02.02 nel Comune di
Santa Croce del Sannio (BN), reg. atto n. 1 parte 1, Serie, anno 2002, alle condizioni specificate nella parte motiva;
2. ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D D.P.R.
03/11/2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato civile di Santa
Croce del Sannio (BN);
3. compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 13.02.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Leonardo Papaleo Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1357 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
c.f. elett.te dom.ta in Morcone (BN) alla Parte_1 C.F._1
via Piana n. 345, presso lo studio dell'avv. Gabriele Bettini, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti;
E
c.f. , elett.te dom.to in Nizza di Sicilia (ME) alla via Controparte_1 C.F._2
Umberto I n. 453, presso lo studio dell'avv. Giovanni Antonino Orazio Camminiti Interdonato, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTI CONGIUNTI
NONCHÉ
PUBBLICO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
05.11.2024, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve darsi atto che, a seguito di omologazione della separazione consensuale con decreto n.
10247/2016 e del ricorso congiunto depositato da entrambi i coniugi il 6.06.2024 per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 2002, le parti sono addivenute a richiedere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione.
In particolare, le parti si sono accordate nel senso che, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio:
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e pacifica collaborazione nelle scelte riguardanti i bisogni economici del figlio Per_1
economicamente non autosufficiente;
2) il padre continuerà a versare ogni mese al figlio economicamente non autosufficiente, a mezzo bonifico, l'importo di euro 600,00 entro il 27 del mese, alle seguenti coordinate bancarie intestate a: :[...]EM001935814, per il sostentamento Testimone_1 alimentare e quotidiano, per l'affitto mensile della stanza universitaria (escluse utenze e condominio), ricarica telefonica, uscite con amici, trasporto pubblico urbano, biblioteche, cinema, attività extra-universitarie, non potendo contare su alcuna diversa entrata economica;
3) la madre continuerà ad aiutare economicamente il figlio quando sarà con lei, nei limiti delle proprie ridotte capacità di reddito;
4) la solleva il da qualsivoglia onere economico nei suoi confronti;
Parte_1 CP_1
5) i genitori contribuiranno al 50% per le spese riguardanti materiale didattico/cancelleria, testi universitari- eventuali master e/o corsi privati e/o viaggi di formazione in Italia e/o all'estero
(previa decisione concorde di entrambi i genitori, nei limiti delle capacità economiche reciproche)-palestra, sport, trasporto extra urbano e tasse universitarie;
6) tutte le spese necessarie, straordinarie e/o non prevedibili riguardanti il benessere e la salute fisica e psichica del figlio saranno ripartite al 50%;
7) durante il ciclo di studi di (laurea triennale+specialistica e/o laurea magistrale e Per_1
formazione post universitaria, come ad es. master, tirocini, corsi di formazione, etc, etc ), non sarà onerato di reperire un lavoro e il continuerà a versare al figlio il già Per_1 CP_1
detto contributo economico, fintanto che non riuscirà a reperire un lavoro, dignitosamente remunerato, in linea con le proprie inclinazioni e attitudini di vita e con la propria formazione universitaria, tale da renderlo economicamente autosufficiente;
8) terminati gli studi e completata la formazione post-universitaria, l'obbligo economico del padre nei confronti del figlio, di cui al punto 3) cesserà solo in caso di reperimento del già menzionato lavoro, dignitoso, in linea con gli studi fatti o in caso di mancato e concreto impegno di nella relativa ricerca;
Per_1 Considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno pertanto recepite nella presente sentenza.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 23.02.02 nel Comune di
Santa Croce del Sannio (BN), reg. atto n. 1 parte 1, Serie, anno 2002, alle condizioni specificate nella parte motiva;
2. ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D D.P.R.
03/11/2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato civile di Santa
Croce del Sannio (BN);
3. compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 13.02.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano