TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11713/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso giusta mandato in atti, dall'Avvocato Fernando
Caracuta
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Lecce, rappresentata e difesa dall'Avvocato Emiliano Pacifico
Resistente
Oggetto: Impugnazione licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 24/10/2023 il ricorrente in epigrafe - premesso di essere dipendente di a tempo indeterminato dall'1/3/2011, con contratto CP_1
a tempo pieno dall'1/7/2013 e con qualifica e mansioni di pulitore categoria A2
(specializzato), in applicazione del CCNL AIOP – ARIS per il personale non medico e di essersi occupato della attività di pulizia dell'area esterna e dell'area stoccaggio rifiuti presso l'Ospedale di Casarano - ha impugnato il licenziamento intimatogli da con lettera del 14/3/2023 per superamento del CP_1 periodo di comporto, deducendo a tal fine nullità del recesso datoriale per violazione dell'art.43 CCNL AIOP – ARIS personale non medico per erroneità del calcolo dei giorni di assenza per malattia, erroneità dovuta alla mancata esclusione dal periodo di comporto dei dieci giorni dal 12 Mggio 2019 al 21
Maggio 2019 in cui, dopo aver subito un intervento chirurgico, si è sottoposto a terapia salvavita consistente nella assunzione di eparina e per violazione dell'art.2087 cod. civ. per mancata adozione da parte della datrice di lavoro delle misure e delle cautele indispensabili alla salvaguardia della integrità fisica del lavoratore, già compromessa dalla obesità e per mancato preavviso della prossimità della scadenza del periodo di comporto, nonché per mancata sottoposizione del dipendente a visita medica dopo l'ininterrotto periodo di assenza per malattia dal 12 Maggio 2019 al 18 Luglio 2019.
Tanto dedotto il ricorrente chiede:
I. In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4° e 7° dell'art. 18, legge n. 300/1970, la nullità ovvero l'illegittimità e, comunque, annullare l'impugnato licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con nota prot. n.
SSIH/67456 del 14 marzo 2023 e notificato il 28 marzo successivo, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110 c.c. e 43 CCNL –
Aiop Aris personale non medico;
- per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del Sig.
nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato Parte_1 licenziamento, con mansioni equivalenti o inferiori, adeguate alla sua precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
II. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnato licenziamento, in quanto la malattia del ricorrente è stata provocata da un grave inadempimento da parte di che, pertanto, è CP_1 direttamente responsabile per non avere adottato le misure imposte dall'art. 2087 c.c. e dalle particolari norme vigenti in materia di prevenzione e di igiene del lavoro;
- per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del Sig.
nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato Parte_1 licenziamento con mansioni equivalenti o inferiori adeguate alla sussistente
2 e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
III. In via del tutto subordinata, accertata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro1tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura massima prevista dalla legge;
IV. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””
Si è costituita in giudizio con Controparte_1 memoria nella quale contesta gli assunti attorei e chiede la reiezione del ricorso, deducendo la correttezza del proprio operato ed evidenziando che il ricorrente è stato assente per malattia per 564 giorni nel quadriennio mobile, come da prospetto , laddove nella lettera di licenziamento erano stati indicati 555 CP_2 giorni, sicchè anche a voler detrarre dal computo dei giorni di assenza per malattia i dieci giorni in cui il sig. si è sottoposto a terapia con eparina, Pt_1 il limite dei 540 giorni di assenza previsto dal CCNL sarebbe comunque superato, nonché rilevando che il lavoratore è stato sottoposto a visita medica in data 17/2/2022 presso il Medico competente che ha ritenuto il sig. Pt_1 idoneo alla mansione ma con limitazioni, consistenti nell'adibire il medesimo a pulizie di aree esterne ed evitare movimentazione manuale di carichi superiori a dieci Kg., e affermando che la azienda si è attenuta a tali limitazioni sin dal
2020, adibendo il dipendente, sin da epoca precedente alla visita medica, alla pulizia degli spazi esterni del presidio ospedaliero di Casarano.
Con atto depositato in data 5/7/2024, iscritto al n.8167/2024 e riunito al presente procedimento in data 16/10/2024, il ricorrente ha impugnato la lettera del 15/11/2023, allegata alla memoria di costituzione depositata da nel procedimento n.11713/2023 e con la quale veniva corretto il CP_1 prospetto delle assenze per malattia nel periodo decorrente dall'11/3/2019, assumendo che tale lettera integri una revoca implicita del precedente licenziamento intimato il 14/3/2023 e costituisca un nuovo licenziamento, deducendo illegittimità di questo preteso secondo licenziamento per intempestività, per erroneità nella determinazione del quadriennio di riferimento, che dovrebbe decorrere, ad avviso del lavoratore, a ritroso dal
3 17/11/2023 al 17/11/2019, con conseguente impossibilità di computare nel periodo di comporto le assenze per malattia dei mesi da Maggio 2019 ad Agosto
2019 e con conseguente riduzione dei giorni di assenza per malattia a 486 giorni, per mancata esclusione dai giorni di assenza per malattia dei giorni in cui si è sottoposto a terapia salvavita con eparina, per mancato adeguamento delle mansioni alle sue condizioni fisiche, in violazione dell'art.2087 cod. civ. essendo egli affetto da obesità di III grado.
Parte ricorrente evidenzia, altresì, che la società era a conoscenza delle sue difficoltà perché con nota del 28/10/2022 ha contestato al lavoratore di essersi seduto in orario di servizio e, nonostante egli si sia giustificato riferendo di essersi seduto perché non si sentiva bene, la società gli ha comminato la sanzione disciplinare della multa corrispondente a quattro ore di retribuzione, afferma di non essere mai stato sottoposto a visite periodiche e di non aver avuto copia del giudizio di idoneità relativo alla visita del 17/2/2022 e depositato da parte resistente nel procedimento n.11713/2023 e chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
I. In via preliminare, accertare e dichiarare, la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per violazione del principio di tempestività:
- per l'effetto, condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del
Sig. nel posto di lavoro occupato al momento Parte_1 dell'impugnato licenziamento con mansioni equivalenti o inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
II. A) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4° e 7° dell'art. 18, legge n.
300/1970, la nullità ovvero l'illegittimità e, comunque, annullare l'impugnato licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con nota prot. n. SSIH/70996 del 15 novembre 2023 e notificato il 17 novembre successivo, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110 c.c. e 43 CCNL – Aiop Aris personale non medico;
4 - per l'effetto, condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del
Sig. nel posto di lavoro occupato al momento Parte_1 dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o inferiori, adeguate alla sua precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
II. B) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4° e 7° dell'art. 18, legge n.
300/1970, la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con nota prot. n.
SSIH/70996 del 15 novembre 2023 e notificato il 17 novembre successivo, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110
c.c. e 43 CCNL – Aiop Aris personale non medico, art. 26 D.L. n.
18/2020, art. 34, co. 1, lett. C), CCNL – Aiop Aris;
- per l'effetto, condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del
Sig. nel posto di lavoro occupato al momento Parte_1 dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o anche inferiori, adeguate alla sua precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
III. In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento, in quanto la malattia del ricorrente è stata provocata da un grave inadempimento da parte di CP_1 che, pertanto, è direttamente responsabile dell'aggravamento del precario stato di salute del lavoratore;
- per l'effetto, condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del
Sig. nel posto di lavoro occupato al momento Parte_1
5 dell'impugnato licenziamento con mansioni equivalenti o anche inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
IV. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnato licenziamento, in quanto la malattia del ricorrente è stata provocata da un grave inadempimento da parte di che, pertanto, è CP_1 direttamente responsabile per non avere adottato le misure imposte dall'art. 2087 c.c. e dalle particolari norme vigenti in materia di prevenzione e di igiene del lavoro;
- per l'effetto, condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del
Sig. nel posto di lavoro occupato al momento Parte_1 dell'impugnato licenziamento con mansioni equivalenti o anche inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
V. In via del tutto subordinata, accertata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per le motivazioni contenute al punto IV) del presente ricorso, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura massima prevista dalla legge;
VI. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””
Nel procedimento n.8167/2024 si è costituita con CP_1 memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, previa riunione al procedimento n.11713/2023, rilevando che la lettera del 15/11/2023
è una rettifica del dettaglio dei giorni di assenza elencati nella lettera di licenziamento del 14/3/2023 e che la lettera di licenziamento
6 considera il quadriennio mobile dal 12/3/2019 all'11/3/2023 nel quale il sig. si è assentato per malattia per 564 giorni, Pt_1 assumendo che non si possono escludere dal computo di giornate rilevanti ai fini del comporto i dieci giorni di sottoposizione a terapia con eparina perché, ad avviso di parte resistente, tale terapia non rientra nella previsione dell'art.43 CCNL di settore, né si possano escludere dal computo le giornate di assenza per COVID perchè effettuate dal 21/7/2022 al 30/7/2022, laddove l'art.26 del DL
18/2020 ha escluso dal comporto soltanto i periodi di quarantena domiciliare sofferti fino al 31/12/2021 né si possano escludere le tre giornate di assenza per lutto non avendo mai comunicato il lavoratore tale circostanza alla datrice di lavoro e negando la computabilità di 11 giorni di ferie nel mese di Luglio 2022, in quanto il sig. a Pt_1
Luglio 2022 risulta aver fruito di ferie soltanto nel giorno 9/7/2022 e negando, infine, ogni responsabilità rispetto all'asserito aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, sostenendo di essersi attenuta sin dall'anno 2020 alle prescrizioni del Medico competente.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto attiene le doglianze attoree relative al computo delle giornate di assenza e alla intempestività del secondo licenziamento, ad avviso del ricorrente intimato con lettera del 15/11/2023, si deve rilevare quanto segue.
In primo luogo deve osservarsi che la lettera del 15 Novembre 2023 allegata alla memoria di nel procedimento n.11713/2023 afferma: “: facendo CP_1 seguito alla nostra precedente nota prot. n. SSIH/67456 del 14.03.2023 di pari oggetto, nel confermare le determinazioni in essa contenute riportiamo di seguito il dettaglio corretto dei giorni di assenza per malattia intervenuti nel periodo preso a riferimento, quadriennio 12 marzo 2019 – 11 marzo 2019, ai fini del calcolo del periodo di comporto:” e riporta complessivi 564 giorni di malattia.
Si deve pertanto ritenere che tale lettera costituisca una mera correzione di errore materiale contenuto nella precedente lettera del 14 Marzo 2023 e non integri un nuovo licenziamento, tanto più che specifica “nel confermare le determinazioni in essa contenute” e cioè conferma il licenziamento già intimato il 14 Marzo 2023.
Ne consegue che deve essere respinta la doglianza relativa alla intempestività del secondo licenziamento perché si ritiene non esservi stato alcun licenziamento successivo a quello intimato il 14 Marzo 2023..
7 Per quanto attiene i giorni computati ai fini del raggiungimento del limite di comporto, fissato dal CCNL in 540 giorni nell'ultimo quadriennio (l'art.43 del
CCNL allegato al ricorso prevede che il datore di lavoro possa recedere dal rapporto quando il lavoratore si assenti oltre il limite di 540 giorni complessivi nell'arco di un quadriennio mobile), si ritiene che i giorni di sottoposizione a terapia a base di eparina non possano essere esclusi dal computo quali giorni di terapia salvavita.
Infatti, l'art.43 del CCNL di settore, allegato al ricorso, prevede che “in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita … sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie” e che l'attestazione delle patologie richiedenti terapie salvavita debba provenire dalla competente Azienda sanitaria locale o da strutture accreditate o convenzionate, laddove nel caso in esame il ricorrente ha documentato in allegato all'atto introduttivo del giudizio n.11713/2023, attraverso referto di dimissioni ospedaliere, di essere stato ricoverato presso l'Ospedale di Casarano per appendicectomia dal 2 all'11
Maggio 2019 e di essere stato dimesso con prescrizione di eparina (Inhixa, si legge nel referto) per dieci giorni, tuttavia si deve ritenere che la terapia salvavita che ha comportato il ricovero sia la operazione chirurgica di asportazione della appendice e non la successiva terapia a base di eparina che, come affermato dal ricorrente a foglio 5 dell'atto introduttivo, è diretta a
“scongiurare il pericolo di trombi” e pertanto è rivolta alla prevenzione di futuri malanni e non a curare una malattia già insorta.
Ad ogni buon conto, come evidenziato da parte resistente, anche qualora questi dieci giorni fossero esclusi dal comporto, il lavoratore ha comunque maturato un assenza per malattia pari a 554 giorni, quindi superiore al limite di 540.
A foglio 4 del ricorso n.8167/2024 parte ricorrente sostiene che dovrebbero essere esclusi dal computo dei giorni di malattia rilevanti ai fini del comporto 10 giorni di assenza per COVID, 3 giornate di assenza per lutto, 11 giorni di ferie.
A tal fine parte ricorrente ha allegato al ricorso n.8167/2024 il certificato di morte di deceduta il 5/1/2023, ma non ha allegato alcuna Persona_1 domanda di congedo per lutto, sicchè non ha offerto prova che la società datrice di lavoro fosse a conoscenza di tale circostanza, tanto più se si considera che il lavoratore era assente per malattia dal 2/1/2023.
Per quanto attiene alla assenza per COVID il ricorrente ha documentato mediante certificato telematico allegato al ricorso n.8167/2024 di essere stato ammalato dal 21/7/2002 al 30/7/2022, ma come evidenziato da parte
8 resistente questi giorni sono da considerarsi come giorni di assenza per malattia rilevanti ai fini del comporto.
Infatti, il D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, all'art.26 recita:
“”””””””””””””””””””””””””””””””
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””
Pertanto, tale norma ha escluso dal periodo di comporto soltanto i periodi trascorsi in quarantena o permanenza domiciliare sofferti fino al 31/12/2021, laddove il ricorrente è stato colpito da malattia da COVID nel Luglio 2022, con la conseguenza che detti giorni di malattia vanno computati nei giorni rilevanti ai fini del raggiungimento del periodo massimo di comporto.
Infine, per quanto riguarda gli undici giorni di ferie non godute, si deve rilevare che dalle buste paga di Luglio 2022 e Agosto 2022 non emergono ferie residue, mentre risultano sei ore di ferie (un giorno ) a Luglio 2022 e 84 ore di ferie (14 giorni di ferie) godute ad Agosto 2022, laddove dal prospetto delle giornate di assenza per malattia del 15/11/2023 risulta che egli è stato assente dal lavoro dal 21/7/2022 al 30/7/2022 (per malattia da COVID) e non risulta alcuna assenza per malattia nel mese di Agosto 2022, sicchè si deve ritenere che non sia stata offerta prova che la datrice di lavoro abbia computato erroneamente giorni di ferie quali giorni di malattia.
Per quanto attiene alla dedotta responsabilità della datrice di lavoro in ordine alle assenze del lavoratore per malattia per mancata adozione delle cautele idonee e degli accomodamenti ragionevoli, si osserva quanto segue.
Si rileva preliminarmente che la Corte di Cassazione con sentenza n.7946 del
7/4/2011 ha chiarito che “In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) o di specifiche norme. Peraltro, incombe sul lavoratore l'onere di
9 provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l'assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.”
Nel caso in esame, la parte ricorrente si duole che, a fronte della sua patologia
(obesità), la datrice di lavoro non abbia sottoposto il lavoratore a visite mediche e non abbia adibito il medesimo a mansioni che tenessero conto del suo stato di salute.
Sotto questo profilo si deve rilevare che la società resistente ha documentato in allegato alla memoria di costituzione nel procedimento n.11713/2023 che il sig.
è stato sottoposto a visita da parte del Medico Competente in data Pt_1
17/2/2022, tramite referto del 17/2/2022 nel quale si dà atto che il lavoratore era già stato sottoposto a visita periodica il 9/10/2021, che lo stesso era idoneo con limitazioni alla mansione (“ausiliario addetto alle pulizie” si legge nel certificato), si consiglia di adibirlo a pulizie aree esterne e di evitare movimentazione manuale dei carichi maggiori di dieci chilogrammi e si prescrive nuova visita per Febbraio 2023.
Inoltre, si deve rilevare che i testi escussi hanno dichiarato quanto segue.
Il teste comune alle parti ha dichiarato: ““conosco Tes_1 Parte_1 perché sono stato Coordinatore di dal Settembre 2021 fino a
[...] CP_1
Luglio 2024 presso il Presidio di Casarano, da Agosto 2024 ho preso servizio presso il distretto di Gallipoli. Quando io ho cominciato a lavorare presso
l'Ospedale era addetto a pulire le aree esterne Controparte_3 dell'Ospedale insieme ad un altro dipendente, che si chiama Persona_2 si occupava di spazzare il pavimento delle aree esterne e di Parte_1 cambiare i cestini della spazzatura. Durante il periodo in cui ho lavorato presso
l'Ospedale di Casarano ho visto pochissime volte sul posto di Parte_1 lavoro, perché per la maggior parte dei giorni era in malattia. Ricordo, comunque, che nelle occasioni in cui ho visto lavorare l'ho visto che si Parte_1 fermava a riposare nella zona dove ci sono i bidoni di raccolta dei rifiuti e ricordo che una volta gli dissi di non sostare nei luoghi di passaggio del pubblico per non dare il cattivo esempio. Quando l'ho visto che si fermava presso la zona ove erano
i bidoni, l'ho visto fermarsi per semplici soste, a volte vedevo che mangiava qualcosa, non ho notato che si fermava perché affaticato”, ““la zona dove si trovano i bidoni dei rifiuti si trova nell'area esterna, in tale zona Parte_1 puliva il pavimento se cadeva a terra qualcosa quando la azienda addetta veniva
a svuotare i suddetti bidoni. Non ero a conoscenza della idoneità o meno di alle mansioni che svolgeva, né so dire se aveva particolari Parte_1 prescrizioni”
10 La teste comune alle parti ha dichiarato: “conosco Parte_2 Parte_1 perché sono stata sua Coordinatrice presso il presidio ospedaliero di
[...]
Casarano dal 2020 o forse già da Dicembre 2019 fino a fine Settembre 2021. Nel periodo in cui ho lavorato presso l' si Controparte_4 occupava della pulizia di uno dei due lati esterni dell'Ospedale, infatti l'area esterna era divisa in due zone, il sig si occupava di una parte e il suo Pt_1 collega dell'altra. Il compito del sig. era svuotare i Persona_2 Pt_1 cestini con un carrello in ferro e spazzare per terra. Non so cosa facesse Parte_1 prima del mio arrivo a Casarano, ma queste erano le sue mansioni
[...] quando io ho lavorato presso quell'Ospedale”. “io ero a conoscenza delle limitazioni della attività lavorativa prescritte dal Medico competente al sig.
, “i cestini che il sig svuotava erano cestini piccoli e il carrello che Pt_1 Pt_1 portava era di circa un chilo e mezzo e conteneva soltanto scopa e paletta. aveva delle pause di lavoro ogni ora in relazione alle limitazioni Parte_1 prescritte e comunque poteva fermarsi quando voleva. Nelle giornate piovose lavorava nelle parti esterne ma coperte come il porticato e il lavoro era ridotto”.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Conosco Persona_2 perché è un mio collega di lavoro. Io lavoro per la Parte_1
da oltre dieci anni presso l'Ospedale di Casarano e mi occupo di CP_1 pulizie nella area esterna dell'Ospedale. Il sig. lavorava anche lui come Pt_1 addetto alle pulizie esterne, il Coordinatore, sig. , aveva diviso le zone Tes_1 da pulire tra me e il sig. io dovevo pulire tutto il lato destro e il sig. Pt_1 doveva pulire il lato sinistro. Avevamo in dotazione un carrello Parte_1 per ciascuno, dovevamo mettere i sacchi puliti nei cestini e togliere cicche di sigaretta o carte da terra. Ricordo che durante la attività lavorativa il sig. Pt_1 si fermava, intorno alle 12,00, quando ci trovavamo nel garage per mettere gli attrezzi a posto, e si riposava cinque minuti prima di andare via dal lavoro”. “ho visto il sig. mettere i sacchi pieni, uno o due sacchi grandi e quattro o Pt_1 cinque sacchi piccoli, sul carello e poi portarli dove ci sono i cassonetti della spazzatura. I sacchi grandi pesavano intorno ai dieci – quindici chili l'uno, perché nei sacchi grandi infilavamo quelli piccoli. I sacchi grandi erano quelli che si trovavano nei bidoni alti circa un metro e venti.”
Il teste di parte resistente ha dichiarato: “sono dipendente di Testimone_2
dal 2012; non conosco personalmente ma so che CP_1 Parte_1
è stato addetto alla pulizia degli spazi esterni dell'Ospedale di Parte_1
Casarano, perché all'epoca io ero il responsabile delle unità di personale di
addette alle pulizie che poi venivano organizzate in turni dai CP_1
Coordinatori di presidio, e , non ricordo però da quando Parte_2 Tes_1
11 il sig. è stato addetto alle pulizie degli spazi esterni. Sicuramente l'addetto Pt_1 alle aree esterne deve raccogliere le carte e i rifiuti che si trovano nell'area e deve svuotare i cestini che si trovano all'esterno e deve anche riempire con i rifiuti trovati il sacco che porta su un apposito carrellino in dotazione. Poi il sacco, una volta riempito, viene lasciato in uno spazio apposito dove passa a ritirarlo la ditta che si occupa dello smaltimento. Non è previsto che l'addetto alle pulizie riversi il contenuto del sacco o il sacco stesso in un cassonetto, può darsi che lo faccia, ma non è suo compito.”, “il carrellino in dotazione è molto leggero e non credo che, anche dopo che il sacco viene riempito, possa pesare più di dieci chili. Non so dire quanti cestini dovesse svuotare ogni addetto alle pulizie presso l'Ospedale di
Casarano, considerato che le aree esterne erano divise in due zone, una per ciascun addetto alle pulizie. Se uno dei due addetti alle pulizie esterne si assentava, quasi sempre il Coordinatore mandava qualcuno degli operatori addetti ai reparti ad aiutare l'addetto alle pulizie esterne. Ricordo che, se la Coordinatrice
pur non essendo tenuta, mi chiedeva la autorizzazione per far Parte_2 scendere qualcuno dai reparti ad aiutare nella pulizia esterna, io concedevo sempre la autorizzazione. Non ricordo quante volte mi è stata chiesta la autorizzazione , anche perché la Coordinatrice poteva anche provvedere autonomamente a mandare qualcuno a sostituire l'addetto alle pulizie mancante.
Non ricordo di aver mai ricevuto simile richiesta dal Coordinatore , Tes_1 forse perché quando lui è stato Coordinatore il sig. si è assentato più Pt_1 spesso”
Da tali dichiarazioni emerge che il ricorrente sin dal 2020 si è occupato assieme ad alto lavoratore, della raccolta dei rifiuti e dello Persona_2 svuotamento dei cestini dell'area esterna del presidio ospedaliero di Casarano e che ha movimentato carichi non superiori a dieci chilogrammi. Invero, il teste ha detto di aver visto il sig. “mettere i sacchi pieni, uno o due Per_2 Pt_1 sacchi grandi e quattro o cinque sacchi piccoli, sul carello e poi portarli dove ci sono i cassonetti della spazzatura. I sacchi grandi pesavano intorno ai dieci – quindici chili l'uno, perché nei sacchi grandi infilavamo quelli piccoli. I sacchi grandi erano quelli che si trovavano nei bidoni alti circa un metro e venti”, ma appunto i sacchi divenivano pesanti perché negli stessi venivano infilati sacchi più piccoli al fine di porli sul carrello, sicchè si deve ritenere che il ricorrente non abbia mai dovuto sollevare carichi maggiori di dieci chilogrammi.
Ne consegue che si devono ritenere raggiunte sia la prova ragionevolmente certa che le mansioni cui è stato adibito il ricorrente sin dal 2020 erano rispettose delle limitazioni poi consigliate dal Medico competente nel 2022, sia la prova ragionevolmente certa che non vi sia stata dal parte della azienda violazione di
12 norme a tutela della integrità fisica del lavoratore, in quanto dalla istruttoria è emerso che il lavoratore è stato adibito a mansioni con modalità consone al suo stato di salute perché mansioni da svolgersi all'aperto e tali da non comportare movimentazione di carichi eccessivi.
Alla luce di quanto considerato ed esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE DEL LAVORO disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 5/2/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
13