CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1028/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2349/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009223930000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF.CART.29620200049443087000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620210091202906000 BOLLO 2018
- RUOLO n. RIF.CART.29620210115381484000 BOLLO 2016
- RUOLO n. RIF.CART.29620220043420491000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2688/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente prende atto dello sgravio parziale, si associa alla parziale declaratoria di cessata materia del contendere ed insiste per il resto.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti della Regione Sicilia- Ass. Econ. Dip. Fin .e cred. serv. 2 Tasse Auto, l'intimazione di pagamento n.
29620259009223930/000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 01.04.2025, limitatamente a quattro cartelle di pagamento portanti i numeri 29620200049443087000- 29620210091202906000-
29620210115381484000 e 29620220043420491000 relative a tasse automobilistiche richieste per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019.
Ha dedotto:
I. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per assoluto difetto di motivazione ex artt.
3 L. 241/1990, 7 e 17 L. 212/2000.
II. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto emessa in assenza della valida e regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese.
III. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto:- - dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla tassa automobilistica per l'anno
2016 afferente al veicolo tg Targa_1 - rigettare nel resto il ricorso.
All'udienza del 27.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la Regione Sicilia ha documentato l'annullamento della pretesa impositiva relativa all'anno 2016 azionata per tassa automobilistica 2016 afferente al veicolo targato Targa_1 e portata dalla cartella di pagamento n. 29620210115381484000.
In relazione a tale posizione va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 46
D.Lgs. 546/1992 e l'espunzione dei relativi importi dal totale dell'intimazione impugnata.
Ciò posto si osserva che con il primo motivo di impugnazione si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 7 e 17 L. 212/2000.
La doglianza va respinta.
Invero, nell'intimazione de qua è chiaramente indicata, sia pure in forma succinta, la ragione per la quale la stessa è stata emessa: infatti, nella prima pagina della stessa intimazione il ricorrente veniva invitato a effettuare il chiesto pagamento in ragione del fatto che non risultavano eseguiti i pagamenti relativi agli atti ivi elencati.
D'altra parte, «non tutti gli atti tributari […] esigono un'ampia motivazione. Nel caso specifico dell'avviso di intimazione, lo stesso si risolve […] nel sollecito del pagamento, che non trova il proprio fondamento nell'intimazione stessa, bensì nella cartella di pagamento e, ancor prima, nell'avviso di accertamento (o atto avente analoga funzione), documenti già portati a conoscenza del contribuente, mediante i quali quest'ultimo ha effettivamente diritto a conseguire una esauriente motivazione della pretesa tributaria» (così la motivazione di Cass. 24278/2020). E dunque, «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (in questi termini Cass. 28772/2021, che richiama Cass. 28689/2018 e 1961/2019).
Con il secondo motivo si eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
quindi, con il terzo motivo si deduce l'intervenuta decadenza/ prescrizione dei crediti per assenza di regolare notifica al contribuente delle cartelle di pagamento.
Ebbene, tali doglianze investono, esclusivamente, l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, riguardando, esse, la fase successiva a quella impositiva.
Ciò stante, va rilevato che, allorquando, come nella specie, il ricorso ha per oggetto atti viziati da errori direttamente imputabili al Concessionario, quest'ultimo è parte nella relativa controversia. In tale ipotesi,
l'atto – nel caso in esame, l'intimazione di pagamento – va impugnato chiamando in causa esclusivamente l'agente della riscossione, senza che si configuri, al riguardo, alcun litisconsorzio necessario con gli enti impositori, tale da imporre l'integrazione del contraddittorio (Cass. n.5832/2011; Cass. n.4980/2021).
Quanto ora rilevato comporta che, in relazione a tali motivi di doglianza, l'intimazione di pagamento andava impugnata notificando il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, attività, quest'ultima, che, tuttavia, è del tutto mancata.
E' dunque inevitabile che il ricorso sul punto debba essere dichiarato inammissibile, non essendo stato instaurato il necessario contraddittorio con l'unica parte dotata di legittimazione passiva.
In definitiva, il ricorso va respinto in relazione alle cartelle di pagamento numeri 29620200049443087000-
29620210091202906000 e 29620220043420491000 relative a tasse automobilistiche per gli anni 2017,
2018 e 2019.
Infine, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si compensano interamente, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente agli importi richiesti per l'anno 2016 in relazione al veicolo targato Targa_1 Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2349/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009223930000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF.CART.29620200049443087000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620210091202906000 BOLLO 2018
- RUOLO n. RIF.CART.29620210115381484000 BOLLO 2016
- RUOLO n. RIF.CART.29620220043420491000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2688/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente prende atto dello sgravio parziale, si associa alla parziale declaratoria di cessata materia del contendere ed insiste per il resto.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti della Regione Sicilia- Ass. Econ. Dip. Fin .e cred. serv. 2 Tasse Auto, l'intimazione di pagamento n.
29620259009223930/000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 01.04.2025, limitatamente a quattro cartelle di pagamento portanti i numeri 29620200049443087000- 29620210091202906000-
29620210115381484000 e 29620220043420491000 relative a tasse automobilistiche richieste per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019.
Ha dedotto:
I. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per assoluto difetto di motivazione ex artt.
3 L. 241/1990, 7 e 17 L. 212/2000.
II. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto emessa in assenza della valida e regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese.
III. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto:- - dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla tassa automobilistica per l'anno
2016 afferente al veicolo tg Targa_1 - rigettare nel resto il ricorso.
All'udienza del 27.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la Regione Sicilia ha documentato l'annullamento della pretesa impositiva relativa all'anno 2016 azionata per tassa automobilistica 2016 afferente al veicolo targato Targa_1 e portata dalla cartella di pagamento n. 29620210115381484000.
In relazione a tale posizione va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 46
D.Lgs. 546/1992 e l'espunzione dei relativi importi dal totale dell'intimazione impugnata.
Ciò posto si osserva che con il primo motivo di impugnazione si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 7 e 17 L. 212/2000.
La doglianza va respinta.
Invero, nell'intimazione de qua è chiaramente indicata, sia pure in forma succinta, la ragione per la quale la stessa è stata emessa: infatti, nella prima pagina della stessa intimazione il ricorrente veniva invitato a effettuare il chiesto pagamento in ragione del fatto che non risultavano eseguiti i pagamenti relativi agli atti ivi elencati.
D'altra parte, «non tutti gli atti tributari […] esigono un'ampia motivazione. Nel caso specifico dell'avviso di intimazione, lo stesso si risolve […] nel sollecito del pagamento, che non trova il proprio fondamento nell'intimazione stessa, bensì nella cartella di pagamento e, ancor prima, nell'avviso di accertamento (o atto avente analoga funzione), documenti già portati a conoscenza del contribuente, mediante i quali quest'ultimo ha effettivamente diritto a conseguire una esauriente motivazione della pretesa tributaria» (così la motivazione di Cass. 24278/2020). E dunque, «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (in questi termini Cass. 28772/2021, che richiama Cass. 28689/2018 e 1961/2019).
Con il secondo motivo si eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
quindi, con il terzo motivo si deduce l'intervenuta decadenza/ prescrizione dei crediti per assenza di regolare notifica al contribuente delle cartelle di pagamento.
Ebbene, tali doglianze investono, esclusivamente, l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, riguardando, esse, la fase successiva a quella impositiva.
Ciò stante, va rilevato che, allorquando, come nella specie, il ricorso ha per oggetto atti viziati da errori direttamente imputabili al Concessionario, quest'ultimo è parte nella relativa controversia. In tale ipotesi,
l'atto – nel caso in esame, l'intimazione di pagamento – va impugnato chiamando in causa esclusivamente l'agente della riscossione, senza che si configuri, al riguardo, alcun litisconsorzio necessario con gli enti impositori, tale da imporre l'integrazione del contraddittorio (Cass. n.5832/2011; Cass. n.4980/2021).
Quanto ora rilevato comporta che, in relazione a tali motivi di doglianza, l'intimazione di pagamento andava impugnata notificando il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, attività, quest'ultima, che, tuttavia, è del tutto mancata.
E' dunque inevitabile che il ricorso sul punto debba essere dichiarato inammissibile, non essendo stato instaurato il necessario contraddittorio con l'unica parte dotata di legittimazione passiva.
In definitiva, il ricorso va respinto in relazione alle cartelle di pagamento numeri 29620200049443087000-
29620210091202906000 e 29620220043420491000 relative a tasse automobilistiche per gli anni 2017,
2018 e 2019.
Infine, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si compensano interamente, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente agli importi richiesti per l'anno 2016 in relazione al veicolo targato Targa_1 Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese.