Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1028
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere per tassa automobilistica anno 2016

    La Regione Sicilia ha documentato l'annullamento della pretesa impositiva relativa all'anno 2016 azionata per tassa automobilistica 2016 afferente al veicolo targato Targa_1 e portata dalla cartella di pagamento n. 29620210115381484000. In relazione a tale posizione va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 e l'espunzione dei relativi importi dal totale dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Nullità ed illegittimità dell'intimazione per difetto di motivazione

    La doglianza va respinta. Nell'intimazione è chiaramente indicata, sia pure in forma succinta, la ragione per la quale la stessa è stata emessa: infatti, nella prima pagina della stessa intimazione il ricorrente veniva invitato a effettuare il chiesto pagamento in ragione del fatto che non risultavano eseguiti i pagamenti relativi agli atti ivi elencati. Non tutti gli atti tributari esigono un'ampia motivazione. Nel caso specifico dell'avviso di intimazione, lo stesso si risolve nel sollecito del pagamento, che non trova il proprio fondamento nell'intimazione stessa, bensì nella cartella di pagamento e, ancor prima, nell'avviso di accertamento (o atto avente analoga funzione), documenti già portati a conoscenza del contribuente, mediante i quali quest'ultimo ha effettivamente diritto a conseguire una esauriente motivazione della pretesa tributaria. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.

  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte

    Tali doglianze investono, esclusivamente, l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, riguardando, esse, la fase successiva a quella impositiva. Allorquando, come nella specie, il ricorso ha per oggetto atti viziati da errori direttamente imputabili al Concessionario, quest'ultimo è parte nella relativa controversia. In tale ipotesi, l'atto – nel caso in esame, l'intimazione di pagamento – va impugnato chiamando in causa esclusivamente l'agente della riscossione, senza che si configuri, al riguardo, alcun litisconsorzio necessario con gli enti impositori, tale da imporre l'integrazione del contraddittorio. Quanto ora rilevato comporta che, in relazione a tali motivi di doglianza, l'intimazione di pagamento andava impugnata notificando il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, attività, quest'ultima, che, tuttavia, è del tutto mancata. E' dunque inevitabile che il ricorso sul punto debba essere dichiarato inammissibile, non essendo stato instaurato il necessario contraddittorio con l'unica parte dotata di legittimazione passiva.

  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per intervenuta decadenza/prescrizione dei crediti

    Tali doglianze investono, esclusivamente, l'operato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, riguardando, esse, la fase successiva a quella impositiva. Allorquando, come nella specie, il ricorso ha per oggetto atti viziati da errori direttamente imputabili al Concessionario, quest'ultimo è parte nella relativa controversia. In tale ipotesi, l'atto – nel caso in esame, l'intimazione di pagamento – va impugnato chiamando in causa esclusivamente l'agente della riscossione, senza che si configuri, al riguardo, alcun litisconsorzio necessario con gli enti impositori, tale da imporre l'integrazione del contraddittorio. Quanto ora rilevato comporta che, in relazione a tali motivi di doglianza, l'intimazione di pagamento andava impugnata notificando il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione, attività, quest'ultima, che, tuttavia, è del tutto mancata. E' dunque inevitabile che il ricorso sul punto debba essere dichiarato inammissibile, non essendo stato instaurato il necessario contraddittorio con l'unica parte dotata di legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1028
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1028
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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