Versione
1 luglio 1967
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8 maggio 2010
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Art. 8. Modalita' di iscrizione nell'albo
Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente.
Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .
I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.
Per i cittadini ((di Stati non membri dell'Unione europea)) la esistenza del trattamento di reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.
Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente.
Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .
I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.
Per i cittadini ((di Stati non membri dell'Unione europea)) la esistenza del trattamento di reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.
Commentari • 2
- 1. Il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Direttiva Servizi)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 aprile 2010 · 0.75709224
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/07/2025, n. 20050Provvedimento: […] nel caso di dirigenti biologi che avessero optato per la coesistenza tra impiego pubblico e libera professione, non era richiesta l'iscrizione nello speciale elenco, ma era richiesta, ai fini dell'iscrizione all'albo generale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 396 del 1967, la prova della concreta possibilità di svolgere la libera professione in regime di intramoenia ed infine era vietato, per i biologi iscritti all'elenco speciale, l'iscrizione all'albo generale;Leggi di più...
- art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992·
- art. 2 legge n. 396/1967·
- iscrizione albo obbligatoria·
- compensazione spese processuali·
- esclusività rapporto di lavoro·
- dirigenti biologi·
- contrattazione collettiva·
- rimborso spese iscrizione albo·
- principio di diritto