Articolo 8 della Legge 24 maggio 1967, n. 396
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1 luglio 1967
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8 maggio 2010
Art. 8. Modalita' di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente.
Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 .
I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione.
I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.
Per i cittadini ((di Stati non membri dell'Unione europea)) la esistenza del trattamento di reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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