Articolo 7 della Legge 6 febbraio 1981, n. 42
Articolo 6Articolo 8
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19 marzo 1981
Art. 7. Art 7.

E' competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'articolo 16 della convenzione, i) giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione.
Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio.
In caso di accoglimento della domanda, il giudice fissa alla parte un termine perentorio per la proposizione della impugnazione nelle forme ordinarie a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza effettuata a cura della cancelleria.
Entrata in vigore il 19 marzo 1981