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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Chieti il 6.8.1985, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Barbara Rosati
E
, n. a Caserta il 26.7.1974, CF , difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe De Michele
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
12.2.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 12.5.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12.2.2025, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco collaborando nel preminente interesse del figlio minore;
pagina 1 di 3 Il sig. resterà nella casa coniugale, di sua proprietà, CP_1 provvedendo a pagare il relativo mutuo. La signora per l'effetto, Pt_1 trasferirà altrove la propria residenza unitamente al figlio minore allorquando riuscirà a rinvenirla;
Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre eserciterà il proprio diritto - dovere di visita nei confronti del figlio minore durante la settimana, nei giorni di martedi e giovedi , dalle ore 16.00 alle ore 19.00, compatibilmente con gli impegni ludici ricreativi e scolastici dei bambini e delle esigenze lavorative ( turni) dei genitori. Il sig. potrà trattenersi CP_1 con il figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle 21.30, fatto salvo diverso accordo dei genitori per gli orari di rientro;
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali, verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale prevedendo che il padre possa avere con sé il figlio, un anno, una settimana dal 23 al 30 dicembre, e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 7 gennaio. Tale criterio si applicherà, come detto, anche per le vacanze pasquali sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-ricreative del figlio e nel rispetto di quelle lavorative dei genitori. Per quanto riguarda le ferie estive, il padre potrà avere con sé il figlio almeno per due settimane consecutive ad agosto concordando i giorni con la madre.
Il sig. si obbliga a versare, in favore della signora a titolo di CP_1 Pt_1 concorso nel mantenimento del figlio minore , la somma Persona_1 mensile di € 150,00 da versarsi, entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
Le spese straordinarie, ludico sportive, medico- sanitarie e d'istruzione del figlio sono poste a carico dei genitori in parti uguali: ogni spesa andrà previamente concordata con il padre, fatta eccezione per quelle indifferibili ed urgenti. Non si farà luogo a rimborsi per spese non previamente autorizzate e carenti di documentazione giustificativa;
L'assegno unico sarà corrisposto in parti uguali tra i coniugi;
pagina 2 di 3 Il sig. si obbliga a versare, in favore della signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 150,00 da versarsi, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla signora , tramite Parte_1 bonifico. L'importo è rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo del rispettivo passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio relativamente al minore.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2014 n. 22 – Parte II Serie A Ufficio 1). Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza a trattazione scritta del 21.5.2026, con termine fino alle 10.00 di tale data per il deposito di note scritte di udienza.
Così deciso in Lanciano il 14.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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