Articolo 1 della Legge 5 marzo 1985, n. 129
Articolo 2
Versione
16 aprile 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985