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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1202 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente avverso l'ordinanza emessa a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di
Napoli, X sezione civile, pubblicata in data 28.02.2022,
TRA
(c.f.: ), con sede legale in alla Via Comunale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore
Generale Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente, dagli avvocati Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1
(c.f.: ), in virtù di procura speciale alle liti del Persona_1 C.F._2
5.09.2019 per notaio - Rep. N. 42728 Racc. 16316 registrata al n. 3926 Persona_2 serie IT Agenzia delle Entrate di in pari data, tutti elettivamente domiciliati in Pt_1
Part
alla Via Comunale del Principe 13/A, presso il Servizio Affari Legali dell' Pt_1
Appellante
E
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
(c.f.: ), succeduta al Controparte_2 P.IVA_2 [...]
a seguito di fusione per incorporazione in data 16.10.2019, con Controparte_3 sede legale alla Via Nicola Bruni Grimaldi n. 95 in Nocera Inferiore (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, CP_4 giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato e depositata nel fascicolo di primo grado, dall'avvocato Fabio Musto (c.f.: ), presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia, in alla Via dei Mille n. 40. Pt_1
Appellato
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 07.05.2021 la società
[...]
premesso di aver incorporato con atto di fusione in data 16.10.2019 il Controparte_2
società definitivamente accreditata col Controparte_3 CP_5
(decreto commissariale n. 53 del 16.07.2014), ha rappresentato di essere essa stessa una struttura privata erogante, in favore degli utenti del S.S.R., prestazioni medico-sanitarie specialistiche afferenti alla c.d. branca di patologia clinica (laboratorio di analisi cliniche con settori specializzati di cui al vigente nomenclatore tariffario introdotto dalla deliberazione di G.R.C. n. 377/98), operando in regime di accreditamento (come da certificato di accreditamento e contratto sottoscritto depositati in atti) con l'
[...]
. Controparte_6
Ha citato dinanzi al Tribunale partenopeo l' al fine di chiederne la Parte_1 condanna al pagamento di € 27.791,09, oltre gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie, attinenti alla “branca di laboratorio analisi cliniche”, da essa erogate in favore dei cittadini assistiti dal S.N.R. nei mesi di marzo e giugno 2017 (fattura n. 3036 del 06.04.2017 di € 18.392,54 pagata per il solo importo di € 8,85; fattura n. 5390 del 4.07.2017 di € 14.272,29 pagata per il limitato importo di € 4.303,19 in data 12.10.2017 e di € 79,63 in data 24.10.2017).
A fondamento delle sue pretese, la ricorrente ha allegato il citato Decreto
Commissariale n. 53 del 16.07.2014 di accreditamento istituzionale definitivo del centro di patologia clinica inoltre il contratto stipulato (dal centro di patologia CP_3
Part clinica con l' in data 20.12.2017, che definisce oggetto, volumi e CP_3
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Controparte_7
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile tipologie di prestazioni sanitarie da erogare nell'anno 2017; ha affermato di aver rispettato la capacità operativa massima che le è stata riconosciuta e attribuita
(specificando che le prestazioni rese fino a giugno 2017 sono n. 40.322 a fronte delle n.
73.500 prestazioni annue assegnate).
Ha poi richiamato le disposizioni normative e contrattuali in materia di tetto di spesa sanitaria quale premessa per l'applicazione della regressione tariffaria unica, con il correlato sistema di monitoraggio continuo dell'andamento della spesa al fine di consentire non solo all'amministrazione, ma anche alle strutture interessate, di conoscerne per tempo l'evoluzione. Ha allegato che nel caso in esame rispetto ai suindicati trimestri (I e II) l' , rendendosi inadempiente agli obblighi Parte_1 derivanti dal contratto inter partes e dalla normativa, non ha “mai rispettato i tempi concordati, non avendo comunicato mensilmente alcun dato presuntivo o consuntivo che possa ritenere validamente integrato il tetto di spesa” (così in ricorso ex art. 702
c.p.c., pag. 5), né ha applicato alcun provvedimento di regressione tariffaria con riferimento all'anno 2017 per la branca di patologia clinica, con la conseguenza di non avere conosciuto la data di previsione di esaurimento del tetto di spesa. Per conseguenza, “essendo stata totalmente omessa ogni utile attività di monitoraggio, la fattispecie applicabile risulta senza dubbio alcuno quella di cui all'ipotesi a)” dell'art. 5 comma 3 del contratto (così in ricorso ex art. 702 c.p.c., pag. 10).
Ha aggiunto che la prova della quantità e della qualità delle prestazioni di cui chiede il pagamento è data dall'emissione, dopo l'esecuzione delle prestazioni, delle distinte Part contabili riepilogative, per il periodo gennaio-giugno 2017 consegnate all' la quale
è, tuttavia, rimasta insolvente, non pagando in toto quanto dovuto per le fatture in Part questione;
inoltre che spetta all' l'onere di provare l'eventuale superamento del tetto di spesa, in quanto elemento estintivo-impeditivo del credito.
La società attrice, per l'ipotesi che il pagamento non sia dovuto a causa dell'avvenuto superamento del tetto di spesa, ha formulato, in via subordinata, domanda d'indennizzo Part ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento realizzatosi in favore dell'
Ha poi richiamato le tematiche della liceità e dell'ambito di applicazione della cd. clausola di solidarietà ex art. 11 del patto negoziale. Ha, infine, dedicato le ultime pagine del ricorso all'esegesi dell'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa
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Parte_1 Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
2017 in corso d'anno”), inserito negli schemi pattizi a partire dal 2016, cioè dall'introduzione della regressione tariffaria trimestrale (in sostituzione di quella annuale) quale integrazione della più generale disciplina relativa ai “criteri di remunerazione delle prestazioni” di cui all'art. 5.
Su queste premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, ordinare alla Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. il pagamento in favore del ricorrente in
[...] persona del legale rapp.te p.t. – per la causale di cui in premessa – della somma di €.
27.791,09 ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, ivi incluse le maggiorazioni previste, maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze del presente giudizio
(comprensive di forf.ne al 15%, iva e cpa) da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, il tutto in adempimento delle obbligazioni assunte con il su citato contratto sottoscritto tra le parti”.
2. L si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data Parte_1
8.11.2021, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e deducendo l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto dalla attese le necessità di istruzione probatoria Controparte_2 approfondita. Ha, poi dedotto, che la domanda è inammissibile per “immotivato frazionamento del credito operato dalla società ricorrente” tra il procedimento de quo
(r.g. n. 11941/2021 iscritto il 7.05.2021) ed altro pendente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (r.g. n. 11735/2021 iscritto il 5.05.2021 e r.g. n. 16850/2021) (cf. comparsa di costituzione, pag. 4); in subordine, sul punto, ha chiesto disporsi la riunione dei due giudizi “perché entrambi riferiti al pagamento di prestazioni sanitarie relative CP_ allo stesso rapporto di accreditamento con il in virtù del quale il centro svolge
l'attività di cui richiede la remunerazione” (così in comparsa di costituzione, pag. 8).
Gradatamente, nel merito, ha sostenuto che non è stato assolto l'onere, gravante sulla controparte, di dare, “oltre alla prova della esistenza del rapporto di provvisorio accreditamento e della corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti nella convenzione, anche la prova del rispetto, per quel che qui interessa, del limite
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/ Parte_1 Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile relativo al tetto di spesa (così in comparsa di costituzione, pag. 8); ha concluso che non
è dovuto l'importo rivendicato relativo “al saldo delle prestazioni di laboratorio di analisi rese nell'anno 2017” (così in comparsa di costituzione, pag. 8). Part Su questo ultimo punto la ha dedotto che “in relazione all'anno 2017 si rileva, infatti, dalla nota istruttoria del responsabile del Distretto n. 27, prot. n. 237862 del Part 22.10.2021, in atti, che il Direttore Generale p.t. della ha, con nota prot. 53853/17
[del 31.07.2017] (in atti), comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 28.02.2017, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il primo trimestre 2017, alla branca di . Controparte_3
Successivamente, con nota prot. 53897/17 [del 31.07.2017] (anch'essa in atti), il
Direttore Generale ha comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 11.06.2017, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il secondo trimestre 2017, alla branca di . Di conseguenza, con le Controparte_3 predette note, il Direttore aziendale ha disposto che tutte le prestazioni erogate oltre le predette date venissero escluse dalla liquidazione e, quindi, dalla retribuzione con la motivazione “prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca” (così in comparsa di costituzione, pag. 10).
Ha poi specificato:
- che la fattura n. 3036 del 6.04.2017 di € 18.392,54, relativa a prestazioni erogate dall'1.03.2017 al 31.03.2017, è stata liquidata per € 88,48 (importo relativo a prestazioni rese ad utenti fuori regione che potevano essere liquidate), mentre per il rimanente importo è stata emessa una nota di debito pari a € 18.302,06, trattandosi di prestazioni erogate successivamente al 28.02.2017 (data di raggiungimento del tetto di spesa);
- che la fattura n. 5390 del 4.07.21 di € 14.272,29, riguardante prestazioni erogate dal
1.06.2017 al 30.06.2017, è stata liquidata per € 4.781,32 (relativo a prestazioni erogate prima dell'11.06.2017), mentre per il residuo importo è stata emessa una nota di debito per € 9.397,10, per le prestazioni erogate dopo l'11.06.2017, data di raggiungimento del tetto di spesa (cfr. comparsa di costituzione in primo grado, pagg.10-11, e nota istruttoria, prot. n. 237862 del 22.10.2021).
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Centro / Parte_1 Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile Part La convenuta a poi dedotto che il monitoraggio è stato eseguito costantemente ed è stato comunicato ai centri mensilmente mediante apposita p.e.c. rimarcando che è del tutto irrilevante la doglianza del Centro circa il ritardo delle comunicazioni (circostanza fisiologica, conseguente all'introduzione del nuovo meccanismo di monitoraggio del volume delle prestazioni), essendo stato accertato un superamento del tetto di spesa. Ha, infine, sostenuto che l'introduzione dell'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”) precluda la remunerazione per le prestazioni eseguite nell'anno 2017 a tetto (trimestrale) già esaurito e ciò a prescindere dall'emanazione di un apposito provvedimento di applicazione della regressione.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] l'On. Giudicante voglia dichiarare, alla luce delle predette argomentazioni difensive, il difetto di Giurisdizione del Giudice adito e in subordine inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria del ricorrente e rigettare il ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorario”.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in data 1.12.2021, la ricorrente si è difesa sull'eccezione di violazione del divieto di frazionamento del credito e, richiamandosi alla giurisprudenza elaborata sul tema, ha evidenziato che l'istaurazione dei due distinti procedimenti risponde ad “un interesse oggettivamente valutabile” (SS.UU. Cass. nn.
4090 e 4091), cioè al suo interesse di “impedire che il tempo necessario all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente (e residuale) domanda [r.g.n. 11941/2021] intralci(asse) la rapida definizione della vertenza afferente le somme oggetto dell'istanza monitoria [r.g.n. 11735/2021]” (così in note di trattazione scritta, pagg. 4-5). Riguardo al contenuto dei due procedimenti, ha rimarcato la totale disomogeneità di argomenti (così in note di trattazione scritta, pag. 3) .
4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, X sezione civile, con ordinanza del
28.02.2022, così ha provveduto:
“a) condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rapp.te p.t., dell'importo di Controparte_2 euro 27.791,09, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo;
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/ Parte_1 Controparte_2
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b) condanna la resistente , in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., in persona del l.r.p.t., liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avvocato Fabio Musto”.
5. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli la spiega gravame, Parte_1 formulando diversi motivi, così rubricati:
“sulla giurisdizione”,
“sul frazionamento” del credito,
“sul mancato rispetto della procedura” in ordine al tetto di spesa,
“sull'asserito inadempimento contrattuale”,
“sul riconoscimento degli interessi ex d. lgs. 231/02”.
5.1. Con il primo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
5.2. Nell'ambito del secondo motivo, censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità
o improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, rigetto che il tribunale avrebbe motivato a partire dalla esclusiva considerazione delle ragioni del ricorrente.
Pertanto, ripetendo difese già espresse in primo grado, ha rammentato che l'attuale appellata ha proposto nell'anno 2021 due distinte azioni giudiziarie per il recupero di quanto preteso per le prestazioni erogate nell'anno 2013 e nell'anno 20171 nonostante potesse richiedere già nella prima domanda - intrapresa “solo due giorni prima” - i corrispettivi afferenti al 2017 rivendicati nel presente giudizio, il tutto senza allegare e dimostrare l'interesse al frazionamento, con conseguente abuso.
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
La riunione dei frazionati giudizi, richiesta in via subordinata nella comparsa di costituzione di primo grado (pag. 8), è sostanzialmente rinunciata in appello (cf. atto di appello, pag. 36).
5.3. Con il terzo motivo critica l'ordinanza impugnata (appello, pag. 42) nella parte in cui ritiene sussistere un suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date previsionali di superamento dei tetti (trimestrali) di spesa e per omessa applicazione della regressione tariffaria, con ciò attribuendo incomprensibilmente maggior rilievo alla R.T.U. ed alla tardiva (o mancata) comunicazione delle date previsionali di superamento del budget anziché al rispetto del tetto di spesa ed alla sua ineludibile funzione di programmazione e contenimento della spesa sanitaria e non considerando, invece, che il contratto inter partes
“incontestabilmente prevede a chiare lettere che le prestazioni eseguite a tetto trimestrale esaurito non devono essere remunerate in alcun modo, e ciò a prescindere,
[…], dall'adozione o meno di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria” (così in atto di appello, pag. 42).
Nell'ambito di questo motivo afferma che la documentazione allegata si è rivelata idonea a comprovare lo sforamento del tetto di spesa, circostanza pacifica tra le parti e, peraltro, condivisa anche dal Tribunale, che infatti ha deciso in favore del centro solo a motivo della mancata applicazione della regressione tariffaria.
Rimarca che parte appellata, avendo sottoscritto il contratto il 20.12.2017, cioè a fine esercizio e in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa del periodo rivendicato, senza aver mosso alcun rilievo e/o contestazione, ha per facta concludentia accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute.
Sostiene, poi, che i ritardi nelle comunicazioni, “mai motivo ostativo al rispetto del limite del tetto di spesa” (così in atto di appello, pag. 47), sono da ricondurre al comportamento poco collaborativo e conflittuale delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture accreditate facenti parte dei Tavoli
Tecnici. Mette infine in rilievo la sussistenza di un onere a carico delle strutture accreditate di seguire costantemente il monitoraggio per essere a conoscenza dell'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
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5.4. Con il quarto motivo deduce l'errore del primo giudice nell'aver ignorato le difese svolte in ordine alla cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, che prevederebbe l'accettazione espressa, completa ed incondizionata da parte del centro, di tutti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, in quanto contenuto essenziale del contratto per l'anno 2017, e quindi anche la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa;
dal secondo comma dell'articolo 11 deriverebbe, infatti, a detta Part dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
5.5. Con il quinto motivo lamenta l'errore del giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/02, spettanti solo sul presupposto di una transazione commerciale, assente per le prestazioni sanitarie.
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 6 settembre 2022 si è costituita in giudizio in appello la società che, con varie Controparte_2 difese, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso Parte_2
l'Ordinanza Decisoria pubblicata in data 28.02.2022 R.g. n. 11941/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli;
2. In via gradata condannare la convenuta in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 27.791,09 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02 come modificato dal d.l.vo n. 198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinques, d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo;
3. In ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di comparizione del 14.09.2022 questa Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 24.09.2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta.
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Acquisite le note di trattazione sostitutive della presenza in udienza, il Collegio ha introitato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, in data 30 settembre e 4 ottobre
2025, anche in replica il 3 novembre 2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
7.1. E' infondato il primo motivo circa il difetto di giurisdizione.
Invero, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (cf. Cass. n. 372/2021, Cass.
n. 30963/2022), come peraltro affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiata dalle deduzioni svolte dall'appellante.
7.2. Il secondo motivo è infondato. Parte Attesa la reiterazione da parte dell' della difesa in tema di frazionamento del credito, è d'uopo riportare un breve excursus dell'evoluzione giurisprudenziale in argomento, per dare conto e ragione del fatto che questo Collegio intende attenersi ai recenti arresti, tracciati nell'anno corrente dal giudice di legittimità e già più volte condivisi dalla Corte di merito adita.
Dopo la prima sentenza sul tema, (Cass. SS.UU. 23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che parcellizza la domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2,
c.p.c.” (Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi valgono anche nel caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi
(Cass. 24168/2023) e per il processo esecutivo (Cass. sez. 3 sent. n. 13606 del
16.5.2024). Ma da ultimo, con sentenza n. 7299/2025, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno confermato il principio secondo cui il frazionamento del credito è abusivo laddove le pretese creditorie azionate, fondate sullo stesso rapporto, sono riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un potenziale giudicato oppure sono ascrivibili ai medesimi fatti costitutivi, salvo la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale parcellizzata. Mancando tale interesse, la domanda è improponibile, ma il creditore può riazionarla unitariamente.
Tuttavia, quando la proposizione frazionata è irreversibile, in quanto la formazione del giudicato su una porzione del credito impedirebbe la riproposizione in forma unitaria, il giudice deve comunque accertare il merito della pretesa, eventualmente sanzionando l'abuso del diritto sul piano delle spese di lite.
Orbene, emerge dagli atti di causa che la società sulla base Controparte_2 della fattura n. 6658 del 05.11.2013, azionando un credito avente diversa causa petendi
(contratto stipulato in data 12.12.2013) da quello in esame (contratto stipulato in data
20.12.2017), ha proposto un distinto procedimento, introdotto con ricorso monitoro, che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 3817/2021, con conseguente procedimento di opposizione, della cui sorte nulla è allegato in atti, eccetto due generici riferimenti: “avverso il predetto decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione e il relativo giudizio è incardinato innanzi al Tribunale di Napoli Rg. 16850/2021” (così in appello, depositato in data 21.03.2022, pag. 5); “il giudizio [di opposizione] distinto dal numero di Rg 16850-2021 pendente presso il tribunale di Napoli, è ancora in corso e la
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile sua prossima udienza è fissata per il 19-09-2022 per la precisazione delle conclusioni”
(così in comparsa di costituzione in appello depositata in data 6.09.2022, pag. 6).
Pertanto la Corte condivide la valutazione del tribunale che non vi sia abusivo frazionamento del credito, avendo le pretese creditorie (oggetto dei paralleli giudizi) titolo in autonomi contratti, peraltro stipulati in diverse annualità (l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., oggetto di esame nel presente giudizio, si riferisce a prestazioni rese nell'anno 2017, mentre il decreto ingiuntivo n. 3817/2021 a prestazioni dell'anno 2013).
7.3. Il terzo motivo in tema di avvenuta violazione del tetto di spesa è infondato.
Va premesso che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al Parte comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia “qualora
l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Part nell'ultima comunicazione [preventiva] effettuata dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_3 esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero
“qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Part comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva prevista di esaurimento del limite di spesa”.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a) del contratto – o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile Part data presunta di sforamento del budget - comporta per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, fino a quando il relativo potere non viene esercitato attraverso l'adozione di un provvedimento che contenga l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
L'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”) - integrazione della più generale disciplina relativa “ai criteri di remunerazione delle prestazioni” di cui al precedente art. 5 ed avente il chiaro fine di adeguarla all'applicazione dei tetti di spesa non più annuali, ma trimestrali - prevede una sorta di compensazione qualora in qualche trimestre (“per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo”) non venga sforato il budget. Invero, detta disposizione non altera, nonostante qualche dubbio sul tema, il meccanismo finora descritto. Essa, infatti, nel prevedere che la regressione tariffaria vada applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali, presuppone a fortiori l'operatività di tale meccanismo come si desume dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma (“… la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, …, lettera a …”).
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Part prevista (e comunicata preventivamente) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Part l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non giustificano in alcun modo il rifiuto del pagamento.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti, per un verso, la comunicazione preventiva del superamento del tetto per i trimestri interessati è mancata, per altro verso, come riconosciuto dalla stessa appellante, il provvedimento di regressione tariffaria non è mai stato adottato. Parte Infatti, le difese della di tenore ammissivo, espongono: “Come si evince infatti, dalla nota istruttoria del responsabile del , prot. n. 237862 del Controparte_6
Part 22.10.2021, …, che il Direttore Generale p.t. della ha, con nota prot. n. 53853/17
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Controparte_7
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
[del 31.07.2017] (…), comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 28.02.2017, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il primo trimestre 2017, alla branca di . Successivamente, con nota Controparte_3 prot. 53897/17 [del 31.07.2017] (…), il Direttore Generale ha comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 11.06.2017 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il secondo trimestre 2017, alla branca di Patologia Clinica. Di conseguenza, con le predette note, il Direttore aziendale ha disposto che tutte le prestazioni erogate oltre le predette date del venissero escluse dalla liquidazione e, quindi, dalla retribuzione con la motivazione “prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca” (così in atto di appello, pag. 37).
In altri termini, per entrambi i trimestri oggetto di controversia (I e II), non vi è documentazione che provi l'avvenuta comunicazione (preventiva) della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento (laboratorio analisi cliniche).
Ciò posto, in mancanza di una tempestiva comunicazione della data prevista di superamento del tetto di spesa deve operare, come affermato correttamente dal
Tribunale, la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3 lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C della DGRC n. 1268/08. Part L avrebbe dovuto inviare una comunicazione preventiva delle date previsionali di raggiungimento del tetto di spesa relativamente ai trimestri oggetto di esame e – successivamente - applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese, non pretendere di non remunerare affatto quelle compiute oltre la data di superamento del tetto trimestrale di spesa, come correttamente rilevato dal tribunale2. In difetto di delibera che applica la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dalla la quale, proprio in mancanza delle suindicate comunicazioni, Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile non consapevole del raggiungimento del tetto di spesa, ha continuato a rendere le prestazioni della branca oggetto del contratto (cf. nello stesso senso, ex multis, la sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli, n. 1751/2025 pubblicata il 7.04.2025).
7.4. Il quarto motivo di gravame è infondato.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi di cui all'art. 11 del contratto inter partes, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto negoziale (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione riguarda i provvedimenti a monte della stipula del contratto, cioè quelli che partecipano all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, sulla tematica inerente al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente, dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri, di cui non può conoscere il contenuto all'atto di sottoscrizione del contratto. Conseguentemente, ogni censura sull'omessa considerazione della clasusola di salvaguardia da parte del primo giudice si rivela, in virtù di quanto detto, infondata.
7.5. Circa il quinto e ultimo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, anche le SS.UU. della Cassazione (sentenza n. 35092 del 14.12.2023, a conferma dell'orientamento che già si è formato nella giurisprudenza di legittimità, ancora dopo, in senso conforme vds. Cass. Sez. 3 ord. n. 29472 del
14.11.2024, est. Pellecchia) hanno riconosciuto che costituisce ormai ius receptum
l'applicabilità degli interessi ex d.lgs n. 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti in contratto.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della società Controparte_2
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al DM
55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, avuto riguardo, per determinare il valore della controversia, alla misura del credito in contesa, dunque considerandosi lo scaglione di importo compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00; si escludono i compensi dovuti per la fase istruttoria, in quanto non svolta.
La liquidazione è con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'appellante va condannata al pagamento per onorari della somma complessiva di €
3.473,00 di cui:
- € 1.029,00 per fase di studio,
- € 709,00 per la fase introduttiva;
- € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, X sezione civile, pubblicata in data 28.02.2022, così provvede:
--rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
--condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 3.473,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si riassume brevemente: il ricorso ex art. 702 cpc, […], concluso con l'ordinanza del 26.02.2022, […], oggetto del presente giudizio di appello, risulta iscritto a ruolo il 7.05.2021 con r.g. n. 11941/2021. Antecedentemente, (solo due giorni prima!) lo stesso centro aveva intrapreso altra azione giudiziaria, con ricorso per decreto ingiuntivo, […], iscritto a ruolo il 5.05.2021con r.g. n. 11735/21, a seguito del quale è stato concesso il decreto ingiuntivo n. 3817/2021 Pa (v. doc.), reso dal Tribunale di Napoli in data 10/05/2020 […], con il quale è stato ingiunto alla il pagamento di € 5.025,75 in favore della società incorporante il a titolo di saldo, CP_2 Controparte_3 per prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi eseguite in regime di accreditamento nel mese di ottobre 2013 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 con le decorrenze specificatamente indicate in ricorso, spese, diritti ed onorari del Pa provvedimento. Avverso il predetto decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione dalla e il relativo giudizio è incardinato innanzi al Tribunale di Napoli con r.g.n. 16850 /2021” (così in atto di appello, pag. 32).
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/ Parte_1 Controparte_2 2 “Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di Pa sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale. Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della Par ricorrente. Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in ricorso” (così in ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pag. 12).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1202 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, pendente avverso l'ordinanza emessa a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di
Napoli, X sezione civile, pubblicata in data 28.02.2022,
TRA
(c.f.: ), con sede legale in alla Via Comunale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore
Generale Dott. Ing. rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente, dagli avvocati Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1
(c.f.: ), in virtù di procura speciale alle liti del Persona_1 C.F._2
5.09.2019 per notaio - Rep. N. 42728 Racc. 16316 registrata al n. 3926 Persona_2 serie IT Agenzia delle Entrate di in pari data, tutti elettivamente domiciliati in Pt_1
Part
alla Via Comunale del Principe 13/A, presso il Servizio Affari Legali dell' Pt_1
Appellante
E
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
(c.f.: ), succeduta al Controparte_2 P.IVA_2 [...]
a seguito di fusione per incorporazione in data 16.10.2019, con Controparte_3 sede legale alla Via Nicola Bruni Grimaldi n. 95 in Nocera Inferiore (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, CP_4 giusta procura ad litem rilasciata su foglio separato e depositata nel fascicolo di primo grado, dall'avvocato Fabio Musto (c.f.: ), presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia, in alla Via dei Mille n. 40. Pt_1
Appellato
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 07.05.2021 la società
[...]
premesso di aver incorporato con atto di fusione in data 16.10.2019 il Controparte_2
società definitivamente accreditata col Controparte_3 CP_5
(decreto commissariale n. 53 del 16.07.2014), ha rappresentato di essere essa stessa una struttura privata erogante, in favore degli utenti del S.S.R., prestazioni medico-sanitarie specialistiche afferenti alla c.d. branca di patologia clinica (laboratorio di analisi cliniche con settori specializzati di cui al vigente nomenclatore tariffario introdotto dalla deliberazione di G.R.C. n. 377/98), operando in regime di accreditamento (come da certificato di accreditamento e contratto sottoscritto depositati in atti) con l'
[...]
. Controparte_6
Ha citato dinanzi al Tribunale partenopeo l' al fine di chiederne la Parte_1 condanna al pagamento di € 27.791,09, oltre gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie, attinenti alla “branca di laboratorio analisi cliniche”, da essa erogate in favore dei cittadini assistiti dal S.N.R. nei mesi di marzo e giugno 2017 (fattura n. 3036 del 06.04.2017 di € 18.392,54 pagata per il solo importo di € 8,85; fattura n. 5390 del 4.07.2017 di € 14.272,29 pagata per il limitato importo di € 4.303,19 in data 12.10.2017 e di € 79,63 in data 24.10.2017).
A fondamento delle sue pretese, la ricorrente ha allegato il citato Decreto
Commissariale n. 53 del 16.07.2014 di accreditamento istituzionale definitivo del centro di patologia clinica inoltre il contratto stipulato (dal centro di patologia CP_3
Part clinica con l' in data 20.12.2017, che definisce oggetto, volumi e CP_3
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Controparte_7
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile tipologie di prestazioni sanitarie da erogare nell'anno 2017; ha affermato di aver rispettato la capacità operativa massima che le è stata riconosciuta e attribuita
(specificando che le prestazioni rese fino a giugno 2017 sono n. 40.322 a fronte delle n.
73.500 prestazioni annue assegnate).
Ha poi richiamato le disposizioni normative e contrattuali in materia di tetto di spesa sanitaria quale premessa per l'applicazione della regressione tariffaria unica, con il correlato sistema di monitoraggio continuo dell'andamento della spesa al fine di consentire non solo all'amministrazione, ma anche alle strutture interessate, di conoscerne per tempo l'evoluzione. Ha allegato che nel caso in esame rispetto ai suindicati trimestri (I e II) l' , rendendosi inadempiente agli obblighi Parte_1 derivanti dal contratto inter partes e dalla normativa, non ha “mai rispettato i tempi concordati, non avendo comunicato mensilmente alcun dato presuntivo o consuntivo che possa ritenere validamente integrato il tetto di spesa” (così in ricorso ex art. 702
c.p.c., pag. 5), né ha applicato alcun provvedimento di regressione tariffaria con riferimento all'anno 2017 per la branca di patologia clinica, con la conseguenza di non avere conosciuto la data di previsione di esaurimento del tetto di spesa. Per conseguenza, “essendo stata totalmente omessa ogni utile attività di monitoraggio, la fattispecie applicabile risulta senza dubbio alcuno quella di cui all'ipotesi a)” dell'art. 5 comma 3 del contratto (così in ricorso ex art. 702 c.p.c., pag. 10).
Ha aggiunto che la prova della quantità e della qualità delle prestazioni di cui chiede il pagamento è data dall'emissione, dopo l'esecuzione delle prestazioni, delle distinte Part contabili riepilogative, per il periodo gennaio-giugno 2017 consegnate all' la quale
è, tuttavia, rimasta insolvente, non pagando in toto quanto dovuto per le fatture in Part questione;
inoltre che spetta all' l'onere di provare l'eventuale superamento del tetto di spesa, in quanto elemento estintivo-impeditivo del credito.
La società attrice, per l'ipotesi che il pagamento non sia dovuto a causa dell'avvenuto superamento del tetto di spesa, ha formulato, in via subordinata, domanda d'indennizzo Part ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento realizzatosi in favore dell'
Ha poi richiamato le tematiche della liceità e dell'ambito di applicazione della cd. clausola di solidarietà ex art. 11 del patto negoziale. Ha, infine, dedicato le ultime pagine del ricorso all'esegesi dell'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
2017 in corso d'anno”), inserito negli schemi pattizi a partire dal 2016, cioè dall'introduzione della regressione tariffaria trimestrale (in sostituzione di quella annuale) quale integrazione della più generale disciplina relativa ai “criteri di remunerazione delle prestazioni” di cui all'art. 5.
Su queste premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, ordinare alla Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. il pagamento in favore del ricorrente in
[...] persona del legale rapp.te p.t. – per la causale di cui in premessa – della somma di €.
27.791,09 ovvero quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, ivi incluse le maggiorazioni previste, maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e competenze del presente giudizio
(comprensive di forf.ne al 15%, iva e cpa) da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, il tutto in adempimento delle obbligazioni assunte con il su citato contratto sottoscritto tra le parti”.
2. L si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data Parte_1
8.11.2021, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e deducendo l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto dalla attese le necessità di istruzione probatoria Controparte_2 approfondita. Ha, poi dedotto, che la domanda è inammissibile per “immotivato frazionamento del credito operato dalla società ricorrente” tra il procedimento de quo
(r.g. n. 11941/2021 iscritto il 7.05.2021) ed altro pendente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (r.g. n. 11735/2021 iscritto il 5.05.2021 e r.g. n. 16850/2021) (cf. comparsa di costituzione, pag. 4); in subordine, sul punto, ha chiesto disporsi la riunione dei due giudizi “perché entrambi riferiti al pagamento di prestazioni sanitarie relative CP_ allo stesso rapporto di accreditamento con il in virtù del quale il centro svolge
l'attività di cui richiede la remunerazione” (così in comparsa di costituzione, pag. 8).
Gradatamente, nel merito, ha sostenuto che non è stato assolto l'onere, gravante sulla controparte, di dare, “oltre alla prova della esistenza del rapporto di provvisorio accreditamento e della corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti nella convenzione, anche la prova del rispetto, per quel che qui interessa, del limite
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile relativo al tetto di spesa (così in comparsa di costituzione, pag. 8); ha concluso che non
è dovuto l'importo rivendicato relativo “al saldo delle prestazioni di laboratorio di analisi rese nell'anno 2017” (così in comparsa di costituzione, pag. 8). Part Su questo ultimo punto la ha dedotto che “in relazione all'anno 2017 si rileva, infatti, dalla nota istruttoria del responsabile del Distretto n. 27, prot. n. 237862 del Part 22.10.2021, in atti, che il Direttore Generale p.t. della ha, con nota prot. 53853/17
[del 31.07.2017] (in atti), comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 28.02.2017, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il primo trimestre 2017, alla branca di . Controparte_3
Successivamente, con nota prot. 53897/17 [del 31.07.2017] (anch'essa in atti), il
Direttore Generale ha comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 11.06.2017, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il secondo trimestre 2017, alla branca di . Di conseguenza, con le Controparte_3 predette note, il Direttore aziendale ha disposto che tutte le prestazioni erogate oltre le predette date venissero escluse dalla liquidazione e, quindi, dalla retribuzione con la motivazione “prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca” (così in comparsa di costituzione, pag. 10).
Ha poi specificato:
- che la fattura n. 3036 del 6.04.2017 di € 18.392,54, relativa a prestazioni erogate dall'1.03.2017 al 31.03.2017, è stata liquidata per € 88,48 (importo relativo a prestazioni rese ad utenti fuori regione che potevano essere liquidate), mentre per il rimanente importo è stata emessa una nota di debito pari a € 18.302,06, trattandosi di prestazioni erogate successivamente al 28.02.2017 (data di raggiungimento del tetto di spesa);
- che la fattura n. 5390 del 4.07.21 di € 14.272,29, riguardante prestazioni erogate dal
1.06.2017 al 30.06.2017, è stata liquidata per € 4.781,32 (relativo a prestazioni erogate prima dell'11.06.2017), mentre per il residuo importo è stata emessa una nota di debito per € 9.397,10, per le prestazioni erogate dopo l'11.06.2017, data di raggiungimento del tetto di spesa (cfr. comparsa di costituzione in primo grado, pagg.10-11, e nota istruttoria, prot. n. 237862 del 22.10.2021).
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Centro / Parte_1 Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile Part La convenuta a poi dedotto che il monitoraggio è stato eseguito costantemente ed è stato comunicato ai centri mensilmente mediante apposita p.e.c. rimarcando che è del tutto irrilevante la doglianza del Centro circa il ritardo delle comunicazioni (circostanza fisiologica, conseguente all'introduzione del nuovo meccanismo di monitoraggio del volume delle prestazioni), essendo stato accertato un superamento del tetto di spesa. Ha, infine, sostenuto che l'introduzione dell'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”) precluda la remunerazione per le prestazioni eseguite nell'anno 2017 a tetto (trimestrale) già esaurito e ciò a prescindere dall'emanazione di un apposito provvedimento di applicazione della regressione.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] l'On. Giudicante voglia dichiarare, alla luce delle predette argomentazioni difensive, il difetto di Giurisdizione del Giudice adito e in subordine inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria del ricorrente e rigettare il ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorario”.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in data 1.12.2021, la ricorrente si è difesa sull'eccezione di violazione del divieto di frazionamento del credito e, richiamandosi alla giurisprudenza elaborata sul tema, ha evidenziato che l'istaurazione dei due distinti procedimenti risponde ad “un interesse oggettivamente valutabile” (SS.UU. Cass. nn.
4090 e 4091), cioè al suo interesse di “impedire che il tempo necessario all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente (e residuale) domanda [r.g.n. 11941/2021] intralci(asse) la rapida definizione della vertenza afferente le somme oggetto dell'istanza monitoria [r.g.n. 11735/2021]” (così in note di trattazione scritta, pagg. 4-5). Riguardo al contenuto dei due procedimenti, ha rimarcato la totale disomogeneità di argomenti (così in note di trattazione scritta, pag. 3) .
4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, X sezione civile, con ordinanza del
28.02.2022, così ha provveduto:
“a) condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rapp.te p.t., dell'importo di Controparte_2 euro 27.791,09, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo;
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
b) condanna la resistente , in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., in persona del l.r.p.t., liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avvocato Fabio Musto”.
5. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli la spiega gravame, Parte_1 formulando diversi motivi, così rubricati:
“sulla giurisdizione”,
“sul frazionamento” del credito,
“sul mancato rispetto della procedura” in ordine al tetto di spesa,
“sull'asserito inadempimento contrattuale”,
“sul riconoscimento degli interessi ex d. lgs. 231/02”.
5.1. Con il primo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
5.2. Nell'ambito del secondo motivo, censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità
o improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, rigetto che il tribunale avrebbe motivato a partire dalla esclusiva considerazione delle ragioni del ricorrente.
Pertanto, ripetendo difese già espresse in primo grado, ha rammentato che l'attuale appellata ha proposto nell'anno 2021 due distinte azioni giudiziarie per il recupero di quanto preteso per le prestazioni erogate nell'anno 2013 e nell'anno 20171 nonostante potesse richiedere già nella prima domanda - intrapresa “solo due giorni prima” - i corrispettivi afferenti al 2017 rivendicati nel presente giudizio, il tutto senza allegare e dimostrare l'interesse al frazionamento, con conseguente abuso.
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La riunione dei frazionati giudizi, richiesta in via subordinata nella comparsa di costituzione di primo grado (pag. 8), è sostanzialmente rinunciata in appello (cf. atto di appello, pag. 36).
5.3. Con il terzo motivo critica l'ordinanza impugnata (appello, pag. 42) nella parte in cui ritiene sussistere un suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date previsionali di superamento dei tetti (trimestrali) di spesa e per omessa applicazione della regressione tariffaria, con ciò attribuendo incomprensibilmente maggior rilievo alla R.T.U. ed alla tardiva (o mancata) comunicazione delle date previsionali di superamento del budget anziché al rispetto del tetto di spesa ed alla sua ineludibile funzione di programmazione e contenimento della spesa sanitaria e non considerando, invece, che il contratto inter partes
“incontestabilmente prevede a chiare lettere che le prestazioni eseguite a tetto trimestrale esaurito non devono essere remunerate in alcun modo, e ciò a prescindere,
[…], dall'adozione o meno di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria” (così in atto di appello, pag. 42).
Nell'ambito di questo motivo afferma che la documentazione allegata si è rivelata idonea a comprovare lo sforamento del tetto di spesa, circostanza pacifica tra le parti e, peraltro, condivisa anche dal Tribunale, che infatti ha deciso in favore del centro solo a motivo della mancata applicazione della regressione tariffaria.
Rimarca che parte appellata, avendo sottoscritto il contratto il 20.12.2017, cioè a fine esercizio e in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa del periodo rivendicato, senza aver mosso alcun rilievo e/o contestazione, ha per facta concludentia accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute.
Sostiene, poi, che i ritardi nelle comunicazioni, “mai motivo ostativo al rispetto del limite del tetto di spesa” (così in atto di appello, pag. 47), sono da ricondurre al comportamento poco collaborativo e conflittuale delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture accreditate facenti parte dei Tavoli
Tecnici. Mette infine in rilievo la sussistenza di un onere a carico delle strutture accreditate di seguire costantemente il monitoraggio per essere a conoscenza dell'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
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1 Centro / Parte_1 Controparte_2
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5.4. Con il quarto motivo deduce l'errore del primo giudice nell'aver ignorato le difese svolte in ordine alla cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, che prevederebbe l'accettazione espressa, completa ed incondizionata da parte del centro, di tutti i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, in quanto contenuto essenziale del contratto per l'anno 2017, e quindi anche la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre i tetti di spesa;
dal secondo comma dell'articolo 11 deriverebbe, infatti, a detta Part dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
5.5. Con il quinto motivo lamenta l'errore del giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/02, spettanti solo sul presupposto di una transazione commerciale, assente per le prestazioni sanitarie.
6. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 6 settembre 2022 si è costituita in giudizio in appello la società che, con varie Controparte_2 difese, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso Parte_2
l'Ordinanza Decisoria pubblicata in data 28.02.2022 R.g. n. 11941/2022 emessa dal
Tribunale di Napoli;
2. In via gradata condannare la convenuta in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuate, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 27.791,09 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02 come modificato dal d.l.vo n. 198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinques, d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo;
3. In ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di comparizione del 14.09.2022 questa Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 24.09.2025, per la quale è stata disposta la trattazione scritta.
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Acquisite le note di trattazione sostitutive della presenza in udienza, il Collegio ha introitato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, in data 30 settembre e 4 ottobre
2025, anche in replica il 3 novembre 2025.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
7.1. E' infondato il primo motivo circa il difetto di giurisdizione.
Invero, nella fattispecie si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (cf. Cass. n. 372/2021, Cass.
n. 30963/2022), come peraltro affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiata dalle deduzioni svolte dall'appellante.
7.2. Il secondo motivo è infondato. Parte Attesa la reiterazione da parte dell' della difesa in tema di frazionamento del credito, è d'uopo riportare un breve excursus dell'evoluzione giurisprudenziale in argomento, per dare conto e ragione del fatto che questo Collegio intende attenersi ai recenti arresti, tracciati nell'anno corrente dal giudice di legittimità e già più volte condivisi dalla Corte di merito adita.
Dopo la prima sentenza sul tema, (Cass. SS.UU. 23726/2007), le SS.UU. hanno più compiutamente esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che parcellizza la domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2,
c.p.c.” (Cass. SS.UU. 4090/2017).
Tali principi valgono anche nel caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi
(Cass. 24168/2023) e per il processo esecutivo (Cass. sez. 3 sent. n. 13606 del
16.5.2024). Ma da ultimo, con sentenza n. 7299/2025, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno confermato il principio secondo cui il frazionamento del credito è abusivo laddove le pretese creditorie azionate, fondate sullo stesso rapporto, sono riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un potenziale giudicato oppure sono ascrivibili ai medesimi fatti costitutivi, salvo la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale parcellizzata. Mancando tale interesse, la domanda è improponibile, ma il creditore può riazionarla unitariamente.
Tuttavia, quando la proposizione frazionata è irreversibile, in quanto la formazione del giudicato su una porzione del credito impedirebbe la riproposizione in forma unitaria, il giudice deve comunque accertare il merito della pretesa, eventualmente sanzionando l'abuso del diritto sul piano delle spese di lite.
Orbene, emerge dagli atti di causa che la società sulla base Controparte_2 della fattura n. 6658 del 05.11.2013, azionando un credito avente diversa causa petendi
(contratto stipulato in data 12.12.2013) da quello in esame (contratto stipulato in data
20.12.2017), ha proposto un distinto procedimento, introdotto con ricorso monitoro, che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 3817/2021, con conseguente procedimento di opposizione, della cui sorte nulla è allegato in atti, eccetto due generici riferimenti: “avverso il predetto decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione e il relativo giudizio è incardinato innanzi al Tribunale di Napoli Rg. 16850/2021” (così in appello, depositato in data 21.03.2022, pag. 5); “il giudizio [di opposizione] distinto dal numero di Rg 16850-2021 pendente presso il tribunale di Napoli, è ancora in corso e la
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile sua prossima udienza è fissata per il 19-09-2022 per la precisazione delle conclusioni”
(così in comparsa di costituzione in appello depositata in data 6.09.2022, pag. 6).
Pertanto la Corte condivide la valutazione del tribunale che non vi sia abusivo frazionamento del credito, avendo le pretese creditorie (oggetto dei paralleli giudizi) titolo in autonomi contratti, peraltro stipulati in diverse annualità (l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., oggetto di esame nel presente giudizio, si riferisce a prestazioni rese nell'anno 2017, mentre il decreto ingiuntivo n. 3817/2021 a prestazioni dell'anno 2013).
7.3. Il terzo motivo in tema di avvenuta violazione del tetto di spesa è infondato.
Va premesso che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al Parte comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia “qualora
l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Part nell'ultima comunicazione [preventiva] effettuata dall' nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_3 esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero
“qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa Part comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva prevista di esaurimento del limite di spesa”.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a) del contratto – o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della
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Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile Part data presunta di sforamento del budget - comporta per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, fino a quando il relativo potere non viene esercitato attraverso l'adozione di un provvedimento che contenga l'indicazione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
L'art. 5 bis (rubricato: “applicazione dei limiti di spesa 2017 in corso d'anno”) - integrazione della più generale disciplina relativa “ai criteri di remunerazione delle prestazioni” di cui al precedente art. 5 ed avente il chiaro fine di adeguarla all'applicazione dei tetti di spesa non più annuali, ma trimestrali - prevede una sorta di compensazione qualora in qualche trimestre (“per tener conto del minor fabbisogno che, generalmente, si registra nel periodo estivo”) non venga sforato il budget. Invero, detta disposizione non altera, nonostante qualche dubbio sul tema, il meccanismo finora descritto. Essa, infatti, nel prevedere che la regressione tariffaria vada applicata in sede di liquidazione dei saldi trimestrali, presuppone a fortiori l'operatività di tale meccanismo come si desume dal richiamo alla stessa contenuto nel primo comma (“… la regressione tariffaria di cui al precedente art. 5, …, lettera a …”).
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Part prevista (e comunicata preventivamente) dall' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece Part l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non giustificano in alcun modo il rifiuto del pagamento.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti, per un verso, la comunicazione preventiva del superamento del tetto per i trimestri interessati è mancata, per altro verso, come riconosciuto dalla stessa appellante, il provvedimento di regressione tariffaria non è mai stato adottato. Parte Infatti, le difese della di tenore ammissivo, espongono: “Come si evince infatti, dalla nota istruttoria del responsabile del , prot. n. 237862 del Controparte_6
Part 22.10.2021, …, che il Direttore Generale p.t. della ha, con nota prot. n. 53853/17
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Controparte_7
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[del 31.07.2017] (…), comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 28.02.2017, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il primo trimestre 2017, alla branca di . Successivamente, con nota Controparte_3 prot. 53897/17 [del 31.07.2017] (…), il Direttore Generale ha comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 11.06.2017 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il secondo trimestre 2017, alla branca di Patologia Clinica. Di conseguenza, con le predette note, il Direttore aziendale ha disposto che tutte le prestazioni erogate oltre le predette date del venissero escluse dalla liquidazione e, quindi, dalla retribuzione con la motivazione “prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa per la branca” (così in atto di appello, pag. 37).
In altri termini, per entrambi i trimestri oggetto di controversia (I e II), non vi è documentazione che provi l'avvenuta comunicazione (preventiva) della data di sforamento presuntivo del tetto avuto riguardo alla branca di riferimento (laboratorio analisi cliniche).
Ciò posto, in mancanza di una tempestiva comunicazione della data prevista di superamento del tetto di spesa deve operare, come affermato correttamente dal
Tribunale, la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3 lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C della DGRC n. 1268/08. Part L avrebbe dovuto inviare una comunicazione preventiva delle date previsionali di raggiungimento del tetto di spesa relativamente ai trimestri oggetto di esame e – successivamente - applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese, non pretendere di non remunerare affatto quelle compiute oltre la data di superamento del tetto trimestrale di spesa, come correttamente rilevato dal tribunale2. In difetto di delibera che applica la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dalla la quale, proprio in mancanza delle suindicate comunicazioni, Controparte_2
Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile non consapevole del raggiungimento del tetto di spesa, ha continuato a rendere le prestazioni della branca oggetto del contratto (cf. nello stesso senso, ex multis, la sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli, n. 1751/2025 pubblicata il 7.04.2025).
7.4. Il quarto motivo di gravame è infondato.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi di cui all'art. 11 del contratto inter partes, la clausola di salvaguardia riguarda solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto negoziale (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione riguarda i provvedimenti a monte della stipula del contratto, cioè quelli che partecipano all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, sulla tematica inerente al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente, dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri, di cui non può conoscere il contenuto all'atto di sottoscrizione del contratto. Conseguentemente, ogni censura sull'omessa considerazione della clasusola di salvaguardia da parte del primo giudice si rivela, in virtù di quanto detto, infondata.
7.5. Circa il quinto e ultimo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, anche le SS.UU. della Cassazione (sentenza n. 35092 del 14.12.2023, a conferma dell'orientamento che già si è formato nella giurisprudenza di legittimità, ancora dopo, in senso conforme vds. Cass. Sez. 3 ord. n. 29472 del
14.11.2024, est. Pellecchia) hanno riconosciuto che costituisce ormai ius receptum
l'applicabilità degli interessi ex d.lgs n. 231/2002 nei rapporti tra i centri accreditati e le aziende sanitarie, peraltro espressamente pattuiti in contratto.
8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della società Controparte_2
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Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al DM
55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, avuto riguardo, per determinare il valore della controversia, alla misura del credito in contesa, dunque considerandosi lo scaglione di importo compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00; si escludono i compensi dovuti per la fase istruttoria, in quanto non svolta.
La liquidazione è con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
L'appellante va condannata al pagamento per onorari della somma complessiva di €
3.473,00 di cui:
- € 1.029,00 per fase di studio,
- € 709,00 per la fase introduttiva;
- € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, X sezione civile, pubblicata in data 28.02.2022, così provvede:
--rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
--condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 3.473,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si riassume brevemente: il ricorso ex art. 702 cpc, […], concluso con l'ordinanza del 26.02.2022, […], oggetto del presente giudizio di appello, risulta iscritto a ruolo il 7.05.2021 con r.g. n. 11941/2021. Antecedentemente, (solo due giorni prima!) lo stesso centro aveva intrapreso altra azione giudiziaria, con ricorso per decreto ingiuntivo, […], iscritto a ruolo il 5.05.2021con r.g. n. 11735/21, a seguito del quale è stato concesso il decreto ingiuntivo n. 3817/2021 Pa (v. doc.), reso dal Tribunale di Napoli in data 10/05/2020 […], con il quale è stato ingiunto alla il pagamento di € 5.025,75 in favore della società incorporante il a titolo di saldo, CP_2 Controparte_3 per prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi eseguite in regime di accreditamento nel mese di ottobre 2013 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 con le decorrenze specificatamente indicate in ricorso, spese, diritti ed onorari del Pa provvedimento. Avverso il predetto decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione dalla e il relativo giudizio è incardinato innanzi al Tribunale di Napoli con r.g.n. 16850 /2021” (così in atto di appello, pag. 32).
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/ Parte_1 Controparte_2 2 “Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di Pa sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto trimestrale. Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della Par ricorrente. Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in ricorso” (così in ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pag. 12).
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